Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2011, n. 8840 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che:

1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con E. A.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore è rimasto intimato;

3. come si evince dalla sentenza impugnata l’ E. è stato assunto con più contratti a termine, il primo dei quali si è protratto dal (OMISSIS); tale contratto è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

tale contratto è stato prorogato al (OMISSIS); il secondo contratto, protrattosi dal (OMISSIS), è stato stipulato, sempre sulla base del citato art. 8, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre; il terzo contratto, protrattosi dal (OMISSIS), è stato stipulato in base alla stessa causale del primo;

4. la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto al primo dei contratti sopra indicati sul presupposto che, anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23, dovesse essere fornita la prova del nesso fra l’esistenza di una specifica esigenza temporanea derivante dal processo di ristrutturazione e l’assunzione in esame; rilevato che nel caso di specie la società Poste Italiane non aveva fornito la suddetta prova, ha concluso per l’illegittimità del termine benchè ricadente in un periodo precedente la data del 30 aprile 1998;

la suddetta impostazione è stata censurata dalla società ricorrente la quale deduce, in particolare, che l’interpretazione data dalla Corte di merito si basa, in sostanza, su una erronea interpretazione, fra l’altro, della L. n. 56 del 1987, art. 23, della L. n. 230 del 1960 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ.;

5. la censura è fondata;

secondo il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine;

la Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte Suprema e ribadito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite 2 marzo 2006 n. 4588;

parimenti legittima deve ritenersi la proroga del primo contratto a termine, alla quale fa riferimento il quinto motivo di ricorso;

questa Corte Suprema (cfr. Cass. 24 settembre 2007 n. 19696) decidendo su una fattispecie sostanzialmente identica, ha confermato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato legittima la proroga al 30 maggio 1998 di un contratto a termine analogo a quello in esame con scadenza 30 aprile 1998;

ha osservato in particolare che con l’accordo del 27 aprile 1998 le parti, dopo aver concordato (al comma 1) un certo assetto relativo allo smaltimento delle ferie (che non interessa in questa sede) hanno stabilito quanto segue: Le parti prendono atto, inoltre, che l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in s.p.a. si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione (comma secondo);

pertanto, le stesse parti convengono che, per fronteggiare le esigenze di cui al comma 2 del presente accordo l’azienda disporrà la proroga di 30 gg. dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.98 così come previsto dalla normativa vigente in materia (comma 3);

ha affermato quindi che l’accordo sopra citato, lungi dal prevedere una nuova e diversa disciplina della proroga, contiene una mera presa d’atto delle parti sociali relativamente all’esistenza delle condizioni (esigenze contingenti ed imprevedibili) previste dalla legge (art. 2 della legge n. 230 del 1962) per legittimare la proroga; una presa d’atto che rileva unicamente sotto il profilo probatorio esentando il datore di lavoro dall’onere di provare ulteriormente la sussistenza delle suddette circostanze;

anche in materia di proroga del primo contratto la Corte di merito ha deciso in palese violazione dei suddetti principi;

6. la censura relativa alla statuizione concernente l’illegittimità del termine apposto al secondo dei suddetti contratti (22 giugno 1998 – 30 settembre 1998) è parimenti fondata;

con riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame questa Corte Suprema (cfr, fra le ultime, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali e che aveva ritenuto, in particolare, la sussistenza di un obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito; siffatta sentenza, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva;

la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito aveva negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assentì per ferie; è stato rilevato in proposito che siffatta pronuncia del giudice del merito si poneva in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza già in precedenza citata; in base al suddetto principio, infatti, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge;

per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo possa contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento impone l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio faccia riferimento a circostanze oggettive, o esprima solo le ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza;

inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie;

8. con riferimento al terzo dei contratti sopra elencati la censura della società ricorrente è invece infondata e deve essere pertanto rigettata;

deve ricordarsi in proposito che con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ..), dopo il 30 aprile 1998;

premesso che tale statuizione del giudice di merito è coerente col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588 sopra ricordata) secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi della citata L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge, e premesso altresì che, in forza della delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato non essendo tenuta ad alcun ulteriore onere probatorio; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità del contratto a termine de quo per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo;

la citata giurisprudenza ha osservato in particolare che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453);

ha rilevato altresì che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866);

ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141);

9. in definitiva, in base alle considerazioni fin qui svolte, deve concludersi che solo il termine apposto all’ultimo dei citati contratti (e cioè quello con decorrenza 2 novembre 1998) debba considerarsi illegittimo;

10. quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine al suddetto contratto, relativamente alle quali è stata formulata un apposito motivo di ricorso (il sesto), deve essere esaminato il problema dell’applicazione alla fattispecie in esame dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.;

in proposito deve premettersi, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che siano ammissibili; in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze;

11. nel caso in esame la censura è inammissibile;

secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 28 luglio 2008 n. 20518), ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa;

nel caso di specie la sentenza impugnata, nel rigettare l’appello, non ha affrontato il profilo delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla declaratoria della nullità del termine, nè ha dato atto che sulla questione vi erano state deduzioni da parte della società;

poichè il motivo di ricorso per cassazione non allega nemmeno l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dell’appello, il motivo deve essere dichiarato inammissibile;

13. in definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente alle censure riguardanti i primi due contratti sopra indicati, mentre va confermata la nullità del termine apposto al terzo contratto;

14. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento parziale del ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sussistono i presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, per decidere la causa nel merito e per l’effetto dichiarare la conversione del rapporto a tempo determinato con decorrenza 2 novembre 1998 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima decorrenza e confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando l’appello, ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado in tema di conseguenze connesse alla conversione del rapporto di lavoro;

15. in relazione all’esito della lite e tenuto conto della complessità della fattispecie esaminata, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese dei giudizi di merito; nulla deve essere statuito in tema di spese di questo giudizio di legittimità considerato il mancato svolgimento di attività processuale da parte del lavoratore rimasto intimato.
P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, dichiara la conversione del rapporto a tempo determinato con decorrenza 2 novembre 1998 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima decorrenza; conferma le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di merito; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 11-03-2011, n. 10106 violenza sessuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 10 dicembre 2009, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza emessa in data 7 maggio 2009 dal GUP presso il Tribunale di Caltagirone con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, F.G., imputato del delitto di violenza sessuale aggravata in danno di minore degli anni dieci (artt. 609 bis, 609 ter c.p. e art. 609 quater c.p., comma 1 e u.c.) fatto commesso in (OMISSIS) era stato ritenuto colpevole del suddetto reato e condannato, con la diminuente per il rito prescelto, alle pena di anni quattro e mesi otto di reclusione oltre alle pene accessorie di legge ed alle spese.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato.

Dopo aver sinteticamente riepilogato i fatti oggetto del processo, il suo excursus e le prove esaminate nella fase di merito, con il primo motivo la difesa denuncia violazione di legge ( art. 521 c.p.p.) per avere la Corte giudicato l’imputato per un fatto (palpeggiamenti vari nelle parti intime della bambina) diverso da quello contestato (presunto coito vestibolare ed anale).

Con altro motivo ha denunciato vizio di motivazione in punto di valutazione della attendibilità del racconto della minore, pur a fronte di numerose contraddizioni o imprecisioni ravvisabili nelle sue dichiarazioni, nonostante sia l’atto di appello, sia la memoria difensiva contenessero specifiche doglianze formulate in merito alla correttezza del metodo di indagine seguito (mancata registrazione audio-video dell’audizione della minore; violazione del principio del giusto processo).

Ha, in ultimo, denunciato vizio di motivazione con specifico riferimento alle mancate risposte date dalla Corte territoriale ai rilievi contenuti nell’atto di appello soprattutto riguardanti la complessiva valutazione della prova, il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche).

Il ricorso è fondato.

