T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 1441 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 15 luglio 2009, e depositato il successivo 28 luglio, il signor P.A.C. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio, senza peraltro svolgere difese scritte, l’amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 814/2009 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.

2. Il provvedimento impugnato ha assentito, con prescrizioni, il progetto di edificazione di un fabbricato sito nel Comune di Menfi, in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

Il ricorrente contesta le prescrizioni apposte al progetto.

3. Con il primo motivo deduce "Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della l.r. n. 17/2004 – Avvenuta formazione del silenzio assenso – Illegittimità e tardività delle prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato".

In argomento osserva il collegio che l’art. 46, primo comma, della legge regionale siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, stabilisce che "Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storicoartistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni".

Il comma successivo precisa che "Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l’obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole".

Nel caso in esame si deduce che l’istanza è stata prodotta il 4 agosto 2008; che il termine è stato interrotto per integrazione documentale con nota pervenuta il 14 novembre 2008; che l’integrazione è stata eseguita il 10 dicembre 2008; che pertanto l’8 febbraio 2009 sarebbe spirato il termine per l’esercizio del potere de quo.

La censura è infondata.

Come recentemente affermato da questa Sezione con sentenza n. 331/2011, "in diverse occasioni, il Consiglio di Stato ha precisato che "Ai fini della formazione del silenzio assenso, che rappresenta uno strumento di semplificazione e di snellimento dell’azione amministrativa, non è sufficiente la sola presentazione della domanda ed il decorso del tempo indicato dalla apposita norma che lo prevede, ma è necessario altresì che la domanda sia corredata dalla indispensabile documentazione pure prevista dalla normativa, atteso che il silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell’Amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’art. 97 cost. e presuppone quindi che essa sia posta nella condizione di poter esercitare il proprio potere quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali affinché l’autorizzazione, implicitamente formatasi con il decorso del tempo, sia coerente alle previsioni di legge, e ciò indipendentemente dall’eventuale esercizio del potere di autotutela" (Consiglio Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8831; vedi anche Cons. di Stato, VI, 21.9.2010 n. 7012; IV, 22.7.2010 n. 4823)".

Conseguentemente la nota di richiesta di documentazione integrativa n. 8338, inviata dalla Soprintendenza al ricorrente e da questi ricevuta il 14 novembre 2008, rileva non tanto ai fini dell’interruzione del procedimento di formazione del silenzio invocato dal ricorrente, ma in quanto comprova che l’originaria istanza di nulla osta inoltrata dal ricorrente non era correttamente corredata da tutta la documentazione necessaria affinché la Soprintendenza di Agrigento potesse esprimere il parere di sua competenza.

La censura è pertanto infondata.

4. Con il secondo motivo si deduce "Violazione ell’art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità del 5/7/1975 – Violazione dell’art. 43 della legge 5/8/1978, n. 457. – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, per illogicità, ingiustizia manifesta ed evidente sproporzione".

Ad avviso del ricorrente, le prescrizioni della Soprintendenza renderebbero inattuabile l’esecuzione del progetto, per contrasto con le disposizioni invocate (in punto di altezze).

La censura è strutturalmente inammissibile: gli adeguamenti imposti dalla Soprintendenza attengono infatti alla verifica di compatibilità con la tutela paesaggistica, rispetto alla quale l’esigenza – imposta da diversa normativa – di realizzare altezze maggiori non può rilevare quale fattore di illegittimità dell’esercizio del potere di tutela paesaggistica), ma semmai quale sintomo di non spettanza della pretesa (nella parte in cui questa risulta conforme al richiamato sistema di tutela).

5. Con il terzo motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della P.E.6 del vigente P.R.G. del Comune di Menfi. Eccesso di potere per contraddittorietà".

Con tale censura si deduce l’assentibilità – senza prescrizioni – dell’intervento de quo, in base alla prescrizione esecutiva del piano particolareggiato di recupero.

