Corte cost. 30-01-2008 (16-01-2008), n. 17 Controllo sull’ammissibilità della richiesta – Presentazione di scritti difensivi da parte di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo – Elezione della Camera dei deputati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA
Nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: «articolo 19, limitatamente alle parole: "nella stessa"; articolo 85», giudizio iscritto al n. 148 del registro referendum.
Vista l’ordinanza del 28 novembre 2007 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante, sostituito per la redazione della sentenza dal Presidente Franco Bile;
uditi gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato "Popolari U.D.EUR" e per l’On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato "Popolari U.D.EUR", Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica "Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo" e per l’associazione denominata "Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo", Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico.

Ritenuto in fatto
1. – L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge, tra le altre, la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti: art. 19, limitatamente alle parole: "nella stessa"; art. 85?».
2. – L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 3 ed il seguente titolo: «Elezione della Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione».
3. – Ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il eferendum, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2008, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta referendaria ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
4. – In data 10 gennaio 2008, i presentatori della richiesta di referendum, nelle persone di Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico, hanno depositato una memoria a sostegno della sua ammissibilità.
5. – Hanno altresì depositato memorie, deducendo l’inammissibilità della richiesta e chiedendo di potere intervenire per opporsi ad essa, il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica "Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo", l’associazione denominata "Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo", i gruppi parlamentari del partito/gruppo politico organizzato denominato "Popolari U.D.EUR", e il Partito dei Comunisti Italiani.
6. – Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono stati sentiti gli avvocati Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico.
A seguito dell’ordinanza letta in camera di consiglio, sono stati ammessi altresì ad illustrare gli scritti presentati l’avvocato Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica "Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo" e per l’associazione denominata "Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo", gli avvocati Felice Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato "Popolari U.D.EUR" e per l’On. Dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualità di capo gruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato "Popolari U.D.EUR", e l’avvocato Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti italiani.
Considerato in diritto
1. – La Corte è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo di due disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante da modificazioni ed integrazioni successive, e precisamente dell’art. 19, limitatamente alle parole «nella stessa», e dell’intero art. 85.
2. – Conformemente alla più recente giurisprudenza (sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte in passato – all’illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum, ai sensi del terzo comma dell’art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull’ammissibilità del referendum, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte.
Tale ammissione, come più volte ricordato da questa Corte, non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati dall’art. 33 della legge n. 352 del 1970, cioè per i promotori del referendum e per il Governo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all’art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.
3. – Il quesito n. 3 – recante il titolo «Elezione della Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione» – è ammissibile.
4. – A fronte della regola generale posta dal testo unico citato (artt. 18-bis e seguenti) – secondo cui l’intenzione di concorrere all’elezione a deputato si esprime con l’inclusione del nome del candidato in una lista presentata da un partito o gruppo politico in una determinata circoscrizione – i ricordati artt. 19 e 85 riguardano la diversa ipotesi della presentazione di più candidature da parte della stessa persona.
In particolare, la possibilità che una medesima candidatura sia presentata in varie circoscrizioni (beninteso in liste con contrassegno identico) costituisce il presupposto dell’art. 85, nel quale si rinviene la disciplina del procedimento, successivo al voto, per l’indicazione, da parte del deputato "pluri-eletto", della circoscrizione prescelta, salvo il sorteggio in caso di mancata opzione. Dal canto suo, l’art. 19 vieta tra l’altro, a pena di nullità dell’elezione, l’inclusione del candidato in liste con diversi contrassegni «nella stessa o in altra circoscrizione».
5. – Il quesito non riguarda le leggi per le quali l’art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum abrogativo; e al tempo stesso rispetta i limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.
In particolare, le disposizioni della legge elettorale oggetto della richiesta non possono essere ritenute a contenuto costituzionalmente vincolato, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria (sentenze n. 5 del 1995, n. 32 del 1993 e n. 47 del 1991).
6. – Il quesito presenta poi il necessario carattere di omogeneità, chiarezza ed univocità. Esso infatti è idoneo al conseguimento dello scopo voluto dai presentatori, che – come risulta dal titolo formulato dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – è quello di ottenere l’abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione.
L’eventuale esito favorevole del referendum comporterebbe invero la totale abrogazione dell’art. 85, e quindi la caducazione della facoltà del candidato di presentarsi, con il medesimo contrassegno, in più circoscrizioni. Nel contempo, l’ablazione nell’art. 19 delle parole «nella stessa» lascerebbe intatto il divieto di candidature plurime con contrassegni diversi, contenuto nella disposizione, e tenderebbe solo ad esplicitare ulteriormente l’impossibilità di candidature in più circoscrizioni con lo stesso contrassegno, già derivante dalla contestuale abrogazione dell’art. 85.
Ne conseguirebbe pertanto – in adesione alla ricordata finalità dei promotori – l’espansione senza limiti del ricordato principio generale per cui la candidatura si manifesta mediante l’inclusione del nome del candidato in una (sola) lista di una determinata circoscrizione.
7. – Infine la normativa di risulta non presenta elementi di indeterminatezza che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni interpretativi, onde la sua autoapplicatività.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – per l’abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive: «articolo 19, limitatamente alle parole "nella stessa"; articolo 85».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 1843 Notificazione a mezzo posta

