Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5663 Competenza del giudice ordinario e amministrativo Edilizia popolare ed economica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

PREMESSO CHE:

a) con sentenza n. 7064 dell’8 agosto 2011 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III quater, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal sig. F. P. avverso il decreto emesso dall’A.T.ER. del Comune di Roma in data 9 luglio 2009 per il rilascio dell’alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma alla via Pietro Maffi, n. 1, scala U, int. 186, in quanto occupato sine titulo;

b) l’interessato con rituale e tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendo la sussistenza nella controversia de qua della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo qualificabile quale interesse legittimo la posizione giuridica vantata in relazione all’avviato procedimento di sanatoria della posizione di detenzione senza titolo dell’alloggio in questione, e chiedendo quindi l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado ovvero, previa affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, il rinvio dell’affare al giudice di primo grado;

c) sia Roma Capitale che l’A.T.E.R. del Comune di Roma, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza;

RILEVATO in punto di fatto che, come emerge dalla lettura dell’impugnato decreto di rilascio dell’alloggio, lo stesso è fondato esclusivamente sull’occupazione sine titulo dell’immobile;

CONSIDERATO CHE:

a) come recentemente ribadito anche da questa Sezione (11 agosto 2010, n. 5621), per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito all’assegnazione (quest’ultima essendo una fase priva di valenza pubblicistica i cui atti non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge);

a) in mancanza di un qualsivoglia atto di assegnazione/concessione dell’alloggio non può neppure invocarsi l’applicazione dell’articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (ora art. 133, co. 1, n. 6, lett. b), c.p.a.) e della conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spettando pertanto la cognizione della controversia de qua, sulla base del criterio del petitum sostanziale, al giudice ordinario, da ritenersi fornito della potestas iudicandi ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo (più o meno fondatamente o plausibilmente) accampato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze dei servizi etc., sanatoria, contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio (C.d.S., sez. V, 6 ottobre 2005, n. 5890; Cass., SS.UU., ord. 11 marzo 2004, n. 5051; Id., 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564, nonché recentemente, proprio in tema di rilascio di alloggio emesso nei confronti di occupante abusivo, Cass. SS.UU. 25 novembre 2009, n. 24764; 12 giugno 2006, n. 13527);

RITENUTO CHE pertanto la sentenza impugnata deve essere confermata, con conseguente rigetto dall’appello, potendosi tuttavia compensare le spese del presente grado di giudizio in ragione della particolarità del substrato fattuale della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Roberto Chieppa, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 5959 Fideiussione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di sentenza succintamente motivata;

Ritenuto che l’identità della sentenza appellata impone la riunione degli appelli in epigrafe specificati;

Ritenuto che occorre dare atto della rinuncia del Comune di Napoli al ricorso n. 799/2007;

Ritenuto, invece, che non merita accoglimento il ricorso n. 1074/2007 proposto dall’ATI aggiudicataria in forza delle seguenti considerazioni:

a)la statuizione di primo grado, che ha accertato la ricorrenza di una causa di esclusione a carico del raggruppamento aggiudicatario, merita conferma in quanto risulta coerente con il condivisibile principio di diritto enunciato dalla decisione n. 8/2005 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio secondo cui, nel caso di partecipazione alla gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento di imprese al fine di costituire la cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara;

b)secondo l’impostazione seguita dalla decisione in esame, infatti, stante il carattere accessorio della garanzia, il fideiussore, nel manifestare in modo espresso la volontà di prestarla ( art. 1937 c.c.), deve anche indicare l’ obbligazione principale garantita, il soggetto garantito, le eventuali condizioni e limitazioni soggettive ed oggettive della garanzia rispetto all’obbligazione principale, e tanto in omaggio al principio generale, desumibile dagli artt. 1346 e 1348 c.c., secondo cui l’ oggetto del contratto stesso deve essere determinato o almeno determinabile a pena di nullità;

c) in presenza di un" ATI costituenda, il soggetto garantito non è la ATI nel suo complesso (non essendo ancora costituita) e non è neppure la sola capogruppo designata in quanto la garanzia riguarda tutte le imprese associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello (per le future mandanti) di conferire il mandato collettivo alla impresa designata capogruppo, che stipulerà il contratto con l’Amministrazione;

d)in applicazione di tali principi deve ritenersi nella specie inidonea la costituzione della cauzione provvisoria mediante polizza intestata alla sola mandataria e non corredata da altra idonea indicazione volta ad identificare l’altra impresa costituente il raggruppamento di imprese e ad estendere il perimetro dell’obbligazione di garanzia anche con riguardo alle condotte della mandante;

