Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 03-05-2011, n. 17166 Circolazione stradale

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Gabriele che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

D.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 16 luglio 2010 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, con la quale è stato dichiarato colpevole dei reti di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e comma 2 bis e di cu all’art. 186 C.d.S., comma 7, e condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda.

Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Motivi della decisione

Preliminarmente va osservato che, a seguito della modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie ivi prevista è punita con una sanzione amministrativa ed il reato contestato è stato conseguentemente depenalizzato. Ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2 tale depenalizzazione ha effetto retroattivo, per cui la sentenza impugnata che ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per un fatto non più previsto dalla legge come reato deve essere annullata senza rinvio.

La fattispecie di cui al citato art. 186 C.d.S., comma 7 all’epoca del fatto non era prevista dalla legge come reato essendo stato previsto come tale solo a seguito della modifica legislativa introdotta successivamente con D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti addebitati non sono previsti dalla legge come reato, non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 376 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con dichiarazione a verbale resa dal procuratore costituito all’udienza collegiale del 23 febbraio 2011 – il ricorrente ha dichiarato di avere perduto interesse al ricorso in appello qui in esame.

Le spese vanno compensate avuto riguardo anche alla complessiva condotta processuale delle parti costituite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 23 febbraio 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20051 Danno non patrimoniale

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rdine il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.U., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nell’agosto 1999. La Corte d’appello, con decreto depositato il 30 marzo 2009, liquidava il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento nella somma di Euro 5.750,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

2. Avverso tale decreto M.U. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 3 novembre 2 009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con i sette motivi è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c., art. 6, par. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)- Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositata, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè ha dimostrato la presunta applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 800,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 21946 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

La soc. A.P. Italia a r.l. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma il Comune di Roma per sentir quantificare l’indennità di espropriazione di un terreno, con annessi due fabbricati, della estensione di mq. 1.610, sito in Roma, espropriato per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale (S.D.O. ambitolo Pietralata) con ordinanza sindacale n. 203 del 10.07.2001, con la quale era stata determinata la indennità di esproprio, da ritenersi inadeguata, nella misura di lire 122.149.320, per i fabbricati, e nella misura di lire 83.114.484 per il terreno.

Costituitosi in giudizio, il Comune contestava le avverse pretese chiedendone il rigetto. La Corte adita, esperita una C.T.U, liquidava a favore della società summenzionata la somma di Euro 180.863,85 per l’espropriazione del terreno, con gli interessi legali sulla somma residua rispetto a quella già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e di Euro 207.151,46 per l’espropriazione dei due fabbricati, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Avverso tale sentenza il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Soc. A.P. Italia a r.l. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di determinazione dell’indennità di esproprio. Omessa ed insufficiente motivazione su alcuni punti decisivi della controversia – contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione le osservazioni presentate al C.T.U., con le quali si sarebbe fatto rilevare che, per quanto riguarda il Comprensorio S.D.O. di Pietralata non poteva applicarsi l’indice di fabbricabilità di 1,6 mc./mq. previsto dalle norme tecniche del P.R.G. del 1965, ma bisognava tener conto dell’edificabilità già realizzata con una riduzione dell’indice di fabbricabilità a meno di 1 mc./mq.. Pertanto la stima del valore di mercato del terreno, per cui è causa, avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento a tale ultimo indice medio.

Nell’effettuare la stima non si sarebbe considerato, inoltre, che buona parte della potenziale edificabilità del terreno era stata esaurita, dato che sullo stesso insistono due fabbricati abusivi e condonati.

Lamenta, infine, il ricorrente che la stima sarebbe stata eseguita con il metodo del valore di trasformazione, che, in estimo, ipotizza la costruzione del terreno e determina il valore di mercato della stessa come differenza tra il valore commerciale del prodotto finale (la costruzione realizzata) e gli oneri gravanti sull’operatore economico sommati al profitto riconoscibile allo stesso. In questo tipo di stima se si sottovalutano gli oneri si finisce per sopravvalutare il terreno ed è ciò che avrebbe fatto il C.T.U..

Il ricorso è infondato.

La Corte di merito è pervenuta alla decisione impugnata basandosi su quanto accertato ed affermato dal Consulente Tecnico d’Ufficio, ritenendo di poter condividere le sua conclusioni "in quanto sorrette da congrua motivazione ed ispirate ai principi tecnici della materia".

Il giudice a quo non si è avvalso pedissequamente dell’elaborato del C.T.U., ma ne ha condiviso le conclusioni dopo aver preso in considerazione le osservazioni fatte da entrambe le parti e, quindi, anche dal ricorrente, alla consulenza d’ufficio ed averle ritenute non condivisibili.

In particolare con riferimento alle osservazioni mosse dall’attuale ricorrente si legge nella sentenza impugnatali contestazioni del Comune convenuto, sia con riferimento all’indice di fabbricabilità che al costo di costruzione relativi alle potenzialità edificatorie del terreno, non possono condividersi in quanto il consulente d’Ufficio ha operato il proprio calcolo mediando tra i vari criteri di valutazione degli immobili (procedimento analitico indiretto, procedimento analitico diretto e metodo riferito alla volumetria costruibile per l’incidenza in lire dell’area), per cui i suddetti indici particolari sonno rimasti assorbiti dalla ponderazione media della valutazione stessa". La sentenza della Corte di merito appare, pertanto, adeguatamente e logicamente motivata; nè è consentito reiterare in sede di legittimità osservazioni già proposte dal ricorrente in sede di merito, prese in considerazione dal giudice di merito e da questo ritenute non condivisibili con una adeguata e plausibile motivazione. Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento a favore della resistente delle spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso a favore di A.P. Italia a r.l. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.