Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-04-2012, n. 6354 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che V.D., con ricorso del 27 gennaio 2010, iscritto al n. 3447 del 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Brescia depositato in data 16 settembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui ricorsi di V.D. e di altre sei persone – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità e per l’infondatezza dei ricorsi -, ha rigettato i ricorsi ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che lo stesso V.D., con distinto ricorso, non depositato, ha impugnato per cassazione, nei confronti del Ministro della giustizia, lo stesso decreto della Corte d’Appello di Brescia depositato in data 16 settembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui ricorsi del V. e di altre sei persone – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità e per l’infondatezza dei ricorsi -, ha rigettato i ricorsi ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00;

che resiste anche in questo ricorso, con distinto controricorso iscritto al n. 9915 del 2010, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale – richiesti, rispettivamente, nella misura di Euro 38.000,00 e di Euro 38.000,000, per l’irragionevole durata del processo esecutivo presupposto – proposta con ricorsi del 13, 14, 17 e 18 novembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il V. ed altri sei ricorrenti, quali fideiussori della s.r.l.

Immobiliare Bellini nei confronti della s.p.a. Deutsche Bank, divisione della Banca Popolare di Lecco erano stati coinvolti della procedura concorsuale apertasi a seguito del fallimento della Società Immobiliare Bellini, dichiarato dal Tribunale di Brescia in data 3 ottobre 1989; b) la procedura fallimentare si era chiusa in data 20 dicembre 1999; c) successivamente, la Banca creditrice aveva agito esecutivamente sull’immobile di proprietà del V.; d) il processo esecutivo era ancora pendente alla data del deposito dei ricorsi per equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Brescia, con il suddetto decreto impugnato, dopo aver determinato in tre anni la durata normale del processo di primo grado, ha affermato che: a) va esclusa dal computo della durata irragionevole tutto il periodo intercorso tra la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Immobiliare Bellini ((OMISSIS)) e la chiusura dello stesso (20 dicembre 1999), in quanto il V. (e gli altri ricorrenti) non erano parti di tale procedura; b) Relativamente al susseguente novennio, non può non evidenziarsi come dall’esame del fascicolo emerga che l’anomala durata del processo esecutivo, a ben vedere, sia stata determinata dalle plurime istanze, richieste ed opposizioni (nella specie: ricorsi in opposizione all’esecuzione, impugnazioni ex art. 617 c.p.c., ordinanze su istanze di riduzione del pignoramento, ordinanze su istanze di sospensione delle operazioni di vendita L. n. 44 del 1999, ex art. 20 istanze di vendita senza incanto) dei ricorrenti, oltre che da un non fattivo comportamento tenuto dalle parti processuali, che hanno tardato nella allegazione in atti della documentazione ipocatastale, nonostante la stessa fosse necessaria nel giudizio esecutivo, ovvero non hanno provveduto tempestivamente e compiutamente alle notificazioni necessarie al termine del richiesto periodo di sospensione (che, peraltro, era stata richiesta dai ricorrenti ex L. n. 44 del 1999), il tutto senza che il G. E. potesse d’ufficio intervenire trattandosi di procedura nella completa disponibilità delle parti; c) in tale fattispecie, il criterio di valutazione non può essere quello dell’oggettivo decorso del tempo, ma quello del comportamento delle parti, tenuto conto che, nel procedimento esecutivo, alla posizione del creditore che non si attiva o si attiva in modo erroneo è perfettamente speculare la posizione del debitore che dall’inerzia di controparte trae un indubbio vantaggio, ossia la conservazione del bene esecutato, come nella fattispecie, senza che tali condotte possano finire per essere addebitate allo Stato ed alle sue disfunzioni; d) in conclusione, dall’esame degli atti di causa non emergono omissioni da parte del G. E. procedente e … la durata del giudizio, depurato da tutti i ritardi ascrivibili alle parti od alla procedura deve essere ritenuta ragionevole. che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

preliminarmente, che, i ricorsi iscritti ai numeri 3347 e 9915 del 2010, in quanto proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, quanto al ricorso iscritto al n. 9915 del 2010, come risulta dal controricorso del Ministro dell’economia e delle finanze, notificato il 25 gennaio 2010, V.D. ha proposto ricorso contro il decreto della Corte d’Appello di Brescia depositato il 16 settembre 2009;

che, alla data del deposito di detto controricorso, il ricorso per cassazione del V. non risultava depositato ai sensi e nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1. che, pertanto, il ricorso è improcedibile;

che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4859 e 6420 del 1981, 7431 del 1991, tutte pronunciate a sezioni unite, 252 del 2001, 1104 del 2006, 11091 del 2009), il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (ancorchè questo sia improcedibile o inammissibile);

che, nella specie, il ricorso per cassazione del V. non risulta depositato;

che, conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto dallo stesso deve essere dichiarato improcedibile;

che il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese del presente grado del giudizio nei confronti del contro ricorrente Ministro dell’Economia e delle finanze;

