Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2096 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

Avverso la pronunzia del Giudice di pace di Messina del 3/11/2006 è dalla sig.ra L.T.L. proposto ricorso per cassazione affidato ad unico complesso motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1913, 1915, 2043, 2697 c.c., art. 113, 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè nullità della sentenza per omessa motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Trattasi infatti di sentenza depositata il depositata il 3/11/2006, successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, sicchè essa è impugnabile con atto di appello, e non già con ricorso per cassazione.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2012, n. 4292 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

1. – Nel fallimento della Winner’s Sporting Footwear S.p.a., il Tribunale di Trani, con sentenza del 2 marzo 2004, dichiarò inammissibile la domanda tardiva di ammissione al passivo di un credito di L. 4.562.315 vantato da D.D. per retribuzioni non corrisposte negli ultimi tre mesi di lavoro, in aggiunta a quelle già ammesse in via ordinaria ed alle altre per le quali pendeva giudizio di opposizione allo stato passivo.

2. – L’impugnazione proposta dal D. è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza del 29 novembre 2006.

Premesso che l’ammissione in via ordinaria e quella tardiva costituiscono fasi diverse del medesimo accertamento giurisdizionale, la Corte ha riconosciuto alla decisione intervenuta sulla prima autorità di giudicato in ordine al credito fatto valere nella seconda, sottolineando l’identità delle parti e del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Ha escluso che quest’ultimo costituisse un mero antecedente della situazione di fatto in ordine alla quale era stata invocata la tutela giurisdizionale, ravvisandovi invece la causa petendi della domanda, ed ha ritenuto che la specificità del titolo salariale posto a fondamento della stessa non comportasse la diversità del petitum. Rilevato inoltre che tra i crediti fatti valere con l’originaria istanza di ammissione era compreso il trattamento di fine rapporto, ha ritenuto che il giudicato formatosi al riguardo coprisse anche il credito concernente le ultime tre mensilità, incluse nella relativa base di calcolo, escludendo infine che la mancata richiesta di ammissione di detto credito in via ordinaria fosse giustificata dall’avvenuta proposizione dell’istanza di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in quanto la stessa non comportava la liberazione della società fallita dall’obbligo di corrispondere la retribuzione, subordinata al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

3. – Avverso la predetta sentenza il D. propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101 e degli artt. 12, 99 e 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la novità dell’istanza di insinuazione tardiva rispetto a quella di ammissione proposta in via ordinaria, senza tener conto della natura eterodeterminata di tali domande, la cui causa petendi era rappresentata non già dal rapporto di lavoro, ma dalle circostanze di fatto da cui scaturivano le singole pretese, e senza considerare che il decreto di approvazione dello stato passivo emesso dal giudice delegato è privo di carattere decisorio rispetto ai crediti per i quali non è stata proposta domanda di ammissione al passivo.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101 e degli artt. 12, 99 e 112 cod. proc. civ., assumendo che, nella parte in cui ha escluso la diversità del petitum dell’istanza di insinuazione tardiva rispetto a quello dell’istanza di ammissione proposta in via ordinaria, la Corte d’Appello ha omesso di tener conto della differenza di natura e funzione ravvisabile tra il trattamento di fine rapporto e la retribuzione mensile, nonchè di considerare che la pronuncia riguardante il primo non spiegava autorità di giudicato in ordine a quest’ultima, non costituendo un presupposto logico indefettibile della relativa pronuncia, ed essendo l’insinuazione tardiva fondata su circostanze sopravvenute, consistenti nell’avvio della procedura di ammissione alla cassa integrazione straordinaria.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt. 96, 97, e 101 e degli artt. 34, 99 e 324 cod. proc. civ., osservando che la sentenza impugnata ha attribuito autorità di giudicato al provvedimento di ammissione allo stato passivo, al quale va invece riconosciuta un’efficacia preclusiva meramente endofallimentare, limitata alle questioni riguardanti l’esistenza e l’entità del credito, le eventuali cause di prelazione che lo assistono e la validità e l’opponibilità del titolo da cui deriva, e non estensibile quindi ad altre domande, sia pure relative a diritti ed obblighi derivanti dal medesimo rapporto.

4. – Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e/o apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello ha individuato nel rapporto di lavoro la causa petendi dell’istanza di individuazione tardiva, non avendo considerato che, ai fini dell’insorgenza del diritto del lavoratore alla retribuzione, sono necessari in concreto altri fatti costitutivi, quali lo svolgimento dell’attività lavorativa per un determinato periodo di tempo o la mora crederai del datore di lavoro.

5. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e/o apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, assumendo che la Corte territoriale ha errato nell’individuare il petitum dell’istanza di insinuazione tardiva, avendovi ravvisato una maggiorazione della somma richiesta al medesimo titolo con l’istanza di ammissione proposta in via ordinaria, in virtù dell’inclusione delle ultime tre retribuzioni nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che costituisce invece un bene della vita del tutto diverso.

6. – Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e/o apparente motivazione e/o il travisamento dei fatti circa un fatto controverso e decisivo, sostenendo che la Corte d’Appello ha errato nell’individuare i limiti oggettivi del giudicato endofallimentare, avendo omesso di considerare che l’ammissione al passivo riguarda singoli crediti, e non si estende pertanto ad un intero rapporto contrattuale ed a tutti i suoi effetti.

