T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 42

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che la licenza di porto d’armi è un provvedimento ampliativo che permette l’utilizzo di un mezzo in tutti gli altri casi vietato dall’ordinamento;

– che secondo il prevalente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI – 5/4/2007 n. 152; sez. IV – 8/5/2003 n. 2424; sez. IV – 30/7/2002 n. 4073; sez. IV – 29/11/2000 n. 6347), in materia di rilascio (o di revoca) del porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza – nel perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell’ordine pubblico – esercita un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi;

– che l’ampio raggio di apprezzamento si estende all’indagine sulle circostanze che consiglino l’adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d’armi già rilasciate;

– che l’atto autorizzatorio può intervenire soltanto in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza ed a prevenzione di ogni possibile "vulnus" all’incolumità di terzi, cui può contribuire ogni aumentata circolazione di armi d’offesa;

Atteso:

– che in definitiva il provvedimento di rilascio del porto d’armi e l’autorizzazione a goderne in prosieguo richiedono che l’istante sia una persona esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (cfr. sentenze brevi Sezione 12/6/2009 n. 1222; 31/7/2009 n. 1725; 19/11/2009 n. 2245; 28/12/2009 n. 2636);

– che non ostano al diniego dell’autorizzazione fatti che, pur non assumendo o non avendo più rilievo nell’ambito dell’ordinamento penale, siano tuttavia considerati tali da far ritenere il richiedente non affidabile, ai fini del rispetto da parte sua della sicurezza pubblica, nell’espletamento dell’attività da autorizzare;

Tenuto conto:

– che, venendo ora a fare concreta applicazione di siffatti criteri ermeneutici alla fattispecie all’esame, il Tribunale deve concludere che la vicenda controversa è stata oggetto di congrua valutazione da parte degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

– che il provvedimento impugnato in questa sede dà conto di due denunce;

– che la prima è scaturita dalla guida di un ciclomotore in condizione di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di una sostanza stupefacente;

– che la sentenza di irrilevanza del fatto – invocata dal ricorrente – si fonda sulla sua occasionalità ma dà altresì conto dell’avvenuto accertamento dell’effettiva assunzione della sostanza;

– che nel secondo episodio il ricorrente è stato individuato come detentore di hashish per uso personale, e la natura della sostanza è stata confermata dalle analisi di laboratorio (cfr. doc. 2 amministrazione);

– che tali eventi denotano uno stile di vita non assolutamente tranquillo ed irreprensibile, che deve indurre a particolare cautela circa il possibile abuso delle armi;

– che in proposito il provvedimento prefettizio, fondato su un giudizio probabilistico, è adeguatamente motivato e fa seguito ad un’attività istruttoria condotta in modo sufficientemente articolato;

– che il requisito dell’affidabilità risulta preso in considerazione alla luce delle due denunce, mentre la relativa lontananza temporale dei fatti (2007) non può essere utilmente invocata in presenza di una reiterazione di contegno riprovevole;

– che peraltro l’amministrazione ha evocato l’art. 1 punto 5) del Decreto del Ministero della Sanità 28/4/1998;

– che l’omessa valorizzazione delle deduzioni in sede procedimentale non è comunque sufficiente ad inficiare il contenuto dell’atto impugnato;

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della ridotta attività difensiva di controparte e della natura non automatica della reiezione dell’istanza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-08-2012, n. 14519

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice di Pace di Gallarate, depositato il 22 maggio 2008, A. e P.D., il primo quale proprietario de veicolo, il secondo quale conducente, proponevano opposizione avverso i verbali di contestazione di violazione del codice della strada nn. 379S/2006, 429S/2006, 897S/2006, 935S/2006, 970S/2006, 1528S/2006, 1590S/2006, 1766S/2006, 1776S/2006, 1791S/2006 e 1802S/2006, emessi dalla Polizia Locale di Cassano Magnano, per avere transitato con luce semaforica rossa all’incrocio fra le vie (OMISSIS), di cui all’art. 146 C.d.S., comma 3.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Comune, il Giudice di pace adito accoglieva il ricorso per tutti i verbali, fatta eccezione per quello di cui al n. 1717S/2006, per il quale veniva confermata nel minimo la sanzione pecuniaria.

