Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 02-05-2011, n. 16869

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Sottoposta alla misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, in relazione a un procedimento nel quale è imputata del delitto di cui all’art. 612 bis c.p., P. E. chiedeva al giudice per le indagini preliminari di Milano di dichiarare, in principalità, la cessazione della misura restrittiva per decorso del termine massimo di custodia cautelare, ovvero – in subordine – di farle conoscere i fatti da cui era desunta la sua pericolosità sociale.

L’ordinanza reiettiva del G.I.P. veniva impugnata dalla P. con appello al Tribunale del riesame, nel quale erano riproposte le sole ragioni attinenti alla contestata pericolosità sociale.

Con ordinanza in data 2 novembre 2010 il Tribunale confermava la statuizione impugnata. Motivava il deliberato osservando che la valutazione della pericolosità sociale della P. era già stata effettuata in precedenza, nel procedimento di appello avverso il diniego di una precedente istanza di revoca; con la conseguenza per cui si era formato sul punto il cosiddetto "giudicato cautelare", comportante la preclusione di ogni questione già ivi trattata, salvo il sopravvenire di fatti nuovi; di questi ravvisava l’assenza in concreto, nessun mutamento essendo apportato dall’unico elemento di novità allegato dall’appellante, costituito dalla certificazione con la quale il primario dell’ospedale psichiatrico giudiziario di (OMISSIS) aveva chiesto un giorno di permesso per consentire all’indagata di sottoporsi ad una visita di controllo preliminare al suo ingresso all’Istituto Fatebenefratelli di (OMISSIS), affermando che la P. era in buone condizioni di compenso clinico-comportamentale.

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso sostiene non potersi dare applicazione ai principi del cd. giudicato cautelare nei casi in cui la pericolosità sociale deve essere periodicamente verificata ai sensi dell’art. 72 c.p.p., con disposizione della quale denuncia l’inosservanza; si richiama, altresì, alla documentazione prodotta già in precedenza, dimostrativa a suo avviso di una sensibile attenuazione della pericolosità sociale.

Con una nota successivamente trasmessa la ricorrente fa conoscere il suo perdurante interesse al ricorso, malgrado l’intervenuto trasferimento ad altra struttura.
Motivi della decisione

Preso atto del perdurante interesse della P. ad ottenere una pronuncia sulla denunciata illegittimità dell’ordinanza impugnata, va tuttavia rilevata l’infondatezza delle censure mosse col ricorso:

il quale è, pertanto, da rigettare.

La peculiarità dell’assetto normativo concernente l’accertamento della pericolosità sociale dell’imputato sottoposto a misura di sicurezza provvisoria, comportante la periodica rinnovazione dei relativi accertamenti, non è incompatibile con l’applicabilità del principio secondo cui la decisione scaturita da un pregresso procedimento incidentale, nel quale i rimedi attivabili in via d’impugnazione si siano esauriti, non può essere oggetto di successiva rimeditazione, se non al sopravvenire di fatti nuovi:

giacchè l’obbligo stesso di rinnovazione dell’accertamento di pericolosità ex art. 313 c.p.p., comma 2 si pone nella medesima logica di valorizzazione di fatti eventualmente sopravvenuti.

E’ dunque giuridicamente corretta la statuizione con cui il Tribunale del riesame, una volta escluso – in base a un apprezzamento, la cui appartenenza al merito lo rende insindacabile in questa sede – che la documentazione prodotta dall’appellante recasse elementi di novità tali da incidere sul giudizio di pericolosità sociale, ha negato la possibilità di una revisione dei precedenti deliberati.

Neppure può dirsi che nella statuizione assunta si concreti, per omessa rinnovazione dell’accertamento peritale, una violazione dell’obbligo di verificare periodicamente l’attualità della pericolosità sociale. Il ricorso della P. non precisa – come invece era necessario, per soddisfare il requisito di specificità – a quale data risalga l’ultimo accertamento peritale da cui far decorrere il termine fissato dall’art. 72 c.p.p.; ma, poichè la stessa ricorrente fa riferimento a una verifica svoltasi nel luglio 2010 (dunque anteriormente alla formazione stessa del giudicato cautelare), è agevole trame la conclusione che il semestre non si fosse ancora concluso all’epoca della decisione del G.I.P., assunta il 21 settembre 2010, e nemmeno alla data stessa dell’ordinanza qui impugnata.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-04-2011) 18-05-2011, n. 19624

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olgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza, per quanto qui ancora d’interesse, la corte d’appello di Torino, in riforma della decisione di condanna cui era pervenuto il giudice di primo grado, mandò assolto U. A., con la formula "non aver commesso il fatto", dal reato di falso in testamento apparentemente redatto da R.A. in favore di B.M., confermando tuttavia la falsità del testamento medesimo;

– che avverso detta sentenza, per il capo relativo alla confermata falsità del testamento, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’ U., denunciando:

1) vizio di motivazione per essere stata ritenuta soltanto occasionale e sporadica e non invece continuativa, come desumibile dagli atti, l’assunzione, da parte del R.A., dei farmaci "Mellerette" e "Theodur" i cui effetti sarebbero stati tali da determinare quelle stesse apparenti incertezze ed anomalie di scrittura considerati invece dal perito d’ufficio come prova della falsità;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 228 c.p.p., n. 2, art. 178 c.p.p., lett. e) e art. 191 c.p.p., per essere state basate, le conclusioni della perizia grafica, sul parere indebitamente acquisito dal perito, al di fuori del contraddittorio delle parti, di uno specialista in psichiatria e di un altro in farmacologia;

