Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22152 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 maggio 2010 la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia dell’8 luglio 2008 che ha dichiarato B.V. e L.E. colpevoli del delitto aggravato di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 6 e art., 80 per avere in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 della stessa legge, illecitamente acquistato o comunque ricevuto, detenuto al fine di spaccio, nonchè offerto e ceduto in vendita, a prezzi variabili, a terzi alcuni dei quali non identificati, rilevanti quantitativi di cocaina, per un ammontare non quantificabile ma rilevante in considerazione sia della continuità temporale, che della reiterazione delle condotte tra cui, in particolare: in concorso tra loro e con altri imputati identificati, illecitamente e reiteratamente acquistavano da più persone non meglio identificate, detenevano e cedevano a terzi vari quantitativi di cocaina in (OMISSIS) nel periodo (OMISSIS). Inoltre in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si è proceduto separatamente, illecitamente acquistavano da persone non meglio identificate 526 grammi di cocaina, sostanza stupefacente che successivamente i coindagati cercavano di cedere a militari sottocopertura del ROS dei CC Udine in (OMISSIS) e località limitrofe fino al (OMISSIS). La stessa sentenza ha condannato i suddetti imputati, esclusa l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e ritenuta la continuazione, ad anni otto di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa ciascuno. La Corte territoriale ha ritenuto che le conversazioni telefoniche, principale prova a carico degli imputati, non abbiano presentato alcuna incertezza riguardo all’identità degli interlocutori, mentre il linguaggio criptico utilizzato con gergo convenzionale tipico degli ambienti dello spaccio, sia stato sufficientemente indicativo dell’attività contestata. Inoltre la Corte d’Appello ha dettagliatamente esposto anche i due episodi in cui, quanto risultato dalle telefonate intercettate, ha trovato puntuale riscontro, a conferma anche del rapporto non amicale degli imputati con gli acquirenti della sostanza stupefacente. La Corte d’Appello ha inoltre considerato che l’attività commerciale in cui gli imputati erano occupati versava in condizioni fallimentari, ed inoltre l’uso promiscuo di autovetture e cellulari con altri coimputati, confermavano lo svolgimento di un’attività organizzata.

Gli imputati propongono distinti ricorsi avverso tale sentenza.

Il B. lamenta difetto e illogicità della motivazione con particolare riferimento all’interpretazione delle telefonate intercettate il cui linguaggio sarebbe coerente con l’attività commerciale svolta dagli imputati, mentre la situazione di dissesto economico, lungi dal far ritenere che i mezzi economici provenissero da attività illecite, condurrebbero a far ritenere invece che se esistessero proventi da tali attività, gli imputati non si sarebbero trovati in difficoltà economica. Il B. lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione riguardo al rapporto di amicizia che legava gli imputati con gli interlocutori telefonici e che giustificherebbero le telefonate stesse.

La L. lamenta, invece violazione di legge processuale con riferimento all’art. 192 c.p.p., comma 2 in merito alla ritenuta certezza sulla identificazione dell’imputata quale conversante delle conversazioni telefoniche intercettate e ritenute prova della condotta illecita, ed alla ritenuta precisione e univocità del dato probatorio con riferimento al contenuto illecito di dette conversazioni. In particolare non si sarebbe tenuto conto dell’utilizzo dell’utenza dell’imputata sottoposta ad intercettazione da parte di terzi non uditi ritualmente nel processo, e nulli sarebbero gli accertamenti sui rapporti ed i collegamenti dell’imputata con i soggetti utilizzatati dell’utenza su cui sono state effettuate le intercettazioni ritenute probanti la condotta illecita. Si lamenta inoltre violazione dell’art. 238 bis c.p.p. con riferimento all’art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3, in merito alla ritenuta sussistenza di un legame di natura illecita tra l’imputata ed il soggetto giudicato nella sentenza irrevocabile emessa in altro procedimento a carico di S..

Con secondo motivo si deduce violazione di legge e carenza di motivazione in merito alla corretta contestazione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, ed in merito alla congruità della pena inflitta.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e vanno conseguentemente rigettati.

Il ricorso del B. ed il primo motivo del ricorso della L. si riferiscono alla valutazione delle prove e, in particolare, delle intercettazioni telefoniche con riferimento all’interpretazione del linguaggio criptico, all’identità degli interlocutori, ai rapporti con gli stessi. I ricorsi contengono, quindi, censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonchè l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che "l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24,9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;

n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessìmone).

Il riferimento dell’art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.

