Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 432

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dai soggetti indicati in epigrafe, che impugnano la sentenza, anch’essa indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato un ricorso presentato in quella sede giudiziaria relativo alla corresponsione, previa dichiarazione di inefficacia di un protocollo di intesa, di somme spettanti, con interessi e rivalutazione monetaria.

Premettono gli appellanti che, riconosciuta loro la debenza di alcuni arretrati, sottoscrivevano un protocollo di intesa (e successivamente singoli verbali di conciliazione) con i quali rinunciavano a parte di quanto loro dovuto (17%) e agli interessi e alla rivalutazione monetaria, pur di ricevere in varie rate le somme di spettanza.

Senonché la Commissione per il dissesto della Provincia di Napoli non onorava alle scadenze gran parte di quanto dovuto, per cui, sussistendo la clausola della risoluzione del protocollo di intesa (e del verbale di conciliazione), gli appellanti chiedono conseguentemente alla risoluzione intervenuta per inadempimento dell’altra parte, tutto quanto loro integralmente dovuto, frutto peraltro di una delibera di Giunta, annullata dal Comitato regionale di controllo, ma poi reviviscenze per effetto di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale.

Questi i motivi dell’appello:

1) Violazione degli artt. 1353, 1362, 1363 e 1456 del codice civile, nonché presupposti erronei e contraddittorietà; in quanto l’Amministrazione ha onorato con ritardo e sempre parzialmente agli obblighi assunti con l’atto transattivi, non essendo rilevante la clausola inserita "ove possibile", mentre, d’altra parta, i crediti da lavoro sono privilegiati e un contratto transattivo nella materia è nullo;

2) Contraddittorietà, illogicità, violazione della transazione; poiché la Commissione che gestiva il dissesto della Provincia di Napoli era nella condizioni di onorare tempestivamente gli impegni assunti con la transazione;

3) Travisamento dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt.1965, 1966, 1418, 1447 e 1448 del codice civile; perché la particolare situazione di debolezza dei lavoratori determina, per altro verso, la nullità dell’atto transattivi;

4) Sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, trattandosi di rapporti intercorrenti fino alla data del 1° luglio 1998 e non oltre.

La Provincia di Napoli si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando come la transazione in parola sia intervenuta dopo una sentenza giurisdizionale, solo dalla quale nasceva il diritto di credito, che è quindi transigibile, mentre la particolarità della vicenda, ove ci si trovava di fronte ad una Commisione che gestiva un ente dissestato, individuava la carenza dei pieni poteri della medesima commissione, vincolata ad atti provenienti da enti terzi.

Gli appellanti presentano una successiva memoria illustrativa, con la quale insistono per l’accoglimento dell’appello, ulteriormente argomentando sulle censure dell’atto introduttivo.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.

Motivi della decisione

Va premesso che, nella specie, la transazione è intervenuta dopo l’emanazione di una sentenza giurisdizionale, per cui non può valere l’eccezione di nullità della transazione medesima, la quale non è il frutto di un accordo tra le parti, al di fuori di una decisione giudiziale, ma è proprio un accordo che interviene "inter partes", dopo che la controversia è stata decisa in via giudiziaria.

Tanto premesso, nel merito va rilevata l’infondatezza dell’appello.

Infatti, una volta che la transazione è stata sottoscritta, questa determina una nuova regolazione dei rapporti tra le parti, che sostituisce integralmente quanto in precedenza sussistente e perciò solo alla medesima da quel momento occorre fare riferimento.

Ora, è accaduto che, nella specie considerata, gli obblighi nascenti dalla transazione sono stati adempiuti con ritardo, ma la medesima transazione prevedeva, in considerazione della particolare situazione di dissesto dell’Amministrazione, che non aveva la piena disponibilità finanziaria di quanto promesso, derivando l’attribuzione dei fondi dal versamento di soggetti terzi,

comunque l’inciso "ove possibile", cosicché non può parlarsi di vero e proprio inadempimento parziale ma della verificazione della impossibilità di adempiere tempestivamente le obbligazioni assunte, per il verificarsi di quella condizione di impossibilità comunque prevista nell’atto transattivo, obbligazioni che peraltro sono state successivamente adempiute.

