T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 01-09-2011, n. 1353 Dichiarazione di pubblica utilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con deliberazione 13 novembre 1991 n. 101 del competente dirigente dell’Ente F.D.S. furono approvati i lavori per realizzare le opere preliminari del nuovo centro di manutenzione e pulizia a Firenze Osmannoro, interessanti anche terreni di proprietà della ricorrente. La deliberazione stabiliva il termine di un anno per l’inizio dei lavori e delle espropriazioni, e i termini di cinque e sei anni per la conclusione, rispettivamente, degli uni e delle altre. Con decreto prefettizio 17 giugno 1992 fu autorizzata l’occupazione temporanea degli immobili.

Con deliberazione n. 8 del 4 novembre 1997 il Referente di progetto FS spa prorogò i termini originari di pubblica utilità al 10 aprile 1999, e con successiva deliberazione n. 9 del 13 novembre 1997 lo stesso dichiarò nuovamente la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità per i lavori e le espropriazioni in questione, fissando in sei mesi i nuovi termini per il loro inizio e in tre anni il termine per il completamento.

A seguito del fallimento della concessionaria COGEI l’associazione di imprese incaricata dei lavori risultò composta dall’impresa CIR Costruzioni in qualità di capogruppo mandataria, e dalle mandanti Compagnia Italiana Lavori e Costruzioni Callisto Pontello.

Con decreto n. 3383 del 10 novembre 2000 il Prefetto di Firenze ha disposto l’espropriazione delle aree della ricorrente la quale, con gravame notificato il 29 marzo 2001 e depositato il 10 aprile 2001, l’ha impugnato insieme alle suddette deliberazioni nn. 8 e 9 dell’anno 1997, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti la società F.D.S. s.p.a., l’Avvocatura dallo Stato per la Prefettura di Firenze e la società CIR costruzioni chiedendo l’inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso nel merito.

All’udienza stabilita per la trattazione della domanda cautelare, il ricorso è stato rinviato al merito.

Con ordinanza n. 167 dell’11 novembre 2010 il processo è stato dichiarato interrotto a causa della cessazione dell’attività di impresa da parte della controinteressata CIR, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

Il processo è stato riassunto con atto notificato il 17 dicembre 2010 e depositato il 30 dicembre 2010, e la società CIR in amministrazione straordinaria non si é costituita.

Con ordinanza n. 601 del 6 aprile 2011 è stata disposta istruttoria documentale.

All’udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. La presente controversia ha ad oggetto la legittimità di una procedura espropriativa.

1.1 Con primo motivo la ricorrente lamenta di non avere avuto comunicazione né della proroga dei termini di pubblica utilità, né dell’avvio del procedimento per rinnovare la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Con secondo motivo deduce incompetenza della società F.D.S. s.p.a. in materia espropriativa, e segnatamente all’emanazione dei provvedimenti aventi ad oggetto la proroga dei termini di pubblica utilità e la dichiarazione ex novo di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori e delle espropriazioni per le opere di cui si tratta. La deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 898200 in data 12 agosto 1992, con cui l’ente pubblico economico F.D.S. è stato trasformato in società per azioni, non richiama infatti la norma contenuta nell’art. 14, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 relativo al trasferimento alle società per azioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici delle attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, necessità ed urgenza.

Inoltre non sarebbe stata effettuata la comunicazione del progetto alle amministrazioni locali interessate per la verifica di compatibilità con le prescrizioni ed i vincoli posti da norme e piani urbanistici, come invece prevede l’art. 25, l. 17 maggio 1985 n. 210.

Con terzo motivo lamenta che la proroga del termine per il compimento dei lavori e delle espropriazioni non sarebbe motivata in relazione a cause di forza maggiore e che la rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera 9/1997 non sarebbe avvenuta secondo l’iter procedimentale di legge, essendo in particolare stata omessa una nuova valutazione sull’utilità delle opere.

Con quarto motivo deduce che conseguentemente si sarebbe verificata l’accessione invertita a seguito della realizzazione dell’opera con l’irreversibile trasformazione dei propri terreni.

Con quinto motivo lamenta che il decreto di esproprio non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, e con sesto motivo ne deduce l’illegittimità derivata dalle delibere nn. 8 e 9 del 1997.

La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno.

1.2 Le controparti replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente, evidenziando in particolare che il provvedimento con cui è stata dichiarata nuovamente la pubblica utilità delle opere sarebbe motivato con riferimento alla relazione del Project manager del nodo di Firenze e sarebbe stato adottato nell’ambito dell’originario procedimento ablatorio, prima della scadenza del termine originariamente previsto. Peraltro in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità ex lege un eventuale apporto collaborativo della ricorrente sarebbe stato inutile.

Il potere ablatorio esercitato dalla società F.D.S. S.p.A. nella vicenda in discussione deriverebbe dal d. m. 225 del 26 novembre 1993, con cui è stata affidata alla stessa la concessione dell’esercizio del servizio ferroviario di trasporto pubblico sulle relazioni già servite dall’ente pubblico economico F.D.S. nonché la progettazione e costruzione di nuove linee e di impianti. Esso infatti avrebbe confermato le attribuzioni in materia già riconosciute all’Azienda Autonoma F.D.S. dalla legge n. 1/1978, e poi all’ente pubblico economico dalla legge n. 210/85.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1 Quanto al primo motivo, valgano le considerazioni che seguono.

La deliberazione 101/91 con cui è stato approvato il progetto esecutivo delle opere che interessano nella presente sede ha previsto sei anni quale termine per completare le procedure espropriative. La delibera è stata assunta il 13 novembre 1991, e pertanto il termine sarebbe scaduto il 13 novembre 1997.

La proroga al 10 aprile 1999 dei termini per il completamento delle espropriazioni è intervenuta in data 4 novembre 1997, mentre la nuova dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità è stata assunta il 13 novembre 1997. Tali provvedimenti sono quindi effettivamente stati assunti nell’ambito dell’originaria procedura ablatoria.

La circostanza tuttavia appare irrilevante a fronte delle censure proposte dalla ricorrente con il motivo in esame.

La giurisprudenza infatti esige la comunicazione di avvio del procedimento ai fini del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità, secondo il principio in base al quale ogni qualvolta l’amministrazione attivi una procedura ablatoria deve indefettibilmente comunicare l’avviso di inizio procedimento per stimolare l’apporto collaborativo del privato (C.d.S. IV, 12 maggio 2009 n. 2931 e 9 dicembre 2010 n. 8688). L’orientamento è condivisibile poiché alla scadenza dei termini previsti da una dichiarazione di pubblica utilità il soggetto espropriante deve valutare la persistenza del pubblico interesse alla realizzazione delle opere, sicché non appare inutile l’apporto procedimentale dei privati a fini sia di loro tutela, che di ausilio alla stessa autorità espropriante per rappresentare eventuali situazioni e circostanze che rendano possibile il soddisfacimento del pubblico interesse in modo diverso che con l’espropriazione dei fondi. Le circostanze fattuali potrebbero infatti essere mutate nel corso del tempo, e l’ingresso di nuovi fatti nel procedimento di rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità ben può agevolare il contemperamento dei diversi interessi pubblici e privati che vengono in rilievo nelle procedure ablatorie.

