Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 18-07-2011, n. 28418 Motivazione

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Svolgimento del processo

P.A., assieme a T.L., era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Savona – sezione distaccata di Albenga, dei reati di seguito indicati. Entrambi:

a) ai sensi dell’art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b) perchè, in concorso fra loro, P.A. quale proprietaria e committente dei lavori, Z.L. quale costruttore delle opere, sul terreno sito ad (OMISSIS) e censito al catasto al foglio 5, mappale 221, realizzato una struttura portante in tubi metallici tamponatura perimetrale e copertura in lastre di lamiera ondulata, avente forma irregolare, altezza media di circa 3,35 ml. e superficie di circa 71,00 mq. la sola P.:

b) ai sensi dell’art. 483 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perchè, presentando al Comune di (OMISSIS) la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi ai sensi della L. 24 novembre 2003, n. 326 (cd. "condono edilizio"), prot. n. 37728 del 24 agosto 2004, contenente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47 attestava falsamente al Sindaco e al responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS) (pubblici ufficiali) fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità e, segnatamente, che il fabbricato descritto al capo a) era esistente ed ultimato alla data del 28 gennaio 2003 (e quindi prima del 31 marzo 2003), fatto non corrispondente al vero in quanto il fabbricato è stato edificato nel dicembre 2003; con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per conseguire il profitto e l’impunità del reato di cui al capo a) e per eseguire il reato di cui al successivo capo c). c) ai sensi degli artt. 48, 56 e 480 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perchè, ponendo in essere la condotta specificata nel capo b), compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il Sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS) (pubblici ufficiali) e a farsi rilasciare dai medesimi un permesso di costruire in sanatoria non dovuto, con conseguente estinzione del reato di cui al capo a); evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volontà, a seguito degli accertamenti effettuati dal personale del Comune di (OMISSIS); con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per conseguire il profitto e l’impunità del reato di cui al capo a).

Con sentenza del 21 ottobre 2008 il Tribunale dichiarava P. A. colpevole dei reati a lei ascritti e, con il vincolo della continuazione e le attenuanti generiche, la condannava alla pena ritenuta di giustizia.

Pronunciando sul gravame proposto dall’imputata, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato sub a) perchè estinto per prescrizione; assolveva l’imputata dal reato sub c) perchè il fatto non sussiste e riduceva la pena nella misura ritenuta di giustizia.

Avverso la sentenza anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p., lett. c), per inosservanza di norme processali, ed e) per difetto di motivazione. Si duole, in particolare, della valutazione delle risultanze di causa e segnatamente delle dichiarazioni testimoniali con riferimento alla determinazione dell’epoca di costruzione dell’immobile.

2. – La censura si colloca in area assai prossima all’inammissibilità, attenendo a questione prettamente di merito, improponibile in questa sede di legittimità a fronte di motivazione congrua e formalmente corretta.

La doglianza è, comunque, destituita di fondamento. Ed infatti, il costrutto motivazionale della pronuncia in esame non merita le censure di parte ricorrente, avendo – argomentatamele – ritenuto di poter condividere l’apprezzamento del primo giudice che aveva determinato la data di costruzione dell’immobile in epoca di gran lunga successiva alla scadenza del termine valido ai fini del richiesto condono, secondo la normativa all’epoca vigente. Il falso contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata alla domanda di condono, era stato accertato dal primo giudice – con insindacabile apprezzamento di fatto – sulla base anche delle raccolte testimonianze, segnatamente del teste T., dopo aver motivatamente ritenuto inattendibili le testimonianze addotte dalla difesa. Le puntuali motivazioni della sentenza di primo grado integrano quelle della pronuncia impugnata, costituendo – in ragione delle convergenti statuizioni di colpevolezza – una sola entità giuridica.

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 29-07-2011, n. 30330

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 30/3/10 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto da V.A. avverso l’ordinanza 16/4/09 del Gip di quel Tribunale che rigettava la richiesta dello stesso V. volta alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 297 c.p.p., comma 3, (il divieto delle c.d. contestazioni a catena), dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di RC il 20/6/08 per il reato di associazione di tipo mafioso.