In considerazione di quanto sopra indicato, l’appello va rigettato, mentre le spese di giudizio del presente grado, in considerazione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-02-2011, n. 845 Campania Finanza regionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La odierna appellante aveva adito il Tar Campania per la esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo Tar n. 229 del 1998 passata in giudicato con la quale era stato annullato il silenzio rifiuto serbato dalle amministrazioni intimate sulla istanza e relativa diffida a provvedere in relazione al beneficio economico di cui all’art. 26 della legge regionale n.11 del 1984.

Con la sentenza n.21505 del 29.12.2008 il sopradetto Tar dichiarava inammissibile il ricorso avendo verificato la avvenuta adozione della delibera n.175 del 23.7.2004 con la quale, a conclusione del procedimento amministrativo avviato ad istanza di parte, si pubblicava l’elenco dei potenziali aventi diritto al contributo ex art. 26 della legge n.11 del 1984 tra cui peraltro figurava la portatrice di handicap, familiare della appellante con ammissione al contributo con il punteggio di 19,20.

Parte appellante assume la inottemperanza alla sentenza chiedendo che in riforma della sentenza appellata venga ordinato alla Amministrazione di provvedere ai pagamenti dovuti con nomina di un commissario ad acta.

Si è costituita la Regione Campania chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla camera di consiglio del 10.12.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. La Sezione ritiene che l’appello non meriti accoglimento e che debba essere confermata la sentenza del primo giudice.

2.1. Si richiama, in breve, il quadro normativo di riferimento.

L’art. 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 1984 recante norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale, ha previsto, per un periodo transitorio di durata triennale, un intervento contributivo delle Unità Sanitarie Locali in favore delle famiglie che provvedano direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psicofisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e richiedenti un’assistenza intensa e continuativa.

Al fine di evitare una indiscriminata erogazione dei contributi suddetti tale disposizione veniva interpretata, con l’articolo unico della l.r. 25 agosto 1989, n. 16, nel senso che "il contributo è erogato dalle UU.SS.LL. esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicaps, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicaps gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense e continuative 24 ore su 24 stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari".

A detta produzione legislativa ha fatto seguito una serie di provvedimenti attuativi adottati sia dal Consiglio che dalla Giunta Regionale, a partire dalla delibera del Consiglio Regionale del 29 aprile 1987 n.81/6 e di Giunta n. 1426 del 19 marzo 1984, recante i primi criteri di applicazione per l’assegnazione dei contributi.

Successivamente, la Giunta Regionale è intervenuta nuovamente in materia con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 e con la circolare n. 12/91 che ha provveduto a riesaminare e rideterminare criteri e modalità per l’applicazione del ripetuto art. 26 della l.r. n. 11/1984, come interpretato in via autentica dalla l.r. n. 16/89.

Ancor più di recente, sempre la Giunta regionale, rilevato che le fasi procedimentali relative agli accertamenti sanitari non erano ancora concluse, dato atto della necessità di escludere la formazione, già prevista dalla pregressa normativa, di un’unica graduatoria regionale riservando alla Regione solo compiti di vigilanza e distribuzione del fondo e ravvisata la necessità di rideterminare nuovamente i criteri per l’assegnazione del contributo e di precisare nel contempo la fonte di copertura della spesa, è intervenuta ancora una volta in materia con la delibera G.R.C. n. 3152 del 28 giugno 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 19 maggio 2003.

Con la delibera di cui sopra venivano confermati i criteri in base ai quali le UU.SS.LL. avrebbero dovuto uniformarsi per redigere le graduatorie dei potenziali beneficiari; veniva eliminata tra le attività di competenza regionale quella relativa alla redazione della graduatoria unica regionale attribuendo unicamente alle AA.SS.LL. il fondo di copertura nonché la vigilanza sulla esatta esecuzione degli adempimenti di legge.

2.2. Alla luce di tali nuove disposizioni e dei nuovi criteri in base ai quali individuare i soggetti da inserire negli appositi elenchi, le AASSLL hanno provveduto a sottoporre nuovamente a visita i richiedenti il contributo al fine di verificare se gli stessi possedessero o meno i requisiti di cui alla l.r. n. 11/84.

In particolare, per quanto riguarda la appellante, l’Azienda Sanitaria Locale CE ha provveduto con delibera n. 175 del 23.7.2004; nell’elenco predisposto il familiare della ricorrente rientra tra i beneficiari con il punteggio di 19,20 e posizione in graduatoria n.153 (B.U.R.C. del 12 aprile 2006).