Nel caso di specie è pacifico che la comunicazione di avvio procedimento non sia stata inoltrata.

Il Collegio peraltro ritiene che, ciononostante, il motivo debba essere respinto poiché, come correttamente rappresentato nella memoria difensiva di R.F.I., la dichiarazione di pubblica utilità è stata emessa e rinnovata in applicazione dell’art. 25, legge 17 maggio 1985, n. 210 secondo il quale "l’adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1", e cioè equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse. La dichiarazione di pubblica utilità ed il suo rinnovo sono quindi stati assunti in base alla legge, sicché l’apporto collaborativo del privato sarebbe stato sostanzialmente inutile. L’autorità espropriante infatti, nella specie, ha agito per realizzare un programma di opere la cui approvazione ha ex se trasformato il diritto di proprietà della ricorrente in interesse legittimo; essa, avendo agito in base ad un disposto legislativo, non avrebbe potuto assumere alcuna diversa determinazione in contrasto con il medesimo. In altri termini l’autorità espropriante nel caso di specie non avrebbe potuto ricavare alcuna utilità dall’apporto collaborativo del privato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato adottato. Sotto tale profilo il Collegio ritiene che sia stata raggiunta la prova richiesta dall’art. 21 octies, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 che impedisce a questo Giudice di porre nel nulla un provvedimento pur affetto da illegittimità per mancata comunicazione dell’avvio di procedimento.

Il motivo deve pertanto essere respinto.

2.2 Non merita miglior sorte il secondo motivo di gravame.

Quanto alla lamentata incompetenza dell’organo che ha emesso i provvedimenti impugnati, la censura si basa sull’assunto che la delibera del C.I.P.E. 12 agosto 1992 che ha disposto la trasformazione dell’Azienda Autonoma F.D.S. in società per azioni non richiama il disposto di cui all’art. 14, comma 4 bis, del d.l. n. 333/1992 in tema di attribuzioni in materia di dichiarazioni di pubblica utilità, il quale stabilisce che "Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari". La società R.F.I. s.p.a. sarebbe quindi sprovvista di tale potere.

L’assunto è destituito di fondamento poiché, come correttamente rappresentato nelle difese di controparte, il decreto del Ministro dei trasporti 26 novembre 1993, n. 225, nell’attribuire all’allora denominata soc. F.D.S. – società di trasporti e servizi per azioni, tra l’altro, la progettazione e la costruzione di nuove linee ed impianti, richiama espressamente gli artt. 25, l. 210/198 e il suddetto 14, comma 4 bis, d.l. 333/1992. Il decreto ministeriale non è impugnato e deve pertanto ritenersi pienamente efficace, e con esso l’attribuzione all’intimata società dei poteri espropriativi già riconosciuti all’ex Azienda Autonoma delle F.D.S..

L’ulteriore censura contenuta nel motivi in esame è priva di pregio poiché il decreto del Ministero dei trasporti 3 agosto 1990 n. 109T, ritualmente prodotto in giudizio a seguito di ordinanza istruttoria di questo Tribunale, approva una convenzione tra l’Ente F.D.S., la Regione Toscana, il Comune e la Provincia di Firenze per realizzare il sistema di trasporti al cui interno è compresa l’opera in discussione.

2.3 Il terzo motivo di ricorso deve anch’esso essere respinto poiché il provvedimento gravato è motivato con richiamo alla relazione di Italferr s.p.a. in data 10 novembre 1997, nella quale si dà conto delle difficoltà nella realizzazione dei lavori de quibus derivanti dalla necessità di bonificare una superficie di terreno ove avrebbe dovuto sorgere l’impianto ferroviario. Le valutazioni sulla loro pubblica utilità risultano poi già effettuate dalla legge, sicché non vi era necessità di una specifica rivalutazione in merito da parte dell’autorità espropriante.

2.4 Dalla reiezione dei primi tre motivi di gravame deriva che anche il quarto motivo deve essere rigettato poiché, stante la persistenza del potere ablatorio in capo al soggetto espropriante nella presente vicenda, non può predicarsi l’intervento dell’accessione invertita relativamente ai terreni della ricorrente.

2.5 Dalla reiezione dei primi motivi del ricorso segue anche che non sussistono i vizi in via derivata del decreto di esproprio dedotti con il sesto motivo; peraltro esso deve ritenersi esente anche dai vizi propri denunciati con il quinto motivo poiché la sua emanazione non va preceduta da comunicazione di avvio procedimento in quanto costituisce atto meramente attuativo della procedura espropriativa, rispetto al quale i privati non potrebbero apportare alcun contributo rilevante.

La censura di difetto di istruttoria del medesimo provvedimento, contenuta nella memoria per l’udienza di merito, deve essere respinta sia perché è del tutto generica, sia perché è dedotta in un atto che non è stato notificato alle controparti.

6. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna parte resistente costituita, cui devono essere aggiunti i soli oneri per IVA e CPA.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 1602 Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

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Svolgimento del processo

1.- Con l’atto notificato l’8 agostoo 2008, depositato il 22 agosto 2008, la sig.ra Antonia Mucciolo, medio tempore deceduta con la successiva costituzione dell’unico erede legittimo D.F.F., impugna il decreto, in epigrafe meglio specificato, con il quale l’organo periferico del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali si è determinato all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 159 d. lgs. N. 42 del 2004 rilasciata dal Comune di Capaccio per la realizzazione di una villetta singola e tre bifamiliari, lamentando, tra l’altro, l’avvenuta violazione dell’indefettibile modulo partecipativo ex art. 7 d. lvo n. 241/90, asserendo di non essere stata notiziata, da parte dell’amministrazione comunale, dell’avvenuta sottoposizione della sua istanza all’autorità statale preposta alla tutela del vincolo.

2.- Resiste in giudizio l’amministrazione statale chiedendo il rigetto della domanda, rimarcando, in materia di comunicazione ex art. 7 l. n. 241/90, l’avvenuta comunicazione "la quale è stata spedita anche alla ricorrente e contiene, in calce, l’espressa affermazione del suo inoltro "ai sensi e per gli effetti della legge 241/90" così come disposto dall’art. 159 del D,. Lgs 42/04" (vedi memoria depositata il 10 gennaio 2011).

3.- Stante il contrasto tra gli scritti difensivi delle parti, ed in mancanza di adeguata documentazione sul punto, il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 548/2011 del 25.3.2011, disponeva l’acquisizione della "nota comunale prot. n. 42658 del 31 ottobre 2007, completa degli estremi dell’avvenuta notifica e/o comunicazione alla sig.ra Mucciolo Antonia".

Non risulta che l’amministrazione comunale abbia depositato quanto richiesto con il menzionato incombente istruttorio.

4.- All’udienza del 14 luglio 2011, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantroplogico di Salerno ed Avellino del 27.5.2008, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 116 del 13.9.2007 del Comune di Capaccio rilasciato alla sig.ra Mucciolo Antonia quale autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di costruzione di una villetta singola e 3 bifamiliari.

2.- Pregiudiziale ed assorbente si rivela la censura contenuta nel primo motivo di ricorso con il quale l’interessato lamenta la violazione dell’indefettibile modulo partecipativo ex art. 159 d. lgs n. 42/02 in relazione all’art. 7 l. n. 241/90, a mente delle cui previsioni "l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate…la comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241".