D’altronde, la Corte di merito richiama le risultanze istruttorie in modo sufficientemente compiuto e logico richiamando, in particolare, le intercetta zio i telefoniche, dando compiuto conto della lettura del linguaggio criptico, considerando anche il saltuario utilizzo delle utenze anche da parte di terzi, ma valutando sempre approfonditamente ogni particolare di tali telefonate considerando anche le valutazioni svolte dalla difesa, e pervenendo ad un giudizio di colpevolezza sulla base di tali intercettazioni in modo comunque compiuto e logico che sfugge d ogni censura di legittimità.

Il secondo motivo del ricorso del B. è parimente infondato in quanto la Corte territoriale ha dettagliatamente, congruamente e logicamente motivato sia in merito alla sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, n. 6, sia con riferimento all’entità della pena, facendo riferimento anche alla motivazione della sentenza di primo grado con particolare riferimento alle circostanza di fatto che attestano gli stretti contatti degli attuali ricorrenti con altri imputati coinvolti nel traffico di stupefacenti, e facendo riferimento anche, quanto alle pene inflitte, alla pluralità degli episodi, al disvalore sociale della condotta degli imputati testimoniata anche dai plurimi contatti con altri appartenenti all’organizzazione del traffico della droga e con vari acquirenti, circostanze tutte sufficienti a giustificare una pena base nemmeno lontana dai minimi edittali.

Al rigetto dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 15-06-2011, n. 23999 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 23.09.2010 il Tribunale di Latina rigettava la domanda di riesame proposta da D.M.S. indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; L. n. 394 del 1991, art. 30 avverso il decreto di sequestro preventivo di un complesso edilizio ripartito in 15 monolocali e 4 miniappartamenti, sito in (OMISSIS), disposto dal GIP in data 10.08.2010.

Rilevava il Tribunale che, all’esito d’ispezioni effettuate dalla PG era stato accertato che all’interno di capannoni sequestrati nell’anno 2004 erano stati realizzati 15 monolocali e 4 miniappartamenti con annessi servizi igienici, sicchè era stata radicalmente modificata la destinazione d’uso dell’immobile destinato a magazzino con sensibile alterazione del carico urbanistico, donde la corretta ipotizzabilità del reato di lottizzazione abusiva.

Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge; mancanza di motivazione e travisamento dei fatti sulla sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva.

Sosteneva che le opere realizzate non avevano comportato radicale trasformazione dell’area essendo le stesse "semplici annessi all’originario corpo di fabbrica" che non incidevano sull’assetto complessivo del territorio non avendo comportato aggravio al carico urbanistico.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

Premesso che il ricorso non investe la ritenuta sussistenza del fumus dei reati paesaggistici e del periculum in mora, va ribadito che, in tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo, l’ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicchè, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l’ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell’astrattezza.

Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.

Soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione, oltre che i dati fattuali acquisiti, anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.

Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicchè è legittimo il disposto sequestro preventivo del complesso immobiliare eseguito dall’indagato, la cui condotta è sicuramente riconducibile sub specie iuris anche alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) alla stregua degli accertamenti eseguiti emergendo dagli stessi;

– che è stata radicalmente modificata la destinazione d’uso di un capannone, originariamente adibito a magazzino, con la realizzazione di 19 unità immobiliari (di cui una abitata) dotate di servizi igienici;

– che è stata radicalmente modificata l’originaria destinazione dell’immobile con la realizzazione di mini strutture residenziali che sicuramente aggravano il carico urbanistico della zona (cfr. Sezione 4 n. 34976/2010 RV. 248345);

Sussiste, dunque il reato di lottizzazione abusiva materiale, mediante modifica della destinazione d’uso, che è configurabile nel caso in cui venga alterato il complessivo assetto del territorio comunale attuato mediante lo strumento urbanistico al quale è affidata la pianificazione delle diverse destinazioni d’uso del territorio e l’assegnazione a ciascuna di esse di determinate quantità e qualità di servizi (cfr. Sezione 3 n. 24096/2008 RV. 240726).

Conseguentemente corretta è la decisione adottata sul fumus sulla quale il ricorrente ha mosso una contestazione assolutamente generica.

Per l’inammissibilità del ricorso grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-11-2011, n. 24326

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Svolgimento del processo

Con atto del 1997, F. e G.S. e F.R. convenivano di fronte alla pretura di Sassari M.A. e G., M. e G.V. assumendo che essi esponenti avevano ereditato da G.E., deceduto, un fondo a questi definitivamente assegnato dall’Eftas; avevano constatato che i convenuti avevano incorporato al loro attiguo fondo una porzione di 45.000 mq e chiedevano che fosse ripristinato il loro possesso sull’area de qua.

