T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 11-11-2011, n. 8680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 27-10-2011, n. 38866

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, ha dichiarato P.P. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., per essere stato sorpreso il 10/12/2006 alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza alcolica riscontrata attraverso l’esame del tasso alcolemico, risultato di grammi per litro 0,85, a seguito della prima rilevazione e di 0,78 alla seconda.

2. La Corte di appello di Firenze ha confermato la ritenuta responsabilità ed ha ridotto la pena inflitta in primo grado.

3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Sostiene che in base ai risultati delle due misurazioni, di cui la prima è inferiore a 0,80, l’imputato avrebbe dovuto essere considerato responsabile dell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. A), oramai depenalizzata. Infatti essendo diverse le due misurazioni, vi è una obiettiva incertezza della prova in ordine alla ipotesi applicabile al caso di specie e pertanto, nella carenza di pacifici elementi probatori che lo possono ricondurre alla previsione più grave, il fatto deve essere rapportato all’ipotesi lieve quella appunto che non è più configurata come reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento nel senso appresso specificato.

Ritiene il Collegio che, nella situazione probatoria verificatasi nella specie, in cui il risultato delle due prove effettuate con l’etilometro è uno al di sopra e uno al di sotto della soglia di 0,80, non si possa ritenere accertato con la necessaria certezza il superamento del limite di 0,80, a partire dal quale la fattispecie ha rilevanza penale, e si debba dunque ritenere la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8). Tale fattispecie, come noto, è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" comporta che il P. ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n.769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

2. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-11-2011) 16-11-2011, n. 42383 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 10 marzo 2011 del Tribunale dì Catanzaro che ha rigettato il riesame contro l’ordinanza 10 febbraio 2011 del G.I.P. di Catanzaro (dispositiva della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui ai capi 16 e 24 della rubrica, con riferimento ai delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 74 e 73), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la decisione del Tribunale del riesame.

Per la gravata ordinanza il "compendio intercettivo" proverebbe lo stabile inserimento del prevenuto nel sodalizio in contestazione, attuato tramite la sua operosa partecipazione all’attività di smercio di stupefacenti e mediante l’affiancamento" di una figura di vertice dell’organizzazione qual è P.G., oltre che di altro affiliato, P.L., detto " N.", con conseguente partecipazione alla ripartizione dei proventi illeciti distribuiti tra tutti i sodali.

A conferma di ciò il Tribunale pone la conversazione (n. 3871) del 21 gennaio 2009, da cui si evince che P.L. e M.A. stanno "contando" tantissimo denaro, ricavato dalla vendita di droga e da reinvestire nello stesso commercio, sintomo questo considerato come dato inequivoco di una continuata e stabile adesione alla compagine dedita al narcotraffico per cui è procedimento.

In proposito il Tribunale del riesame valorizza tutta una serie di conversazioni telefoniche (tra le altre: n,3871, 3964, 4080, 4419, 1035, 4108, 3973, 3980, 3984, 3997, 4044, 4047, 10973) dalla cui correlazione logica e coordinamento critico i giudici cautelari evincono la stabilità dell’inserimento dell’indagato nel sodalizio del capo 16, la sua efficace funzione nell’articolazione organizzativa, il suo preciso e sistematico impegno nel traffico di droga, la protrazione degli illeciti per lungo tempo e senza soluzioni di continuità.

Circostanze tutte apprezzate per fondare la misura carceraria, a prescindere dal titolo offerto dal reato associativo, considerata anche la personalità dell’indagato il concreto pericolo di reiterazione delle condotte ed il carattere professionale della gestione dell’illecito ed i reciproci collegamenti tra i sodali stessi.

1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 292 c.p.p., comma 2.

