Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-11-2011, n. 24362 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.10.2006, la Corte di Appello di Firenze, rigettando il gravame interposto dalla s.p.a. Poste Italiane, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto a contratto stipulato dalla detta società con B.A. con decorrenza 19.10.1998, ritenendo che lo stesso, pur se riferito a pari time e quindi legittimato temporalmente da clausola autorizzatoria, era da ritenersi comunque illegittimamente stipulato in ragione della radicale carenza di individuazione concreta del collegamento causale tra clausola autorizzatoria ed effettiva necessità di specifica assunzione a termine rispetto alla particolare situazione dell’ufficio ove la lavoratrice era stata destinata. Confermava, altresì, la sentenza impugnata in relazione alla declaratoria di illegittimità del termine apposto a contratto del 3.5.1999 ed alla ritenuta vigenza di un rapporto di lavoro subordinato pari time dalla data del 19.10.1998 ed a tempo pieno dal 3.5.1999, nonchè con riferimento alla statuizione di condanna della società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni dal 4.10.2002.

Propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidando l’impugnazione a quattro motivi.

Resiste con controricorso la B., che propone, altresì, ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, la società denunzia la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, argomentando sulla ampiezza della delega in bianco e sulla non necessità di dimostrazione del nesso eziologico tra singolo contratto ed esigenza di specifica assunzione e domandando, a conclusione della parte espositiva, se è vero che, in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23, l’autonomia sindacale, investita di funzioni paralegislative, non incontri limiti ed ostacoli nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine e non valga, invece, il principio generale che sia stata ammessa in generale la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazione operata dalle parti sociali e l’imposizione di un tetto percentuale delle assunzioni.

Con il secondo motivo, la società lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il motivo si incentra sulla erroneità della tesi della efficacia temporale limitata del contratto collettivo del 1997 in relazione al secondo contratto ed alla natura ricognitiva degli accordi attuativi, concludendosi con quesito, con il quale viene domandato se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata.

Con il terzo motivo, la società si duole della omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sostenendo, in sintesi, che l’aliunde perceptum non può che essere genericamente dedotto dall’istante e domandando se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi su cui fondare la prova a supporto delle proprie domande ed or eccezioni e, segnatamente, per la prova dell’aliunde perceptum il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore.

Infine, con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riguardo al rigetto della sollevata eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso e, a conclusione della parte argomentativa, domanda se nel caso di notevole lasso di tempo intercorso tra la data di scadenza del rapporto a termine tra le parti e quella in cui il lavoratore si è attivato per far valere il diritto di conversione del rapporto di lavoro, il giudice debba valutare, in concorso eventualmente con altre indicative circostanze, la volontà tacita del lavoratore, espressa per fatti concludenti, di risolvere il rapporto, rinunciando a far valere l’eventuale illegittimità del termine apposto.

Va respinto il ricorso principale quanto alla prospettata questione della risoluzione per mutuo consenso, che va trattata preliminarmente in ordine di priorità logico-giuridica.

Come questa Corte ha più volte affermato, "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Nella specie la Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado sul punto, ha ribadito, con adeguata e congrua motivazione, che non potesse desumersi dal mero trascorrere del tempo, la volontà, sia pure tacita, del lavoratore di risolvere il rapporto e di rinunciare ad un suo diritto e che il lasso di tempo intercorso tra la cessazione dell’ultimo rapporto (giugno 1999) e la richiesta di tentativo di conciliazione (4.10.2002) era da ritenersi insufficiente a fondare qualsiasi presunzione nel senso voluto dalla società.

