Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-11-2010) 28-03-2011, n. 12691

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.M., soggetto a custodia cautelare domestica, veniva condannato con doppia conforme alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00= di multa per il delitto di furto pluriaggravato, consumato nel parcheggio di un centro commerciale con l’impossessarsi con gesto repentino della borsetta di C.B., distratta perchè intenta a sistemare nell’auto gli acquisti appena fatti.

Il predetto, lamentando di avere patito misura cautelare detentiva per durata sproporzionata rispetto alla pena irrogatagli, aveva chiesto alla Corte di Appello di Bologna la revoca della misura o la sua sostituzione con altra meno affittiva; l’istanza era stata rigettata. Il Tribunale Distrettuale della Libertà invece, rilevato che l’imputato aveva patito la privazione della libertà per durata ormai pari ad oltre i due terzi della pena infittagli, ne ha disposto l’immediata liberazione con ordinanza del 20 settembre 2010. Propone ricorso il Pubblico Ministero deducendo l’erroneità del provvedimento, adottato in virtù di un principio di proporzionalità ripudiato dall’orientamento prevalente di questa Corte, osservando che comunque il Tribunale aveva del tutto trascurato di dar conto dello stato delle esigenze cautelari, nulla osservando nè in ordine alla loro permanenza nè all’eventuale loro cessazione. Il ricorso è fondato attesa l’evidente inadeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata, che si dilunga sul principio di proporzionalità senza considerare che il mero protrarsi della durata della misura cautelare non è il solo elemento da prendere in considerazione al fine della revoca della cautela in atto o della sua sostituzione con altra meno affittiva, dovendo innanzitutto provvedersi alla valutazione della permanenza o cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari (Sez. 5^ n. 21195 del 12.2.2009 – Rv 243936; Sez. 6^ n. 38868 dell’8.10.2008 – Rv 241549); disamina che il Tribunale ha del tutto omesso.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.

LA CORTE annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-04-2011, n. 2274 Piano regolatore

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Svolgimento del processo

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise il signor T. impugnava la deliberazione del Consiglio regionale del Molise n.348 del 2002 che aveva previsto la destinazione "E1 agricola" per i terreni di sua proprietà, deducendo i vizi di eccesso di potere e violazione di legge sotto vari profili.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso sotto il profilo della carenza di motivazione in relazione all’affidamento ingenerato e alla esigenza di rispondere alle osservazioni della parte interessata riguardo alla destinazione agricola piuttosto che artigianale, anche considerando la contiguità con l’area artigianale.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Bojano sostenendo la legittimità del suo operato, quanto alla sufficienza della motivazione e mancanza di necessità di motivazioni ulteriori oltre quelle dettate dalle scelte discrezionali.

Si costituiva il signor T. chiedendo il rigetto dell’appello; si costituiva anche la Regione Molise, chiedendo il rigetto del ricorso avversario (deve intendersi, al di là dell’errore materiale nelle conclusioni, il ricorso di primo grado, sostenendo la legittimità del suo operato).

Si è costituita con controricorso e ha proposto appello incidentale la Regione Abruzzo, che chiede l’accoglimento dell’appello e il rigetto del ricorso di primo grado.

Con atto depositato in data 21 febbraio 2011 l’avvocato della parte appellante Comune di Bojano ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione della causa, intendendo rinunciare al ricorso proposto con delibera di Giunta Comunale n.93 del 2004 (che coincide con l’appello numero di ruolo generale n.8076 del 2004), a seguito della nota del 9 agosto 2006 del legale rappresentante del signor P. T., con la quale è stato espressamente dichiarato che i ricorrenti hanno impugnato gli atti concernenti la variante al PRG di Bojano solo ed esclusivamente nella parte in cui hanno disciplinato i terreni di proprietà, includendoli in zona agricola, senza alcun pregiudizio per il restante territorio comunale. L’avvocato di parte appellante ha ribadito a verbale il sopravvenuto difetto di interesse all’appello.

Alla udienza pubblica del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio a seguito della sopra indicata rinuncia e comunque a causa del sopravvenuto difetto di interesse, non può fare altro che dichiarare l’improcedibilità dell’appello, prescindendo del tutto da eventuali profili di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla Regione Abruzzo.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

dichiara la improcedibilità dell’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2011, n. 17100 Licenziamento per causa di malattia

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30.4/5.5.2008 la Corte di appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dalla società Karmak srl, dichiarava la nullità, per violazione del contraddittorio, della sentenza resa dal Tribunale di Pinerolo il 18.12.2007/9.1.2008, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società appellante nei confronti di L.P.C., e, pronunciando nel merito, per non ricorrere i presupposti per la rimessione della causa al primo giudice, rigettava la domanda proposta dal L.P..