In virtù di rituale appello interposto dallo stesso Comune di Cassano Magnano, con il quale lamentava la decisione del giudice di prime cure di provvedere senza disporre consulenza tecnica d’ufficio sull’impianto e sui tempi della proiezione della luce gialla,’considerato che nell’incrocio in questione l’amministrazione comunale aveva posizionato un c.d. semaforo intelligente, caratterizzato da sensori-radar posti a circa 200 metri di distanza che azionava la luce gialla quando i veicoli transitavano ad una velocità superiore a quella consentita nel tratto interessato, il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione distaccata di Gallarate, nella resistenza degli appellati, accoglieva il gravame e in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava i verbali di accertamento nn. 379S/2006, 429S/2006, 897S/2006, 935S/2006, 970S/2006, 1528S/2006, 1590S/2006, 1766S/2006, 1776S/2006, 1791S/2006 e 1802S/2006 della polizia locale del Comune di Cassano Magnano.

A sostegno della decisione adottata il giudice del gravame evidenziava che ti giudice di prime cure – diversamente da casi analoghi trattati – aveva ritenuto di accogliere l’opposizione senza espletare c.t.u. ritenendo che "il tempo della lanterna proiettante luce gialla risulta inferiore a 4 secondi dichiarati…", allorchè da una disamina della documentazione fotografica allegata si evinceva che in tutte le ipotesi il tempo del giallo non era mai stato inferiore a 3,687 secondi, tempo sufficiente a consentire l’arresto tempestivo del veicolo. Riteneva decisivo, altresì, la circostanza che in tutte le violazioni contestate il ricorrente era transitato dopo che la lanterna semaforica proiettava luce rossa da parecchi secondi, sino a 6 secondi, con la conseguenza che il conducente avrebbe avuto tutto il tempo sufficiente per arrestarsi prima del semaforo se avesse mantenuto la velocità imposta dal C.d.S. nel tratto interessato, dovendo adeguare la velocità allo stato dei luoghi.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A. e P.D., articolato su quattro motivi, cui ha resistito il Comune di Cassano Magnano con controricorso.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c., parte resistente ha depositato copia di decisione di questa corte.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del deposito dei documenti, in particolare della sentenza n. 1071/2012 di questa corte, che il Comune resistente ha operato (peraltro nei termini di cui all’art. 378 c.p.c.) al fine di dimostrare l’insussistenza e la infondatezza delle pretese vantate da parte ricorrente, vertendo su fattispecie che si assume identica a quella oggetto del presente giudizio.

La disposizione dell’art. 372 c.p.c., comma 1, infatti, in dipendenza dell’incompatibilità con la struttura del giudizio di cassazione, caratterizzato dalla natura di legittimità del sindacato demandato alla suprema corte; – esplicitamente esclude la produzione di documenti, non prodotti nei precedenti gradi del processo, che, come quello in oggetto, non riguardino la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso, ma la correttezza della sentenza impugnata ovvero il fondamento del ricorso (così Cass. 28 gennaio 2008 n. 1788).

Ciò posto, il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per falsa applicazione delle norme imperative di diritto regolatrice della materia per avere il giudice del gravame posto alla base del proprio ragionamento di diritto l’obbligo del c.d.

precedente vincolante, inesistente nel nostro ordinamento.

Premesso che la sentenza impugnata per mero errore materiale viene indicata con il n. 49/2009, anzichè con il n. 47/2009, sebbene risulta essere stata regolarmente depositata ex art. 369 c.p.c., il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata il 23.1.2009, per cui atteso che l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., occorsa con la L. n. 69 del 2009, si applica ai ricorsi avverso provvedimenti depositati dal 4.7.2009 (L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 5), nella specie trova applicazione ratione temporis il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, in particolare le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1 recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione. Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nei modo ivi descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (c.d. momento di sintesi).