che, infatti, questa Corte ha enunciato il principio, secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – come nella specie – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo nel caso in cui non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 21969 del 2008);

che, quanto al ricorso iscritto al n. 3447 del 2010, lo stesso è inammissibile sia per mancanza di autosufficienza, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., sia per omessa impugnazione delle rationes decidendi del decreto impugnato;

che infatti, con il primo motivo, il ricorrente non tiene assolutamente conto – non formulando al riguardo alcuna critica specifica – del fatto che i Giudici a quibus hanno escluso dal computo della durata del processo presupposto tutto il periodo concernente la vera e propria procedura concorsuale, affermando esplicitamente che tale esclusione era dovuta al fatto che il ricorrente, quale (co)fideiussore della società fallita, non era stato parte della stessa procedura;

che il ricorrente, invece, si limita ad affermare apoditticamente che il processo presupposto si è articolato in unico grado comprensivo di fallimento e relativa procedura esecutiva, senza censurare la ratio decidendi del decreto impugnato e concentrandosi, in modo incongruo, soltanto sul profilo dell’entità dell’indennizzo preteso;

che il ricorrente, inoltre, non ha minimamente censurato in modo specifico il rilievo dei Giudici a quibus concernente il comportamento dilatorio addebitato (anche) al ricorrente nel corso del vero e proprio processo esecutivo, limitandosi a richiamare la giurisprudenza di questa Corte sulla valutazione dei rinvii disposti dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 81 disp. att. cod. proc. civ. e concentrando, quindi, la critica su un punto rimasto sostanzialmente estraneo alla ratio decidendi del decreto impugnato;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso iscritto al n. 9915 del 2010 ed inammissibile il ricorso iscritto al n. 3447 del 2010; condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2012, n. 8104 Sospensione dei termini processuali in periodo feriale

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Svolgimento del processo

L.A., V. e An., quest’ultima quale erede di C.C., vedova di L.P., hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 giugno 2010, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Reggio Calabria, notificata il 31 maggio 2010, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essi proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Locri che aveva rigettato la loro domanda di affrancazione di un terreno ubicato in (OMISSIS).

Si sono costituiti con controricorsi tanto G.M., N. M. (nata l'(OMISSIS)), N.D.A., N.B. F., tutti nella qualità di eredi di N.F.P., quanto N.T. e Na.Ma. (nata il (OMISSIS)).

Il ricorso non è stato depositato ed è stato iscritto a ruolo dai controricorrenti G.M. ed altri, in base a certificato di mancato deposito.

Con altro identico ricorso, notificato il 21 luglio 2010 ed illustrato da successiva memoria, recante l’esplicita indicazione della volontà di annullare e sostituire il precedente, i medesimi ricorrenti reiterano le censure alla sentenza impugnata.

Resistono con controricorso G.M., N.M. (nata l'(OMISSIS)), N.D.A., N.B.F., tutti nella qualità di eredi di N.F.P..

N.T. e Na.Ma. (nata il (OMISSIS)) non si sono costituite.

Motivi della decisione

1.- I controricorrenti G.M. ed altri lamentano preliminarmente la violazione dell’art. 390 cod. proc. civ., quanto alla rinuncia, da parte dei ricorrenti, al primo ricorso.

1.1.- L’eccezione è infondata. La parte ha legittimamente reiterato il ricorso, nei termini, essendo il primo improcedibile ex art. 369 cod. proc. civ. per difetto di deposito ma non essendo intervenuta la relativa declaratoria (art. 387 cod. proc. civ.).

2.- Lamentano poi la violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

2.1.- L’art. 366-bis, abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), è inapplicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza depositata l’8 marzo 2010. 3.- I medesimi controricorrenti deducono, quindi, la mancanza di procura speciale, in quanto quella agli atti è sottoscritta per autentica dal solo avv. Antonella Leone, non iscritto all’albo, come si evince dalla stessa intestazione del ricorso, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

3.1.- Anche tale eccezione è infondata, alla luce dell’insegnamento di Cass. 11 luglio 2006 n. 15718, secondo cui la mancata certificazione (o la certificazione) da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell’autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata "in calce" o "a margine" del ricorso (o del controricorso) per cassazione, costituisce mera irregolarità allorchè l’atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell’albo speciale e indicato come codifensore. Tale irregolarità non comporta la nullità della procura "ad litem", sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l’autografia della firma di rilascio della procura.

L’atto, infatti, nella specie, risulta sottoscritto anche dal codifensore avv. Giuseppe Agresta, iscritto all’albo.

4.- Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo plurime violazioni di legge, assumono che alla controversia in esame – avente ad oggetto una domanda di affrancazione – si applica la sospensione feriale dei termini e che dunque l’appello risultava tempestivamente proposto.

4.1.- Il primo motivo è fondato. La controversia, benchè assoggettata al rito del lavoro, in virtù della L. 2 marzo 1963, n. 320, art. 5, ha infatti ad oggetto un diritto di affrancazione e dunque non è una controversia agraria e perciò è soggetta alla sospensione feriale dei termini (Cass. 6 maggio 1996 n. 4199).