Osservava in sintesi la corte territoriale che il potere di recesso era stato esercitato nella ricorrenza dei presupposti legali, essendo stato nel triennio precedente superato il limite di assenze previsto dal contratto, mentre restava irrilevante che tali condizioni sussistevano già da alcuni mesi, e, per il resto, che la sussistenza di un giustificato motivo esimeva dal l’affrontare la questione relativa alla pretesa natura discriminatoria dello stesso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso L.P.C. con quattro motivi.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la società Karmak.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta che i giudici di appello avevano omesso di valutare le censure relative alla natura discriminatoria del licenziamento, prima di accertare la legittimità del recesso per superamento del periodo di comporto, pur avendo evidenziato che il licenziamento era stato intimato ben otto mesi dopo il superamento di tale periodo, ma a distanza di soli dieci giorni dalla sua adesione ad una organizzazione sindacale.

Con il secondo motivo, svolto ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente prospetta che la corte territoriale aveva erroneamente omesso di rilevare che la tardività del licenziamento doveva interpretarsi, alla luce del comportamento delle parti, come rinuncia per fatti concludenti alla facoltà di recedere dal contratto.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c.), per avere la corte di merito dichiarato d’ufficio la legittimità del licenziamento per ragioni diverse da quelle prospettate dall’attore.

Con l’ultimo motivo, infine, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 39 e 41 Cost., della L. n. 604 del 1966, art. 4 e della L. n. 108 del 1990, art. 3, osservando come la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla natura discriminatoria del licenziamento, sebbene il diritto al libero svolgimento all’attività sindacale fosse un diritto assoluto e prevalente sulla libera recedibilità del datore di lavoro, in presenza del superamento del periodo di comporto.

Il primo motivo, oltre che ammissibile (in quanto idoneo a evidenziare, in conformità a quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis, il fatto decisivo e controverso rispetto al quale si assume il vizio di motivazione), è anche fondato.

Prospetta il ricorrente che aveva dedotto, a sostegno del ricorso,che "la vera causa dell’intimato licenziamento non era il superamento del periodo di comporto, bensì la sua iscrizione al sindacato…" e che aveva, fra l’altro, rilevato che il licenziamento era stato intimato ben otto mesi dopo il superamento del periodo di comporto, ma a distanza di soli dieci giorni dalla sua adesione ad una organizzazione sindacale.

La corte territoriale, ritenendo provati i presupposti del superamento del comporto e conseguentemente giustificato il licenziamento, ha ritenuto che in tale statuizione restasse assorbita la asserita natura discriminatoria del recesso ed ha, pertanto, omesso di pronunciarsi sulla stessa.

Non si può non considerare, tuttavia, come la domanda di accertamento della nullità del recesso per ragioni di discriminazione sindacale fosse stata prioritariamente ed incondizionatamente proposta dal ricorrente ed abbisognava, pertanto, di espresso esame, assumendo la questione dell’esistenza di un motivo illecito (quale causa determinante) del recesso carattere di pregiudizialità logica e giuridica rispetto all’esistenza di un giustificativo motivo di scioglimento dal rapporto, potendo condurre ex se all’accertamento della nullità dell’atto adottato dal datore di lavoro.

Ne deriva che su tale questione il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi con una espressa statuizione e che errata appare la motivazione della decisione nella parte in cui ha ritenuto che la stessa potesse ritenersi assorbita nel positivo accertamento delle ulteriori giustificazioni offerte dal datore di lavoro.

Possibilità che va, in realtà esclusa, in considerazione dell’autonomia della domanda e della sua idoneità a definire il giudizio in conformità alle ragioni prospettate del ricorrente.

Il primo motivo va, pertanto, accolto con conseguente assorbimento dei restanti.

La sentenza va, in conseguenza, cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice di pari grado, il quale la deciderà attenendosi ai criteri di interpretazione indicati e provvedendo anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-09-2011, n. 19090 Assicurazioni sociali

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 novembre 2006, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto da C.F. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento pensionistico di vecchiaia con decorrenza dal compimento del sessantesimo anno d’età, negato dall’INPS. 2. La Corte territoriale puntualizzava che C., dipendente Atac dal febbraio 1964 sino alle dimissioni intervenute nel febbraio 1981, ha chiesto, nel settembre 1999, al compimento del sessantesimo anno di età, la concessione del trattamento pensionistico di vecchiaia, alla stregua del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 5, comma 2, sostenendo l’irrilevanza del perdurante svolgimento dell’attività di personale viaggiante sino all’epoca del pensionamento e la ritenuta sufficienza del possesso del requisito anagrafico e contributivo, ancorchè il rapporto con l’Azienda tranviaria fosse cessato prima della maturazione dei requisiti e/o dell’approvazione della legge e/o quand’anche il dipendente avesse svolto, dopo le dimissioni, attività lavorativa d’altro tipo.

