T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 24-03-2011, n. 1687 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione, notificato il 18 gennaio 2011 e depositato il successivo 21 gennaio, la ricorrente, premesso di essere stata candidata a Sindaco del Comune di Sant’Antonio Abate nella scorsa tornata elettorale del 67 giugno 2009 e di ricoprire attualmente la carica di consigliere di minoranza e capogruppo dell’Italia dei Valori, espone che:

– con delibera G.C. n. 196 del 2.11.2010 il predetto Comune ha approvato la proposta di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ai sensi della legge regionale n. 16/2004, provvedendo a consegnare ai consiglieri comunale copia cartacea e su supporto informatico degli elaborati tecnici, approvati con la indicata delibera;

– avendo appreso dalla nota redatta dall’Assessore al P.U.C. che gli elaborati progettuali presentati dai consulenti esterni – chiamati ad integrare l’Ufficio di piano – erano stati "presumibilmente" modificati, ha chiesto di prenderne visione con nota prot. n. 28592 del 3.12.2010, con particolare riferimento alla "tavola di progetto inerente la zonizzazione – quadro di insieme dell’intero territorio comunale";

– con provvedimento prot. n. 29228 del 13.12.2010, il Dirigente dell’Area tecnica ha negato l’accesso ai predetti atti inerenti gli elaborati tecnici redatti dai consulenti esterni.

Ciò esposto, ritenendo illegittimo l’impugnato diniego, ne ha chiesto l’annullamento, unitamente all’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso documentale richiesto, deducendo al riguardo il seguente articolato motivo, così dalla medesima paragrafato.

– violazione e falsa applicazione dell’art. 43 D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 24 legge 7.8.1990, n. 241; violazione art. 18 del vigente statuto comunale; eccesso di potere; sviamento; inesistenza dei presupposti, illogicità, travisamento.

Si è costituito per resistere il Comune intimato, il quale, con successiva memoria del 21.2.2011 ha eccepito la cessata materia sul presupposto che il Comune ha provveduto al rilascio alla ricorrente delle copie della documentazione richiesta.

Con memoria del 24.2.2011 quest’ultima ha contrastato l’eccezione di controparte, asserendo la persistenza dell’interesse della medesima ad una pronuncia nel merito del ricorso.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 9 marzo 2011.

Successivamente al passaggio in decisione del ricorso è pervenuta nella segreteria della sezione, per il tramite dell’Ufficio ricezione ricorsi (ove era stata protocollata con la stessa data 9 marzo 2011), una relazione del Comune intimato con allegata documentazione.
Motivi della decisione

Il ricorso ha ad oggetto la richiesta di accesso agli atti presentata dall’odierna ricorrente il 3.12.2010 "nella qualità di consigliere comunale di minoranza" e negato dal Comune intimato con nota prot. n. 29228 del 13.12.2010.

In particolare erano statti chiesti in visione ed in copia: "gli elaborati di progetto redatti dai tecnici esterni…con specifico riferimento alla tavola di progetto inerente la zonizzazione – quadro di insieme dell’intero comunale";

Va preliminarmente precisato che gli atti depositati dall’amministrazione il 9.3.2011 non possono essere presi in considerazione dal collegio, risultando pervenuti successivamente al passaggio in decisione della causa e, comunque, oltre i termini dimidiati fissati dall’art. 87, comma 3, del codice processo amministrativo approvato con d.lgs. 2.7.2010, n. 104.

Ciò precisato, il Collegio si deve fare carico, in primo luogo, dell’eccezione di cessata materia del contendere formulata dalla difesa del comune resistente e contrastata dal procuratore della ricorrente.

L’eccezione deve essere disattesa.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2009, n. 4541), dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, "in relazione al necessario rispetto dei principi costituzionali di cui all’art. 24, 11, 113 Cost. che impongono al giudice di pronunziarsi sulla questione controversa, salvo la rinunzia delle parti all’azione o al ricorso, ovvero salvo che nel caso si sia effettivamente realizzata una situazione di cessata materia del contendere, solo in via eccezionale può chiudersi il giudizio per inutilità della sentenza da accertare con il massimo rigore proprio per non vanificare le sopradette garanzie costituzionali (Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2006 n. 68)".

Nella specie oggetto del giudizio, oltre l’annullamento del diniego, che non risulta annullato, è anche l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti, diritto che anche nella memoria del Comune, con la quale si eccepisce la cessazione della materia del contendere, viene ancora negato, ribadendo l’infondatezza del ricorso in trattazione.

