Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-12-2011, n. 44947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Stilo condannava P.G. alla pena della multa ed al risarcimento del danno in favore della p. civ. per il delitto di cui all’art. 582 c.p..

Il tribunale di Locri, Sez. Siderno, confermava sulla scorta del cospicuo compendio testimoniale acquisito.

Ricorre personalmente l’imputato, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge, poichè sarebbe stata conferita attendibilità a soggetti vicini alla p.o. (come il fratello della stessa) e negata indebitamente la scriminante art. 52 c.p., spettante al prevenuto, che ha difeso il nipote aggredito da alcuni ragazzi.

Le censure non hanno fondamento.

Attento e sagace appare il vaglio dell’assetto probatorio da parte del giudice di merito, sicchè i rilievi critici svolti in ordine all’apprezzamento della prova si traducono nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria da quel giudice.

– Quanto alla scriminante, è pur vero che il tribunale ha argomentato l’esecuzione dello stato di necessità, a fronte dell’invocata legittima difesa. Non è men vero tuttavia, che il tribunale ha argomentato l’esclusione dello stato di necessità, a fronte dell’invocata legittima difesa. Non è men vero, tuttavia, che il tribunale ha escluso la sussistenza del presupposto fattuale della scriminante configurata dall’art. 52 c.p., chiarendo che l’intervento del P. non fu giustificato da alcuna precedente aggressione al nipote, dal momento che secondo la versione concordemente fornita dai testi S., T.G. ed A. e P. Q. il ferimento del T. da parte del prevenuto è stato perpetrato prima che egli fosse "direttamente coinvolto nel litigio e dunque fosse egli stesso colpito alle spalle, reagendo poi con gli schiaffi dati al C.".

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la condanna del P. alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 48

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il sig. O.V. espone di essere proprietario di un edificio adibito ad uso produttivo, con annesso locale, esistente da tempo immemorabile, utilizzato esclusivamente come depositomagazzino di materiali e prodotti dell’attività esercitata nell’edificio principale.

Tale manufatto accessorio ha formato oggetto di un intervento di recupero, volto, secondo il proprietario, a rinnovare e sostituire parti anche strutturali del predetto locale, senza alterarne volume, superficie e destinazione d’uso.

Ciononostante il Comune ha ordinato la demolizione e il ripristino, in quanto sarebbero state compiute "opere di demolizione totale e ricostruzione di porzione di fabbricato in travature reticolari e pannelli in poliuretano espanso da adibire ad opificio in assenza di titolo".

Ritenendo, pertanto, illegittimo il provvedimento, il destinatario lo ha impugnato deducendo:

1. violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

2. eccesso di potere per errore sui presupposti e violazione della vigente normativa, in quanto i lavori eseguiti non richiederebbero una concessione edilizia, bensì soltanto una denuncia di inizio attività o un’autorizzazione, dovendo essere qualificati come manutenzione straordinaria o, al più, ristrutturazione. In ogni caso l’assoggettamento al regime concessorio sarebbe escluso dalla qualificazione del manufatto come pertinenza al servizio di edificio già esistente.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, rappresentando come l’area in questione fosse sottoposta a vincolo ex art. 1, lett. c) della legge n. 431/85, nonché a servitù idraulica ex R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e come, proprio in ragione di ciò, i lavori di demolizione totale e ricostruzione della porzione di fabbricato in questione siano stati sospesi con ordinanza n. 7/98 del 24 marzo 1998. A tale provvedimento ha fatto seguito l’ordinanza n. 23/98 del 9 luglio 1998 con cui al sig. O. è stata ordinata la demolizione di ben sette opere eseguite in assenza di titolo, tra cui quella oggetto del provvedimento impugnato con il ricorso in esame.

Tale provvedimento non è mai stato impugnato.

In data 9 aprile 1999 il Genio civile della Regione Lombardia, con nota prot. n. 5494/A264, segnalando la servitù idraulica insistente sull’area di proprietà del sig. O. ed in conseguenza dell’accertata occupazione di area demaniale ha richiesto al Comune di ordinare la demolizione dei manufatti non autorizzati.