– che la difesa dell’imputato ha successivamente prodotto delle "note aggiuntive" a sostegno, in particolare, dell’affermata sussistenza dell’interesse all’impugnazione, sull’assunto che la falsità del testamento, se definitivamente accertata, avrebbe reso nullo l’atto con il quale i beni apparentemente ricevuti in eredità dalla B. M. erano stati da questa donati all’ U. ed alla moglie di costui, R.C., figlia della nominata B.;

– che risulta altresì prodotta, dalla stessa difesa, una diffusa memoria ad ulteriore illustrazione e sostegno dei motivi originali;

– che la difesa della costituita parte civile B.M. ha a sua volta fatto pervenire memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
Motivi della decisione

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per la pregiudiziale ragione consistente nel difetto d’interesse, in quanto:

a) la declaratoria di falsità della scheda testamentaria non potrebbe in alcun modo pregiudicare la posizione del ricorrente in eventuali giudizi di danno nei quali egli fosse convenuto, atteso che le pretese risarcitorie nei di lui confronti troverebbero insuperabile ostacolo, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nella sua accertata ed incontrovertibile estraneità al fatto, quale risultante dalla formula assolutoria adottata, nella specie, dal giudice penale;

b) la medesima declaratoria, inoltre, non potrebbe in alcun modo fare stato in altri eventuali giudizi civili, atteso che in tali giudizi, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., assume efficacia di giudicato soltanto il fatto in sè che l’imputato sia stato condannato o assolto, nella misura in cui la condanna o l’assoluzione siano dipesi dall’accertamento degli stessi fatti dei quali si controverte in sede civile; il che, nella specie, non è, in quanto l’assoluzione dell’imputato non è certo dipesa dall’accettata falsità ma soltanto dalla sua ritenuta estraneità al fatto;

c) neppure potrebbe in contrario valere il richiamo ad un precedente arresto di questa Corte (diverso da quelli, del tutto inconferenti, ai quali si è fatto cenno nell’atto di gravame) costituito da Cass. 5, 8 marzo-8 maggio 2007 n. 17411, Stola ed altro, RV 236637, secondo cui "Sussiste l’interesse dell’imputato – assolto dal reato di cui all’art. 480 cod. pen. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificato amministrativo) perchè il fatto non costituisce reato – ad impugnare la dichiarazione di falsità1 dell’atto pronunciata dal giudice, considerato che detto interesse sussiste ogni qualvolta l’impugnazione sia preordinata alla eliminazione di un atto lesivo della sfera giuridica del soggetto interessato, anche se involgente effetti extrapenali, quali il nocumento personale e sociale"; principio, questo, che non si attaglia al caso in esame, dal momento che l’assoluzione per non aver commesso il fatto a differenza idi quella con la formula "il fatto non costituisce reato", che presuppone comunque la materiale riconducibilità del fatto medesimo alla persona dell’imputato, non produce, per sua natura, alcun tipo di nocumento personale e sociale;

– che, peraltro, ammesso e non egresso che si dovesse ritenere sussistente un interesse giuridicamente apprezzabile al ricorso, questo sarebbe comunque da dichiarare inammissibile giacchè, quanto al primo motivo, esso appare costituito da doglianze tanto diffuse quanto insuscettibili, però, di rilievo in questa sede, siccome basate soltanto su elementi e valutazioni di puro fatto, la cui verifica richiederebbe un diretto esame degli atti, precluso al giudice di legittimità in quanto da esso non potrebbe comunque derivare, stando alla stessa prospettazione difensiva, il totale scardinamelo dell’apparato motivazionale da cui è sostenuta, sul punto in discorso, l’impugnata sentenza (ved. in proposito, fra le altre, con espresso riferimento alla nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), Cass. 6, 28 settembre – 26 dicembre 2006 n. 35964, Foschini ed altro, RV 234622, e Cass. 6, 18 dicembre 2006 – 16 gennaio 2007 n. 752, Romagnolo, RV 235732), ma potrebbe soltanto derivare lo spunto per una complessiva (ed inammissibile) rivalutazione del giudizio motivatamente espresso dalla corte territoriale; quanto al secondo motivo, esso è da ritenere manifestamente infondato, dal momento che l’art. 228 c.p.p., comma 2, nel prevedere che il perito, con l’autorizzazione del giudice, possa avvalersi di "ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni" (norma la cui violazione, peraltro, non determina alcuna nullità come affermato, fra le altre, da Cass. 5, 15 dicembre 2003 – 19 luglio 2004 n. 31523, Scattone ed altri, RV 228975, e Cass. 4, 14 dicembre 2004 – 16 febbraio 2005 n. 5822, Campeotto, RV 231207), non esclude affatto che lo stesso perito possa acquisire, di sua iniziativa, pareri qualificati dei quali renda poi puntualmente conto (come, nella specie, non si contesta essere avvenuto) nella propria relazione al giudice, così facendoli propri ed assumendone la relativa responsabilità, nel pieno contraddittorio delle parti;

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’appone della prescritta sanzione pecuniaria il cui importo stimasi equo fissare in Euro mille.
P.Q.M.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 31-05-2011, n. 966 Motivazione dell’atto

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nti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente, G.A.M.M. S.r.l., espone di gestire un barbowling ubicato in Castelnuovo Garfagnana, presso il quale lavorano undici dipendenti, oltre ai socilavoratori.

