Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 1915 Comunione ereditaria

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13-11-1995 R.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia il fratello R.L. e G.C., R.C., R.M. R. e R.F., gli ultimi quattro quali eredi dell’altro fratello premorto R.A., chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione incidentale tra di essi esistente in ragione di un terzo ciascuno relativamente ad alcun immobili siti in (OMISSIS).

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti assumendo che tra le parti era intervenuta una divisione convenzionale degli immobili oggetto di comunione con scrittura privata del 1-2-1994 di cui chiedevano accertarsi giudizialmente l’efficacia.

Con sentenza dell’8-3-2000 il Tribunale adito approvava e dichiarava esecutivo il progetto divisionale redatto dal CTU relativamente all’ipotesi delle relazione tecnica del 13-2-1997 con i correttivi apportati nella relazione integrativa del 23-1-1998, e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per l’estrazione a sorte dei lotti.

Proposto gravame dai suddetti eredi di R.A. cui resisteva R.G., nella contumacia di R.L., la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 24-8-2004 ha rigettato l’impugnazione, rilevando che la menzionata scrittura del 1-2-1994, sottoscritta dal solo R.C. "per eredi R.A." senza essere munito di procura conferita da parte degli altri coeredi nella necessaria forma scritta, comportava la nullità dell’atto di divisione ivi contenuto.

Per la cassazione di tale sentenza R.C., R.M. R., R.F. e G.C. hanno proposto un ricorso basato su di un unico motivo cui R.G. ha resistito con controricorso; R.L. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo articolato i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che la menzionata scrittura del 1-2-2004 era stata sottoscritta da R. C. "per eredi R.A.", in qualità quindi di rappresentante della madre G.C. e delle sorelle F. e R.M.R., consentendo così il perfezionamento della convenzione; ciò era confortato dal fatto che queste ultime non avevano avuto nulla da opporre in proposito, e che anzi successivamente avevano addirittura confermato la procura sottoscrivendo la suddetta scrittura privata.

I ricorrenti rilevano che, qualora si fosse voluto ritenere R. C. un "falsus procurator", il negozio da lui concluso non sarebbe stato nè nullo nè annullabile ma semplicemente inefficace fino alla ratifica da parte del "dominus", fatto nella specie verificatosi sia in precedenza oralmente sia successivamente per iscritto da parte degli altri eredi di R.A.; pertanto si sarebbe dovuto tenere conto che l’eccezione di inefficacia del contratto concluso dal "falsus procurator" non è deducibile dall’altro contraente, ma soltanto dallo pseudo rappresentato.

Infine i ricorrenti sostengono che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, la lettera inviata l’8-5-1995 da R.G. a R.C. quale rappresentante degli eredi di R. A. del seguente tenore "con la presente sono a chiederle un incontro formale per addivenire ad un accordo sulla suddivisione degli immobili intestati ai sig. R.G., R.L., eredi R.A.", avrebbe dovuto essere considerata come una semplice richiesta di giungere alla effettiva divisione degli immobili così come previsto in data 1-2-1994, e non una manifestazione della volontà di revocare il proprio consenso prestato nella scrittura privata dell’anno precedente.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, premesso che gli appellanti intendevano far valere la scrittura del 1-2-1994 con la quale essi avrebbero di comune accordo con L. e R.G. proceduto alla divisione degli immobili in comunione, e considerato che per un atto di divisione immobiliare è prevista la forma scritta "ad substantiam", ha rilevato che anche la procura rilasciata a colui che intende stipulare un negozio divisorio in nome di altri deve rivestire la forma scritta ai sensi dell’art. 1392 c.c., ed esistere al momento della stipula; nella fattispecie, invece, nella quale R.C. aveva sottoscritto l’atto "per gli eredi R.A.", mancava la procura nella necessaria forma scritta, considerata la sua mancata produzione a fronte di una specifica contestazione; pertanto l’assunto del ricorrente in ordine al fatto che R.C. avrebbe sottoscritto l’atto di divisione suddetto anche in qualità di rappresentante della madre G.C. e delle sorelle Franca e R.M.R. sono del tutto irrilevanti in presenza della corretta e comunque non censurata statuizione sopra enunciata.