Ne è scaturita l’ordinanza n. 45/99 con cui, in assenza di alcuna nuova ed ulteriore valutazione, è stata nuovamente ordinata la demolizione sulla sola scorta dell’accertata persistenza dei manufatti.

In ragione di ciò, secondo la difesa comunale, il ricorso sarebbe inammissibile, per effetto della mancata tempestiva impugnazione della precedente ordinanza n. 23/98, rispetto a cui l’ordinanza n. 45/99 si palesa come meramente confermativa.

In ogni caso il ricorso sarebbe infondato, considerato che in materia di abusi edilizi non è previsto l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura vincolata dell’attività e che l’intervento in questione attiene ad un manufatto rispetto alla cui realizzazione non è mai stato acquisito un titolo legittimante (anche in sanatoria) e comunque non suscettibile di sanatoria in quanto ricadente in area soggetta a vincolo a tutela del preminente interesse ambientale (legge 431/85) e della fascia di servitù idraulica e comunque satura per esaurimento delle proprie potenzialità edificatorie.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa, su conforme richiesta dei procuratori della parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, così come sostenuto dall’Amministrazione resistente.

La natura meramente confermativa del provvedimento impugnato con il ricorso appare di fatto dimostrata dalla circostanza per cui riferimenti e richiami sono gli stessi del precedente atto e dalla lettura del provvedimento non risulta possibile desumere alcuna ulteriore e rinnovata valutazione degli interessi ed esercizio del potere, tant’è che la nuova ordinanza si riferisce agli stessi lavori abusivi, poggia sui medesimi presupposti istruttori (il già richiamato verbale di accertamento del marzo 1998) e sulla medesima motivazione.

Ne discende che il ricorrente non può ritenersi avere alcun interesse concreto ed attuale ad impugnare il secondo provvedimento sanzionatorio, in quanto il suo annullamento non farebbe venire meno l’efficacia e la valenza del precedente, che esso si limita a reiterare.

Diversamente opinando il proprietario che ha posto in essere l’intervento abusivo si vedrebbe avvantaggiato – in violazione del principio della consolidazione degli effetti del provvedimento in ragione della sua mancata tempestiva impugnazione nel termine decadenziale fissato per la notificazione del ricorso – dalla semplice solerzia con cui il Comune ha dato riscontro alla richiesta del Genio civile di provvedere al ripristino, reiterando l’ordine, anziché limitandosi ad intimare l’adempimento dell’ordinanza già notificata, rappresentando la possibilità, in caso di uulteriore inerzia, dell’esecuzione in danno.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso avverso l’atto con cui il provvedimento lesivo è stato meramente reiterato, senza determinare alcuna nuova ed autonoma lesività nei confronti del destinatario.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore del Comune, in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 628

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza del T.a.r. della Puglia indicata in epigrafe ha respinto il ricorso che il sig. M. ha proposto per ottenere l’annullamento del decreto del Direttore Generale del Ministero Industria Commercio e Artigianato contenente l’autorizzazione alla S. s.p.a., società dell’E. s.p.a. ad occupare in via d’urgenza una striscia di terreno di proprietà del ricorrente per installarvi il tratto CandelaBorgo Mezzanone per il potenziamento del metanodotto CandelaManfredonia.

L’appello avverso tale decisione è infondato, e di conseguenza si può prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalla parte appellata.

In tale prospettiva va anzitutto, invero, ritenuto infondato il primo dei motivi dedotti concernente l’incompetenza del Dirigente ministeriale ad adottare il provvedimento impugnato.

Al riguardo va tenuto conto che i metanodotti sono opere dichiarate ex lege 136 del 1953 di pubblica utilità (art.23) ed "il Ministro per l’industria e commercio può ordinare l’occupazione dei beni indispensabili per l’esecuzione dei lavori".

