Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-01-2011) 25-02-2011, n. 7419

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Verona, con la sentenza del 26 novembre 2009, ha condannato B.E., B.G. e B.M. ciascuno alla pena di Euro 400,00 di multa, per i delitti di ingiuria e minacce in danno di N.D..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) la mancata assunzione di una prova decisiva, con particolare riferimento alla mancata acquisizione del rapporto di servizio redatto dalla volante della Polizia intervenuta sul posto, alla mancata ammissione dei testi F. e L., Agenti della Polizia Stradale verbalizzanti e all’ulteriore mancata acquisizione dei supporti fonici relativi alla conversazione di cui ai fatti oggetto del procedimento penale;

b) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto della effettiva valutazione delle risultanze istruttorie.
Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Ritiene, infatti, la Corte che il Giudice del merito abbia effettivamente compiuto la evidenziata violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d), di cui al primo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata assunzione di ben due prove decisive, formalmente richieste ma sulle quali nulla ha detto in motivazione, dopo aver disatteso in sede dibattimentale la relativa richiesta con motivazione non corretta.

Il motivo esige, però, una brevissima premessa in punto di diritto sul vizio che si ritiene nella decisione impugnata in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’art. 495 c.p.p., comma 2).

Tale vizio della sentenza consiste in una sorta di "error in procedendo", ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia:

perchè si configuri il vizio "de quo" deve, cioè, necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova, ai fini del giudizio e dell’idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice" (v. di recente, Cass. Sez. 6 25 marzo 2010 n. 14916 e Sez. 3 15 giugno 2010 n. 27581).

Inoltre, le caratteristiche di decisività della prova non sono state modificate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 e il vizio dedotto ha rilievo solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni a sostegno della decisione adottata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione.

La valutazione di siffatta decisività deve, quindi, essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice.

Pertanto "il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l’accusa, la cui mancata assunzione è denunciabile con ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all’art. 495 c.p.p., comma 2 (o art. 603 c.p.p. in appello), va rapportato, per verificarne il fondamento alla concreta motivazione della sentenza impugnata.

3. Nel caso di specie, in primo luogo, tale motivazione è completamente mancata.

A ciò si aggiunga come l’audizione dei testi F.A. e L.V. (richiesta all’udienza del 18 dicembre 2008 e rigettata alla successiva udienza del 26 febbraio 2009 perchè il processo sarebbe stato sufficientemente istruito) e cioè degli Agenti della Polstrada verbalizzanti dei fatti sarebbe stata decisiva per accertare, in quanto accorsi durante la pretesa lite tra N.D. e i tre B., l’effettiva esistenza della lite, che dal rapporto di servizio non traspare.

Inoltre, il mancato accoglimento della produzione della registrazione dei fatti su supporto fonico per la pretesa impossibilità di effettuarne "un adeguato controllo" (v. verbale dell’udienza del 26 febbraio 2009) non appare una motivazione conforme a diritto, in quanto sarebbe stato onere del Giudicante, di fronte ad una prova che avrebbe potuto determinare un diverso esito del procedimento scagionando l’imputato, controllare, quantomeno attraverso l’ascolto, la genuinità o l’autenticità del supporto e delle conversazioni ivi registrate e trame le necessaire conseguenze.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza annullata con rinvio al Giudice di Pace di Verona per un nuovo esame sulla scorta dei dianzi evidenziati rilievi in ordine alla mancata assunzione delle prove richieste ma non ammesse.
P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Verona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 417 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe è impugnato il decreto n° 34 del 15 dicembre 2008 del dirigente del servizio XX dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Trapani, con cui è stato disposto il recupero integrale del contributo già conseguito dal ricorrente per la riconversione e ristrutturazione di un vigneto, unitamente alle informative prefettizie prot. n° 485, in data 21 aprile 2008, e prot. n° 670 in data 03/09/2007.