La censura è fondata alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Cons. St. Sez. VI nn 5918 e 5919 del 2003; n. 3495 del 2004; n. 1626 del 2004; nn. 5727 e 5728 del 2004; n. 1077/09; nn. 5683 – 5684 – 5685 del 2007)

2.a.- Al riguardo, per una puntuale ricostruzione del percorso giurisprudenziale in subiecta materia, si rinvia a Cons. St. Sez. VI n. 3495 del 2004; Tar Campania Napoli, 8 luglio 2009 n. 832.

2.b.- Converrà ricordare che la citata giurisprudenza è consolidata nel ritenere ineludibile l’immanenza del modulo partecipativo, in specie, nella vigenza del regime transitorio dell’art. 159 del D. Lgs n. 42/04, alle cui previsioni risulta riconducibile la questione in esame, in applicazione del principio tempus regit actum.

La citata giurisprudenza si regge su alcuni snodi fondamentali che di seguito saranno riassunti, richiamando, ex multis, Cons. St. Sez. VI n. 1844 del 2008 che rimarca, innanzitutto, il valore sostanziale e non formale dell’art. 7 della l. n. 241/90, nei termini che si richiamano:

"… ritiene la Sezione, alla stregua delle considerazioni di seguito riportate, che il primo motivo del ricorso in appello meriti di essere accolto già alla luce delle risultanze contenute nel fascicolo processuale – ed in disparte la questione relativa alla incidenza della "novella" di cui alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, segnatamente dell’art. 21 – octies comma 2, secondo alinea, per il quale: "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato." e della possibile immediata applicabilità di tale jus superveniens al procedimento in esame.

Invero il punto dal quale occorre trarre le mosse… riposa nella costante interpretazione della Sezione che, in materia, ha escluso, già precedentemente alla surrichiamata novella legislativa, che l’obbligo di cui agli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/ 1990 possa essere inteso in senso puramente formale.

Si è in particolare affermato, nella decisione del 6 ottobre 2005, n. 5436 (concernente un caso identico a quello per cui è processo) che l’obbligo di dare comunicazione dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 7 cit. non può essere applicato meccanicamente e formalisticamente, essendo volto non soltanto ad assolvere ad una funzione difensiva in favore del destinatario dell’atto conclusivo, ma anche a formare nell’Amministrazione procedente una più completa e meditata volontà e dovendosi, comunque, ritenere che il vizio derivante dall’omissione di comunicazione non sussiste nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi l’utilità della comunicazione all’azione amministrativa.

Dal che consegue che non può ritenersi sussistente la violazione di tale obbligo di comunicazione nel caso in cui il soggetto inciso sfavorevolmente da un provvedimento non dimostri che, ove fosse stato reso edotto dall’avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da far determinare in modo diverso le scelte dell’Amministrazione procedente.

La comunicazione dell’avvio del procedimento prevista dall’articolo 7 della legge 7. 8. 1990, n. 241, non integra, dunque, un obbligo di natura formale, essendo preordinato, oltre che al detto ruolo difensivo, anche alla formazione di una più razionale volontà dell’Amministrazione; sicché non può ritenersi sussistere la violazione dell’art. 7 cit. quando, come nel caso di cui si tratta, l’istante… non abbia censurato con dati concreti la coerenza, logicità, completezza, adeguatezza e ponderazione dell’azione amministrativa, né abbia dimostrato che sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e giudizio tali, secondo un giudizio a posteriori, da conformare diversamente le scelte dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 21. 1. 1. 2002, n. 343; Sez. II, 27. 10. 1999 n. 1359).

Sotto altro profilo, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che l’esigenza di informazione del destinatario dell’azione amministrativa, che ai sensi dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 è soddisfatta attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento e l’instaurazione del contraddittorio, non sussiste ogni qualvolta lo stesso destinatario ne abbia già avuto conoscenza, ossia allorché il procedimento consegua ad una istanza o gli siano noti gli elementi salienti, oppure sia una conseguenza di altri procedimenti o atti già conosciuti. (Consiglio Stato, sez. V, 13 ottobre 2004, n. 6641).".

Le coordinate della citata giurisprudenza, formatasi antecedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs n. 42/04, risultano validate anche da quella successiva all’entrata in vigore del D. Lgs n. 42/04, come rimarcato anche da Tar Campania, Napoli n. 832 del 2009, che di seguito si riporta, in quanto condiviso: " In costanza del predetto dibattito è intervenuta la disciplina di cui all’art. 159 cit. secondo cui l’autorità emanante il provvedimento autorizzatorio, nell’inviare l’atto alla Sovrintendenza, è tenuta ad inviare contestuale comunicazione agli interessati, che costituisce, ai sensi della stessa norma, "avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Va rimarcato che oltre all’adempimento predetto, la nuova formulazione dell’art. 159 cit. ai sensi dell’art.. 26 del d.lgst n. 157 del 24.03.2006 include un’ulteriore precisazione ossia che: "Nella comunicazione alla Soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.".

Occorre innanzitutto evidenziare che la norma in esame prevede una modalità di comunicazione singolare rispetto al sistema delineato dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, e nel regime previgente dall’art. 3 del d.m. 13.06.1994. Ciò innanzitutto poiché l’onere di comunicazione viene imposto a carico dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ossia dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, e non direttamente a carico della Sovrintendenza quale amministrazione che procede. Di qui consegue che l’adempimento in questione, per come formulato, resta svincolato dal rispetto delle formalità e dalle indicazioni contenutistiche di cui all’art. 8 della legge n. 241 /1990, che anche ai sensi dell’abrogato art. 3 del d.m. 13.06.1994 andavano inserite nella comunicazione di avvio del procedimento

La giurisprudenza più recente, nell’evidenziare l’anomalia di tale disciplina, ha ritenuto che la formula partecipativa prevista dalla norma in questione in realtà si discosta dallo schema tipico delineato dall’art. 7 della legge n. 241/1990, e che pertanto non sussista un vero e proprio obbligo di comunicazione ex art. 7 cit nei confronti dell’interessato dell’avvio del procedimento di controllo innanzi alla Soprintendenza. Si è chiarito al riguardo che la comunicazione in esame riveste una funzione per lo più conoscitiva che non partecipativa, nel senso che la ratio legis sarebbe quella di voler rendere edotto l’interessato che la decisione favorevole non conclude l’iter procedimentale, poiché l’atto soggiace ancora alla fase di controllo statale. (cfr, in tal senso C.d.S. sez.V, 29.05.2006 n.3220). Nel caso esaminato si è quindi ritenuto che la funzione conoscitiva del complesso iter procedimentale disciplinato dalla norma si era compiutamente realizzata con la sottoscrizione, da parte del richiedente, del modulo preordinato all’adozione dell’autorizzazione, ove era precisato che l’iter procedimentale avrebbe avuto una fase ulteriore davanti all’Amministrazione statale, soltanto all’esito del quale il procedimento si sarebbe dovuto ritenere concluso.