1.1. Come emerge dal rapporto del Ministero del Lavoro (v. doc. 1 del fascicolo depositato in data 6 novembre 2009), a seguito della denuncia di una lavoratrice, la Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca effettuava presso il suddetto esercizio, in data 28 febbraio 2009, un accesso congiunto con il Servizio Ispettivo dell’I.N.P.S., in esito al quale, essendo stata accertata la presenza di tre lavoratori non regolarmente occupati, veniva adottato apposito provvedimento di sospensione dell’attività ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (con decorrenza dal 2 marzo 2009). Poiché, però, nel termine fissato la ditta provvedeva alla relativa regolarizzazione, pagando altresì la sanzione amministrativa aggiuntiva irrogata, con provvedimento del 2 marzo 2009 la sospensione veniva revocata.

1.2. In data 10 maggio 2009 la D.P.L. di Lucca effettuava un ulteriore sopralluogo ispettivo presso l’esercizio in discorso, in esito al quale veniva accertata la presenza di tre lavoratori, di cui due non regolarmente occupati. Conseguentemente, veniva adottato un nuovo provvedimento di sospensione dell’attività con decorrenza dall’11 maggio 2009.

1.3. In relazione al sopralluogo ora riportato, l’esponente contesta che nei locali del barbowling vi fossero due lavoratori irregolari, asserendo che in realtà, oltre alla lavoratrice regolare, sig.ra Erica Lorenzetti, nei locali stessi si sarebbero trovati, nell’occasione, il suo fidanzato e la madre di questi, venuti ad accompagnare la sig.ra Lorenzetti ed intrattenutisi nell’esercizio senza svolgervi nessuna attività lavorativa. Per tal motivo la G.A.M.M. S.r.l. ha proposto nei confronti della sospensione, ai sensi dell’art. 14, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, ricorso amministrativo alla Direzione Regionale del Lavoro di Firenze, respinto con decisione n. 7/2009 del 19 giugno 2009.

2. Avverso il provvedimento di sospensione dell’attività, nonché la decisione di rigetto del ricorso amministrativo contro di esso presentato, è insorta la G.A.M.M. S.r.l., impugnandoli con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

2.1. A supporto del gravame, la società ha dedotto le seguenti censure:

– violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e degli artt. 20 e 21bis della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto la decisione della D.R.L. di Firenze sul ricorso amministrativo avverso la sospensione dell’attività sarebbe intervenuta dopo che la sospensione stessa aveva ormai perso la sua efficacia;

– violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., nonché dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (come modificato dall’art. 41, comma 12, del d.l. n. 112/2008, convertito con l. n. 133/2008) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, difetto dei presupposti, poiché la sospensione impugnata non darebbe conto delle specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio o delle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che l’art. 14 cit. assume a presupposto giustificativo dell’adozione della sospensione stessa;

– violazione degli artt. 1, 3 e 7 della l. n. 241/1990, nonché ulteriore eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, perché l’impugnata sospensione sarebbe (sine die) contrasterebbe con il principio di proporzionalità;

– violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 14, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, difetto dei presupposti, in quanto: a) la sospensione impugnata si fonderebbe su dichiarazioni di terzi di cui non sarebbe stata valutata l’attendibilità e circa le quali non sarebbero state eseguite ulteriori indagini; b) la D.R.L. di Firenze non avrebbe tenuto conto delle allegazioni probatorie dedotte in sede di ricorso amministrativo dalla G.A.M.M. S.r.l..

2.2. Con il motivo di gravame in discorso, la società ha anche dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, sotto i seguenti profili:

– in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost., per eccessiva compressione dei diritti di difesa di cui alla l. n. 689/1981, poiché l’art. 14 cit. attribuirebbe all’Amministrazione il potere di comprimere il diritto di intrapresa economica ex art. 41 Cost. senza offrire all’imprenditore sanzionato le benché minime garanzie procedimentali previste, in generale, dalla l. n. 241/1990, e, con specifico riferimento alle sanzioni amministrative, dalla l. n. 689/1981;

– in relazione all’art. 76 Cost. per eccesso di delega, giacché mentre la legge delega ( l. n. 123/2007), ai fini della sospensione, ha previsto una percentuale di lavoratori irregolari da calcolare sul totale dei lavoratori regolarmente occupati, l’art. 14 cit. dispone che tale calcolo sia effettuato rispetto al totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

– in relazione agli artt. 2, 3 e 41 Cost. per irragionevolezza ed illogicità, per l’abnormità degli effetti discendenti dal provvedimento di sospensione, ove ricollegato al concetto dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, anziché a quello di lavoratori occupati nell’impresa.

2.3. In vista della Camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, la ricorrente ha depositato una perizia contabile per illustrare le conseguenze della sanzione irrogatale.

3. Nella Camera di consiglio del 28 luglio 2009 il Collegio, rinviata al merito la delibazione delle questioni di costituzionalità sollevate dalla società ricorrente e ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora, attesa la natura meramente economica del pregiudizio lamentato, con ordinanza n. 649/09 ha respinto l’istanza cautelare.

3.1. La citata ordinanza, appellata dalla ricorrente, è stata riformata dal Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 4591 del 14 settembre 2009 ha accolto l’istanza cautelare.

3.2. In data 19 ottobre 2009, e poi ancora in data 7 novembre 2009, la difesa erariale ha depositato documentazione sui fatti di causa, a supporto della legittimità dell’operato della P.A..

3.3. In prossimità dell’udienza di merito, la società ha depositato una memoria, evidenziando come nelle more del giudizio sia intervenuta la declaratoria, da parte della Corte costituzionale (sentenza 5 novembre 2010, n. 310), di illegittimità dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, nella parte in cui questo aveva escluso l’applicazione delle disposizioni della l. n. 241/1990 (in specie dell’art. 3, comma 1, di tale legge) ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.