In data 6/2/08 il V. era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Perugia per reato di associazione di tipo mafioso, ma a seguito della incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale del riesame di Perugia in ordine alla posizione del V., il Gip emetteva altra ordinanza ex art. 27 c.p.p., e trasmetteva gli atti al Gip del Tribunale di Reggio Calabria.

Questi, su richiesta dello stesso Pm, il 22/5/08 revocava l’ordinanza custodiale (e l’anno successivo, il 19/10/09, disponeva l’archiviazione del procedimento). Il 20/6/08, tuttavia, emetteva nuova ordinanza di custodia cautelare per reato di associazione mafiosa, che è appunto l’oggetto del ricorso, il V. assumendo la connessione qualificata tra le due imputazioni e comunque la desumibilità dagli atti, al tempo della prima ordinanza, dei fatti contestati nella seconda. Il Gip prima ed il Tribunale in appello poi hanno disatteso l’assunto, rappresentando come le due associazioni fossero ontologicamente diverse: diversa l’aera territoriale (sia pure con tendenze espansive nell’intero territorio nazionale, l’Umbria nel primo caso, la Calabria nel secondo), diversi (non coincidenti) gli ambiti temporali, diversa la composizione soggettiva dei sodalizi (con V. unico elemento comune), diverse le vicende; evidenziando poi come lo stesso iter del primo procedimento (che nulla consentiva di ritenere conosciuto dai secondi inquirenti) mostrasse l’autonomia dei due giudizi, con l’ulteriore notazione che le due misure custodiali non si erano mai sovrapposte.

Ricorreva per cassazione il V. con atto a sua firma, deducendo mancanza di motivazione: elemento comune alle due ordinanze era la presunta sostituzione in seno all’omonimo sodalizio criminale di B.M., nel basso Ionio reggino, di V.A. nel ruolo organizzativo già rivestito da altro fratello V. dopo la sua definitiva condanna alla pena dell’ergastolo; i periodi temporali dei due reati erano sostanzialmente gli stessi (dal 179/06 al 30/9/07 nel primo caso; perfino precedente, dall’aprile 2006, nel secondo); le stesse le condotte contestate (la tessitura di una fitta trama di intese con le famiglie maliose del versante ionico per l’aggiudicazione di appalti e il raggiungimento di accordi politico- elettorali, quali quelli per l’elezione del sindaco di Brancaleone).

Vi erano pertanto tutti gli estremi per la retrodatazione. Chiedeva l’annullamento.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso, la difesa per il suo accoglimento.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Rilevano nel caso di specie (riguardante reati non in connessione qualificata e contestati in procedimenti diversi) i principi affermati nella sentenza Librato delle Sez. Un. di questa Corte, n. 14535 del 19/12/06 (dep. 10/4/07), rv 235909 – "In tema di c.d. contestazione a catena, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3, opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero". (Nel caso in oggetto le Sezioni Unite hanno escluso la retrodatazione, trattandosi di procedimenti originati da distinte notizie di reato, pervenute allo stesso ufficio del pubblico ministero a distanza di tempo l’ima dall’altra. E nell’affermare tale principio – tenuto conto della sentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità dell’art. 297 c.p.p., comma 3 – hanno osservato che la regola della retrodatazione concerne normalmente misure cautelari adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate).

Nel caso in esame è pacifico che i procedimenti fossero diversi (il primo in seguito definito con archiviazione chiesta dallo stesso Pm).

