T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 639

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’odierno ricorso, notificato in data 13.11.2000 all’unica parte qui intimata e depositato il successivo 20.11.2000, l’esponente ha impugnato la deliberazione di approvazione del P.T.C. sopra specificata, nella parte concernente la classificazione tra le aree prevalentemente agricole dei lotti di sua proprietà.

I vizi dedotti fanno tutti leva sulla figura dell’eccesso di potere, prospettata sotto diversi profili (per carenza di presupposto e di motivazione, per illogicità, per sviamento di potere, per contraddittorietà e per disparità di trattamento).

Si è costituita Regione Lombardia, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando, altresì, un’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Consorzio controinteressato.

Alla Pubblica udienza del 21.12.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio ritiene di dovere preliminarmente scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’unica parte evocata in giudizio come Amministrazione resistente.

Stando alla difesa regionale l’odierno ricorso sarebbe inammissibile, per mancata notifica dello stesso nei confronti del Consorzio del Parco regionale della Valle del Ticino, ente cui deve essere imputata la deliberazione di adozione del P.T.C. qui contestato.

L’eccezione è fondata, nei sensi che di seguito si passa ad esporre.

È opportuno, ancor prima, premettere alcuni cenni, sulla normativa disciplinante la materia dei piani regionali per la tutela dei parchi.

Si tratta, cioè, della disciplina introdotta, quanto alla Regione Lombardia, con la Legge Regionale numero 82, del 16 settembre 1983, con cui è stato istituito il Parco naturale della Valle del Lambro (art. 1), la cui gestione è stata affidata ad un Consorzio fra 33 Comuni e le Province di Milano e Como.

Con la Legge Regionale Lombardia n. 1, del 19.01.1996, poi, il numero di comuni è passato a 35 (con l’ingresso nel Consorzio dei Comuni di Correzzana e Casatenovo) e si è aggiunta la Provincia di Lecco di nuova istituzione.

Il territorio del Parco Valle del Lambro è costituito dal territorio degli Enti consorziati di cui all’art. 1 dello Statuto consortile, approvato con D.G.R. 20 febbraio 1998 n.6/34738, compreso nell’area perimetrata e vincolata a parco dal Piano Territoriale di Coordinamento, strumento previsto dall’art. 6 della L.R. n.82 cit.

Tra le principali finalità del Consorzio si segnalano, accanto a quella di progettare, realizzare e gestire il Parco Valle del Lambro, quella di elaborare ed adottare la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco, nonché, di esprimere parere agli organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta (cfr. art. 3 dello Statuto cit.).

Sono Organi del Consorzio l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori. L’Assemblea è costituita dal Presidente della Provincia di Milano, Como e Lecco o loro delegati e dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati. Sono componenti di diritto, con voto consultivo, i Presidenti del Consorzio di Bonifica dell’Alto Lambro e del Consorzio ecologico Alto Lambro e Piano d’Erba ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 82 del 16.09.1983.

Quanto alle attribuzioni e alle competenze dell’Assemblea consortile, tenuto conto che la stessa rappresenta l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell’attività del Consorzio, ad essa compete il potere deliberativo, tra l’altro, sulla proposta di piano territoriale di coordinamento, i programmi ed i piani attuativi di settore, i regolamenti d’uso del Parco, da assumere con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e degli enti associati.

Da quanto suesposto consegue, non soltanto, la riferibilità al Consorzio della soggettività giuridica, ma anche la titolarità in capo ad esso di una posizione giuridica differenziata e qualificata rispetto alla generalità, in relazione alle vicende relative alla gestione del Parco della Valle del Lambro.

Sennonché, a differenza di quanto ritenuto dalla Regione Lombardia, che, con particolare riguardo alla deliberazione qui gravata, ha sostenuto la riconducibilità della posizione del Consorzio a quella del soggetto controinteressato al ricorso, il Collegio ritiene che la posizione del Consorzio debba, più correttamente, essere valutata in termini di Autorità coemanante, insieme alla Regione, del Piano del cui annullamento si tratta.