3.4. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

4.1. Con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 241/1990, esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’art. 3, comma 1, della l. n. 241 stessa (circa l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi).

4.2. A tal proposito, va preliminarmente evidenziato che è del tutto irrilevante che, nella fattispecie ora in esame, la sospensione impugnata sia stata emanata in data (10 maggio 2009) antecedente alla sostituzione del testo dell’art. 14, comma 1, cit., apportata dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Come si legge nella sentenza della Corte costituzionale, infatti, se è vero che l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 è stato dapprima modificato dall’art. 41, comma 11, del d.l. n. 112/2008 (convertito con l. n. 133/2008) e poi sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 106/2009, è altresì vero che la parte censurata della norma (cioè la parte in cui si esclude che ai provvedimenti di sospensione si applichi la l. n. 241/1990) non ha subito modifiche nelle tre versioni dell’art. 14, comma 1, cit. che si sono susseguite. Pertanto, avuto riguardo alla persistenza del medesimo contenuto precettivo che le successive versioni della norma recano in parte qua, la questione di legittimità costituzionale (a sua volta sollevata in ordine alla preesistente versione dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008) si deve ritenere – dicono i giudici costituzionali – trasferita sulla nuova norma, sostitutiva della norma originaria e ad essa identica, avendo addirittura la stessa formulazione letterale. Sul punto, vengono richiamate varie precedenti decisioni della Consulta (nn. 84 e 270 del 1996; n. 237 del 2009 e n. 40 del 2010).

4.3. Nel merito, la Corte ha osservato che l’art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990, con il prescrivere l’obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi ad eccezione di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo (atti normativi ed atti a contenuto generale), è diretto a realizzare la conoscibilità e, quindi, la trasparenza dell’azione amministrativa. Esso risulta radicato negli artt. 97 e 113 Cost., da un lato, rappresentando il corollario dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., dall’altro, consentendo al destinatario del provvedimento, che consideri lesa una propria situazione soggettiva, di far valere la relativa tutela giurisdizionale. Di qui l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, lì dove questo, escludendo l’applicabilità dell’intera l. n. 241/1990 ai provvedimenti di sospensione dell’attività d’impresa, ivi previsti come sanzione per l’impiego di lavoratori irregolari in misura eccedente una data percentuale, rende inapplicabile agli stessi anche il predetto obbligo di motivazione. In tal modo, infatti, la P.A. risulta legittimata a non indicare né i presupposti di fatto, né le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con elusione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione della P.A. e con vanificazione dell’esigenza di conoscibilità di detta azione. Ciò, nonostante i ricordati principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (enunciati, in via generale, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990) rappresentino principi generali, diretti ad attuare tanto i canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento ex art. 97 Cost., quanto il diritto di difesa nei confronti della P.A. ex artt. 24 e 113 Cost.; l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa, dal canto suo, – rammenta la Corte – è anch’essa intrinseca ai principi di buon andamento e di imparzialità e viene realizzata proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa, in relazione a provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma indubbiamente lesivi per il destinatario. Né si potrebbe – concludono i giudici costituzionali – invocare in contrario le esigenze di celerità ed il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, in ragione delle peculiari finalità della disposizione censurata, per le quali l’esclusione dell’applicazione della l. n. 241/1990 si renderebbe necessaria onde evitare che il provvedimento di sospensione sia adottato solo all’esito del procedimento sanzionatorio: in realtà -replica la Corte – le doverose finalità di tutelare la salute la sicurezza dei lavoratori e di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare non sono in alcun modo compromesse dall’esigenza che la P.A. renda conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione.

4.4. Alla luce della citata decisione della Corte costituzionale, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto. Ciò, tenuto conto che la ricorrente aveva sollevato questione di costituzionalità proprio con riferimento all’esclusione dell’applicazione della l. n. 241/1990 per i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, il cui esame era stato dal Collegio riservato (insieme alle altre questioni di costituzionalità sollevate) alla fase di merito del giudizio. Vero è che la ricorrente ha censurato la suindicata esclusione dell’applicazione della l. n. 241/1990 sotto il profilo della compressione delle garanzie procedimentali che ne deriverebbe per il destinatario della sospensione stessa. Tuttavia, da un lato, nel medesimo gravame si censura, per più versi, il difetto di motivazione da cui è affetto il provvedimento di sospensione. Dall’altro, l’obbligo di motivazione è strettamente affine al concetto di "garanzie procedimentali" evocato dalla ricorrente, sussistendo un’identità di ratio tra gli istituti volti a garantire la partecipazione procedimentale ed il predetto obbligo, poiché trattasi in ambedue i casi di misure preordinate alla pubblicità, trasparenza e conoscibilità dell’azione amministrativa; si può, perciò, dedurne che la ricorrente, nel dolersi della compressione delle garanzie procedimentali, abbia, più in generale, lamentato la violazione dei canoni di trasparenza e conoscibilità: violazione, la cui sussistenza è stata dalla Corte costituzionale ricondotta alla deroga all’obbligo di motivazione stabilita dall’art. 14, comma 1, cit.. Da ultimo, sussisteva, comunque, il potere di questo Tribunale, quale giudice a quo, ai sensi dell’art. 23, terzo comma, della l. n. 87/1953, di sollevare ex officio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, cit., per il versante accolto dai giudici costituzionali (che, naturalmente, non avrebbe senso riproporre ora). Né risulta utile insistere sulle altre questioni di costituzionalità sollevate dalla ricorrente (in specie, su quella attinente all’eccesso di delega), giacché, in disparte la valutazione circa la loro non manifesta infondatezza, si tratta, per quanto appena esposto, di questioni ormai irrilevanti.