3. La pronunzia di inammissibilità del Tar si fonda sull’assunto che la sentenza di cui si chiede la esecuzione non conteneva alcuna statuizione di condanna ma solo l’obbligo di adottare una pronunzia esplicita sulla istanza prodotta da parte ricorrente e quindi la determinazione adottata con il richiamo ad atti in precedenza adottati, assolveva l’obbligo imposto con la sentenza.

4. Questo Consiglio di Stato ha avuto modo di occuparsi degli elenchi di cui alla l.r. n.11 del 1984 di cui è questione ritenendoli privi di valore in quanto meramente ricognitivi e concludendo che, in presenza delle radicali modifiche apportate ai procedimenti per la concessione del contributo di cui alla l.r. n.16 del 1989, i pregressi accertamenti sanitari e l’inclusione negli elenchi non potessero valere come presupposti per ottenere una pronuncia sulla quale fondare l’obbligo dell’Amministrazione ad erogare la somma di denaro richiesta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, nn. 5532, 5713, 5538, 5717, 5715, 5714, 5716 del 2.10.2003).

Si aggiunga che il contributo di cui trattasi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso all’esito non soltanto della verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche dalla valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati" (Cass. Sez. Un. n. 7790 del 1992; Cons. Stato, sez. V, n. 3056 del 2002).

5. Ne deriva che qualsiasi esecuzione deve tenere conto della posizione occupata dalla parte nella graduatoria unica formata dalla ASL competente in esecuzione delle specifiche previsioni regolamentari emanate a livello regionale.

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

7. In relazione alla natura del petitum, sussistono motivi per compensare interamente tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 8986 Colpa concorso di colpa

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, proposta da D.P.B., quale erede di L.C., danneggiato nell’incidente stradale (scontro frontale) occorso sulla (OMISSIS), nonchè da L.E.R., trasportato, danneggiato nella circostanza, nei confronti di S.S., conducente e proprietario del veicolo investitore, nonchè della società assicuratrice della R.C.A. del medesimo.

Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo il concorso di colpa del L. nella misura del 30% e dello S. nella misura del 70% nella causazione del sinistro e la decisione veniva riformata in parte dalla sentenza indicata in epigrafe, depositata il 22 marzo 2005.

I congiunti di L.C. propongono ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Col primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito ad entrambi i conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro la "pari responsabilità" ex art. 2054 c.c., comma 2.

La censura è priva di pregio. Esiste, infatti,un motivato accertamento di merito in ordine, tra l’altro, alla responsabilità concorrente di entrambi i conducenti (lo S. per aver intrapreso la svolta a sinistra senza dare la precedenza al veicolo del L. e questi per aver proceduto a 120 Km/h, velocità eccessiva in assoluto e in relazione alle specifiche circostanze dei luoghi) ed all’insufficienza delle altre risultanze istruttorie al fine di una ripartizione attendibilmente precisa del concorso di colpa, essendosi i testi, rispettivamente "trasportati" sui due veicoli, limitati a confermare le generiche dichiarazioni rese ai Carabinieri. Ne consegue che è stato motivatamente affermato il pari concorso di colpa dei due conducenti nella causazione del sinistro.

La decisione è immune dai vizi giuridici denunziati ed è in armonia con il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto – nella specie, invece, sussistente – dell’impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento, sicchè l’utilizzabilità della presunzione postula, l’infruttuoso espletamento dell’attività istruttoria (Cass. n. 1317/06).

Peraltro, il mezzo, pur (impropriamente) rubricato e sviluppato anche sotto il profilo della violazione di legge, ripropone un’inammissibile "diversa lettura" delle risultanze probatorie, ove si tenga presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03;

v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

Col secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione ed ultrapetizione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale erroneamente operato la decurtazione del 50% anche nella determinazione del risarcimento spettante a L. E.R., da ritenersi inammissibile logicamente e processualmente, non essendo stata impugnata la statuizione di primo grado determinante il danno a lui dovuto nella misura intera e non essendo stata da nessuno prospettata la relativa questione.