Non occorre quindi, tra l’altro, alcuna motivazione a supporto del decreto d’occupazione in via d’urgenza dei terreni interessati.

Per effetto dell’entrata in vigore del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 correttamente,poi, al contrario di quanto dedotto dall’appellante, il decreto in parola è stato adottato dal Dirigente generale del ministero e non dal Ministro essendo un atto di natura eminentemente gestionale.

Anche il motivo con cui si lamenta che la redazione dello stato di consistenza è avvenuta prima della emanazione del provvedimento di autorizzazione all’occupazione d’urgenza è infondato.

Lo stato di consistenza dell’area destinata all’occupazione d’urgenza è invero avvenuta ai sensi della legge fondamentale sulle espropriazioni (artt.7 e 16 l.25 giugno 1865 n.2359) e non ai sensi dell’art.3 legge n1 del 1978, e dunque prima e non dopo che sia stata disposta l’occupazione in via d’urgenza dei terreni, e ciò è stato possibile in forza della disposizione contenuta nell’art.23 della già richiamata l.n.136/1953, non derogata dalla detta legge del 1978.

Altrettanto correttamente la notifica dell’accesso per la redazione dello stato di consistenza dei terreni, all’epoca incolti, è avvenuta nei riguardi del proprietario catastale del ricorrente e non di quest’ultimo, proprietario effettivo, ciò non essendo impedito dalla citata legge fondamentale sugli espropri per opere di p.u. (l.25 giugno 1865 n.2359).

Da ciò consegue che i danni alla coltivazione ed al raccolto patiti dal ricorrente, divenuto proprietario effettivo dopo la redazione dello stato di consistenza, a causa della successiva occupazione d’urgenza (eseguita cinque mesi dopo), non evidenziano alcun vizio procedimentale bensì costituiscono pretese patrimoniali deducibili in sede di opposizione alla misura dell’indennità d’occupazione ritenuta spettante dall’ente espropriante.

