Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-05-2011, n. 10938 Orario di lavoro

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Svolgimento del processo

1.- T.L. dipendente dell’ILVA s.p.a. presso lo stabilimento di (OMISSIS) con ricorso al Tribunale di Genova chiedeva che – previa dichiarazione di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva che stabiliscono che sono ore di lavoro solo quelle di effettiva prestazione – venisse riconosciuto il proprio diritto ad ottenere dalla società datrice di lavoro il pagamento, a titolo di retribuzione, del tempo necessario per indossare e dismettere i dispositivi individuali di protezione (DIP) e per raggiungere, così abbigliato, il proprio reparto e compiere, a fine turno, le operazioni inverse, oppure, in subordine, che gli venisse riconosciuto il risarcimento del danno subito per il maggior tempo impiegato per effettuare le suddette operazioni.

Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande e sostenendo che doveva considerarsi dirimente, al riguardo, la circostanza che la contrattazione collettiva applicabile nella specie – cioè: l’art. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e l’art. 5 del c.c.n.l. 8 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private – considera come ore di lavoro solo quelle di effettiva prestazione.

Il Tribunale, ritenuta necessaria una pronunzia interpretativa delle pertinenti clausole contrattuali, ha emesso sentenza ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ. e ha dichiarato:

"la nullità parziale del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e del c.c.n.l. 8 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private nella parte in cui, all’art. 5 orario di lavoro, dispongono sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione".

Il Tribunale osserva che – in base alle disposizioni legislative in materia ( R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, artt. 3 e 6; R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955, art. 10, art. 2, punto 1, della direttiva 23 novembre 1993 93/104 del Consiglio dell’Unione europea) e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 ottobre 2003, n. 15734) – "deve ritenersi compreso nel concetto di orario di lavoro il tempo in cui si verifichi una situazione di messa a disposizione del prestatore di lavoro a beneficio del datore di lavoro, in cui si concretizzi la etero direzione del tempo e dell’attività del lavoratore da parte del datore di lavoro, anche se ciò riguardi tempi antecedenti o successivi all’inizio e alla fine della prestazione lavorativa oggetto del contratto".

Nella specie, l’attività di vestizione va qualificata e retribuita come prestazione lavorativa (sub specie attività preparatoria) sia perchè riguarda specifici indumenti lavorativi propri delle industrie siderurgiche (e, come tale, esula dalla normalità socio- culturale del vestirsi, implicando viceversa l’obbligo di indossare specifici dispositivi individuali di protezione) sia perchè viene compiuta in un apposito luogo, cioè lo spogliatoio aziendale (il che comporta che l’obbligo di vestizione sia etero diretto).

Nello stesso modo va qualificata e retribuita l’attività consistente nel raggiungere dallo spogliatoio, in abiti da lavoro, l’orologio marcatempo presso i reparti e quella effettuata in senso inverso.

Infatti, il tempo di percorrenza di tale tragitto dipende dalla scelta del datore di lavoro sulla dislocazione degli spogliatoi e, inoltre, il tragitto viene compiuto in abiti da lavoro, come si è detto.

L’art. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e l’art. 5 del c.c.n.l. 8 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private, invocati dalla società convenuta, dopo aver precisato che la durata dell’orario settimanale di lavoro è di 40 ore, aggiungono che "sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione".

Conseguentemente non rientrerebbero nella nozione di lavoro retribuibile nè il tempo di vestizione nè quello del tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa.

Ma, così intese, le suddette clausole, ad avviso del Tribunale, devono considerarsi essere venute meno in seguito all’entrata in vigore della L. n. 196 del 1997, art. 13, che ha fissato in 40 ore settimanali il limite orario normale di lavoro. Infatti le suddette clausole, escludendo dal concetto di prestazione lavorativa le attività preparatorie di cui si è detto (che, invece, sono da considerare prestazioni lavorative) finiscono che determinare un prolungamento dell’orario di lavoro oltre il limite delle 40 ore settimanali previsto per legge.