Pur dovendosi dare atto della confusione ingenerata dal ricorrente nella enunciazione dei motivi di ricorso e pur dovendo muovere dalla indefettibile premessa che la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le due pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova poste a base delle rispettive decisioni, si salda con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 1A 26.6.2000 n. 8886), va rilevato che nel caso in esame si ravvisano palesi insufficienze motivazionali per nulla superate dalla Corte territoriale che è ricorsa ad una serie di argomentazioni del tutto apodittiche, pur a fronte di specifiche doglianze difensive (su tutte il mero richiamo ai vari passaggi operati dal primo giudice nel riferire le risultanze processuali, nonostante su tale punto la difesa avesse non solo proposto specifiche censure quanto al metodo seguito per l’accertamento dei fatti, ma presentato memoria difensiva ulteriore non presa in esame dalla Corte catanese).

Compendiata la motivazione della sentenza impugnata in appena una pagina, si profila del tutto assiomatica l’argomentazione svolta dalla Corte per disattendere le varie doglianze ed eccezioni difensive, enunciata con una mera petizione di principio in forza della quale "le deduzioni svolte dal primo decidente sono pienamente condivisibili e possono essere fatte proprie dalla Corte" (così, testualmente pag. 2 della sentenza impugnata), senza tuttavia spiegarne le ragioni.

Tanto più eclatante appare il difetto di motivazione se raffrontato alla oggettiva gravità dei fatti in rapporto anche alla età prepuberale della minore (gravità, peraltro, ritenuta dalla stessa Corte territoriale) che avrebbe dovuto imporre al giudice distrettuale una analisi più approfondita delle varie circostanze ed un esame esaustivo in merito alle denunciate imprecisioni e/o contraddizioni ravvisabili, a dire della difesa, nel racconto della minore. Ed analogo vizio motivazionale si ravvisa sia con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto sia con riguardo alla parte concernente il trattamento sanzionatorio in ordine al quale la Corte si è limitata a ritenere congrua la pena in relazione alla gravità del fatto senza nulla aggiungere in punto di valutazione della personalità dell’imputato, del suo contegno processuale, della ricorrenza di eventuali circostanze attenuanti pur invocate dalla difesa. Si impone, pertanto, un annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per una adeguata e specifica motivazione sui vari punti controversi indicati nell’atto di appello tenendo conto anche dei rilievi difensivi esposti nella memoria presentata nel corso del giudizio di appello.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-03-2011, n. 1785

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Svolgimento del processo

Il primo dei ricorsi indicati in epigrafe, proposto dalla M. s.r.l. è diretto contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha annullato una deliberazione della Giunta regionale che autorizzava l’appellante medesima ad aprire e coltivare una cava localizzata nel territorio del comune di Sommacampagna.

Rileva l’appellante che, ottenuti i pareri favorevoli anche perché l’area della cava rientrava nel 3% della superficie agricola a ciò destinata dal piano regolatore generale del Comune di Sommacampagna, otteneva l’autorizzazione regionale, che veniva impugnata ed annullata dalla sentenza indicata in epigrafe, con motivazione incentrata sul fatto che la commissione consultiva provinciale (C.T.P.A.C.) era stata presieduta da un assessore (assessore delegato per la materia delle cave), anziché da un dirigente, oltre che per il superamento del 3% della superficie destinata a cava nel territorio del Comune di Sommacampagna.

Avverso la stessa sentenza sono proposti i seguenti motivi di diritto:

Relativamente alla illegittima composizione della commissione consultiva provinciale, errata individuazione normativa, in quanto la fattispecie è regolata dall’art. 43 della legge regionale n. 44 del 1982, che prevede che la competenza è della Regione che, però, si avvale dell’organo consultivo provinciale, il quale, quindi, è innanzitutto un organo consultivo e non operativo e, poi, non è un organo che opera per la Provincia, ma per la Regione, per cui, in entrambi i casi non trova applicazione l’art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, che riguarda invece esclusivamente gli organi operanti nell’ambito degli enti locali di appartenenza;

Per quanto concerne la superficie occupata dalla cava, questa è di mq. 69.150 (superficie recintata) e di mq. 65.627 (superficie di scavo), mentre l’area presa in considerazione dal Comune e dal Tribunale amministrativo regionale (mq. 111.583) riguarda l’area della proprietà Vincenzoni, solo parte della quale è stata compromessa in vendita alla M., e precisamente quella necessaria per le operazioni della cava prima indicata.

