T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 149 Lavoro subordinato; Libertà di circolazione e soggiorno

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Svolgimento del processo

A.E.G. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, con particolare riferimento alla carenza di motivazione, nonché per eccesso di potere, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza datata 23.11.2006 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

All’udienza del 15.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, rilevando che a) dalle indagini compiute è emerso che la ditta che ha attestato l’assunzione del ricorrente ha cessato l’attività da circa 10 anni; b) l’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente in relazione ai redditi del 2004 è stata contraffatta.

2) Con l’unico motivo proposto il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge ed eccesso di potere, la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 5 del d.lvo 1998 n. 286.

La censura è fondata.

Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha documentato all’amministrazione di svolgere attività lavorativa autonoma sin dal mese di maggio del 2004, in qualità di disegnatore di vetrate, titolare di impresa artigiana.

Ciò nonostante l’amministrazione ha omesso ogni valutazione in relazione a tale situazione, di per sé astrattamente idonea a giustificare – quale elemento sopravvenuto – il rilascio di un titolo di soggiorno.

In proposito va osservato che l’art 5, comma 5, del d.l.vo 1998 n. 286 stabilisce che " Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

La giurisprudenza ha precisato che in tema rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo l’art. 5 del d.l.vo 1998 n. 286 impone all’amministrazione di considerare eventuali, sopraggiunti, nuovi elementi, mancanti ad un primo esame, ma che risultino successivamente posseduti e tali da consentire il rilascio del provvedimento, sempre che le relative circostanze (integranti ex post i requisiti) siano stati evidenziati dall’interessato.

Insomma, "con l’inciso di chiusura "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" contenuto nell’art. 5, comma 5, il legislatore ha chiaramente inteso porre una clausola di salvaguardia per i soggetti che – all’attualità – dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base di una valutazione della situazione complessiva non meramente statica, ma di tipo dinamico (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2682; Consiglio di stato, sez. VI, 06 maggio 2008, n. 1990; Consiglio di stato, sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 5424; Consiglio Stato, sez. VI, 05 giugno 2007, n. 2988).

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’amministrazione ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno senza scrutinare se l’ulteriore situazione di fatto rappresentata dall’interessato, consistente nello svolgimento di attività di lavoro autonomo, consentisse il rilascio del titolo di soggiorno richiesto.

3) In definitiva, il ricorso è fondato nei termini dianzi esposti e merita accoglimento.

La peculiarità della situazione di fatto sottesa al ricorso in esame consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il decreto del Questore della Provincia di Milano datato 16.02.2006 n. 65/2006 imm..

Compensa integralmente tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 10-02-2011, n. 5005 Prevenzione

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 19 novembre 2006, ha confermato quella resa da Tribunale di Paola con la quale S.R., P.D., I.P. e F. V. sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 589 c.p., in relazione all’infortunio sul lavoro nel quale ha perso la vita l’operaio M.A.; costui, dipendente della ditta Sciammarello, nel tentativo di passare da una impalcatura ad un’altra dei ponteggi allestititi all’esterno di un fabbricato in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, scivolava e precipitava a terra da un’altezza di oltre 7 metri, decedendo sul colpo (fatto del (OMISSIS)); ritenuto il concorso di colpa del M. nella misura del 50%, i predetti imputati sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

I giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto che S. R., P.D., I.P. nella qualità di coordinatori per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del detto immobile per conto del committente Comune di San Lucido avessero violato il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 per non aver verificato la corretta applicazione dei piani di sicurezza, consentendo che venisse utilizzato un ponteggio non a norma perchè privo di tavola fermapiede e di idoneo parapetto, e con correnti intermedi non stabilmente fissati; F.V. è stata ritenuta responsabile in quanto titolare della ditta subappaltatrice Lim che, tra l’altro, aveva realizzato il detto, irregolare ponteggio.

2. Tutti gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, con unico atto a firma dell’avvocato Giuseppe Bruno. In esso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la contradditorietà e inconciliabilità tra la condotta del M., ritenuta imprudente dagli stessi giudici di primo e secondo grado, e l’affermazione di responsabilità degli imputati; si sostiene che l’accertamento della pericolosità del ponteggio è fondato solo sulle dichiarazioni del teste A. che non conferisce certezza a quanto dal medesimo dichiarato esprimendosi sempre in termini probabilistici; che la presenza del M. sull’impalcato non era giustificata dalle sue mansioni (di elettricista), ma era incomprensibile anche perchè in quel periodo la ditta dalla quale dipendeva ( S.) aveva sospeso i lavori; l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla moglie di altro dipendente ( D.S. C.) circa il fatto che a volte il M. svolgeva anche ruolo di muratore; si sottolinea la mancata considerazione della condotta avventata ed assolutamente imprevedibile della vittima che si era determinata ad utilizzare l’impalcatura, scavalcando o comunque oltrepassando l’impalcato per passare da un ponteggio ad un altro, sporgendosi pericolosamente nel vuoto e così raggiungere un altro piano dello stabile, invece di utilizzare le scale interne;

