Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20039 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

La società indicata in epigrafe – in qualità di co-assuntore del concordato fallimentare G.W. – propose ricorso avverso il diniego oppostole dall’Agenzia, in considerazione dell’avvenuto decorso del termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, alla richiesta di rimborso (avanzata il 18.4.2005) dei crediti i.v.a. maturati dal Fallimento negli anni 1999, 2000 e 2001, riportati, nel quadro "15^" delle dichiarazioni quali importi richiesti a rimborso, ma non reclamati (ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis) con la presentazione del modello "RV".

A fondamento del ricorso, la società deduceva che, in presenza di specifica richiesta di rimborso in dichiarazione, la mancata presentazione del predetto modello, configurando irregolarità meramente formale, non poteva precluderle il diritto al rimborso.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale; ciò sul presupposto che il richiamato termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 opererebbe per le richieste di restituzione delle imposte versate in eccedenza sul dovuto, ma non per quelle di rimborso del credito d’imposta, in relazione al quale vigerebbe esclusivamente l’ordinario termine decennale di prescrizione.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato anche con memoria. In particolare deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 38 bis, comma 1, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, – ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 inapplicabile alla domanda di rimborso del credito i.v.a..

La società contribuente ha resistito con controricorso, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, ed ha depositato memoria.

Fissata per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso dell’Agenzia è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto assunto dalla società controricorrente, articolato in motivi specifici e corredati d’idoneo quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Quanto al merito, deve, in primo luogo, convenirsi con la ricorrente Agenzia che la decisione impugnata è certamente censurabile laddove afferma che il termine di decadenza di cui al D.Lgs. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, opera per le sole richieste di restituzione delle imposte versate in eccedenza sul dovuto, e non anche per quelle di rimborso del credito d’imposta, esclusivamente assoggettate all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Va, invero, osservato che la giurisprudenza di questa Corte è, in proposito, consolidatamente attestata (cfr. Cass. 27057/08, 8461/05, 16477/04) sull’opposto principio (da cui non vi è motivo di discostarsi), secondo il quale alla domanda di rimborso del credito i.v.a. maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, (in precedenza quella di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16), che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza.

Il principio, astrattamente condivisibile, non è, tuttavia, decisivo ai fini della soluzione del caso di specie.

Esso risulta, invero, affermato in relazione a fattispecie concrete riguardanti crediti i.v.a. non richiesti a rimborso in sede di dichiarazione (e ciononostante reclamabili, perchè, comunque, documentalmente attestati: cfr. C.G. 11.7.2002, in causa C-62/00, Liberexim BV, Cass. 22774/06, 2274/04) e solo a tali fattispecie si attaglia. Mentre la fattispecie qui esaminata è, invece, incontrovertitamente caratterizzata dal fatto che i crediti i.v.a. pretesi erano stati specificamente richiesti a rimborso, con inserimento nel corrispondente rigo del quadro "60^" delle correlative dichiarazioni, senza che, poi, si provvedesse, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis alla presentazione del modello "VR".

Ad avviso del collegio, la rilevata specificità della fattispecie concreta comporta che (nonostante la condivisibilità dell’evocato indirizzo giurisprudenziale), il ricorso dell’Agenzia deve ritenersi egualmente infondato.

La compilazione del quadro "60" della dichiarazione annuale i.v.a., nel rigo rubricato "importo di cui si richiede il rimborso" configura, infatti, inequivoca richiesta di rimborso del vantato credito d’imposta e formale esercizio del correlativo diritto (pur subordinato al controllo, da parte dell’agenzia, dei dati indicati in dichiarazione); mentre la presentazione del modello "VR" risulta, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, (v., anche, la lettera e la rubrica della disposizione) adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che – una volta esercitato tempestivamente (in dichiarazione) – il diritto al rimborso non può più considerarsi assoggettato al termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, (che incide sui soli crediti iva non chiesti a rimborso in dichiarazione e pur sempre suscettibili di rimborso), ma solo a quello di prescrizione.

L’impostazione è coerente con la giurisprudenza, in tema, sviluppata da questa Corte con riferimento alle imposte sui redditi. Al riguardo, risulta, infatti, consolidatamente affermato il principio secondo cui – qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta – non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; una volta che il credito si sia consolidato (attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica) l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. 11444/11, 1154/08, 11832/02 e 11511/01).

L’impostazione non è, per converso, contraddetta dalle pronunzie di questa Corte richiamate nella memoria dell’Agenzia (Cass. 21053/05, Cass. 1935/99), che – affermando la necessità della presentazione del modello al fine dell’esecuzione del rimborso e della decorrenza degli interessi – si limitano, condivisibilmente, a configurare l’adempimento in questione quale condizione di esigibilità del credito d’imposta e non lo pongono quale conditio sine qua non del relativo esercizio al fine dell’impedimento della decadenza correlativamente prescritta.