Con riguardo al primo motivo di impugnazione, osserva la Corte che, in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatati, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

Nella specie, tuttavia, fondandosi la decisione impugnata sull’applicazione dell’addendum all’art. 7 c.c.n.l. 1994, introdotto dall’accordo 2.7.1998, che pone il termine finale del 31.12.1998 come ultima data entro la quale è autorizzata la stipula dei contratti a termine in regime di part time, sarebbe stato necessario il richiamo specifico al contenuto della norma in questione e la confutazione analitica della tesi prospettata nella decisione impugnata con riguardo alla interpretazione della disciplina specificamente dettata dalla normativa in esame. Ma, a prescindere dalla genericità della prospettazione del motivo, lo stesso deve, prima ancora, dichiararsi improcedibile, in ragione della mancata produzione del contratto collettivo menzionato e del relativo addendum, e di quanto prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda. Il requisito non appare soddisfatto, atteso che si è omesso di precisare in quale sede processuale il CCNL ed il relativo addendum sono stati eventualmente prodotti nelle fasi di merito e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminarli in questa sede, per effetto della relativa già avvenuta produzione nelle fasi di merito. Al riguardo, è stato, invero, osservato, che anche con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della ed autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio costituente error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, vecchio n. 4, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1 (cfr. Cass. 25.5.2007 n. 12239; Cass. 20594/2007; 20437/2008; 4056/2009). Anche per il c.c.n.l. deve valere analoga esigenza, al fine di rendere possibile l’esame completo del contenuto delle previsioni contrattuali, relative – per quanto attiene al caso di specie – alla possibilità ed alle condizioni per potere stipulare contratti a tempo determinato.

E’ stato in proposito anche chiarito da questa Corte che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendo ritenersi che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e ss. e, in specie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr, Cass. 2 luglio 2009 n. 15495).

Quanto al secondo motivo di ricorso, riferito al contratto stipulato il 3.5.1999, deve ricordarsi, alla stregua di quanto da questa Corte costantemente affermato, che "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Quanto al terzo motivo, deve affermarsene la inammissibilità, atteso che il relativo quesito risulta del tutto generico e astratto, mancando qualsiasi riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

Il quesito, invero, si presenta non correttamente formulato, anche perchè risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate e come tale inammissibile.

Infine, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Anche il motivo di ricorso incidentale riferito alla violazione dell’addendum all’art. 7 del c.c.n.l. 26 11 1994 per il personale dipendente dell’ente poste introdotto dall’accordo 2.7.1998 e dei criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362 1363 e 1367 c.c. ed alla conseguente violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, deve essere dichiarato improcedibile. Come è dato rilevare anche dalla formulazione del corrispondente quesito di diritto – con il quale si domanda se, in applicazione dei canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., l’addendum all’art. 7 c.c.n.l. 1994, introdotto dall’accordo 2.7.1998, ponga il termine finale del 31.12.1998 come ultima data entro la quale è autorizzata la stipula dei contratti a termine part time, ovvero come termine entro il quale i contratti autorizzati devono esaurire i loro effetti -, la questione verte sulla interpretazione dell’addendum dell’art. 7 del c.c.n.l. indicato, che non risulta prodotto, onde valgono le medesime considerazioni svolte in relazione al primo motivo del ricorso principale.

La soccombenza reciproca costituisce valido motivo per compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di lite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 615 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che prima di intraprendere il giudizio, il creditore deve attendere 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31121996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 2821997, n. 30 secondo cui "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

Considerato che l’odierno ricorso possiede i requisiti di legge ed è pertanto meritevole di accoglimento in quanto, ad oggi, il Comune di Terracina non ha provveduto al pagamento del proprio debito;

Ritenuto, infine, che la domanda di risarcimento danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato debba essere accolta;

Si ordina che il comune di Terracina provveda alla liquidazione di quanto spettante alla ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente; in caso di violazione di tale termine il comune di Terracina è condannato al pagamento alla ricorrente, ex articolo 114, comma 4, let. c), cod. proc. amm. dell’ulteriore somma di euro 200 (duecento);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 406/11, lo accoglie e per l’effetto così dispone:

a) assegna al comune di Terracina, in persona del legale rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe; spirato inutilmente tale termine, il comune di Terracina è condannato al pagamento alla ricorrente dell’ulteriore somma di euro duecento;

b) dispone che, in caso di violazione del termine di ottemperanza, all’esecuzione, ivi compresa la condanna di cui al precedente punto a), provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del Comune di Terracina il compenso del commissario che viene sin d’ora liquidato in complessivi Euro 300,00 (trecento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-09-2011, n. 4906 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

La F., Finanziaria Italiana di Partecipazioni e Investimenti spa, ha appellato la decisione del Tar Lazio n. 3844/05, con la quale è stato respinto il gravame proposto nei confronti del provvedimento del Comune di Roma che ha accertato in L. 855.629.998 l’ammontare della somma dovuta per oneri concessori, a seguito dell’accoglimento della domanda di sanatoria per cambio di destinazione d’uso di un magazzino/deposito in un locale ad uso commerciale.