Tenuto conto, infatti, del procedimento scandito dal legislatore regionale per la formazione dei piani parco regionali (art. 19 L.R. n. 86 cit., e s. m. i.) non v’è dubbio che si tratti di atto complesso, al cui perfezionamento contribuiscono, con un ruolo di pari rilevanza, tanto il Consorzio che la Regione (quest’ultima, non più con legge regionale, ma con deliberazione della Giunta regionale, a seguito delle modifiche introdotte con la L.R. n. 11 del 28.02.2000).

Ne consegue che, nell’odierna vicenda, essendo stato impugnato l’atto conclusivo di un procedimento che ha avuto inizio proprio con una deliberazione dell’assemblea del Consorzio (la n.3 del 15.1.1997), recante appunto l’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento, cui è seguita, dopo una complessa fase istruttoria demandata ad apposita Conferenza di servizi, la deliberazione regionale di approvazione datata 28/7/2000, si deve ritenere che la qualifica di "Autorità emananti" spetti sia al Consorzio che alla Regione.

Pertanto, essendo stato notificato l’odierno ricorso soltanto alla Regione, lo stesso deve ritenersi inammissibile, per difetto di notifica al Consorzio, quale Autorità coemanante l’atto complesso qui in contestazione (cfr., per i casi analoghi di ricorso giurisdizionale proposto avverso le prescrizioni di piano regolatore generale, qualora esso sia notificato soltanto al Comune e non anche alla Regione, o viceversa, attesa la sua natura di atto complesso risultante dal concorso di volontà del Comune e della Regione che, peraltro, è l’Autorità emanante lo strumento urbanistico: T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 30 maggio 2002, n. 1374; T.A.R. Veneto, 23 dicembre 1999, n. 260, T.A.R. Reggio Calabria, 27 maggio 2000, n. 788, nonché, Cons. Stato, VI Sez., 6 luglio 2000, n. 3785; V Sez., 19 maggio 1998, n. 616; Cons. Stato, II Sez., 12 dicembre 1990, n. 358; analogamente, in materia di piano delle cave di cui alla l. reg. Lombardia 30 marzo 1982 n. 18, che pure costituisce un atto complesso, imputabile sia alla provincia, ente delegato per legge, che alla regione, sicché la stessa provincia, quale autorità emanante, è parte necessaria del giudizio, cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 18 febbraio 1997, n. 290).

Conclusivamente, quindi, l’odierno ricorso, notificato soltanto alla Regione, deve essere dichiarato inammissibile, per mancata evocazione in giudizio del Consorzio del Parco, come sopra specificato.

Sulle spese, tuttavia, il Collegio ritiene si possa disporne la integrale compensazione fra le parti costituite, stante la definizione in rito del gravame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-06-2011, n. 13308 Accertamento

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Svolgimento del processo

P.G., titolare della ditta individuale Intarsio di Pedrini Gabriella, propose ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef ed all’Iva per l’anno d’imposta 1998, con il quale, in applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito di cui ai D.M. 29 gennaio 1996, era stato rettificato il reddito dichiarato.

Lamentava che l’Ufficio non aveva considerato le circostanze di fatto che avevano ridotto il volume d’affari della ditta. L’Ufficio resisteva.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

Contro tale sentenza proponeva appello l’ufficio.

La Commissione tributaria Regionale accoglieva l’appello.

Contro tale ultima decisione ricorre per cassazione la contribuente con ricorso fondato su motivo unico. L’agenzia resiste depositando controricorso.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del ricorso.

1.1 Lo stesso è stato notificato all’"Ufficio delle Entrate di Trento, l’Amministrazione Finanziaria in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato". Tale notifica, con riferimento al Ministero, è irrilevante per carenza di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

1.2 Nei confronti dell’Agenzia trova invece applicazione il principio già enucleato da questa Corte che ha affermato: "In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.. (Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007).

In applicazione di tale principio, la notifica effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è nulla, ma tale nullità è stata sanata dalla successiva costituzione di quest’ultima, che, su tale specifico punto nulla ha dedotto avendo eccepito solo che la notifica è stata effettuata all’ufficio periferico in luogo di quello centrale.

1.3 Con riferimento infine a tale ultima eccezione si deve ritenere che, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio de processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato. (Cass. Sez. U, n. 3116 del 14/02/2006).

Da tutto quanto esposto consegue, quindi, l’ammissibilità del ricorso.