Anche questa censura muove da un erroneo presupposto interpretativo: la normativa urbanistica e quella paesaggistica hanno medesimo oggetto ma diverse finalità, sicché solo la concorrente conformità del progetto ad entrambe determina l’assentibilità (incondizionata) del progetto medesimo.

Nel coso di specie la Soprintendenza ha inteso, a tutela dei valori paesaggistici, porre delle prescrizioni che travalicano quelle strettamente urbanistiche, senza che queste ultime possano essere invocate quale parametro di legittimità dell’esercizio del potere di tutela del paesaggio.

6. Con il quarto motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione dell’art. 55, ultimo comma, della l.r. n. 71/78. Difetto di attribuzione".

Il ricorrente assume che, essendo l’edificio in questione ricompreso sia nel P.R.G. che nel piano di recupero, la Soprintendenza non avrebbe dovuto rendere l’impugnato parere, che sarebbe dunque stato reso in difetto di attribuzione.

La censura è infondata in punto di fatto, alla stregua delle stesse produzioni documentali della parte ricorrente: è in atti la nota presentata dal ricorrente alla Soprintendenza in data 4 agosto 2008, con cui sollecita il nulla osta non già in ragione della collocazione urbanistica dell’immobile, bensì "a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area compresa tra Porto Palo e il vallone Gurra di mare in Menfi con decreto 28/01/2003".

7. Con gli ulteriori motivi vengono dedotte in parte censure di natura formale e procedimentale la cui infondatezza è comunque conseguente all’applicazione dell’art. 21 octies, cpv., l. 241/1990 (non avendo potuto il provvedimento impugnato avere un difforme contenuto dispositivo rispetto a quello assunto); sia censure con cui si tende a sollecitare un sindacato sul merito della motivazione addotta dall’amministrazione a sostegno del rigetto.

La giurisprudenza viceversa afferma l’impossibilità di chiedere un sindacato giurisdizionale sul potere di valutazione tecnica in sede di rilascio di provvedimento paesistico, finalizzato a sostituire la scelta dell’amministrazione con quella – apodittica, nel caso in esame – della parte interessata, in punto di ottimale inserimento dell’opera nel contesto di riferimento.

In argomento è appena il caso di rilevare, avuto riguardo alla natura del potere esercitato da tale amministrazione nel provvedimento in esame, che, come ribadito in giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI, 3684/2003, cit.), "Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione deve pur sempre essere circoscritto nell’ambito di vizi di legittimità, non potendo sfociare nella pura e semplice sostituzione della scelta tecnica operata dall’amministrazione – se plausibile, corretta e tecnicamente accettabile – con la scelta tecnica del giudice (C. Stato, VI, 3 maggio 2002, n.2334; C. Stato, VI, 23 aprile 2002, n.2199; C. Stato, VI, 11 dicembre 2001, n.6217)".

Ciò non tanto perché debba ritenersi sussistente una riserva di valutazione tecnica in capo alla pubblica amministrazione, preclusiva anche del sindacato giurisdizionale (opzione ormai anacronistica, e comunque superata normativamente dalla possibilità per il giudice amministrativo di avere accesso diretto al fatto a seguito dell’introduzione della consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo); quanto, piuttosto, per la più pertinente considerazione (Consiglio di Stato, VI, 1° ottobre 2002, n. 5156) che, allorché si sia in presenza di una "valutazione complessa in funzione dell’applicazione di concetti giuridici indeterminati, (….) il sindacato del giudice amministrativo in proposito…. non consente un potere sostitutivo del giudice tale da sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile od il proprio modello logico di attuazione del concetto indeterminato all’operato dell’Autorità. Nei confronti di questa, il giudice deve, invero, verificare direttamente i fatti posti a fondamento dei provvedimenti ed esercitare un sindacato di legittimità sull’individuazione del parametro normativo e sul raffronto con i fatti accertati. In tale ambito il giudice può, come è stato precisato, censurare le valutazioni tecniche, (compreso il giudizio tecnico finale) che attraverso un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza, appaiano inattendibili (Cons. Stato, Sez.VI, n.2199 del 2002, cit.)".

