Cass. pen., sez. I 28-02-2008 (13-02-2008), n. 9001 Reati – Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – Procurato ingresso di stranieri extracomunitari in Stato terzo – Configurabilità del reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con sentenza del 25 giugno 2007, il gup del tribunale di Tolmezzo dichiarava di non doversi procedere nei confronti di C.I. e J.A., entrambi cittadini romeni, perchè il fatto di favorire l’ingresso illegale in Austria di altri romeni, all’epoca cittadini extracomunitari, non integrava gli estremi del reato loro contestato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1), in quanto, secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte Suprema, per aversi il reato de quo, occorre che sia favorito non tanto l’ingresso, quanto la permanenza dello straniero in altro stato comunitario, rimanendo irrilevante "il transito momentaneo e provvisorio" dello straniero diretto a tornare nel suo Paese.
Doveva essere il P.M., secondo il giudice, a fornire la prova della non provvisorietà del transito, trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie legale.
Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Trieste, il quale contesta questa interpretazione della norma, osservando che sarebbe assurdo che essa richiedesse la dimostrazione della non provvisorietà del transito, di per se estremamente difficile e praticamente impossibile.
2. Sul problema se costituisca agevolazione dell’immigrazione clandestina il fatto di chi favorisce il mero transito dall’Italia nel territorio di uno Stato confinante di stranieri la cui destinazione finale sia il proprio Paese d’origine si registra un contrasto di giurisprudenza.
La tesi accolta dal giudice di Tolmezzo è seguita da varie sentenze di questa Corte (Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2004, n. 12963, Cracium, in Cass. pen. mass. ann., 2005, n. 129, p. 187; Id., Sez. 1, 7 ottobre 2003, Ciobanu, in CED Cass., n. 227125; Id., Sez. 1, 22 ottobre 2003, Nesterenko, ivi, n. 226341; Id., Sez. 1, 10 ottobre 2003, Kutepov, ivi, n. 226065), nelle quali si precisa che, se lo scopo della condotta dell’agente non è quello di procurare l’ingresso di clandestini in uno Stato straniero ma una finalità diversa, quale quella di consentire il rientro delle persone trasportate nel proprio paese d’origine, non è possibile ritenere realizzata la fattispecie criminosa.
Nel senso invece che, per la configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1 sia necessaria e sufficiente la mancanza di un titolo idoneo a legittimare il semplice ingresso nel territorio di altro Stato, non rilevando che tale ingresso sia asseritamente finalizzato non a una preminenza più o meno stabile del soggetto nel territorio, ma solo al suo attraversamento per raggiungere il paese d’origine, si sono espresse varie altre sentenze (Cass., Sez. 1, 28 aprile 2004, n. 23193, Pitu, in Cass. pen. mass. ann., 2005, n. 131, p. 188; Id., Sez. 1, 20 gennaio 2004, Corodan, in CED Cass., n. 227146; Id., Sez. 1, 1 dicembre 2003, Rusu, ivi, n. 227145; Id., Sez. 1, 29 ottobre 2003, Botnaru, ivi, n. 226469; Id., Sez. 1, 2 dicembre 2003, Giurcau, ivi, n. 226638).
Questo secondo orientamento parte dal presupposto che il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1 modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 11 è un reato formale, che si perfeziona con la mera realizzazione della condotta vietata, sicchè esso sussiste anche nel fatto diretto a procurare l’ingresso illecito dello straniero nel territorio di uno Stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando nè la durata di tale ingresso, nè la destinazione finale del viaggio.