2. Con lo stesso la ricorrente censura l’impugnata sentenza deducendo, ex art. 360 c.p.c., n. 5 vizio della motivazione, per avere ritenuto la legittimità dell’avviso impugnato che invece non ha tenuto conto e non ha motivato rispetto a tutti gli elementi che ella aveva prospettato nel contraddittorio tenuto con l’ufficio per vincere la presunzione derivante dall’applicazione dei parametri, in particolare la sua assenza dall’Italia per due mesi, il successivo suo matrimonio, la sua temporanea documentata inabilità, la partecipazione a dei corsi di formazione.

La censura è fondata.

2.1 In effetti la stessa sentenza impugnata da atto che dagli atti risultano quattro elementi che hanno comportato una diminuzione dell’attività lavorativa della contribuente ed aggiunge che l’ufficio avrebbe tenuto conto di ciò attraverso la proposta effettuata in sede di contenzioso – di ridurre i volume d’affari del 45% -, proposta poi non applicata per mancata accettazione della parte.

Sulla scorta di tali premesse, non appare nè logica nè coerente la motivazione dell’impugnata sentenza che "Alla luce delle suesposte considerazioni" ritiene la legittimità dell’avviso di accertamento effettuato, per la pretesa originaria, in virtù del solo non accoglimento della proposta effettuata dall’ufficio, ritenuta valida dal giudice a quo, ma in effetti non recepita nell’atto sottoposto al suo vaglio.

3. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale competente che procederà ad un nuovo accertamento di fatto, oltre a regolamentare le spese.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-04-2011, n. 2279 Forze armate

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M. S., nel presente giudizio in veste di appellato, ha partecipato al concorso per l’arruolamento di volontari in ferma breve nel Corpo della Guardia di Finanza, ed avendo superato tutte le prove previste è stato ammesso alla ferma predetta nella Forza armata prescelta.

Il 21 gennaio 2008 è stato ammesso al corso per allievi finanzieri e nell’ambito delle procedure previste per l’incorporamento è stato appurato che non avrebbe conseguito, diversamente da quanto trascritto sul suo stato di servizio, il diploma di ragioniere presso l’istituto Tecnico Commerciale Paritario"G.Garibaldi" di Nola (NA). Né è risultato essere stato iscritto in tale Istituto.

A causa di ciò è stato avviato un procedimento amministrativo per l’annullamento del provvedimento di ammissione all’arruolamento, nel frattempo perfezionato il 1 aprile 2008, nell’ambito del quale è emerso che era pendente un’inchiesta presso la Procura della Repubblica di Livorno riguardante il M. per il conseguimento illecito del predetto titolo di studio.

Di conseguenza il Comandante Generale del Corpo con determinazione n.191980 in data 13 giugno 2008, ha annullato l’atto di ammissione all’arruolamento nel Corpo e ha conseguentemente disposto il proscioglimento del M. dalla ferma contratta.

Con la sentenza in epigrafe, accogliendo il ricorso di quest’ultimo, detto provvedimento e gli atti ad esso presupposti, sono stati annullati ponendo in rilevo che il ricorrente ha fornito un principio di prova circa l’avvenuta convocazione agli esami ad esito del quale ha conseguito il contestato diploma, del quale non è emersa la falsità, essendo stata al più la condotta del ricorrente malaccorta nell’affidarsi al predetto I.T.C. di Nola.

L’Amministrazione chiede la riforma della sentenza di primo grado nella considerazione che il ricorrente, nella vicenda sopra descritta, ha tenuto un comportamento moralmente riprovevole, inconciliabile con le funzioni assegnate agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e dunque contrario all’art.6, comma 1°, del d.lgs. 12 maggio 1995, n.199 che, nel disciplinare la promozione a finanziere mediante concorso, richiama le norme per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere deducendo oltre all’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, anche l’inconferenza dei motivi con esso svolti alla luce della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.

All’udienza odierna il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato rilevando l’illegittimità dell’impugnato proscioglimento dalla ferma in base alla documentazione in atti ed in tale prospettiva osservando che il ricorrente;

a) aveva sostenuto effettivamente gli esami ai fini del rilascio del diploma di ragioniere;

b) aveva ottenuto il rilascio di un diploma che non mostrava segni immediatamente percepibili di falsità né materiale né ideologica;

c) non aveva la necessità del titolo di studio per l’ammissione al Corpo della Guardia di Finanza.