Si sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente deciso sui seguenti motivi di gravame:

illegittimità del provvedimento che ha quantificato gli oneri di urbanizzazione, per violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, perché non sarebbero stati evidenziati gli elementi di calcolo attraverso i quali si è giunti alla determinazione del contributo concessorio;

eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, perchè i richiesti oneri di urbanizzazione non erano dovuti, essendo relativi ad un cambio di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente non autonome dal punto di vista urbanistico, dato che l’immobile ha continuato ad avere un uso non residenziale e risulta localizzato in area M/2, destinata ad attrezzature di servizi generali e locali, con una omogenea categoria di destinazione che non comporta alcuna modifica degli standard urbanistici;

difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della sentenza appellata, perché l’immobile era già stato oggetto di un atto d’obbligo per la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte del consorzio "Carcaricola Romanina M/2", con la conseguenza che dagli oneri richiesti avrebbero dovuto essere scomputate le opere di urbanizzazione già realizzate dal Consorzio;

violazione di legge ed eccesso di potere per inosservanza di regolamenti e circolari perché, nella fattispecie, non vi sarebbe stato un mutamento di destinazione d’uso, per le stesse ragioni di cui al secondo motivo;

illegittimità del provvedimento perché nel calcolo degli oneri sono stati applicati i coefficienti previsti dalla delibera n. 214/96 e non quelli della delibera n. 390/91, che erano vigenti al momento della proposizione della domanda.

Si è costituito in giudizio il comune di Roma, che ha sostenuto l’infondatezza dei motivi d’appello.

Motivi della decisione

L’appello proposto dalla F. spa avverso la reiezione dei motivi di censura proposti nei confronti della determinazione della somma dovuta al Comune di Roma per oneri concessori, a seguito dell’accoglimento della domanda di sanatoria per il cambio di destinazione d’uso di un magazzino in un locale ad uso commerciale, deve ritenersi infondato.

Ciò permette di prescindere dalle eccezioni di acquiescenza e di tardività del gravame sostenute dal comune.

Con il primo mezzo di gravame si afferma l’illegittimità del provvedimento che ha quantificato gli oneri di urbanizzazione, perché non risultano indicati i parametri di calcolo in base ai quali è stato quantificato il contributo concessorio.

La censura è infondata in quanto la determinazione del contributo e degli oneri connessi costituisce atto vincolato, che va effettuato sulla base di parametri prestabiliti e pertanto, per costante giurisprudenza, non risulta necessaria una specifica motivazione sulla determinazione di tali somme.

Inoltre, non risultano evidenziate nella fattispecie, salvo quanto si dirà con riferimento all’ultima censura, specifiche illegittimità od errori di calcolo sulle somme come quantificate dall’amministrazione.

Con il secondo motivo si sostiene che il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, da magazzino ad attività commerciale, non avrebbe giustificato il pagamento delle spese di urbanizzazione per la nuova destinazione perché l’immobile ricadrebbe in zona M/2 destinata ad attrezzature di servizi generali e locali, e quindi, il mutamento di destinazione non era soggetto a concessione edilizia ma a mera autorizzazione.

La censura è infondata perché la destinazione urbanistica della zona non rileva ai fini del cambio di destinazione d’uso dell’immobile ivi localizzato, che ha assunto una utilizzazione economica diversa (quella commerciale), che giustifica il pagamento delle spese di urbanizzazione ai sensi dell’art. 9 lett. b) della L. n. 10/77.

