T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con bando del 30.7.2010 il Politecnico ha indetto una procedura di gara per l’affidamento dei "servizi integrati di manutenzione e gestione calore M&C degli edifici della sede di Milano", suddivisi in due lotti, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (per un periodo di 52 mesi e per importi di Euro 29.030.300,00 per il lotto I e di Euro 19.560.300,00 per il lotto II con previsione di una soglia di sbarramento pari a punti 350/1000, da conseguire in sede di valutazione dell’offerta tecnica, necessaria per l’ammissione alle successive fasi della procedura.

Alla gara, previo esperimento della fase di prequalifica, sono state ammesse 5 concorrenti.

All’esito della valutazione tecnica, la ricorrente, non avendo conseguito il punteggio tecnico minimo prescritto, (punti 286,67 relativamente al lotto I e 304,23 relativamente al lotto II, é stata esclusa dalla gara che, esaurite le successive fasi, é stata aggiudicata alle odierne controinteressate (CPL C. il lotto I e P.V. il lotto II).

Acquisita la disponibilità della documentazione di gara in sede di accesso, la ricorrente ha impugnato i descritti esiti concorsuali, deducendo:

– l’illegittimità della clausola di sbarramento;

– la contraddittorietà della stessa clausola per contrasto del punteggio minimo richiesto in sede di lettera di invito (punti 350) con quello richiesto dal capitolato d’appalto (punti 400);

– l’illegittimità della composizione della Commissione di gara;

– l’incongruità della valutazione tecnica della propria offerta;

– l’illegittimità dell’aggiudicazione del lotto II.

L’Amministrazione e le controinteressate si sono costituite in giudizio, resistendo alle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

La controinteressata P.V. ha, altresì, preliminarmente eccepito la tardività dei primi due motivi di ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 2.11.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Può prescindersi da ogni considerazione circa l’eccepita tardività dei primi due motivi, essendo il ricorso infondato.

Con il primo, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della previsione della soglia di sbarramento in quanto contenuta "per la prima volta" nella lettera di invito. La clausola contestata introdurrebbe un nuovo criterio di selezione non previsto nel bando di gara in violazione degli artt. 83, comma 2 e 67 del D.Lgs. n. 163/2006 a norma dei quali detti criteri dovrebbero essere disciplinati in sede di bando e, solo nell’ipotesi di silenzio sul punto, demandati alla lettera di invito. Nel caso di specie il bando di gara sarebbe stato di per sé esaustivo, precludendo l’introduzione di ulteriori criteri in altra sede.

La censura è infondata.

Il bando, al punto IV 2, in tema di "criteri di aggiudicazione", specificava che l’appalto sarebbe stato aggiudicato, ricorrendo al metodo della "offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara".

Il disciplinare, al "Titolo VII – Criteri di aggiudicazione" precisava che "la lettera d’invito" avrebbe contenuto "la disciplina di dettaglio della procedura di aggiudicazione".

La lettera di invito, al punto 9, rendeva noto che "le offerte che non conseguiranno un punteggio minimo relativo al progetto tecnico di punti 350/700 saranno escluse dalla procedura".

Il duplice rinvio, operato nel bando con riferimento al disciplinare e nel disciplinare con riferimento alla lettera di rinvio, priva di pregio la censura, palese essendo la legittimità dell’operato della Stazione appaltante.

Con il secondo motivo S. S.p.A. ha dedotto la contraddittorietà della disciplina di gara, laddove nella lettera di invito si fissava la soglia di sbarramento in punti 350 punti, mentre nel capitolato, la medesima soglia veniva fissata in 400 punti.

Le censura è, peraltro, inammissibile per carenza di interesse in quanto la ricorrente è stata esclusa per non aver raggiunto i 350 punti che rappresentano il livello di soglia ad essa più favorevole.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della composizione della Commissione di gara, in particolare contestando la designazione, quale suo componente, dell’Avv. Moscuzza, Dirigente dell’Area legale del Politecnico, che non sarebbe pretesamente in possesso, in virtù della professione esercitata, delle competenze tecniche necessarie (comprendenti giudizi in ordine alle caratteristiche di sistemi informativi, alle modalità di gestione degli interventi manutentivi, al grado di interazione del sistema "call & contact center", ai sistemi di gestione qualità e sicurezza del sevizio, al monitoraggio e messa in sicurezza e alle frequenze di intervento sul patrimonio immobiliare, al progetto migliorativo di monitoraggio ambientale).

