Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2012) 13-07-2012, n. 28179 Ricorso

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Venezia, con sentenza del 27/5/2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava F.B. colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, perchè in ripetute occasioni, in concorso anche con altri coindagati, riceveva e deteneva a fine di spaccio e cedeva a terzi, anche minorenni, sostanza stupefacente del tipo eroina, e lo condannava alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa.

La Corte di Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 7/6/2011, in parziale riforma del decisum di prime cure, concessa l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in giudizio di equivalenza con la aggravante, di cui all’art. 80, e la recidiva semplice contestate, ha ridotto la pena ad anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 42.000,00 di multa, con interdizione legale per la durata della pena, interdizione perpetua dai pp.uu., e conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione il F. personalmente, con i seguenti motivi:

– vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza della attenuante della lieve entità sull’aggravante e sulla recidiva contestate;

– omessa giustificazione dell’eccessivo trattamento sanzionatorio applicato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa logica e corretta.

La Corte territoriale ha rilevato che la aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a), risulta di fatto contestata in imputazione, laddove si fa riferimento alla minore età della cessionaria D.S. e degli altri cessionari C. G. e N.M., mentre la conoscenza di siffatta circostanza da parte del prevenuto e presunta in base ai dati di comune esperienza, tenuto conto del rapporto di estrema confidenza e di intimità che, come dichiarato dalla stessa D., si era instaurato con il F., che era divenuto un suo abituale, quasi quotidiano, fornitore di droga.

Esaustiva e corretta è da ritenere la motivazione in punto di giudizio di equivalenza tra le accordate attenuanti generiche e la aggravante predetta e la recidiva, la cui considerata sussistenza ai fini della pena inibisce la prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis c.p..

Il discorso giustificativo sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio appare pienamente esaustivo, con richiamo ai criteri di cui all’art. 133 c.p..

Il ricorso, peraltro, si limita a denunciare presunti vizi della impugnata pronuncia, senza specificare adeguatamente le ragioni poste a sostegno di quanto eccepito, così da violare il disposto di cui all’art. 581 c.p.p.: i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi del citato art. 581 c.p.p., lett. c), articolati in maniera specifica, con la indicazione chiara, a pena di inammissibilità, delle ragioni su cui si fonda la doglianza (Cass. 9/5/1996, n. 4713; Cass. 25/3/2003, n. 13261; Cass. 7/6/2004, n. 25308).

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il F. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso deve, a norma dell’art. 616 c.p.p., altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14481