E’ infondata anche la censura con cui l’istante afferma di aver titolo ad una diminuzione delle somme versate, sul presupposto dell’avvenuto pagamento delle opere di urbanizzazione primaria da parte del consorzio"Carcaricola Romanina M/2" del quale l’immobile faceva parte.

Il motivo non può trovare accoglimento in quanto l’appellante non ha fornito alcuna prova certa di aver partecipato alle opere di urbanizzazione, provvedendo, pro quota, alle spese sostenute dal consorzio.

Va respinto, infine, l’ultimo motivo, essendo risultati esatti, in base all’esperimento istruttorio svolto in primo grado, i parametri di calcolo adottati dall’amministrazione, che vanno giustamente riferiti, secondo costante giurisprudenza, al momento dell’accoglimento della domanda di sanatoria e non a quello di presentazione della domanda.

Il ricorso va pertanto respinto, perché infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese del giudizio, per complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00) a carico della parte soccombente ed in favore del Comune di Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 06-09-2011, n. 33154 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Lecce – Sezione staccata di Taranto, con sentenza in data 2 marzo 2010, riformando la sentenza emessa il 24 aprile 2007 dal GIP del Tribunale di Taranto in esito a giudizio abbreviato, mandava assolto F.G., con la formula:

perchè il fatto non sussiste, dal delitto ascrittogli, di cui all’art. 589 cod. pen. commesso in (OMISSIS) in danno di S.G., deceduto per insufficienza respiratoria acuta iatrogena dopo aver assunto 40 gr. di metadone in sciroppo su prescrizione dell’imputato, in qualità di dirigente medico del SERT, che, per colpa generica, non aveva preventivamante verificato se il S. – che aveva fatto ingresso il giorno precedente nel carcere di (OMISSIS) – avesse già iniziato tale terapia e nonostante il consulente psichiatra avesse prescritto al paziente psicofarmaci quali: Valium, Noziname e Carbolitium che – effettivamente assunti dal paziente quasi contemporaneamente al metadone verso le ore 17,00 – avevano indotto una depressione dell’attività respiratoria, agendo sul sistema nervoso centrale. Ha giudicato la Corte d’appello, esente dai contestati profili di colpa,la condotta dell’imputato, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure. La prescrizione della terapia metadonica a scalare ( che per legge competeva esclusivamente al medico del SERT à sensi del D.M. 12 luglio 1990, n. 186) doveva ritenersi del tutto corretta, atteso lo stato di inveterata tossicodi pendenza da oppiacei del S., certificata in atti e dichiarata dal detenuto al dott. M., medico addetto al presidio delle tossicodi pendenze presso la struttura sanitaria del carcere di (OMISSIS) e comunque accertata anche dal dr. F. che, nel corso della visita, aveva riscontrato il S. affetto da evidenti sintomi da astinenza ovvero da "craving" da eroina. Inoltre, poichè la prova della preventiva instaurazione della terapia a base di psicofarmaci, prescritta dal dott. P., risultava comprovata dal contenuto di un foglietto "non spillato" qualificato "estratto del registro dello psichiatra" inserito nel "diario clinico" del detenuto conservato negli uffici del carcere nonchè da un fax, costituito da altri due fogli "spillati" allo stesso registro, trasmesso il (OMISSIS) ad ore 17,26 dalla Fondazione (OMISSIS) (presso la quale il S. era stato ospite fino al giorno precedente il suo ingresso in carcere) non poteva escludersi che entrambi i surrichiamati documenti fossero stati inseriti all’interno del diario clinico in un momento successivo a quello in cui t’imputato ebbe a prescrivere la terapia metadonica e ad annotarne la relativa prescrizione, allorchè in detto diario era riportata l’avvenuta esecuzione della visita medica generale e di quella tossicologica.