tale condotta imprudente, spericolata ed insensata, era interruttiva del nesso di causalità. Si lamenta ancora che gli imputati sarebbero stati condannati per una violazione non contenuta nel capo di imputazione.

3. Nell’interesse di I.P. ha presentato altresì ricorso l’avvocato Herman Altomare. Con un primo, articolato motivo deduce violazione di legge sotto plurimi aspetti. Sostiene che: 1) gli imputati sono stati condannati per la violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 24, norma però abrogata dall’art. 304 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che disciplina la posa in opera dei ponteggi con disposizioni sensibilmente diverse; 2) vi è stata interruzione del nesso di causalità ex art. 41 c.p., comma 2; sotto questo profilo rileva che le prescrizioni imposte dall’art. 24 attengono alla presenza di un robusto parapetto, di un fermapiede aderente all’impalcato e di una luce non superiore, in verticale, a 60 cm tra i due, al fine di prevenire infortuni dovuti a cadute, anche per scivolamento; ma certamente non per prevenire manovre di scavalcamento del parapetto quale quella posta in essere dal M.; in ogni caso, anche se le cautele di cui sopra fossero state rispettate, ciò non avrebbe impedito al lavoratore di realizzare la condotta da lui voluta, che era quella di non utilizzare le normali vie di spostamento ma di raggiungere più rapidamente e direttamente l’altro ponteggio sporgendosi all’esterno, nel vuoto; mancherebbe dunque il nesso di causalità tra le irregolarità riscontrate e contestate all’imputato e l’evento morte;

tale evento non può considerarsi conseguenza diretta dell’omesso rispetto delle prescrizioni normative che l’imputato doveva rispettare o meglio controllare che altri rispettasse; 3) che la valutazione del comportamento imprudente del lavoratore deve tenere conto degli obblighi che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20 ha imposto al lavoratore stesso, nonchè dei risultati raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di esclusione del nesso causale che pacificamente ritengono eliso il nesso causale in presenza di una condotta abnorme del lavoratore ossia di una condotta imprevedibile ed esorbitante dagli usuali processi di lavorazione; e tale è stata quella in esame; 4) che non c’è correlazione tra le imperfezioni riscontrate nella realizzazione del ponteggio e la dinamica dell’incidente; 5) che non si può arrivare a ritenere necessaria la vigilanza continuativa del datore di lavoro anche al fine di prevenire comportamenti del lavoratore violativi della norma di sicurezza, e comunque che anche ove a tanto si volesse arrivare altri avrebbero dovuto essere i soggetti responsabili.

Con un secondo motivo viene prospettato il difetto di motivazione atteso che non è logico ritenere che la presenza di un adeguato parapetto avrebbe impedito al M. di scavalcarlo; non è affatto vero che scavalcare un parapetto significhi, come motiva la sentenza impugnata, volersi suicidare, atteso che si tratta di una manovra che, pur evidentemente pericolosa, è tuttavia facilmente eseguibile senza particolare acrobazie, da parte di chi, come M., non voleva utilizzare la via normale rappresentata dalle scale, manovra non più pericolosa di quella concretamente posta in essere.
Motivi della decisione

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

Occorre in primo luogo ricordare che nell’attuale codice di procedura penale la valutazione delle risultanze processuali è rimessa unicamente al giudice di merito e che, per espresso dettato normativo, è consentito alla Corte di Cassazione effettuare il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti di quanto risulta dal testo di esso, sempre che la motivazione risulti mancante o manifestamente illogica; è esclusa invece ogni possibilità di censurare il contenuto di tale decisione con diretto riferimento alle risultanze processuali. E’ infatti pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l’iter logico- argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione (S.U. 29.1.96, n.22 Clarke); altrettanto autorevolmente essendosi altresì affermato (S. U. 2.7.97, n.6402 Dessimone rv.

207944) che "L’indagine di legittimità’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali".

Da tali principi deriva l’inammissibilità delle censure proposte laddove le medesime riguardano l’accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione ed in particolare la pericolosità del ponteggio e la presenza del M. sullo stesso.