Si contesta in particolare:

a) che l’associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 sia stata desunta dall’alto numero di episodi di cessione di sostanza stupefacente e dall’interessamento di una pluralità di persone, in assenza di un impegno permanente e continuativo nell’ambito dell’organizzazione e del relativo vincolo di collegamento;

b) che non si siano stati precisati gli indicatori del ruolo partecipativo del M., non bastando in proposito la rilevata cointeressenza con P. e la reciproca frequentazione telefonica, dato che il M. è rimasto estraneo alla relazioni personali ed agli "intrecci" delittuosi del P. con altre persone;

c) che dalle captazioni non è affatto uscita la veste ed il ruolo dell’indagato come "braccio destro" del P.;

d) che il sodalizio non è neppure sostenibile attraverso la valutazione dei reati fine posti in essere dal M. unitamente al P.;

e) che la conversazione 3871 non è affatto sintomatica nè inequivoca;

f) che il Tribunale ha diversamente trattato la posizione dell’odierno indagato rispetto a quella dello S. (pagg. 8.9).

Con un secondo motivo si lamenta assoluta assenza di motivazione in ordine alle accuse D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 80, accuse che erano state oggetto di critica puntuale nella richiesta di riesame, con la conseguenza che il Tribunale del riesame ha presunto la commissione dei reati fini, dalla asserzione della partecipazione al sodalizio D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, dando così vita ad una forma anomala di responsabilità da posizione o da riscontro d’ambiente.

Con un terzo motivo si prospetta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 274 c.p.p., comma 1, art. 275 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2 considerato che la sussistenza delle esigenze cautelari è stata formulata senza la necessaria considerazione dell’ambito cronologico dell’accusa, della risalenza ad oltre due anni fa, e con l’erronea affermazione di "collegamenti con tutti gli altri sodali".

Il primo ed il secondo motivo sono fondati per le ragioni di seguito indicate ed il loro accoglimento assorbe la terza censura.

Nella specie invero, come rilevato nel ricorso, la realtà associativa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 è stata sì desunta dall’elevato numero di episodi di cessione di sostanza stupefacente e dall’interessamento di una pluralità di persone nel traffico, ma ciò che è mancato e l’indicazione ulteriore e precisa della presenza nel ricorrente di un impegno permanente e continuativo nell’ambito dell’organizzazione e del relativo vincolo di collegamento, sintomatico appunto del suo ruolo partecipativo, ben diverso da una mera cointeressenza sia pure illecita con il P..

Va invero rammentato che le condotte punite dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, pur potendo essere connesse, sono ontologicamente diverse, di modo che una fattispecie concreta inidonea ad integrare gli elementi costitutivi dell’una può presentare quelli dell’altra; ne consegue che la commissione di reati ex art. 73 cit., non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell’esistenza dell’associazione (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. Sez. 4, 23518/2008 Rv. 240843 Saracini).

Inoltre, ai fini della configurabilità del delitto associativo, l’elemento dell’organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l’accordo illecito "permanente", teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l’essenza della fattispecie associativa e l’elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato), può dirsi seriamente integrato, considerato che la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell’offensività.

Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un’organizzazione minima perchè il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l’esistenza dell’accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sè concreta il reato associativo (Cass. Pen. Sez. 4, 22824/2006 Rv. 234576, Oose).

Quanto alla prova del vincolo, essa può essere data anche per mezzo dell’accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, gli investimenti, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 4, 25471/2007, Rv. 237002, Cirasole), peraltro è evidente che tali tratti qualificanti – anche nella fase cautelare – devono trovare compiuta espressione nella giustificazione che ha legittimato il provvedimento de libertate. Nella specie, la prova gravemente indiziaria dell’organico inserimento del M. nel sodalizio esigeva un rigoroso accertamento della materialità delle condotte illecite da lui poste in essere, al fine precipuo di verifìcare che esse fossero state o meno realizzate, avvalendosi continuativamente delle risorse dell’organizzazione criminosa, con la coscienza e volontà dell’autore stesso di farne parte e di contribuire funzionalmente al suo mantenimento.