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso alla Corte d’Appello di Roma A.A. impugnava la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda, da lei proposta nei confronti della XXX, per la declaratoria di illegittimità dei contratti di lavoro a termine intercorsi fra il 5/4/83 ed il 27/5/95; per il conseguimento della qualifica di programmista regista a decorrere dal 1985 e per le differenze retributive, comprensive dei periodi per i quali era rimasta a disposizione dell’azienda.
La Corte d’Appello, con sentenza non definitiva, accoglieva parzialmente il gravame, sostenendo che fra le parti erano intercorsi tre rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rispettivamente dal 5/4/83 al 22/2184, dal 29/5/85 al 15/7/93 e dal 10/6/94 al marzo 1996, data di scadenza dell’ultimo contratto a termine, la cui legittimità non era stata impugnata. Condannava, pertanto, la XXX al pagamento delle differenze retributive, mensilità aggiuntive, (sulla base dell’inquadramento attribuito dalla società per i periodi lavorati dal 29/3/85 al 27/5/95), oltre accessori, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio; respingeva le altre domande proposte dall’ A.; accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla XXX per il periodo anteriore al 22/2/84, e rigettava le altre eccezioni processuali e la domanda riconvenzionale, dalla XXX proposta.
2. Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’ A., nonchè ricorso incidentale la XXX. Questa corte rigettava il ricorso incidentale sulla legittimità del termine, dalla XXX fondato sulla L. n. 266 del 1977.
Accoglieva invece il primo motivo del ricorso principale, in relazione al fatto che il giudice d’appello aveva deciso su una domanda non proposta, relativamente al contratto stipulato nell’ottobre 1995, con scadenza al marzo 1996. Rilevava questa Corte che nessuna domanda poteva essere proposta nei confronti di quest’ultimo contratto, per la ragione che lo stesso era stato stipulato successivamente al deposito del ricorso in primo grado;
esso quindi aveva avuto ingresso nel giudizio solo in via d’eccezione, avendo chiesto la XXX, in caso di condanna, la detrazione di quanto percepito per tale ultimo contratto. Ne doveva conseguire che non poteva dedursi la volontà della parte di circoscrivere la sua domanda ai contratti stipulati precedentemente all’ultimo. Rigettava invece il motivo relativo ai pagamento dello straordinario, quello relativo alla durata dei pagamenti fino a fine produzione, e non alla scadenza contrattuale, nonchè il motivo di contestazione dell’eccezione di prescrizione. Cassava pertanto la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d’appello dell’Aquila.
3. Riassumeva il giudizio l’ A., sostenendo che, a seguito della decisione di questa corte doveva ritenersi : a) la nullità dei contratti a termine a decorrere dal 5/4/83 e quindi il termine dell’ultimo contratto, a scadere il 27/5/95, come non apposto, con il conseguente riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 1/6/94 (data del penultimo contratto stipulato); b) l’obbligo della XXX al ripristino del rapporto da tale data con la qualifica di programmista regista (4 livello); c) il diritto al superiore inquadramento nel 3 livello dal 10/6/97, prevedendo il contratto collettivo l’acquisizione del superiore inquadramento dopo un periodo di permanenza nel 4 livello per tre anni; d) la condanna della XXX a corrispondere la somma complessiva di Euro 294.948,71; e) il diritto alle spese di lite del 1 e 2 grado.
La XXX, a sua volta, costituendosi deduceva che, non avendo la controparte chiesto il declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 10/6/94, l’omessa formalizzazione di questa domanda determinava l’inammissibilità della riammissione in servizio; deduceva la inammissibilità della domanda di reintegrazione, non trovando applicazione in materia la L. n. 300 del 1970, art. 18; riteneva infine inammissibile la domanda di inquadramento nel 3 livello, perchè mai formulata in precedenza dall’ A., che aveva richiesto solo l’attribuzione della qualifica di programmista regista di 4 livello. In subordine rilevava comunque che il passaggio al 3 livello era condizionato dall’effettivo espletamento dell’attività nel livello inferiore.
Contestava infine la richiesta degli scatti dal luglio 93, giacchè in relazione alla sentenza della Corte d’Appello, il rapporto non poteva decorrere che dal 10/6/94; in ogni caso deduceva che anche gli scatti non erano dovuti in assenza di prestazione lavorativa; non era poi dovuto il t.f.r., che andava al contrario accantonato con detrazione dei premi di fine servizio a suo tempo corrisposti.
Veniva disposta una consulenza contabile, all’essere la quale la Corte d’appello, con sentenza del 28 febbXXXo 2008 – 10 aprile 2008, in accoglimento della domanda proposta dall’ A., dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro; disponeva la riammissione in servizio della medesima; condannava la XXX al pagamento della somma di Euro 291.329,49 a titolo di differenze retributive, comprensive di rivalutazione e interessi, oltre quelle ulteriormente maturate fino all’effettiva riammissione, con rivalutazione e interessi; nonchè alle spese del giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la XXX con tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo la XXX ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 così come modificato dalla L. n. 133 del 2008, art. 21. In particolare la ricorrente invoca lo jus superveniens costituito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 bis citato che ha dettato una disposizione transitoria concernente l’indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione di proroga del termine al contratto di lavoro.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 1218, 1227 e 2729 c.c.. Secondo la ricorrente la pronuncia impugnata è illegittima con riguardo all’entità del risarcimento del danno per essere stati disattesi i precetti di cui alle disposizioni citate.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 394 e 420 c.p.c., in riferimento alla domanda, azionata per la prima volta in sede di rinvio, di attribuzione dell’inquadramento nel terzo livello dal 10 giugno 1997; domanda questa di cui la ricorrente aveva tempestivamente eccepito l’inammissibilità per non essere stata mai precedentemente azionata.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato.
E’ vero che la Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009 ha dichiarato incostituzionale il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 bis introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 21, comma 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la previsione di discipline sostanziali diverse per situazioni di fatto identiche per la mera e casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data del 22 agosto 2008 è priva di ragionevolezza, non essendo, peraltro, ancorata alla necessità di accompagnare il passaggio da un regime normativo ad un altro.
Ma deve tenersi conto dello jus superveniens del 2011. Infatti in tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, la sopravvenuta disciplina di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 32, commi 5, 6 e 7 come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica anche in sede di legittimità ove pertinente alle questioni dedotte nel ricorso, dovendosi ritenere che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina transitoria, si debba prescindere, nell’applicazione dello "ius superveniens", dalla fase in cui il processo si trovi e trovando tale soluzione conferma nella lettera del secondo periodo del comma 7 che, nel prevedere che "il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 del c.p.c.", premette l’inciso "ove necessario" con valore disgiuntivo/inclusivo, a dimostrazione che la possibilità di modifiche del "petitum e" di esercizio dei poteri istruttori va modulata in ragione dello stato e dei grado in cui si trova il processo (Cass., sez. lav., 2 marzo 2012, n. 3305).
3. Il ricorso va quindi accolto.
L’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 31 gennaio 2011, n. 3372 – Pres. Calabrese – est. Armano. In tema di ingiuria.