Ugualmente è da ritenere l’assenza di connessione qualificata, laddove – come correttamente argomentato dal Gip – si tratta di due associazioni "ontologicamente" diverse per area territoriale, ambito temporale, vicende oggetto di indagine e composizione soggettiva dei sodalizi (tanto che l’odierno ricorrente ne rappresenta l’unico elemento comune). Connessione qualificata significa reati in concorso formale o in continuazione o legati da nesso teleologico. Nel caso in esame la detta ontologica diversità non è superata nemmeno dalla rappresentazione dei fatti data dalla difesa, apparendo insuperabile nel giudizio, in uno con l’inconsistenza probatoria del primo procedimento (definito con archiviazione), la stessa oggettiva diversità delle vicende oggetto di indagine (col V. unico soggetto comune ad entrambe).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.). Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30230

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G.E.I. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi poi illustrati da memoria, cui ha resistito l’intimato, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bologna aveva confermato la decisione di primo grado, che a sua volta aveva dichiarato a lei addebitabile la separazione dal coniuge P.L.M., e conseguentemente rigettato la domanda diretta ad ottenere l’assegno di mantenimento.

In particolare la G. denunciava:

1) violazione di legge, con riferimento alla mancata ammissione di prova testimoniale per genericità e perchè implicante formulazione di giudizi, statuizione che sarebbe errata per l’omessa pronuncia relativamente all’interrogatorio formale del P. e perchè, trattandosi di prova afferente lo stretto ambito familiare, non avrebbe potuto essere più specifica;

2) vizio di motivazione relativamente al giudizio di inescusabilità dell’abbandono del tetto coniugale, rispetto al quale la Corte a torto non avrebbe tenuto debito conto delle circostanze obiettivamente emerse, deponenti nel senso della non particolare gravita delle condizioni di salute del marito e, viceversa, della gravita delle proprie condizioni, connotate da un forte stato depressivo;

3) violazione di legge, sotto il duplice aspetto che il rigetto della domanda di riconoscimento dell’assegno di mantenimento avrebbe dovuto essere limitato alla parte eccedente l’importo di Euro 1.600,00 – che il P. si era dichiarato disponibile a corrispondere a tale titolo nella fase presidenziale -e che l’esito negativo dell’istanza aveva determinato l’insorgere di uno stato di assoluto bisogno.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. all’epoca vigente, che imponeva la formulazione del quesito di diritto all’esito dell’illustrazione di ciascun motivo, essendo stato predisposto per i tre motivi un unico quesito, che per di più risulta sganciato dalle censure cui accede e non risulta essere ad esse pertinente.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 28-09-2011, n. 35116 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo

1. – C.A., per il tramite dei suoi difensori, impugna per cassazione l’ordinanza deliberata il 16 novembre 2010 dal Tribunale di Brescia, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., che ha confermato quella emessa dal Gip del tribunale di Mantova il 28 ottobre 2010, nella parte in cui disponeva nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di detenzione e porto illegali di una pistola cal. 6,35 con matricola abrasa e di 17 cartucce.

2. – Nel ricorso, mentre non si contesta specificamente il fatto storico della detenzione illegale dell’arma, si impugna, in primo luogo, la effettiva configurabilità nella condotta contestata all’indagato anche del reato di ricettazione, evidenziando al riguardo, per un verso, che il reato presupposto non può consistere nell’alterazione del numero di matricola ma, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, in un delitto che offende il patrimonio; sotto altro profilo, che mancava una prova certa dell’effettiva consapevolezza da parte dell’indagato, definito in ricorso "soggetto di scarsa scolarizzazione", della provenienza delittuosa dell’arma per il sol fatto che la stessa aveva la matricola parzialmente abrasa.

2.1 – Si deduce altresì in ricorso l’illegittimità dell’ordinanza impugnata anche con riferimento alla scelta della misura applicata, con riferimento all’affermazione di un pericolo di recidiva. Al riguardo, si evidenzia, in particolare, a confutazione di quanto affermato dai giudici del riesame, relativamente alla superficialità comportamentale dimostrata dall’indagato nell’acquisizione di arma proveniente da circuiti criminosi, che lo stesso era, in effetti, persona perfettamente inserita nel tessuto sociale in cui vive e lavora, e che lo stesso non ha, allo stato, pendenze penali nè per gli stessi reati per i quali si procede nè per altri e che la misura degli arresti domiciliari, pure sollecitata, doveva ritenersi la più adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’Interesse di C.A. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