Analogamente, in altra fattispecie, si è affermato che: "Pur non sussistendo l’obbligo di comunicazione di avvio del successivo procedimento di controllo da parte della competente soprintendenza sul nulla osta paesaggistico rilasciato dal comune, il privato, ex art. 159 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, deve comunque essere edotto che il procedimento contempla una fase successiva a quella comunale, prevedendo il comma 1 del citato art. 159, in particolare all’ultimo periodo, che, nell’effettuare la comunicazione del rilascio delle autorizzazioni alla soprintendenza, il comune attesta di aver dato contestuale notizia agli interessati dell’avvenuta comunicazione." Nel caso si trattava di un’ipotesi in cui il vizio prospettato è stato ritenuto sussistente proprio in quanto non risultavano regolarmente comunicate alla ricorrente le note di trasmissione degli atti da parte del Comune intimato alla competente Soprintendenza, secondo quanto disposto, per l’appunto, al comma 1, dall’art. 159, del D.Lgs. n. 42/2004 (cfr C.d.S. sez.VI, 2.11.2007 n.5682).

Ciò posto, ad avviso del Collegio, il legislatore, nell’emanare l’art. 159 in esame, ha inteso in un certo senso superare la diatriba giurisprudenziale in passato sorta in ordine alle modalità partecipative rispetto al procedimento in oggetto, avallando quell’orientamento giurisprudenziale – non unanimemente condiviso – che attribuiva un valore di equipollenza a quelle modalità di comunicazione che non erano rispettose dei canoni e dei requisiti prescritti dagli articoli 7 e 8 della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/19990. Il legislatore pertanto, nel prevedere che la comunicazione da parte dell’Autorità emanante costituisce "avviso di inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990", ha tipizzato sostanzialmente una modalità di comunicazione "equipollente" alla comunicazione ex art. 7 nel senso in precedenza prospettato da quella giurisprudenza amministrativa che riteneva ammissibile detta modalità, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, pur in assenza dei requisiti di cui all’art. 8 della legge n. 241/71990.

Seppure la modalità comunicativa in questione assolve ad un onere più conoscitivo che partecipativo, ciò non toglie che essa costituisca una tappa imprescindibile nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesistica e costituisca un onere che, seppure posto a carico dell’autorità emanante, ricade comunque anche sull’autorità che procede al controllo. Tale conclusione è al più avvalorata dall’inciso contenuto nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 159 come modificato dal d.lgs. 157/2006 laddove si è aggiunto che "nella comunicazione alla Soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati". La necessità imposta dalla norma di rendere edotta la Soprintendenza dell’intervenuto adempimento comunicativo da parte del Comune nei confronti degli interessati risponde, ad avviso del Collegio, all’esigenza di rendere effettiva la conoscenza da parte dell’interessato dell’inoltro dell’autorizzazione rilasciata ai fini del controllo da parte dell’autorità sovraordinata. Ed infatti l’aver richiesto che il Comune attesti alla Soprintendenza di aver inviato contestualmente agli interessati la comunicazione dell’intervenuta trasmissione dell’autorizzazione all’Autorità competente per il controllo, implica altresì l’onere dell’Autorità che procede ossia della Soprintendenza almeno di una verifica documentale sull’osservanza della modalità comunicativoconoscitiva nei confronti dell’interessato. La Sovrintendenza pertanto, prima di dare inizio al procedimento di verifica della legittimità del titolo rilasciato, è tenuta a vagliare la documentazione trasmessagli dal Comune anche al fine di assicurarsi previamente che l’interessato sia stato reso edotto dell’intervenuto invio dell’autorizzazione da parte dell’ente emanante per il controllo.

Di qui non può sostenersi, come opposto nel caso in esame dalla amministrazione intimata, che la Sovrintendenza debba in qualche modo ritenersi estranea al vizio prospettato da parte ricorrente proprio in quanto individuata ex lege quale autorità destinataria dell’onere di attestazione della modalità comunicativa posta a carico del Comune quale ente emanante."

2.b.- Trasponendo le citate acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che, nella specie parte ricorrente, nel lamentare la violazione del modulo partecipativo tratteggiato dall’art. 159 cit, ha dedotto che l’autorizzazione paesistica in oggetto con la relativa documentazione è pervenuta alla Soprintendenza senza che nulla le fosse comunicato.

Orbene, dagli atti versati in giudizio, sia di quelli allegati al fascicolo di parte ricorrente che di quelli allegati ai fascicoli dell’avvocatura distrettuale, sia dalle risultanze istruttorie, non si ricava la prova che l’amministrazione comunale, nel trasmettere l’autorizzazione paesistica e la annessa documentazione alla Soprintendenza, abbia effettivamente notiziato anche la ricorrente, quale destinataria della nota di trasmissione medesima.

2.b.1.- In proposito occorrerà ricordare che la ricorrente, con il primo motivo di ricorso nega di aver ricevuto siffatta comunicazione, per cui in applicazione del canone processuale "negata non sunt probanda" incombeva all’amministrazione costituita in giudizio rendersi parte diligente esibendo la documentazione in suo possesso.

Quest’ultima, per la precisione, si difende affermando che la comunicazione " è stata spedita anche alla ricorrente e contiene, in calce, l’espressa affermazione del suo inoltro "ai sensi e per gli effetti della legge 241/90" così come disposto dall’art. 159 del D,. Lgs 42/04".

Anche tale affermazione, oltre ad essere sfornita di qualunque corredo probatorio, comunque, non coglie nel segno.

Valga in proposito quanto precisato da Cons. St. Sez. VI nn. 5683/5684/5685 del 2007: "La relativa nota di trasmissione e la documentazione attestante la sua effettiva comunicazione alla parte privata, infatti, non risultano prodotte in giudizio, attinendo ad un fatto che pure incombeva all’Amministrazione di provare, (per quanto l’adempimento procedimentale spettasse al Comune, in base al meccanismo legale sopra illustrato), e ciò, nelle more di due gradi di giudizio, anche attivandosi presso il Comune…. Ed invero, la prova di un fatto negativo non incombe sulla parte che lo allega, quanto piuttosto, incombe sulla parte avversa, o comunque onerata ed evocata in giudizio (come risulta per il Comune interessato), la prova del fatto positivo che esclude la rilevanza della circostanza negativa.

Né può ritenersi, diversamente, che parte ricorrente abbia avuto "aliunde" una conoscenza preventiva della trasmissione dell’autorizzazione per il controllo alla Soprintendenza, stando alla formula contenuta nell’autorizzazione ove si dava atto che copia del provvedimento sarebbe stata inviata alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali. Al riguardo parte ricorrente ha dedotto di non aver avuto conoscenza del rilascio di detta autorizzazione, e tale asserzione non risulta smentita dalla documentazione in atti, in assenza di alcun elemento o riscontro documentale da cui evincersi che l’autorizzazione in questione sia stata preventivamente comunicata all’interessato sì da garantire la conoscenza della ulteriore fase del procedimento."

2.c.- Né può ritenersi che la violazione del modulo partecipativo possa essere superata dalle previsioni dell’art. 21 octies della l. n. 241/90.