Il motivo è fondato. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, che correttamente interpreta il dato normativo, la persona danneggiata in conseguenza di un illecito imputabile a più soggetti legati dal vincolo di solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti), può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale, diversa efficienza causale delle loro condotte rileva soltanto ai fini delle ripartizione interna dell’onere risarcitorio fra i corresponsabili (Cass. 31 marzo 2008 n. 8292; Cass. 5 ottobre 2004 n. 19934; Cass. 10 agosto 2004 n. 15428; Cass. 27 febbraio 2004 n. 3868). La decisione impugnata non si è attenuta a tali criteri ed ha erroneamente ritenuto che anche nella liquidazione del danno al trasportato L.E.R. si dovesse tener conto del concorso di colpa di ciascuno dei danneggianti, detraendo dalla complessiva somma liquidata quella corrispondente alla percentuale di colpa imputabile a ciascuno di essi (nella specie, 50%).

Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente e illogicamente rigettato la richiesta di rinnovazione della C.T.U. per il lungo tempo trascorso dal sinistro. Anche questa censura, oltre ad essere inammissibilmente formulata prospettando contestualmente oltre alla denuncia di vizi di motivazione anche la generica deduzione di violazioni di norme di legge, non coglie comunque nel segno. Nell’apprezzare la C.T.U. di primo grado, la Corte territoriale, l’ha ritenuta esauriente, quanto all’individuazione della natura e dell’entità delle lesioni, ma insufficiente quanto alla determinazione dell’invalidità permanente.

E’ in questo quadro che, considerando inopportuna la rinnovazione dell’incarico peritale, dato il lungo tempo trascorso dall’evento, ha riconsiderato le circostanze del caso ed i postumi (perdita di tre incisivi superiori, accorciamento arto inferiore dx. di cm. 2 con modesta zoppia, pseudoartrosi al ginocchio dx, in soggetto all’epoca di 19 anni) e ritenuto equo incrementare la percentuale d’invalidità permanente riconosciuta dal C.T.U. a L.R. dal 14 al 20%.

Tale statuizione resiste alle censure mosse, perchè la Corte territoriale ha preso in considerazione, nel valutare le risultanze della consulenza, proprio le deduzioni svolte in appello dagli odierni ricorrenti e, pur non disponendo la rinnovazione dell’elaborato peritale, ha adeguatamente e motivatamente rideterminato in aumento la percentuale d’invalidità permanente.

Cosi operando, la decisione impugnata si rivela in armonia con il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio,- senza dover disporre un’ulteriore perizia – purchè egli disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozione di comune esperienza sufficienti a dar conto della decisione adottata, la quale può esser censurata in sede di legittimità solo ove la soluzione scelta non risulti sufficientemente motivata (Cass. 5 marzo 2007 n. 5032, in motivazione; 4 gennaio 2002 n. 71). Del resto, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto e l’esercizio di un tale potere, cosi come il mancato esercizio di esso, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20227/10; 10043/06; 4660/06; 2151/04; 5142/01). In ogni caso, anche ove si dovesse ritenere la sussistenza di un obbligo di motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione (Cass. n. 12930/07 e 14775/04), nella specie tale obbligo è stato assolto con l’articolato apprezzamento sopra riportato.

In accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata sul punto della determinazione del risarcimento spettante a L. R.E. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito, condannando i convenuti in solido al pagamento, in favore del predetto della somma di Euro 73.410,36, ferme restando, le maggiorazioni (in proporzione) e le detrazioni previste nella sentenza impugnata.

Tenuto conto dell’esito della lite e della solo limitata modifica della sentenza di appello, non si ravvisano ragioni per riformare le statuizioni sulle spese contenute nelle sentenze di merito, cosi rigettandosi il quarto motivo del ricorso; mentre ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti quelle del presente giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, respinti gli altri Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di L. R.E. della somma di Euro 73.410,36, ferme restando le maggiorazioni e le detrazioni previste nella sentenza impugnata.

Compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-02-2011) 14-03-2011, n. 10189

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

scritto.
Svolgimento del processo

La CdA di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale G.L. fu condannato alfa pena di giustizia e al risarcimento danni nei confronti delle costituite PP.CC, in relazione al delitto ex art. 483 c.p. per avere falsamente attestato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 22.10.2001 che l’appartamento in (OMISSIS) faceva parte dello stabile da lui edificato e che la suddetta unità immobiliare era stata di sua esclusiva proprietà e in suo possesso sin dal 1971, trattandosi viceversa di appartamento di proprietà condominiale, realizzato tra il 1988 e il 1992.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce: 1) violazione di legge sostanziale per omessa considerazione della assenza dell’elemento soggettivo, 2) violazione e omessa applicazione degli artt. 74, 75 e 82 c.p.p., 3) contraddittorietà e "manifesta illegittimità" della motivazione.

