Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 29-07-2011, n. 30279

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 18/6/10 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza 21/4/09 del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, che in esito a giudizio abbreviato, con la diminuente del rito, condannava D.V.S.F. alla pena (interamente condonata) di mesi 4 di arresto ed Euro 200 di ammenda per i reati (acc. in Barletta, il 9/12/05) di cui agli artt. 678 e 679 c.p. (illegale detenzione in deposito di oltre 84 e 843 kg di giochi pirici rispettivamente all’interno di abitacolo e bagagliaio della propria autovettura Fiat Marea e nel garage della propria abitazione: capo A; omessa denuncia del detto materiale: capo B). Con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Ricorreva per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo: 1) mancata declaratoria di prescrizione dei reati alla data del 9/6/10 (la richiesta, in sede di conclusioni, era rimasta senza risposta in sentenza: in forza della più favorevole disciplina previgente ed in assenza di sospensioni, il solo rinvio chiesto dalla difesa nel corso del processo essendo stato disposto anche per esigenze di prova dell’accusa); 2) mancata verifica dell’appartenenza del materiale sequestrato ad uno dei cinque gruppi di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 82 – reg. Tulps necessitanti di autorizzazione prefettizia, nonchè della pretesa sua elevata sensibilità a qualsiasi causa esterna che avrebbe potuto favorirne la detonazione;

3) mancato riconoscimento del rapporto di specialità tra i due reati e del conseguente assorbimento del secondo nel primo.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione dei reati contestati. Nessuno compariva per il ricorrente.

Il preliminare motivo è fondato. In assenza di alcun atto sospensivo, i reati contestati si sono prescritti il 9/6/10 (quattro anni e sei mesi dal 9/12/05, giusta il pregresso regime più favorevole all’imputato in materia di contravvenzioni, venuto meno solo il 9/12/05) e quindi prima della sentenza di secondo grado (18/6/10). Va pertanto dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione in assenza di evidenze assolutorie ex art. 129 c.p.p.: ciò che rileva non è il dato formale della catalogazione del materiale esplodente, ma l’oggettiva situazione di pericolo determinata dalla sua detenzione; il dedotto rapporto di specialità tra i due reati (secondo giurisprudenza risalente e minoritaria) non farebbe comunque venire meno la penale responsabilità per il reato assorbente. Per la detta ragione la sentenza va pertanto annullata senza rinvio.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2011) 07-09-2011, n. 33286 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/4/2009 il G.U.P. del il Tribunale Bologna condannava S.A. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (T.U.) per la detenzione per fini di cessione di gr 200 circa di eroina, di cui gr. 29,847 netti (fatti acc. in (OMISSIS)). All’imputato, con la diminuente del rito abbreviato, veniva irrogata la pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18,000= di multa.

Osservava il G.U.P. che l’imputato era stata visto insieme ad un ignoto complice, entrare in un parco pubblico ed addentarsi nella boscaglia per poi fuoriuscirne e sedere su una panchina con un grosso involucro; il compagno poi si allontanava verso dei cespugli per poi tornare con alcuni sacchetti di plastica bianchi in mano.

Successivamente il S. era stato visto allontanarsi, inoltrandosi nella boscaglia portando con sè gli involucri;

successivamente era tornato sul posto ed a lui ed al compagno si era avvicinato un terzo individuo. Costoro, accortisi della presenza della polizia, fuggivano e sul luogo veniva recuperato solo il cellulare dell’imputato. La P.G. data l’ora notturna non svolgeva ulteriori accertamenti, ma il giorno successivo, con l’aiuto di un cane antidroga, rinvenivano nella zona sotto un ponte ove si era diretto l’imputato, un sacchetto contenente lo stupefacente. Il Tribunale, ritenendo che ivi l’avesse nascosto il S., pronunciava la condanna.

2. Con sentenza del 11/12/2009, la Corte di Appello di Bologna, riformando la pronuncia di primo grado, assolveva l’imputato per non aver commesso il fatto. Osservava la Corte distrettuale che non avendo la P.G. arrestato in flagranza della detenzione della droga gli imputati; essendo il parco un luogo pubblico ed essendo il rinvenimento della droga avvenuto il giorno successivo, senza che il luogo fosse presidiato, non poteva con certezza ricondursi alla persona dell’imputato la titolarità della sostanza sequestrata.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, lamentando la manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte di merito non aveva tenuto conto che la droga era stata rinvenuta a poche ore dalla osservazione della condotta dell’imputato che si era diretto proprio nel luogo del rinvenimento dell’eroina; nonchè della circostanza che da nessuna altro elemento emergeva che altri soggetti ivi fossero soliti convenire per nascondere sostanze illecite.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La Corte di merito ha pronunciato l’assoluzione invocando il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" come parametro legale a cui ancorare una sentenza di condanna. La Corte distrettuale, con argomentazioni logiche, ha evidenziato come non vi era prova certa che a collocare sotto il ponte il sacchetto fosse stato l’imputato;