In proposito appare utile ricordare quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e segnatamente dalla già citata pronuncia del Tar Campania: "Al riguardo, nella materia de qua, per il caso di omessa osservanza delle formalità partecipative, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’amministrazione non può invocare l’applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 quando non è in grado di fornire una prova particolarmente rigorosa che il provvedimento non poteva essere diverso, cosa che nella specie non è avvenuta. Per cui in mancanza di una siffatta prova da parte dell’amministrazione, al giudice amministrativo è precluso l’espletamento di un sindacato di merito rispetto a questioni che non siano agevolmente risolvibili e che si tradurrebbero in una risposta ad osservazioni rese in giudizio dall’interessato e/o ad elementi ulteriori rispetto a quelli introdotti in sede procedimentale, con l’effetto di squilibrare la posizione del cittadino nei confronti dell’amministrazione. (cfr. C.d.S. sez. VI,. 4.09.2007, n. 4614)".

Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto in relazione all’assorbente doglianza della violazione dell’art. 159 d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’art. 7 l. n. 241/90, sopra esaminata, con annullamento, quindi, dell’atto impugnato.

3.- Sussistono giuste ragioni, in relazione alla particolarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 15-02-2012, n. 2176 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che M.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che, liquidando Euro 5.500,00 per anni cinque e mezzo di ritardo, ha accolto parzialmente la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della Capital Italia s.r.l. svoltosi avanti al Tribunale di Lucca e nell’ambito del quale erano decorsi circa diciassette anni e mezzo dalla data della presentazione da parte del ricorrente della domanda di ammissione al passivo;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

che in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che, preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per la riunione dei ricorsi proposti avverso decisioni diverse, giacchè – a differenza dei casi esaminati con le sentenze n. 13377 del 2011, n. 18693 del 2011 e n. 23831 del 2011 – le pretese delle parti, pur traendo origine dalla durata, ritenuta eccessiva, della stessa procedura fallimentare, presentano elementi di differenziazione in punto di data della domanda di insinuazione al passivo e di conseguente durata del processo presupposto al quale ciascuna di esse ha partecipato, talora anche con diversa posizione e assistenza defensionale;

che va inoltre respinta l’eccezione di inammissibilità per tardivita sollevata dall’Amministrazione resistente, dovendosi ritenere che, in difetto di una previa notificazione del decreto impugnato che fosse idonea a far decorrere il termine di cui al capoverso dell’art. 325 cod. proc. civ., il ricorso è stato tempestivamente proposto entro il maggior termine indicato dal successivo art. 327 cod. proc. civ.;

che con i primi sei motivi si censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni;

che la censura è fondata, nei limiti di seguito precisati;

che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

che, sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 1^, 14 novembre 2011, n. 23831) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai setti anni;

che l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo e di regolare le spese, comportano l’assorbimento degli ulteriori motivi;

che il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo;

che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 9.750,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di dieci anni e mezzo di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciassette e mezzo quella, da ritenersi ragionevole, di anni sette;

che su – tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

che le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, ravvisandosi giustificati motivi per la compensazione della metà delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso accolto in parte;

che le spese del giudizio di merito vanno distratte in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a M.L. la somma di Euro 9.750,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell’importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 432,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione – quanto alle spese di merito – in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4428 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 20 aprile 2005, il Giudice di pace di Padova ha rigettato l’opposizione proposta da TARGET s.r.l. e da M.M., in proprio e quale legale rappresentante della TARGET s.r.l., avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova aveva ingiunto alla TARGET s.r.l. in solido con M.M. il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 4.918.986,00 per avere stipulato, nel corso dell’attività di vendita esercitata fuori dai propri locali commerciali, n. 4.542 contratti nei quali l’informazione sul diritto di recesso era riportata in modo non conforme alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 50 del 1992.

Il Giudice di pace ha dapprima disatteso le eccezioni di illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, formulate dall’opponente in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui non devolve al Tribunale la cognizione delle controversie aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori per importi superiori al limite di competenza del Giudice di pace.

In proposito, il Giudice di pace ha osservato che le sanzioni, ancorchè contenute in un unico provvedimento, mantengono la loro individualità e che sarebbe illogico far discendere la regola di determinazione della competenza dal fatto, del tutto casuale, che l’amministrazione contesti una pluralità di violazioni con un unico provvedimento, in tal modo eccedendo il limite della competenza per valore del Giudice di pace.

Il Giudice di pace ha poi rigettato il motivo formulato sul rilievo che le condotte contestate, lungi dall’essere una pluralità, erano in realtà riconducibili ad unità, atteso che la ratio del D.Lgs. n. 50 del 1992, è quella di tutelare il singolo consumatore e non la astratta comunità dei consumatori, sanzionando la produzione e la stampa di moduli non conformi alle prescrizioni di legge. E, sulla base del rilievo che le singole sanzioni mantengono la propria individualità, il Giudice di pace ha anche osservato che non risultava in concreto superato, per ciascuna di esse, il limite della competenza per valore del Giudice di pace.

Il Giudice di pace ha quindi ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 Cost., anche la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 50 del 1992, artt. 4, 5 e 11, nella parte in cui non prevedono l’applicazione della continuazione al caso in cui venga posta in essere una pluralità di illeciti amministrativi della stessa indole, in violazione della normativa di cui al citato decreto legislativo e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

In proposito, il giudice dell’opposizione ha osservato che, dovendosi considerare le sanzioni singolarmente, non era ravvisabile alcuna irragionevolezza nel criterio sanzio-natorio, vista anche la disomogeneità tra illeciti penali e illeciti amministrativi. Del resto, ha proseguito il Giudice di pace, la Corte costituzionale si era già espressa in ordine alla mancata previsione dell’istituto della continuazione relativamente agli illeciti amministrativi, escludendone la illegittimità proprio in considerazione della disomogeneità degli illeciti posti a raffronto.

Il Giudice di pace ha disatteso l’ulteriore motivo di opposizione, con il quale si rilevava la incostituzionalità della normativa di attuazione della direttiva comunitaria, essendo la normativa interna più formalistica e puntigliosa di quella comunitaria. In proposito, il Giudice di pace ha osservato che nulla vieta ai singoli Stati, in sede di attuazione delle direttive comunitarie, di dettare una disciplina più rigorosa di quella comunitaria, al fine di conseguire il risultato imposto dalla direttiva.

Passando alle questioni di merito, il Giudice di pace ha innanzitutto disatteso il motivo con il quale M.M. sosteneva che non poteva essergli ascritta alcuna responsabilità, ai sensi della L. n. 689 del 1981, e del D.Lgs. n. 50 del 1992. Ha quindi rilevato che il D.Lgs. n. 50 del 1992, art. 11, comma 3, dispone la integrale applicabilità agli illeciti amministrativi dal medesimo decreto previsti della disciplina posta dalla L. n. 689 del 1981, la quale prevede un sistema sanzionatorio improntato al principio della personalità, intesa nel senso che autore dell’illecito amministrativo può essere unicamente la persona fisica, in quanto essa sola, e non la società o l’ente, è capace di porre in essere una condotta cosciente e volontaria e che, allorquando la persona fisica abbia agito quale legale rappresentante della persona giuridica, quest’ultima assume rilievo solo perchè a suo carico viene posta la responsabilità solidale per il pagamento della sanzione. Nel caso di specie, pertanto, la responsabilità dell’opponente doveva ritenersi una responsabilità diretta, poichè in virtù della carica rivestita, amministratore e legale rappresentante della società, a lui erano riferibili gli illeciti compiuti, atteso che egli aveva l’obbligo di far osservare la normativa relativa all’attività svolta dalla medesima persona giuridica.