Precisato quanto sopra, il primo motivo va dichiarato inammissibile e ciò sia che si voglia ritenere proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sia ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto ad esso non si correla alcun quesito, necessario D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 27, comma 2. Nè il quesito può ritenersi implicitamente formulato nell’illustrazione del motivo sottoposto all’esame del collegio, "poichè la prescrizione formale introdotta dalla norma in esame – la quale richiede, a pena di inammissibilità, che l’illustrazione di ciascun motivo deve concludersi con la formulazione di un quesito di diritto anche nei ricorsi per motivi di giurisdizione o di competenza e anche nei ricorsi per violazione di legge quando si ponga in discussione una questione di stretto diritto – non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione de motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione" (così Cass. SS.UU. 27 marzo 2007 n. 7258).

Di qui l’esigenza del rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto tale da circoscrivere la pronuncia de giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto de quesito formulato dalla parte, quesito che deve trovare la sua collocazione a conclusione dell’illustrazione di ciascun motivo di ricorso che, da sola, non è perciò sufficiente ai fini del rispetto della norma in esame.

Con il secondo motivo viene lamentata la omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia quale il tempo del giallo e la visibilità dell’impianto di rilevamento, per avere criticamente rilevato che la sentenza del giudice di prime cure aveva ritenuto il tempo di durata della luce gialla inferiore a 4, secondi e poi, a sostegno della propria tesi, affermava che il tempo non era inferiore a 3,687 secondi, considerato sufficiente a consentire l’arresto del veicolo. Tutto ciò, peraltro, omettendo qualsiasi richiamo alla tesi di controparte a sostegno di tale conclusione; aggiungono i ricorrenti che è pacifico che vi fosse un evidente errore di taratura del dispositivo, venendo riconosciuta una impostazione inferiore ai 4 secondi.

Il giudice del gravame avrebbe, altresì, omesso di pronunciarsi in merito alla mancata "visibilità" dell’impianto di rilevamento dell’infrazione, non essendo stato apposto, nel periodo in contestazione, alcun cartello che informasse gli automobilisti della presenza dello strumento T-red; concludono l’illustrazione della censura considerazioni sui tempi di arresto e sugli elementi che incidono sullo spazio di frenata.

Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso.

Come sopra anticipato, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – venendo con la censura dedotti almeno due profili attinenti al vizio di motivazione – l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità – come già detto – la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di vantazione della sua ammissibilità (in tal senso v. Cass. SS.UU. 1 ottobre 2007 n. 20603;

Cass. 18 luglio 2007 n. 16002). Il quesito, al quale si chiede che la corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Cass. SS.UU. 11 marzo 2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enundazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

Orbene nella specie se anche si volesse riconoscere il momento di sintesi quanto alla esposizione della regolazione dei tempi del giallo dell’impianto semaforico (che si assume inferiore a 4 secondi), lo stesso sarebbe generico, non contenendo neppure le ragioni per le quali la motivazione – secondo i ricorrenti – sarebbe viziata.

Il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), richiede, infatti, un’illustrazione che, pur libera da rigidità formali, deve concretizzarsi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556); ciò che nella specie non ricorre.

In ogni caso il giudice di appello ha fornito adeguata motivazione, consistita nel ritenere che i tempi di permanenza della illuminazione semaforica gialla, giammai inferiori ai 3,687 secondi (come da documentazione esaminata) fossero comunque sufficienti a provocare l’arresto del veicolo (in tal senso le conclusioni peritali espresse in altri giudizi, ma pienamente utilizzabili ex art. 116 c.p.c., così come le prove raccolte in altro giudizio: v. Cass. 25 maggio 1993 n. 5874; Cass. 20 dicembre 1990 n. 12091, ex multis), considerando che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e non costituendo il tempo di esposizione della luce gialla per quattro secondi un dato normativo inderogabile (la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007, infatti, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola tempo minimo di durata della luce gialla che non può mai essere inferiore a tre secondi).