E’ sufficiente al riguardo ricordare che le caratteristiche di pericolosità dell’impalcato sono state puntualmente riferite dal giudice di appello (oltre che da quello di primo grado) che ha riportato specifici brani della deposizione dell’ispettore A. che testimoniano, senza alcuna perplessità, delle gravi carenze presenti nello stesso. Al riguardo è il caso di aggiungere che privo di pregio è altresì il tentativo della difesa I. invocare una differenza di disciplina a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, normativa che si pone in stretta continuità con la previgente disciplina tanto che l’art. 2.1.5 dell’allegato 18 descrive caratteristiche identiche (altezza del parapetto di non meno di un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, divieto di luci, in senso verticale, maggiori di 60 cm.) a quelle di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 richiamato dal capo di imputazione.

Quanto alla presenza del M. sull’impalcato, i giudici di Catanzaro hanno opportunamente ed insindacabilmente osservato che essa risultava giustificata dalla circostanza che, pur essendo egli elettricista, all’occorrenza svolgeva anche attività di muratore, come peraltro chiaramente confermato dalla circostanza che al momento dell’incidente indossava tali abiti di lavoro.

Punto centrale del processo è invece la valutazione del comportamento dello stesso M., caduto nel mentre cercava di raggiungere un’altra parte del fabbricato scavalcando il ponteggio e sporgendosi nel vuoto, ponendo in essere una manovra sicuramente imprudente tanto da comportare l’addebito al medesimo del 50% della responsabilità, ma che, secondo le difese degli imputati, dovrebbe considerarsi abnorme e imprevedibile e come tale interruttiva del nesso di causalità.

Tale valutazione non può essere condivisa.

Occorre in proposito ricordare che secondo un principio assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest’ultimo.

Esiste infatti in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l’incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti i presidi a tutela della sicurezza dei luoghi, degli impianti o macchinari utilizzati e adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità. In particolare è stato già affermato (Cass. sez. 4, 27.11.96 n.952 m.u.206990; sez. 4, 3.6.2004 n. 40164, Giustiniani rv 229564) che "Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro".

Tanto premesso in linea teorica, del tutto corretto è l’accertamento che hanno compiuto i giudici di merito circa la non abnormità del comportamento del M. essendo stato accertato che il medesimo ha approfittato, per porre in essere la imprudente manovra, di un ponteggio non a norma per la presenza di luci verticali, tra tavola fermapiedi e correnti, superiore a quanto stabilito. Proprio questa è stata la via seguita da M. per passare al di là del ponteggio, che non ha affatto "scavalcato", essendovi piuttosto passato sotto, con tutta evidenza approfittando del varco non regolamentare. Nè risulta proficuo il tentativo della difesa di sottrarsi alle proprie responsabilità invocando una sorta di volontà dell’operano di passare al di là del ponteggio a tutti i costi, fin anche scavalcando il ponteggio atteso che tali ragionamenti sono meramente ipotetici, laddove ciò che è stato positivamente accertato è che il M. per passare al di là si è avvalso proprio del passaggio che non era a norma. L’ imprudenza della manovra posta in essere dal medesimo non elimina nè la colpa (evidente nella violazione del disposto normativo sopra richiamato), nè, soprattutto, il nesso di causalità, rientrando la stessa nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quando ritengono di aver acquisito una padronanza del mezzo e della funzione tale da consentire, a loro giudizio, di omettere il rispetto delle disposizioni di sicurezza, laddove a loro giudizio possa essere più facile raggiungere lo scopo senza seguire l’iter più complesso imposto dalla normativa; una tale situazione ben è prevedibile dal datore di lavoro tenuto proprio a neutralizzare, attraverso gli opportuni accorgimenti, la possibilità di tali scelte imprudenti.

Nè la situazione può considerarsi modificata in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 che all’art. 20 ha sottolineato la necessità che il lavoratore si prenda cura della propria sicurezza descrivendo i comportamenti dagli stessi dovuti, atteso che una tale previsione certamente non ha fatto venire meno gli obblighi di protezione a carico del datore di lavoro, obblighi in virtù dei quali allorchè l’infortunio risulti determinato – come nella specie – da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, non è possibile attribuire efficienza causale esclusiva alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all’evento, rilevando le rispettive posizioni solo ai fini di un eventuale concorso di colpa.