Il richiamato indirizzo giurisprudenziale è stato quindi successivamente ribadito (Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 2 marzo 2004, n. 926), con l’importante precisazione che un simile modello di controllo giurisdizionale, al di là delle qualificazioni meramente lessicali (come sindacato di tipo "forte" o di tipo "debole"), è conforme ad un modello comune, di livello comunitario, tale da garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in relazione, però, alla specificità delle singole controversie.

Nel caso in esame le censure apparentemente rivolte contro la motivazione del provvedimento impugnato, tendono piuttosto alla sostituzione del giudizio – non viziato da irragionevolezza, contraddittorietà o irrazionalità – dell’amministrazione.

8. Quanto, infine, alla mancata indicazione del termine entro cui ricorrere e dell’autorità davanti alla quale ricorrere, per giurisprudenza assolutamente pacifica l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità, in quanto la disposizione dell’art. 3 comma 4, l. n. 241 del 1990 non influisce sull’individuazione e sulla cura dell’interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all’autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale (sicché l’omissione di cui si duole il ricorrente potrebbe semmai dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla concessione del beneficio della rimessione in termini: così, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 8 aprile 2011, n. 2009).

9. Il ricorso è pertanto infondato, e come tale dev’essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 29-07-2011, n. 30320 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 4.8.2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza 12.4.2010 con la quale il GIP della stessa sede giudiziaria aveva applicato nei confronti di M.R. la misura cautelare della custodia in carcere siccome indagato in relazione ai reati: a) di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con recidiva reiterata infraquinquennale, accertato in Reggio Calabria e provincia dal febbraio 2010, con condotta perdurante.

Preliminarmente il tribunale dichiarava destituita di fondamento l’eccezione di inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni relative alle conversazioni ambientali registrate all’interno dell’abitazione di P.G., fondata sul rilievo che erano trascorsi 7 mesi dal decreto di intercettazione d’urgenza emesso il 6.8.2009 dal PM e convalidato il 7.8 successivo dal GIP, e si trattava di un lasso di tempo tale da far venir meno il requisito giustificativo della urgenza.

Riteneva altresì infondato il rilievo secondo cui gli esiti delle intercettazioni non sarebbero utilizzabili perchè alla loro esecuzione non partecipava direttamente il PM o un agente da lui delegato, con delega adeguatamente motivata e rinnovata per ogni proroga. Rilevava in proposito il collegio che il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, comma 3, richiamato dalla difesa non impone l’esecuzione da parte del PM personalmente o dell’ufficiale di PG delegato ma si limita a disporre che il pubblico ministero e l’ufficiale di PG, negli stessi casi di cui al comma 1, possono farsi coadiuvare da agenti della polizia giudiziaria, nè esiste norma alcuna che disponga che il PM debba reiterare ad ogni proroga la delega alla PG, sarebbe inoltre illogico reiterare una disposizione meramente esecutiva che formulata ab origine rimane ferma, salvo successiva contraria disposizione.