Di qui la nullità, nella suddetta parte, delle clausole stesse.

2. – Avverso la sentenza la ILVA s.p.a. propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resiste l’intimato con controricorso.

Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e dell’art. 5 del c.c.n.l. 8 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private.

Si sottolinea, in particolare, che la società non disciplina nè controlla in alcun modo il tempo e/o l’attività dei lavoratori prima dell’inizio della prestazione effettiva di lavoro, per tale ragione le parti stipulanti hanno deciso, nelle suddette clausole, di limitare l’orario di lavoro e la retribuzione al solo tempo della "effettiva prestazione".

Pertanto, il Tribunale di Genova sarebbe partito dal presupposto del tutto sbagliato di qualificare come prestazioni lavorative i tempi di vestizione tuta e di raggiungimento del reparto dallo spogliatoio e, sulla base di tale errore, sarebbe giunto all’altrettanto erronea conclusione di ritenere che vi sarebbe una indebita eccedenza dell’orario di lavoro rispetto a quello stabilito dalla legge.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1, 3 e 6, del R.D. n. 1955 del 1923, artt. 5 e 10, della direttiva CEE n. 104 del 1993, del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 8.

Si sostiene, in particolare, che in base alle suddette disposizioni, l’orario di lavoro deve intendersi limitato al tempo di effettiva prestazione lavorativa ed, eventualmente, ai tempi precedenti e/o successivi ma solo se, durante i medesimi, vi sia una effettiva disponibilità alla prestazione da parte del lavoratore, con assoggettamento di quest’ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonchè dell’art. 2697 cod. civ..

Si contesta che il Tribunale abbia qualificato come lavorative le attività preparatorie de quibus senza aver acquisito una specifica prova (da parte del lavoratore) in merito all’assoggettamento delle attività medesime all’etero-direzione datoriale.

4.- Con il quarto motivo si denuncia contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare, si assume che sarebbe contraddittorio che in mancanza di prova sulla etero-direzione – nella sentenza impugnata sia stato correttamente escluso dall’orario di lavoro effettivo il tempo di percorrenza relativo al tragitto dall’ingresso dello stabilimento allo spogliatoio e viceversa, mentre si sia arrivati ad opposta soluzione per il tempo di percorrenza del tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa, solo perchè quest’ultimo è effettuato con indosso gli indumenti di lavoro.

5.- Il ricorso è improcedibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (v. per tutte: Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20075; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358).

Nel caso di specie, invece, la ricorrente si è limitata a produrre in questa sede soltanto un estratto dei contratti collettivi in cui sono inserite le clausole esaminate dalla sentenza contro la quale è stato proposto il ricorso, sicchè non ha rispettato il suindicato principio.

5.- Ne deriva l’improcedibilità del ricorso e la conseguente impossibilità di pronunciare ex officio il principio di diritto ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., comma 3, come richiesto dal controricorrente.

La suddetta disposizione, infatti, consente l’esercizio del suddetto potere officioso nell’ipotesi in cui il ricorso sia inammissibile – ovvero quando si riscontri una preclusione soltanto della possibilità di pronunciarsi sul merito delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio (Cass. SU 6 settembre 2010, n. 19051) – ma non quando, come nella specie, si riscontri una improcedibilità del ricorso, derivante dal fatto che la Corte non è stata messa in condizione di avere una cognizione completa del thema decidendum.

6.- In sintesi, il ricorso va dichiarato improcedibile e conseguentemente la società ILVA s.p.a. deve essere condannata alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 25,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore degli avvocati Bruno Cossu e Carlo Golda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-12-2010) 28-03-2011, n. 12680

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 23-4-2010 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 4/11/2009 a carico dell’imputato A.A. condannato per delitto di furto, in concorso con altri, aggravato come da rubrica alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, Euro 400,00 di multa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la nullità per erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione dell’ipotesi del tentativo di furto.