Per resistere al ricorso, si è costituita l’amministrazione intimata, che, con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, ne ha domandato il rigetto, con vittoria di spese.

Con ordinanza cautelare n° 330 del 20 marzo 2009, è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, sul rilievo della natura atipica delle informazioni prefettizie poste a base della revoca.

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2011, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta illegittimità e nullità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’obbligo di comunicazione avvio del procedimento.

Il motivo è infondato.

L’art. 7 L. n° 241/1990 sottrae al regime dell’avviso di avvio i provvedimenti di natura cautelare, quali, appunto, le informative antimafia ed i conseguenti provvedimenti di revoca.

A tal proposito, il Collegio condivide le statuizioni giurisprudenziali di ultima istanza, volte a rimarcare che:

"a) certamente non corrisponde allo scopo partecipativo, cui mira l’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dell’avvio di un accertamento indagatorio in tema di contatti con la criminalità organizzata;

b) altrettanto negativamente va risolta la questione della previa conoscenza da darsi dell’avvio del procedimento di revoca in questione, dopo il compimento delle indagini. E ciò proprio per il carattere spiccatamente cautelare della misura, nella quale esso sfocia, e che fa rilevare quelle esigenze di celerità, che, nell’esplicita premessa dell’art. 7, comma 1, rendono giustificata l’omissione della notizia partecipativa altrimenti prescritta" (Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n° 851; analogamente, Cons. Stato, Sez. VI, 25/09/2006, n° 5595; Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2005, n° 4408).

A ciò si aggiunga che, in applicazione dell’art. 21octies della L.n° 241/1990, non è annullabile il provvedimento censurato per vizi procedimentali, quando il ricorrente non abbia indicato alcun elemento giuridicamente rilevante che, ove rappresentato in sede procedimentale, avrebbe potuto indurre l’amministrazione ad una diversa determinazione (conforme, Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2009, n. 2737; Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2008 n. 2410; Cons. Stato, 10 dicembre 2007 n. 6525; Cons. Stato, 9 ottobre 2007 n. 5251; Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2006, n. 6194; Cons. Stato, Sez VI, n. 2763/2006; Cons. Stato, n. 4307/2006; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3/1996; Cons. Stato, Sez. V, n. 283/1996; Cons. Stato, Sez. VI n. 2069/1999).

Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, il ricorrente, per escludere i fattori di rischio evidenziati nelle informazioni prefettizie, avrebbe dovuto rappresentare circostanze conducenti, atte a dimostrare l’assenza di condizionamenti per l’attività economica beneficiaria del finanziamento, derivanti dalla frequentazione con il padre, sottoposto a misura di prevenzione e condannato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, con sentenza confermata in parte qua in appello.

Viceversa, dall’atto introduttivo del giudizio e dagli atti di causa nessuna deduzione e prova è dato rinvenire in tal senso.

Da ciò deve inferirsi la correttezza della determinazione impugnata, stante che, in base all’id quod plerumque accidit, in mancanza di dimostrazione concreta quanto meno della cessazione di assidua frequentazione con il congiunto condannato per gravi reati di mafia (elemento non dedotto da parte ricorrente neanche agli atti dell’odierno giudizio), è ragionevole attribuire rilievo a fatti sintomatici di commistione di interessi, che rendano concretamente plausibile il pericolo rappresentato in informativa (per tutte, Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 26 ottobre 2010, n° 1324).

Quanto alla ritenuta nullità, è agevole rilevare che:

1) non sussistendo la patologia di violazione di legge asseritamente invalidante, nessuna sanzione può conseguirne per l’atto legittimo;

2) la comunicazione di avvio del procedimento non è un elemento essenziale dell’atto amministrativo e, come tale, la sua mancanza non determina alcuna nullità strutturale per difetto di elementi essenziali ai sensi dell’art. 21septies della legge n° 241/1990;

3) come è ormai pacifico in giurisprudenza, nel diritto amministrativo le ipotesi di nullità dell’atto sono tassative e rappresentano un numerus clausus, a differenza dell’ordinamento civile, in cui la nullità è una categoria generale (conforme, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011 n. 676).