Il Giudice di pace ha rigettato anche la doglianza concernente il lamentato difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, ritenendo invece compiutamente assolto il detto onere sulla base dell’accertamento, al quale l’ordinanza – ingiunzione faceva riferimento, risultando altresì agli atti che i contratti ai quali si riferiva l’illecito contestato erano stati identificati dagli accertatori, mediante apposizione del bollo dell’ufficio e della sigla di uno di essi.

Il Giudice ha disatteso anche le censure consistenti nella denuncia di un eccesso di potere per difetto di istruttoria, essendo risultato evidente che l’amministrazione aveva tenuto conto delle memorie difensive depositate in sede amministrativa.

Con riferimento alle censure concernenti il denunciato formalismo delle disposizioni violate, e segnatamente l’applicazione della sanzione per errori in ordine alla indicazione delle fonte normativa, il Giudice di pace ha rilevato che l’amministrazione ingiungente aveva interpretato le norme ritenute violate secondo la ratio della legge. Ha poi escluso che le violazioni contestate avessero rilievo meramente formale, essendo le erronee indicazioni idonee ad ingenerare incertezze nel contraente in ordine ai diritti spettantigli, e segnatamente al diritto di recesso.

Quanto alla previsione che il recesso avrebbe dovuto essere esercitato con raccomandata semplice anzichè con avviso di ricevimento, il Giudice di pace ha ritenuto che la stessa fosse lesiva della posizione del contraente consumatore e che non integrasse affatto una facilitazione; così come contrastante con le prescrizioni del D.Lgs. n. 50, doveva ritenersi il fatto che la clausola relativa al diritto di recesso non avesse un rilievo tipografico differenziato rispetto alle altre clausole e che fosse collocata sul retro della nota d’ordine, senza una collocazione differenziata rispetto alle altre condizioni generali di contratto.

Infine, il Giudice di pace ha ritenuto legittima la contestazione rivolta all’opponente di avere aggravato l’esercizio del diritto di recesso da parte del contraente con la clausola n. 9, la quale faceva dipendere la decadenza dal diritto di recesso dalla mancata restituzione, entro i sette giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, della merce eventualmente già ritirata dal committente, dovendosi invece escludere che la mancata restituzione della merce potesse porre nel nulla il recesso già esercitato.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso TARGET s.r.l. e M.M. sulla base di sei motivi.

L’intimata Camera di Commercio non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5, la questione della costituzionalità della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, sostenendo che il Giudice di pace, rifiutando di sollevare la questione di legittimità costituzionale, non avrebbe fatto adeguata applicazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., nonchè del principio di ragionevolezza e di quello di proporzionalità. In particolare, il Giudice di pace non avrebbe prestato attenzione nè alla ratio della attribuzione di alcune delle controversie al Giudice di pace, ad esclusione di quelle, di competenza del Tribunale, in cui la sanzione sia di rilevante valore economico, nè al fatto che la sanzione in concreto applicata era di natura proporzionale.

1.1. Il motivo è infondato;

Correttamente il Giudice di pace ha affermato la propria competenza per valore atteso che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, ai fini della determinazione della competenza per valore nei giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, non rileva la circostanza che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di violazioni e che per effetto della somma degli importi delle sanzioni applicabili per ciascuna violazione, si abbia un importo superiore a quello della competenza del Giudice di pace.

Invero, l’attribuzione della competenza al Tribunale postula che l’illecito consista nella "violazione" per la quale è prevista una sanzione superiore nel massimo a Euro 15.493, risultando così evidente che ciò a cui deve aversi riguardo è il massimo edittale della sanzione prevista per la singola violazione contestata.

Devono quindi condividersi le ragioni in base alle quali il Giudice di pace ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dall’opponente. Del resto, la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 370 del 2007, ha avuto modo di dichiarare manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. n. 689, art. 22 bis, nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere delle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetti al tribunale, anzichè al giudice di pace, quando, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il valore della causa di opposizione a varie ordinanze- ingiunzioni superi il complessivo importo di lire trenta milioni.

Conclusione, questa, cui la Corte costituzionale è pervenuta sulla base del rilievo che la competenza va determinata tenendo conto solo della sanzione prevista per la singola violazione – trattandosi di competenza per materia con limite di valore – e che la riunione di procedimenti relativi a cause connesse ex art. 274 c.p.c., non è nient’altro che una misura organizzativa del lavoro giudiziario, inidonea a superare l’autonomia dei singoli giudizi, non essendo possibile porre sullo stesso piano la posizione di chi sia destinatario di un’unica sanzione pecuniaria di importo superiore alla soglia di competenza del giudice onorario e quella di chi sia invece destinatario di tante sanzioni pecuniarie, ciascuna di importo edittale inferiore. La L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 3, lett. a), – ha affermato la Corte costituzionale – è norma speciale rispetto a quella dell’art. 10 c.p.c., comma 2, il quale, pertanto, non si applica nel caso in cui in un giudizio vengano riunite più opposizioni avverso distinte ordinanze-ingiunzioni tutte relative a violazioni per le quali è prevista una sanzione di importo inferiore, nel massimo, ad Euro 15.493, nè nel caso in cui l’ordinanza-ingiunzione sia unica, ancorchè di importo superiore ad Euro 15.493 per effetto della somma delle sanzioni dovute per ciascuna delle singole violazioni contestate.

In proposito, deve ricordarsi che questa Corte ha del resto chiarito che "in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, attribuisce la competenza al tribunale, in luogo del giudice di pace, "se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni" (comma 3, lett. a), facendo riferimento alla pena edittale e non alla pena in concreto irrogata, come del resto si ricava dall’attribuzione della competenza al tribunale anche quando (lett. b), essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni, che è quindi la sola ipotesi nella quale si ha riguardo alla pena in concreto irrogata per determinare il tetto, oltre il quale scatta la competenza del tribunale" (Cass. n. 18636 del 2006).

Le diverse argomentazioni sostenute dai ricorrenti non appaiono idonee ad indurre dubbi tali da ipotizzare di dover investire nuovamente la Corte costituzionale della suddetta questione, atteso che i parametri evocati non sono pertinenti, non risultando chiaramente evidenziato quali sarebbero i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione rispetto ai quali la scelta del legislatore delegato si porrebbe in contrasto, e non essendo pertinente, trattandosi di disciplina della competenza in ordine al giudizio di opposizione in materia di illeciti amministrativi, il parametro di cui all’art. 27 Cost..

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si dolgono del fatto che il Giudice di pace abbia negato l’unitarietà della condotta sanzionata, sostenendo che l’interesse protetto dalla normativa violata sarebbe piuttosto quello della collettività dei consumatori che non quello del singolo consumatore, come chiaramente desumibile dalla normativa comunitaria, sicchè la condotta sanzionabile sarebbe costituita non dalla sottoscrizione del singolo contratto, ma dal complessivo comportamento dell’imprenditore che tale interesse ha violato.