e)è infine meritevole di condivisione la statuizione di prime cure che ha ritenuto illegittima l’ammissione alla procedura dell’ATI "L. V. E. R." in considerazione della mancata dimostrazione della disponibilità del centro di cottura nel territorio del Comune di Qualiano, nel raggio di 8 KM dal Comune di Marano;

f)la mancanza di detta dimostrazione è ricavabile dalla circostanza che, a fronte della puntuale deduzione di profili di censura, il Comune di Qualiano e le parti interessate non hanno prodotto documenti o elementi idonei a comprovare la disponibilità dei locali con riguardo all’oggetto dell’appalto in esame,

Reputato, in definitiva, che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia con riguardo al ricorso n. 799/2007 mentre va respinto il ricorso n. 1074/2007;

Reputato, infine, che le spese devono seguire la regola della soccombenza con riguardo a detto ultimo ricorso mentre va disposta la compensazione delle spese di giudizio per quel che attiene al ricorso n. 799/2007;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti, li riunisce, dichiara l’estinzione del giudizio per quel che riguarda il ricorso n. 799/2007 e respinge il ricorso n. 1074/2007.

Condanna I. s.r.l. al pagamento, in favore di Idelafood di F. A. e C. s.a.s., delle spese relative al giudizio d’appello che liquida nella misura di 5.000//00 (cinquemila//00) euro.

Compensa per il resto le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38861 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Pescara ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed art. 80, comma 2, in relazione alla detenzione di 14,7 chili di eroina. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello dell’Aquila che ha concesso attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed ha conseguentemente ridotto la pena.

2. Ricorre per cassazione l’imputato censurando la mancata concessione dell’attenuante di cui al comma 7 del richiamato art. 73.

Si assume che il contributo del collaboratore va misurato non in termini assoluti ma tenendo conto delle sue potenzialità informative. Occorre cioè mettere a confronto quanto l’imputato ha dato con quanto avrebbe potuto dare. La detta attenuante, dunque, non può essere esclusa quando l’interessato sia inserito in un traffico di modeste dimensioni e quindi il risultato della collaborazione sia limitato e non si concretizzi la sottrazione al mercato di rilevanti risorse. D’altra parte, la stessa attenuante non può dipendere dalla solerzia o dalla abilità degli organi investigativi nel mettere a frutto le informazioni ricevute. Occorre quindi tenere conto dei risultati potenziali della collaborazione.

I giudici di merito non si sono attenuti a tali principi e non hanno motivato sulla rispondenza delle informazioni offerte alle potenzialità collaborative nè tantomeno sui frutti delle indagini avviate. Al riguardo, dunque, si configura difetto di motivazione.

D’altra parte, gli stessi giudice di merito hanno ritenuto erroneamente irrilevante la collaborazione concretatasi nella indicazione del trafficante del carico, del piccolo borgo in cui egli vive e dei contatti telefonici con il suo cellulare. Si è trascurato che l’imputato non avrebbe potuto più porre in essere alcuna ulteriore collaborazione, considerato anche che egli si trovava ristretto in carcere. La motivazione oscilla tra il ritenere che per l’esistenza dell’attenuante sia necessario un contributo concretamente utile ed il richiedere che l’imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze. La Corte d’appello ripete l’errore del primo giudice attestandosi sulla considerazione della genericità ed insufficienza delle informazioni offerte. La stessa Corte adduce un ulteriore motivo di rigetto che non si rinviene nella sentenza del primo giudice, lamentando l’incompletezza delle informazioni e segnatamente la mancata indicazione di ulteriori e ben più significativi tratti fisici ed elementi identificativi.

In tale enunciazione vi è travisamento dei fatti poichè risulta dagli atti che l’imputato in udienza ha prodotto addirittura la foto del fornitore.

Errano pure i giudici di merito quando imputano al ricorrente la mancanza di indicazioni sul destinatario della sostanza, pur essendo noto che il corriere è normalmente all’oscuro delle generalità della persona qui la droga destinata. In realtà l’imputato indicò il destinatario in una donna con due bambini. Al riguardo il giudice di merito compie valutazioni errate traendo erroneamente argomento dalla mancanza di indicazioni in proposito negli atti di polizia, senza considerare che una notazione di tale genere nei primi atti d’indagine sarebbe risultata inappropriata.

Infine, si lamenta che per verificare le dichiarazioni collaborative rese si sarebbero dovuti compiere celermente accertamenti sull’ esistenza delle persone indicate. Per contro dagli atti non risulta alcun approfondimento investigativo.