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M., in qualità di persona offesa dal reato costituita parte civile, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 23 ottobre 2008 con la quale il Giudice dell’Udienza Preliminare di Cagliari aveva disposto non luogo a procedere nei confronti di M.V., in ordine ai reati di cui all’art. 81 c.p., comma 2 e art. 595 c.p., comma 3 e L. n. 47 del 1948, art. 13, perchè il fatto non sussiste.
Proponeva appello il P.M presso la Procura della Repubblica di Cagliari e l’impugnazione, qualificata come ricorso dalla Corte di appello di Cagliari, veniva trasmessa a questa Corte di Cassazione.
M.V. era imputata in quanto aveva offeso la reputazione di P.M., amministratore condominiale dello stabile sito in via (OMISSIS), e ciò, in quanto nell’atrio del suindicato stabile, affiggeva ed esponeva un volantino scritto avente, tra l’altro, il seguente contenuto: abbiamo la facciata del palazzo che sta cadendo a pezzi; gli intonaci del balcone ci cadono dentro mettendo a rischio noi adulti e i bambini di alcuni di voi; le scale sono sporche, i muri sono neri, per la pulizia del giardino dobbiamo provvedere noi stessi a chiamare qualcuno per farlo;
paghiamo davvero tanto di condominio; ma noi non abbiamo un capocondominio che dovrebbe occuparsi di tutto ciò?; per chi non se lo ricordasse il suo nome è P.M.; se non vi ricordate il suo nome, non siete voi che avete problemi di memoria, è lui che è latitante; però i soldi nostri se li prende e come ….per quello non è latitante vogliamo continuare cosi a farci prendere in giro, o cerchiamo una persona seria e competente?? personalmente voglio mandarlo via; "e mi sto informando su altri capocondomini; però ci vuole la maggioranza di voi per mandarlo via;
quindi se la pensate come me informatevi anche voi su capocondomini di vostra conoscenza che siano persone serie e competenti". Come motivi di ricorso P.M. deduceva la inosservanza della legge penale in relazione all’applicazione della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica in quanto il volantino era stato affisso nell’atrio dello stabile aperto alla frequentazione di tutti e non solo dei condomini; la continenza delle espressioni, in quanto nel volantino si alludeva alla presunta latitanza dell’amministratore ed alla circostanza che quet’ultimo prendesse i soldi dei condomini, accusando così il professionista di non fare seriamente il suo lavoro pur intascando il compenso; la veridicità delle affermazioni in quanto gli addebiti all’operato dell’amministratore erano infondati. Deduceva inoltre la illogicità e contraddittorietà della motivazione sull’interpretazione del termine latitante.
Proponeva ricorso anche il P.M in relazione alla valutazione del GIP in ordine al requisito della continenza delle espressioni usate.
I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Infatti il giudice di merito ha individuato correttamente tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente la scriminante del diritto di critica.
Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti.
La scriminante in questione presuppone dunque, a differenza di quella del diritto di cronaca, un contenuto di veridicità più limitato;
conformemente al diritto di cronaca, anche il diritto di critica trova l’ulteriore limite segnato dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate (ved. tra altre Cass., 24 maggio 2002, P.G. in proc. Trevisan, CED Cass. n. 2219904).
In aderenza a tali principi il giudice di merito ha sottolineato che, nel caso in esame, l’imputata aveva rivolto delle critiche all’operato dell’amministratore dello stabile, per le gravi carenze di manutenzione che l’immobile presentava, invitando gli altri condomini – attraverso l’affissione del volantino – ad attivare i loro poteri di controllo sull’amministratore.
Con tale condotta l’imputata non solo ha esercitato il proprio diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, ma ha anche esercitato lo specifico diritto, quale condomino dello stabile amministrato da P.M., di controllare comportamenti dell’amministratore e di denunciarne eventuali riscontrate irregolarità.
Le critiche all’operato dell’amministratore avevano come naturale destinatario gli altri condomini e, dunque, risulta rispettato il limite della rilevanza sociale della notizia e idoneo a tale diffusione è il luogo ove è stato affisso il volantino..
Quanto al profilo della continenza pienamente condivisibile e non contraddittoria è la motivazione del provvedimento impugnato là dove ha ritenuto che le espressioni critiche usate dal l’imputata non hanno mai determinato un’aggressione gratuita alla sfera morale della persona di P.M.ma una censura soltanto delle attività (non svolte come amministratore del condominio di via (OMISSIS). In tale contesto la parola latitante è stata usata nell’accezione corrente di qualcuno che evita di farsi vedere onde non ottemperare ai suoi, doveri e compiti per i quali è preposto e pagato. E cioè proprio quelle omissioni che l’imputata criticamente riscontrava e denunciava nell’operato professionale del P..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1753 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1.- Il (OMISSIS), sotto una pioggia battente di inusitata violenza, si verificò un incidente stradale nel quale riportò lesioni gravissime Be.Gi., di dieci anni, trasportato sulla Fiat 126 condotta dalla madre B.F., che riportò a sua volta lesioni. Danni furono riportati anche dalla Fiat 131 (o Fiat 132, com’è talora detto negli atti processuali) di T.P., condotta da T.S..

