Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 392 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che l’asserito errore materiale nella decisione di questo Consiglio n. 353/2009 non può essere accertato in base agli atti, dal momento che mentre nell’atto di appello compare lo stesso nominativo "Cappelli Antonio" impugnato (settimo nominativo, nell’ordine), non è certo invece quale nominativo compaia nella firma per esteso della procura a margine dell’atto di appello (pag. 8), a causa dell’avvenuta rifilatura a margine del foglio che la contiene, il Collegio ritiene preliminarmente necessario, ai fini del decidere, acquisire fotocopia autenticata del tesserino del codice fiscale di "Ca.An.". È riservata al definitivo ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ordina alla parte istante di depositare nella Segreteria del Consiglio, entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, copia autentica dell’atto indicato in parte motiva, fissando per l’ulteriore trattazione della causa alla camera di consiglio del 20 ottobre 2011;

È riservata al definitivo ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.

Così deciso in Palermo il 16 marzo 2011 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20067 Effetti del fallimento per i creditori

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto di citazione del 28 giugno 1994 il Fallimento B. P., in persona del curatore, convenne in giudizio, avanti al tribunale di Treviso, i coniugi B.P. e D.A.P. nonchè i loro figli B.S. e R., per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale (di cui all’atto pubblico 11.5.1993 notaio Ponzi rep. 70984), nel quale B.P. (dichiarato fallito con sentenza (OMISSIS)) aveva destinato ai bisogni della famiglia alcuni beni immobili siti in comune di (OMISSIS). Alla domanda i soli B.S. e R. resistettero, contestando la sussistenza dei presupposti di cui alla L. Fall., art. 64.

Con sentenza del 13.11.1995, nella contumacia di B.P. e D. A.P., l’adito tribunale accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia del predetto atto e condannando i convenuti a consegnare i beni alla curatela.

B.P., S. e R. e D.A.P. proposero appello, che fu parzialmente accolto con sentenza 19.2.1999, con la quale la corte d’appello dichiarò la nullità della decisione impugnata limitatamente alle parti B.P. e D.A.P. (per vizio della notifica dell’atto introduttivo al B. in forza della sentenza 23.9.1998 della Corte costituzionale), ordinando la rimessione degli atti al primo giudice: B.S. e R. furono condannati a consegnare i beni oggetto di causa subordinatamente all’emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice delegato. Con atto di citazione notificato il 24 giugno 1999 la curatela riassunse il giudizio innanzi al tribunale di Treviso, nei confronti di B.P. e D.A.P., riproponendo la medesima pretesa.

Con sentenza del 28.2.2004, resa nella contumacia dei convenuti, il tribunale accolse nuovamente la domanda proposta ai sensi della L. Fall., art. 64 (rigettando invece la richiesta di risarcimento del danno), e condannò i convenuti alla consegna dei beni al curatore ed alla rifusione delle spese di lite.

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata (depositata il 4.3.2008) respinse l’appello proposto da B.P. e D. A.P., confermando la decisione del tribunale.

In particolare la Corte di merito ritenne infondati i motivi con i quali gli appellanti avevano dedotto: la compiuta prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria, non essendo stato notificato alcun atto utile nel quinquennio successivo alla dichiarazione di fallimento;

la carenza di legittimazione processuale del curatore quanto alla proposizione dell’atto riassuntivo, e l’inefficacia della relativa procura dal medesimo conferita al difensore, in mancanza di autorizzazione del giudice delegato (non potendo valere l’autorizzazione a promuovere il primo giudizio, rivelatosi inficiato di nullità, nè essendo concepibile una sanatoria);

la nullità del giudizio di primo grado, per omessa concessione del termine di cui all’art. 180 c.p.c. al fine della proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, con richiesta di rimessione in termini per esplicare le attività deduttive ed istruttorie non potute esercitare in primo grado.