Si costituivano i convenuti, i quali assumevano che fin dal 1942 tale area era stata coltivata dal loro dante causa e poi da loro stessi, come era ben noto al dante causa degli attori e chiedevano pertanto, previa disapplicazione dell’atto di assegnazione, che fosse dichiarato che essi ne avevano acquisito per usucapione la proprietà o il diritto d’uso.

Il Tribunale adito, con sentenza del 2000, dichiarava la porzione de qua di proprietà dei convenuti per intervenuta usucapione e regolava le spese; proponevano appello i soccombenti, cui resistevano le controparti.

Con sentenza del 31.5/19.10.2005, la Corte di appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, accoglieva l’impugnazione e per l’effetto dichiarava che l’area identificata nella CTU era di proprietà degli attori e condannava gli appellati alla restituzione della stessa, regolando le spese.

Riassunta la situazione esistente tra i due fondi e ritenuto che nella specie trattavasi di azione di regolamento di confini, basata su di un conflitto tra titoli, ogni questione relativa all’effettiva appartenenza della porzione contesa era superata dalle vicende che avevano contrassegnato l’assegnazione dei due poderi.

La Corte territoriale rilevava che non poteva, attesa la natura giuridica della porzione de qua, essere ritenuto applicabile l’istituto dell’usucapione se non dalla data in cui l’assegnatario era divenuto proprietario del bene e cioè, nel caso in esame dal 1994, cosa questa che, per ragioni cronologiche, rendeva impossibile il consolidarsi della usucapione.

Ritenuta poi non ritualmente ribadita la domanda subordinata della corresponsione di una indennità per i miglioramenti, la stessa non poteva essere presa in esame.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di quattro motivi, i soccombenti; le controparti resistono con controricorso, illustrato anche con memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, si lamenta omessa pronuncia su di una domanda ritualmente proposta, con violazione dell’art. 112 c.p.c.; ci si riferisce alla domanda di disapplicazione dell’atto di assegnazione dell’area contesa alle controparti, atteso che la stessa era stata coltivata già da tempo da G.E..

Con il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 951, 940, 948 e 2697 c.c., in relazione alla qualificazione della domanda come di regolamento di confini e non di revindica, atteso che l’atteggiarsi della controversia prospettava chiaramente un conflitto tra titoli, con conseguente onere, per la controparte, di dar conto di un acquisto a titolo originario, in realtà, rimasto sfornito di prova.

Con il terzo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., artt. 830 e 828 c.p.c.. Si lamenta che l’inidoneità del bene ad essere usucapito era stata ritenuta mera deduzione difensiva, come tale deducibile per la prima volta in appello e non eccezione nuova.

Si lamenta inoltre che la assegnazione dell’area contesa a chi l’aveva di fatto coltivata non avrebbe leso gli interessi generali sottesi alla normativa speciale.

Con il quarto mezzo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia circa la domanda di acquisto per usucapione di un diritto reale d’uso sull’area de qua, proposta in via subordinata in prime cure.

Il primo motivo non può trovare accoglimento, atteso che lo stesso pecca di autosufficienza.

Infatti, viene contestata la mancata disapplicazione di un documento che non viene riportato in ricorso e di cui non si specificano neppure gli estremi.

Tale dato rende conseguentemente inammissibile il mezzo in esame.

Il secondo motivo, afferente alla qualificazione della domanda, difetta di interesse:

infatti posto che le parti non contestano la provenienza dei due terreni di proprietà delle partì e segnatamente dell’area in contestazione all’Eftas, la questione relativa alla prova (probatio diabolica) della proprietà da fornirsi dai convenuti, odierni resistenti, non si pone più.

Tanto rende ininfluente, ai fini voluti dai ricorrenti, ogni valutazione circa la natura (di regolamento di confini o di revindica) dell’azione proposta.

La prospettata violazione dell’art. 345 c.p.c., poi, si cui si basa il terzo mezzo, non sussiste, atteso che per un verso, tale profilo era stato prospettato anche in prime cure, come puntualmente rilevato in sede di controricorso ed inoltre in quanto si era accertato che il fondo de quo rientrava nell’ambito di applicazione della riforma agraria, ed era stato pertanto oggetto di assegnazione, cosa questa che comportava che la conseguente inusucapibilità derivava dalla legge, sicchè la prospettazione di tanto doveva essere considerata mera eccezione, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.