7. – Le predette censure vanno esaminate congiuntamente, avendo ad oggetto la comune problematica relativa alla preclusione derivante dall’ammissione al passivo fallimentare di crediti di lavoro, in riferimento all’insinuazione tardiva di ulteriori pretese aventi la propria fonte nel medesimo rapporto.

In proposito, la Corte d’Appello ha correttamente richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale, poichè l’insinuazione ordinaria e quella tardiva costituiscono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, le pregresse decisioni riguardanti l’ammissione in via ordinaria hanno valore di giudicato interno rispetto alla decisione concernente l’ammissione tardiva di un credito, con la conseguenza che quest’ultimo, per poter essere insinuato tardivamente, dev’essere diverso da quello fatto valere con l’insinuazione ordinaria, sotto il duplice profilo del petitum e della causa petendi (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 novembre 2006, n. 24049;

Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2006. n. 7661; 19 febbraio 2003, n. 2476).

Non può tuttavia condividersi l’applicazione di tale principio emergente dalla sentenza impugnata, la quale ha fatto discendere dall’unicità del rapporto di lavoro dal quale scaturivano i crediti retributivi fatti valere rispettivamente con l’insinuazione ordinaria e con quella tardiva l’identità della causa petendi delle due domande, ravvisando nell’importo di cui era stata chiesta l’ammissione in via tardiva una mera variazione quantitativa del petitum, con la conseguente operatività della preclusione derivante dall’intervenuta ammissione in via ordinaria.

In riferimento ai rapporti di durata, come quelli di lavoro, caratterizzati dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorchè similari) posizioni creditorie-debitorie, questa Corte ha infatti affermato che la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, assume autorità di giudicato, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto stesso, senza estendere la propria portata agli effetti prodottisi nei singoli periodi del suo svolgimento (cfr. Cass., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15896; Cass., Sez. 3^, 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass., Sez. lav., 6 marzo 2001, n. 3230). L’unicità del rapporto di lavoro instauratosi tra le parti non è dunque sufficiente a giustificare l’affermazione dell’identità della causa pretendi, non risultando indifferente, ai fini dell’individuazione di quest’ultima, il dato temporale, anche in relazione a possibili modificazioni delle modalità di articolazione della prestazione lavorativa, ed alla conseguente variabilità del quantum e delle componenti della retribuzione (differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, trattamento di fine rapporto, etc.), che, configurandosi come elementi costitutivi del credito fatto valere, consentono di escludere, ai fini della sua azionabilità mediante insinuazione tardiva, l’operatività della preclusione derivante dall’ammissione di analoghi crediti in via tempestiva.

7.1. – Tale preclusione, nella specie, non è ricollegabile neppure alla circostanza, evidenziata dalla Corte d’Appello, che il credito fatto valere con l’insinuazione tardiva abbia ad oggetto le ultime tre mensilità di retribuzione, il cui importo, ai sensi dell’art. 2120 cod. civ., è incluso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, a sua volta compreso tra le voci retributive di cui è stata chiesta l’ammissione al passivo in via ordinaria.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di escludere specificamente che la decisione di merito adottata in ordine alla domanda di corresponsione del trattamento di fine rapporto spieghi efficacia di giudicato ai fini dell’ammissione al passivo di crediti diversi, ancorchè derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, ravvisando tra i relativi giudizi diversità di petitum e causa petendi, e precisando che si è in presenza di una domanda nuova quando la stessa risulti fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, sì da importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e da introdurre nel processo un diverso tema di indagine e di decisione, con un distinto oggetto sostanziale dell’azione, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza (cfr. Cass., Sez. lav., 2 marzo 2007, n. 4950). Anche sotto questo profilo, va pertanto ribadito che la mera identità del rapporto giuridico cui si ricollegano la nuova pretesa e quella che ha costituito oggetto della precedente decisione non è sufficiente ai fini dell’esclusione della diversità della causa petendi, ben potendo accadere che da una stessa situazione scaturisca una pluralità di diritti connotati da requisiti propri e suscettibili di formare oggetto di domande diverse, e dovendo quindi considerarsi virtualmente compresa in quella originaria solo la domanda fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, da quelli prospettati con la domanda originaria, e diretta esclusivamente a precisarne o restringerne il petitum (cfr. Cass., Sez. 1^, 23 aprile 2004, n. 7766).

7.2. – Inconferenti appaiono infine le considerazioni svolte dalla Corte d’Appello in ordine alle cause del ritardo con cui è stata proposta la domanda di ammissione del credito ulteriore, la cui imputabilità assume rilievo esclusivamente ai fini della partecipazione alle ripartizioni anteriori all’ammissione, nonchè della sopportazione delle spese del procedimento.

8. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, anche nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, restando conseguentemente assorbito il settimo motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente censura la relativa statuizione, denunciandone la contraddittorietà. 9. – La causa va dunque rinviata alla Corte d’Appello di Bari, la quale provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative alla fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi sei motivi di ricorso, dichiara assorbito il settimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 29-11-2011, n. 9370

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Con dichiarazione resa a verbale il difensore del ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse al ricorso.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile.

Spese compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 20-12-2011, n. 9959

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visti gli artt. 60 e 74 c.p.a. e ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.