Contro la sentenza di appello B.P. e D.A.P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la curatela intimata la quale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3/5, in relazione agli artt. 101, 156, 157, 160, 164, 170 c.p.c. nel testo previgente alla data del 30.4.1995 stante la mancata dichiarazione di nullità della sentenza pronunciata l’11.4.2003 dal Giudice Unico del Tribunale di Treviso e del relativo precedente processo". Formulano il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "accertato e ritenuto che l’atto di citazione in riassunzione avanti il Tribunale di Treviso in data 24 giugno 1999 è stato notificato dal Fall.to B.P. personalmente ai convenuti anzichè al domicilio eletto presso il difensore, giudichi codesta Ecc.ma Corte se l’atto in questione risulti inficiato da nullità e in tal caso se si tratti di un vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, nonchè se lo stesso vizio abbia determinato la nullità della sentenza pronunciata l’11 aprile 2003 dal Tribunale di Treviso e dell’intero precedente processo, con ogni relativa conseguenza di legge per quanto attiene la decisione impugnata". 2.1.1.- Il motivo è infondato.

Invero, come evidenziato dalla sentenza impugnata, solo con la comparsa conclusionale i ricorrenti avevano dedotto la nullità della sentenza di primo grado sulla base del principio per il quale l’atto con cui la causa viene riassunta in primo grado dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ne abbia disposto la rimessione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all’atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza istaurato, con la conseguenza che esso non va notificato alla parte personalmente, ma presso il procuratore della parte costituita in grado di appello, ai sensi dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 170 cod. proc. civ., restando quindi sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti (Sez. 3, Sentenza n. 2562 del 06/02/2007).

L’inosservanza del principio innanzi richiamato aveva comportato una nullità della sentenza di primo grado conseguente al vizio di notificazione dell’atto di citazione eseguito ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., in carenza delle relative condizioni ma tale nullità doveva essere fatta valere con l’ordinario mezzo di impugnazione dell’appello, ancorchè a norma dell’art. 327 c.p.c., comma 2, (Sez. 2, n. 1322/1993) e, dunque, doveva essere dedotta convertendosi in motivo di impugnazione ex art. 161 c.p.c. – con i motivi di appello ex art. 342 c.p.c., così come esattamente rilevato dalla Corte di merito, e non in sede di comparsa conclusionale.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per il quale l’omessa deduzione nel giudizio d’appello della nullità della sentenza di primo grado per vizio di notifica dell’atto di citazione osta alla possibilità di farla valere successivamente in sede di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 7767/1999; Sez. 3, n. 88/1980).

2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "falsa applicazione di norme dì diritto nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento agli artt. 82, 83, 84, 101, 156, 157, 182 c.p.c. e L. Fall., artt. 36 e 37 nel testo previgente al 30.4.1995 stante la mancata dichiarazione di nullità e/o di inefficacia della procura alle liti rilasciata dal Curatore del Fall.to B.P. al difensore a margine dell’atto di riassunzione 15/24 giugno 1999 avanti il Tribunale di Treviso".

Formulano il seguente quesito: "accertata e ritenuta la nullità dell’atto di citazione in riassunzione avanti il Tribunale di Treviso notificato il 24 giugno 1999 dal Fall.to B.P. personalmente ai convenuti anzichè al domicilio eletto presso il difensore, giudichi codesta Ecc.ma Corte se il vizio in questione abbia comportato anche la nullità e/o l’inefficacia della procura alle liti rilasciata a margine al difensore del Fall.to B.P. e quindi anche per tale verso la nullità della sentenza pronunciata l’11 aprile 2003 dal Tribunale di Treviso e dell’intero processo, con ogni relativa conseguenza di legge per quanto attiene la decisione impugnata". 2.2.1.- Anche il secondo motivo è infondato essendo la censura di cui al quesito ex art. 366 bis c.p.c. formulata nel presupposto della nullità della notificazione della citazione in riassunzione, la quale, però, è stata sanata dalla mancata deduzione con i motivi di appello. D’altra parte, la nullità della notificazione non determina la nullità della procura.

2.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento agli artt. 189, 276, 345 c.p.c.. Nel testo previgente al 30.4.1995, stante la omessa applicazione delle anzidette norme processuali".