Il primo motivo va, quindi, respinto per infondatezza.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dei principi in materia di autotutela per mancato rispetto del legittimo affidamento.

Il motivo è infondato.

Il principio, di matrice comunitaria, della tutela dell’affidamento ingenerato da provvedimenti attributivi di posizioni di vantaggio, per un verso è fondato sul generale canone di tutela della buona fede, intesa in senso soggettivo, quale inconsapevolezza dell’esistenza di cause di illegittimità dell’atto, dall’altro incontra un limite, in materia di finanziamenti pubblici, nel principio cardine dell’ordinamento comunitario, della tutela della concorrenza tra operatori economici.

E’ di immediata evidenza, infatti, che l’attribuzione di risorse economiche pubbliche a soggetti non titolati a riceverle, a causa di legami di interesse o di sangue con ambienti riconducibili alla criminalità organizzata, introduce incontrollabili fattori distorsivi nel corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali di mercato, per l’abbassamento della soglia di guardia ordinamentale contro i rischi di contaminazione tra capitali leciti (oltretutto di provenienza pubblica) e capitali illeciti, incentivando implicitamente comportamenti elusivi, non infrequentemente attuati, per dato di comune esperienza, attraverso interposizioni fittizie nelle attività economiche, con tutte le implicazioni in termini di inquinamento dei fondamentali economici e finanziari che ne derivano.

Pertanto, sul piano oggettivo, nessun affidamento ragionevole è dato riconoscere a fronte della revoca di un finanziamento pubblico, disposta per ragioni imperative di interesse pubblico, insite nella salvaguardia della corretta concorrenza tra operatori economici, oltre che, prioritariamente, nella tutela della trasparenza e legalità delle erogazioni di risorse pubbliche, rispetto a fenomeni invasivi, più o meno diretti, da parte della criminalità organizzata.

Sul piano soggettivo, non sussistono i presupposti per il consolidamento di qualsivoglia affidamento in ordine ad un atto concessorio di un contributo, la cui erogazione e mantenimento sono sottoposti alla condizione legale del possesso, sin dalla domanda di attribuzione, per tutta la durata e fino all’estinzione del rapporto, dei requisiti di idoneità morale, la mancanza originaria, o la perdita dei quali, determina la decadenza dai benefici, quale espressione di funzione cautelare e sanzionatoria, finalizzata alla prevenzione e repressione della criminalità organizzata di tipo mafioso, restando del tutto irrilevante l’eventuale esecuzione del programma agevolato, per l’autoritatività della revoca e la correlativa ininfluenza sull’esercizio del potere "a monte" di profili afferenti al rapporto paritetico "a valle" (conforme, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2005, n° 6745).

Per tale ragione, la conoscibilità, dedotta dal ricorrente, delle circostanze rappresentate nell’impugnata informativa prefettizia, già dall’epoca della domanda di concessione, lungi dall’inficiare in concreto i presupposti del potere, semmai conferma, per espressa ammissione dell’interessato, l’insussistenza dello stato di inconsapevolezza soggettiva in ordine agli elementi ostativi all’erogazione della chiesta provvidenza.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, si lamenta illegittimità procedimentale ed eccesso di potere per violazione del d.lgs. n° 490/1994 e del d.P.R. n° 252/1998, nonché nullità dell’atto sotto vari profili, per carenza di presupposti, di istruttoria e di motivazione, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta e mancata dimostrazione dell’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto.

I motivi sono infondati.

Al riguardo, ritiene il Collegio di rivisitare l’orientamento espresso dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n° 329 del 20 marzo 2009, resa nell’odierno giudizio, oltre che con recente sentenza n° 152 del 26 gennaio 2011, condividendo l’iter argomentativo della recentissima sentenza del Consiglio di Stato nel frattempo intervenuta (n. 396 del 20 gennaio 2011.