Tanto premesso tribunale riteneva sussistente un solido e grave quadro indiziario a carico dell’indagato in ordine all’addebito cautelare ascrittogli, condividendo l’iter logico seguito dal primo giudice nella ordinanza impositiva della misura alla quale faceva integrale richiamo. Tale ordinanza costituiva l’esito di una indagine a vasto raggio concernente la cosca Pelle di San Luca, sviluppata sulla base delle risultanze delle attività di videoripresa all’esterno dell’abitazione di P.G., figlio del storico boss P.A. deceduto, sita in (OMISSIS) e le intercettazioni ambientali di conversazioni intercorse fra presenti all’interno della stessa abitazione. Le conversazioni tra presenti registrate nel periodo da febbraio ad aprile 2010 fornivano elementi tali da rendere opportuno il fermo nei confronti di un certo numero di indagati, tra i quali M.R., fermo seguito da convalida e contestuale emissione dell’ordinanza custodiale da parte del GIP. Evidenziava il tribunale come nel periodo tra il 28.2.2010 e il 10.3.2010 venivano intercettate, all’interno della abitazione del P.G. una serie di conversazioni tra presenti di particolare rilevanza aventi ad oggetto la nomina del capo locale di (OMISSIS), la contrapposizione delle famiglie Z. e T., che si contendevano la nomina, e la necessità di riequilibrare, attraverso l’equiparazione delle "doti" di alcuni affiliati, il potere spettante a ciascuna di esse. I protagonisti di queste conversazioni erano P.G. e M.R. e da esse veniva fuori una fitta rete di rapporti e contrapposizioni nell’ambito della ‘ndramgheta reggina che i due cercavano di gestire ed indirizzare. I contenuti chiari ed espliciti delle captazioni documentavano l’inserimento, con posizioni di vertice del M. nella ‘ndranghetta reggina; emblematico in tale senso è il riferimento operato dal M. nel corso di tali conversazioni alla possibilità di che della controversia sulla nomina del capo locale di (OMISSIS), se non risolta, dovesse occuparsi la Provincia.

In relazione alla misura della custodia in carcere, infine, il tribunale, riteneva che alla presunzione legale di loro sussistenza, data la natura del reato, si sovrapponesse l’evidenza e la solidità delle emergenze investigative che rendevano concreto il pericolo di fuga dell’indagato dato che un soggetto non ancora identificato il 21.3.2010 aveva garantito a P.G., in stretto rapporto con il M., di potersi procurare informazioni riservatissime su operazioni di polizia e, in particolare, circa eventuali provvedimenti custodiali; oltre al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, dati i precedenti, di gravi delitti contro l’ordine pubblico.

2.- Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’avvocato Vincenzo Nobile, difensore di M.R., per i seguenti motivi:

a) Violazione dell’art 606 c.p.p., lett. c) e e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, l’nutilizzabilità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 203 e 266 e ss., 273 e ss c.p.p..

Assume che l’ordinanza debba essere annullata perchè incorre nelle violazioni di legge denunziate posto che i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dal contenuto di conversazioni tra persone presenti captate illegittimamente. La motivazione dell’ordinanza impugnata sul punto è carente ed affidata ad argomenti di stile e l’inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti è sussistente: se infatti il pubblico ministero una volta autorizzata l’intercettazione può scegliere le modalità che ritiene più utili per acquisire la prova, anche non dando inizio immediatamente alla captazione, egli =erò non può procrastinane l’esecuzione tanto da non rendere più attuale il decreto di autorizzazione, se così fosse verrebbe meno il potere del giudice di verificare l’esistenza di gravi indizi di reato e comporterebbe un indiscriminato sacrificio del diritto alla riservatezza ed alla libertà e segretezza di ogni comunicazione costituzionalmente garantito. In particolare poichè la violazione della segretezza delle conversazioni non può avvenire per un periodo superire a 40 giorni, trascorso il quale è necessario un nuovo procedimento che ne conceda la proroga, ne consegue che non può comunque essere ritardata l’esecuzione per un periodo superiore a quello previsto per la durata dell’attività captativa, b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 291 e 292 c.p.p., per omessa e carente motivazione riguardo alla gravità indiziaria.

Lamenta il ricorrente che l’ordinanza sia apodittica e priva di apparato logico argomentativo in relazione alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in capo al M.. I giudici, infatti non hanno proceduto alla verifica degli elementi di accusa posto che rinviano per relationem alle valutazioni espresse dal PM, sicchè attraverso l’esame della motivazione non è possibile conoscere specificamente gli elementi ritenuti gravemente indizianti.

Inoltre il tribunale omette di valutare le argomentazioni difensive del M., con le quali la difesa aveva evidenziato che il contenuto delle conversazioni non costituisce elemento gravemente indiziante in assenza di altri riscontri. Oltre ai richiami per relationem i giudici del riesame nulla dicono circa la gravità indiziaria integrante la condotta di partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso, sodalizio del quale non viene indicato il programma criminale, l’accordo per la commissione di una serie indeterminata di delitti, il contributo effettivo e permanente del M. in seno alla presunta associazione mafiosa.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Vito Moneti ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato.