Per ciò che concerne la questione della visibilità dell’impianto di rilevamento occorre osservare che la medesima non risulta proposta dai ricorrenti nel pregresso grado di giudizio, per cui deve ritenersi la novità della prospettazione qui dedotta, con conseguente inammissibilità della stessa.

Sul rilievo di inammissibilità per novità della domanda, si richiamano, tra le tante, la pronuncia di questa corte 26 marzo 2012, n. 4787, la cui massima è nei seguenti termini: "Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti".

Con il terzo motivo viene denunciato il vizio di motivazione per essere il giudice dei gravame giunto alle sue conclusioni facendo richiamo a decisione della Suprema Corte in cui vengono affermati principi che a nulla rilevano ai fini che qui interessano.

Anche detta censura risulta del tutto generica, dovendosi sul punto osservare che il giudice di appello nel richiamare la pronuncia n. 16768/2008 di questa corte ha voluto unicamente confermare l’esistenza di un generale dovere di diligenza dell’automobilista nell’impegnare un crocevia ancorchè disciplinato da semaforo, senza che ciò crei alcun salto logico nel percorso argomentativo seguito dal esso giudice del gravame.

Con il quarto ed ultimo motivo viene lamentato che il giudice di appello si sia pronunciato non considerando le eccezioni sollevate dagli appellati in merito al c.d. correttivo adottato dall’Ente sull’impianto semaforico, nonchè il parere del Ministero dei trasporti in materia (n. 2488/2004 del 5.9.2005).

Pure inammissibile è quest’ultima censura non risultando la questione relativa alla valenza interpretativa del parere del Ministero dei trasporti dedotta nei pregressi gradi di giudizio. In ogni caso va rilevato che il giudice di appello non ha inteso affatto attribuire all’impianto semaforico la funzione di rilevare eventuali eccessi di velocità, nè la violazione contestata va in tal senso, essendo relativa all’art. 146 C.d.S., comma 3.

Inammissibile, infine, risulta l’istanza ex art. 373 c.p.c., di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, che va proposta al "giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata".

