Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 02-12-2011, n. 44989 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, in parziale accoglimento dell’appello proposto nell’interesse di S.D. avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Palermo in data 14.2.2011, reiettiva di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti del S. per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. ed altri, con la misura degli arresti domiciliari per incompatibilità delle condizioni di salute del predetto con il regime carcerario, veniva disposto il trasferimento del S. presso un centro diagnostico terapeutico dell’amministrazione penitenziaria.

Il Tribunale riteneva che in particolare che le condizioni di salute del S., affetto da morbo di Crohn e sindrome ansioso-depressiva, fossero compatibili con il regime detentivo in una struttura che garantisse gli interventi necessari a prevenire il rischio di infezioni.

Ricorre l’imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di perizia medico- legale per accertare l’ingravescenza della patologia, non adeguatamente trattata in tre anni di detenzione, ed alla verifica dell’effettiva idoneità dei centri diagnostici penitenziari.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Posto che l’incompatibilità delle condizioni di salute dell’indagato con il regime detentivo deve essere valutata anche con riferimento all’idoneità di trattamenti terapeutici praticabili presso i centri clinici dell’amministrazione penitenziaria (Sez. 6, n.296 del 18.1.2000, imp. Basile, Rv.215860), l’ordinanza impugnata prendeva atto della manifestata inefficienza nella cura delle patologie dell’indagato del centro diagnostico terapeutico di Napoli Secondigliano, presso il quale il S. era stato per un certo periodo trasferito, alla luce della perizia medica disposta dal Giudice per le indagini preliminari, ma rilevava come la perizia stessa non escludesse in generale l’attitudine a questi fini dei centri terapeutici dell’amministrazione penitenziaria, peraltro confermata anche dalla relazione del Coordinatore sanitario della casa circondariale di Palermo Pagliarelli; e conseguentemente disponeva il trasferimento del detenuto presso un centro diverso da quello di Napoli, indicando altresì quali preferibili i centri di Pisa e di Parma. Siffatta disposizione risulta pertanto sorretta di congrua argomentazione, che nel suo riferimento ad indagini peritali ed a pareri clinici già acquisiti escludeva motivatamente la necessità degli ulteriori accertamenti sollecitati dalla difesa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-06-2012) 18-07-2012, n. 29080