L’appellante rileva poi come il progetto non sia affatto carente, come la Regione non abbia affatto modificato il progetto presentato, essendosi solo limitata ad ampliare l’area di deposito del terreno vegetale rimosso, mentre, attesa l’estensione, non era necessaria la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il Comune di Sommacampagna si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione, rilevando, con più memorie, l’inammissibilità dell’appello per non essere stata censurata la statuizione del primo giudice in ordine alla limitazione dell’occupazione del 3% della superficie (carente di istruttoria e motivazione) e l’infondatezza nel merito dello stesso.

Ripropone, poi, l’Amministrazione comunale i motivi di primo grado, non esaminati dal Tribunale amministrativo regionale, e precisamente:

Violazione degli artt. 13, comma 2, e 44, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, violazione dell’art. 24 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, violazione dell’art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria, perplessità, carenza di presupposti e difetto di motivazione; in quanto la commissione provinciale si è espressa positivamente senza pronunciarsi sulla misura del 3%;

Violazione dell’art. 15, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti; per la evidente carenza del progetto presentato;

Violazione degli artt. 15, 17 e 18 e 43 della legge regionale n. 44 del 1982, violazione dell’art. 24 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, nonché contraddittorietà e difetto di istruttoria; avendo modificato la Regione il progetto presentato;

Violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale 26 marzo 1999, n.10, e difetto di istruttoria; in quanto la cava in parola, essendo contigua ad altra cava, aveva bisogno della valutazione di impatto ambientale.

La Regione Veneto, costituitasi in giudizio, aderisce alle tesi della ricorrente, rilevando la illegittimità della sentenza appellata.

L’appellante presenta successive memorie illustrative, con le quali, citando anche giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in ordine alla irrilevanza della partecipazione di un soggetto politico in un collegio tecnico (sez. IV, 13 gennaio 2010, n.103), insiste per l’accoglimento dell’appello.

Il secondo ricorso in appello è proposto dalla Provincia di Verona e si dirige avverso la medesima sentenza prima indicata.

Questi i motivi dell’appello:

Violazione dell’art. 40 della legge regionale Veneto n. 44 del 1982 e dell’art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000; in quanto la commissione tecnica per le attività di cava della Provincia è un organo tecnico che emana pareri per l’adozione di provvedimenti di pianificazione e non esercita un’attività di gestione;

Violazione dell’art. 117 Cost., dell’art. 40 della l.r. Veneto e dell’art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000; poiché la Commissione in parola non opera nell’ambito degli organi di governo dell’ente locale (disciplinati dalla normazione nazionale), ma rientra tra quelli rientranti nella competenza regionale, come stabilito dalla Corte costituzionale, per cui l’art. 40 della legge regionale di cui in rubrica non può ritenersi abrogato dal d. lgs. n. 267 del 2000;

Violazione dell’art. 13, comma 2, della l.r. Veneto n. 44 del 1982; in quanto la norma fa riferimento alla sola superficie di cava.

Il Comune di Sommacampagna si costituisce in giudizio e resiste anche a questo appello, chiedendone la reiezione, riformulando anche in questo appello i motivi di primo grado, prima esplicitati e non esaminati dal Tribunale amministrativo regionale.

Si costituisce in giudizio la Regione Veneto, la quale aderisce all’appello della Provincia.

L’appellante Provincia di Verona formula ulteriori memorie illustrative, con le quali insiste per l’accoglimento dell’appello.

Il terzo ricorso in appello è proposto dalla Regione Veneto e anch’esso si dirige contro la medesima sentenza indicata in epigrafe.