le impronte digitali rinvenute sull’involucro non corrispondevano a quelle del S.; la P.G. non aveva presidiato in nottata il parco, pertanto l’involucro non solo poteva essere stato ivi collocato in precedenza da altri soggetti, ma anche successivamente.

A fronte di tale coerente ragionamento motivazionale il P.G. ricorrente invita ad una diversa ricostruzione del fatto, attraverso un ragionamento meramente congetturale, ancorato a fatti ontologicamente non certi i quali, anche a collegarli tra loro, non sono suscettibili di condurre all’affermazione della colpevolezza dell’imputato. Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-10-2011, n. 5667 Dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – Sede di Milano- ha respinto il ricorso proposto dalla curatela fallimentare della E. I. Spa volto ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 58 del 9.08.2010, adottata dal Direttore Operativo del Comune di Milano avente ad oggetto la acquisizione al patrimonio disponibile comunale delle aree già di proprietà della E. I. SPA, dell’accordo di programma stipulato in data 22.11.2007 fra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, la regione Lombardia, la Provincia di Pavia, il Comune di Broni, nella parte in cui identificava nel Comune di Broni il soggetto pubblico beneficiario del trasferimento delle aree già di proprietà della E. I. SPA e, infine, della nota della Regione Lombardia 11 maggio 2010, prot. 8490.

Il primo giudice, prescindendo dalla eccezione di tardività del mezzo di primo grado formulata dal Comune odierno appellato ha partitamente preso in esame le tre articolate doglianze proposte respingendole.

Quanto alla lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 436, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (la disciplina ivi contenuta era stata ritenuta applicabile anche ai fallimenti intervenuti prima dell’entrata in vigore della legge) ha escluso che fosse corretto fornire un’interpretazione della citata norma in senso strettamente letterale. Ciò infatti avrebbe portato ad escluderne la applicabilità alle procedure fallimentari aperte in epoca anteriore alla sua entrata in vigore (1 gennaio2006).

Senonchè, pur dovendosi ammettere che per effetto di una imperfetta tecnica di redazione della norma non era stato ivi chiarito che per i fallimenti in corso la decorrenza del termine ivi previsto aveva inizio dal momento dell’entrata in vigore della legge, tale logica interpretazione doveva imporsi posto che, diversamente opinando, la possibilità di bonifica dei siti nazionali, come individuati dalla legge e dal successivo decreto ministeriale, sarebbe stata condizionata dalla data di dichiarazione del fallimento.

Al contrario, la premessa tenuta presente nella citata disposizione era quella per cui interventi di bonifica radicali (comportanti anche una modificazione dell’assetto dell’area) non potessero essere realizzati senza acquisire anche la disponibilità giuridica dell’area medesima.

Pertanto era stata ivi prevista una disciplina speciale per quelle situazioni di grave inquinamento che non potevano essere risolte attraverso gli strumenti ordinari previsti dall’allora vigente D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (i cui contenuti sono stati sostanzialmente riproposti anche nel d. Lgs 3 aprile 2006 n. 152), ma che richiedevano l’intervento di tutti gli enti territoriali oltre che dello Stato per assicurare i finanziamenti necessari.

Non si era in presenza di alcuna applicazione retroattiva della norma ma dell’impegno a dar corso ad operazioni di bonifica (nel termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della norma o dall’individuazione degli strumenti necessari a tale scopo all’esito di conferenze di servizi prodromiche di accordi di programma come quello impugnato).

Anche il secondo motivo di censura volto a negare il presupposto applicativo della citata disposizione era infondato.

Non rispondeva alla realtà, infatti, l’affermazione per cui nel caso di specie non ci si trovasse al cospetto di un inadempimento della curatela fallimentare all’obbligo di dare inizio agli interventi di messa in sicurezza dell’area: al contrario, doveva affermarsi non vi era in atti alcuna prova del’impegno della curatela ad effettuare operazioni di bonifica (in particolare, non appariva integrare tale impegno la nota del 8.3.2004 proveniente dalla curatela ed indirizzata alla A.S.L. di Pavia con cui si comunicava l’avvenuta vendita di alcuni beni componenti la massa attiva del fallimento e la disponibilità ad effettuare un sopralluogo sul sito aziendale, ormai sgombro di materiali, affinchè il Comune di Broni potesse dare avvio alle operazioni di bonifica).

