Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-10-2011, n. 36617 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

– 1 – C.R.S. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 10 marzo 2009, che, in riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale, su ricorso proposto dal PG, ha aumentato allo stesso C. ed al coimputato D.C., ex art. 81 cod. pen., la pena inflitta dal primo giudice. Sostiene il ricorrente che, essendosi proceduto con il rito abbreviato, in presenza dell’appello proposto dal solo imputato D., la corte territoriale non avrebbe potuto convertire in appello il ricorso per cassazione proposto dal PG nei confronti del C.; non avendo impugnato la sentenza del Gup, l’unico rimedio consentito al Pg era, secondo il ricorrente, il ricorso per cassazione.

Avverso la stessa sentenza propone ricorso D.C. che deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio.

Motivi della decisione

-2- Ambedue i ricorsi sono infondati.

A) Quanto al C., osserva la Corte che l’art. 580 cod. proc. pen. prevede che, nel caso in cui contro la stessa sentenza siano proposti mezzi d’impugnazione diversi, in presenza di connessione ex art. 12 del citato codice, il ricorso per cassazione si converte in appello. Principio che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, "non è derogato per quei procedimenti speciali per i quali il codice prevede regimi particolari d’impugnazione, ed in particolare limiti o esclusioni del diritto di appello, diversificati per le varie parti processuali" (Cass. n. 7940/98). Principio già affermato da Cass. n. 1424/91 che, proprio in tema di giudizio abbreviato, in un caso in cui avverso la stessa sentenza erano stati proposti appello da parte di uno degli imputati e ricorso per cassazione da parte dell’altro, ha affermato che la Corte di Cassazione "deve disporre la trasmissione degli atti al giudice di appello poichè la conversione prevista dall’art. 580 cod. proc. pen. risulta "ope legis" verificata sin dal momento della proposizione dei diversi mezzi di impugnazione nei confronti della stessa sentenza".

Correttamente, dunque, alla stregua dei richiamati principi – con i quali è stata affermata la necessità della conversione del ricorso in appello nei casi in cui le diverse impugnazioni riguardino la stessa sentenza – la corte territoriale ha disposto la conversione del ricorso in questione in applicazione del disposto dell’art. 580 cod. proc. pen..

B) Quanto al D., osserva la Corte che, sia pure in termini sintetici, il giudice del gravame ha indicato, nel complessivo contesto motivazionale, le ragioni delle scelte operate in punto di determinazione della pena, peraltro contenuta in limiti del tutto coerenti rispetto alla gravità delle vicende delittuose di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile.

– 3 – I ricorsi devono essere, dunque, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 23-04-2012, n. 6326 Indennità varie Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

1. Con diversi ricorsi, successivamente riuniti per connessione, D’.Mi., S.S., R.C., Fa.Al., T.E., G.L., I. B., D.M.M., P.R., El.

R., Go.Od., Ta.Ma. e G. F.A. hanno adito il Tribunale di Venezia esponendo di essere tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, con diverse qualifiche, e di percepire, in forza dell’art. 34 CCNL comparto Ministeri del 1994/1997, l’indennità di amministrazione.

Hanno quindi domandato l’accertamento del diritto alla inclusione della indennità di amministrazione nella base di calcolo (quota A) della pensione e della indennità di buonuscita a decorrere dall’assunzione, con la condanna del Ministero della Giustizia ad assoggettare a contribuzione tutti gli emolumenti percepiti per indennità di amministrazione e indennità di quiescenza e ad effettuare i relativi versamenti presso l’INPDAP ai fini pensionistici, oltre al pagamento delle spettanze maturate e degli accessori del capitale. A sostegno della domanda hanno esposto che l’indennità di amministrazione, attualmente computata in quota B, avrebbe dovuto essere computata in quota A, quindi interamente pensionabile, trattandosi di un elemento fisso e continuativo della retribuzione.