A tale stregua, alla luce dei richiamati principi, non può pronunciarsi la cessata materia del contendere.

Né il ricorso può dichiararsi improcedibile, in quanto, come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza (Cons. St., VI, 21 dicembre 2010, n. 9323; id., IV, 12.3.2009, n. 1431; id. 3.11.2008, n. 5478; id., V. 23.1.2006, n. 159), condivisa dal collegio, "la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche sotto un profilo meramente strumentale, ravvisabile in prospettiva risarcitoria o morale, ravvisabile nel precetto conformativo dell’azione amministrativa de futuro e la relativa indagine deve essere condotta dal giudice con il massimo rigore, onde evitare che detta declaratoria si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda. ".

Nella specie, la ricorrente, nell’evidenziare la persistenza del suo interesse ad una decisione di merito, ha espressamente fatto riserva di proporre azione di risarcimento danni, il che esclude la possibilità per il collegio di definire il ricorso con una sentenza di rito.

Tale impossibilità ora è espressamente prevista dall’art. 34, comma 3, del codice processo amministrativo, secondo il quale "Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori"; principio questo che, se pure posto espressamente in materia di giudizi di annullamento, deve ritenersi applicabile a tutte le altre tipologie attribuite al giudice amministrativo, in considerazione del richiamato orientamento giurisprudenziale anteriore all’entrata in vigore del codice sul processo amministrativo..

L’interesse ad una sentenza di merito è riconoscibile alla ricorrente anche sotto il profilo strumentale ravvisabile nel precetto conformativo dell’azione amministrativa de futuro, posto che viene ancora negato un diritto di accesso di un consigliere comunale, senza tener conto della non assimilabilità di tale diritto a quello degli altri cittadini, come sarà meglio evidenziato più avanti.

Per quanto sopra argomentato può passarsi alla trattazione del merito.

Al riguardo giova evidenziare che l’impugnato diniego è stato adottato sul presupposto che l’odierna ricorrente "nella sua qualità, non ha diritto a visionare gli atti preparatori del PUC di Sant’Antonio Abate non solo in virtù dell’art. 24 della legge 241/90, comma 1, lett.c), ma anche della giurisprudenza amministrativa, secondo cui: "va esclusa l’applicazione della normativa sull’accesso con riferimento agli atti preparatori nell’ambito dei procedimenti pianificatori" Tar Toscana, Firenze, sez. I, 20 aprile 2004, n. 1196; conforme Consiglio di stato, sez.V, 14 ottobre 1998, n. 1479".

Il ricorso è fondato, in accoglimento delle censure di violazione dell’art. 43 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 24 legge 7.8.1990, n. 241.

Dispone l’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 che "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Da tale disposizione, come precisato dalla costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 9 dicembre 2004, n. 7900; id., 17 settembre 2010, n. 6963; id., 9 ottobre 2007, n. 5264), pienamente condivisa dal collegio, "emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine dì permettere di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

II diritto codificato da tale disposizione è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito e, quindi, alla funzione di rappresentanza della collettività. Il diritto ha una ratio diversa, quindi, da quella che contraddistingue l’ulteriore diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto, non solo ai consiglieri comunali o provinciali, ma a tutti i cittadini (art. 7, legge n. 142/1990 applicabile agli atti degli enti locali) come pure, in termini più generali, a chiunque sia portatore di un interesse personale e concreto e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in riferimento ai documenti amministrativi detenuti da amministrazioni diverse dai comuni e dalle province (art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.PR. 27 giugno 1992, n. 352)".

Tale orientamento, peraltro, è già stato condiviso dalla sezione con recente sentenza 2.12.2010, n. 26573, con particolare riferimento ai consiglieri comunali di minoranza.

A tale stregua illegittimamente è stato negato il diritto di accesso agli atti richiesti dall’odierna ricorrente, espressamente nella qualità di consigliere comunale e ai sensi del menzionato art. 43 del d.lgs. n. 267/2000.

Né la circostanza che gli atti in questione abbiano natura preparatoria è di ostacolo al riconoscimento del diritto di accesso di cui è causa, atteso che la norma sopra citata riconosce al consigliere comunale il diritto di accesso a tutti i documenti, ivi compresi quelli preparatori (cfr. Cons. Stato, V, 7.5.1996, n. 528).