Formulano il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: "Accertato e ritenuto che il procedimento di riassunzione è stato trattato e deciso in primo grado dal Giudice Unico del Tribunale di Treviso anzichè dallo stesso Tribunale in composizione collegiale, come era precedentemente avvenuto, giudichi codesta Ecc.ma Corte se il processo in questione risulti inficiato da nullità stante l’omessa applicazione delle norme processuali previgenti il 30.4.1995, cui deve invece riferirsi il caso di specie, nonchè se l’eventuale vizio rilevato comporti la necessità di rimettere la controversia ai primi Giudici, ovvero di decidere anche il merito per la Corte d’Appello di Venezia, con ogni relativa conseguenza di legge per quanto attiene la decisione impugnata". 2.3.1. – La questione dedotta con il terzo motivo è preclusa dalla mancata deduzione con specifico motivo di appello.

Invero, anche l’inosservanza delle disposizioni dettate dall’art. 50 bis cod. proc. civ. sulla composizione collegiale del tribunale determina, ai sensi dell’art. 50 quater, una nullità da fare valere, secondo quanto previsto dall’art. 161 cod. proc. civ., con i motivi di gravame (Sez. 2, n. 11288/2007). Tale principio è stato ribadito anche dalle Sezioni unite secondo le quali l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla (Sez. U., n. 28040/2008).

2.4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento all’art. 2903 c.c., agli artt. 183, 184, 345 c.p.c. nel testo previgente al 30.4.1995 stante il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione proposta dagli odierni ricorrenti". Formulano il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: "Accertata e ritenuta la nullità dell’atto di citazione in riassunzione avanti il Tribunale di Treviso notificato il 24 giugno 1999 dal Fall.to B.P. personalmente ai convenuti anzichè al domicilio eletto presso il difensore, nonchè l’assoluta inidoneità della comparsa di costituzione in giudizio dimessa il 5 settembre 1996 dallo stesso Fall.to B.P. in sede di gravame ad interrompere il termine prescrizionale, giudichi codesta Ecc.ma Corte se il preteso diritto azionato risulti estinto per intervenuta prescrizione, siccome ritualmente eccepito dagli odierni ricorrenti nel grado di appello ex artt. 183 – 184 – 345 c.p.c. nel testo previgente al 30.4.1995, con ogni relativa conseguenza di legge per quanto attiene la decisione impugnata". 2.4.1.- Anche il quarto motivo è infondato, avendo la Corte di merito correttamente applicato il principio per il quale "ha natura dichiarativa e perciò non è soggetta a prescrizione, l’azione proposta dal curatore del fallimento per far valere l’inefficacia, L. Fall., ex art. 64, della costituzione del patrimonio familiare effettuata dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento" (Sez. 1, Sentenza n. 93 del 16/01/1970).

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solide al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 21962 Amministrazione pubblica

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o.
Svolgimento del processo

R.S., titolare della omonima impresa edile cui era stata conferita in appalto l’esecuzione di lavori di manutenzione:

ordinaria degli alloggi di proprietà dell’I.A.C.P. di Avellino, convenne in giudizio l’Istituto deducendo che egli aveva eseguito, su richiesta del Direttore dei Lavori, degli interventi con materiali molto più costosi rispetto a quelli contabilizzati ed altri lavori (realizzazione di massetti sottili, revisione impianti elettrici, trasporto materiali a pubblica discarica) ivi non considerati; e che il corrispettivo non gli era stato riconosciuto in sede di stato finale dei lavori, costringendolo ad apporre riserve non accolte.

Chiedeva quindi la condanna del convenuto, anche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., al pagamento di tale maggior corrispettivo, quantificato in L. 173.582.832 oltre interessi e rivalutazione. Lo I.A.C.P. contestava la domanda deducendo fra l’altro che nessun lavoro extracontrattuale era stato autorizzato. L’adito Tribunale di Avellino, espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, rigettava la domanda.