La vista censura è, tuttavia, inammissibile in quanto fondata sulla sola qualifica professionale del Commissario dalla quale dovrebbe trarsi la mancanza di competenze in materia in difetto di riferimenti ad elementi specifici desumibili dal curriculum del Dirigente o dalle sue pregresse esperienze professionali.

In ogni caso deve rilevarsi che l’Avv. Moscuzza vanta una diversificata esperienza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed è l’attuale Dirigente dell’area legale del Politecnico, qualifica che lo legittima alla partecipazione ad una commissione di gara della quale fanno già parte, a garanzia della necessaria competenza tecnica dell’organo valutativo, quattro professionisti esperti della specifica materia.

Il giudizio di adeguatezza della Commissione sotto lo specifico profilo della competenza tecnica necessaria, peraltro, come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, non implica che ciascun Commissario debba possedere tutte le cognizioni rilevanti in relazione allo specifico oggetto dell’appalto, ma che tale competenza debba risultare dall’insieme delle esperienze di ciascun componente e come tale riferibile all’organo nel suo complesso

(TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14 marzo 2011, n. 2241).

Con il quarto motivo la ricorrente ha contestato i giudizi tecnico -discrezionali espressi in merito alla sua offerta che sarebbe stata incisivamente sottovalutata.

In particolare, con riferimento alla voce "Sistema informativo":

a. in relazione alla sottovoce 1.1 (valutata con 8 punti su un massimo di 5), ha lamentato la mancata considerazione del filmato allegato a corredo della relazione descrittiva, desunta dalla circostanza che il giudizio espresso ha dato atto della "assenza dell’applicazione sul prototipo" che, al contrario, sarebbe stato "puntualmente presente" come dimostrerebbe l’offerta cartacea;

b. in relazione alla sottovoce 1.2 (valutata con 6,4 punti su un massimo di 40), "Piano di progetto per lo sviluppo e l’implementazione del sistema", ha dedotto che la Commissione avrebbe penalizzato la ritenuta "limitazione dell’orizzonte temporale del piano e delle relative attività alla sola fase di mobilitazione". La ricorrente, a tal proposito, riconosce di aver proposto l’effettuazione delle operazioni di implementazione del sistema in tempi rapidi e già nella fase preliminare, ma ha allegato che tale celere avvio avrebbe dovuto essere considerato un pregio dell’offerta e non una una nota critica;

c. in relazione alla sottovoce 1.3 "Costruzione del cruscotto di gestione" (valutata con 4,8 punti su un massimo di 30) la ricorrente ha ancora lamentato che la Commissione avrebbe ritenuto il progetto carente di dati e informazioni circa l’illustrazione delle modalità di visualizzazione del cruscotto mentre tali informazioni sarebbero contenute nel paragrafo 3.1.

d. in relazione alla voce 3.3 "Piano di gestione per la qualità" (valutata 5,85 punti su un massimo di 15), ha contestato il giudizio di superficialità e lo scarso approfondimento dello specifico profilo della sua offerta, imputata alla limitazione del numero di pagine imposta dalla Stazione appaltante, che avrebbe imposto la estrema sinteticità del documento.

Le dette censure sono inammissibili prima ancora che infondate.

giugno 2010, n. 3890)

Sotto un preliminare profilo va osservato che la valutazione tecnico – discrezionale espressa dalla Commissione di gara in ordine ai contenuti tecnici dell’offerta non può essere messa in discussione se non in presenza di puntuali elementi che rendano evidenti l’erroneità della valutazione compiuta e che giustifichino, occorrendo, un’approfondita verifica in sede giurisdizionale tramite l’eventuale ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio.

La ricorrente si è, invero, sottratta, a tale onere, non emergendo alcun elemento puntuale e preciso nelle introdotte censure.

E’, invero, sufficiente, rilevare in proposito che:

quanto alla valutazione del Sistema informativo i rilievi denunciati sono di estrema genericità, risolvendosi in definitiva in una sovrapposizione del giudizio ivi formulatoa quello del seggio di gara; non è chiaro, in particolare, di che cosa si dolga la ricorrente, atteso che i contenuti del filmato del quale si lamenta la mancata considerazione hanno costituito oggetto dell’offerta cartacea;

quanto al secondo la ricorrente si limita a richiedere la mera sostituzione del giudizio della Commissione con quello diametralmente opposto da essa illustratp, qualificando del tutto apoditticamente come positivo un elemento che la Commissione ha ritenuto all’opposto un aspetto critico del progetto, il tutto egualmente arguito sulla sola base di un diverso giudizio non altrimenti argomentato;

quanto al terzo profilo, con il quale è stato contestato il giudizio di completezza o meno delle informazioni relative al cruscotto di gestione, non è del pari presente alcuna allegazione riferita alle informazioni che sarebbero state ignorate;

relativamente alla valutazione del "Piano di gestione per la qualità" la ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura, limitandosi ad imputare il mancato approfondimento del tema alla richiesta sinteticità della relazione imposta dalla disciplina di gara (numero di pagine predeterminato).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto con riferimento alla domanda di annullamento dell’impugnata esclusione, il che determina l’inammissibilità delle censure oggetto del quinto motivo di ricorso, con le quali la ricorrente ha assunto l’illegittimità degli esiti concorsuali relativi al lotto II.