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte, osservato e ritenuto:

che contro la sentenza resa in data 2.04 – 20.05.2005, dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, nei confronti di R.N. e del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria, quest’ultimo e "per quanto possa occorrere" la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno proposto ricorso per cassazione;

che le parti ricorrenti si sono avvalse per la notificazione del ricorso delle modalità previste dall’art. 149 c.p.c., con spedizione a mezzo posta, avvenuta in data 15.12.2005, ma non hanno depositato il relativo avviso di ricevimento;

che il R. non ha svolto attività difensiva;

che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna de relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (cfr Cass. SU 200800627 e da ultimo, Cass. 201013639). che non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, in ragione del relativo esito e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-02-2011, n. 4258 Licenziamento disciplinare

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a C. L. dalla società intesa San Paolo e conseguentemente condannava quest’ultima al risarcimento del danno in misura pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La citata Corte, rilevata la tempestività della contestazione disciplinare, riteneva non corretta la sentenza del giudice di primo grado per aver questi considerato elementi estranei, quali la particolare mansione di cassiere espletata dal C., all’addebito disciplinare limitato alla contestazione della imputazione elevata in sede penale. Esclusa poi la diretta valenza della sentenza di patteggiamento ai fini del procedimento disciplinare e procedendo alla valutazione degli atti d’investigazione,richiamati nella lettera di contestazione, degli organi di polizia escludeva la sussistenza della prova che il comportamento addebitato al lavoratore fosse tale da incrinare irrimediabilmente il rapporto fiduciario. Di qui la declaratoria d’illegittimità dell’impugnato licenziamento con esclusione però dell’ordine di reintegrazione per l’intervenuto successivo ulteriore licenziamento giustificato da ragioni diverse da quelle poste a base del recesso per cui era causa.

Avverso tale sentenza la società in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di undici censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata che propone a sua volta impugnazione incidentale assistita da un unico motivo. Si oppone con controricorso la società Intesa San Paolo.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale la società, deducendo violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p. in riferimento all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 129 c.p., pone ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:"se in presenza di sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, relativa agli stessi fatti posti a base del provvedimento di licenziamento adottato nei confronti di un lavoratore, violi, o applichi falsamente, al caso di specie le disposizioni degli artt. 444 e 445 c.p.p. anche in relazione all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè la disposizione dell’art. 129 c.p.p. il giudice civile che contraddica il contegno di non contestazione dei termini fattuali dell’imputazione, assunto dal lavoratore attraverso l’adesione alla sentenza di patteggiamento, procedendo ad una qualificazione dei fatti in termini diversi rispetto a quelli recepiti dalla sentenza di patteggiamento ed ipotizzando che il giudizio penale avrebbe potuto avere un esito diverso rispetto a quello consacrato nella sentenza di patteggiamento, che pure aveva escluso la possibilità di dare corso ad una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p.". Con la seconda censura del ricorso principale la società denuncia carenza o contraddittorietà della motivazione sul fatto decisivo attinente, la ricostruzione, e la valutazione, della condotta posta in essere dal C. ed oggetto della contestazione in sede penale, oltre che di quella in sede disciplinare, nonchè su quello relativo dall’accertamento della responsabilità del C. nei termini esposti dal capo d’imputazione in sede penale, recepiti quale referente di fatto della sentenza di applicazione della pena su richiesta e posti altresì a base della sanzione disciplinare.

Con il terzo motivo del ricorso principale la società, denunciando violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 anche in relazione all’art. 2119 c.c., formula ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: se violi o applichi a falsamente o meno le disposizioni della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 2119 c.c., la sentenza di merito che ritenga insuscettibile di fondare l’apprezzamento in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso fatti pur non addebitati nella lettera di contestazione, ma suscettibili di essere considerati come confermativi di quelli contestati, tanto più laddove il datore di lavoro non abbia potuto contestare i fatti confermativi, dei quali non poteva essere a conoscenza al momento della contestazione".

Con la quarta censura del ricorso principale la società, allegando violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2735 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta una non corretta valutazione del materiale probatorio ed una non condivisibile ripartizione dell’onere probatorio. Con il quinto motivo del ricorso principale la società deduce carenza o contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia. Con la sesta censura del ricorso principale la società in epigrafe, prospettando violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 anche in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 2 e art. 2119 c.c., critica la decisione del giudice di merito in relazione all’indicazione di elementi da cui poter arguire che l’episodio contestato possa assumere la valenza di motivo di sopravvenuta e definitiva carenza del rapporto fiduciario tra le parti.