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Svolgimento del processo

1. G.P. ricorre, per il tramite del difensore avv. D. F., avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano in data 7-2-2011, che, confermando quella del Giudice di pace della stessa città del 7-6-2010, lo aveva ritenuto responsabile del reato di diffamazione in danno di C.L..
In breve, il fatto: l’imputato, primario del reparto di ginecologia dell’ospedale di (OMISSIS), parlando con la paziente Go.
M. che, in attesa dalla mattina di essere sottoposta ad intervento chirurgico, alle 16 del (OMISSIS) gli aveva chiesto quando sarebbe stata operata, aveva risposto, riferendosi al medico del reparto dr. C. – il quale, di turno durante la notte precedente, aveva predisposto il ricovero e l’intervento -, "queste cose le fa solo lui…questo è fuori di testa".
2. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
2.1 La prima doglianza è di violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all’esatta formulazione dell’espressione di cui al capo d’imputazione, che poteva essere stata nel senso che al C. "era uscito di testa" di comunicare al primario la programmazione dell’intervento, piuttosto che nel senso che fosse lui ad essere uscito di testa, non potendo escludersi, oltre ogni ragionevole dubbio, che la Go. avesse male interpretato la frase nello stato di concitazione in cui si trovava durante lo scambio di battute con il primario.
2.2 Gli stessi vizi erano dedotti, con il secondo motivo, in ordine alla ritenuta portata offensiva della frase "è fuori di testa", per contro priva di attitudine ad offendere alla luce del linguaggio più disinvolto ed aggressivo oggi in uso (manifesta infondatezza), mentre l’offensivita non poteva essere desunta, a differenza da quanto fatto in sentenza, dalla reazione della Go., dovuta alla notizia che l’intervento non era qualificabile come urgente, piuttosto che dalla considerazione sul collega esternata dal primario.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione di un punto decisivo erano dedotti, con il terzo motivo, in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione. La sentenza impugnata non aveva tenuto conto, sotto il profilo della sussistenza del fatto ingiusto, che lo stesso dr. C. aveva ammesso che, non essendo l’intervento alla Go.
qualificabile come urgente (anche se ex post si era rivelato tale, venendo la paziente operata in serata), era necessario, per prassi ospedaliera, informarne il primario, il che egli non aveva fatto anche se quella mattina era uscito dall’ospedale un’ora dopo l’ingresso del G.. Quanto allo stato d’ira, il tribunale aveva trascurato che il prevenuto, ignorando l’avvenuto ricovero molte ore prima e la programmazione dell’intervento, era stato attaccato dalle proteste della Go. e dei familiari che minacciavano l’abbandono dell’ospedale e che in seguito avrebbero presentato un esposto.
2.4 Violazione di legge e vizio motivazionale erano dedotti con il quarto motivo in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente putativa, con il quinto in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, per non essersi considerato che, anche a non ritenere lo stato d’ira, la condotta dell’imputato era al più colposa ( G. aveva percepito come ingiusta e dannosa l’omissione del C.), rilievo che, oggetto dei motivi di appello, era stato ignorato dal tribunale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
2. I primi due motivi di ricorso sono privi di fondatezza.
2.1 Il primo, reiterando questione affrontata e motivatamente risolta nella sentenza impugnata, pretende di riproporre la tesi del ragionevole dubbio circa l’interpretazione della frase pronunciata dal prevenuto (che potrebbe essere nel senso che al dr. C. "era uscito di testa" di comunicargli la programmazione dell’intervento, piuttosto che nel senso che fosse lui ad essere "uscito di testa"), a fronte dei granitici argomenti espressi dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato, da un lato, come il secondo senso della frase fosse avvalorato dalle deposizioni dei testi Go. e M. -che avevano sottolineato come il concetto fosse stato ribadito dal G. per due volte-, dall’altro come anche l’imputato nel suo esame, dopo aver tentato di stravolgere il senso della frase, avesse infine ammesso di averla pronunciata in quei termini. Senza contare che, come pure osservato in sentenza, la reazione stessa della Go., la quale, nel reclamo successivamente presentato contro l’operato dei medici, aveva riferito di essere stata assalita da dubbi, ansie ed angosce, per il venir meno della fiducia nel dr. C. al quale si era affidata, deponeva indiscutibilmente nel senso che il primario del reparto avesse definito il collega "fuori di testa", in quanto la reazione della donna sarebbe stata ingiustificata se il G. gli avesse attribuito soltanto una dimenticanza.
2.2 Dei pari infondato il secondo motivo, essendo da escludere, pur tenuto conto del linguaggio più disinvolto ed aggressivo oggi in uso rispetto al passato, che l’espressione "è fuori di testa" sia priva di attitudine ad offendere.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto, è necessario fare riferimento, ferma restando l’esistenza di limiti invalicabili, posti dall’art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore ed al contesto sociale ed ambientale nel quale la frase ingiuriosa è stata pronunciata (Cass. 11632/2008, Rv. 239479).
Il giudice di appello ha fatto buon governo di tali principi laddove, con apprezzamento in concreto delle espressioni utilizzate dal G., tenendo conto del rapporto tra primario e medico ospedaliero e del contesto della vicenda (l’imputato si rivolgeva ad una ricoverata), nonchè valorizzando anche la reazione emotiva della Go. e dei suoi familiari (dovuta alla scoperta che il primario non stimava il dr. C., piuttosto che alla qualificabilità come urgente o meno dell’intervento), ha argomentato la portata offensiva di esse sul rilievo che il primario metteva in discussione la competenza di un sanitario di quel nosocomio.
2.3 Sono invece fondate le doglianze di cui al terzo motivo, inerenti al mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione. Invero la tempistica della vicenda -visita della Go. da parte del dr. C. il (OMISSIS), slittamento del ricovero e dell’intervento al giorno 12 su richiesta della donna, esecuzione dell’intervento alle 19,15 del 12 – depone per il carattere non urgente dell’intervento stesso, la cui programmazione, dunque, per accertata prassi dell’ospedale, doveva essere comunicata al primario. Il mancato adempimento di tale obbligo da parte della p.o., è quindi idoneo ad integrare, a differenza da quanto ritenuto in sentenza (che ha considerato tale obbligo sostanzialmente assolto attraverso la comunicazione al medico subentrante al C., dr. P., senza considerare che l’intervento era stato già previsto il giorno 10), il fatto ingiusto che giustifica il riconoscimento della provocazione. E’ infatti evidente che l’irriverente espressione nei confronti del collega, fu pronunciata dal G. nel subitaneo stato d’ira derivante, a seguito delle rimostranze della Go. e dei familiari in attesa fin dalle prime ore del mattino, dalla inattesa scoperta, alle ore 16 del giorno (OMISSIS), della programmata esecuzione, a sua insaputa, di un intervento ulteriore per quella giornata, con conseguente necessità di far fronte alla situazione, foriera di danno all’immagine sua e del reparto (non a caso la Go. avrebbe in seguito presentato un reclamo contro l’operato dei medici).
3. Il riconoscimento della esimente determina l’annullamento senza rinvio della sentenza, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 599 c.p., comma 2.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012

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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 151

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il Comune di Termini Imerese comunicava ai ricorrenti il 09/11/2009 l’avvenuto rilascio del parere favorevole da parte della Commissione edilizia comunale relativo ad un piano di lottizzazione in contrada " Chianche " rispetto al quale poi, il 12/03/2010, ricevevano comunicazione di avvio provvedimento negativo della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, motivata con motivi ostativi paesaggistici.