3. Il ricorso è infondato. La Giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nell’interpretare la disciplina dell’attenuante in questione nel senso che è necessario che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, sicchè non vi rientrano le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza (Da ultimo 3, 2 marzo 2011, rv.

249999). La stessa giurisprudenza ha in alcuni casi proposto enunciazioni calibrate sulle situazioni in cui il traffico oggetto delle indagini non è di dimensioni particolarmente rilevanti. In tali situazioni un esito della collaborazione che produca effetti eclatanti non può essere pensato. Occorre però, comunque, che l’imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenza e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l’illecito sia portato ad ulteriori conseguenze, tramite l’individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili all’identificazione, cioè a dire quando l’imputato abbia influenzato in modo decisivo le indagini (Cass. 6, 16 marzo 2010, rv. 247082; Cass. 4, 1 dicembre 2000, rv 218689; Cass. 6, 2 marzo 2010, rv. 247376). Dunque, si richiede sempre un esito oggettivo e significativo, seppure calibrato sull’entità del traffico illecito.

Le sentenze di merito si attengono a tali principi, essendosi considerato irrilevante il contributo consistito nella mera indicazione del nome di una persona che non risultava meglio identificata, della località del Kossovo in cui risiedeva e nell’altrettanto generica indicazione dei destinatari della partita di droga: tutte indicazioni che non hanno consentito di apportare alcun concreto e proficuo contributo alle indagini. Dunque, il principio di diritto è conferente; e la valutazione di merito in ordine all’entità del contributo è puntualmente focalizzata sulle peculiarità del caso e non può essere certo posta in discussione nella presente sede. Del resto, l’ipotizzato travisamento della prova è stato escluso dallo stesso difensore che, in udienza, ha chiarito che l’imputato si è limitato a dichiarare la disponibilità ad operare il riconoscimento.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 15-11-2011, n. 42017

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 8.11.2010, con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Tribunale di Gorizia ha applicato la pena concordata dalle parti, in ordine ai reati di tentato furto aggravato e lesioni che si ascrivono a P. R. e F.M.. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, rilevando che una recente decisione della Suprema Corte, difforme da precedenti pronunce, ha affermato che ricorre la fattispecie di rapina impropria tentata, e non tentato furto ed altro reato concorrente, quale le lesioni volontarie, quando l’agente mantenga una condotta violenta dopo l’azione diretta ad impossessarsi della cosa altrui, che non si riuscito a sottrarre. Rileva poi la mancata contestazione del reato di cui all’art. 337 c.p..

2. Vi è memoria in atti per F.M..

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Come noto, questa Suprema Corte ha affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5777 del 27.03.1992, dep. 15.05.1992, Rv. 191134). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, riguardanti precipuamente la qualificazione giuridica del fatto – questione che viene in rilievo nel caso di specie – la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purchè risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.

3.2 Non sfugge che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno pure rilevato che deve ritenersi censurabile in cassazione ogni errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), quale, ad esempio, l’errore nella qualificazione giuridica del fatto, pure contenuto nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5 del 19.01.2000, dep. 28.04.2000, Rv. 215826).

Preme, peraltro, rilevare che nel caso di specie la questione dedotta dal Procuratore ricorrente non sembra sussumibile nell’ambito della nozione di errore di diritto.

Invero, il Tribunale ha indicato le ragioni poste a fondamento della propria determinazione, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, osservando che secondo l’orientamento pure espresso dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sussistente il tentativo di rapina impropria soltanto nel caso in cui la condotta di sottrazione della cosa risulti completata e l’agente, dopo l’impossessamento del bene, ponga in essere una condotta violenta o minacciosa e non nelle ipotesi, come quella per cui si procede, in cui alla mancata sottrazione della cosa ha fatto seguito l’esercizio della violenza.

L’assunto non appare censurabile, dovendo rilevarsi che effettivamente la questione che occupa non risulta aliena da margini di opinabilità; la Suprema Corte ha, invero, di recente affermato che è configurabile il tentativo di rapina impropria quando la condotta di sottrazione della cosa venga completata, ossia quando si realizzi il suo impossessamento; e che deve di converso ritenersi integrato il tentativo di furto, in concorso con la minaccia o la resistenza a pubblico ufficiale, quando manchi il presupposto della sottrazione (Cass. Sezione 6, sentenza n. 25100 del 29.04.2009, dep. 16.06.2009, Rv. 244366). Resta assorbita ogni altra questione relativa alla completezza delle contestazioni.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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