L’appello proposto dal R. veniva rigettato dalla Corte di Napoli, che osservava: a) che le disposizioni in tema di appalti di opere pubbliche (L. n. 2248 del 1865, art. 342, comma 1, all. F; R.D. n. 350 del 1895, art. 20, comma 6; art. 13, comma 1 Cap. Gen. OO.PP di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962) vietano all’appaltatore di procedere all’esecuzione di opere diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto e non autorizzate dall’amministrazione appaltante, anche se utili, necessarie e persino urgenti; b) che, a norma del citato art. 342, comma 2 per tali varianti gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo o indennità; c)che nel caso di specie le opere aggiuntive e diverse non risultavano essere stata autorizzate dal Direttore dei Lavori, il quale aveva confermato in qualità di teste – in sintonia con quanto dichiarato a sua volta dall’assistente – come non fosse stato emesso alcun ordine di servizio, che del resto avrebbe richiesto l’approvazione della stazione appaltante; d) che quindi al R. non spettava alcuna somma, neppure a titolo di indennizzo per indebito arricchimento tenendo anche conto – quanto a quest’ultimo profilo – che non era provato il riconoscimento della utilità dell’opera o delle prestazioni, neppure per implicito, da parte dell’Ente, il quale del resto aveva respinto le riserve avanzate dall’impresa al riguardo.

Avverso tale sentenza, pubblicata il 23 novembre 2004 e notificata l’8 luglio 2005, il R. ha, con atto notificato il 4 agosto 2005, proposto ricorso a questa Corte basato su tre motivi.

Resiste lo I.A.C.P. con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione/falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 342, all. F, R.D. n. 350 del 1895, art. 20, artt. 12 e 13 Cap. Gen. OO.PP. del 1962, nonchè vizio di motivazione; denunzia inoltre la violazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 103 e degli artt. 1321 e 1362 cod. civ.. Sostiene che – tenuto conto della natura di contratto misto, assimilabile all’appalto di lavori e non di servizi, propria del contratto di manutenzione – la sua impresa non ha posto in essere opere extracontrattuali, bensì delle variazioni della prestazione originaria, necessarie per una completa manutenzione degli immobili, qualificabili piuttosto come opere di completamento del contratto; e che il Direttore dei Lavori – il quale ha un ampio margine di discrezionalità nella esecuzione dei lavori e nelle istruzioni da impartire all’appaltatore in rappresentanza della committenza – ha, da un lato, attestato nel certificato di regolare esecuzione e di collaudo che i lavori eseguiti corrispondono a quelli autorizzati salvo lievi varianti rientranti nei suoi poteri, dall’altro ha, come collaudatore, ammesso in contabilità tutti i lavori, con ciò evidentemente giudicandoli indispensabili ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 103. 1.1 Con il secondo motivo, il ricorrente censura specificamente il rigetto della domanda relativa alla revisione degli impianti elettrici, ribadendo le doglianze esposte nel primo motivo ed aggiungendo che tale revisione era prevista in contratto ed era comunque indispensabile, come riconosciuto dal C.T.U..

1.2 Il terzo motivo ha ad oggetto la pronuncia relativa all’indennizzo per ingiustificato arricchimento, e denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 2041, 2042 e 1398 cod. civ. nonchè vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente: che, ai sensi dell’art. 2041 c.c. – la cui applicazione nell’ambito del rapporto di appalto pubblico non può ritenersi esclusa dal disposto del R.D. n. 350, art. 342 l’illegittimità di un ordine non scritto della Direzione Lavori non impedisce il riconoscimento dell’indennizzo; che nella specie l’arricchimento è stato riconosciuto dal c.t.u.; che il collaudo ed il certificato di regolare esecuzione, nonchè l’inserimento formale e di fatto nell’ambito dei fabbricati I.A.C.P. delle opere realizzate, costituiscono implicito riconoscimento dell’utilità delle stesse per la stazione appaltante.

2. Il ricorso è privo di fondamento.

3. Quanto al primo motivo, va osservato come la Corte di merito abbia rettamente interpretato la normativa all’epoca vigente in materia di appalto pubblico. Invero, sia nella L. n. 2248 del 1865, art. 342 (e nell’art. 20 del Regolamento n. 350 del 1895), sia nell’art. 13 Cap. Gen. OO.PP. del 1962 risulta chiaramente espresso il divieto per l’appaltatore di procedere autonomamente alla esecuzione di opere diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste in contratto, ed il connesso principio secondo cui l’eventuale ordine (o autorizzazione) di procedere in tal senso deve, da un lato, essere impartito per iscritto dal Direttore dei Lavori, e dall’altro deve indicare gli estremi della specifica approvazione di tali variazioni preventivamente adottata nelle forme di legge dalla Amministrazione committente (cfr.ex multis Cass. Sez. 1 n. 16046/2009; n. 10069/2008;