Nella giurisprudenza più recente, tuttavia, si fa rilevare che, alla luce del criterio di offensività, non integra il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1 come modificato dalla L. n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina), la condotta finalizzata a procurare l’ingresso dello straniero in uno Stato del quale non sia cittadino o non abbia titolo di soggiorno, ove sia positivamente provato che il trasporto è preordinato al rimpatrio dello straniero nel proprio Paese d’origine, attraverso il vero transito in altri Stati (Cass., Sez. 1, 24 gennaio 2006, n. 14545, Baciu, in Cass. pen. mass. ann., 2007, n. 533, p. 1738, dove si osserva che dal campo applicativo della norma esula il mero transito attraverso le frontiere non finalizzato allo stabilimento, anche temporaneo, mentre il rimpatrio del clandestino, rimuovendo la situazione di illegalità, non può essere di per se riprovato).
Il Collegio ritiene di dover aderire alla tesi più restrittiva che ravvisa nel reato de quo un reato di pericolo, volto a tutelare anche gli altri Stati membri dell’Unione Europea, per cui è irrilevante la destinazione finale dello straniero in transito.
Ed invero, come è stato evidenziato da una recentissima sentenza di questa Corte (Cass., Sez. 1, 31 gennaio 2008, n. 124/08, Pg Trieste c. Lyzen Valery ed altri), il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, nuovo comma 1, t.u. sulla disciplina dell’immigrazione, così come sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a) della cd. legge Bossi-Fini (30 luglio 2002, n. 189) punisce chiunque in violazione del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Confrontando la nuova versione della norma con quella precedente (che parlava di "attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico"), emerge chiaramente che la norma, nella sua più recente versione, ha ampliato la sfera della propria operatività, punendo non solo le condotte dirette ad agevolare l’ingresso degli stranieri extracomunitari in violazione della disciplina italiana concernente l’immigrazione, ma ricomprende anche tutte quelle condotte che sono finalizzate a consentire l’ingresso illegale in altri Stati confinanti, dei quali lo straniero in transito non è cittadino e non ha titolo di residenza permanente.
La modifica legislativa appare giustificata dalla necessità di realizzare una più ampia cooperazione internazionale in tema di controllo e contenimento dei flussi migratori, nello spirito dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, reso esecutivo in Italia dalla L. 30 settembre 1993, n. 388. Facendo riferimento all’ingresso nel territorio dello Stato, è chiara l’irrilevanza della destinazione finale dello straniero, nessuna concreta valenza potendo attribuirsi alla prova del transito effettuato, sicchè il mero attraversamento illegale del confine tra gli Stati membri perfeziona di per sè il reato. Se ne trae conferma, a tacer d’altro, dalla I. 22 settembre 2000, relativa alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese. L’art. 27 di questa Legge stabilisce che "Le parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa all’ingresso e al soggiorno di stranieri.
E’ fin troppo evidente, peraltro, che mancando ogni possibilità di controllo della serietà delle intenzioni dello straniero in transito non si comprende come si possa provare positivamente che il trasporto è preordinato al rimpatrio dello straniero nel proprio Paese d’origine, attraverso il mero transito in altri Stati.
La sentenza deve essere pertanto annullata e gli atti rinviati per nuovo esame al gup del tribunale di Tolmezzo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al gup del tribunale di Tolmezzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-01-2011, n. 1935 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 8.5/19.7.2008 la Corte di appello di Catania, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, rigettava, in riforma della sentenza resa dal Pretore di Messina il 9.7/24.10.1996, la domanda proposta da M.U. nei confronti del Banco di Sicilia per la condanna al risarcimento del danno conseguente alla mancata promozione al grado di direttore.

Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti dell’istruttoria, ed in particolare la ricostruzione dei punteggi da attribuire ai candidati delle varie selezioni controverse operata dal consulente tecnico nominato dal Tribunale (i cui accertamenti erano stati fatti propri dal ricorrente in seno al ricorso per riassunzione) portavano ad escludere che la sottovalutazione del punteggio fisso effettivamente spettante al lavoratore avesse determinato per lo stesso alcun reale pregiudizio, in quanto, pur con la corretta valutazione dei titoli e fermo restando l’incensurabilità del punteggio discrezionale attribuito dal datore di lavoro, per come accertato dal giudice di legittimità con statuizione passata in giudicato, lo stesso non avrebbe potuto, comunque, collocarsi in posizione utile ai fini della promozione.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.U. con due motivi. Resiste con controricorso l’Unicredit spa (quale incorporante il Banco di Sicilia Società per Azioni).

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1173, 1218, 1223, 1375 e 1453 c.c., osservando, con riferimento alle promozioni dell’anno 1988, che sebbene la Corte di Cassazione avesse statuito, rigettando il relativo ricorso incidentale, che non potesse attribuirsi al dipendente per attitudini un punteggio superiore a quello discrezionalmente attribuito dal datore di lavoro, tuttavia tale statuizione non era d’ostacolo, alla luce delle regole di buona fede e correttezza, nel caso disapplicate, all’accertamento del diritto al risarcimento del danno, mancando alcuna motivazione in ordine al maggior punteggio discrezionale assegnato ai concorrenti che lo precedevano in graduatoria.

Con il secondo motivo, lamentando violazione delle stesse norme già indicate, nonchè dell’art. 166 c.p.c. (rectius art. 116), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, osserva, con riferimento alle promozioni dell’anno 1989, che la corte territoriale, incorrendo in un errore di valutazione, aveva omesso di considerare che al punteggio (di 46, 50) attribuito al ricorrente dovevano aggiungersi tre punti per l’accertata sottovalutazione dei titoli fissi e che, con tale punteggio, considerati tutti i promossi e non che lo precedevano in graduatoria, ben aveva diritto a conseguire la promozione richiesta.

Il primo motivo (ancorchè ammissibile, in quanto sostanzialmente conforme allo schema dell’art. 366 bis c.p.c.) è infondato.

La corte territoriale, interpretando correttamente l’accertamento di fatto rimessole dal Supremo Collegio (e precisamente, "se il M. avesse diritto a punteggio fisso utile (in concorso con il punteggio discrezionale attribuitogli dal Banco di Sicilia) per la sua collocazione tra i promossi al grado superiore"), ha, infatti, coerentemente escluso che potesse formare oggetto di rivalutazione il punteggio discrezionale attribuito nel corso delle selezioni interne, in conseguenza del giudicato interno formatosi sul punto.

Aveva rilevato, in proposito, la sentenza rescindente, confermando in parte qua la statuizione dei giudici di appello, che "…il Tribunale ha inteso affermare l’elevato grado di discrezionalità propria del Banco di Sicilia nell’attribuzione, all’interno della fascia, dei punteggi non strettamente collegati a valutazioni ("giudizi") aggiuntive rispetto a quelle (di "attitudini eccezionali") che davano titolo all’inclusione nella fascia …talchè non era possibile entrare nel merito dell’esercizio di tale facoltà nè in termini assoluti (riferiti solo al M.) nè in termini comparativi", soggiungendo che "in ogni caso, sotto quest’ultimo profilo, il ricorrente avrebbe dovuto indicare nel ricorso le ragioni per cui, rispetto a ciascuno dei ricorrenti che lo precedevano (promossi e non promossi), egli avrebbe avuto diritto ad un punteggio discrezionale superiore a 13 punti e a una conseguente collocazione utile per essere promosso", laddove, invece, lo stesso "non aveva mai contestato la valutazione dei concorrenti promossi e non promossi che lo precedevano, ma aveva dedotto solo la sottovalutazione dei titoli a lui attribuiti nel confronto con quelli che lo precedevano in graduatoria"".

Ne deriva che la sentenza impugnata, essendosi attenuta al principio dell’intangibilità del decisum statuito in sede di legittimità, si sottrae ad alcuna censura di infedele esecuzione dei compiti propri del giudice di rinvio, il quale è, anzi, tenuto, nell’osservanza dei suoi doveri istituzionali, non solo a rispettare i limiti che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum, adottando nuove e diverse conclusioni, ma anche ad osservare le eventuali preclusioni che discendano dal giudicato formatosi con la sentenza di cassazione.

Inammissibile è, invece, il secondo motivo, per mancata osservanza dell’art. 366 bis c.p.c..

Nessun quesito si rinviene, infatti, con riferimento alle fattispecie normative che si assumono violate, ma, anche a ritenere, per come assume il ricorrente, che, con tale motivo (e nonostante la sua articolazione letterale), lo stesso avesse inteso, in realtà, prospettare solo il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anche in tal caso farebbe difetto una corretta applicazione della norma legale, che, come noto, richiede un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi, e cioè una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.