Con ulteriore motivo deduceva la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relativa alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Risulta pervenuto, nelle more della trattazione del ricorso, un certificato di morte dell’imputato, del (OMISSIS).

La Corte deve dunque pronunciare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte del reo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-02-2011) 13-04-2011, n. 15048 Aggravanti comuni danno rilevante

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Francavilla Fontana del 10 gennaio 2008, che aveva dichiarato L.F. colpevole dei reati di cui all’art. 81 c.p., art. 582 c.p., comma 1 e art. 585 c.p. in relazione all’art. 577 c.p. – limitatamente alle lesioni cagionate il (OMISSIS) – e, per l’effetto, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, l’aveva condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.

Il L. era accusato di avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, volontariamente cagionato al fratello L.R.G.: a) il (OMISSIS) lesioni guaribili in giorni 40 consistite in frattura scomposta 5^ metacarpo mano dx, microdistacco base falange unguale 4^ dito mano sx e contusione spalle dx; b) il (OMISSIS) lesioni personali giudicate guaribili in giorni 2, consistite in "trauma del polso dx con frattura del radio e base falange 4^ dito; c) il (OMISSIS) lesioni giudicate guaribili in giorni 10 consistite in trauma non commotivo; lesione parcellare corona del 2^ molare inf.sx..

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione nonchè mancata valutazione di prova decisiva. Preliminarmente deduceva che, successivamente al 2.3.2010, era pervenuta alla studio dello scrivente difensore una lettera di pugno della persona offesa L. R., che affermava l’estraneità dell’imputato. La lettera, il cui contenuto era integralmente trascritto in ricorso, era allegata alla stessa impugnativa.

Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dai giudici di merito in mancanza di riscontri e di idonei elementi indiziali. La motivazione era censurabile anche perchè non aveva dato risposta alle specifiche doglianze difensive.

2. – La circostanza allegata dal difensore ricorrente, con annessa documentazione, non può essere apprezzata in questa sede di legittimità, in quanto successiva alla deliberazione della sentenza in esame ed in quanto nel presente giudizio non sono, di regola, producibili nuovi documenti. Resta ovviamente impregiudicata l’eventualità che tale fatto sopravvenuto possa essere dedotto a sostegno di istanza di revisione della sentenza di condanna oggetto di ricorso.

Nel merito dell’impugnativa, è agevole coglierne profili di inammissibilità. Ed invero, è inconferente la doglianza relativa al preteso difetto di elementi probatori a sostegno della ricostruzione della vicenda sostanziale, posto che, in sede di gravame, il profilo della riferibilità dei fatti delittuosi all’imputato non era posto minimamente in discussione, essendosi fatta solo questione di validità dell’intervenuta remissione di querela e di carenza dell’elemento psicologico, stante le condizioni di mente dello stesso L., a cagione dell’abuso di sostanze stupefacenti, oltrechè di trattamento sanzionatorio. Generiche sono, poi, le censure relative alla mancata valutazione di doglianze difensive, neppure specificamente indicate.

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16803

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria tedesca, e precisamente la Procura della Repubblica di Regensburg, ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria relativa al procedimento penale a carico del cittadino italiano C.A., indagato per il reato di truffa informatica per aver disposto un ordine di pagamento, sul conto corrente intestato a B.S., a favore di conto a lui intestato presso l’istituto bancario "Che Banca" di (OMISSIS).

La domanda sollecita lo svolgimento di attività investigative ed in particolare: l’interrogatorio dell’indagato, accertamenti sulla titolarità del conto corrente su cui venne accreditata la somma oggetto del bonifico, audizione degli eventuali cointestatari del conto e verifica dell’intervenuto accredito della somma oggetto del bonifico.

La rogatoria è stata trasmessa dal Ministero della Giustizia a questa Corte, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’appello competente.

Tenuto conto del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi, con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, si indica quale Corte d’appello competente quella di Milano.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

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