Quanto, infine alla giurisprudenza richiamata a sostegno dell’impugnato diniego, la stessa risulta chiaramente inconferente, avendo ad oggetto richieste di privati e si è in precedenza evidenziato che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali ha una ratio diversa.

In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso risulta fondato e, come tale, va accolto, all’uopo disponendosi nei sensi di cui in dispositivo.

Le spese di giudizio, come è regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura parimenti indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego e dichiara il diritto della ricorrente, nella qualità di consigliere comunale, all’accesso dei documenti richiesti con l’istanza del 3.12.2010;

Condanna il comune soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore della ricorrente nella misura complessiva di euro settecentocinquanta/00 (750,00), ivi compresi diritti e onorari, oltre IVA e CPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2011, n. 14997 Danno da infortunio

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 1 febbraio 2007, N.R. chiede la cassazione della sentenza depositata il 7 aprile 2006, con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le sue domande di condanna del datore di lavoro G.S. a risarcirgli il danno biologico per L. 131.700.000, in relazione all’infortunio occorsogli in data 4 marzo 1998 in cantiere, mentre era intento al disarmo di una pensilina.

I giudici di merito hanno infatti ritenuto non provata l’assegnazione del ricorrente, aiuto carpentiere dipendente di S. G., al compito di disarmare una pensilina (che avrebbe comportato la predisposizione di una serie di misure di sicurezza in quanto questa era situata al terzo piano, dal quale il lavoratore era precipitato), quindi frutto di una sua imprevedibile iniziativa, come tale escludente la responsabilità del datore di lavoro.

L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione

Col ricorso la sentenza viene censurata per violazione dell’art. 2087 c.c. e per vizio di motivazione, per non avere sufficientemente valorizzato l’esistenza di un obbligo di vigilanza del datore di lavoro, per non avere correttamente applicato il principio secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità unicamente nel caso di una condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, da ultimo, Cass. 25 febbraio 201 1 n. 4656) "le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore dall’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere".

Nel caso in esame, accertato che l’avere svolto l’attività di disarmo di una pensilina collocata in un piano alto di un edificio in costruzione aveva costituito una iniziativa del N., non richiestagli dal datore di lavoro che gli aveva affidato il diverso incarico di estrarre alcuni chiodi dalle parti di un’altra pensilina già disarmata e situata anch’essa in un piano elevato dell’edificio, ne hanno tratto la conseguenza che l’infortunio che ne era derivato non poteva essere attribuito a responsabilità del datore di lavoro.

Trattasi di enunciazione meramente assertiva, non avendo la Corte territoriale preso adeguatamente in esame, sulla base del contesto in cui si era verificato l’infortunio (oltre le circostanze indicate, la qualifica di aiuto carpentiere del dipendente, età e durata del suo rapporto di lavoro e quindi la sua esperienza professionale in materia, la possibile presenza in cantiere di altri dipendenti – dalla sentenza sembra di capire che il N. vi era stato lasciato solo, mentre il datore di lavoro e il carpentiere si erano allontanati), la possibile prevedibilità della deviazione del N. – avvenuta comunque sempre all’interno del tipo di lavoro cui era addetto – dai compiti specificatamente assegnatigli, dopo lo svolgimento di questi e quindi il corretto adempimento del dovere di vigilanza gravante sul datore di lavoro in ordine all’effettiva osservanza degli incarichi impartiti, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio, anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Palermo, che si atterrà nella nuova valutazione dei fatti al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Palermo.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 2615 Procedimento e provvedimento disciplinari Trasferimenti

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Svolgimento del processo

In ragione di alcuni episodi ritenuti dall’Amministrazione disdicevoli e produttivi di responsabilità disciplinare, al Maresciallo G. P., attuale appellante, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Valpelline, veniva inflitta da parte del Comandante della Compagnia dei CC di Aosta la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero in quanto " per minor buon senso nel governo del personale e nell’azione di comando, non adoperavasi adeguatamente per alleviare tensione creatasi con dipendente graduato per futili motivi non di servizio, coinvolgendo in un vicenda personale tutti i militari del reparto, tanto da far venir meno l’armonia e la serenità all’interno della caserma".