Si è costituito nel giudizio di primo grado il Ministero della Giustizia, resistendo alla domanda ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ai riflessi pensionistici della domanda, per essere competente la Corte dei Conti. Nel merito, sosteneva l’infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

La causa è stata decisa in primo grado dal tribunale di Venezia con sentenza emessa il 4 novembre 2008, che ha accolto le domande formulate dai ricorrenti, accertando il diritto di computare l’indennità di amministrazione in quota A, con riferimento tanto alla indennità di fine servizio che ai fini pensionistici.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero della Giustizia.

Si sono costituiti gli appellati, contestando nel merito i motivi di appello e chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza del 7 aprile 2008 – 14 settembre 2009 la corte d’appello di Venezia ha respinto la domanda degli originari ricorrenti, così riformando la sentenza di primo grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione D’.

M. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe.

Resiste con controricorso il ministero intimato che ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale è articolato in un unico motivo con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 3, 38 e 43. Sostengono in particolare i ricorrenti che l’art. 34 del contratto collettivo per il comparto ministeri aveva istituito l’indennità di amministrazione quale compenso annuo, fisso e di natura retribuiva, definendola con carattere di generalità e continuità. Anche l’indennità di amministrazione era quindi soggetta a ritenuta previdenziale. Pertanto – sostengono i ricorrenti – l’indennità in questione deve essere considerata come elemento generale costante della retribuzione e, in quanto tale, rientrante nella nozione di base pensionabile, nonchè parte integrante della retribuzione imponibile ai fini contributivi e della base di calcolo dell’indennità di quiescenza.

2. Con il ricorso incidentale condizionato il ministero resistente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario appartenendo alla corte dei conti la giurisdizione sulla controversia.

3. I giudizi promossi con il ricorso principale e quello incidentale condizionato vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Premesso che questa corte (Cass., Sez. Un., 20 maggio 2010, n. 12337), proprio in riferimento a controversie relative alla computabilità dell’indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, ha precisato che occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta, come nella specie, all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva – che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d’impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l’Amministrazione è tenuta a versare – e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico – che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l’ammontare della pensione erogata o da erogare – non può non richiamarsi innanzitutto la giurisprudenza della Corte dei conti che, nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione del trattamento pensionistico, si è pronunciata più volte nel senso della non integrale pensionabilità dell’indennità di amministrazione (Corte conti, 26 gennaio 2009, n. 31; 28 ottobre 2007, n. 366; 26 febbraio 2007, n. 301).

Deve in proposito considerarsi che il D.Lgs. n. 503 del 1992, recante norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, ha previsto all’art. 13 il nuovo sistema di calcolo della pensione il cui importo, a far tempo dal 1 gennaio 1993, deve essere determinato dalla somma della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 – c.d. quota A – da calcolare secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (art. 13, comma 1, lett. a), e della quota di pensione – c.d. quota B – corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 (art. 13, comma 1, lett. b) da calcolare secondo le disposizioni introdotte dal D.Lgs. stesso.

Pur in questo innovato contesto normativo la c.d. quota A di pensione è rimasta disciplinata dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 43 (recante le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nel testo sostituito dalla L. 29 aprile 1976, n. 177, art. 15 che, dopo aver tassativamente indicato quali emolumenti vanno inseriti nel calcolo della pensione, prevede all’ultimo comma che agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

In simmetria con l’art. 43 cit., il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3 (recante norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) prevede che, per la determinazione della base contributiva, ai fini del computo della indennità di buonuscita, si considera l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a formare la base contributiva. L’art. 38 dello stesso testo normativo disciplina la base contributiva utile ai fini dei trattamenti di previdenza e della indennità in questione, individuando le specifiche voci stipendiali da prendere in considerazione a questi fini.