n. 5278/2007; n. 11501/2006; n. 11365/1999). Nel caso in esame, risulta evidente dalle stesse allegazioni del ricorrente che le variazioni in discussione rispetto alle prestazioni originariamente previste non sono state ordinate (nè autorizzate) per iscritto dal Direttore dei Lavori, tantomeno approvate preventivamente dall’Istituto committente. Le argomentazioni esposte dal ricorrente non conducono a diverse conclusioni, atteso che – premesso che di variazioni pur sempre si tratta, a prescindere dalla valutazione in ordine alla loro utilità o necessità ai fini della realizzazione del piano manutentivo, valutazione che come detto spetta comunque all’Ente committente – la inequivoca delimitazione, nelle norme sopra richiamate, delle condizioni alle quali soggiace il diritto dell’appaltatore a compensi aggiuntivi per le variazioni o addizioni conduce ad escludere che rientri nella autonoma competenza del Direttore dei Lavori provvederà, in rappresentanza dell’Ente committente e in difetto di specifica approvazione da questo preventivamente adottata nelle forme di legge, ad ordinare o autorizzare tali variazioni. Nella specie, peraltro, la prova testimoniale ha chiaramente escluso che vi sia stato alcun ordine da parte del Direttore dei lavori, e nessuna specifica censura risulta prospettata sul punto in ricorso.

Nè a diverse conclusioni può condurre la applicazione nella specie delle disposizioni dell’art. 103 del Regolamento di cui al R.D. n. 350 del 1895, che subordinano il diritto al compenso dell’appaltatore per i lavori, meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzati, al riconoscimento da parte del collaudatore della loro indispensabilità per l’esecuzione dell’opera ed alla circostanza che l’importo totale della stessa, compresi i lavori non autorizzati, resti entro i limiti delle spese approvate. Da un lato, dal ricorso non emerge – alla stregua del noto principio dell’autosufficienza- l’indicazione specifica di risultanze probatorie, non considerate dal giudice di merito, in ordine alla ricorrenza nella specie dei due presupposti normativi testè indicati; dall’altro, la eventuale menzione delle opere in questione nel certificato di collaudo non sarebbe comunque sufficiente ai fini del diritto al compenso, essendo invece necessaria la definitiva approvazione da parte dell’amministrazione committente (cfr. ex multis Cass. n. 15221/2007;

n. 10428/1996), che nella specie non risulta emessa, essendo invece pacifico l’intervenuto rigetto delle riserve formulate dall’impresa in ordine alla esclusione dei compensi in questione dalla contabilità finale dei lavori.

3.1 Tali considerazioni valgono evidentemente anche per il secondo motivo, con il quale sostanzialmente si reiterano gli stessi argomenti con riferimento specifico al lavoro di revisione degli impianti elettrici. L’unico elemento peculiare evidenziato nel motivo con riguardo a tale prestazione, quello concernente l’affermato "riconoscimento" da parte del consulente tecnico d’ufficio circa la sua indispensabilità, si mostra inidoneo ai fini della applicazione dell’art. 103 citato, dovendo – come già osservato – tale riconoscimento provenire dagli organi rappresentativi dell’Istituto appaltante, non già dal consulente tecnico d’ufficio.