La gravata ordinanza va quindi annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro il quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, porrà rimedio al rilevato deficit argomentativo nel rispetto delle regole di diritto dianzi indicate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 26-06-2012, n. 10678

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 26 aprile 2010, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da F.F. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi ai Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dall’istante nei confronti del Comune di Napoli per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato in ordine all’istanza di riconoscimento della qualifica e delle differenze retributive a lui spettanti a seguito del mantenimento in servizio in qualità di ex dipendente dei cantieri di lavoro del Piano Straordinario.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato con ricorso depositato il 24 aprile 1992, si era concluso con sentenza del 7 giugno 2007, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo alla non particolare complessità della controversia, e, sulla base dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 7.260,00, pari ad Euro 600,00 per ogni anno di ritardo, in considerazione dell’esito della lite e della mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

2. – Avverso il predetto decreto l’istante propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con i tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e degli artt. 1 e 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d’Appello si è discostata dagli standards europei, senza fornire un’adeguata motivazione, ed ha ridotto l’indennizzo in misura superiore a quella consentita dalla Valutazione della modestia della posta in gioco e dell’inerzia della parte.

1.1. – Le censure, che vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti alla comune tematica della liquidazione dell’indennizzo, sono infondate.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo amministrativo, e con riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha subordinato la proponibilità della relativa domanda all’avvenuta proposizione dell’istanza di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 la giurisprudenza di legittimità, pur escludendo che la decorrenza del predetto termine possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancata presentazione dell’istanza di prelievo, dal momento che nessuna disposizione ne prevedeva l’obbligo, ha infatti ritenuto che l’inerzia della parte possa incidere sulla liquidazione dell’indennizzo, nella misura in cui appaia sintomatica di uno scarso interesse alla decisione della controversia, tale da giustificare un ridimensionamento del patema d’animo connesso alla perdurante incertezza in ordine all’esito del giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, 20 gennaio 2011, n. 1359; 18 giugno 2010, n. 14753; 16 novembre 2006, n. 24438).

Tale orientamento ha trovato sostanzialmente conferma nella giurisprudenza della Corte Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo, la quale ha ritenuto ammissibile la liquidazione, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale derivante dall’eccessiva durata del processo, di somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quello ordinariamente accordato per ciascun anno di ritardo nella decisione, in tal modo riconoscendo al giudice nazionale la facoltà di procedere, in relazione alla particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr. Corte EDU, 16 marzo 2010, Volta ed altri c. Italia; 6 aprile 2010, Falco ed altri c. Italia).

Lo stesso D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 d’altronde, pur disponendo per il futuro, da rilievo alla circostanza che, nei giudizi amministrativi, l’istanza di prelievo ha da tempo assunto la funzione di segnalare al giudice il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, sovente venuto meno per circostanze sopravvenute alla sua proposizione (quali atti di autotutela o sanatorie), con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza, nonostante il lungo tempo trascorso dalla proposizione della domanda, costituisce indice di scarso interesse alla lite, e legittima pertanto la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore rispetto a quella normalmente ritenuta congrua (cfr. Cass, Sez. 1, 10 febbraio 2011, n. 3271).

Non merita pertanto censura il decreto impugnato, con cui la Corte d’Appello ha riconosciuto al ricorrente, in relazione all’accertato ritardo di dodici anni e due mesi nella definizione del giudizio presupposto, un indennizzo complessivo di Euro 7.260,00, pari ad Euro 600,00 per anno, la cui liquidazione risulta sostanzialmente conforme ai parametri applicati dalla Corte EDU, avuto riguardo agli elementi posti a fondamento della decisione, ed in particolare allo scarso interesse dell’istante alla decisione, che la Corte territoriale ha desunto (non già, come sostiene il ricorrente, dalla modestia della posta in gioco, ovverosia dalla comparazione tra il valore della pretesa azionata e la situazione socioeconomica della parte, bensì) dalla mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

3. – Il ricorso va conseguentemente rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

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