Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 18-05-2011, n. 19563 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.2.2009. Il Tribunale di Taranto dichiarava la penale responsabilità di S.A. in ordine al delitto di rapina aggravata e continuata e a quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 di (OMISSIS) in ordine a quello di rapina in concorso e di R.L. in ordine a quello di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 6 (tutti commessi in (OMISSIS)) condannandoli a varie e rispettive pene principali ed accessorie oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il S.. Con sentenza in data 15.4.2010 la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Tarante, in parziale riforma di quella predetta, concedeva a tutti gl’imputati le circostanze attenuanti generiche riducendo le rispettive pene ed in particolare, per il R., quella principale ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa e quella accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici a quella temporanea per anni cinque.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di R.L. deducendo i seguenti motivi.

1. La violazione dell’art. 268 c.p.p., comma 3, per l’Ingiustificata mancata utilizzazione della strumentazione presente presso la Procura della Repubblica, attesa la carenza motivatola circa i due requisiti di cui all’art. 268 c.p.p. (insufficienza, indisponibilità degli impianti in dotazione alla Procura e ragioni di eccezionale urgenza che legittimano il ricorso ad intercettazioni effettuate fuori degli uffici della Procura);

2. la violazione delle norme costituzionali sulla libertà della comunicazione tra privati, dovendo essere l’atto dell’Autorità motivato in maniera adeguata;

3. la violazione del principio dell’"oltre ogni ragionevole dubbio", per la mancanza di prove inconfutabili circa la colpevolezza dell’imputato, per la sporadicità delle telefonate intercorse tra R. e S.;

4. il vizio motivazionale circa la configurabilità del reato;

5. la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla mancata risposta alle prospettazioni della parte, circa la portata di quelle risultanze probatorie.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

E’ palese la sostanziale aspecificità dei motivi di ricorso che hanno riproposto in questa sede pedissequamente la medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione corretta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Invero, con riferimento all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, il Giudice d’appello ha esaurientemente spiegato come sia sufficiente la motivazione dei decreti autorizzativi in ordine sia ai gravi indizi di reato sia alle esigenze legate alla temporanea inutilizzabilità degli impianti della locale Procura della Repubblica: nè occorre un articolato apparato argomentativo al riguardo, essendo l’onere di motivazione dei decreti, sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal P.M., sia di proroga, assolto persino "per relationem", mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi (Cass. pen. Sez. 1, n. 9764 del 10.2.2010 Rv. 246518).

Analogamente corretto ed adeguato supporto motivatorio è stato addotto, anche con espresso (e perfettamente legittimo: cfr. Cass. pen., sez. 4^, 17.9.2008, n. 38824 Rv. 241062 ed altre) richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado (con la quale quella di appello si integra in un unicum inscindibile), circa il tenore e significato delle conversazioni telefoniche intercettate ed il loro riferimento alla cessione di partite di stupefacente ivi compreso il coinvolgimento del R. tratto dai chiarimenti forniti da vari testi sul senso nascosto delle frasi, dalla contestualità delle conversazioni e della messaggistica intercorse tra il S., il R. ed altri soggetti partecipi a vario titolo all’Illecito traffico, nuovamente richiamando e condividendo la puntuale e minuziosa ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure.

Per non dire dell’estrema genericità delle censure che poco concretamente affrontano le argomentazioni della sentenza mantenendosi su un livello meramente astratto e teorico con il richiamo di plurime massime di questa Corte.

Peraltro, in ordine ai dedotti vizi motivazionali, va rammentato che il nuovo testo dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all’interno della decisione, e tanto a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti (finanche allegandoli in copia, in ossequio al principio di "autosufficienza del ricorso", valevole anche in sede penale) e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Cass. pen. Sez. 4^, n. 20245 del 28.4.2006, Rv. 234099). Ciò, comunque, vale nell’Ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme (anche limitatamente alla ritenuta colpevolezza, come nel caso di specie) il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. 2^, 15.1.2008, n. 5994; Sez. 1^, 15.6.2007, n. 24667, Rv.

237207; Sez. 4^, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636).