E’, infatti, indirizzo incontroverso della giurisprudenza che la concorrente esclusa non vanti alcun titolo all’impugnazione della successiva aggiudicazione della gara, non potendo essa, proprio in virtù della patita esclusione, ottenere alcun vantaggio da un eventuale accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente nella misura di Euro 4.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A., in favore di ciascuna parte costituita.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese a carico come da motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3306

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 30.11.09 e depositato il 23.12.09, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava tre motivi di ricorso; il primo lamenta la violazione dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 e dell’art. 6 L. 241\90 perché la valutazione della pericolosità non aveva tenuto della tenuità del precedente e non vi era stata sufficiente istruttoria sulle ragioni dell’illegittimo licenziamento subito dal ricorrente.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 per non aver tenuto conto del grado di inserimento sociale del ricorrente e della sua autonoma capacità di sostentamento.

Il terzo motivo eccepisce la violazione delle norme in tema di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona inserita socialmente anche se attualmente senza lavoro dal momento che il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione della pericolosità discrezionale.

La violazione della norma di cui all’art. 10 bis L. 241\90 non rileva nel caso di specie trattandosi di pr4ovvedimento interamente vincolato.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 02-12-2011, n. 44933 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 15 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Cagliari, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Lanusei, ha riconosciuto P.G., G.O. e O. G. responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società Kira Sarda Shoes s.r.l., della quale il primo era stato presidente del consiglio di amministrazione, mentre gli altri due ne erano stati consiglieri.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, i fatti di distrazione erano consistiti in alcuni pagamenti apparentemente fatti ad altre società in base a fatture, che tuttavia erano risultate corrispondere a operazioni inesistenti; nel trasferimento di rilevanti somme dal conto corrente della società a quello personale cointestato ai fratelli G.; nel dirottamento dei contributi concessi dalla Regione Sardegna a vantaggio di altri soggetti giuridici inesistenti, o comunque non aventi titolo per ricevere tali rimesse.

Hanno proposto separati ricorsi per cassazione gli imputati, ciascuno per le ragioni di seguito esposte.

Nell’interesse di P.G. sono stati presentati motivi distinti dai due difensori, Avv.ti Lisandro Coppini e Giannetto Soddu.

Nell’atto sottoscritto dall’Avv. Coppini il primo motivo si traduce nell’eccezione di nullità della sentenza di appello per omessa riproduzione del capo d’imputazione. Il secondo motivo deduce l’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, facendo perno per un verso sulle molteplici risultanze testimoniali confermative dell’esistenza di un credito dei G. verso la società, a giustificazione dei pagamenti effettuati in loro favore;

e per altro verso sul buon andamento dell’impresa, che all’epoca dei fatti non poteva far presagire il fallimento sopravvenuto soltanto due anni dopo. Col terzo motivo il ricorrente contesta l’applicabilità alla bancarotta impropria, di cui alla L. Fall., art. 223, dell’aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 219, comma 1 della stessa legge solo per il fallimento dell’imprenditore individuale. Col quarto motivo denuncia inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna in dipendenza del mancato coordinamento fra il capo d’imputazione, relativo a false comunicazioni sociali, e i fatti distrattivi posti a base dell’affermazione di responsabilità.

Nell’atto depositato dall’Avv. Soddu i motivi di ricorso sono due.

Col primo si deduce l’insussistenza del dolo, sul presupposto della legittimità dei pagamenti effettuati a favore dei G., giusta le risultanze istruttorie specificatamente indicate. Col secondo si eccepisce l’inapplicabilità alla bancarotta impropria dell’aggravante L. Fall., ex art. 21, comma 1.