La soluzione appare, d’altro canto, imposta dalla normativa comunitaria. In tema di i.v.a., questa prevede, infatti, che gli Stati membri adottino le misure ritenute necessarie all’adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento nonchè ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare frodi, ma – posto che per il principio di neutralità fiscale il diritto al ristoro dell’i.v.a. versata a monte costituisce fondamentale principio del sistema comunitario (cfr. C.G. 18.12.1997 nelle causa riunite C- 286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96) – tali misure non possono mai eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. C.G. 8.5.2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade e 27.9.2007, in causa C-146/05, Collèe); sicchè, soddisfatti gli obblighi sostanziali, il diritto al rimborso non può essere radicalmente cancellato in dipendenza dell’inosservanza di un obbligo formale, quale la mancata presentazione del modello "VR", del tutto idoneamente sanzionato, al fine del soddisfacimento di quegli obiettivi, con la meno grave sanzione dell’inesigibilità del credito d’imposta.

Alla stregua della considerazioni che precedono – previa correzione della sentenza impugnata, ex art. 384 c.p.c., u.c., nei termini sopra precisati – s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e le tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-06-2011, n. 3700 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con atto del 28.4.2011 Umbria T.P.L. e mobilità s.p.a., nata dalla fusione della società appellante con altre società, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello;

Rilevato che la rinuncia è stata espressamente accettata da tutte le controparti anche con riguardo alla compensazione delle spese del giudizio (salvo alcuni impegni economici presi dalle parti);

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il giudizio estinto per rinuncia;

Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio (restando estranei all’oggetto del presente giudizio gli ulteriori accordi economici intercorsi tra le parti).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara il giudizio indicato in epigrafe estinto per rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 01-07-2011, n. 25903 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 25 novembre 2010, depositata in cancelleria il 2 dicembre 2010, la Corte di Appello di Napoli su istanza avanzata nell’interesse di S.S. riteneva la continuazione ex art. 671 c.p.p., tra i reati giudicati con le sentenze di cui alla istanza medesima, rideterminando la pena complessiva in anni quattro di reclusione ed Euro 1859,24. 2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il S. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Veniva censurata la scelta del giudice di applicare una pena complessiva pressochè prossima a quella che sarebbe derivata dal cumulo materiale, senza peraltro addurre alcuna motivazione.

Motivi della decisione

3. – IL ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.

3.1 – Occorre per vero rilevare che, se anche il giudice dell’esecuzione ha facoltà di ritenere, nella valutazione del vincolo di continuazione, una pena elevata, persino prossima a quella che deriverebbe dal cumulo materiale, tuttavia non può esimersi, nell’esercizio di tale facoltà discrezionale di motivare la propria decisione in modo da poter sottoporre a controllo di congruità e conformità alla legge dell’iter logico giuridico seguito. Non solo, ma il giudice deve procedere altresì a determinare gli aumenti per i singoli reati. Secondo per vero l’indirizzo prevalente di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 3,16 dicembre 2008, n. 4209, Pandolfi, rv. 24287), al quale il Collegio intende aderire, nel determinare la pena complessiva per il reato continuato, il giudice, una volta individuato il reato più grave e determinata la pena base per tale reato, deve calcolare l’aumento per la continuazione sommando singoli aumenti alla pena base (Sez. 6, 27 giugno 1988, n. 9609, Araniti, rv. 179286). Tale computo, lungi dall’essere contrario alla legge penale (ed ancorchè non contemplato da alcuna espressa previsione di legge, cfr. Sez. 2,3 giugno 2010, n. 32586, rv. 247978, Ben Alì; Sez, 1, 27 novembre 2009, n. 3100, Amatrice e altri, rv.

245958) è invece ad essa perfettamente aderente, sia perchè consente di esaminare il ragionamento seguito dal giudice nel determinare la pena, sia di rideterminare la sanzione negli ulteriori gradi del giudizio, qualora tale rideterminazione dovesse risultare necessaria (Sez. 6, 17 maggio 1988, n. 7614, Grassi, rv. 178750).

Nella fattispecie la Corte distrettuale è venuta meno a tali principi incorrendo in un vizio di legittimità censurabile in questa sede.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-12-2011, n. 26193 Redditi di lavoro autonomo

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Svolgimento del processo

Con sentenza 1 settembre 2006 la Corte di appello di Napoli ha riformato la decisione del locale Tribunale del 23 luglio 2002 ed ha condannato la Amministrazione provinciale di Napoli a pagare ad ognuno dei tre professionisti B.G., D.N. M. e R.F. la somma di Euro 55.000,00 per la esecuzione di un incarico di redigere un progetto esecutivo per la realizzazione dell’Istituto Tecnico Commerciale di (OMISSIS).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Amministrazione provinciale di Napoli con tre motivi. Resistono i tre originari attori con controricorso. La Provincia di Napoli ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.-Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2041, 1176 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, prima parte, nn. 3 e 5) la ricorrente Provincia lamenta quanto segue.

I giudici di appello avevano ribaltato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda degli attori, senza tener conto del fatto che, nel caso di specie, l’opera progettata non era stata costruita perchè il fondo sul quale la costruzione avrebbe dovuto essere effettuata (di proprietà di privati) era privo di qualsiasi collegamento con la pubblica via.