4.5. Peraltro, proprio alla luce di quanto finora detto, risulta fondata anche la doglianza di difetto di motivazione dedotta dalla G.A.M.M. S.r.l. con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, per non avere la P.A. dato conto delle ragioni giustificative dell’adozione della sospensione impugnata. Ciò, giacché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, nel testo in vigore al tempo dell’emanazione della citata sospensione (così come, del resto, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 106/2009) recita che gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro "possono adottare provvedimenti di sospensione": ne discende, ad avviso del Collegio, la necessità, per la P.A., di esporre le ragioni giustificative del provvedimento di sospensione, vista la natura intrinsecamente discrezionale di quest’ultimo. Resta, invece, assorbito il primo motivo di ricorso.

5. In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, pronunciandosi, per l’effetto, l’annullamento degli atti con esso gravati.

6. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, sia in ragione del fatto che la sentenza della Corte costituzionale poc’anzi richiamata risulta posteriore all’emanazione della sospensione impugnata, sia per la sussistenza di un precedente specifico a carico dell’odierna ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti con esso impugnati.

Compensa integralmente le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 17-06-2011, n. 604 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo

Il ricorrente, nato il 13 settembre 1961, si è arruolato volontario nella Marina militare italiana l’ 8 settembre 1978 (come allievo alla scuola sottufficiali di Taranto, a 17 anni) ed ha conseguito il grado di Capo Di Prima Classe, specializzato nella conduzione del sistema di lancio dei missili Tartar.

Tale specializzazione ha determinato lo svolgimento di lunghi periodi di imbarco (da sei mesi a tre anni) presso diverse unità navali (Incrociatore Lanciamissili Vittorio Veneto, Andrea Doria, Cacciatorpediniere Audace, Incrociatore Caio Duilio, Nave Ardito), anche in occasione di importanti missioni militari di guerra (Libano nel 198384).

In particolare dopo la missione in Libano il ricorrente (nel 1984) ha risentito di un forte stress, iniziando a manifestare un certo disagio psichico, con necessità di ricovero in ospedale per due giorni (29 febbraio2 marzo 1984), con diagnosi di "reazione depressiva", beneficiando di 14 giorni di convalescenza e di sei mesi di destinazione "a terra".

Successivamente il ricorrente ha ricevuto altri ordini di imbarco.

Nel 1992 egli ha manifestato la comparsa di un "disturbo psicotico con caratteristiche paranoiche", accertate con certificati di visita ambulatoriale negli ospedali militari nel corso del 1992, 1993 e 1994; peraltro il ricorrente veniva sempre ritenuto "incondizionatamente idoneo" al servizio di marina militare (beneficiando di periodi, più o meno lunghi, di convalescenza e riposo o di destinazione "a terra").

Già dal 1992 ricorrente presentava domanda sia di definitiva destinazione "a terra" sia di cambio di ruolo. In particolare, visti i suoi rilevanti precedenti sportivi (competizioni nella sezione atletica dello Stato maggiore della Marina militare), il ricorrente chiedeva alla Commissione sportiva "Marisport" presso il Ministero della difesa di poter ricoprire il ruolo di istruttore di educazione fisica. Ma tale domanda non venne accolta.

Nel 1995 il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento della causa di servizio per la patologia psichica sofferta, sulla quale si pronunciava la Commissione Medico Ospedaliera di La Spezia (verbale n. 413 del 1995), la quale riscontrava la sindrome "tratti di personalità paranoidea in di grado non invalidante", giudicandola all’epoca "non dipendente da causa di servizio e non ascritta a nessuna categoria di pensione e ai fini dell’equo indennizzo, perché lieve". Tale Commissione lo riteneva "incondizionatamente idoneo al servizio di marina militare".

A seguito di un prolungato periodo di servizio "a terra" con le funzioni di fiduciario del magazzino presso l’arsenale di La Spezia, trascorso in favorevoli condizioni ambientali e vicino alla propria famiglia (composta da moglie e tre figli) il ricorrente ha mostrato di recuperare e consolidare il proprio equilibrio psicologico. In tale collocazione lavorativa il ricorrente riusciva anche ad ultimare la costruzione della propria casa in Valgraveglia (SP), iniziata nel 1990.

Tale situazione di benessere si protraeva fino al 1999, quando il ricorrente è stato reimbarcato (dal 12 luglio) sulla Nave Ardito, come addetto alla conduzione del Sistema di Lancio Missili Tartar.

Sostiene il ricorrente che questo imbarco, protrattosi per un anno intero, ha danneggiato profondamente il recuperato equilibrio, a causa del forte stress psicofisico connesso ai pesanti turni di guardia, alle costrizioni e difficoltà tipiche della vita bordo, alla lontananza dalla famiglia, alle grandi responsabilità affidategli, in una situazione di risorse psicofisiche proprie definibile "al limite".

È così che il 28 maggio 2000 il ricorrente, mentre si trovava in navigazione, a causa del forte stress accumulato, è stato colpito da un episodio psicotico acuto; in occasione di questa forte crisi ha manifestato pensieri di tipo persecutorio, convincendosi di essere vittima di un complotto.

A causa di tale accadimento il Comandante ordinava l’immediato sbarco del ricorrente ed il suo ricovero nell’ospedale psichiatrico di Catania, da cui veniva dimesso dopo una settimana con la diagnosi di "reazione di adattamento".