Argomenta come segue.

Il delitto contestato ha natura dolosa e il dolo deve essere escluso quando la dichiarazione non veritiera sia frutto di leggerezza o negligenza. La CdA, pur investita della questione, non ha fornito adeguata risposta in merito. La coscienza e volontà di agire contro il proprio dovere giuridico non sono adeguatamente provati;

oltretutto l’imputato non aveva alcun interesse alla falsa dichiarazione, atteso che, per i fini cui la dichiarazione era diretta, bastava affermare di essere in possesso dell’immobile, circostanza che corrispondeva al vero. Per altro, nella istanza di condono avanzata al comune di Roma il G. ha sempre affermato di avere realizzato il manufatto nel 1980.

La CdA ha poi rigettato l’impugnazione anche nella parte afferente la costituzione delle PP.CC. Gi.St. e Ro.. La loro legittimazione è stata ritenuta sulla base del fatto che gli stessi sarebbero condomini nel medesimo stabile nel quale si trova l’appartamento oggetto della dichiarazione dell’imputato. In realtà gli stessi non sono nè proprietari, nè titolari di alcun diritto di godimento, atteso che il Tribunale civile di Roma (nel giudizio civile 10610/99 RG, con sentenza 7788/08 del giorno 11.4.2008) ha dichiarato che la titolarità del locale terraneo che i fratelli Gi. sostenevano essere loro è in realtà del G. Gli stessi per altro hanno proposto e coltivato la loro domanda anche in sede civile. La CdA ha sostenuto, erroneamente, che le due domande hanno diverso fondamento.

In realtà, identico è il petitum e identica è la causa petendi, il preteso danno derivante dalla occupazione da parte dell’imputato di un’area condominiale.

La motivazione con la quale il giudice di appello ha negato tale identità è priva di coerenza logica, in quanto ha trascurato che nel giudizio civile la domanda dei Gi. non era solo tesa alla demolizione del manufatto edilizio, ma vi era la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla occupazione del manufatto stesso.
Motivi della decisione

Come fatto rilevare dal difensore del ricorrente, la prescrizione del reato è maturata dopo la pronunzia della sentenza di primo grado.

Tanto premesso, poichè la prima censura proposta con il ricorso appare infondata, ma non inammissibile, la predetta prescrizione deve ritenersi operativa, con tutte le conseguenze del caso.

Invero, la dichiarazione rilasciata dall’imputato consegue a richiesta dell’Ufficio condoni che intendeva accertare chi avesse titolo sull’immobile.

In particolare doveva essere accertato se trattavasi di proprietà condominiale, oppure no. Il G. ebbe a rispondere di essere tanto proprietario, quanto possessore dell’immobile sin dal 1971, anno di costruzione della palazzina.

Orbene, se può esser dubbio che, per quel che riguarda i rapporti col Comune, avrebbe potuto esser sufficiente affermare il possesso del bene, è da rilevare che, con la medesima dichiarazione, l’imputato non avrebbe potuto fare affermazioni a sè sfavorevoli, sotto altro aspetto. Lo stesso infatti aveva interesse a dichiarare la proprietà del bene, perchè aveva sottoscritto promessa di vendita a favore di B.P..

La seconda censura è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

La mancata legittimazione dei fratelli Gi. a costituirsi PC è meramente enunciata, ma non provata.

Non basta certo la indicazione della esistenza di una sentenza (per altro, neanche si chiarisce se la stessa sia passata in giudicato) per fondare tale affermazione, quasi che debba poi essere questa Corte di legittimità ad acquisire i relativi documenti.

Sotto altro aspetto, è da rilevare come i giudici del merito abbiano sottolineato la diversità di causa petendi tra la pretesa risarcitola fatta valere in sede civile e quella avanzata in sede penale. Nel primo caso si chiedeva il risarcimento dei danni per il materiale impossessamento da parte del G. di una porzione condominiale di edificio, nel secondo per la falsa dichiarazione, attraverso la quale la illegale situazione di fatto sopra descritto è stata protratta nel tempo.

Conclusivamente: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; il ricorso va rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili.

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