2. I ricorsi vanno dunque rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili B.G., M.F. e M.L. per questo giudizio di Cassazione in ragione di Euro 3500,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili B.G., M.F. e M.L. per questo giudizio di Cassazione in ragione di Euro 3500,00 oltre accessori come per legge.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 344 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto della nota depositata il 24/11/2001 presso la Segreteria della Sezione, con la quale il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio in epigrafe;

Evidenziato che, con la medesima nota, ha chiesto la compensazione delle spese di lite;

Tenuto conto che il difensore dell’amministrazione ha controfirmato la comunicazione in calce per accettazione;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-05-2011, n. 10907 Servitù coattive di passaggio

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rso.
Svolgimento del processo

Z.A. e L.N., proprietari della casa sita in (OMISSIS) mappale 172, esponevano che C.S., C.L. e C.D. erano proprietarie della casa di via (OMISSIS) mappale 175; che gli immobili delle parti si affacciavano sulla corte censita come mappale 152, di cui erano proprietari gli stessi attori per la porzione indice sub 533/b e le convenute su quella sub come 533/c (oltre su quella533/a); detta corte era gravata da reciproche servitù di passaggio a favore dei confinanti;

le convenute avevano messo in comunicazione l’immobile di cui al mappale 175 con altri mappali di loro proprietà a favore dei quali non era costituito il diritto di servitù.

Pertanto gli istanti convenivano in giudizio le predette dinanzi al Tribunale di Udine per sentire accertare che le medesime non godevano di alcuna servitù di passaggio a favore dei fondi diversi da quello di cui al mappale 175, con la condanna delle medesime a chiudere gli accessi interni realizzati e a non utilizzare il passaggio a tale scopo.

Le convenute, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda.

Con sentenza dell’11 agosto 2001 il Tribunale di Udine rigettava la domanda.

Con sentenza dep. l’11 febbraio 2005 la Corte di appello di Trieste rigettava l’impugnazione proposta dagli attori. I Giudici di appello per quel che interessa nella presente sede ritenevano che, a stregua delle circostanze dedotte a base della domanda, nella specie non si verteva nell’ipotesi di azione negatoria che è esperibile quando il proprietario del fondo dominante esercita il passaggio a favore di fondi di sua proprietà diversi da quello a vantaggio del quale è costituito il diritto di servitù, posto che le convenute utilizzavano il passaggio per accedere sempre e soltanto al mappale 175, cioè al fondo dominante, ma versandosi piuttosto nell’ipotesi di cui all’art. 1067 cod. civ. che peraltro postula la prova, che nella specie non era stata fornita, dell’aggravamento del peso gravante sul fondo servente per effetto della modificazione operata all’interno degli immobili delle convenute.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione A. Z. e L.N. sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva le intimate.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1067 cod. civ. in relazione all’art. 1027 cod. civ., censurano la decisione gravata laddove aveva ritenuto che le circostanze dedotte con l’atto di citazione configurassero l’ipotesi di cui all’art. 1067 cod. civ., tenuto conto che tale previsione non ricorre quando, come nella specie, si verifica l’asservimento a vantaggio di fondi diversi da quelli previsti nel titolo costitutivo della servitù di passaggio; l’unico rimedio esperibile da parte degli attori era quello della negatoria servitutis.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia su un punto fondamentale della domanda ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., tenuto conto che gli attori avevano interesse che venisse accertato che il loro fondo non era gravato da servitù create dalle loro vicine e che non erano state mai concesse nè riconosciute nè necessarie per l’interclusione dei fondi; la sentenza impugnata si era pronunciata su questioni che non erano state proposte, proprio perchè ritenute inconferenti e fuorvianti. I motivi, che per la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, vanno accolti nei limiti di quanto si dirà infra.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù, senza, tuttavia, che al "dominus" del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell’art. 1067 cod. civ., in caso di uso della servitù divenuto più oneroso (Cass. 10447/2001; 7064/1988;

2276/1982).

La sentenza impugnata ha esaminato soltanto il profilo relativo alla tutela invocabile ai sensi dell’art. 1067 cod. civ., correttamente escludendo che potesse ordinarsi al proprietario del fondo dominante la chiusura di varchi aperti all’interno del suo immobile ovvero la demolizione di opere in esso realizzate nell’esercizio dei poteri dominicali.

Peraltro, i Giudici non hanno preso in esame la domanda laddove era stata chiesta una pronuncia diretta alla declaratoria di insussistenza della servitù a vantaggio dei fondi riuniti (peraltro legittimamente) al fondo unico dominante, essendo evidente che sussisteva un interesse degli attori ad ottenere la declaratoria richiesta (v. Cass. 10447/2001 in motivazione).

Pertanto, il ricorso va accolto.

La sentenza va cassata con rinvio , anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.