3. La Corte territoriale riteneva la norma invocata destinata ai lavoratori che alla maturazione del sessantesimo anno avessero disimpegnato effettivamente l’attività per la quale era stata introdotta la deroga, in considerazione del carattere usurante della medesima. Il Giudice del gravame riteneva, pertanto, insussistente l’esigenza di protezione per i lavoratori che, come C., avessero cessato di disimpegnare le predette mansioni in epoca antecedente all’approvazione della legge ed al perfezionamento dell’età e che, successivamente alla cessazione del rapporto, si fossero dedicati ad altre attività. Per tale ipotesi la Corte di merito escludeva che potesse configurarsi un’aspettativa tutelabile e che fosse ravvisabile un’intenzione del legislatore di applicare il predetto regime derogatorio al di fuori delle condizioni riferite.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimato ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 5 anche sotto il profilo dell’erronea interpretazione della norma in violazione dell’art. 12 disp. gen. (art. 360 c.p.c., n. 3), Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile la disposizione citata solo in caso di persistenza dell’espletamento delle mansioni fino al raggiungimento del requisito anagrafico ivi previsto, in violazione del dato letterale e dell’interpretazione logico- sistematica. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia illogicità nella motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per aver omesso la corte di merito di motivare le ragioni del proprio convincimento in ordine alla necessità, al raggiungimento dell’età minima pensionabile, della persistenza del rapporto e delle mansioni particolarmente tutelate.

7. Le censure, per la loro connessione logica, vanno esaminate congiuntamente.

8. Osserva la Corte che in deroga all’innalzamento dell’età pensionabile introdotto con il D.Lgs. n. 503 del 1992 (a sessantacinque anni per l’uomo e sessanta per la donna), più favorevoli limiti di età per il pensionamento di vecchiaia sono stati conservati per alcune particolari categorie, del citato D.Lgs. n. 503, ex art. 5, comma 2. 9. La citata disposizione recita: "per gli appartenenti alle forze armate, per i lavoratori iscritti al fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla L. 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 248, art. 5 per il personale viaggiante iscritto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla L. 28 luglio 1961, n. 830, e al fondo pensioni di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 209 per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui alla L. 26 luglio 1984, n. 413, art. 31, art. 209 per i lavoratori iscritti all’Enpals appartenenti alle categorie indicate dal D.Lgs. Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, dal n. 1 al n. 14 nonchè per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla L. 14 giugno 1973, n. 366, ed alla L. 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992" (D.Lgs. n. 503 cit., art. 5, comma 2).

10. Si tratta di vedere a chi si applica il più favorevole limite di età di sessantanni per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla legislazione previgente al D.Lgs. n. 503 del 1992. 11. La deroga è stata introdotta nel medesimo decreto legislativo che ha innalzato l’età pensionabile ricomprendendovi, fra gli altri, i lavoratori iscritti ad alcuni Fondi sostitutivi, tra i quali il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, conservando i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. 12. Si tratta, per quanto qui interessa, di assicurati che accedono alla pensione di vecchiaia presso le forme di previdenza sostitutive dell’AGO, tra le quali va annoverato il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

13. Per l’applicabilità della deroga il legislatore ha posto, dunque, come condizione, l’iscrizione al predetto Fondo di previdenza, come si evince dal riferimento non già sic et simpliciter alla categoria del personale viaggiante, sibbene al predetto personale in quanto "iscritto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto". 14. Il più favorevole trattamento pensionistico di vecchiaia per il predetto personale è, dunque, legato non solo a peculiari mansioni usuranti ma anche all’attualità dell’iscrizione al Fondo di previdenza.

15. L’interpretazione letterale e sistematica della norma di favore, tenuto conto del carattere derogatorio della disposizione, conduce al rilievo secondo cui la condizione dell’attualità dell’iscrizione deve coesistere con il compimento dell’età anagrafica (v., benchè non intervenuta esplicitamente sul tema, Cass. 20321/2008).

16. C., dimessosi dall’azienda tramviaria fin dal 1981 non risultava, pertanto, iscritto al Fondo al compimento dell’età anagrafica, nel 1999, onde sono prive di qualsivoglia rilievo le deduzioni a sostegno del trattamento richiesto incentrate sull’irrilevanza dello svolgimento perdurante delle mansioni usuranti sino all’epoca del pensionamento e sul mero possesso del requisito anagrafico e contributivo.

17. Così corretta la motivazione della Corte territoriale, nel senso che la mancanza di attualità dell’iscrizione al Fondo al compimento del sessantesimo anno di età esclude il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ai meno rigidi limiti anagrafici vigenti al 31 dicembre 1992, il ricorso va, pertanto, rigettato.

18. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005). Spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.