Entro il previsto termine di 10 giorni da tale comunicazione gli interessati presentavano memorie scritte e documenti volti a dimostrare l’erroneità dell’avviso espresso dalla Soprintendenza che successivamente, non adottava nessuna determinazione al riguardo.

1.2. Seguiva il ricorso avverso il silenzio, notificato il 14/09/2010 e depositato il 13/10/2010, col quale si deducevano i motivi seguenti.

1)Violazione e falsa applicazione dell’art.2 L. n.241/1990, così come modificato dalla L.11 febbraio 2005 n.15 e successive integrazioni.

2)Violazione e falsa applicazione della legge 14 maggio 2005 n.80, in relazione al quinto comma dell’art.2 della L. n.241/1990, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.

1.3.L’Avvocatura dello Stato si costituiva il 05/01/2011 e con memoria depositata il giorno 7 seguente, sosteneva l’inammissibilità del ricorso – per la mancanza di un obbligo a provvedere in capo alla Soprintendenza – chiedendone comunque il rigetto.

1.4. Alla Camera di Consiglio dell’11/01/2011 il procuratore dei ricorrenti eccepiva la tardiva produzione della memoria difensiva dell’Avvocatura – che sarebbe dovuta avvenire nel termine dimidiato di 15 giorni, trattandosi di rito speciale, diversamente disciplinato rispetto al rito camerale cautelare; nel merito, sosteneva l’ammissibilità del ricorso, insistendo per l’accoglimento.

2.1. L’eccezione di rito sollevata dal procuratore dei ricorrenti va condivisa, in quanto trova supporto giuridico nell’art. 87, comma 3, del cod. proc. amm. che, anche con riferimento al ricorso avverso il silenzio, prevede espressamente che "tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario".

2.2. Nel merito, il ricorso è fondato.

E’ pacifico in giurisprudenza che per realizzarsi un’ipotesi di silenzioinadempimento è necessario che vi sia l’obbligo da parte dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla richiesta dell’interessato (ex plurimis Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3215).

Peraltro, quando l’amministrazione avvia un procedimento, concretizzando un obbligo giuridico alla sua conclusione e ingenerando l’affidamento nel privato ad una sua definizione, lo deve concludere in tempi certi e ragionevolmente accettabili; e se evocata in un giudizio avverso il silenzio inadempimento, la sua difesa non può addurre a giustificazione – come accaduto nella specie – ragioni che ben avrebbero potuto, eventualmente, essere esplicitate col provvedimento espresso che era tenuta ad adottare (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 09 febbraio 2010, n. 1392).

Nella fattispecie in esame, l’obbligo giuridico di provvedere nasce dal fatto che pende procedimento per il rilascio di nulla osta alla realizzazione di un piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato "Oasis Green", riguardo al quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, con nota prot. n. 326/TUP del 23/02/2010, aveva comunicato ai ricorrenti l’avvio di provvedimento negativo, enunciando dettagliatamente le ragioni ostative ed invitando, contestualmente, gli interessati a produrre, entro dieci giorni, memorie scritte e documenti.

I ricorrenti adempivano a tale richiesta, ma l’Amministrazione manteneva un comportamento silente che tale permane anche a seguito delle deduzioni difensive dell’Avvocatura che, viepiù – sembrano, almeno in parte, in contrasto con le ragioni ostative anticipate nella comunicazione di avvio di provvedimento negativo – là dove affermano l’insussistenza di un obbligo di provvedere sia a causa del rilevato parziale vincolo di in edificabilità dell’area, sia in quanto nel procedimento di rilascio del N.O. " opera, a livello regionale, l’istituto del silenzio assenso introdotto dall’art.46 della L.reg. sic. n.17/2004 ".

Si può, pertanto, affermare che nella specie sussiste la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, conseguente ad una istanza di parte, secondo il precetto contenuto nell’art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui: " Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso " (cfr., per tutte, Consiglio Stato, sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3371).

Di conseguenza, i ricorrenti vantano la pretesa legittima alla definizione del procedimento, mediante l’adozione di un provvedimento esplicito (di contenuto positivo o negativo) dell’Amministrazione, coerente comunque con la pregressa attività (anche sotto il profilo urbanistico, svolta della Commissione edilizia comunale) secondo i principi di logica e ragionevolezza, cui è tenuto ad ispirarsi l’operato dell’Amministrazione. Alla quale dunque – stante l’accertata illegittimità del silenzio inadempimento – deve ordinarsi di provvedere al riguardo, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.