2.1. Il motivo è infondato, atteso che, come esattamente osservato dal giudice del merito, la ratio della tutela del consumatore, introdotta in attuazione della disciplina comunitaria con il D.Lgs. n. 50 del 1992, (ratione temporis applicabile, pur se abrogato dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 146, il quale ha tuttavia recepito all’interno del Codice del consumo le disposizioni relative ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e all’esercizio del diritto di recesso), è quella non di sanzionare la produzione e la stampa dei moduli, ma ogni singolo episodio di contrattazione difforme dalle previsioni del decreto legislativo citato.

In proposito, giova ricordare che questa Corte ha, sia pure con riferimento alle pratiche bancarie, avuto modo di chiarire che "la violazione amministrativa consistente nell’omessa indicazione negli atti e nella corrispondenza delle società di capitali, dell’ammontare del capitale sociale effettivamente versato, prevista dall’art. 2250 c.c., comma 2, e art. 2627 c.c. (nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 61 del 2002), tutela l’esigenza (derivante da obblighi comunitari) di mettere in condizione i clienti di conoscere la consistenza patrimoniale della società, sicchè l’illecito si consuma non già nella predisposizione unitaria e generalizzata di stampati e atti per una serie indeterminata di contrattazioni, bensì ogni qual volta, per una operazione commerciale, i singoli stampati ed atti vengano utilizzati senza le indicazioni anzidette. Ne consegue che, in tali ipotesi, non è applicabile nè la L. n. 689 del 1981, art. 8, in quanto relativo alla diversa fattispecie del concorso formale, eterogeneo od omogeneo, che postula l’unicità dell’azione o omissione produttiva di una pluralità di violazioni, nè l’istituto della continuazione, previsto soltanto per gli illeciti previdenziali" (Cass. n. 6194 del 2011).

Tale principio appare applicabile anche al caso delle violazioni previste e sanzionate dal D.Lgs. n. 50 del 1992, nelle quali, quindi, ciò che rileva non è la predisposizione di un modulo utilizzabile innumerevoli volte, ma la concreta utilizzazione del singolo modulo, sanzionabile ogniqualvolta il modulo stesso non sia rispondente alle prescrizioni legislative.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 50 del 1992, art. 11, per violazione degli artt. 3, 27 e 76 Cost., sul rilievo che la citata disposizione, ove interpretata nel senso fatto proprio dal Giudice di pace, secondo cui l’interesse protetto sarebbe quello dei singoli consumatori e non quello collettivo dei consumatori, irragionevolmente finirebbe con il sanzionare più gravemente gli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, non essendo per i primi previsto l’istituto della continuazione.

3.1. Il motivo è infondato.

Premesso che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, deve qui rilevarsi che non sussiste in alcun modo la violazione dei principi e criteri direttivi della delega contenuta nella L. n. 428 del 1990. Questa, all’art. 2, comma 1, lett. d), disponeva infatti, quale criterio direttivo per l’esercizio della delega che) "saranno previste, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell’ammenda fino a lire 100 milioni e dell’arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell’ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 34 e 35. Di norma sarà comminata la pena dell’arresto o dell’ammenda. La pena dell’ammenda sarà comminata per le infrazioni formali, la pena dell’arresto e dell’ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l’interesse protetto".

Come si vede, non solo la legge di delegazione rimetteva al legislatore delegato la previsione delle sanzioni e la scelta dell’adozione di una sanzione penale o amministrativa, ma esprimeva anche il criterio che la sanzione penale avrebbe potuto essere adottata solo per in cui la violazione ledesse interessi generali dell’ordinamento, individuati mediante il riferimento alla L. n. 689 del 1981, artt. 34 e 35, e cioè interessi presidiati da disposizioni di carattere penale, escluse dalla depenalizzazione disposta dalla medesima L. n. 689 del 1981, nonchè violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. La scelta del legislatore delegato era dunque orientata nel senso di introdurre, a presidio dei precetti introdotti dai decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie, nel senso della configurazione delle dette violazioni quali illeciti amministrativi.

Nel caso di specie, dunque, risulta del tutto infondata la denunciata violazione dell’art. 76 Cost..

3.2. Manifestamente infondata è altresì la denunciata irragionevolezza della scelta del legislatore, sotto il profilo della mancata previsione dell’istituto della continuazione in tutte le ipotesi di illecito amministrativo.

In proposito, deve rilevarsi che le considerazioni dei ricorrenti muovono da una premessa – quella secondo cui la sanzione amministrativa potrebbe in ipotesi essere più grave di quella penale – che si rivela erronea, atteso il diverso ambito di operatività delle sanzioni amministrative e di quelle penali e l’incidenza di queste ultime sulla dignità delle persone, laddove quelle amministrative non attingono, secondo il comune sentire, il medesimo disvalore e la medesima incidenza sul profilo della dignità della persona.

Risulta, quindi, fuorviante la prospettiva dalla quale muovono i ricorrenti, e cioè che la eventuale qualificazione delle violazioni sanzionate dal D.Lgs. n. 50 del 1992, come illeciti penali avrebbe avuto conseguenze meno pregiudizievoli per il contravventore, stante la possibile applicazione, in quel caso, dell’istituto della continuazione, invece esclusa, salvo che per le violazioni considerate dalla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, nel caso dell’illecito amministrativo.

Del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "in tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, prevede che salve le ipotesi di cui al comma 2, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all’art. 81 c.p., comma 2; la disciplina di cui al citato art. 8 che non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all’art. 8 bis della medesima legge, che ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative, il corrispondente di alcune forme di recidiva penale non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione" (Cass. n. 5252 del 2011).

In motivazione, e sotto questo ultimo profilo, si è rilevato che la questione di costituzionalità – per supposta violazione dell’art. 3 Cost. – appare manifestamente infondata, anche con riguardo all’indicato parametro normativo di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, dovendosi riconfermare il principio secondo cui, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 8, (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un’unica azione od omissione), nè essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in subiecta. materia, possa configurarsi un’ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacchè tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 421 del 1987 e le ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995), trova giustificazione proprio nella diversità dei due tipi di violazione.

3.3. Quanto, infine, alla denunciata violazione dell’art. 27 Cost., appare del tutto evidente la non pertinenza dell’evocato parametro, atteso che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, esso si riferisce alle sole sanzioni penali e non trova applicazione con riferimento all’illecito amministrativo.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere escluso la responsabilità solidale del legale rappresentante della TARGET s.r.l., prevedendo il D.Lgs. n. 50 del 1992, art. 5, la responsabilità solidale del solo operatore commerciale, da individuarsi nelle persone che materialmente avevano concorso a stipulare i contratti. Il Giudice di pace avrebbe poi errato nel ritenere che la responsabilità dell’amministratore fosse diretta e non già di carattere solidale con la società. In tal modo, il Giudice di pace avrebbe anche apportato un mutamento al titolo di responsabilità che era stato contestato dall’amministrazione al legale rappresentante della società, dando altresì per presupposto, ma senza alcun riscontro, che quest’ultimo avesse agito direttamente. Inoltre, il Giudice di pace avrebbe richiamato una giurisprudenza non pertinente, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 1992, art. 5, il responsabile dell’illecito è individuato nell’operatore commerciale, il quale, nel caso di specie, non poteva essere altri che la persona giuridica.