Nè, secondo i Giudici d’appello, avrebbe potuto ritenersi certa la ricorrenza del nesso eziologico tra la condotta del F. e l’evento. Da un lato, non avendo l’imputato prescritto la somministrazione della dose di metadone ad uno specifico orario, avrebbero dovuto il medico di turno e quello addetto al presidio delle tossicodipendenze del carcere, valutare l’opportunità di non far luogo alla somministrazione di tale farmaco in contemporanea con gli psicofamarci, onde evitare probabili rischi alla salute del paziente. In base ai risultati della consulenza autoptica, era peraltro rimasto accertato che la causa del decesso risaliva al "mix di farmaci" assunti dal S. e non già al solo metadone che, verosimilmente, ove non associato agli altri farmaci, non avrebbe determinato la morte. In conclusione, in altre condotte attive od omissive facenti capo agli altri sanitari in servizio, quel giorno, nel carcere di (OMISSIS), risalenti ad epoca posteriore al manifestarsi dei primi malori del S. – ad ore 20,30 – tali però da non indurre il medico di guardia dr. Si. a disporre l’immediato trasferimento del paziente in ospedale, avrebbero dovuto ravvisarsi, secondo i Giudici d’appello, altrettante cause dell’evento mortale. Ricorre per cassazione avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati.

Deducendo, con il primo motivo, la inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all’esclusione della colpa nonchè il vizio motivazionale, sostiene il ricorrente che la responsabilità, a titolo di colpa, dell’imputato, quale medico responsabile del SERT, doveva individuarsi nella violazione dell’obbligo giuridico di accertare, nel momento in cui procedeva a prescrivere al S. la somministrazione del metadone, se questi assumesse altri farmaci e quindi se il metadone fosse idoneo a provocare effetti dannosi per la salute e/o la vita del paziente. Il F. comunque non poteva non conoscere la prassi invalsa negli istituti carcerari secondo la quale le annotazioni nella cartella sanitaria venivano eseguite il tempi diversi dall’effettive esecuzione delle stesse prescrizioni. L’imputato stesso aveva inoltre ammesso di aver avuto conoscenza, al momento della prescrizione del metadone, del referto redatto dal dr. M., nel quale risultavano riportate le problematiche di natura psichiatrica da cui era affetto il S.. Nè, contrariamente a quanto asserito dalla Corte d’appello, l’eventuale concorso della responsabilità di altri sanitari avrebbe dispiegato effetti scriminanti rispetto alla posizione dell’imputato.

Con il secondo motivo deduce il Procuratore Generale i vizi di violazione di legge e di mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esclusione del nesso di causa. Non avrebbe rivestito rilevanza concludente ai fini dell’esclusione del nesso eziologico, secondo il ricorrente, il fatto che, come affermato dai Giudici d’appello, alla formazione del "mix" di medicinali – rivelatosi letale – aveva contribuito anche la prescrizione e la somministrazione degli psicofarmaci risalente ad dr. P. che ovviamente non avrebbe potuto immaginare quale prescrizione, il giorno successivo, avrebbe effettuato il F., medico del SERT. Era invece innegabile che fu la successiva somministrazione del metadone a determinare detto fatale "mix" e quindi lo stato di grave insufficienza respiratoria che, in breve tempo, condusse a morte il S.; donde la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta del F. e l’evento.

Conclusivamente chiede il ricorrente annullarsi l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della medesima Corte.

Con memoria in atti, in data 8 marzo 2011, il difensore dell’imputato ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale, sul presupposto dell’insussistenza di qualsivoglia profilo di colpa ascrivibile al dr. F., giusta quanto accertato dalla Corte d’appello.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va quindi accolto, per quanto di ragione,essendo i Giudici d’appello effettivamente incorsi nei denunziati vizi di violazione di legge e di difetto e di illogicità della motivazione.