Successivamente, richiamati i comportamenti sanzionati in sede disciplinare, il Comandante Regionale Carabinieri del Piemonte e della Valle d’Aosta con determinazione del 21 giugno 1996 disponeva il trasferimento del predetto sottufficiale " per servizio " dalla Stazione Carabinieri di Valpelline (AO) alla Stazione Carabinieri di Bra (CN).

L’interessato impugnava innanzi al TAR per il Piemonte l’atto recante la sanzione disciplinare sopraindicata unitamente al provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso l’irrogato "rimprovero", nonché il provvedimento di trasferimento succitato, deducendone la illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili e per violazione della normativa dettata in tema di disciplina militare.

L’adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con sentenza n.112/2001 dichiarava il ricorso inammissibile sul rilievo della non ammissibilità di una impugnativa avente ad oggetto più provvedimenti effettuata con la proposizione di un solo ricorso.

Insorge avverso tale sentenza, con l’appello all’esame, il maresciallo P. che sostiene l’erroneità della decisione di contenuto processuale assunta dal primo giudice e ripropone, nel merito, i profili di illegittimità già dedotti in primo grado nei confronti dei provvedimenti impugnati.

Si è costituito in giudizio per resistere al proposto gravame l’intimato Ministero della Difesa.

All’udienza del 29 marzo 2011 la causa viene trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.

Il Collegio deve in primo luogo rilevare l’erroneità del decisum di primo grado che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso originariamente proposto dal P..

Il Tar ha ritenuto che il ricorso cumulativo prodotto dall’interessato sia inammissibile, trattandosi di gravame avente ad oggetto provvedimenti tra loro distinti (il trasferimento ad altra sede e la sanzione disciplinare del rimprovero), atti questi ultimi che nell’ottica del primo giudice andavano impugnati con autonomi, separati ricorsi.

La statuizione di contenuto processuale resa in prime cure si appalesa errata

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il ricorso cumulativo è ammissibile allorquando fra gli atti impugnati sussiste una connessione procedimentale ovvero un rapporto di presupposizione giuridica o quantomeno di carattere logico oppure in quanto i diversi atti incidano sulla medesima vicenda ovvero sussista tra i provvedimenti uno stretto rapporto logico (cfr Con Stato Sez.VI 17 settembre 2009 n.5546; idem 9 ottobre 2007 n. 5295; Sez. V 29 dicembre 2009 n.8914).

In particolare, la cumulabilità delle impugnative impone che tra gli atti gravati deve potersi rintracciare una ragione comune per cui anche se appartengono a procedimenti diversi sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità o comunque di connessione (cfr, questa Sezione 6 maggio 2010 n.2626).

Ebbene, nel caso di specie le condizioni processuali richieste dalla giurisprudenza (ma anche dalla dottrina) ben sussistono se è vero che sia il trasferimento sia la sanzione pecuniaria irrogata affondano le loro radici in fatti ad essi comuni costituiti in particolare dalle frizioni e contrasti insorti all’interno dalla caserma tra il Maresciallo P. ed altro graduato (l’appuntato F.), così come emergenti dalle note documentali illustrative della vicenda stessa.

Inoltre lo stesso provvedimento di trasferimento fa espressa menzione nella sua parte motivazionale dei pregressi comportamenti, sanzionati in sede disciplinare, tenuti dall’attuale appellante, rinvenendosi in tale richiamo un rapporto che se non è di presupposizione certamente costituisce un nesso logico e fattuale tra gli atti in contestazione.

In definitiva, in presenza di chiari elementi di connessione e interdipendenza tra i provvedimenti in contestazione non v’è motivo, anche per ragioni di economia processuale, di non consentire la proposizione di un solo ricorso che cumuli come oggetto due provvedimenti i quali ancorchè "diversi " sono fra loro intimamente connessi.

Una volta superata la questione di ammissibilità occorre pronunciarsi sul merito della proposta impugnativa.

Essa è fondata.

La determinazione di trasferire il P. è stata assunta dall’Amministrazione militare, come inequivocabilmente si rileva, per tabulas, dalla lettura della parte narrativa dell’atto impugnato "per motivi ambientali funzionalmente correlati al servizio nonché alla tutela del prestigio della P.A.", lì dove, è stata ritenuta "incompatibile l’ulteriore permanenza del maresciallo nell’attuale reparto".

Le ragioni di carattere ambientale, in particolare, sono rilevabili dall’esame delle note nn.62/101 e 62/10- 3 del Comando Gruppo di Aosta con cui, appunto, tale organo avanza ai superiori gerarchici la proposta di trasferimento nei confronti del predetto sottufficiale.