4. Nè miglior sorte può riconoscersi al terzo motivo di ricorso, essendo il dictum della corte di merito conforme al consolidato orientamento di questa corte – che il collegio condivide – secondo cui l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione richiede, quale condizione imprescindibile, che quest’ultima riconosca la utilità della prestazione, e tale riconoscimento non può essere desunto dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa o da altri comportamenti, ove in tali condotte non sia oggettivamente rilevabile un’inequivoca, ancorchè implicita, manifestazione di volontà, promanante da organi rappresentativi della Amministrazione interessata, ed esprimente un giudizio positivo circa il vantaggio dell’opera o della prestazione ricevuta dall’ente rappresentato (cfr. ex multis S.U. n. 1764/2011; Sez. 1 n. 3322/2010; Sez. 2 n. 2312/2008). Rettamente la corte di merito ha rilevato come nella specie non ricorrano gli elementi propri del riconoscimento implicito, nè gli elementi evidenziati nel ricorso conducono a diverse conclusioni, atteso che: a) l’avvenuto collaudo dei lavori da parte del Direttore dei Lavori ha la diversa funzione tecnica di accertare l’avvenuta esecuzione corretta dell’opera e non implica alcun giudizio sul vantaggio che possa derivare all’Istituto dalle pretese maggiori prestazioni eseguite dall’impresa, giudizio che peraltro il collaudatore non è legittimato ad esprimere in rappresentanza dell’Istituto committente; b) il preteso "inserimento formale e di fatto nell’ambito dei fabbricati I.A.C.P." costituisce elemento generico ed equivoco, considerando anche le caratteristiche delle opere in questione.

5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione, tenuto conto delle peculiarità della controversia, il cui insorgere appare oggettivamente ascrivibile ad entrambe le parti.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1783

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva rigettato la richiesta di visto di ingresso in Italia per motivo di lavoro autonomo poiché l’attività di muratore segnalata dallo stesso non era considerata come attività prevista dal D.P.C.M. che fissava i flussi per l’ingresso in Italia di lavoratori autonomi.

Il ricorso si articola su tre motivi di ricorso.

Il primo contesta la violazione dell’art. 3 L. 241\90 e dell’art. 5 D.P.C.M. 30.10.2007 oltre all’eccesso di potere per erroneità della motivazione, contraddittorietà tra atti e travisamento dei fatti.

Il D.P.C.M. 30.10.2007 nell’indicare le categorie dei lavoratori non comunitari che possono far ingresso per motivi di lavoro autonomo fa riferimento tra l’altro a "imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana" e non si capisce perché l’attività di muratore esercitata in forma autonoma con un minimo di organizzazione non dovrebbe rientrare nel novero delle attività imprenditoriali anche perché la Camera di Commercio così l’ha qualificata.

Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione sotto altro profilo poiché non è stato dato conto dei criteri seguiti per effettuare la valutazione comparativa tra l’interesse pubblico al controllo dei nuovi ingressi e l’interesse del ricorrente ad esercitare la sua attività lavorativa.

Il terzo motivo eccepisce la violazione degli artt. 7 e 10 bis L. 241\90 poiché non sono stati dati gli avvisi previsti dalle norme sopraccitate.

Il Ministero degli Esteri si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18.11.2008 accoglieva l’istanza di sospensione del provvedimento poiché l’attività sembrava astrattamente riconducibile a quella imprenditoriale.

Il Consiglio di Stato con ordinanza del 5.5.2009 riformava la decisione poiché il ricorrente non aveva dato prova di avvalersi anche di una minima organizzazione.

Il ricorso non è fondato.

Dalla informativa del Consolato italiano in Alessandria d’Egitto risulta che il ricorrente è in possesso di un diploma tecnico per l’Agricoltura, non ha dimostrato di avere a disposizione un’organizzazione che possa qualificare l’attività come imprenditoriale.

Inoltre il decreto che autorizza i flussi di lavoratori autonomi parla di attività imprenditoriali di interesse nazionale e appare difficile ritenere che intraprendere un’attività edile anche se in forma imprenditoriale sia di interesse nazionale.

L’attestazione della Camera di Commercio è ininfluente sul punto poiché essa si limita ad affermare che l’attività di muratore si può esercitare anche in forma imprenditoriale, ma ciò non dimostra che il ricorrente era fornito dei mezzi per una gestione in tale forma (a prescindere dall’interesse nazionale della stessa).

Inoltre la violazione dell’art. 7 non sussiste poiché il procedimento è iniziato su impulso di parte e non vi era necessità di alcun avviso di avvio del procedimento, mentre il mancato preavviso di rigetto non è rilevante ex art. 21 octies L. 241\90 poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese possono essere compensate in virtù della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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