Quindi la natura eventualmente retributiva di una determinata indennità o voce stipendiale non è sufficiente a farla rientrare nella base contributiva ai fini del computo del trattamento di quiescenza, dal momento che – come ha correttamente osservato la Corte d’appello – per stabilire l’idoneità di un certo compenso a essere considerato a questo fine occorre far riferimento al dato formale, costituito dal regime giuridico previsto dalla legge per l’emolumento. Cfr. in proposito Cons. Stato, sez. 6^, 27 dicembre 2007, n. 6666. In sostanza, l’individuazione delle voci stipendiali utili ai fini del computo della indennità di buonuscita, risponde al principio di tassatività stabilito dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 e dal D.P.R. n. 1092, art. 43 che esclude che indennità non comprese nella previsione normativa possano essere considerate a questi fini.

Successivamente, la L. 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, allo scopo di armonizzare i diversi ordinamenti pensionistici, ha introdotto una nozione di pensionabilità analoga a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria gestito dall’INPS. Secondo tale disposizione, a far tempo dal 1 gennaio 1996 tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati nella L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 sia che attengano al c.d. trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e, quindi, correlativamente, per effetto della riforma introdotta, quella pensionabile.

A seguito di tale legge di riforma la base pensionabile è venuta ad arricchirsi delle voci accessorie della retribuzione, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, includendo tutto ciò che il lavoratore riceve da datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro (art. 2, comma 9). Ma – come ha correttamente rilevato la Corte d’appello – nel determinare gli effetti nel tempo della nuova disciplina, la legge di riforma ha stabilito che per gli assunti anteriormente al 1 gennaio 1996 la nuova base pensionabile, come ampliata dall’art. 2, comma 9, può essere considerata solo ai fini del calcolo della suddetta quota B (cit. L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 11). Invece per la quota A opera il principio della tassatività stabilito dal cit. D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 43 secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti di natura non stipendiale, a meno che la legge istitutiva non ne preveda espressamente la pensionabilità.

Quindi nella specie, riguardante l’indennità di amministrazione istituita con il CCNL del comparto Ministeri per il quadriennio 1994 – 1997, all’art. 34, come componente accessoria della retribuzione, trova non di meno applicazione il D.P.R. n. 1092 del 1972, art. 43 atteso che tale norma non è stata derogata dalla regolazione contrattuale del pubblico impiego, in quanto essa non ha inciso sul regime dei trattamenti pensionistici, che continuano a essere determinati e riconosciuti in base alla previsione della legge (cfr.

D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 24 e 45).

5. Il ricorso principale va quindi rigettato siccome infondato e quello incidentale, in quanto condizionato, è assorbito.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 24-05-2012, n. 8266 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato improcedibile – ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, conv., con modif., in L. 6 agosto 2008, n. 133, per omessa presentazione dell’istanza (c.d. di prelievo) ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 – la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposta dagli attuali ricorrenti, indicati in epigrafe, con ricorso depositato il 10 luglio 2009, riguardante la irragionevole durata di un processo amministrativo dai medesimi introdotto con ricorso al TAR della Toscana depositato il 20 maggio 1999 e ancora pendente alla data della domanda.

I soccombenti hanno impugnato il predetto decreto con ricorso per cassazione contenente un solo motivo di censura, illustrato anche con memoria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è difeso con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che l’improponibilità della domanda di equa riparazione per difetto di istanza di prelievo, ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 cit., non può essere dichiarata ove il processo amministrativo presupposto sia stato introdotto in epoca anteriore al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del citato D.L. 2. – Il motivo è fondato nei sensi che seguono.

La presente fattispecie è caratterizzata da ciò: che il giudizio di equa riparazione è stato promosso con ricorso del 10 luglio 2009, quando era vigente il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, che il processo amministrativo presupposto, iniziato con ricorso del 20 maggio 1999, era ancora pendente a detta data, e che in tale processo non era stata presentata la cosiddetta istanza di prelievo.

Per decidere se in tale fattispecie spetti ed in quale misura, oppure no, il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, devono premettersi, da un lato, il quadro normativo di riferimento e, dall’altro, i consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, finora seguiti.