Secondo quanto poi giudizialmente accertato in fatto, l’incidente si verificò in quanto il rimorchio dell’autocarro di P. G., condotto da P.O., all’uscita da una curva destrorsa a visuale libera, invase completamente la corsia opposta, "spazzandola" e così investendo prima la Fiat 131 che, davanti a lui, aveva fortemente rallentato portandosi al centro della carreggiata in procinto di svoltare a sinistra, e poi la Fiat 126, sopraggiungente dall’opposta direzione di marcia.

L’adito tribunale di Ravenna, riunite le cause proposte nel luglio del 1992 da T.P. e nel febbraio del 1993 dai genitori di Be.Gi., in proprio e in rappresentanza dei figli minori, con sentenza n. 167 del 2002 ripartì la responsabilità tra i conducenti T. e P. attribuendone il 30% al primo (Fiat 131) ed il 70% al secondo (autocarro). Per quanto in questa sede ancora interessa, liquidò in L. 2.555.103.000 (da diminuirsi in relazione agli acconti di L. 800.000.000 versati), il danno subito da Be.Gi., in L. 487.546.000 quello patito dalla B. F., in L. 62.478.000 quello di Be.At., ed in L. 30.000.000 quello subito dai genitori di Be.Gi. in quanto tali. Pronunciò le consequenziali condanne nei confronti di Axa Assicurazioni s.p.a. (incorporante di Uap, assicuratrice dell’autotreno) e di Generali Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice della Fiat 131 del T.), rivalutando gli importi per svalutazione ed interessi alla data della sentenza (20.2.2002) e dichiarando due compagnie responsabili per svalutazione ed interessi ove il dovuto avesse superato i massimali.

2.- La decisione è stata parzialmente riformata dalla corte d’appello di Bologna con sentenza n. 310 del 2008, che ha escluso il nesso di causalità tra la condotta del conducente della Fiat 131 e l’incidente, attribuendola in via esclusiva al conducente dell’autocarro, che aveva affrontato la curva a velocità eccessiva (come attestato dall’ubicazione e dalla lunghezza delle tracce di frenata della motrice, di 24 e 36 metri) e che aveva per tale motivo provocato lo sbandamento del rimorchio, anche in ragione della scivolosità del fondo stradale. Nulla – ha ritenuto la corte – poteva addebitarsi neppure alla conducente della Fiat 126 B. F., che in qualunque punto della strada si fosse trovata la avrebbe trovata sbarrata dal rimorchio che ne occupava la corsia e che comunque avrebbe urtato contro quella barriera avanzante in senso contrario.