L’appello in conclusione deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese della lite che si liquidano in complessivi euro 2.500,00.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. IV 27-02-2008 (07-02-2008), n. 8626 Inottemperanza all’obbligo di fermarsi – Contenuto dell’obbligo – Rilevanza dell’intervento di terzi – Esclusione – Affidamento sull’invocato intervento della polizia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 dicembre 2002 il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica condannava D.V.A. alla pena di due anni di reclusione ed a quella accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, avendolo ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 81 c.p., comma 1, art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, e del reato di cui all’art. 189 C.d.S. (così riqualificato l’imputazione di omissione di soccorso), fatti commessi in danno di R.C., del quale aveva cagionato la morte, e di R.G. ed F.A., avendo provocato a questi ultimi lesioni guaribili in venti e trenta giorni in (OMISSIS); applicava la continuazione tra i suddetti reati e le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante; lo condannava altresì al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separata sede – in favore delle parti civili, con una provvisionale di diecimila Euro in favore di ciascuna delle menzionate parti.
Il 23 gennaio 2007 la Corte d’Appello di Salerno riteneva le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata e riduceva la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
L’imputato ricorre, deducendo due motivi.
Rileva che la condanna è stata pronunziata sulla base delle dichiarazioni della teste F., la quale ha dichiarato di avere attraversato dinnanzi al camion fermo nel traffico, con il figlio più piccolo G. alla sua sinistra ed il più grande C. alla destra, entrambi tenuti per mano. Aggiunge che la donna non ha precisato con quale mano reggeva le buste della spesa, ritrovate sotto il camion. Asserisce che sulle modalità dell’evento v’è un vuoto narrativo, non avendo la F. memoria dell’attimo esatto dell’investimento. Sostiene che in realtà la madre aveva perso il controllo dei fanciulli proprio in un’area nella quale la strada era "leggermente curvata". I periti – evidenzia – hanno riferito che non avvenne un investimento pieno e che il capo del bambino era stato "pizzicato tra asfalto e copertone". Il consulente dell’imputato – assume – aveva specificato che C., lontano dalla madre, era stato travolto dalla parte anteriore del camion. Rileva che il conducente non potè vedere niente e nessuno nel cono laterale sinistro, sebbene procedesse a passo di lumaca: di qui l’illogica deduzione sul grado di colpa. La donna, inoltre, non sarebbe attendibile perchè non ha indicato sia di avere "sentito il necessario strattone, qualora avesse tenuto C. per mano, sia l’esistenza delle buste menzionate. Conclude sostenendo che la ricostruzione operata dai giudici territoriali non sarebbe plausibile per il basso grado di probabilità logica in riferimento al quadro probatorio. Con il secondo motivo afferma l’insussistenza del delitto di cui al citato art. 189 C.d.S., poichè l’imputato fu aggredito dopo l’accaduto ed essendo stata chiamata la polizia tramite il numero telefonico 113, sarebbero certamente intervenuti i soccorsi, per cui "non potè rimanere lì".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
I motivi relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., sono stati esposti innanzi in modo quasi integrale – sia pure sinteticamente. Essi evidenziano critiche in parte generiche, in parte svolte con considerazioni di fatto nonchè manifestamente infondate. Infine, prospettano anche ricostruzioni alternative a quelle operate in modo congruo dai giudici territoriali.
La censura mossa alla pretesa inattendibilità della F. è inconcludente ai fini del decidere. Infatti, non corrisponde alla realtà processuale l’assunto secondo cui i magistrati salernitani hanno fondato il loro convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni di quest’ultima Le affermazioni della teste sono state valutate approfonditamente ed hanno, inoltre, costituito solo uno dei due pilastri su cui si è basata la ricostruzione dei fatti. La corte, infatti, si è avvalsa anche dell’elaborato redatto dal consulente tecnico del P.M. ed ha, conseguentemente, precisato che il gruppo dei tre pedoni (madre e due figli) poteva essere notato, anche se con difficoltà, lateralmente e che, comunque, tale ridotta visibilità non esclude affatto la grave responsabilità dell’autista del "mezzo con cabina", poichè lo stesso aveva ripreso la marcia nel centro cittadino molto trafficato da veicoli e pedoni ed aveva, pertanto, il dovere di tenere una condotta di guida adeguata all’ora ed alla presenza di tanti ostacoli sulla carreggiata.
Movendosi da fermo D.V. aveva l’obbligo di non ripartire se non in condizioni di assoluta sicurezza particolarmente in relazione alla possibile presenza di pedoni. Sul reato di cui all’art. 189 C.d.S. è pacifico – poichè l’ammette lo stesso ricorrente – che egli si è allontanato senza fermarsi a soccorrere i feriti, sia perchè era certo che altri avrebbero prestato gli opportuni soccorsi, sia perchè spaventato dall’aggressione subita. Tale ultimo profilo è meramente dedotto; inoltre, la situazione dell’asserita aggressione, per potere scriminare la sua condotta, avrebbe dovuto presentare i caratteri dello stato di necessità, neppure ipotizzati in fatto dai magistrati salernitani. Deve, poi, affermarsi che, in caso d’incidente stradale il conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 189 C.d.S., ha l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza quando vi sono stati danni alle persone. Tale condotta va tenuta a prescindere dall’intervento di terzi, poichè si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell’incidente medesimo. Nè – quest’ultimo – può affidarsi a mere ipotesi di soccorso per l’invocato intervento della polizia o di altre autorità preposte, almeno fino al momento in cui non abbia conseguito l’assoluta certezza dell’avvenuto soccorso.
Nella specie v’è la prova che l’imputato s’è immediatamente allontanato dall’area, supponendo il sopravvenire di istituzioni preposte a tale compito o di altri terzi presenti.
Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, atteso il grado di colpa processuale mostrato, avendo riproposto osservazioni alle quali già erano state fornite congrue risposte dai giudici territoriali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.