Dopo tale episodio il ricorrente non ha più ripreso servizio effettivo, in quanto giudicato in più occasioni "temporaneamente non idoneo al servizio di m.m." con diagnosi variamente definite (sindrome paranoidea – sindrome delirante cronica – disturbo oggettivo atipico in trattamento neurolettico; cfr. certificati dal giugno 2000 al febbraio 2001).

La Commissione di La Spezia, su denuncia di "aggravamento", riesaminava il 9 agosto 2001 la situazione del ricorrente rilevando l’esistenza di un "disturbo delirante cronico" (verbale n. 5138), riscontrando che si trattava effettivamente di un "aggravamento" di un’infermità già diagnosticata nel 1995 (dalla CMO, con verbale n. 413), qualificando l’aggravamento come "SI dipendente da causa di servizio".

In particolare la CMO, nel 2001, ascriveva il fatto di servizio, quale causa efficiente determinante dell’ aggravamento del disturbo, l’imbarco avvenuto nel 1999 come addetto al sistema missilistico di bordo.

Successivamente, nel maggio 2002, la CMO di II istanza dell’ispettorato di sanità della marina militare di Roma giudicava il ricorrente " permanentemente non idoneo al servizio di m.m."; conseguentemente il ricorrente veniva quindi collocato in pensione (ordinaria).

Poi la CMO dell’ospedale militare marittima di La Spezia, il 29 luglio 2002, confermava la permanente inidoneità al servizio incondizionato e giudicava le tre infermità come dipendenti da causa di servizio, ascrivendole alla quinta categoria tabella A della L. (DPR) 834/81, nella misura massima dell’equo indennizzo (cfr. verbale n. 302 del 29/7/2002). Le 3 infermità che sono state valutate dalla CMO erano le seguenti:

"tratti persistenti di personalità ossessiva in trattamento farmacologico ed ambulatoriale in soggetto con pregressi episodi psicotici" (Già SI);

"disturbo delirante cronico" (SI);

"tratti di personalità paranoidea" (NO).

In particolare la prima patologia (personalità ossessiva) veniva qualificata "aggravamento" del disturbo delirante cronico già riconosciuto dipendente da causa di servizio nel 2001.

A seguito del riconoscimento della sussistenza della causa di servizio il ricorrente con istanza dell’ 8 settembre 2002 formulava domanda per la liquidazione dell’equo indennizzo.

Con il parere qui impugnato il Comitato di verifica per le cause di servizio (operante presso il Ministero dell’economia delle finanze), il 19 marzo 2008, decideva di fornire al Ministero della difesa il parere "sfavorevole" al ricorrente (in contrapposizione ai pareri espressi dalle CMO), ritenendo che:

"L’ infermità "persistenti tratti di personalità in trattamento farmacologico ed ambulatoriale in soggetto con pregressi episodi psicotici" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di psicosi endogena affettiva,, a trasmissione prevalentemente ereditaria, caratterizzata da variazioni cicliche di episodi depressivi e maniacali e, come tale, non suscettibile di essere rapportata al servizio pur considerato in tutti i suoi aspetti, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante".

Il Ministero della Difesa il 2.10.2006 comunicava per conoscenza al ricorrente l’avvenuta trasmissione al Comitato della relazione per il rilascio del parere (cfr. doc. 7 fascicolo Avvocatura, depositato in giudizio il 16.9.2009).

Il Ministero della difesa con proprio provvedimento del 21 novembre 2008 (decreto n. 2764/N) ha recepito questo parere, respingendo la richiesta di equo indennizzo (domande presentate dal ricorrente il 15.5.2001 e 24.9.2002).

Il provvedimento finale è stato poi notificato al ricorrente solo il successivo 15 aprile 2009, come da attestazione di ricevuta depositata in giudizio al n. 10 del fascicolo ricorrente

Con ricorso consegnato per la notifica il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 7/7 il ricorrente ha impugnato il diniego di equo indennizzo nonché gli atti endoprocedimentali, formulando le seguenti censure:

1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 6 e ss. del d.p.r. n. 461 del 29/10/2001 nonché dell’articolo 58 del d.p.r. n. 686 del 3/5/1957 – eccesso di potere per travisamento del dato fattuale giuridico – attività istruttoria carente ed insufficiente -insufficienza ed incongruità della motivazione – manifesta ingiustizia;

2) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 3, 7 e ss. della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per travisamento del dato fattuale giuridico, manifesta ingiustizia ed illogicità;

3) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 7 e ss. del d.p.r. n. 461 del 29/10/2001 nonché degli articoli 7 e ss. della legge 241/1990 – eccesso di potere per travisamento del dato fattuale giuridico, insufficienza della motivazione.

In allegato al ricorso, oltre alla documentazione medica redatta nel corso degli anni, anche da parte delle Commissioni mediche della marina militare, è stata depositata anche una Consulenza medicolegale psichiatrica di parte redatta dal Prof. Socrate Congia.

Il ricorrente formulava inoltre istanza istruttoria in relazione ai titoli ed alle professionalità dei singoli componenti il Comitato di verifica, al fine di valutare se all’interno dell’organismo sussistessero professionalità idonee a valutare le peculiari patologie quali quelle riscontrate al ricorrente.

In ricorso è stata anche formulata richiesta di CTU al fine di acclarare quale sia il disturbo psicopatologico di cui è affetto il ricorrente e se esso possa essere riconosciuto dipendente da causa di servizio, in particolare valutando se il disposto imbarco di un anno (dal 1999 al 2000) possa aver giocato un ruolo di fattore determinante o aggravante, tenuto in considerazione che il ricorrente nel periodo antecedente all’imbarco godeva, invece, di un consolidato benessere.