Quanto al quadro normativo di riferimento – deve precisarsi quanto segue: a) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b);

b) in sede di conversione in legge, sono state apportate al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 le seguenti modifiche: al comma 2, dopo le parole "art. 2, comma 1" sono inserite le seguenti: "della L. 24 marzo 2001, n. 89" e le parole "nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lettera b)" sono soppresse; c) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2; d) successivamente, l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, le parole "un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione"; e) ancora successivamente, il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: al comma 23, le parole "81, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "71, comma 2"; f) conclusivamente, la disposizione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dell’art. 54, comma 2,- in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudico dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione".

Questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del tutto evidente che in base al principio tempus regit actum: 1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, nel seguente testo: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, nel seguente testo: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.

Dunque, alla fattispecie in esame è applicabile – ratione temporis (ricorso per equa riparazione depositato in data 10 luglio 2009) – il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, nel testo dianzi riprodotto sub 1), vale a dire nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal cosiddetto codice del processo amministrativo (cfr., supra, sub 2), sicchè restano estranee al presente giudizio tutte le questioni che, relativamente alla disposizione attualmente in vigore, possono eventualmente porsi.

Quanto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte finora seguiti, i principi rilevanti finora enunciati sono i seguenti:

a) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa;

b) l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; c) tuttavia, la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001 (cfr., ex plurimis le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008, 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011); d) l’innovazione introdotta dal citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011).

Va tuttavia puntualizzato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, nel caso, quale quello di specie, in cui non abbia presentato in tale processo l’istanza di prelievo, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data.

In particolare, questa soluzione si fonda sui seguenti argomenti: a) la ratio del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, sta in ciò, che la presentazione dell’istanza di prelievo ha la funzione di sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto; b) la formulazione della disposizione (La domanda di equa riparazione non è proponibile se … non è stata presentata un’istanza …) mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo è prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione; c) tale qualificazione, tuttavia, non comporta necessariamente che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo – cioè la mancanza di detto presupposto processuale – determini la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008: ciò, per la decisiva ragione che, altrimenti opinando – posto che con riferimento al periodo già trascorso sarebbe del tutto inattuabile la funzione sopra indicata alla lettera a), costituente a un tempo ratio ma anche giustificazione del presupposto processuale in esame – questo si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1; d) nessun principio processuale d’ordine generale osta a che la domanda di equa riparazione possa essere esaminata e decisa per "parti" di essa e, quindi, essere accolta per una parte e dichiarata improponibile per l’altra (cfr., ad esempio, l’art. 277 cod. proc. civ.).

Nella specie, i giudici a quibus, in violazione del su enunciato principio di diritto, hanno dichiarato tout court improcedibile (rectius, improponibile) tutta la domanda, omettendo in particolare di operare la distinzione tra la durata del processo amministrativo presupposto fino al 25 giugno 2008, e quella successiva a tale data.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato.

La causa può peraltro essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Posto che, secondo gli standard consolidati della Corte europea dei diritti dell’uomo, la durata qui rilevante – per quanto sopra detto – del processo presupposto, pari a 9 anni e 1 mese, ha certamente superato i limiti della ragionevolezza, può liquidarsi, a titolo di equa riparazione, sempre in base agli standard della medesima Corte, la somma di Euro 5.350,00, oltre interessi dalla domanda.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 5.350,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di ciascuno dei ricorrenti;