In sostanza il primo giudice ha escluso qualsiasi coinvolgimento del ricorrente in ordine all’irregolarità del titolo conseguito presso l’I.T.C. G.Garibaldi, con ciò conseguentemente escludendo che al ricorrente potesse imputarsi un comportamento consapevolmente poco diligente o imprudente.

Osserva il collegio che sotto quest’ultimo profilo assume valore decisivo la nota prodotta dallo stesso ricorrente, nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha dato notizia che per i reati relativi ai fatti per cui è causa, su cui ha indagato la Procura di Livorno, è stata disposta, su richiesta della stessa Procura di Torino, l’archiviazione con decreto emesso dal G.I.P. che tale richiesta ha accolto.

Le indagini svolte, infatti, come viene chiarito nella suddetta nota hanno permesso di accertare che il M. (unitamente ad altri soggetti che si sono trovati nelle medesime condizioni), è rimasto vittima di truffa, dovendosi così escludere senz’altro che egli possa essere l’autore dei reati a lui attribuiti.

Le indagini, in particolare, hanno dimostrato la perfetta buona fede del M. che si è trovato "raggirato e fortemente danneggiato nelle sue aspettative di lavoro"

Il collegio ritiene che l’esposto documento della Procura di Torimo rappresenti la conferma delle considerazioni che hanno indotto il primo giudice all’accoglimento del ricorso, ed in questa sede consentono di ritenere senz’altro infondate le deduzioni che sorreggono l’atto d’appello dell’Amministrazione essendo state articolate sul mancato possesso di qualità morali e di condotta in capo al M..

L’appello deve quindi essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 2641 Demolizione di costruzioni abusive

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vv. Saverio Sticchi Damiani;
Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 6411 del 2010, L. A. e P. A. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, n. 4 del 14 gennaio 2010 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di Atri per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive rese resa dal Comune di Atri settore IV Urbanistica ed Ambiente n. 28 del 21.7.08 notificata al ricorrente con nota prot. 11528 del 24.7.08, con la quale l’amministrazione ordinava al proprietario dell’immobile, al Direttore dei lavori ed all’impresa edile di procedere alla demolizione entro 90 giorni dal suo ricevimento, "della sopraelevazione eseguita ed al ripristino dello stato originario alla rimozione degli infissi in alluminio ed eventualmente alla loro sostituzione con altri in legno, alla copertura del terrazzino abusivamente realizzati con solaio in latero cemento similmente al restante tetto".

Dinanzi al giudice di prime cure, P. A. aveva premesso di essere proprietario, unitamente al sig. L. A., di un fabbricato sito in Atri, via De Litio, distinto al NCEU del detto comune foglio 67, particella 639; aveva altresì dedotto di aver dovuto effettuare opere di ristrutturazione interne e modifiche esterne su detto fabbricato, dopo aver presentato al Comune di Atri in data 6.2.2007 una prima DIA per cambio di destinazione d’uso, opere interne e modifiche esterne, nonché una seconda DIA in variante in data 31.19.2007 per rifacimento copertura, corredata dalla relazione del tecnico e direttore dei lavori.

Aveva altresì riferito il ricorrente che nel corso delle attività denunciate si sarebbe manifestata l’esigenza di rimuovere e ricostruire l’intera struttura portante del tetto senza modificare in modo sostanziale la sagoma dell’edificio, atteso il grave stato di precarietà del tetto medesimo (che avrebbe reso vano e/o antieconomico qualsiasi consolidamento o puntellatura).

Con il ricorso in primo grado, egli impugnava l’ordinanza di demolizione del 21.7.08 con la quale (dopo sopralluoghi di tecnici comunali ed un provvedimento di sospensione lavori) veniva ordinato ad uno solo dei proprietari dell’immobile, al direttore dei lavori ed all’impresa edile di procedere alla demolizione entro 90 giorni dall’avvenuta ricezione, "della sopraelevazione eseguita ed al ripristino dello stato originario, alla rimozione degli infissi in alluminio ed eventualmente alla loro sostituzione con altri in legno, alla copertura del terrazzino abusivamente realizzato con solaio in latero cemento similmente al restante tetto".