Quanto poi alla asserita ratifica dell’atto sottoscritto da R. C. da parte degli altri eredi di R.A., la Corte territoriale ha anzitutto affermato – senza censure specifiche in proposito – che tale questione non era stata mai dedotta in precedenza, e che comunque la ratifica avrebbe dovuto intervenire in forma scritta prima della domanda giudiziale introdotta da R. G., circostanza in realtà non verificatasi.

Il giudice di appello, inoltre, "ad abundantiam" ha osservato che alla inesistenza della procura proveniente da una delle parti necessarie di un contratto da stipulare per iscritto, da ritenere equivalente al difetto di sottoscrizione, si sarebbe potuto ovviare con la produzione in giudizio dell’atto ad opera di colui che non lo aveva sottoscritto; e tuttavia tale eventualità era estranea alla fattispecie, dove la domanda giudiziale formulata da R.G. con la quale si chiedeva la divisione dei beni senza alcun riferimento alla scrittura del 1-2-1994 era incompatibile con la permanenza di una sua volontà di far salvo quanto da lui dichiarato nel suddetto documento; a tale riguardo la sentenza impugnata ha ritenuto di incerto significato la lettera dell’8-5-1995, in base ad un accertamento di fatto sorretto da logica motivazione alla luce della lettura di quella parte del suo contenuto trascritta nel ricorso, dove in realtà non è contemplato alcun richiamo all’accordo divisionale del 1-2-1994.

In definitiva quindi la Corte territoriale ha aderito al convincimento del giudice di primo grado secondo cui la scrittura del 1-2-1994 poteva equivalere ad una mera proposta contrattuale (da parte di R.G.), suscettibile di revoca (come in effetti era avvenuto con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado) fino al momento in cui l’accettazione non fosse pervenuta a conoscenza del dichiarante, momento non anteriore alla produzione in giudizio della scrittura suddetta con la costituzione dei convenuti;

tale impostazione quindi, non oggetto di specifiche censure in questa sede, secondo cui nella fattispecie non si sarebbe mai giunti alla conclusione dell’accordo divisionale previsto nella menzionata scrittura, consente di ritenere che correttamente il giudice di appello ha escluso rilevanza giuridica ad essa in quanto di per sè inidonea a produrre effetti giuridici in capo alla G. ed a F. e R.M.R..

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3500,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 26-01-2011, n. 2591 Ebbrezza

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) S.A. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 31 marzo 2010 della Corte d’Appello di Lecce che ha dichiarato inammissibile, perchè inappellabile, l’appello proposto contro la sentenza 7 gennaio 2010 del Tribunale di Lecce che l’aveva condannato alla pena di Euro 800,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (tasso alcoolemico pari a 0,78 g/l e 0,75 g/l).

Si duole il ricorrente dell’erronea dichiarazione di inammissibilità in quanto l’impugnazione avrebbe dovuto essere qualificata come ricorso e trasmessa alla Corte di cassazione; chiede quindi che l’impugnazione venga qualificata come ricorso e che la sentenza di primo grado venga annullata per vizio di motivazione.

Con memoria successivamente depositata il ricorrente chiede che la Corte prenda atto dell’intervenuta depenalizzazione del reato a lui contestato adottando la decisione conseguente.

2) Ciò premesso deve rilevarsi che non poteva, il giudice dell’impugnazione, dichiarare l’inammissibilità dell’appello perchè avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5, disporre la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione essendo il ricorso davanti al giudice di legittimità l’unica forma di impugnazione consentita.

Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte (sentenza 26 giugno 2002 n. 30326, Del Re) nel caso di proposizione di un mezzo di gravame diverso dall’unico normativamente consentito il giudice, cui l’impugnazione sia diretta, si deve astenere dall’indagine sulla volontà della parte, prendere esclusivamente atto della volontà di impugnare e trasmettere quindi gli atti al giudice competente.