condanna altresì il predetto Ministero alle spese dell’intero giudizio, che liquida a favore dei ricorrenti in solido in Euro 600,00 per onorari, Euro 686,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di merito, e in Euro 1.311,00, di cui Euro 1.211,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 16 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette la ricorrente che la Regione Basilicata, con delibera giuntale n.6957 del 28/10/91 ad oggetto "progetto di formazione per la produzione e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali", delegava agli enti attuatori -tra questi la Comunità Montana intimata- le funzioni inerenti alla realizzazione di specifiche attività formative. Quest’ultima predispose in data 27/8/92 un avviso pubblico per la selezione d’un soggetto cui affidare la gestione e l’organizzazione del corso. A tale bando risposero, con invio della relativa documentazione, la ricorrente e un’altra impresa, la Doycus; a seguito di richiesta della C.M., il responsabile del progetto, con nota del 16/11/92, relativamente all’offerta della FI.GEST, espresse parere sostanzialmente favorevole ritenendo la proposta dalla stessa formulata adeguatamente strutturata e conforme nelle linee essenziali agli obiettivi formativi propri del profilo professionale richiesto (e non quella formulata dall’altra concorrente). Su richiesta della C.M. la ricorrente inoltrò poi ulteriori elementi integrativi. Senonchè, all’esito della selezione, la C.M. decideva però di non affidare la gestione didattica del corso a nessuna delle due società in competizione ritenendo le due offerte-proposte "non rispondenti a quanto richiesto dall’Avviso…" e stabilendo, nel contempo, di "dare mandato al Presidente di avviare le procedure per la gestione diretta del Corso…". Avverso tale deliberazione la ricorrente propose ricorso a questo TAR che, con sentenza n.634/00, accolse il gravame annullando il provvedimento impugnato.

Col presente ricorso la ricorrente chiede ora la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto subìto, con condanna al pagamento della somma di Euro 40.000 o di quell’altra ritenuta di giustizia con accessori di legge. I motivi dedotti sono i seguenti:

1.-Ingiustizia del danno che ha leso un interesse legittimo della ricorrente.

Si sostiene che nella fattispecie si è verificata la lesione di un interesse legittimo con danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.. In particolare, il bene della vita leso sarebbe la realizzazione economica e il conseguimento di incrementi patrimoniali atteso chè l’ente avrebbe dovuto emettere un provvedimento di diverso contenuto, vertendosi in una situazione suscettibile di determinare un concreto affidamento circa la conclusione positiva, per la ricorrente, della procedura di aggiudicazione dell’incarico in questione, situazione che, secondo un criterio di normalità, avrebbe dovuto avere esito favorevole per la ricorrente. In tal senso infatti si sarebbe posto il predetto giudizio del responsabile del progetto, che ha valutato favorevolmente la proposta della ricorrente. Anzi, il responsabile, pur avendo reputato l’assenza di necessaria precisione nell’indicazione di alcuni elementi dell’offerta, ha nel contempo avvertito che, ove sussistenti, detti elementi avrebbero reso la proposta "…ancor più completa…", in tal modo riconoscendo un apprezzabile livello di completezza alla proposta;

2.-nesso di causalità tra comportamento colposo dell’amministrazione ed evento dannoso.

Si sostiene che l’amministrazione abbia violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, con un comportamento colposo dato che, pur non vertendosi in una situazione di particolare complessità, l’azione amministrativa sarebbe stata svolta senza perizia e diligenza. Si richiama la giurisprudenza relativa al contatto sociale e da contatto amministrativo in quanto che il rapporto obbligatorio sorto per effetto del procedimento, darebbe luogo, in caso di violazione, a responsabilità di tipo contrattuale con conseguente obbligo risarcitorio a prescindere che l’attività sua vincolata o discrezionale e quindi a prescindere pure dall’accertamento della spettanza del bene della vita;

3.-quantificazione del danno.

Il "quantum" dovrebbe comprendere la perdita subita per il mancato svolgimento delle attività corsuali da parte dei soci lavoratori ed ammonterebbe ad Euro 34.607,56. In secondo luogo la ricorrente assume di non aver potuto mantenere gli impegni assunti con i soggetti coinvolti nella progettazione e programmazione didattica non escluse personalità professionali rilevanti come la Sovrintendenza archeologica per la Basilicata. Inoltre, sarebbero stati pregiudicati possibili guadagni futuri connessi ad altri progetti e iniziative. Per la stessa ragione la ricorrente non avrebbe potuto iscriversi nell’albo regionale degli enti di formazione. Il danno da risarcire dovrebbe essere quantificato nella misura complessiva di Euro 40mila. In subordine si chiede che il TAR stabilisca, sulla base dell’art. 35 co.2 D.Lgs. n. 80 del 1998, i criteri in base ai quali la C.M. dovrà proporre alla ricorrente il pagamento d’una somma a titolo risarcitorio.