Ma è anche da dire, quanto all’ultima doglianza, che il giudice non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; in tal caso -come in quello in esame- devono considerarsi Implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette (cfr. Cass. pen., Sez. 4^, 24.10.2005, n. 1149, Rv. 233187).

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22219 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di B.L. avverso l’ordinanza emessa in data 14/6/2007 dalla Corte d’Appello di Messina che respingeva la richiesta del medesimo B. volta ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione agli arresti domiciliari sofferta dal 2/12/2002 al 3/2/2003 per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

La Corte rigettava l’istanza, a norma dell’art. 314 c.p.p., comma 1, perchè alla detenzione aveva concorso a dare causa il ricorrente con colpa grave, rilevabile dal tenore di alcune criptiche conversazioni telefoniche con i coindagati P. e F.T., quest’ultimo organizzatore dell’associazione, verosimilmente riferite ad illecite cessioni di droga (specificamente alla cessione dall’istante al F. di cosa di natura non lecita, con relative partite di dare ed avere) elementi tutti desunti dalla sentenza assolutoria della quale veniva riportato uno stralcio che espressamente rilevava la sussistenza di un "verosimile rapporto di cointeressenza o di collaborazione" tra gli imputati (tra cui il B.) e F. T..

Denunzia il vizio motivazionale in relazione alla violazione dell’art. 314 c.p.p., comma 1 contestando che potesse essere ricavato alcun riferimento alla colpa grave dalla conversazione riportata a pag. 75 della sentenza assolutoria e richiamata nell’impugnata ordinanza.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso perchè venisse dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è infondato e va respinto.

In effetti, le censure mosse sono prevalentemente generiche, nonchè fondate sulle motivazioni della decisione assolutoria sebbene ad essa si sia rimenata la Corte territoriale alla stregua dell’orientamento di questa S.C. secondo il quale "nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del giudice della riparazione è ben diversa da quella del giudice del processo penale: il primo, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perchè è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento "detenzione" (Sez. Un. n. 43 del 1996).

A tal riguardo è stato affermato, altresì, che "per valutare la "colpa grave" che, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1, esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione previsto da detta norma, il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell’inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. pen. Sez. 4^, 15.2.2007 n. 10987, Rv. 236508; Sez. 4^, 9.10.2007 n. 1577, Rv.

238663).

Ed è chiaro come il "rapporto di verosimile cointeressenza o collaborazione" (espressione molto attenuata, a fronte di quanto si evince dagli atti) con soggetti inseriti nell’illecito traffico di stupefacenti tra cui uno ( F.T.) avente persino ruolo apicale nell’organizzazione del sodalizio criminoso e dedito ad attività di cessione verso corrispettivo di sostanze stupefacenti (come da condanna emessa con la medesima sentenza che assolveva il B.) e la palese destinazione in favore del medesimo B. "di sostanza illecitamente detenuta e del relativo obbligo di pagamento" (nei confronti di altro coimputato condannato, tale A.M., al quale il F. invia il B.: pag. 84 sentenza), valga ad integrare ad abundantiam quel comportamento gravemente colposo che contribuì sensibilmente alla determinazione dell’Autorità giudiziaria di emettere il provvedimento restrittivo.

Ed anzi, la condotta sopra richiamata s’appalesa a tal fine ben più efficiente, in quanto parapartecipativa, di quelle "frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggetti va mente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela", a dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Cass. pen. Sez. 3^, 30.11.2007 n. 363, Rv. 238782).

Consegue il rigetto dell’impugnata ordinanza e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 17-06-2011, n. 1577

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. T. impugna i seguenti atti:

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.1.2003, avente ad oggetto l’adozione del piano di recupero dell’area sita nel centro storico di Crenna, in via Donatello, in variante al p.r.g.;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12.5.2003 avente ad oggetto l’approvazione del suddetto piano di recupero;

– la convenzione del 15.12.2003 tra la legale rappresentante della "immobiliare Francesca s.a.s. di Gandini Nicoletta" ed il Comune di Gallarate;

– il permesso di costruire n. 121 del 12.11.2004;

– il provvedimento prot. 37159 del 19.12.2007 con cui il Comune di Gallarate ha concesso a favore della sig.ra Porrini Maria Grazia una proroga di 13 mesi per l’esecuzione delle opere di completamento del fabbricato;

– il provvedimento prot. 41171 del 21.12.2007 di voltura del permesso di costruire n. 121 a favore della "Impresa Costruzioni C." s.r.l.;

– la denuncia di inizio attività avente ad oggetto il recupero del sottotetto del fabbricato sito in via Donatello presentata il 28.5.2007.