2.1 – L’iter argomentativo dell’ordinanza impugnata appare infatti esente dai vizi, quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato anche per l’imputazione di ricettazione, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi indiziari e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, in quanto conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità dell’indagato in ordine allo specìfico fatto delittuoso a lui contestato, dovendo qui evidenziarsi, in particolare, che il precedente giurisprudenziale citato In ricorso secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, l’ambito dei delitti presupposti va limitato a quelli che, sia pure indirettamente, offendano il patrimonio pubblico o privato (Sez. 1, Sentenza n. 5413 del 15/01/1992, dep. 09/05/1992, Rv. 190291, imp. Blè), risalente nel tempo, è rimasto isolato ed il principio in esso affermato corretto dalla ormai univoca giurisprudenza successiva, condivisa dal collegio, secondo cui il possesso di un’arma clandestina integra di per sè la prova del delitto di ricettazione, essendo l’abrasione della matricola (che priva l’arma medesima del numero e dei contrassegni di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 11) e che ne costituisce il reato presupposto, chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, ciò dimostrando, in mancanza di elementi contrari – nel caso in esame insussistenti – il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dello stesso della provenienza illecita dell’arma (in tal senso, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 41464 del 29/09/2009, dep. il 28/10/2009, Rv. 244951, Imp. Zara).

2.2 – Infondate risultano, infine, anche le censure sollevate in ricorso con riferimento all’adeguatezza della misura applicata.

Osserva in proposito il Collegio che dal contenuto dell’impugnato provvedimento emerge che il Tribunale del riesame ha ritenuto l’esistenza delle esigenze di social – prevenzione previste dall’art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e quindi l’esistenza di una prognosi sfavorevole di reiterazione di condotte delittuose, argomentando innanzi tutto dalle specifiche modalità del fatto – detenzione di una pistola con matricola abrasa, asseritamene rinvenuta casualmente sulle rive del (OMISSIS) – e dalla "superficialità comportamentale" dell’Indagato, ritenendo tali elementi di per sè indicativi della considerevole pericolosità sociale del C., con valutazione assolutamente corretta, atteso che le specifiche modalità e circostanze del fatto costituiscono un elemento fondamentale nella valutazione della personalità del soggetto, in quanto afferenti ad un episodio concreto già effettivamente posto in essere dall’interessato, e ciò a prescindere dal contenuto "formale" delle imputazioni contestate, per altro ancora provvisorie.

Sul punto va altresì rilevato come la pericolosità dell’indagato possa essere desunta anche esclusivamente dalle modalità e circostanze del fatto commesso, e cioè dai comportamenti o atti concreti posti in essere dallo stesso in tale circostanza, e possa essere ritenuta anche in assenza di precedenti penali a carico del predetto (in tal senso si veda ex multis Cass., sez. 1, sentenza n. 35219 del 21.10.2002), nel caso in esame comunque esistenti. Alla stregua di tali considerazioni, ritiene il Collegio che la motivazione del Tribunale del riesame sia sui punto assolutamente corretta e puntuale, e si sottragga quindi ai rilievi ed alle censure sviluppate in ricorso, dovendo altresì rilevarsi che la ammissione dei fatti da parte dell’indagato non assume alcun valore indicativo ai fini della valutazione della personalità dello stesso, essendo stato il predetto tratto in arresto in flagranza di reato, all’esito della perquisizione della sua abitazione.

Nè Infine può ritenersi la non proporzionalità della misura cautelare applicata sotto il profilo della previsione della sospensione della pena irroganda, avendo sul punto questa Corte ripetutamente evidenziato (In tal senso ex multis Sez. 5, Sentenza n. 2416 del 19/5/1999, Rv. 214230, ric. Marchegiani F.) che la prognosi di pericolosftà sociale dell’indagato ed il ritenuto pericolo di reiterazione del reato non consente di formulare alcun giudizio positivo sulla probabile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con conseguente applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, fondandosi tale beneficio sulla opposta previsione che il soggetto si asterrà per il futuro dal commettere altri reati.

Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua infondatezza.

3. – L’ordinanza, nel suo complesso, resiste quindi alle censure sviluppate in ricorso, che va quindi rigettato, con tutte le conseguenze di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.