L’appello risulta d’altro canto depositato il 30/10/09 mentre la sentenza di primo grado è stata depositata il 28/8/08, e dunque è stato proposto entro il termine lungo, tenuto conto della sospensione feriale.

5.- Resta assorbito il secondo motivo con il quale i ricorrenti, in via subordinata, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censurano la statuizione relativa alle spese, assumendo che non sarebbe "dato rilevare dalla sentenza impugnata la ben che minima motivazione nè in ordine al criterio di calcolo adottato nè in merito alla tariffa e/o allo scaglione tariffario in concreto applicato nè, infine, in merito alle ragioni per le quali, a fronte della medesima attività difensiva, sono state liquidate somme differenti per ciascuna delle diverse parti resistenti", tenuto anche conto che, ai sensi della L. n. 607 del 1966, art. 10, comma 2, i diritti e gli onorari sono ridotti alla metà. 6.- Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, perchè esamini l’appello.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-01-2012, n. 45 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente , terza classificata nella procedura di gara per l’affidamento da parte del Comune di Chieti del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e di servizi accessori , ha impugnato l’aggiudicazione in favore della seconda classificata per violazione dell’art. 23 bis , comma 9 del D.L. n. 112 del 2008 che vieta ad un’impresa che gestisce un servizio pubblico locale in virtù di affidamento diretto di partecipare a gare per l’affidamento di servizi.

Il T.a.r. ha accolto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, volto ad affermare la necessità di esclusione dalla gara della ricorrente, ed ha dichiarato improcedibile il ricorso principale.

Ha proposto appello l’interessata censurando la pronuncia e riproponendo i motivi non esaminati in primo grado.

Si sono costituiti in resistenza il Comune di Chieti e le imprese contro interessate.

In vista dell’udienza di discussione, l’appellante ha depositato una dichiarazione con cui afferma di non avere più interesse alla decisione e dà atto dell’intervenuto accordo tra le parti in ordine alla compensazione delle spese di giudizio, allegando dichiarazioni dei legali del Comune e della controinteressata.

Al Collegio, pertanto, non resta che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 18-07-2012, n. 12408 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Il ricorrente indicato in rubrica ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto di cui all’epigrafe, con il quale la Corte di appello di Bologna ha rigettato la domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio iscritto al n. 668/1996 promosso davanti al Tar Emilia Romagna il 12 aprile 1996 e non ancora definito dopo circa dodici anni e otto mesi di durata.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, il ricorrente si duole che la Corte di merito, con violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, e con vizio di motivazione, abbia rigettato la domanda, ritenendo che la palese infondatezza del giudizio promosso davanti al Tar consentiva di escludere – anche in conseguenza dell’esito negativo di un giudizio di legittimità costituzionale, definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 1995 dichiarativa della non fondatezza della questione sollevata, e di due pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sfavorevoli alla domanda del ricorrente – che l’attesa della definizione della controversia, dall’esito sfavorevole ormai scontato, potesse aver procurato al ricorrente medesimo un patema d’animo indennizzabile, come confermato anche dalla mancanza di una sua attività difensiva per oltre dodici anni e dal deposito di istanza di trattazione urgente e di fissazione di udienza soltanto dopo il decorso di detto periodo di tempo.

Il ricorso è fondato.

Infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria.

Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 2006/7139; 2008/24269;

2010/9938).

La Corte di appello di Bologna – nel rigettare il ricorso osservando che la palese infondatezza della domanda proposta davanti al Tar consentiva di escludere che l’attesa della definizione della controversia, dall’esito sfavorevole ormai scontato, potesse aver procurato al ricorrente un patema d’animo indennizzabile – non si è uniformata all’orientamento sopra enunciato e il decreto impugnato deve conseguentemente essere annullato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Si deve, in primo luogo, osservare che non si rinvengono in atti elementi che, alla stregua del principio in precedenza enunciato, consentano di ritenere che il ricorrente, pur proponendo una domanda priva di fondamento, abbia promosso una lite temeraria in difetto di una condizione soggettiva di incertezza e che pertanto non si sia nella specie verificato il pregiudizio morale conseguente all’eccessiva durata della causa, tenuto conto che questo si verifica di regola come effetto della violazione medesima e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2005/21088; 2006/7139).

Va altresì rilevato che il giudizio presupposto – promosso davanti al Tar Emilia Romagna con ricorso del 12 aprile 1996 e non ancora definito alla data di deposito del ricorso per equa riparazione (29 dicembre 2008) – si è protratto per dodici anni e otto mesi, con conseguente superamento nella misura di nove anni e otto mesi del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione (Cass. 2008/14).

In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in alcune decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Emilia Romagna oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, essendo stata l’istanza di prelievo depositata soltanto il 27 novembre 2008, al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.500,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352).
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.