Queste le censure proposte:

I. mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 9 d.m. n. 1444/1968, della l. Regione Lombardia n. 6/1989, dell’art. 3.4.13 del regolamento locale di igiene, degli artt. 1, 4 e 6 delle n.t.a. del p.r.g. e degli artt. 3 e 71 del r.e.c.;

II. falsa applicazione dell’art. 4 delle n.t.a.;

III. mancata applicazione dell’art. 26 del r.e.c.;

IV. falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.m. n. 1444/1968, dell’art. 15 della l. Regione Lombardia n. 51/2975 e dell’art. 6 delle n.t.a.; irragionevolezza in relazione ai limiti di altezza degli edifici nei centri storici;

V. falsa applicazione dell’art. 2, c.2, lett. d), l. Regione Lombardia n. 23/1997;

VI. falsa applicazione della l. Regione Lombardia n. 12/2005.

Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente solleva le seguenti, ulteriori censure avverso i provvedimenti impugnati:

I. mancata applicazione dell’art. 27, d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 11, l. Regione Lombardia n. 27/1997, della d.g.r. n. 6/38573 del 25.9.1998 e del r.e.c.;

II. falsa applicazione dell’art. 27, d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 2, d.P.R. n. 184/2006; eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;

III. mancata applicazione dell’art. 23, c. 6, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 42, c. 9, l. Regione Lombardia n. 12/2005;

IV. falsa applicazione degli artt. 24 e 25, d.P.R. n. 380/2001.

Il ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni subiti.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito la irricevibilità per tardività del ricorso principale e dei motivi aggiunti e la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per mancanza di elementi nuovi che ne giustifichino la proposizione.

Si è, altresì, costituta la controinteressata "Impresa costruzioni C." s.r.l. Ha anch’essa eccepito la irricevibilità per tardività del ricorso principale e dei motivi aggiunti, l’inammissibilità dei motivi aggiunti, la carenza di legittimazione e di interesse in capo al ricorrente, l’inammissibilità della impugnazione della d.i.a. e l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e genericità dei motivi.

All’udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Le eccezioni di irricevibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, sollevate dalla difesa dell’amministrazione resistente e della controinteressata, sono fondate.

Il ricorso principale è stato notificato il 12 marzo 2009, ben oltre lo scadere del termini di sessanta giorni dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione del piano di recupero n. 61 del 12.5.2003 (la pubblicazione è avvenuta il 4 febbraio 2003) e, comunque, dalla piena conoscenza degli atti impugnati, avvenuta a seguito di presentazione di istanza di accesso agli atti e di acquisizione di copia di essi in data 16.4.2008 (doc. 11 e 13 dell’amministrazione).

Riprova che la piena conoscenza dei provvedimenti impugnati si sia formata in un momento antecedente il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso è data dall’atto di diffida del 31.10.2008 (inviato dal difensore del ricorrente, per conto del suo assistito, ai sig.ri Maria Grazia Porrini, Federica Motta, Alessandro Rossetti ed al Comune di Gallarate), nel quale vengono richiamati, con indicazione del loro contenuto, le deliberazioni di adozione e approvazione del piano di recupero, il permesso di costruire n. 121 del 12.11.2004 ed il provvedimento di proroga del 19.12.2007 (v. doc. n. 10 del ricorrente).

In ogni caso, il ricorso è irricevibile anche ove si consideri quale dies a quo la conclusione dei lavori, la quale è da far risalire al febbraio 2008, come attestato dal verbale di collaudo statico dell’edificio del 12.3.2008 (doc. n. 21 della controinteressata).