2.1.- In ordine al quantum debeatur la corte territoriale ha modificato talune voci di danno, in particolare ritenendo che "la questione del superamento del massimale appare priva di rilievo dal momento dall’esame degli atti, documenti e scritti difensivi non risulta che la Uap (o la Aza ed essa subentrata per incorporazione) abbia mai dichiarato l’entità del massimale di polizza". Del resto, l’appello proposto congiuntamente da assicuratore ed assicurato dimostra l’insussistenza del conflitto di interessi che vi sarebbe nel caso di massimale insufficiente a soddisfare le pretese dei danneggiati".

Ha inoltre ritenuto che Generali avesse diritto di rivalersi verso Axa e P. per gli acconti versati ai danneggiati, conclusivamente:

a) stabilendo, in parziale accoglimento dell’appello di Axa e P., che l’importo per cui è condanna va decurtato per l’ammontare degli acconti (in totale 650.000.000 versati da Uap – Axa e 150.000.000 versati da Generali) rivalutati dalle date dei rispettivi versamenti all’1.1.2001;

b) condannando, in accoglimento dell’appello di Generali, Axa e i P., in solido ed in via di regresso, a rimborsare alle Generali gli acconti per L. 150.000.000 versati a Be.Gi., rivalutati e con gli Interessi legali dalle date dei versamenti alla data di pubblicazione della sentenza di appello;

c) condannando, in parziale accoglimento dell’appello B. – Be., Axa e i P. a rimborsare l’intero danno causato ai medesimi.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione Axa, affidandosi a quattro motivi, cui resistono con distinti controricorsi i B. – Be., le Generali e l’Aurora Assicurazioni (nuova denominazione di Winterthur, incorporante la Intercontinentale Assicurazioni, assicuratrice della vettura Fiat 126 della B. F.).

Axa e Generali hanno depositato anche memorie illustrative.

Motivi della decisione

1. – Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. – I primi due motivi di ricorso – denunciando violazione di norme di diritto e vizi della motivazione – investono la decisione nelle parti in cui la corte d’appello ha rispettivamente escluso la responsabilità del conducente della Fiat 131 ( T.) e l’apporto della conducente della Fiat 126 ( B.) al verificarsi dell’incidente.

Nella parte in cui non sono inammissibili perchè in sostanza risolventisi nella proposizione di una diversa valutazione del fatto, entrambi i motivi sono manifestamente infondati in relazione alla motivata ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dalla corte d’appello; che ha in particolare escluso l’incidenza causale del comportamento del T. (sicchè è priva di rilevanza la considerazione che egli non potesse svoltare a sinistra) e chiaramente rappresentato come la Fiat 126 sarebbe stata comunque investita in relazione alla completa invasione dell’altra corsia da parte dello scarrocciante rimorchio dell’autocarro.

3.- Col terzo motivo è dedotto vizio di infrapetizione per non essersi la corte d’appello pronunciata:

a) sulla detrazione dell’importo versato da Axa in esecuzione della sentenza del tribunale durante il giudizio di appello (Euro 989.648,43, a seguito del provvedimento di assegnazione del giudice dell’esecuzione del tribunale di Milano del 21 – 22.10.2002), ma solo su quelli precedentemente versati durante il giudizio di prime cure (L. 650 milioni da parte di Axa e L. 150 milioni da parte di Generali), così esponendo Axa alla possibilità di dover nuovamente versare ai danneggiati B. – Be. la stessa somma (oltre a quella costituita dall’equivalente in Euro di L. 1.500.000.000, maggiorata degli accessori, che è stata condannata a restituire a Generali), conseguentemente omettendo altresì di applicare uniformemente la rivalutazione – devalutazione alle varie somme hinc et inde dovute;

b) "salvo errori" (così il ricorso, a pagina 25, terza riga), per aver riconosciuto fondato l’appello di Axa in ordine all’assistenza futura al minore (che poteva contare sull’apporto della madre, autonomamente indennizzata per danno da perdita del lavoro proprio per prestare assistenza al figlio), senza però ricollegarvi il corollario della riduzione dell’indennizzo in misura pari all’importo delle spese di assistenza coperte dal presumibile apporto dei genitori;

c) "in punto di domanda di mala gestio, in relazione all’eccezione con cui i conchiudenti hanno rilevato come la stessa non sia proponibile da soggetto diverso dall’assicurato (nella fattispecie a proporla erano stati i terzi danneggiati) posto che la questione è stata affrontata dalla corte esclusivamente sotto altri profili (cfr. pag. 36 – 37 della sentenza)" (così il ricorso a pag. 25).