Le censure a sostegno del gravame possono così riassumersi:

il provvedimento sarebbe stato illegittimamente notificato solo ad uno dei due proprietari dell’immobile;

il terrazzo delle dimensioni di mt. 2,25 x 2,54 prospiciente la via Mandocchi sarebbe stato immediatamente ricoperto con un tetto di legno avente le stesse caratteristiche di quello già realizzato, come ampiamente dedotto nelle memorie difensive;

l’asserita difformità riguarderebbe solo l’altezza dell’edificio (con un modesto aumento di soli 60 cm.), e risulterebbe unicamente determinata dall’apposizione del cordolo necessario per la staticità dell’edificio, come imposto dalla normativa antisismica;

sussisterebbe un evidente vizio di sproporzione determinato dall’adozione della misura demolitoria in luogo della sanzione economica, senza che il modesto aumento di altezza possa giammai integrare la fattispecie della totale difformità dell’opera, anche con riguardo alla funzione antisismica del (doveroso) intervento ritenuto abusivo;

l’ordine di rimuovere gli infissi in alluminio sarebbe motivato in modo insufficiente dal divieto di cui all’articolo 40 del piano particolareggiato del centro storico, sia perché la differenza con le persiane in legno sarebbe percettibile solo ad una distanza ravvicinata, sia perché la norma di piano sarebbe a sua volta illegittima nel prevedere ingiuste deroghe per i soli edifici di proprietà del comune.

Costituitosi il Comune di Atri, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, evidenziando la correttezza del comportamento amministrativo.

Contestando le statuizioni del primo giudice, gli appellanti evidenziano l’erronea ricostruzione in fatto ed in diritto contenuta in sentenza, riproponendo le proprie doglianze.

All’udienza del 16 novembre 2010, la Sezione, in accoglimento di istanza di parte, disponeva integrarsi il contraddittorio processuale, con ordinanza n. 412/2010.

Alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, viene censurata la sentenza in relazione alla mancata considerazione del vizio procedimentale di omessa notifica dell’ordinanza impugnata a L. A., in qualità di comproprietario del fabbricato e committente delle opere.

In particolare, viene dedotto come nella d.i.a. precedentemente presentata in data 6 febbraio 2007, comparisse anche il nominativo di L. A., circostanza questa idonea a rendere conoscibile alla pubblica amministrazione l’esistenza della situazione di comproprietà dello stabile e quindi ad imporre la notifica ad entrambi i legittimati.

2.1. – La doglianza non può essere accolta.

È, infatti, sicuramente vero che in data antecedente, con atto relativo ad una fattispecie procedimentale distinta ed autonoma, l’appellante L. A. aveva reso la pubblica amministrazione edotta del suo status proprietario, ma è altresì vero che, come bene evidenzia il giudice di prime cure, che nella vicenda sottoposta a scrutinio, ossia quella derivante dalla presentazione della successiva d.i.a. del 31 ottobre 2007, tale elemento non compariva affatto.

Trattandosi quindi di fattispecie del tutto distinte, appare condivisibile la lettura data dal T.A.R., che ha affermato come in tutto l’iter procedimentale fosse emersa la sola presenza dell’appellante P. A., il quale non aveva comunicato l’esistenza di un diverso ed ulteriore proprietario del bene in causa. L’esistenza di un’unicità di posizioni soggettive viene peraltro suffragata da ulteriori riscontri, evidenziati in sentenza, quale la presenza del solo P. A. agli atti di accesso e l’inesistenza di contestazioni, da parte dell’altro comproprietario, sulla responsabilità degli abusi contestati o sulla indisponibilità del bene.

Deve quindi confermarsi la correttezza dell’azione amministrativa, non potendosi fare gravare in capo al Comune oneri istruttori ulteriori in relazione all’accertamento della situazione proprietaria dell’immobile.

3. – Con il secondo motivo di diritto, si censura la sentenza sotto il profilo della mancata considerazione della compatibilità della sopraelevazione in relazione alla normativa antisismica. In dettaglio, fondandosi sulla relazione tecnica di parte allegata, si evidenzia come l’utilizzo di materiale latero – cementizio in fase di ricostruzione avrebbe determinato un notevole inconveniente statico, per cui appariva corretta, sotto il profilo antisismico, la scelta ricostruttiva adottata.