3.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo di di provvedere sull’istanza dei ricorrenti nei termini e con le modalità specificate in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011, con l’intervento dei signori magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Primo Referendario

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Cass. pen., sez. VI 31-03-2008 (27-03-2008), n. 13461 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Condizioni – Mandato di arresto emesso dalle autorità rumene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma dichiarava la sussistenza delle condizioni per la consegna allo Stato Romeno di S.L., arrestato in Italia il 21 gennaio 2008, in quanto colpito da ordine di esecuzione n. 577/07, emesso dal Tribunale di Arad (Romania), e da mandato d’arresto europeo in data 3 settembre 2007 per la espiazione della pena di mesi sei di reclusione inflittagli con sentenza del medesimo Tribunale del 19 febbraio 2007 (Autorità giudiziaria che aveva anche emesso il mandato di arresto), irrevocabile il 28 marzo 2007. La sentenza era stata pronunciata perchè l’imputato, colpito da ordine dell’autorità romena di non attraversare la frontiera sino al 23 ottobre 2002, aveva disatteso tale ordine, e, nascosto in un TIR, intorno alla fine del 2002, aveva attraversato la frontiera con destinazione verso l’Italia (da dove era stato espulso in data 23 aprile 2002).
La Corte di merito, ai fini della "doppia punibilità", riteneva che nella Repubblica italiana sussistesse analogo reato ai sensi dell’art. 650 c.p., e poichè la pena inflitta superava i quattro mesi di reclusione, pronunciava la sentenza favorevole alla consegna, sussistendo ogni altra condizione.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione lo S. affermando che la Corte di merito aveva erroneamente individuato il corrispondente reato italiano in quello previsto dall’art. 650 c.p.. Osserva che la violazione dell’ordine impartito dalle autorità romene non consisteva nella infrazione di un autonomo precetto penale, ma si trattava "di una restrizione volta esclusivamente al fine di impedire la reiterazione del reato", in quanto era stato raggiunto in Italia da ordine di espulsione.
Sostiene che la Corte avrebbe dovuto trovare il corrispondente precetto nelle norme relativa al D.Lgs. n. 286 del 1998. Afferma che, in ogni caso, a seguito dell’ingresso della Repubblica di Romania nella Unione Europea, il precetto di cui all’art. 650 c.p. non potrebbe trovare applicazione se non nei confronti di cittadini extracomunitari. Non sussisterebbe quindi la necessaria "doppia punibilità" (L. n. 69 del 2005, art. 7) per far luogo alla consegna.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Premesso che il reato per il quale il ricorrente è stato condannato in Romania è punito, in quel Paese, con la pena da sei mesi a due anni di reclusione, e che pertanto ricorre la condizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, va rilevato che i Giudici di merito hanno esattamente affermato, ai fini dell’accertamento del requisito della doppia punibilità, che il reato previsto dalle leggi italiane, corrispondente a quello per il quale è stato condannato lo S., è quello di cui all’art. 650 c.p..
Come ha osservato lo stesso ricorrente, nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento ad hoc che ne impediva l’espatrio dalla Romania, ciò che, del resto, è confermato da tutti gli atti pervenuti da quella Repubblica e dallo stesso MAE che, richiamando il reato commesso dal ricorrente, fanno riferimento a un provvedimento avente una data finale corrispondente al 23 ottobre 2002. Si tratta quindi di un atto specifico la cui violazione è evidentemente sussidiata da un precetto penale, e non di un reato autonomo equiparabile a una sorta di "Divieto di espatrio" che non troverebbe un corrispondente nel nostro ordinamento.
Del tutto infondate sono le ulteriori argomentazioni contenute nel ricorso. Il reato contestato non potrebbe certamente trovare il suo corrispondente nel D.Lgs. n. 286 del 1998, non tanto perchè tale testo riguarda i cittadini extracomunitari, ma anche perchè le norme contenute nel testo stesso sono tutte rivolte ad impedire l’ingresso nel territorio italiano di stranieri in posizione non regolare e a disciplinare l’espulsione di coloro che si sono introdotti clandestinamente in Italia o che comunque non hanno titolo per soggiornare in Italia, ma non risulta che nel decreto legislativo siano inserite norme volte a impedire l’espatrio dall’Italia di cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari.
Il fatto che lo Stato Romeno sia entrato nella Unione Europea a pieno titolo dall’inizio del 2007 – ciò che è certamente un presupposto per la applicazione della L. n. 69 del 2005 – non ha la minima rilevanza nel caso di specie al fine di decidere se, nei due Paesi, esista lo stesso reato per il quale si chiede la consegna di un condannato per mezzo di un MAE. Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Riserva il deposito della decisione. Manda alla cancelleria per gli adempimento di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.