E’ appena il caso di aggiungere che la conformità agli interessi generali derivante dal fatto che il fondo stesso veniva abitualmente coltivato, non elide la natura giuridica del fondo in questione e le caratteristiche che ne derivano.

Anche tale motivo deve essere pertanto respinto.

E’ poi infondato il quarto mezzo, con cui ci si duole che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla domandata usucapione del diritto reale d’uso sull’area de qua, in quanto non è dato rinvenire nell’ordinamento un diritto di siffatto genere.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6597

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che i signori Giorgio Lucchesi e Gianna Roscetti ricorrono contro il Comune di Nepi, deducendo l’illegittimità, sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, del diniego di permesso di costruire in sanatoria e del conseguente ordine di demolizione delle opere realizzate;

– Che il diniego risulta motivato in primo luogo dalla presenza di strutture destinate all’esercizio dell’attività sportiva di tiro con l’arco, presenza ritenuta incompatibile con la classificazione del fondo come "agricolo";

– Che il Comune riferisce inoltre che l’aumento di volumetria eccederebbe i limiti previsti, ma non vengono allegati dall’Amministrazione elementi di prova circa l’affermata presenza sul fondo di edificazioni diverse da quelle oggetto della domanda di sanatoria, idonee a concretare un aumento di volumetria oltre i limiti consentiti;

– Che, quanto alla prima motivazione del diniego sopra riportata, i ricorrenti riferiscono di essere studiosi ed appassionati di cultura orientale ed ammettono di utilizzare la proprietà, oltre che per attività di tipo agricolo, anche per ospitare incontri ed eventi di tipo amatoriale che riguardano l’arco giapponese (kyudo), la spada giapponese (iaido), la calligrafia giapponese (shodo), i bonsai e l’arte di arrangiare i fiori (ikebana), le cerimonie del tè, e così via;

– Che la medesima motivazione del diniego, afferisce, quindi, alla reale (e peraltro comprovata) destinazione ad attività amatoriale sportiva dei manufatti agricoli oggetto di domanda di permesso di costruire, e la loro conseguente difformità, sostiene il Comune, dallo strumento urbanistico comunale;

– Che il diniego tradisce, quindi, il grave equivoco di fondo, in cui è incorsa l’Amministrazione, tra la tipologia costruttiva dei manufatti, che può e deve essere apprezzata dall’Ente locale ai fini dell’esercizio della propria potestà in materia edilizia ed urbanistica al fine di evitare facili elusioni delle norme poste a presidio dell’interesse pubblico generale, da un lato, e, dall’altro, l’uso effettivo che il cittadino a buon ragione decide di fare di quei manufatti, nell’esercizio del principio di libertà (è lecito tutto ciò che non è espressamente vietato) che caratterizza ogni moderno Stato laico di diritto dal 1800 ad oggi, e che oggi, alla stregua dei principi di derivazione comunitaria di ragionevolezza e proporzionalità (che semplicemente concretano il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione della Repubblica) rendono irreparabilmente illegittimo ogni atteggiamento dell’Amministrazione a sfondo "morale", volto a sostituire e sovrapporre il giudizio o pregiudizio del funzionario alla libera scelta del cittadino circa il bene ed il male, nei limiti del lecito fissati dall’ordinamento, ad esempio circa l’utilizzo realmente fatto, da parte dei proprietari e dei loro ospiti, di un capannone per il ricovero di attrezzi agricoli e di alcune tettoie di un manufatto a destinazione agricola;

– Che restano, naturalmente, fermi i poteri di vigilanza dell’Amministrazione previsti dall’Ordinamento al fine di evitare che dall’insindacabile ed incomprimibile esercizio del diritto di liberà di ciascuno possano derivare reali ed effettivi danni o pericoli per gli altri consociati o per la Comunità;

– Che, peraltro, la motivazione in esame palesa anche il contrasto del diniego con l’art 16 del Piano Regolatore, che ricomprende anche l’attività agrituristica, che a propria volta include, tra l’altro, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, palesando la compatibilità di tali impieghi con la vocazione agricola dell’area indipendentemente dall’apertura di un" attività imprenditoriale agrituristica;

– Che il ricorso deve pertanto essere accolto, avendo il Tribunale accertato sia la conformità urbanistica del manufatti in esame ai fini dell’ottenimento del permesso di costruire, sia la assoluta irrilevanza della loro contestata effettiva utilizzazione da parte dei ricorrenti;

– Che sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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