Vengono formulati i seguenti motivi di gravame:

Errata interpretazione dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e violazione degli artt. 1 e 40 della legge regionale Veneto n. 44 del 1982; in quanto l’art. 40 suddetto è norma speciale rispetto alla previsione generale dell’art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, ed in quanto la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante per la Regione che non attiene solo agli aspetti tecnici ma anche all’attività di indirizzo e di alta amministrazione in materia di cave;

Travisamento dei fatti, carenza di motivazione, violazione ed errata applicazione degli artt. 13, 1 e 2 della l. r. n. 44 del 1982; essendo evidente dalla scheda allegata al progetto il mancato superamento della superficie del 3% (superficie disponibile per apertura di cave).

Il Comune di Sommacampagna si costituisce in giudizio e resiste anche a tale appello, riformulando tutte le eccezioni e riproponendo tutti i motivi non esaminati dal primo giudice e di cui ai precedenti appelli.

La Regione Veneto presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale insiste per l’accoglimento dell’appello.

Le cause passano in decisione alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione

I tre ricorsi indicati in epigrafe, proposti, rispettivamente, dalla società M., dalla Provincia di Verona e dalla Regione Veneto si dirigono tutti e tre contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto e devono, perciò, essere preliminarmente riuniti per essere decisi con un unico provvedimento giurisdizionale.

I tre appelli suddetti sono fondati, per le ragioni di seguito specificamente evidenziate.

I motivi dei tre ricorsi sono incentrati fondamentalmente su due censure, che sono state, poi, quelle che hanno determinato l’accoglimento in primo grado del ricorso proposto dal Comune di Sommacampagna e precisamente: la presenza nella commissione provinciale sulle cave che ha formulato il parere (obbligatorio e vincolante) sul rilascio dell’autorizzazione regionale alla coltivazione della cava, di un soggetto rivestente una carica politica (assessore provinciale), in qualità di presidente in luogo di un soggetto dell’apparato burocratico, e il fatto che la superficie interessante la cava superava quella disponibile residua (3%) individuata nel piano regolatore comunale per la specifica destinazione.

Oltre a ciò, l’appellante M. formula ulteriori eccezioni avverso i motivi di primo grado non esaminati dal primo giudice, motivi che il Comune di Sommacampagna riproduce in questa sede.

L’articolazione della motivazione avrà quindi luogo esaminando, dapprima, i due motivi di appello indicati e sussunti dal Tribunale amministrativo regionale a fondamento del suo accoglimento del ricorso di primo grado e, successivamente, saranno esaminati, "hinc et inde", le ulteriori censure riproposte in appello dal Comune di Sommacampagna e contrastate in appello.

Per quanto concerne la composizione della Commissione provinciale consultiva sulle cave, nell’ambito della quale, con funzioni di presidente, era inserito l’assessore provinciale delegato alla materia, è da escludersi che essa composizione fosse illegittima per violazione dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in quanto tale articolo, in omaggio al principio della separatezza dei poteri nell’ambito locale, stabilisce che le attività di gestione dell’ente debbano essere poste in essere da un dirigente della medesima amministrazione, mentre nella specie, la commissione in parola non opera affatto per la provincia, ma si presenta nel sistema giuridico come un organo straordinario designato dalla Regione per rendere alla stessa un parere di natura tecnica (in materia di atti anche pianificatori e di indirizzo e non solo concessori e autorizzatori).

Non solo, ma la norma regionale che lo prevede (art. 40 della legge regionale n. 44 del 1982) si atteggia come una norma speciale, rispetto alla norma generale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per cui, per il noto brocardo "generi per speciem derogatur", non può sostenersi che la norma generale successiva abbia abrogato la norma speciale precedente, che, quindi, resterà in vigore, fino a quando non verrà espressamente abrogata mediante una nuova formulazione legislativa.

Con riferimento, poi, alla estensione della cava, appare corretta la rappresentazione delle appellanti in ordine alla superficie che interessa l’attività di cava: questa è e non può essere altra che quella ove effettivamente hanno luogo le operazioni che riguardano le operazioni di estrazione e di sistemazione del materiale estratto e non certo tutto l’ambito circonvicino, ove magari vi è la presenza o il passaggio occasionale dei mezzi che accedono all’area di cava.