Si è costituita l’amministrazione intimata che resiste e chiede il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Deve premettersi che la sentenza n.643/00 di questo TAR, recante annullamento della delibera con cui la giunta esecutiva della comunità montana stabiliva di non procedere all’affidamento della gestione didattica del corso di formazione professionale per assistente scavi archeologici è sostanzialmente basata su un vizio che investe l’adeguatezza della motivazione fornita dall’amministrazione all’atto dell’esercizio del potere discrezionale di non procedere all’affidamento che la stessa si era riservata con una specifica clausola del bando che richiedeva però l’adozione d’un "provvedimento motivato". Trattasi cioè d’un vizio formale, che di per sé non escludeva il riesercizio del potere e che preclude la valutazione della domanda di risarcimento del danno se non all’esito del nuovo esercizio del potere, che, conferendo giuridica definitività al rapporto, invera il necessario presupposto dell’azione risarcitoria (cfr. fra le altre, TAR Lazio, Roma, II, 6/5/10 n.9915; T.A.R. Marche, I, 27/9/10 n.3305).

Del resto, giova precisare che, stando alla documentazione depositata dalla difesa dell’amministrazione, le ragioni che hanno determinato la statuizione di non aggiudicazione sono, nella sostanza, quelle racchiuse nel parere dell’ufficio formazione professionale della Comunità Montana (doc. 8 della produzione dell’amministrazione) col quale il responsabile di detta struttura, acquisita l’integrazione documentale fornita dalla ricorrente a seguito della richiesta dell’ente, pur ribadendo l’adeguatezza didattica e funzionale della proposta FI.GEST al profilo formativo del corso in questione, evidenziava però la non rispondenza dell’analisi dei costi agli obiettivi prefissati nel prospetto finanziario allegato all’avviso pubblico. Sicchè a tali ragioni di ordine finanziario l’amministrazione intendeva ricondurre la decisione di non aggiudicazione e l’intendimento, da concretizzare con successive procedure, di procedere in proprio alla realizzazione del progetto.

Anche il secondo motivo poi è infondato. Dopo la fondamentale sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 1999 e la successiva modifica dell’art. 7, L. n. 1034 del 1971, intervenuta ad opera della L. n. 205 del 2000, la prevalente giurisprudenza inquadra la tematica del risarcimento dei danni da lesione di interesse legittimo nell’ambito dei più sicuri confini della responsabilità extracontrattuale, con ciò discostandosi dall’orientamento, recepito in alcune decisioni del giudice amministrativo, teso a qualificare l’illecito da lesione di interesse legittimo come ipotesi di responsabilità contrattuale derivante dal " contatto amministrativo ". Ne deriva che il riconoscimento della relativa pretesa risarcitoria non può prescindere dall’accertamento delle condizioni contemplate dall’art. 2043 c.c., dovendo tale accertamento essere compiuto secondo le regole ordinarie di distribuzione dell’onere della prova, atteso che il giudizio per il risarcimento dei danni attivato innanzi al giudice amministrativo si atteggia come giudizio sul rapporto e non sull’atto, con applicazione piena del principio dispositivo di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Pertanto, ai fini della risarcibilità dell’interesse legittimo, il danneggiato deve dimostrare la ricorrenza sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo dell’illecito (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 03 luglio 2009, n. 3705).

Di tal chè il ricorso deve essere rigettato né occorre esaminare gli altri profili dedotti afferenti la quantificazione del danno.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate e contributo unificato irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore

Pasquale Mastrantuono, Consigliere
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