Inoltre la difesa del ricorrente chiede che il CTU analizzi se i tratti ossessivi di personalità siano caratterizzati da variazioni cicliche di episodi depressivi maniacali e possano evolvere verso un disturbo delirante cronico (prospettazione fornita dal Comitato, ma contestata dal consulente di parte Prof. Congia nella consulenza allegata).

Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanzeComitato di verifica per le cause di servizio.

L’Avvocatura ha chiesto, per quanto riguarda il Comitato, la declaratoria di difetto di legittimazione di tale organismo (in quanto il parere avrebbe natura di mero atto endoprocedimentale); pari richiesta è stata compiuta anche per il Ministero dell’economia e delle finanze, amministrazione alla quale non è riferibile il provvedimento finale lesivo assunto dal Ministero della Difesa.

Per quanto concerne il Ministero della Difesa l’Avvocatura ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto l’attività lavorativa non potrebbe essere ritenuta concausa efficiente e determinate.

All’udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso è stato spedito in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta l’estromissione del Comitato e del Ministero dell’economia in quanto "Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (oggi Comitato per la verifica delle cause di servizio) è privo di legittimazione passiva nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente e/o di liquidazione dell’equo indennizzo, atteso che il parere da esso reso è un mero atto endoprocedimentale privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio" (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 06 maggio 2008, n. 2028).

Il contraddittorio sussiste dunque con il Ministero della Difesa, autore del provvedimento finale di diniego della richiesta di equo indennizzo, conformemente al parere espresso dal Comitato.

Innanzitutto va chiarito che, come affermato dal Consiglio di Stato "La circostanza che il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta da un pubblico dipendente sia vincolante per l’Amministrazione non esclude che il provvedimento da questa adottato e che ad esso si sia conformato possa essere sindacato in sede giurisdizionale sotto il profilo del difetto di istruttoria e carenza di motivazione" (cfr. CS, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1702).

Inoltre "In quanto espressione di un giudizio medicolegale basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, il parere del comitato di verifica per le cause di servizio si sottrae al sindacato di legittimità salve le ipotesi dell’irrazionalità o manifesto travisamento dei fatti" (Consiglio Stato, sez. III, 09 marzo 2010, n. 3827).

Infine "Il Comitato di verifica sulle cause di servizio può legittimamente discostarsi dal giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera e, in tal caso, il suo parere può essere sindacato, in sede di legittimità, solo per palese irragionevolezza." (T.A.R. Molise Campobasso, 12 febbraio 2010, n. 129).

Difetto di istruttoria, irrazionalità ed irragionevolezza che nel caso di specie il Collegio ritiene di riscontrare.

Il Comitato è l’organo deputato, in base all’art. 11 del Regolamento contenuto nel DPR 29 ottobre 2001, n. 461, ad accertare "la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione."

Lamenta, in sostanza, il ricorrente che a causa dell’ imposto imbarco (dal 1999 al 2000) egli avrebbe subìto un forte stress psicofisico ed affaticamento a causa di una pluralità di elementi, in particolare così individuabili:

– gravose responsabilità legate al suo ruolo di conduttore del sistema di lancio dei missili Tartar;

– pesanti turni di guardia in porto e in navigazione;

– costrizioni e difficoltà tipiche della vita bordo (isolamento sociale, mancanza di privacy, compromissione del sonno);

– distacco e allontanamento dalla famiglia.

Il disposto diniego di equo indennizzo del Ministero Difesa si concretizza e si rapporta al parere sfavorevole assunto dal Comitato di verifica che ha negato la sussistenza della dipendenza dal servizio della patologia sofferta dal ricorrente (contrariamente alle CMO che, in precedenza, l’avevano riconosciuta).

La decisione assunta dal Ministero/Comitato non ha considerato però alcuni fondamentali elementi che si traggono agevolmente dal profilo lavorativo del ricorrente.

In particolare la motivazione espressa dal Comitato è incongrua in quanto non considera la storia ed il quadro clinico del ricorrente ed in particolare le modalità di sviluppo della malattia in stretta correlazione allo svolgimento della sua attività lavorativa.

I disturbi deliranti (liquidati dal Comitato come "tara di natura ereditaria") sono in realtà fortemente influenzati da fattori ambientali (come emerge dalla relazione di parte redatta dal prof. Socrate Congia depositata in giudizio, sub doc. 11, sia dalle stesse valutazioni compiute dalle CC.MM.OO.)

Il Comitato ha del tutto ignorato che la grave difficoltà psichica di tipo paranoideo è emersa e si è "aggravata" proprio dopo lo stress accumulato nello svolgimento degli incarichi "a bordo" delle unità navali di assegnazione, che hanno acuito una situazione personale che in altro contesto non dava luogo alla manifestazione della patologia (iniziata come disturbo di tipo depressivo la patologia si è poi aggravata ed evoluta in disturbo con tratti paranoidei).

Risulta dagli atti che prima dell’imbarco del 1999 il ricorrente aveva ristabilito il proprio equilibrio psichico, svolgeva attività di servizio "a terra" e senza l’ausilio/supporto di farmaci.

Il peggioramento della patologia è avvenuto proprio in relazione al disposto imbarco del 19992000 (antecedentemente la CMO nel 1995 qualificava il disturbo come "lieve" e non invalidante, riconoscendo l’idoneità del ricorrente).