5.- Riguardo al primo motivo rileva il collegio che ai sensi dell’art. 271 c.p.p., i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati se esse sono state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge oppure qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p, e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3. Quindi occorre distinguere tra la possibile violazione di norme che rendono di per sè stesse illegittime le intercettazioni, come mezzo di indagine, qualora siano state disposte senza autorizzazione ovvero fuori dei casi previsti dalla legge, dalle violazioni delle altre disposizioni di cui all’art. 267 c.p.p.: omessa registrazione delle comunicazioni intercettate, mancata redazione del verbale, operazioni di captazione non eseguite mediante gli impianti tassativamente previsti. Diverse sono anche le conseguenze nelle due ipotesi: le violazioni del primo tipo rilevano anche in ordine all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a sostegno di una misura cautelare; le violazioni del secondo tipo sono sanzionate con la loro inutilizzabilità e rilevano solamente in tema di prova ai fini del giudizio. Ne deriva che solo l’illegittimità sostanziale rende le intercettazioni inutilizzabili ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza necessari ex art. 273 c.p.p., mentre entrambi i tipi di illegittimità comportano, nei casi previsti dall’art. 271, l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai fini del giudizio (Sez. 1., sent. 26.4.1995, n. 2455, Rungi, Rv. 202139; Sez. 5, sent. 8.6.1998, n. 3642, Capone, Rv.

211616).

5.1.- Nel caso di specie, non ricorre nessuna delle due ipotesi, infatti, la doglianza attiene alla dedotta illegittimità sopravvenuta del provvedimento di intercettazione ambientale conseguente al lasso di tempo, quasi sette mesi, intercorso tra la data di convalida da parte del GIP del decreto emesso dal PM ai sensi dell’art. 267 c.p.p., comma 2, e la data effettiva di inizio delle operazioni di intercettazione. La non immediata esecuzione delle operazioni di intercettazione avrebbe comportato in sostanza, secondo l’assunto del ricorrente, la perdita di efficacia del decreto autorizzativo essendo la convalida del giudice, quanto alla ricorrenza dei presupposti per la convalida stessa, riferita al tempo in cui la richiesta è stata proposta.

Invero, come sopra visto, nessuna norma di legge stabilisce sanzioni di nullità o di inutilizzabilità in relazione alle modalità temporali di esecuzione dei decreti di intercettazione del PM una volta intervenuta la convalida da parte del GIP; anzi la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’ indicare che la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell’intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d’urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall’art. 267 c.p.p., solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari (ex plurimis: Sez. 2, sent. 22.11.1994 n. 2533, Seminara, Rv. 200989; Sez. 6, sent. 16.7.2009 n. 35930, lana e altri, Rv.

244872; Sez. F., sent. 24.8.2010, n. 326665 Crupi, Rv. 248253) e che, qualora il PM intenda procrastinare l’inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per esigenze investigative, in relazione a tale decisione non è previsto onere di motivazione nè convalida da parte del giudice (Sez. 6, sent. 12.12.1995, n. 5501, Falsone, Rv. 205648). Peraltro la censura è infondata perchè aspecifica considerato che il ritardo nell’attivazione della procedura intercettativa, ben potendo derivare dalle cause più svariate o da ragioni investigative, non consente di escludere il requisito dell’urgenza, e non indicando il ricorrente nessun elemento in relazione al venir meno dell’urgenza medesima, quale vagliata e riscontrata dal GIP all’atto della convalida del decreto del PM. 5.3.- Conseguentemente privo di pregio e rilevanza l’assunto che vorrebbe che il requisito dell’urgenza venga meno decorso il termine di giorni 40 (stabilito dal D.L. n. 152 del 1991, art. 13, convertito con modificazioni nella L. n. 203 del 1991) dalla data di emissione del decreto autorizzativo; ed invero il termine di cui trattasi riguarda solo la durata effettiva delle operazioni di intercettazione che, per costante giurisprudenza di questa Corte, decorre dalla data di inizio delle operazioni medesime e non già da quella del provvedimento autorizzativo (ex plurimis da ultimo Sez. 1, sent. 6.3.2009, n. 12876, Lanzi, Rv. 243491).