E il progetto di cava, preso in considerazione in sede di emanazione del parere, prevede chiaramente delle aree ben delimitate da colori diversi, ove è facilmente individuabile quale è effettivamente la superficie che interessa le attività di cava (mq.65.630) a fronte di una disponibilità complessiva nel Comune di Sommacampagna, al momento dell’emanazione del parere, di ben 247.794 mq.

Da ciò la considerazione della fondatezza dei motivi di appello, risultando assorbita nel rilievo documentale ogni contestazione circa il difetto di motivazione e di istruttoria.

Per quanto concerne, invece, gli ulteriori motivi di primo grado, non esaminati dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto e riproposti in questa sede, gli stessi sono tutti infondati.

Infatti, per quanto concerne il rilievo che la Commissione non si è pronunciata espressamente sul 3%, è fuori discussione che la valutazione della superficie è presente nel parere e anche se non si fa espressa menzione di ciò, il fatto non determina alcuna illegittimità del parere, che era destinato a rappresentare la possibilità di considerare ammissibile la presenza della cava; per quanto concerne la inadeguatezza del progetto presentato, lo stesso invece, comprensivo di tutti i necessari allegati, è stato considerato completo ed attuabile proprio dalla Commissione tecnica e perciò la censura non può avere ingresso, trattandosi di vera e propria discrezionalità tecnica (censurabile solo per manifeste illogicità nella specie non ravvisabili); ancora, non vi è stata alcuna modificazione del progetto da parte della Regione, la quale si è limitata solo ad alcune prescrizioni che in nulla modificavano il progetto presentato; infine, l’estensione della superficie di cava (alla quale non poteva certo aggiungersi la superficie di una precedente cava) non rientrava nei limiti per cui era necessario procedere ad una valutazione di impatto ambientale.

Gli appelli riuniti, conclusivamente, vanno accolti, con riforma della sentenza appellata.

Le spese di giudizio, tuttavia, in considerazione della complessità della situazione, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

li riunisce;

accoglie gli stessi e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado;

Spese del doppio grado compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 13-04-2011, n. 15084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 26/10/2005 del Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, appellata da A. D., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, condizionalmente sospesa, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 337 c.p., per avere opposto resistenza, proferendo minacce e sferrandogli un calcio, all’agente di polizia municipale M.D., che gli aveva intimato di spostare la propria autovettura dal parcheggio riservato alle persone invalide (in (OMISSIS)).

2. Rilevava la Corte di appello che la condotta accertata, non contestata dall’imputato, era diretta a impedire al pubblico ufficiale non solo l’elevazione del verbale di contravvenzione ma anche l’espletamento dei suoi compiti in materia di regolazione del traffico, in osservanza del codice della strada, in cui era ricompreso quello di adoperarsi affinchè l’autovettura fosse rimossa dalla zona di parcheggio riservato a portatori di handicap. 3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Fiorella Megale, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale osservando che la condotta contestata non era diretta a impedire alcun atto di ufficio del pubblico ufficiale, dato che l’azione violenta, e certamente riprovevole, era consistita nello sferrare un calcio al M. come reazione all’invito rivolto dal pubblico ufficiale a spostare l’autovettura dal parcheggio riservato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, appare infondato.

2. Lo stesso ricorrente riconosce che la sua azione violenta fu posta in essere a seguito dell’invito, affatto legittimo, dell’agente di polizia municipale a rimuovere il suo veicolo da un parcheggio riservato a persone invalide; il tutto, come accertato dai giudici di merito, accompagnato da grida, ingiurie e minacce, e, per quel che qui più interessa, dall’affermazione secondo cui egli non avrebbe spostato la macchina dal luogo in cui era parcheggiata.

Una simile condotta minatoria e violenta giustamente, dunque, è stata correlata, sotto il profilo dell’elemento psicologico, alla volontà dell’imputato di opporsi al compimento di un doveroso atto di ufficio dell’addetto alla polizia municipale, consistente non solo nella elevazione della contestazione relativa alla violazione amministrativa ma anche agli adempimenti connessi alla rimozione del veicolo dal parcheggio riservato.

Sussistono dunque gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 337 c.p..

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.