La Corte distrettuale è pervenuta ad escludere la ricorrenza della colpa generica, contestata all’imputato, come ritenuto dal Primo Giudice, non facendo corretta applicazione della relativa disciplina normativa giusta la univoca interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, puntualmente riportata in ricorso (cfr. Sez. 4 n. 6834/1988; Sez. 4 n. 19527/2008). L’imputato invero, pur avendo riferito di aver riscontrato nel S. gli evidenti sintomi di una crisi d’astinenza (benchè non rilevata il giorno precedente da altri sanitari, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale) e pur avendo avuto contezza, all’atto di prescrivere la somministrazione del metadone, delle patologie di natura psichiatrica, da cui il paziente era affetto, riportate nel referto redatto all’atto dell’ingresso in carcere, il giorno precedente, dal dr. M. in sede di visita tossicologica, ebbe del tutto ad omettere di procedere agli accertamenti necessariamente propedeutici, invero ineludibili ai fini della prescrizione di detto farmaco nonchè all’acquisizione di tutte le informazioni indispensabili alla valutazione di compatibilità di una siffatta terapia con altra eventualmente già in atto che le acclarate condizioni patologiche in cui versava il S. avrebbe dovuto far ritenere agevolmente prevedibile ad un medico addetto al SERT, quindi dotato di specifica esperienza e competenza professionale. Nè avrebbero potuto escludersi, in siffatto comportamento omissivo del sanitario, i contestati profili di colpa per imprudenza, negligenza ed imperizia non giovando alla tesi difensiva sostenuta dall’imputato (e fatta propria dalla Corte distrettuale) il fatto che il "diario clinico" del detenuto non contenesse l’annotazione delle terapie praticate dal S. anteriormente alla prescrizione del metadone. Non poteva invero sfuggire, da un lato, il notorio ritardo nell’aggiornamento di detto diario clinico da parte del personale addetto secondo una prassi verosimilmente non ignota al dr. F. quale medico del SERT (da ritenersi presente di frequente nel carcere di (OMISSIS), stante la percentuale notoriamente elevata di detenuti tossicodipendenti) e, dall’altro, l’incontestabile obbligatorietà, scaturente quantomeno da fonte deontologica oltrechè giuridica, di "porsi il problema della compatibilità tra il metadone e farmaci sedativi o comunque impegnativi del sistema nervoso centrale, a prescindere dal contenuto delle annotazioni presenti nel diario clinico" (cfr. sentenza di primo grado), poste le patologie psichiatriche da cui il S. era affetto.

Nè, come del pari del tutto correttamente sottolineato dal ricorrente, le eventuali responsabilità di altri sanitari ai quali avrebbero dovuto risalire omissioni colpose nel disporre con ritardo il trasferimento in ospedale del detenuto, all’insorgere dei primi sintomi della crisi respiratoria – cui accenna la motivazione della sentenza impugnata – avrebbero potuto rivestire effetto "scriminante "rispetto a quella dell’imputato, tuttalpiù dovendosi ritenere la sussistenza di altrettante concause colpose del medesimo evento, atteso il principio sancito dall’art. 41 c.p., comma 1.

Sempre in riferimento all’esclusione del nesso causale, erroneamente affermata dalla Corte distrettuale sul presupposto che la morte del S. non fosse dovuta all’assunzione del solo metadone, ma del "mix" di farmaci somministrati da altri medici ed assunti dal paziente in breve successione temporale, quello stesso giorno, ha del tutto correttamente e condivisibilmente rimarcato il ricorrente che, come accia rato in sede autoptica, la causa della morte veniva riscontrata nella depressione del sistema nervoso centrale e quindi nella grave insufficienza respiratoria, secondaria alla contemporanea assunzione, nella medesima giornata, di metadone, Valium e Nozinan, atteso l’effetto sinergico così venutosi a creare. Orbene non pare possa dubitarsi della sussistenza del nesso eziologico risalente alla imprudente ed imperita prescrizione (e conseguente somministrazione) del metadone, effettuata dall’imputato, peraltro, come è pacificamente accertato, successivamente a quella dei farmaci psichiatrici disposta dal dr. P.. E’ del tutto evidente che, ove il metadone non fosse stato prescritto dal F. (e non somministrato), non avrebbe potuto determinarsi l’effetto sinergico letale, di questo con gli altri farmaci. Il rilievo quindi quantomeno concausale della condotta dell’imputato non avrebbe quindi potuto esser messo in discussione, atteso il principio accolto dall’ordinamento in tema di nesso causale.

La sentenza impugnata deve quindi esser annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce che, in sede di nuovo esame del procedimento, si atterrà a quanto fin qui esposto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce.

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