Con il settimo motivo del ricorso principale la ricorrente società, denunciando violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 anche in relazione all’art. 112 c.p.c., pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto: "se violi o applichi falsamente, o meno, le disposizioni della L. n. 300 del 1970, art. 7 anche in relazione all’art. 112 c.p.c., la sentenza di merito che, in assenza di qualsiasi deduzione sul punto del lavoratore licenziato, ravvisi un autonomo profilo di illegittimità della contestazione nella pretesa carenza, nella stessa, di ogni riferimento alle particolari modalità e condizioni di tempo e di luogo in cui si è concretizzata la condotta".

Con l’ottava censura del ricorso principale la società, deducendo nullità della sentenza o del procedimento per aver statuito su un’eccezione non sollevata dalla parte, e per aver la Corte del merito ritenuto illegittima una contestazione disciplinare e la conseguente sanzione espulsiva sotto il profilo, non prospettato da lavoratore licenziato, della mancanza nella contestazione di ogni riferimento alle particolari condizioni, di tempo e di luogo, in cui si è concretizzata la condotta.

Con la nona e decima censura la società, allega carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine al contenuto della contestazione disciplinare ed in ordine alla sussistenza della giusta causa.

Con l’undicesima, ed ultima, censura del ricorso principale la società, denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 1, lamentando una errata valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di merito a fronte di una mera asserita attività di consumo di stupefacente Con l’unico motivo del ricorso incidentale il C., allegando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, assume che per essere stato colpito da un nuovo licenziamento per fatti esulanti dal thema decidendum, il giudice d’appello doveva per la tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 (come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1) comunque ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, per concretare l’effetto di ripristino del rapporto di lavoro ex tunc. I primi due motivi del ricorso principale sono fondati.

E’ principio di questa Corte che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. – pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (V. per tutte Cass. S.U. 31 luglio 2007 n. 17289, Cass. 19 novembre 2007 n. 23906 e Cass. 21 aprile 2008 n. 10280).

Nella sentenza impugnata la Corte territoriale non si è attenuta a siffatto principio.

Infatti i giudici di appello omettono del tutto tale tipo d’indagine- rectius motivazione-limitandosi a ridimensionare l’efficacia probatoria della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. attraverso una diversa valutazione degli atti d’investigazione redatti dagli organi di polizia dai quali "non emergerebbe un attività di spaccio" del lavoratore "quanto piuttosto il tentativo dei presenti di far uso di sostanza stupefacente nel cuore della notte in località di mare, nei pressi di locali frequentati da giovani e durante il periodo feriale interrotto dall’intervento degli organi di polizia".

Non chiarisce in alcun modo la Corte del merito le ragioni per cui l’imputato ha ammesso una sua insussistente responsabilità di detenzione ed offerta in vendita di cocaina, ed il giudice penale ha prestato fede a tale ammissione.

La Corte territoriale, pertanto, non ha fatto corretta applicazione dei principio giurisprudenziali sopra enunciati in quanto nel non riconoscere l’efficacia probatoria della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ha circoscritto la propria motivazione alla rilevanza degli atti d’investigazione redatti dagli organi di polizia, senza dar conto dell’ammissione da parte dell’imputato della sua responsabilità e della fede a tale ammissione prestata dal giudice penale.

In altri termini il giudice di appello è incorso nei denunziati vizi per non aver riesaminato compiutamente tutti i numerosi atti investigativi alla luce di quanto verificatosi in sede di patteggiamento, e per non aver per di più, in un ottica complessiva della condotta tenuta dal C., compitamente esaminato le modalità di tale condotta anche con riferimento alle ricadute che essa avrebbe potuto avere sul rapporto fiduciario posto a fondamento della prestazione lavorativa di un dipendente di un ente bancario.

Dall’accoglimento di tali motivi consegue la cassazione della sentenza impugnata rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale.

La Corte di Appello di Reggio Calabria che si designa, anche per le spese del giudizio di legittimità, quale giudice di rinvio procederà, sulla base di quanto sinora detto e dei principi sopra enunciati, ad una nuova valutazione dei fatti di causa.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale.

Cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6690 Contraddittorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.N. e C.P. propongono ricorso per cassazione, in base a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, l’appello da essi proposto contro la sentenza di primo grado, relativa a sinistro avvenuto il (OMISSIS), con cui A. G. e la Milano Assicurazioni S.p.A. erano stati condannati in solido al pagamento della somma di Euro 34.093,59.

Gli intimati non si sono costituiti.

Con ordinanza interlocutoria del 25/3-22/4/2010 la Corte, rilevata la mancanza dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso all’ A., ordinava l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Motivi della decisione

1.- Il giudizio di cassazione va dichiarato estinto. I ricorrenti non hanno infatti provveduto all’integrazione del contraddittorio, disposta da questa Corte con ordinanza interlocutoria del 25/3- 22/4/10, ad essi comunicata il 3/5/10. 2.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

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