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 13-02-2008 (05-02-2008), n. 6841 Misure patrimoniali previste dalla legislazione antimafia – Estensione alle persone socialmente pericolose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
– che il Tribunale di Torino, con decreto del 16/1/2003, pur applicando a C.P. la misura di prevenzione personale, rigettava la richiesta di confisca dei beni mobili e immobili in sequestro, ritenendone l’inapplicabilità ai soggetti che vivono abitualmente dei proventi di delitti (nella specie, rapine) diversi da quelli elencati nella L. n. 55 del 1990, art. 14;
che di tale decreto cessavano peraltro gli effetti quanto alla misura personale, mentre esso non veniva impugnato dal pubblico ministero con riguardo al diniego della misura patrimoniale;
– che con successivo decreto del 26/6/2006 il medesimo Tribunale provvedeva, per contro, all’applicazione sia della misura di prevenzione personale sia di quella , patrimoniale della confisca di numerosi beni mobili e immobili nella disponibilità del C.;
– che la Corte d’appello di Torino con decreto del 31/1/2007, in parziale riforma di quello di primo grado, riduceva ad anni tre senza obbligo di soggiorno la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata al C. (più volte condannato, oltre che per omicidio preterintenzionale, per numerosi delitti di rapina e connessi reati in materia di armi, e perciò definito persona pericolosa, siccome dedita a traffici delittuosi che vive abitualmente con i proventi di tali attività) e confermava la misura patrimoniale della confisca limitatamente ad alcuni beni mobili e immobili, ritenuti nella effettiva disponibilità del C. anche se, taluni, intestati ai congiunti S.M. e C.L., aventi valore sproporzionato rispetto ai redditi e alle attività lavorative esercitate, beni, questi, non investiti dal precedente decreto reiettivo del Tribunale, disponendo invece la restituzione agli aventi diritto (fra i quali la convivente B.A.M.) degli altri beni sequestrati, attesa la preclusione derivante, ai fini della confisca, dalla definitività del citato provvedimento negativo;
– che la Corte distrettuale condivideva, in particolare, la tesi dell’applicabilità della confisca di prevenzione anche alle persone pericolose dedite alla commissione di delitti diversi da quelli indicati dalla L. n. 55 del 1990, art. 14, in forza del rinvio formale che la L. n. 152 del 1975, art. 19 opera alla disciplina stabilita per le persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e, quindi, dell’estensione della legislazione antimafia di cui alla L. n. 575 del 1965 e succ. modif. anche ai soggetti genericamente pericolosi L. n. 1423 del 1956, ex artt. 1 e 2;
che il P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto, deducendo, quanto alla revoca parziale della confisca, l’inoperatività della preclusione derivante dal precedente provvedimento reiettivo, non impugnato, del Tribunale;
che i difensori del C. hanno proposto ricorso per cassazione, denunziando, anche con successive memorie, l’illegittimità della misura di prevenzione patrimoniale, siccome disposta a carico di soggetto non appartenente ad alcuna delle categorie richiamate dalla L. n. 55 del 1990, art. 14, in contrasto con la lettera e la ratio legis;
che anche la difesa della S. ha proposto ricorso, sostenendo, quanto al conto corrente bancario intestato alla stessa e al figlio C.L., che i prossimi congiunti del proposto sarebbero stati ritenuti intestatari fittizi dei beni di cui erano titolari, senza indicazione di alcun elemento probatorio a sostegno di siffatta presunzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso del P.G., attesa l’estrema genericità delle argomentazioni critiche avverso l’affermata efficacia preclusiva (in assenza di "nova") del precedente provvedimento del Tribunale di Torino, reiettivo della proposta di applicazione della misura patrimoniale in ordine ai medesimi beni e per le medesime ragioni, ma non impugnato dal P.G. mediante ricorso per cassazione, si palesa inammissibile;
che il ricorso del C. risulta, per contro, fondato per le seguenti ragioni di ordine logico-giuridico, restando così assorbiti i motivi di gravame dedotti dalla S.;
che, circa la confisca del patrimonio mobiliare e immobiliare nell’asserita disponibilità del proposto, il Collegio è chiamato a rispondere al quesito interpretativo se le misure di prevenzione di carattere patrimoniale introdotte dalla L. n. 575 del 1965, artt. 2 bis e 2 ter, inseriti dalla L. n. 646 del 1982, art. 14 e succ. modif., siano, o non, applicabili ai beni del proposto che si ritengano provento di attività delittuose (nella specie, rapine) diverse da quelle indicate dalla L. n. 55 del 1990, art. 14, comma 1;