Nel 2001 la CMO (dopo lo sbarco forzato) ha riscontrato un effettivo peggioramento/aggravamento del quadro clinico, riconoscendo -in modo determinante- quale causa imputabile il disposto anno di imbarco a bordo della Nave Ardito; affermando esplicitamente che l’imbarco aveva rappresentato "condizione di stress che sicuramente contribuì in maniera determinante a scatenare l’episodio psicotico acuto, durante il quale il sottufficiale sviluppò un disturbo del contenuto del pensiero giungendo al convincimento che a bordo della Unità si stesse complottando verso di lui".

In tale contesto attribuire a "tare ereditarie" la patologia sofferta risulta una valutazione palesemente e macroscopicamente incongrua e non rispondente alle modalità di manifestazione dei disturbi e delle patologie.

E’ irragionevole che nella valutazione del possibile "rapporto di causalità" sia stato del tutto omesso di considerare in che modo possa aver influito nella personalità del ricorrente l’ordine di imbarco del 1999 ed il suo protrarsi, con risveglio e pesante peggioramento della patologia (disturbo delirante/paranoideo).

Oltretutto l’Amministrazione poteva ben riscontrare che in una situazione diversa (attività "a terra") la situazione psichica del ricorrente era pienamente compatibile con l’attività lavorativa; e sarebbe stato forse più opportuno che le istanze presentate dal ricorrente finalizzate al mantenimento del servizio "a terra", con altre mansioni, fossero adeguatamente e meglio valutate, anziché respinte, in considerazione della delicata situazione psicologica soggettiva.

Emerge dunque che l’Amministrazione -ed il Comitato- non hanno adeguatamente valutato ed apprezzato i presupposti e lo sviluppo del quadro clinico in stretta correlazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa, omettendo di considerare approfonditamente le circostanze di servizio scatenanti (e già riconosciute dalla CMO come causa pacificamente determinante).

Oltretutto il Comitato di verifica ha compiuto il proprio giudizio in semplice "sovrapposizione" ai precedenti giudizi delle CMO, favorevoli al ricorrente, non facendosi alcun carico di analizzare le motivazioni fornite dagli organi di prima e seconda istanza, applicando una motivazione per così dire "nuova" (ereditarietà), che neppure trova riscontro nelle certificazioni mediche prodotte.

Apoditticamente è stata in sostanza esclusa qualsiasi incidenza dei fatti di servizio sul determinismo del disturbo psichico. E ciò a fronte di un quadro fattuale ben diverso e sostanzialmente non analizzato.

Come il Consiglio di Stato ha affermato "Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, giudizio che si concreta in una espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito ma censurabile per eccesso di potere in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva".(Consiglio Stato, sez. III, 18 dicembre 2009, n. 2164).

In definitiva il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (diniego e parere del Comitato) e con obbligo di rinnovo del procedimento con adeguato riesame della posizione del ricorrente, alla luce del quadro clinico manifestatosi e rapportato allo sviluppo dell’attività lavorativa e delle sue specifiche modalità (soprattutto valutando le condizioni ambientali imposte con l’imbarco del 1999).

Con adeguata riconsiderazione:

sia del giudizio espresso dalla CMO il 9.8.2001 (anche sulla scorta della visita specialistica neuropsichiatrica eseguita il 7.8.2001, per conto dell’O.M. di La Spezia, dal C.C. Antonio Giovanni Lazzeri) ove si affermava che "la riacutizzazione esitata in "disturbo delirante cronico" è sicuramente da intendersi condizionata dal servizio considerando anche il fatto che il soggetto proveniva da un consolidato periodo di benessere durante il quale aveva interrotto ogni terapia";

sia dalla consulenza specialistica prodotta in giudizio redatta dal Prof. S. Congia, che individua negli stimoli ambientali un ruolo determinate nello scatenamento del fenomeno psicopatologico (come documentato nella letteratura ivi richiamata); precisando inoltre che nessun disturbo bipolare è stato mai riscontrato nel ricorrente (mentre il Comitato faceva riferimento a tale diversa tipologia, caratterizzata da alternanza ciclica di episodi depressivi e maniacali), trattandosi di patologie diverse;

con adeguata valutazione e considerazione del ruolo avuto nella vicenda dell’imposto imbarco nel 1999 sul cacciatorpediniere Ardito che ha implicato un forte isolamento sociale ed allontanamento dalla famiglia (dopo che si era consolidato un periodo di benessere, con il servizio svolto "a terra", e con sospensione di ogni terapia farmacologica).

La delicatezza della valutazione di dipendenza della malattia da causa di servizio è resa ancor più forte ed evidente quando la patologia esaminata afferisce alla sfera intellettiva e psichica, con l’effetto di richiedere un ancor più approfondito esame delle dinamiche e correlazioni fra ambiente / lavoro / scompensi manifestati in situazioni lavorative particolarmente provanti.

Il Comitato avrà dunque l’onere di valutare con adeguatezza e approfondimento il reale vissuto del ricorrente, analizzando e comparando lo sviluppo (aggravamento) della malattia soprattutto in relazione ai tempi ed ai modi di svolgimento della sua attività lavorativa, verificando, in particolare, in quale modo ha inciso l’imposto imbarco (del 1999) nella sua personalità.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero della Difesa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

estromette il Comitato e il Ministero dell’economia e delle Finanze dal giudizio;

accoglie il ricorso, con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, con obbligo di riapertura dell’istruttoria per l’espletamento del procedimento per la liquidazione dell’equo indennizzo;

condanna il Ministero della Difesa al pagamento di 2.000 (duemila) euro per spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.