Va, preliminarmente, confermata la tradizionale tripartizione delle "informazioni prefettizie", in tre categorie:

– quelle "ricognitive" di cause di per sè interdittive di cui all’art. 4, comma 4, del d.lgs. 8 agosto

1994, n. 490;

– quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva

discende da una valutazione del prefetto, oggi tipizzata in base all’art. 10 del d.P.R. n° 252/1998;

– quelle "supplementari" (o atipiche), la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione

autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria dell’informativa prevista dall’art. 1

septies, del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla l. 12 ottobre 1982, n. 726, ed aggiunto

dall’art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 (Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362).

Con specifico riferimento a tale ultima tipologia di informazioni prefettizie, alla quale sono riconducibili le informative impugnate con l’odierno ricorso, la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 396/2011 ha puntualizzato che "le informative "atipiche" rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa in correlazione a possibili ingerenze criminali nella propria attività: esse costituiscono espressione della esigenza, valutata dal legislatore, di anticipare la soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata e possono anche non essere basate sulle rilevanze probatorie tipiche del diritto penale (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867; sez. IV, 1° marzo 2001, n. 1148). Infatti, tali atti si possono basare anche su elementi che costituiscono solo indizi (che comunque non devono costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata delle imprese – che abbiano partecipato al procedimento di evidenza pubblica -. (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 2 ottobre 2007, n. 5069; sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4574).

In materia, pertanto, l’atto del prefetto non si deve necessariamente basare sulla "certezza", bastando la "qualificata probabilità" delle circostanze di fatto rilevanti per la legislazione di settore", con l’ulteriore precisazione che "nell’ordinamento di settore, e già nel precedente quadro normativo, gli atti prefettizi non possono essere emanati solo quando ci si trovi al cospetto di una impresa "criminale" (cioè posseduta, gestita o controllata da soggetti dediti ad attività contrastanti con la legge penale), risultando sufficiente che vi sia la "possibilità" che essa possa, "anche in via indiretta", favorire la criminalità".

Anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con la già menzionata sentenza n° 1324 del 26 ottobre 2010, in punto di rilevanza del vincolo di consanguineità, ha statuito che "nell’ipotesi in cui l’imprenditore abbia rapporti di coniugio con un soggetto pluripregiudicato, a tutela dell’interesse pubblico, la regola della personalità della responsabilità va mitigata con la presunzione di continuità dei rapporti tra coniugi che rende non opportuno il mantenimento di un contratto di appalto del tipo di quello per il quale è controversia. In tal caso, è onere dell’interessato provare l’inesistenza di tali rapporti o, meglio, la dissociazione, non potendosi escludere la influenza negativa non appariscente del coniuge pluripregiudicato sull’imprenditore. In difetto di tale prova, l’amministrazione correttamente rescinde il contratto – d’appalto. E ciò senza violare alcuna disposizione del nostro ordinamento".

I principi di diritto sin qui richiamati, sono pienamente applicabili al caso di specie, in considerazione dello stretto legame di consanguineità dell’odierno ricorrente, figlio primogenito dello S.B., sottoposto, quest’ultimo, a misura di prevenzione, oltre che condannato in primo grado e in appello per concorso esterno in associazione mafiosa, non risultando dagli atti del giudizio prova alcuna della dissociazione dalle condotte integranti il suddetto reato e non potendo essere pretermessa la consistenza delle valutazioni prefettizie esplicitate nell’informativa n° 670 del 3 settembre 2007, che hanno evidenziato come lo stretto rapporto di parentela tra il citato B.S. e i figli, soci amministratori della società "A.A.S.", potesse indurre a ritenere fondatamente la sussistenza di un condizionamento di fatto delle scelte e indirizzi della società (Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2005, n° 5247; T.A.R. Napoli, Sez. I, 20 luglio 2010, n° 16884; Id., Sez. I, 1 agosto 2007, n° 7188).