che va ribadita, innanzitutto, la soluzione interpretativa elaborata con plurime decisioni da questa Corte (da ultimo, v. Cass., Sez. 1^, 2/2/2006 n. 15038, Fatiga, rv. 234016), secondo cui, in forza del rinvio, di ordine formale e non materiale o recettizio, che la L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1 (come modif. dalla L. n. 327 del 1988, art. 13) opera alle disposizioni contro la mafia di cui alla L. n. 575 del 1965, siffatte disposizioni, pure nel testo novellato o interpolato da successive modificazioni, si applicano anche alle persone genericamente pericolose indicate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, sussistendo, almeno in materia di misura di prevenzione personale, una completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni mafiose (pericolosità "qualificata") e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose (pericolosità "generica");
che occorre, peraltro, prendere atto che, secondo la sopravvenuta e derogatoria norma ("lex specialis posterior") della L. n. 55 del 1990, art. 14, comma 1, "salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge", da tale data le disposizioni della L. n. 575 del 1965 concernenti le indagini e l’applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale o interdittivo, si applicano – a regime – con esclusivo riferimento ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o finalizzate al narcotraffico, ovvero ai soggetti indicati nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, nn. 1 e 2, "quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter c.p. ovvero quella di contrabbando" (inciso, quest’ultimo, interpolato dalle novelle di cui al D.L. n. 419 del 1991, art. 11, conv. in L. n. 172 del 1992, ed alla L. n. 108 del 1996, art. 9 e L. n. 228 del 2003, art. 7);
che, ferma restando la valenza attenuata del sistema probatorio propria del processo di prevenzione, fondato sulla fattuale esistenza di seri e concreti indizi tali da suffragare l’attribuibilità di uno di tali delitti al proposto, i delitti di rapina attribuiti al C. non risultano ricompresi nell’elencazione, sicuramente anelastica e restrittiva, degli specifici reati indicati ai fini dell’applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, al pari di quanto dispone il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, per talune "ipotesi particolari di confisca", conseguente alla condanna o all’applicazione di pena concordata per una serie di delitti, fra i quali non è annoverato, ancora una volta, quello di cui all’art. 628 c.p., ritenuto, secondo una "scelta mirata" (e però, forse, irragionevole) del legislatore, espressione di una pericolosità non attinente all’area della criminalità organizzata, e quindi non meritevole di un certo tipo di risposta preventiva da parte dello Stato;
che, d’altra parte, alla postulata soluzione ermeneutica, ancorata all’interpretazione letterale e logico-sistematica della normativa, anche sulla scorta della dichiarata voluntas legis desumibile con chiarezza dai lavori preparatori della L. n. 55 del 1990, non osta l’orientamento (in parte solo apparentemente) difforme della precedente, copiosa, giurisprudenza di legittimità, attesa la tralaticia massimazione dell’opposto principio di diritto, pure a fronte dell’ambiguità e della genericità dei dicta, che talora risultano enunciati con riguardo a fattispecie associative pacificamente rientranti nell’ambito applicativo della L. n. 55 del 1990, art. 14, comma 1 (v. Cass., Sez. 1^, 5/12/2002 n. 1379/03, Pellegrinetti, rv. 223263, e Sez. 1^, 2/2/2006 n. 15028, Fatiga, cit., entrambe in tema di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico);
che, in definitiva, atteso il delimitato ambito soggettivo relativo alla misura ablativa, l’impugnato decreto della Corte d’appello di Torino va annullato senza rinvio, relativamente alla confisca dei beni mobili e immobili nella disponibilità del C., confisca che va conseguentemente e immediatamente revocata ex art. 620 c.p.p., lett. l).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato, limitatamente alla confisca, che revoca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 1899 Possesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 27.10.95 D.M.G., C. E., T.C.U., Ta.Ca.An., T. C.A. e C.B., convenivano avanti al tribunale di Cassino, F.M., e premesso che erano proprietari pro- indiviso dei terreni siti in (OMISSIS) in via del Foro (distinti al catasto al foglio 84 part. 722, 723, 724 e 729) e che la convenuta vi aveva apposto un recinzione impossessandosi di tali terreni senza avervi titolo, chiedevano che venisse dichiarata la loro esclusiva proprietà della suddetta area, con la conseguente condanna della F. al rilascio della stessa oltre al risarcimento dei danni.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata contestando sia i titoli che il possesso degli attori ed in subordine in quanto la proprietà dei terreni era stata da lei acquistata per usucapione, di talchè, in via riconvenzionale instava per la declaratoria di acquisto del fondo a tale titolo.