6.- Quanto al dedotti vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato le censure mosse all’ordinanza sono inconsistenti nonchè generiche.

E’ infatti del tutto logico e di immediata, evidente, percezione l’iter logico argomentativo seguito dai giudici del riesame per pervenire al giudizio di ragionevole e qualificata previsione di colpevolezza: -la costante frequentazione con soggetti sicuramente inseriti nell’ambito della criminalità organizzata; – la finalizzazione degli incontri alla valutazione ed alla risoluzione di questioni organizzative e di assetto di potere nell’ambito di una articolazione, il locale di (OMISSIS), della consorteria criminale; – i continui riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate alle cariche da conferire ai diversi soggetti coinvolti; – la palesata conoscenza delle logiche e delle regole interne al sodalizio di ‘ndrangheta; – il ruolo di mediazione svolto dal M. per la risoluzione dei contrasti in ambito associativo; – il richiamo effettuato dal M. alla possibilità di investire della controversia relativa agli assetti di vertice del locale di (OMISSIS) la c.d. "provincia", ossia l’organismo di ‘ndrangheta sovraordinato rispetto alle articolazioni costituite dai vari locali; sono tutti questi elementi indiziari specificamente individuati e vagliati nella motivazione dell’ordinanza impugnata.

6.1.- Il tribunale dal loro esame complessivo individua, senza cesure logiche e con specifica aderenza rispetto ai dati fattuali ampiamente riportati, la ipotizzarle responsabilità dell’indagato in relazione alla sua intraneità alla associazione a delinquere denominata ‘ndrangheta e la sua partecipazione, con ruolo non marginale, al sodalizio; posto che è comportamento sicuramente connotato da efficacia causale – con riferimento alla mantenimento della operatività della struttura associativa – il dirimere le controversie di potere tra le varie articolazioni della stessa, essendo l’assetto interno e la stabilità delle gerarchie di comando delle modalità attraverso le quali si attua e si consolida la capacità di controllo del territorio; controllo del territorio che costituisce, poi, uno dei tratti caratteristici che connota l’associazione di stampo mafioso e che è strettamente funzionale al perseguimento dei suoi scopi illeciti.

Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2011) 08-09-2011, n. 33340 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. e D.B.D. sono stati tratti a giudizio siccome accusati:

a) Del reato p. e p. artt. 110 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7 perchè, in concorso tra loro, il F. facendo l’ordine della mercè nonchè presi gli accordi necessari alla consegna, il D. B. consegnando l’assegno ricettato, con artifici e raggiri consistiti nel fare richiesta a L.D. intestatario della ditta New Ink corr. in (OMISSIS), di un preventivo per l’acquisto di toner e cartucce per stampanti a nome della inesistente ditta F.G. di F.G., contract ad Forniture, sede legale in (OMISSIS), deposito e magazzino in (OMISSIS), nel pagare la fornitura della merce con assegno circolare del Credito italiano n. (OMISSIS) di L. 8.469.000 provento del reato di rapina inducendo in errore L.D., si procuravano un ingiusto profitto con pari altrui grave danno.

In (OMISSIS). b) Imputati del reato p. e p. dagli artt. 110 e 648 c.p. perchè in concorso tra loro, acquistavano o ricevevano l’assegno di cui al capo a) provento del reato di rapina. Accertato in (OMISSIS).

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, con sentenza del 6.2.2009, condannava il F. alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa e il D.B. a quella di anni due e mesi uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Entrambi gli imputati impugnavano la sentenza e la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza dell’8.6.2010, in parziale riforma della precedente decisione, assolveva il D.B. dal delitto ascrittogli di ricettazione non sussistendo il fatto e da quello di truffa, non avendo egli commesso il fatto, rigettando nel merito il gravame proposto dal F. che veniva condannato alla minore pena di anni due di reclusione e Euro 700,00 di multa per il delitto di ricettazione, essendo estinto quello di truffa perchè prescritto.