Nessun elemento in senso contrario può trarsi dalla natura "atipica" dell’informativa prefettizia, atteso che l’amministrazione, pur non essendo avvinta dal divieto legale di contrarre e dalla previsione legale della revoca ai sensi del comma sesto dell’art. 4 del d.lgs. n° 490/1994, riprodotto dall’art. 11 del d.P.R. n° 252/1998, ben può valutare, nell’ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, la contrarietà all’interesse pubblico del mantenimento di misure finanziarie incentivanti attività di cui non possa escludersi la soggezione a condizionamenti di tipo mafioso o la contiguità con ambienti criminali (Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2008, n° 5780; Id., Sez. VI, 14 gennaio 2002, n° 149; Id., Sez. V, 24 ottobre 2000, n° 5710).

Né il mero decorso del tempo può, sic et simpliciter, far ritenere cessato o affievolito il pericolo rappresentato in informativa, atteso che, per dato di comune esperienza, la sottoposizione all’influenza criminale di tipo mafioso, in mancanza di azioni positive di dissociazione e denuncia, tende piuttosto a radicarsi nel tempo che non ad estinguersi, come ha rilevato la giurisprudenza del Consiglio di Stato in punto di attualità del pericolo rappresentato nell’informativa antimafia, da ritenersi perdurante in mancanza di fatti nuovi inequivocamente rappresentativi di una "rottura" dei precedenti assetti di interessi riconducibili a centri decisionali criminosi (Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2007, n° 3126; Sez. V, 28 febbraio 2006, n° 851, cit.).

Nel caso di specie, il provvedimento di revoca, fondato sulle valutazioni discrezionali, pacificamente rientranti nella sfera del potere amministrativo, in concreto esercitato in aderenza al principio di legalità dell’azione amministrativa e all’interesse pubblico come sopra enucleato, resiste alle censure dedotte, non ravvisandosi alcuno sviamento dai canoni dettati dalla norma attributiva e di disciplina del potere, di cui all’art. 1septies del d.l. n° 629/1982, conv. in L. n° 726/1982.

Appare adeguatamente assolto l’onere motivazionale, ai sensi dell’art. 3, comma terzo, della L. n° 241/1990, attraverso il rinvio per relationem all’informativa prefettizia n° 485/08/Area 1^ Antimafia del 21 aprile 2008, indicata con completezza di estremi nell’impugnata revoca e resa disponibile alla parte ricorrente ed infatti prodotta da quest’ultima in allegato al ricorso (conforme, Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2009, n° 7502; Id., Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2770; Id., Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 435; id., Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6814; Id., Sez. VI, 25 settembre 2002, n° 4879).

Sull’inconfigurabilità della calendata nullità degli atti, valgano le osservazioni superiormente esposte in ordine alla tassatività delle fattispecie di nullità contemplate dall’art. 21septies della legge n° 241/1990, nessuna delle quali è ravvisabile nel caso di specie.

In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso in epigrafe dev’essere respinto perché infondato.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della rimeditazione giurisprudenziale di precedenti avvisi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-06-2011, n. 13292 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Milano (OMISSIS), ha confermato l’annullamento dell’avviso di irrogazione di sanzioni relative a violazioni in materia di INVIM, notificato l’8 luglio 1999 alla spa Caffaro, poi incorporata nella spa SNIA, unitamente ad un avviso di liquidazione di una maggiore INVIM determinata dalla sentenza, resa in un precedente giudizio dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, depositata il 14 gennaio 1997.

Il giudice d’appello ha infatti considerato l’amministrazione decaduta dal potere di irrogare le sanzioni, ritenendo, a lume del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 25 – secondo cui le disposizioni del decreto stesso si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata -, doversi fare applicazione del precedente art. 20, il quale stabilisce che l’atto di irrogazione delle sanzioni va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione: nella specie, quindi, entro il 31 dicembre 1998, essendo stato registrato l’atto l’8 gennaio 1993.