Consegue alle considerazioni svolte l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata cui non consegue la trasmissione degli atti al giudice che l’ha emessa atteso che questa Corte è stata comunque investita della trattazione dell’impugnazione che, qualificata come ricorso, potrà essere decisa.

2) Nel merito si osserva che la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni previste dal precedente art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza.

In particolare la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste al comma 2, lett. b) e c) mentre, all’ipotesi prevista dalla lett. a) del medesimo comma (tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro) è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di analoga natura.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in base al principio previsto dall’art. 2 c.p., comma 2, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonchè la sentenza di primo grado perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2011, n. 6491 Difformità e vizi dell’opera

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Svolgimento del processo

F.A.C., titolare della ditta Nuova Edilizia, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, C. A., per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 9,180.000, quale residuo corrispettivo dell’esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia.

Nel resistere in giudizio il convenuto contestava la domanda, sostenendo che la ditta appaltatrice non aveva eseguito i lavori a regola d’arte, e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni.

Il Tribunale condannava la F. a pagare al C. la somma di L. 14.461.340, e il C. a pagare alla F. l’importo di L. 18.720.000, dichiarando compensati fino a reciproca concorrenza i rispettivi crediti.

Sull’appello principale del C. e incidentale della F., la Corte d’appello di Bologna riformava la sentenza impugnata e operata la compensazione tra le rispettive ragioni di credito condannava l’appaltatrice al pagamento in favore del committente della somma di Euro 2.913,51, oltre accessori.

Ritenuta la sentenza di primo grado affetta dal vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale riconosciuto anche un ulteriore credito, quello di L. 9.720.000, relativo alla realizzazione di quattro portoncini, che sebbene emerso dalle indagini del c.t.u. non era stato oggetto di domanda da parte dell’attrice, la corte felsinea riteneva infondata, sulla base dell’esame critico delle deposizioni raccolte circa gli incontri, le verifiche e le riunioni seguite alla riconsegna del cantiere, l’eccezione di decadenza dell’azione di garanzia proposta dal committente. Rilevava, inoltre, richiamando giurisprudenza di legittimità, che ai sensi dell’art. 1667 c.c. non fosse necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità dell’opera, essendo sufficiente ad impedire la decadenza una sia pur sintetica indicazione, suscettibile di conservare l’azione di garanzia con riferimento a quei vizi accertabili nella loro reale sussistenza solo in un momento successivo.

Inoltre, quanto alla riferibilità dei difetti riscontrati, all’attività della ditta Nuova Edilizia Fontanili, che li imputava, invece, al successivo intervento di altra impresa, chiamata dal C. a completare le opere, la Corte felsinea rilevava, sulla base della c.t.u. e delle testimonianze del direttore dei lavori e del titolare della seconda ditta, che i difetti riscontrati erano logicamente riferibili ad epoca precedente l’intervento di quest’ultima, e che si erano già palesati ai momento della verifica e dell’accettazione dell’opera da parte del committente.

Infine, escludeva la fondatezza della contestazione della Nuova Edilizia, che la c.t.u. eseguita avesse esaminato anche difetti dell’opera non inclusi nell’azione di garanzia, in quanto quelli accertati dal consulente erano funzionalmente ricollegabili a quelli immediatamente visibili e denunciati.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre la Nuova Edilizia, formulando cinque mezzi di annullamento.

Resiste con controricorso C.A..
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, oggetto dell’impugnazione incidentale della Nuova Edilizia, consistente nell’operatività ex tunc della compensazione. A sostegno della quale, la ricorrente deduce essere del tutto pacifico fra le parti che la Nuova Edilizia aveva eseguito i quattro portoncini del valore di L. 9.720,000 proprio a titolo di compensazione dei difetti lamentati, e di aver lamentato nel giudizio d’appello che il Tribunale avrebbe dovuto prima dichiarare l’operatività ex tunc della compensazione fra tali crediti, e poi condannare il C. al pagamento del residuo. A fronte di tale doglianza la Corte d’appello non ha speso, si sostiene, alcuna parola.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Infatti, è fermo orientamento di questa Corte che la decisione del giudice d’appello che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione per relationem resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 o n. 5, anzichè dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile (Cass. nn. 12952/07, 25825/09 e 26598/09).

2, – Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1242 c.c..

Il giudice di secondo grado, sostiene la ricorrente, chiamato a decidere se la condanna del C. al pagamento dell’importo di L. 9.720.000 fosse da considerarsi affetta dal vizio di ultrapetizione, non ha in alcun punto della sentenza citato l’istituto della compensazione, che pure era stato applicato dal Tribunale di Modena, violando in tal modo gli articoli citati, e in particolare l’art. 1242 c.c., che nella parte in cui fa divieto al giudice di rilevare d’ufficio la compensazione si riferisce alla sola compensazione in senso tecnico, ossia tra ragioni di credito derivanti da titoli distinti, e che non si applica, pertanto, allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, tra loro non autonomi. Pertanto, avendo la Nuova Edilizia manifestato in più atti (punto 2 della citazione 6.3.1989, memoria istruttoria 30.4.1992 e udienza di precisazione delle conclusioni 25.3.1997) la volontà di avvalersi della compensazione in relazione all’importo di L. 9.720.000, relativo alla fornitura e al montaggio dei quattro portoncini, sarebbe "comprovato che la Corte d’Appello ha violato l’art. 1341 (recte, art. 1241) e art. 1242 c.c.". 2.1. – Il motivo è infondato.

In realtà la compensazione cd. impropria tra i rispettivi crediti delle parti, derivanti dal medesimo rapporto d’appalto, o comunque da due distinti contratti d’appalto tra loro strettamente collegati, era già contenuta nella sentenza di primo grado, che pur affermando separatamente le rispettive ragioni di credito delle parti, le aveva ad ogni modo dichiarate compensate fino a reciproca concorrenza, con una statuizione che, non essendo stata impugnata in parte qua, ha fissato il diritto della ditta appaltatrice nella sola differenza a credito della stessa.

3. – Con il terzo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’appello incidentale relativo ai nuovi vizi introdotti dal c.t.u. e poi recepiti nella sentenza di primo grado.

A fronte di tale motivo, la Corte d’appello si è limitata ad osservare che i vizi e i difetti accertati dal c.t.u. sono funzionalmente ricollegabili a quelli immediatamente visibili e denunciati, affermazione, questa, insufficiente e/o contraddittoria perchè è insostenibile che delle spalle non a piombo siano funzionalmente ricollegabili a degli architravi di finestre non in simmetria, mentre la sistemazione dei muri interni non è ricollegabile a nessuno dei vizi elencati dal C. nella propria domanda riconvenzionale. Per quanto concerne, poi, il minor valore dell’edificio con riferimento ai solai e alle travi in spessore, tale vizio non può essere funzionalmente ricollegabile alla sola pendenza di 5/6 cm. nel soffitto del primo piano. La Corte bolognese, la cui motivazione appare sbrigativa e comunque contraddittoria e insufficiente, avrebbe dovuto scendere più nel dettaglio per motivare la reiezione dell’appello incidentale.

4. – Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c., circa i nuovi vizi indotti dal c.tu. e poi recepiti nella sentenza di primo grado.

Nella propria comparsa di risposta il C. aveva denunciato /) macchie di umidità; 2) architravi di finestre e portoni non in simmetria; 3) graffi nella vernice delle grondaie; 4) una pendenza di 5/6 cm. nel soffitto del primo piano; 5) n. 2 colonne realizzate in mattoni forati all’ultimo piano.