In ultimo, è stata esclusa sussistenza del vizio di eccesso di potere per contraddittorietà in quanto le determinazioni gravate si assumevano contrastanti con le conclusioni cui era pervenuta la conferenza di servizi decisoria del 27. febbraio.2008 (che prevedevano solo la realizzazione da parte del Comune di interventi di emergenza in attesa del’aggiudicazione di una gara europea per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza definitiva del’area).

Al contrario, la determinazione dirigenziale del Ministero dell’Ambiente del 27 novembre 2008 invitava il Comune di Broni a svolgere ad horas gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza al posto del soggetto obbligato (rimasto inadempiente): successivamente la bonifica vera e propria sarebbe stata effettuata da ditta specializzata all’esito di gara europea a cagione della entità dell’appalto.

La originaria ricorrente rimasta soccombente ha proposto appello chiedendo la riforma della decisione del Tribunale amministrativo: riepilogata in punto di fatto la vicenda contenziosa ha integralmente riproposto le doglianze contenute nel ricorso di primo grado ribadendo in primo luogo la contrarietà al canone interpretativo di irretroattività della tesi affermata dal primo giudice (e peraltro collidente con i principi affermati nella Cedu): i fallimenti in itinere alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 1,comma 436, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 avrebbero subito la penalizzante sanzione della perdita della proprietà sull’area a cagione dell’omessa predisposizione di incombenti non previsti prima della entrata in vigore della norma citata.

L’appellata amministrazione comunale ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato ribadendo la assorbita eccezione di tardività della proposizione del mezzo di primo grado a cagione della omessa tempestiva impugnazione dell’Accordo di programma. Tale atto, infatti, aveva contenuto immediatamente lesivo in quanto stabiliva che il trasferimento della proprietà dell’atto di sedime sarebbe avvenuto coattivamente, in applicazione dell’art. 1,comma 436, della sopracitata legge, in favore del Comune di Broni.

La omessa impugnazione immediata di tale atto comportava che il ricorso avverso gli atti conseguenti doveva considerarsi tardivo.

Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2011 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la trattazione della causa è stata rinviata al merito.

Alla odierna pubblica udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1.L’appello è infondato e merita di essere respinto alla stregua delle considerazioni che seguono: può pertanto prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività del mezzo di primo grado riproposta dall’appellata amministrazione comunale.

2. La prima – e più radicale- censura da esaminare concerne la interpretazione della disposizione di cui all’art. 1 comma 436, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Come è agevole riscontrare, l’articolato legislativo ricollega alla condotta inerte ("qualora non sia stato avviato l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica") protrattasi per 180 giorni un effetto ablativo della proprietà. Esso inoltre richiama il comma 434, che fa riferimento alle "aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari".

Il primo dato sul quale pertanto deve convenirsi – contrariamente a quanto sostenutosi nell’appello – è quello per cui gli accordi di programma riguardano aree inquinate per le quali, al momento della entrata in vigore della predetta legge "sono in atto" procedure fallimentari.

Si rammenta in proposito che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, (Cassazione civile, sez. I, 09 settembre 2005, n. 17998)la procedura fallimentare inizia con la dichiarazione di fallimento, dovendosi tenere distinta da tale fase, volta alla realizzazione dell’esecuzione concorsuale, la procedura prefallimentare – di incerto esito e volta alla dichiarazione del fallimento.

La legge, pertanto, doveva applicarsi alle aree rientranti nei compendi immobiliari in ordine ai quali fosse già stata emessa la dichiarazione di fallimento (od altro provvedimento equipollente).

Non è contestabile, né contestato che l’area per cui è causa possedesse detto requisito.

La tesi dell’appellante volta ad affermare che la disposizione potesse applicarsi unicamente ai fallimenti dichiarati dopo la entrata in vigore della legge predetta appare destituita di fondamento in quanto collidente con l’affermazione di principio del comma 434 che riguarda proprio le aree già oggetto di sentenza dichiarativa di fallimento; essa appare altresì illogica in quanto contrastante con la ratio della legge,volta a consentire la urgente bonifica di aree inquinate da parte degli enti locali laddove le curatele fallimentari non vi avessero provveduto.