L’ufficio aveva, "invece, notificato per la prima volta le sanzioni in data 8 luglio 1999".

La società contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Motivi della decisione

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente, denuncia vizio di motivazione in ordine alla circostanza della notifica in data 9 ottobre 1995 dell’atto di accertamento in rettifica che faceva emergere l’infedele dichiarazione INVIM successivamente sanzionata con l’avviso di irrogazione impugnato nel presente giudizio; e quindi in ordine alla valenza di tale primo atto come contenente la contestazione della violazione, con conseguente non applicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, alla luce del criterio discretivo fissato dal successivo art. 25.

Col secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25, del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76", censura la decisione per avere erroneamente ritenuto operante il nuovo termine di decadenza, fissato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, di cinque anni dalla violazione, laddove, in base alla norma intertemporale di cui al successivo art. 25, essendo stata contestata la violazione con l’avviso di accertamento dell’INVIM, con il quale era stato rettificato il valore iniziale dichiarato dalla contribuente, descrivendone la discrepanza rispetto al valore reale del bene, lo specifico termine applicabile, essendo insorto un contenzioso, era quello fissato dall’art. 76 del t.u.r., applicabile all’INVIM in base al rinvio del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31.

Il secondo motivo del ricorso è fondato.

Il giudice di merito non ha infatti considerato che con l’avviso di accertamento in rettifica dell’INVIM, notificato il 9 ottobre 1995, non erano state irrogate le sanzioni, ma era stata contestata l’infedele dichiarazione (di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 23, comma 2, e segg., o art. 24), con conseguente inapplicabilità, alla stregua della disposizione transitoria dettata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 25, comma 1, della nuova disciplina della decadenza e della prescrizione contenuta nel precedente art. 20.

In forza del rinvio a quanto stabilito per l’imposta di registro, operato dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, ai sensi dell’art. 76 del t.u.r. del 1986 "la soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono" (comma 4), e quindi "entro il termine di tre anni, decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione", nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, come nella specie, "dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva". Ed alla data della notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni, l’8 luglio 1999 non erano trascorsi tre anni neppure dalla data di pubblicazione della sentenza resa nel giudizio concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento in rettifica, depositata il 14 gennaio 1997.

Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame del primo, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate tra le parti le spese per i gradi di merito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 13-04-2011, n. 14993 Lesioni colpose

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Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Sassari ha pronunziato sentenza con la quale ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela nei confronti di S.M.G., chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose con violazione dell’art. 149 C.d.S..

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Sassari, ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 21/1/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta remissione di querela.

La sentenza impugnata ha ritenuto che una intervenuta remissione di querela, non riputata dal querelato contumace, costituisca valida causa di estinzione del reato. Osserva questa Corte che, in punto di remissione della querela, fuori dalle ipotesi espressamente e specificamente disciplinate dalla normativa del procedimento davanti al Giudice di Pace ( D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 21, 28 e 30) la mancata comparizione del querelante nel processo, non da luogo a remissione tacita (Cass. S.U. 15/12/2008 n. 46088). In punto di accettazione questa Corte ha già affermato che nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente, che da parte del querelato non vi sia rifiuto espresso o tacito della remissione detta. Ne consegue che in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell’imputato, può essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di costui, di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza (Cass. Sez. 5, 22/7/2008 n. 30614).

I principi ora richiamati consentono di ritenere infondato il ricorso del Procuratore Generale di Cagliari dal momento che la conoscenza o la sconoscenza della intervenuta remissione non incide – diversamente da quanto affermato da Cass. Sez. 5, 4430/2010 sul significato di un comportamento processuale complessivo che in nessun modo può essere letto come ostacolo all’operare di una (favorevole) causa di estinzione del reato addebitato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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