Deve, infatti, ribadirsi, in aderenza a quanto ritenuto in modo costante da questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e , comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008; Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007). Nè, per come è appena il caso di soggiungere, può risultare a tal fine utile il riferimento che si rinviene nell’ultimo periodo (nel "Riepilogando") del ricorso, dal momento che, in tal parte, si sintetizzano, in realtà, solo le ragioni per le quali il ricorrente era destinato a prevalere, per ragioni di anzianità di grado, sugli altri concorrenti che si sarebbero utilmente collocati in graduatoria con pari punteggio, ma non anche le ragioni per le quali lo stesso poteva inserirsi nella "rosa dei promossi", sulla base di asseriti vizi motivazionali della decisione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 37,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-02-2011, n. 4281 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 1985, l’IACP di Lanciano conveniva, di fronte al tribunale della stessa Città, d.B.G. ed altri quattordici consorti onde ottenere la condanna di ciascuno di essi al pagamento di differenti somme, a titolo di diversità del costo degli alloggi ad ognuno di essi assegnati, oltre al risarcimento dei danni da ritardato pagamento.

Instauratosi il contraddittorio, i convenuti resistevano alla domanda attorea, mentre parte attrice richiedeva una ulteriore somma risultata dovuta allo stesso titolo; in esito alla compiuta istruzione, l’adito Tribunale, con sentenza del 1991, accoglieva la domanda e regolava le spese.

Avverso tale sentenza proponevano appello i soccombenti, cui resisteva l’IACP, che avanzava gravame incidentale per ottenere la rivalutazione delle somme come liquidate.

Con sentenza in data 2.12.2003/25.4.2004, la Corte di appello de L’Aquila accoglieva il gravame relativamente al pagamento delle somme richieste, respingendo la censura relativa alla richiesta di risarcimento danni.

Osservava la Corte abruzzese che le somme richieste erano la conseguenza della lievitazione dei prezzi conseguenti al ritardo nella realizzazione dell’opera rispetto ai termini previsti nel bando di concorso, ritardo addebitabile unicamente all’Istituto, che aveva ritardato la realizzazione dell’opera onde poter sanare le irregolarità e le violazioni urbanistiche, conseguite, tra l’altro, alla realizzazione di un piano in più rispetto all’originario progetto.

La responsabilità del ritardo era da ascriversi dunque all’IACP, che doveva sopportarne la conseguenze, mentre la richiesta degli appellanti principali di risarcimento danni non poteva trovare accoglimento, in quanto non era stata offerta prova alcune circa la sussistenza dei danni stessi.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, l’IACP; resistono le controparti con controricorso e propongono ricorso incidentale basato su di un solo motivo, cui l’IACP replica con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie; per quanto riguarda l’ATER di Lanciano succeduto all’IACP, anche relativamente al controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va rilevato che all’odierna udienza, entrambe le parti hanno convenuto sulla avvenuta cessazione della materia del contendere, instando per la relativa declaratoria, con compensazione totale delle spese di lite. In particolare, l’ATER ha prodotto una delibera del Commissario straordinario dell’Azienda con cui, in ragione di susseguitesi circostanze, si era deliberato di dare atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.

Dal canto loro, le controparti avevano allegato alla memoria ex art. 372 c.p.c. documentazione attestante che si era pervenuti ad una situazione di sostanziale sistemazione delle contrapposte pretese.

In ragione di tanto, può argomentarsi nel senso che, quanto meno, è venuto meno l’interesse che era alla base del proposto ricorso per cassazione, con la conseguenza che il ricorso stesso risulta inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse e in tal senso devesi deliberare, con compensazione delle spese, in ragione della espressa volontà delle parti in tal senso, quale inequivocamente manifestata nel corso della odierna udienza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 374 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità;

Vista la nota depositata in data 20 gennaio 2011, sottoscritta per accettazione anche dai difensori del comune resistente, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso a spese compensate, dichiarazione confermata in sede di discussione;

Ritenuto che la rinuncia stessa risulti, pertanto, regolare e che di essa vada dato atto;

che sussistono giusti motivi, in relazione all’andamento della controversia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia come sopra proposta da parte ricorrente e dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.