L’adito tribunale di Cassino espletata l’istruttoria, con sentenza n. 129/2001 accoglieva la domanda attrice dichiarando che tutte le parti attrici erano proprietarie dei terreni in parola; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, che condannava alla restituzione dei terreni previo ripristino dell’originario stato dei luoghi ed al pagamento delle spese processuali.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la F. insistendo per il rigetto della domanda degli attori. Si costituivano questi ultimi (tranne An., T.C.A. e C. B.) contestando i motivi dell’impugnazione di cui chiedevano il rigetto.

L’adita Corte d’Appello di Roma con la decisione n. 2748/04, depos. in data 9.6.2004, accoglieva parzialmente l’appello, rigettando la domanda formulata in primo grado dai T.C. e da C. B. in quanto i medesimi, a differenza degli altri attori, non avevano dimostrato l’esistenza di un titolo di proprietà, nè il possesso del cespite utile per l’usucapione.

Ricorrono T.C.U., Ta.Ca.An. e T. C.A. per la cassazione della predetta statuizione con ricorso fondato su n. 2 censure; resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale articolato in 3 censure F. M.; resistono con controricorso D.M.G., nonchè L., V. e F. quali eredi di C.E..

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi.

Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo, gli esponenti T.C.U., Ta.Ca.An. e T. C.A. denunciano l’omessa insufficiente e contraddittorietà della motivazione.

Lamentano che la Corte d’Appello, a differenza del tribunale, aveva ritenuto che essi esponenti, attori in revindica, non avevano dimostrato, in carenza di titolo, di avere avuto l’esercizio del possesso sul terreno almeno a partire dal 1976 e quindi per oltre vent’anni, periodo utile per far maturare l’usucapione. Invero la Corte d’Appello avrebbe dovuto a sua volta esaminare le prove per testi richiamate nelle sentenza di primo grado "trovarne ed evidenziarne i punti deboli, contestarne quindi gli esiti sottolineandone, se rilevata, l’eventuale improduttività delle conclusioni alle quali (era) invece giunto il Giudice di primo grado". Tutto ciò – secondo i ricorrenti – non aveva riscontro nella sentenza impugnata ed era dunque evidente il vizio di motivazione denunciato.

Con il secondo motivo gli esponenti deducevano un ulteriore difetto della motivazione della sentenza impugnata. Osservano che "i coniugi D.M. – C. ed i sig.ri T. – C. risultavano comproprietari dell’immobile poi distrutto e di conseguenza, comproprietari del terreno oggetto di causa che, pertanto (andava) considerato strutturalmente omogeneo e funzionalmente coordinato in modo da costituire un unicum in comproprietà pro indiviso tra tutti gli originari proprietari. Conseguentemente il riconoscimento della proprietà degli altri due attori in virtù di un vetusto atto di acquisto avrebbe comportato, unitamente alla valutazione delle deposizione dei testi, anche quello del compossesso dell’area da parte dei ricorrenti per il periodo necessario ai fini dell’usucapione". Sotto il profilo processuale inoltre non era ipotizzabile un parziale accoglimento della domanda di rivendica, non essendo possibile che l’immobile potesse risultare "in parte di proprietà di una delle due ditte e in parte inopinatamente restare nella disponibilità della parte convenuta a seguito di mancato accoglimento della domanda di rivendica della seconda ditta".

Le due doglianze sono infondate. intanto va subito precisato che l’azione di rivendica di alcuni soltanto dei comproprietari riguarda necessariamente l’intera proprietà e l’accertamento del difetto di titolarità attiva di uno di essi non comporta necessariamente il rigetto della domanda sostenuta dalla titolarità attiva degli altri.

Quanto al denunciato difetto di motivazione, si rileva che la corte di merito ha motivato, seppure in modo succinto, la propria decisione, ritenendo che i ricorrenti, privi di titolo, non avessero fornito la necessaria prova di un possesso idoneo all’usucapione.

Costoro invece, con valutazioni di fatto e in difetto di autosufficienza non hanno saputo indicare precise e concrete ragioni in forza delle quali, a loro avviso, il giudicante avrebbe dovuto accogliere la loro domanda. Venendo meno ai principi di autosufficienza del ricorso (Cass. n. 13587 del 4.06.10), non sono state inoltre riportate integralmente le dichiarazione dei testi escussi, ma solo alcuni squarci, dai quali comunque, sia pure in astratto, non potrebbe ritenersi dimostrato compiutamente un possesso dei bene uti dominus utilizzabile ad usucapionem. Invero secondo questa S.C. per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem" è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario (Cass. Sez. 2, n. 11000 del 09/08/2001). Peraltro, l’accertamento relativo al predetto possesso "ad usucapionem", alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. (Cass. Sez. 2, n. 4035 del 21/02/2007).