Ciò debitamente premesso, è ormai acquisito negli orientamenti giurisprudenziali di questa Sezione che nei trasferimenti dei militari disposti per esigenze di servizio rientrano oltre a quelli rispondenti ad esigenze organizzative, anche quelli che trovano fondamento in motivi di opportunità in senso più ampio, ivi comprese le situazioni che per gli impiegati civili dello Stato legittimano il trasferimento per incompatibilità ambientale (cfr, ex multis Sez.IV 9 marzo 2004 n.1013).

Al riguardo, avuto riguardo alla tipologia di provvedimento, si osserva come il trasferimento per incompatibilità ambientale non costituisca di per sé una misura sanzionatoria e non richiede quindi necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di fatti e comportamenti, nondimeno, però, postula ai fini della sua adozione la sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell’Amministrazione riferibile alla presenza in loco del dipendente (cfr Cons Stato Sez. IV 21 febbraio 2005 n.566).

In particolare, l’allontanamento per ragioni ambientali di un militare deve essere ancorato a presupposti fattuali del tutto oggettivi costituiti da quei motivi di opportunità che rivelino oggettivamente l’esistenza in loco di una situazione di nocumento per l’Amministrazione arrecata dall’attività istituzionale svolta dal dipendente (in tal senso Cons Stato n.566/2005 già citata).

Nella specie, tale condizione di concreta lesione del prestigio all’esterno della struttura, richiesta per potersi configurare la fattispecie tipologica del trasferimento ambientale, non pare si sia verificata e in ogni caso le ragioni che avrebbero suggerito l’adozione del trasferimento sono incongrue o comunque insufficienti a rivelare con ragionevole certezza una situazione di nocumento addebitale al comportamento istituzionale del maresciallo P..

Nelle note del Comando della Regione Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta nn.62/101 e 62/102, rispettivamente del 24 aprile 1996 e 18 maggio 1996 (riportate espressamente nell’impugnato provvedimento) e in altri documenti pure illustrativi della vicenda all’esame, ci si sofferma sui contrasti tra il P. e il suo sottoposto F. nonché sul diminuito prestigio del Maresciallo ma sempre con riferimento all’attività istituzionale di gestione, per così dire interna, della Stazione indubbiamente caratterizzata da una particolare situazione di tensione dovuta peraltro a comportamenti rilevabili anche sotto il profilo disciplinare, ma tutto ciò non è sufficiente a giustificare l’affermata situazione di incompatibilità di che trattasi giacchè quest’ultima per potersi concretamente configurare deve essere rapportata all’esterno della struttura, cosi come rilevabile dagli ambienti locali, costituiti dalle altre istituzioni e dalla stessa popolazione e tale indefettibile condizione non risulta essere stata adeguatamente appurata o comunque sufficientemente esplicitata negli atti di causa.

Per il vero negli atti istruttori posti a base del provvedimento de quo si fa solo un generico accenno alle perplessità delle Autorità locali in ordine al comportamento tenuto dal P., ma tali rilievi non sono oggetto di puntuali riscontri documentali e comunque trattasi di critiche del tutto generiche che avrebbero dovuto essere corroborate da più pregnanti elementi di giudizio idonei appunto supportare in maniera convincente la determinazione di allontanare il citato sottufficiale dal Comando della Stazione di Valpelline.

In definitiva, se da un lato vanno respinte le critiche di sviamento di potere pure mosse dall’appellante nei confronti del disposto trasferimento, non pare che l’assunta determinazione di trasferire per incompatibilità ambientale il P. possa andare esente dalla censura, fondatamente dedotta, di eccesso di potere per difetto, genericità e indeterminatezza della motivazione: da tale profilo di illegittimità il provvedimento impugnato risulta affetto, fatte salve, s’intende, al riguardo le ulteriori, eventuali determinazioni dell’Amministrazione.

Quanto poi al provvedimento di inflizione della sanzione di corpo del rimprovero, va rilevata la sussistenza a carico di tale determinazione di un vizio di tipo procedimentale che finisce per inficiarne la validità sia pure per gli assorbenti profili procedurali.