3.1.- Benchè i controricorrenti B. – Be. abbiano dato atto in ricorso di aver effettivamente ricevuto da Axa la somma di Euro 989.648,43 in data 29.1.2003 e che, dunque, non hanno pretese al riguardo, non di meno la sentenza è errata nella parte in cui, esplicitamente menzionando gli acconti da decurtare, non ha considerato quello in questione.

Va dunque cassata su tale esclusivo punto, con contestuale conforme decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c., ferme le ulteriori statuizioni della corte d’appello.

La ricorrente chiede che la somma sia rivalutata – devalutata alla data dell’11.1.2001, data della taxatio della pretesa risarcitoria nel corso del giudizio di prime cure e che, ove per qualsivoglia ragione si ritenesse di attribuire rilevanza alla data di pubblicazione della sentenza di appello, a tale data siano rivalutate anche le somme oggetto di detrazione dal dovuto. Non illustra, peraltro, quale criterio sia stato adottato dal giudice del merito per rendere omogenei gli importi, rimettendone in realtà l’individuazione alla corte di cassazione ("ove però per qualsivoglia ragione si ritenesse …").

Il criterio al quale dovrà farsi a tale scopo riferimento sarà, allora, quello già adottato in sede di merito per la omogeneizzazione degli importi in termini di valore reale. Criterio che, quale che sia stato, non è oggetto di doglianza e che non si afferma difforme da quelli reiteratamente enunciati come corretti da questa corte (cfr., ex multis, Cass., nn. 17743/05 e 16726/09, sub 4.2. della motivazione).

3.2.- Il secondo profilo (supra, sub 3, lettera b) è infondato, avendo la corte d’appello ridotto da L. 300.000.000 a L. 60.000.000 la corrispondente voce di danno a favore di Be.Gi.; per quanto di ulteriore la ricorrente abbia inteso dolersi, va rilevato che la corte di cassazione non è stata edotta delle eccezioni della ricorrente di cui alle pagine 23 e 24 della comparsa conclusionale di Axa in appello, cui si fa in tali termini riferimento al secondo capoverso della pagina 25 del ricorso.

3.3.- Il terzo profilo è inammissibile in quanto non è censurata l’affermazione della corte d’appello (a pagina 36 della sentenza) che l’entità del massimale non era stata mai indicata, sicchè non sussistono i presupposti perchè possa assumere rilievo la questione proposta.

4.- Col quarto motivo la sentenza è censurata per violazione degli artt. 1905 e 1907 c.c..

Sulla scorta della premessa che la responsabilità diretta dell’assicuratore non possa mai oltrepassare la soglia dell’entità del danno e che tanto sarebbe potuto accadere sulla base dei rilievi di cui al terzo motivo, si domanda che la sentenza sia cassata nella parte in cui ha reso possibile che Axa sia esposta nei confronti ai Generali al di là dell’entità del danno complessivamente liquidato ai danneggiati, considerate le somme già da Axa stessa versate ai Be..

Assume che, per l’eventuale eccedenza, dovrebbe escludersi in radice la sua legittimazione passiva, e che per il recupero di quell’eccedenza Generali potrebbe agire solo nei confronti dei danneggiati.

4.1.- Corretta essendo la premessa, il motivo risulta peraltro assorbito dall’accoglimento del primo profilo del terzo motivo.

5.- Va conclusivamente accolto esclusivamente il primo profilo del terzo motivo, con contestuale decisione nel merito, secondo quanto sopra chiarito sub 3.1.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente per la metà, in considerazione della sua prevalente soccombenza, e compensate per l’altra metà.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo profilo del terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo e rigetta tutte le altre censure, cassa in relazione e, decidendo nel merito, ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata, dispone che dalle somme dovute da Axa ai danneggiati sia detratto l’importo di Euro 989.648,43 già versato il 29.1.2003, resi omogenei i valori in base ai criteri adottati nel giudizio di merito;

condanna la ricorrente a rimborsare a ciascuno dei tre controricorrenti la metà delle le spese del giudizio di cassazione, che compensa per l’altra metà e che, in tale minor misura liquida per ognuno di essi in Euro 15.100,00, di cui 15.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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