Si rileva ancora che l’eccezione avanzata in via subordinata della convenuta di usucapione del bene (ciò che comporterebbe il riconoscimento della proprietà in capo agli attori) è stata proposta dalla medesima solo in via subordinata, dopo la contestazione del titolo di proprietà degli stessi attori.

Passando all’esame del ricorso incidentale della F., si rileva che con il 1 motivo, la medesima denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 189 c.p.c. e artt. 922 e 948 c.c. nonchè l’omessa o insufficiente motivazione. L’esponente insiste sul fatto che nella citazione introduttiva del giudizio "gli attori avevano indicato e specificato le particelle del fondo di cui rivendicavano la proprietà (precisamente le particelle comprese nel foglio 84 e contraddistinte con i nn. 722, 723, 724, 727 e 729), mentre all’udienza di precisazione delle conclusioni le particelle di terreno erano state diversamente individuate e rivendicate, facendosi riferimento al foglio 90, part. N. 525, 529, 530/parte, 532, 534, 73". In realtà gli attori all’udienza di precisazione delle conclusioni, avevano, inammissibilmente mutato il contenuto oggettivo della domanda rispetto a quella formulata nell’atto introduttivo, incorrendo nella violazione del divieto di mutatio libelli.

La doglianza è priva di fondamento.

A parte l’evidente genericità della censura, non avendo spigato gli esponenti perchè mai gli attori chiederebbero l’attribuzione di un terreno diverso rispetto, a quello menzionato nella citazione, la Corte territoriale ha spiegato in modo del tutto plausibile che la diversa numerazione delle particelle era dovuta ad una riqualificazione delle particelle stesse nel passaggio dal vecchio e nuovo catasto, per cui deve ritenersi che il bene attribuito è esattamente quello che le parti istanti avevano fatto oggetto della loro domanda di rivendicazione.

Con il 2 motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 922, 948, 1142 e 1143 c.c. nonchè l’omessa o insufficiente motivazione. Assume che gli attori in rivendica devono dare una prova rigorosa del titolo di proprietà o del possesso ad usucapionem. Nella fattispecie gli attori non si potevano giovare della presunzione di possesso intermedio nè di quello anteriore, per il semplice fatto che essi non avevano il possesso attuale del terreno, che invece competeva solo ad essa F..

La doglianza non ha pregio.

Ha precisato a questo riguardo questa S.C. che la norma dell’art. 1143 c.c., secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirata alla considerazione che normalmente l’acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l’acquisto del possesso, tal che non è dettata per l’usucapione ventennale, perchè in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e, quindi, valido) alcuna necessità di invocare l’usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale (Cass. Sez. 2, n. 9134 del 28/08/1993).

Con il 3 motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 922 e 948 c.c. e art. 112 c.p.c. nonchè l’omessa o insufficiente motivazione con riguardo alla propria eccezione di usucapione.

La Corte non ha accertato l’assolvimento da parte degli attori, dell’onere probatorio dell’appartenenza del bene ai loro danti causa in epoca anteriore a quella in cui la convenuta assumeva di avere iniziato a possedere, nonchè la prova che quell’appartenenza non era stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte della stessa convenuta. Considera contraddittoria la valutazione del giudice circa l’eccezione di usucapione, che si afferma non provata e tuttavia viene interpretata come un riconoscimento della proprietà degli attori. La doglianza è infonda. La Corte di merito in realtà ha effettuato un motivato accertamento circa l’esistenza di una situazione possessoria in capo agli attori idonea ad usucapionem, valorizzando al riguardo nella fattispecie, oltre che il possesso ultraventennale del bene, anche il titolo di proprietà da essi posseduto.

Conclusivamente devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Attesi i particolari profili, sostanziali e processuali della fattispecie, si ritiene di dover compensare le spese di giudizio fra tutte le parti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.