3.1. – La doglianza va respinta.

Premesso che implicitamente anche il ricorrente riconosce l’esistenza di un abuso, avendo richiesto una variante in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. 380 del 2001, va condivisa l’argomentazione del Comune, fatta propria anche dal giudice di prime cure, che sottolinea come l’abuso realizzato non avrebbe potuto essere sanato. Infatti, quello che sarebbe stato possibile realizzare era unicamente un "nuovo tetto strutturalmente conforme alle norme vigenti, alla stessa quota di quello previgente e quindi senza incremento di altezza e di volume". Pertanto, essendosi determinato un incremento dell’altezza esterna, pari a circa 65 cm., questo dava vita ad un aumento complessivo di circa l’8% della preesistente altezza del fabbricato, aumento non irrilevante in quanto maggiore del 3% fissato come limite di tolleranza dall’art. 7 della legge regionale Abruzzo n. 52 del 1989.

Appare quindi corretto il comportamento del Comune che, evidenziata la non sanabilità dell’abuso, ha operato consequenzialmente, anche evidenziando come, in un eventuale contrasto tra disposizioni normative a diverso fine, anche sopravvenute, l’eventuale predominanza di uno o dell’altro aspetto può essere valutata solo in fase di rilascio del provvedimento abilitativo, e non nei più ristretti limiti dell’accertamento in sanatoria.

4. – Con il terzo motivo di diritto, viene dedotta la mancata valutazione della necessità di ricorrere alla copertura utilizzata in relazione ad esigenze di prevenzione di fenomeni di infiltrazione ed in rapporto alla staticità dell’immobile stesso.

4.1. – La censura va respinta.

Anche in questo caso, possono richiamarsi le valutazioni appena svolte in merito alla tipologia di costruzioni ammissibili, a cui si aggiunge la considerazione del Comune sulla possibilità che l’impiego di diverso materiale da costruzione avrebbe consentito successive violazioni ed alterazioni.

5. – Con il quarto motivo di appello, si lamenta la mancata considerazione della possibilità di introdurre modificazioni all’assetto esterno dell’edificio (in particolare in relazione all’utilizzo di diverse tipologie di infissi), in quanto espressamente consentite dall’art. 40 del piano particolareggiato del centro storico del Comune di Atri.

5.1. – L’assunto va respinto.

Occorre rilevare come il citato articolo 40 del piano particolareggiato del centro storico si riferisca esplicitamente ad edifici di proprietà del Comune, di enti territoriali ed enti morali, qualora destinati ad attività di interesse collettivo. La norma non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, anche qualora, come è effettivamente accaduto, esistano destinazioni difformi nell’ambito dello stesso fabbricato, dovendosi privilegiare la valutazione funzionale della norma de qua.

Come quindi correttamente ha evidenziato il T.A.R. abruzzese, la supposta disparità di trattamento lamentata avrebbe dovuto essere azionata tramite la formale impugnazione della norma di piano, sebbene non possa tacersi che tale differenziazione appaia ragionevole in rapporto ad esigenze di sicurezza e funzionalità connesse all’attività di interesse pubblico svolta all’interno dei predetti uffici.

6. – Con il quinto motivo di appello, si lamenta la mancata considerazione della sproporzione tra le violazioni realizzate e la misura demolitoria prevista nell’ordinanza gravata. Si evidenzia come tali violazioni non possano essere sussunte nell’ambito delle variazioni essenziali, non dando vita così al sostrato normativo per un tale intervento autoritativo.

6.1. – La censura non può essere condivisa.

Sulla base della ricostruzione operata, non può essere condivisa la minimizzazione del valore intrinseco delle violazioni poste in essere, atteso che le stesse non hanno certamente natura marginale, come sopra evidenziato e come previsto dalla normativa regionale applicabile. Correttamente, la motivazione del provvedimento insiste sia sull’entità dell’intervento abusivo, sia anche sul particolare rilievo che queste assumono nell’ambito del centro storico, giustificando così un intervento sanzionatorio più massiccio, operato tramite un ordine di demolizione.

7. – L’appello va quindi respinto. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in grado di appello del Comune di Atri.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 6411 del 2010;

2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.