Non assume, poi, rilievo la circostanza che, a seguito della presentazione di una ulteriore istanza di accesso, a seguito della quale, oltre agli atti sopra richiamati, in data 12 gennaio 2009, il ricorrente ha avuto conoscenza di una denuncia di inizio attività, presentata in data 24.12.2008 – avente ad oggetto la realizzazione di modifiche alle dimensioni di aperture e tavolati interni, esecuzione di vano contatori, modifica di percorsi pedonali e posizione griglie di aerazione – e del provvedimento del 30.3.2009, con cui l’amministrazione comunale ha attestato la chiusura del procedimento relativo alla predetta d.i.a.

Ciò in quanto l’interesse che sorregge il ricorso mira alla caducazione della complessiva l’attività edificatoria prevista dal piano di recupero e le censure rivolte avverso la d.i.a. del 24.12.2008 non consentono al ricorrente di porre in discussione la legittimità dei provvedimenti presupposti, che, come si è visto, sono stati impugnati tardivamente (cfr., fra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6715)

In ogni caso, anche i motivi proposti avverso la denuncia di inizio attività presentata il 24.12.2008 sono tardivi, essendo stati formulati solo con il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29 settembre 2009, ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza di tali atti.

Per le ragioni esposte la domanda di annullamento formulata con il ricorso principale e con i motivi aggiunti è irricevibile.

La domanda risarcitoria è inammissibile in quanto formulata in maniera del tutto generica, senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara irricevibile la domanda di annullamento;

– dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) – di cui 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a favore del Comune di Gallarate e 2.500 (duemilacinquecento/00) a favore della Impresa di Costruzioni C. Geom. A. s.r.l. – oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25969 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di C.A., persona offesa nel procedimento a carico di P.F. e S.D. G., ha proposto ricorso per cassazione per violazione del contraddittorio avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 16 aprile 2010, ha disposto l’archiviazione del procedimento dichiarando inammissibile la opposizione proposta dalla stessa parte offesa.

La difesa degli indagati ha poi depositato memoria nella quale ha sollecitato il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato, giacchè il Giudice ha adottato il provvedimento di archiviazione dichiarando inammissibile l’opposizione, attraverso enunciati del tutto generici, senza svolgere rilievi di sorta in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto che i temi di indagine ed i mezzi di prova indicati dall’opponente, fossero, nella specie, non pertinenti e non rilevanti agli effetti della delibazione sulla congruità delle indagini compiute, in riferimento alla notizia di reato devoluta quale oggetto del procedimento di archiviazione.

L’unica motivazione offerta dal giudice a quo, si è infatti concentrata sulla infondatezza nel merito della ipotesi accusatoria, rispetto alla quale il supplemento di indagine prospettato dalla persona offesa appariva superfluo, non perchè non pertinente o non rilevante, ma in quanto prognosticamente inidoneo a modificare l’anticipato apprezzamento svolto dallo stesso giudice.

Il che è pacificamente inibito, in quanto evenienza tale da generare una palese elusione del contraddittorio che il sistema mira a presidiare proprio attraverso il procedimento camerale. La giurisprudenza di questa Corte è infatti da tempo consolidata nell’affermare che qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione del procedimento con statuizione de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con congrua motivazione: e cioè, l’inammissibilità della opposizione, per omessa indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva, e la infondatezza della notizia di reato.

Al di fuori di tali ipotesi, in presenza della opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione delle garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.

La inammissibilità della opposizione, deve trarre dunque fondamento dalla carenza dei requisiti "formali" della domanda di supplemento investigativo, e non certo – come nella specie – dalla ritenuta carenza dei requisiti "sostanziali", che scaturiscono dalla valutazione relativa alla inidoneità probatoria dei risultati che quel supplemento può determinare; e ciò, proprio perchè il giudizio sulla "pertinenza" e sulla "rilevanza" di quelle acquisizioni (delibazione ex ante), si iscrive nel quadro di una dimensione delibativa ontologicamente diversa da quella della "decisività" degli elementi di giudizio che ne possono conseguire (delibazione ex post).

Segue, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale, per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania.
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