Sarebbe stato preciso onere dei tre progettisti accertare tale circostanze e riferirla immediatamente all’Ente con la diligenza professionale imposta dall’incarico affidato. Dall’attività dispiegata dai tre professionisti l’amministrazione provinciale aveva ricevuto solo danni e non valeva a confermare la correttezza della decisione impugnata la circostanza che la mancanza di accesso diretto al fondo sul quale si sarebbe dovuto erigere l’edificio scolastico fosse conseguenza diretta della mancata realizzazione di una strada di progetto di PRG da parte del Comune di (OMISSIS).

Dunque, i giudici di appello avevano errato nel riconoscere la utilitas per il solo fatto che il progetto esecutivo fosse stato approvato dal consiglio provinciale ed utilizzato quale base per approntare lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione dei lavori. L’ente, comunque, non aveva ricevuto alcun vantaggio dalla prestazione resa dai professionisti.

In ordine a questa doglianza osserva il Collegio che con sentenza n. 9141 del 2011 questa Corte ha statuito che, a fronte di una utilizzazione non attuata direttamente dagli organi rappresentativi dell’ente, ma da questi sostanzialmente assentita, il giudice può ritenere riconosciuta di fatto l’utilità dell’opera o della prestazione, conseguentemente formulando in via sostitutiva il relativo giudizio con adeguata e congrua motivazione (v. anche Cass. n. 3322/10).

Ed è quello che si rinviene, leggendo l’articolato argomentare del giudice, il quale dopo avere posto in rilievo che la normativa del 198 9 non era applicabile, nella specie, perchè non retroattiva, essendo la delibera dell’incarico del 22 luglio 1987, ha affermato che vi era stato almeno un riconoscimento implicito perchè il progetto redatto dai professionisti fu approvato dal Consiglio provinciale, utilizzato per ottenere il finanziamento e quale base per approntare lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione dei lavori.

Pertanto, la mancata approvazione dell’autorità di controllo e l’omessa realizzazione dell’opera non erano circostanze tali da escluderne la utilità, che può essere rappresentata dal suo utilizzo per pratiche amministrative.

In tal modo argomentando il giudice dell’appello non ha affatto sindacato la discrezionalità amministrativa, ma si è limitato ad accertare il riconoscimento implicito dell’utilità della prestazione.

Nè rileva che il fondo prescelto dalla Amministrazione fosse intercluso con nessuna possibilità di accesso alla via principale, perchè, come, implicitamente, sembra riconoscere la stessa Provincia – che lo afferma, invero, per confortare la sua tesi-, ben avrebbero potuto crearsi una serie di servitù nei confronti dei fondi limitrofi, trattandosi di opera pubblica, che doveva essere destinato ai fini istituzionali dell’Ente (v.p. 7 ricorso).

In altri termini, la doglianza nel suo complesso riguarda un accertamento storico in ordine ad uno degli elementi integranti la fattispecie generatrice del credito e poichè questa Corte non può esperire indagini di fatto, l’accertamento del giudice può essere censurato solo sotto il profilo del difetto di motivazione, che in questo caso, per le considerazioni di cui sopra, non si rinviene (Cass. n. 16595/08).

2. – Con il secondo motivo, la Provincia si duole che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe dichiarata tardiva e, quindi, inammissibile la eccezione consistente nella nullità della delibera di incarico, in quanto il contratto sarebbe stato privo di copertura finanziaria, perchè non consentita ex art. 345 c.p.c..

Infatti, ad avviso del giudice dell’appello tale eccezione introduceva un nuovo tema di indagine che non aveva costituito oggetto di esame nel giudizio di primo grado. Al riguardo, osserva il Collegio che in thesi la censura è fondata, in quanto detta eccezione è rilevabile d’ufficio e, quindi, non poteva essere liquidata con l’argomentare, errato, del giudice dell’appello.

Tuttavia, questa eccezione, anche se esaminata ed eventualmente accolta, non incide sull’esito della controversia perchè tutto il giudizio è stato impostato in riferimento all’azione residuale di cui all’art. 2041 c.c., per cui a tal fine la decisione, pur da emendare nell’affermazione di principio, è conforme al decisum.

3) – Con il terzo motivo, la ricorrente Provincia si duole del fatto che anche in caso di accoglimento dell’azione ex art. 2041 c.c., ai tre attori avrebbe dovuto essere riconosciuto solo una parte di quanto richiesto, vale a dire una indennità pari alla utilità ricevuta in conseguenza dell’arricchimento nei ristretti limiti di questo. La doglianza va disattesa.

Premesso che gli originari attori hanno convenuto la Provincia per sentirla condannare al pagamento in loro favore di lire 103.364.000, pari ad Euro 53.630 oltre rivalutazione ed interessi legali sulla base della parcella non contestata del 25 settembre 1987, il giudice dell’appello ha avuto presente come parametro di riferimento le tariffe professionali e i criteri di liquidazione e, secondo un calcolo matematico, ha liquidato l’indennizzo, ovvero non ha applicato in via diretta la tariffa professionale, che come è noto è solo parametro di valutazione, come lo è stato nella specie (Cass. n. 21292/07). Conclusivamente il ricorso va respinto, ma, dato l’alterno esito delle fasi di merito, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spesse del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

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