Propone pertanto ricorso in questa sede la difesa del solo imputato F., richiedendo l’annullamento della decisione della Corte d’Appello deducendo i seguenti punti qui di seguito dal Collegio esaminati.

1.) la violazione degli artt. 21 e 125 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. a) e art. 179 c.p., rilevando che erronea sarebbe la decisione resa dalla Corte d’Appello in merito alla eccepita incompetenza per territorio, siccome il reato di truffa deve ritenersi consumato nel luogo in cui l’imputato ha ricevuto la merce costituente l’illecito profitto, in (OMISSIS). Dalla rilevanza e accoglibilità della suddetta eccezione, la difesa deduce, ex art. 178 c.p.p., lett. a), la nullità del giudizio, per incapacità assoluta dell’organo giudicante.

La doglianza è infondata. La difesa ripropone sul punto una questione che è stata oggetto di disamina tanto in primo grado che in quello di appello, senza peraltro dedurre alcun argomento giuridico che costituisca critica puntuale e specifica alla decisione assunta dalla Corte di merito. Dalla esposizione della vicenda (pagg 1 e 2 della sentenza impugnata) risulta che lo scambio tra la merce fornita dal L. e l’assegno (di illecita provenienza) consegnato dal D.B. quale esecutore delle disposizioni del F. sono avvenuti al casello autostradale (OMISSIS). Trattasi di circostanza di fatto (non confutata), che consente di affermare che la realizzazione dello illecito profitto da parte del F. è avvenuta proprio in quella località, perchè in quella sede il L. ha perso la disponibilità della merce a fronte di un pagamento con susseguente conseguimento dello illecito profitto da parte del F.. Le successive sorti della merce consegnata all’emissario del ricorrente, costituiscono un post- factum irrilevante ai fini del perfezionamento del reato. Di qui consegue che appare del tutto corretta la decisione della Corte Anconetana e il motivo va rigettato, perchè la competenza per territorio è stata stabilita nel rispetto delle norme processuali.

L’accertata competenza per territorio, esime dalla necessità di trattare gli ulteriori aspetti attinenti alla (peraltro infondata) questione della capacità del giudice ex art. 178 c.p.p., lett. a).

2.) la violazione dell’art. 125 c.p.p., e art. 157 c.p.p., comma 8 bis e art. 161 c.p.p., ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado sarebbe stata notificata direttamente al difensore ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, pur avendo il F. eletto domicilio in (OMISSIS). Dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 5) si evince che la questione proposta è già stata oggetto di doglianza avanti alla Corte d’Appello, la quale, dopo avere rilevato che il domicilio dichiarato dal F. era divenuto inidoneo nel corso del giudizio, ha affermato che le notificazioni successive dovevano essere comunque eseguite presso il difensore in conformità del dettato di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, che a nulla rileverebbe l’erroneo richiamo al disposto dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis attesa la piena equipollenza delle formalità adottate.

La difesa, fatto un generico richiamo alla giurisprudenza relativa alla affermata prevalenza del domicilio eletto dall’imputato rispetto a qualsiasi altro luogo indicato dalla legge, non ha formulato specifica e puntuale censura confutativa dei due aspetti essenziali posti in evidenza dalla Corte territoriale: a) sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato dall’imputato; b) susseguente necessità che le notificazioni dovessero essere effettuate presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, non potendo essere eseguite presso il domicilio dello imputato.

Nella incontesta verità delle suddette premesse, appare pertanto del tutto corretta la decisione della Corte d’Appello la quale non ha ravvisato alcuna lesione del diritto di difesa dell’imputato (e conseguentemente alcuna nullità ex art. 178 c.p.p.) nel fatto che la notificazione presso il difensore sia stata effettuata con la indicazione dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, in luogo del già richiamato art. 161 c.p.p., comma 4, attesa la sostanziale equipollenza dei due regimi notificatori che prevedono il medesimo destinatario (il difensore) dell’atto da notificarsi nell’interesse dell’imputato.