Il P. è stato destinatario della sanzione disciplinare di corpo del rimprovero che risulta irrogata dal Capitano Comandante della Compagnia Carabinieri di Aosta con provvedimento datato 10 maggio 1996 "per mancanza commessa dal predetto sottufficiale nel mese di aprile 1996 nel grado di maresciallo capo, esaminate le risultanze degli accertamenti svolti ".

Tale sanzione risulta assunta in concreto a conclusione dell’attività istruttoria svolta dallo stesso Ufficiale in ordine a fatti e circostanze ritenute rilevanti sotto il profilo disciplinare dei quali si dà adeguata contezza nel rapporto indirizzato al superiore Comando della Regione Carabinieri di cui alla nota n.224/12 del 13 maggio 1996.

Orbene, al di là del merito dei rilievi mossi all’appellante e / o della loro fondatezza o meno, va qui in via preliminare dato atto che non risultano essere state osservate le formalità procedurali richieste dalla normativa dettata in tema di attivazione e gestione di procedimento disciplinare.

La legge 11 luglio 1978 n.382, recante espressamente norme di principio nella disciplina militare, all’art.14 indica quali sono le sanzioni disciplinari di corpo, includendo fra queste il rimprovero.

Al successivo art.15 poi detta legge stabilisce che " nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare": sono, quindi previsti altri adempimenti procedurali posti a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato.

Orbene, nella specie non risulta siano state osservate preliminarmente alla inflizione del rimprovero le formalità procedurali di tipo garantistico contemplate da detta norma, dettate all’evidente scopo di assicurare un adeguato esercizio del diritto di difesa da farsi valere, appunto, in sede di procedimento disciplinare di appuramento e definizione di una mancanza avente una sua specifica rilevanza.

Non risulta invero che il P. sia stato destinatario di un apposito atto di contestazione di addebiti che com’è noto, costituisce il primo atto del procedimento disciplinare, avente la precipua funzione di indicare specificatamente il comportamento per il quale l’Amministrazione intende procedere disciplinarmente.

Va da sé che, avuto riguardo alle finalità di tipo garantistico sottese a tale atto (di approntamento di adeguata difesa e di verifica dei tempi di gestione del procedimento stesso), l’adozione dello stesso si atteggia come adempimento assolutamente indefettibile, e correlativamente la sua assenza non può non inficiare la fattispecie procedimentale culminata con l’irrogata sanzione.

Va altresì rilevata l’inosservanza degli ulteriori adempimenti procedurali pure previsti dal citato articolo 15 e posti anch’essi a garanzia di un compiuto esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato, oltreché del principio di certezza del rapporto giuridico in rilievo.

E’ il caso poi di far notare come non possa considerarsi satisfattivo degli adempimenti procedurali sopra descritti il rapporto del Capitano Comandante la Compagnia Carabinieri di Aosta del 13 maggio 1996 prot. n. 224/12 (già citato), che indubbiamente reca una dettagliata. se non esaustiva descrizione dei fatti disdicevoli accaduti in caserma e ritenuti meritevoli di essere sanzionati disciplinarmente, ma che ancorché utile ai fini sostanziali dell’inchiesta disciplinare non vale a sostituire il richiesto atto formale di contestazione di addebiti.

Il carattere assorbente del vizio procedurale, fondatamente anche qui dedotto dalla parte appellante, impedisce al Collegio di valutare i profili sostanziali della legittimità della irrogata sanzione, la cui validità risulta comunque inficiata dall’error in procedendo in cui è incorsa l’Amministrazione, ferma restando la facoltà della medesima di adottare le ulteriori determinazioni, emendate dal profilo di illegittimità sopra descritto.

In forza delle suesposte considerazioni il proposto gravame, nei termini di cui sopra, va accolto.

Sussistono, peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado, nei sensi e limiti di cui in motivazione

Compensa tra le parti. le spese e competenze del doppio grado del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 18-05-2011, n. 19532 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.F. ricorre avverso la sentenza, in data 30 aprile 2010, della Corte d’appello di Catania, con cui è stata confermata la condanna per il reato di ricettazione, e, chiedendone l’annullamento, osserva che è carente la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi in base ai quali affermare la sua responsabilità;

il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità, visto il corretto riferimento alle risultanze istruttorie (contraffazione del numero del telaio, possesso del mezzo, provenienza delittuosa, mancata indicazione delle modalità di acquisizione).

Questa corte ha stabilito che "La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità". (Cass. pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648).

In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, generiche, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

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