Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25939

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione C.A., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 9.12.2009 che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del locale Tribunale il 15.12.2008, per il reato di detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa e per il reato di cui alla L. n. 110 del 1075, art. 23.

La difesa lamenta il vizio di violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonostante il positivo atteggiamento processuale dell’imputata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La difesa esprime soltanto un personale apprezzamento dell’eccessività del trattamento sanzionatorio, mancando di interloquire specificamente sul rilievo della effettiva entità dei fatti formulato dalla corte di merito.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 06-12-2011, n. 26225 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, con sentenza n. 363 del 3 novembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cinquefrondi, che aveva accolto la domanda di F. T., intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta". 2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c..

3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Al ricorso, che propone tre motivi, la parte intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deducono due censure, la prima di "violazione dell’art. 1339 c.c., in relazione alla Delib. AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 n. 3 c.p.c.)": si sostiene che l’art. 1339 c.c., non consentirebbe l’inserimento automatico dell’art. 6, comma 4 della detta delibera nel contratto di utenza, sia perchè l’integrazione sarebbe consistita nel sopperire ad una lacuna della volontà negoziale, sia per essere la delibera generica, sia perchè per la sua violazione era prevista una sanzione diversa.

Con una seconda censura si lamenta "violazione degli artt. 1182 e 1196 c.c., in rapporto alla Delib. AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)" e si sostiene che la delibera avrebbe avuto carattere programmatico e non precettivo e, dunque, non avrebbe potuto integrare il contratto di utenza.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione riguardo ad un comportamento dell’Enel che avrebbe rappresentato ottemperanza alla delibera.

Con un terzo motivo si denuncia che erroneamente, una volta postasi nell’ottica dell’integrazione, la pronuncia impugnata avrebbe rilevato anche che era rimasto inadempiuto l’obbligo di informazione del consumatore sul pagamento gratuito delle bollette.

2. Le due censure proposte con il primo motivo, afferendo entrambe alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondate per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giungo 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo della stessa questione in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c., ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che "Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c., sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c." e che "Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto". 3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario delle prime due censure, perchè erroneamente il Tribunale ha attribuito alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza e, quindi, ha desunto l’esistenza dell’inadempimento.

Gli altri due motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbiti.

4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta dalla parte qui intimata debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo al primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda di F.T.. Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna la parte intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento (Euro 600,00), di cui duecento (Euro 200,00) per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-12-2011, n. 28458 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.F. nella qualità di erede di P.M. M. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non resisteva l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Caltanissetta aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di Euro 3.000 oltre interessi, con riferimento a giudizio civile iniziato il 29.10.1991 dalla P., poi deceduta il (OMISSIS), la cui durata, calcolata fino alla data del decesso non essendosi costituita in giudizio la F., era stata ritenuta irragionevole nella misura di tre anni.

In particolare con i motivi di impugnazione la F. ha rispettivamente denunciato: 1), 2) violazione di leqge, in relazione all’apprezzamento del periodo di durata ragionevole, anche con riferimento all’omessa considerazione delle norme disciplinanti i tempi di rinvio e di deposito dei provvedimenti giurisdizionali;

3) violazione di legge per il mancato computo del periodo successivo al decesso della P.; 4) vizio di motivazione relativamente all’affermata mancanza di prova sull’esistenza del danno patrimoniale. Osserva il Collegio che le censure sono infondate, quanto a quella sub 3) che appare pregiudiziale sul piano logico, perchè l’indennizzo di cui alla L. n. 01 del 1989 può essere riconosciuto esclusivamente alle parti del processo, sicchè non può essere liquidato in favore di chi non rivesta tale qualità, nè può esserlo in favore della parte deceduta per il periodo successivo alo decesso, essendo incompatibile tale evento con la sofferenza riconducibile all’eccessivo protrarsi del giudizio.

Sono altresì privi di pregio i primi due motivi di impugnazione, atteso che la Corte di appello, sulla base della specifica situazione nel concreto esaminata, ha ritenuto che fosse ragionevole la durata di trattazione del processo per un arco temporale di sette anni e le doglianze sollevate al riguardo risultano generiche, perchè ancorate ai criteri generali indicati dalla Corte Europea, dai quali tuttavia il giudice nazionale può derogare purchè motivatamente, come verificatosi nella specie. E’ infine inconsistente anche il quarto motivo, poichè la Corte di Appello ha ritenuto non provato il danno patrimoniale e la ricorrente, pur denunciando l’erroneità della statuizione, non ha indicato i dati già sottoposti all’esame del giudice del merito che avrebbero dovuto indurre ad una decisione di segno opposto.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 27-09-2011, n. 7574 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’esito della disposta verificazione, da cui risulta che la statura della ricorrente, attualmente pari a cm. 165, risulta compatibile con l’idoneità;

Preso atto del rilievo del soggetto verificatore, il quale ha evidenziato che l’effettuazione di specifica attività ginnica può determinare un modesto incremento della statura, come riferito dal consulente di parte in sede di verificazione;

Vista la Relazione dell’Ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, depositata dalla difesa erariale in data 21 luglio 2011, la quale – dopo aver descritto in dettaglio le modalità delle misurazioni di altezza effettuate sulla ricorrente e dalle quali è risultato l’impugnato giudizio di non idoneità – conclude che non sussistono dubbi sulla esattezza del dato acquisito e sul conseguente giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione esaminatrice;

Considerato che, secondo il Collegio:

– non può non essere ritenuta esatta la misurazione effettuata in sede di verificazione giudiziale;

– deve valorizzarsi la circostanza che – come rilevato dalla stessa Relazione del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri – il parametro statura è suscettibile di piccole variazioni in giorni diversi ed in periodi diversi della giornata;

– di conseguenza – appurata alla data della verificazione un’altezza della ricorrente pari cm. 165 (e quindi utile all’ammissione), sia pure presumibilmente per effetto di specifica attività ginnica – l’altezza inferiore ai limiti d’ammissione, appurata alla data del giudizio di inidoneità, appare da ricomprendersi nelle suddette fisiologiche piccole variazioni di statura, tali da non pregiudicare, se a ulteriore misurazione la statura raggiunge comunque il limite previsto, l’idoneità;

Considerato pertanto che, ad avviso del Collegio, il ricorso in epigrafe risulta da accogliere;

Ritenuto peraltro che la particolare fattispecie concreti i presupposti perché le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, siano ripartite fra le parti ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le ordinarie spese di giudizio vadano compensate;

– che le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore vadano ripartite in parti uguali fra ricorrente e Amministrazione,

– che per la relativa liquidazione il Collegio possa delegare il proprio Relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore; e che a tal fine la presente sentenza vada comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Ripartisce tra le parti le spese di giudizio e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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