4.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che "nel sistema introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell’illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un’entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl’illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d’imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L. n. 689 cit., art. 6, il quale, richiedendo che l’illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell’ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l’ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell’interesse dell’ente" (Cass. n. 12264 del 2007).

Più di recente si è anche precisato che "in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all’infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale" (Cass. n. 26238 del 2011).

Orbene, nel caso di specie, correttamente il Giudice di pace ha disatteso il motivo di opposizione con il quale l’opponente ha sostenuto di non poter essere considerato imputabile con riferimento a violazioni commesse da singoli operatori commerciali che avevano stipulato il contratto per conto della società della quale egli era legale rappresentante. Nè i ricorrenti hanno svolto argomentazioni idonee a dimostrare la erroneità del convincimento del Giudice di pace in ordine alla applicabilità, nel caso di specie, del principio di personalità della responsabilità della sanzione amministrativa, desunto da numerose disposizioni della L. n. 689 del 1981. Nè risultano addotti elementi in fatto idonei ad escludere che il M., in quanto amministratore e legale rappresentante della TARGET s.r.l. fosse responsabile in via diretta degli illeciti riferibili all’attività della detta società, se non altro perchè egli, per la posizione occupata e per autonomia decisionale, aveva la responsabilità dell’osservanza delle disposizioni concernenti l’attività esercitata.

Del resto, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 1992, art. 2, disposizione ratione tempori, s applicabile nel caso di specie, per operatore commerciale doveva intendersi "la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nell’ambito della propria attività commerciale o professionale, nonchè la persona che agisce in nome o per conto di un operatore commerciale". Appare quindi non censurabile la sentenza impugnata per avere ricondotto l’attività illecita riferibile alla TARGET s.r.l. al suo amministratore e legale rappresentante, essendo indubitabilmente egli un operatore commerciale ai sensi della normativa applicabile. Nè potrebbe riferirsi la violazione, consistente nella utilizzazione di moduli contrattuali non conformi alle prescrizioni predisposti dalla società convenuta, ai singoli addetti, e cioè a coloro che, fuori dei locali commerciali, avevano contattato i singoli clienti sottoponendo loro il modulo predisposto dalla società.

Tale attività correttamente è stata riferita alla società, che aveva predisposto i predetti moduli, e correttamente è stata quindi contestata al suo legale rappresentante.

5. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di opposizione relativo al difetto di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione.

5.1. Il motivo è infondato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui "in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18, – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto" (Cass., S.U., n. 1786 del 2010).

Nella specie, i ricorrenti si dolgono, appunto, della mancata risposta del Giudice di pace alla denunciata carenza di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, che, per quanto detto, non poteva costituire un’autonoma ragione di invalidità del provvedimento sanzionatorio, ben potendo i soggetti destinatari dell’ordinanza- ingiunzione proporre nel giudizio di opposizione le asserite carenze motivazionali. Il che, in effetti, i ricorrenti hanno fatto, ed avrebbero quindi dovuto censurare, in ipotesi, la mancata pronuncia del Giudice di pace in ordine a motivi di opposizione ritualmente introdotti; denuncia, questa, che non può ritenersi proposta dai ricorrenti.

6. Con l’ultimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere ritenuto che le violazioni formali accertate comportassero una limitazione del diritto di recesso del contraente debole; limitazione che, nel caso di specie, non era stata in alcun modo dimostrata, essendosi al contrario verificatisi numerosi casi di recesso.

6.1. Il motivo è infondato.

Il Giudice di pace, nell’esaminare il motivo di opposizione con il quale gli opponenti avevano denunciato il vizio di istruttoria, lamentando che l’Amministrazione non avesse preso in considerazione la memoria difensiva a suo tempo depositata, con particolare riferimento all’alto numero di recessi concretamente esercitati e tali da essere sintomatici della facilità dell’esercizio del menzionato diritto, ha ritenuto l’argomento infondato, osservando, da un lato, che dagli atti emergeva con chiarezza che le memorie difensive erano state tenute presenti dall’autorità che aveva emesso il provvedimento; dall’altro, che la circostanza dell’alto numero dei recessi non costituiva specifico punto cui rispondere, ma una circostanza che avrebbe dovuto comprovare un argomento altrimenti confutato dalla Camera di commercio nel provvedimento impugnato.

Il Giudice di pace ha quindi ritenuto che la questione della incidenza dell’esercizio in concreto del diritto di recesso da parte dei sottoscrittori dei moduli predisposti dalla società ricorrente non costituisse un’autonoma ragione di opposizione e ne ha conseguentemente escluso la rilevanza, procedendo a prendere in esame le singole contestazioni concernenti la non rispondenza dei moduli alle prescrizioni di legge, con specifico riferimento all’esercizio del diritto di recesso.

Da questo punto di vista, la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua e logica, immune dai denunciati vizi, avendo il Giudice di pace accertato e apprezzato che i moduli predisposti dalla società ricorrente non erano, sia per la composizione grafica, sia per il contenuto di alcune clausole, idonei ad assicurare la effettività della informazione del contraente in ordine al diritto di recesso e alle modalità del suo esercizio.

La circostanza che, nonostante queste violazioni, alcuni contraenti avessero esercitato in concreto il diritto di recesso non rileva, pertanto, al fine di escludere la responsabilità di chi aveva predisposto il modulo in modo non conforme alle prescrizioni legislative a tutela del singolo consumatore, attesa la natura precauzionale delle disposizioni legislative in questione e la funzione chiaramente preventiva della scelta legislativa di configurare un illecito amministrativo a tutela della posizione del singolo consumatore, con anticipazione della tutela. Il D.Lgs. n. 50 del 1992, art. 11, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 205 del 2005, prevedeva, invero, che "fatta salva l’applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, nell’ipotesi in cui l’operatore commerciale non abbia fornito l’informazione di cui all’art. 5, comma 1, o abbia fornito una informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli artt. 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli l’esercizio del diritto di recesso (…) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni".

In tale formulazione, appare evidente come la integrazione dell’elemento oggettivo dell’illecito non sia costituita dal mancato esercizio del diritto di recesso, ma dalla offerta di informazioni inidonee a mettere compiutamente a conoscenza il contraente in ordine alla esistenza e alle modalità di esercizio del diritto di recesso.

Una volta che venga riscontrata la inidoneità o la non correttezza delle informazioni sul punto, la circostanza che il contraente abbia o no esercitato il diritto di recesso non è di per sè idonea ad escludere o ad affermare la antigiuridicità del comportamento sanzionato. L’illecito, infatti, deve ritenersi commesso con la sola utilizzazione di moduli contrattuali finalizzati alla negoziazione al di fuori degli esercizi commerciali non rispondenti, tra l’altro, alle prescrizioni normative in tema di diritto di recesso.

Il motivo deve quindi essere rigettato, atteso che l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di pace in ordine alla non conformità delle indicazioni contenute nei moduli utilizzati per la negoziazione fuori dei locali commerciali alle prescrizioni in tema di esercizio del diritto di recesso rende del tutto inidoneo il denunciato vizio motiva-zionale a determinare la cassazione sul punto della sentenza impugnata, atteso che il detto vizio concernerebbe pur sempre un fatto non decisivo ai fini del giudizio.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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