3.) vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e), perchè la Corte territoriale, se pur con motivazione ineccepibile, non ha tenuto conto del fatto che: i reati contestati non potevano essere stati commessi dal F., perchè tossicodipendente; l’imputato era stato tratto in arresto per altri fatti in data (OMISSIS), per essere successivamente posto agli arresti domiciliari; non è ragionevole la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte territoriale la quale ha affermato che l’imputato poteva commettere gli illeciti contestati pur rimanendo in stato di arresto domiciliari presso la propria abitazione, avendo intrattenuto con la parte offesa solo contatti telefonici e via fax.

La doglianza è manifestamente infondata.

Le censure mosse dalla difesa appaiono del tutto generiche ed attengono ad aspetti di merito senza risolversi in specifiche censure attinenti a vizi della motivazione della decisione, che devono essere desumibili dalla lettura della medesima. Le argomentazioni svolte dalla difesa sono inoltre orientate ad una diversa ricostruzione della vicenda, improponibile nella presente sede non essendo consentito al giudice della legittimità procedere ad una diversa lettura degli atti processuali, se non nei circoscritti limiti dettati dall’art. 606 c.p.p.. Del tutto inconsistenti sono poi i richiami ad aspetti di violazione della legge penale ricondotti alla fattispecie processuale di cui all’art. 606 c.p.p. comma 1, lett. b), dato che la difesa non ha fornito alcuna indicazione circa erronee applicazioni della legge penale o della sua interpretazione.

Incomprensibile appare altresì il richiamo all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), posto che la difesa non deduce alcun specifico vizio sul punto.

Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-10-2011, n. 8126 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il gravame in oggetto parte ricorrente impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe, in specie nella parte in cui escludevano i ricorrenti stessi dal diritto di opzione per l’ente di appartenenza.

Avverso tali atti venivano dedotti i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 8 comma 2 l. 124/1999 e degli artt. 34 e 56 d.lgs. 29/1993, eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, travisamento dei fatti e violazione dei principi di buona amministrazione;

– eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione e violazione del principio di reformatio in pejus;

– falsa applicazione dell’art. 8 cit., difetto di motivazione e falsità del presupposto.

L’amministrazione statale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

In sede di discussione ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod proc amm il Collegio invitata le parti a dedurre in ordine alla sussistenza della giurisdizione rispetto a quella ordinaria.

Alla pubblica udienza del 13/10/2011 la causa passava in decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, secondo quanto già prospettato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73 comma 3 cod proc amm, rientrando la controversia nella sfera di cognizione del giudice ordinario, da indicarsi quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm..

Infatti, dall’analisi della domanda proposta emerge come il petitum sostanziale riguardi la sussistenza del diritto di opzione e la conseguente lamentela dei ricorrenti di essere stati esclusi da tale possibilità in base ad una violazione della legge vigente invocata, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell’ufficio. Invero, l’oggetto sostanziale della domanda attiene alla invocata sussistenza del diritto di opzione nell’ambito del singolo rapporto di lavoro tra singolo ricorrente ed amministrazione datrice di lavoro.

Pertanto, analogamente ad altre fattispecie, va reputata come devoluta alla giurisdizione del g.o. la domanda con la quale il lavoratore lamenti di essere stato escluso dalla possibilità di esercitare il diritto di opzione per il precedente ente di appartenenza, così come disciplinata da una norma di legge (nella specie, l’art. 8 comma 2 l. 124 del 1999), atteso che con tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma l’erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell’ufficio (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. un., 15 settembre 2010, n. 19552).

Sussistono giusti motivi, anche a fronte delle note incertezze in tema di riparto di giurisdizione, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando ai sensi dell’art. 11 cod proc amm nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice munito di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.