Nonostante tale preciso elenco il c.t.u. nel corso delle sue tre perizie ha aggiunto di sua iniziativa tutta una serie di presunti vizi e difetti non compresi tra quelli lamentati dal convenuto, quali le spalle non a piombo, l’adattamento dei muri portanti interni, il minor valore dell’edificio con riferimento ai solai e alle travi in spessore, nonchè le travi in cemento armato, che debordavano sotto il solaio stesso di circa 3-4 cm. creando un dente. Si tratta di vizi ulteriori e diversi rispetto a quelli originariamente denunciati, per cui sia nella sentenza di primo grado, sia in quella d’appello è stato violato l’art. 112 c.p.c., che stabilisce che il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda.

5. – I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interconnessione, sono infondati.

5.1. – Premesso che la presente controversia è soggetta alle norme previgenti alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, essendo stata introdotta con citazione notificata il 15.3.1989, va osservato che la mulatto libelli non consentita dall’art. 184 c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, art. 18 – che ha sostituito detta norma con decorrenza dal 30 Aprile 1995 – era solo quella che si traduceva in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una emendano quando la modifica della domanda iniziale incidesse sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul petitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (Cass. n. 9239/00; conforme, Cass. n. 6441/03).

5.1.1. – Nello specifico, l’emersione di difetti ulteriori dell’opera in esito agli accertamenti tecnici svolti, non esclude, in ragione della omnicomprensività della richiesta di risarcimento formulata dal committente, di far valere anche voci di danno inizialmente non menzionate, ma di indiscussa derivazione dal medesimo rapporto contrattuale.

6. – Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 329 c.p.c., comma 2, relativamente alla condanna al rimborso delle spese legali di primo grado, disposte dalla Corte d’appello nonostante il C. non avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale le spese di quel giudizio erano state interamente compensate.

6.1. – Tale motivo è vistosamente infondato, perchè disattende, senza neppure consapevolezza del contrasto, il costante insegnamento di questa Corte, per cui, in base al principio fissato dall’art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d’appello, di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (cfr. e multis, Cass. nn. 13059/07 e 15112/05, nonchè tra le più recenti, 18837/10).

7. – In conclusione il ricorso va respinto.

8. – Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali forfetarie, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 25-02-2011, n. 7434

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 30 giugno 2008, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Siracusa del 22 gennaio 2008 che aveva condannato R.M. alla pena di Euro 900,00 di multa per il delitto di lesioni personali in danno di G.G., G.A. e F.M.N..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone:

a) la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova;

b) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione di cui all’art. 62 c.p., comma 2;

c) l’intervenuta maturazione della prescrizione del reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è chiaramente inammissibile.

2. Giova premettere in diritto, come ribadito costantemente da questa Corte, pur dopo la nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:

a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Il Giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso – in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del Giudice.

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

3. In fatto, questa volta, si osserva come i motivi di ricorso risultino simili se non identici a quelli presentati in sede di appello e disattesi dalla Corte territoriale (v. pagina 1 della decisione impugnata).

A ciò si aggiunga come in appello sia stato, addirittura, disposto un supplemento d’istruttoria all’esito del quale il Giudicante, con motivazione pienamente logica, ha chiarito il perchè della validità delle dichiarazioni testimoniali delle parti offese (v. pagine 2-4 della motivazione), corroborate da idonea certificazione medica in merito alle subite lesioni e dalla insufficienza delle deposizioni testimoniali della difesa a contrastare l’impianto accusatorio (v. pagina 5 della motivazione).

La mancata concessione al ricorrente dell’attenuante della provocazione, di cui all’art. 62 c.p., n. 2, del pari è stata correttamente motivata sul presupposto dell’inesistenza dello stato d’ira in capo all’imputato e a cagione dell’inesistenza di un atto ingiusto posto in essere dalle parti offese.

In calce al ricorso il ricorrente ha, altresì, invocato l’intervenuta prescrizione del reato ascritto che, al contrario, non è dato ravvisare posto che il fatto commesso il (OMISSIS) si prescrive in anni sette e mesi sei ai quali vanno aggiunti anni uno, mesi quattro e giorni ventidue di sospensione processuale.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.