La interpretazione sistematica del primo giudice (che non implica ovviamente alcuna illegittima affermazione di retroattività della disposizione predetta) appare corretta sia alla stregua del canone di irretroattività, sia alla stregua del citato incipit del comma 434 sia alla stregua del principio per cui, disponendo di regola la legge unicamente per l’avvenire, ove nella stessa non sia specificato un diverso termine di decorrenza, esso va individuato con riferimento al momento della entrata in vigore delle legge medesima.

Si rammenta, in ultimo, che analoga interpretazione è stata costantemente resa dalla giurisprudenza civile di merito con riferimento alla prescrizione contenuta all’art. 153 del d.Lgs 9 gennaio 2006 n. 5 che presenta problematiche di difettoso coordinamento analoghe a quelle oggetto della odierna causa, essendosi affermato che in caso di proposta di concordato fallimentare – depositata successivamente all’entrata in vigore della novella alla l. fall. – che va a reiterare una precedente domanda presentata prima dell’entrata in vigore della novella stessa, si applica il nuovo art. 124 l. fall. secondo cui sussiste la legittimazione del debitore a presentare la proposta di concordato, qualora non siano trascorsi anni due dall’entrata in vigore della novella.

2.1. D’altro canto, una volta escluso, in virtù della espressa disposizione di cui al citato comma 434, che la disposizione in esame non potesse applicarsi anche ai fallimenti pregressi, e laddove si consideri che è provato per tabulas (e la deduzione di seguito esposta vale a confutare anche il secondo motivo di gravame) che la curatela non ebbe ad impegnarsi in nessuna operazione di bonifica, né successivamente alla entrata in vigore della norma più volte citata, né prima di essa, a seguito del dichiarato fallimento, l’appellante non ha alcuna ragione di dolersi della statuizione del primo giudice.

2.2. la censura merita quindi di essere respinta, risultando peraltro palesemente inaccoglibili le generiche censure incentrate sulla supposta contraddittorietà della legge citata con le disposizioni della Cedu, posto che per le già chiarite ragioni non si può in essa ravvisare alcuna retroattiva misura ablatoria del diritto di proprietà.

3. Analoga sorte merita il secondo motivo di doglianza.

Si è già chiarito, prima, che il Collegio non ravvisa alcun "principio di esecuzione" nella condotta della curatela fallimentare, tale non potendosi ritenere la citata nota del 8.3.2004 da essa indirizzata alla A.S.L. di Pavia: quest’ultima conteneva infatti una mera comunicazione della avvenuta vendita di alcuni beni e la disponibilità ad effettuare un sopralluogo sul sito aziendale, ma era certamente inidonea ad essere valutata quale "principio di esecuzione di una attività di bonifica e disinquinamento dell’area ", come apoditticamente sostenuto nel ricorso in appello.

Ciò smentisce in punto di fatto il primo caposaldo della doglianza, non potendo certo detta nota valere a far considerare integrato il presupposto ostativo previsto dalla suindicata disposizione di cui al comma 436 ("qualora non sia stato avviato l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica.") che riposa in una vera e propria attività materiale che doveva, quantomeno, essere stata già intrapresa dopo l’entrata in vigore della legge predetta con prospettive di conclusione in un ragionevole arco di tempo.

La detta doglianza è smentita anche sotto il connesso profilo della lamentata insussistenza del presupposto di "attribuibilità soggettiva" della condotta omissiva in capo alla curatela e titolo di dolo o colpa.

La legge citata, infatti, non ha affatto inserito tale profilo "soggettivo" del dolo o della colpa della curatela quale presupposto legittimante l’ablazione dell’area, nella evidente consapevolezza che le problematiche della incapienza finanziaria delle curatele fallimentari non sono certo di regola attribuibili a queste ultime, e che condizionare l’intervento di bonifica e la ablazione dell’area di sedime al positivo riscontro di un simile presupposto avrebbe comportato mplicato nella maggior parte dei casi la impossibilità applicativa delle citate disposizioni.

Invero l’esigenza tenuta presente dal Legislatore è stata unicamente quella di procedere alla bonifica, fornendo all’ente locale lo strumento utile a disporla; si prescinde ivi da qualsiasi giudizio sfavorevole sull’operato della curatela, e men che meno sulla attribuibilità dell’omissione a quest’ultima sotto il profilo soggettivo; l’unico elemento valutabile riposa nella circostanza – o meno- che l’intervento sia stato già avviato.

La pacifica circostanza della insussistenza di tale elemento impedisce di tenere presente la (soltanto oralmente affermata dall’appellante, per il vero) "buona volontà della curatela" e, allo stesso tempo, implica la circostanza che non può ritenersi affetto da carenza motivazionale il provvedimento che tale supposto elemento non abbia positivamente vagliato.

3.Quanto alla terza doglianza essa è parimenti infondata (se non anche inammissibile, posto che l’appellante si è limitata a reiterare le argomentazioni contenute nel mezzo di primo grado e disattese dal primo giudice senza fornire alcun apporto critico rispetto alla decisione di primo grado).

Il Collegio non ravvisa alcuna "contraddittorietà" nell’operato dell’amministrazione, rispetto alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria del 27 novembre 2008.

Il fine della procedura avviata (ottenere la bonifica dell’area) è infatti sempre il medesimo; la circostanza che il comune di Broni sia stato prima individuato qual soggetto obbligato ad eseguire le opere in danno della inadempiente curatela, e successivamente si sia invece utilizzato lo strumento normativo di cui di cui all’art. 1 comma 436 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, non implica (nel permanere della sostanziale inattività della curatela, che costituiva, come già prima rilevato il presupposto legittimante) che si possa ravvisare contraddittorietà viziante nel percorso seguito dalle amministrazioni, e ciò tanto più laddove non si nega da parte dell’appellante medesima che entrambe le procedure normative applicabili perseguivano il medesimo fine di consentire in tempi celeri la bonifica delle aree inquinate.

4. Conclusivamente, la appellata decisione resiste alle censure dedotte nel ricorso in appello che deve pertanto essere disatteso

5. Le spese processuali possono essere compensate nei confronti dell’ appellato Ministero, mentre devono seguire la soccombenza nei confronti dell’appellata amministrazione comunale, pertanto l’appellante deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore dell’appellata amministrazione comunale di Broni in misura che appare congruo quantificare, avuto riguardo alla natura della controversia, in Euro cinquemila (Euro 5000/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 10064 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata amministrazione comunale di Broni in misura che appare congruo quantificare, avuto riguardo alla natura della controversia, in Euro cinquemila (Euro 5000/00) oltre accessori di legge, se dovuti, mentre le compensa per il resto.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-11-2011, n. 8704 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato il decreto n. 1594/11N in data 11.3.2011, con il quale è stato negato il riconoscimento infermità "gastroduodenite cronica erosivà dipendente da causa di servizio, respingendo anche la domanda di concessione di equo indennizzo, oltre agli atti connessi e collegati quale, in particolare, il parere n. 38889/2006 del 18.12.2007 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Con memoria e atti depositati il 15.10.2011, l’Amministrazione ha rappresentato e documentato che con decreto n. 4615 del 14 settembre 2011 (doc. 8 di parte resistente), è stato annullato d’ufficio il provvedimento impugnato, disponendo che l’istanza del ricorrente sia sottoposta ad un nuovo esame da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio, dopo l’acquisizione di ulteriore documentazione riguardante dettagliatamente i servizi prestati dall’interessato.

Con memoria depositata il 22.10.2011, il ricorrente ha sostenuto di essere ancora interessato a coltivare il ricorso, perché l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato non comporta necessariamente l’accoglimento delle sue richieste.

Il Collegio rileva che il ricorrente ha proposto una domanda di annullamento avente ad oggetto, in particolare, il decreto n. 1594/11N in data 11.3.2011 (con il quale è stato negato il riconoscimento infermità "gastraoduotenite cronica erosivà dipendente da causa di servizio, respingendo anche la domanda di concessione di equo indennizzo), che risulta essere stato annullato in via di autotutela con decreto n. 4615 del 14 settembre 2011 (prodotto dall’Amministrazione resistente sub documento 8).

E’ chiaro che l’interesse finale del ricorrente è quello di ottenere il riconoscimento dell’infermità "gastroduodenite cronica erosivà come dipendente da causa di servizio e la concessione di equo indennizzo, ma è evidente che, sotto tale profilo, la parte ricorrente potrà dolersi – proponendo una autonoma azione in via giurisdizionale – dell’eventuale mancata rivalutazione delle proprie istanze e dell’eventuale nuovo provvedimento negativo, ma non può continuare a coltivare un ricorso teso ad ottenere l’annullamento di un provvedimento già annullato dall’Amministrazione in via di autotutela.

Pertanto, a parere del Collegio, deve ritenersi venuto meno l’interesse della parte ricorrente a coltivare la causa, essendo finalizzato il ricorso alla rimozione del provvedimento impugnato, venuto meno in via di autotutela.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa tra le parti in causa le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.