Anche nell’interesse di G.O. sono stati presentati due ricorsi. Quello a firma dell’Avv. Franco Di Riccio è affidato a quattro motivi così sintetizzabili: 1) nullità della sentenza di appello per mancanza del capo d’imputazione; 2) insussistenza degli elementi costitutivi del reato e inversione dell’onere probatorio; 3) inapplicabilità dell’aggravante del danno di rilevante gravità; 4) inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna. Il ricorso a firma dell’Avv. Pietro Pittalis si fonda su due motivi: col primo il ricorrente deduce l’insussistenza di prova circa un suo coinvolgimento in atti distrattivi realizzatisi quando egli era estraneo all’amministrazione della società; lamenta inoltre, a sua volta, che si sia fatto luogo a un’inversione dell’onere probatorio; col secondo motivo insiste anch’egli sull’inapplicabilità dell’aggravante L. Fall., ex art. 219, comma 1, al reato di bancarotta impropria.

Il ricorso nell’interesse di G.O., infine, è articolato in quattro motivi, ripetitivi di quelli illustrati nel ricorso proposto dall’Avv. Di Riccio per G.O..

Vi è agli atti una memoria difensiva, presentata dall’Avv. Soddu nell’interesse del P., ulteriormente illustrativa del motivo di ricorso riguardante la dedotta inapplicabilità dell’aggravante L. Fall., ex art. 219 comma 1.

RITENUTO IN DIRITTO Esaminando le questioni dedotte nel corretto ordine logico, viene per prima in considerazione l’eccezione di nullità della sentenza di appello per mancata riproduzione dei capi d’imputazione.

L’inferenza è da rigettare. Ad illustrarne l’infondatezza basti il richiamo al principio affermato, in un caso sovrapponibile a quello di cui ci si occupa, dalla sentenza n. 1137 in data 17 dicembre 2008 di questa stessa sezione: "La mancata o incompleta indicazione in sentenza – nel caso di specie di appello – del capo di imputazione non ne determina la nullità, in quanto l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all’imputato può essere desunta dal contenuto complessivo della decisione". L’applicazione della regula iuris or ora richiamata induce al rigetto dell’eccezione, atteso che dal contesto della sentenza impugnata ben si comprende come l’imputazione abbia riguardato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, essendo questa consistita nell’apparente pagamento a favore di terzi di fatture emesse per operazioni in realtà inesistenti, nel trasferimento di somme dal conto corrente della società a quello degli imputati G., nel dirottamento dei contributi concessi dalla Regione Sardegna.

Altra eccezione di rito è quella con cui i ricorrenti, invocando il principio di necessaria correlazione fra contestazione e condanna, lamentano che pur dopo il proscioglimento – statuito già in prime cure – dall’imputazione L. Fall., ex art. 223, in relazione all’art. 2621 c.c., si sia pervenuti alla loro condanna per atti di distrazione non contestati come tali, atteso che l’impianto della contestazione era rimasto invariato nel riferimento a condotte proprie del falso in bilancio.

L’infondatezza di tale linea argomentativa è stata già ben evidenziata dalla Corte d’Appello, col rilevare che tutti gli episodi di distrazione posti a base dell’affermazione di penale responsabilità erano già fedelmente riportati nel decreto di rinvio a giudizio. A tale corretto rilievo null’altro vi è da aggiungere, se non rimarcare che il principio di correlazione fra contestazione e condanna viene violato soltanto se la condanna sia emessa per fatti ontologicamente diversi da quelli enunciati nell’editto accusatorio recepito nel decreto di rinvio a giudizio, ovvero contestati in udienza ex art. 516 c.p.p..

Proseguendo nella disamina delle doglianze, vengono in considerazione le contestazioni mosse in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto agli imputati.

Dal punto di vista della materialità del fatto-reato, l’inferenza si volge a contrastare il giudizio di infondatezza dell’assunto a tenore del quale i trasferimenti di somme dal conto corrente bancario della società a quello intestato ai fratelli G. avrebbero avuto la finalità di soddisfare i corrispondenti crediti vantati da costoro per conto di un’altra loro società, denominata Kira Shoes e avente sede a (OMISSIS). Lamentano i ricorrenti che il giudice di merito abbia dato luogo a una vera e propria inversione dell’onere probatorio, avendo fondato il proprio convincimento sulla ritenuta inadeguatezza delle prove dichiarative fornite al riguardo dalla difesa, dimenticando che era l’accusa a dover provare la colpevolezza degli imputati.

L’assunto non può essere condiviso. Secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una volta provato dall’accusa che un determinato bene appartenente all’impresa poi fallita sia entrato nella disponibilità dell’amministratore, se ne presume la distrazione se l’autore del fatto non provi di avervi dato legittima destinazione (Cass. 27 novembre 2008 n. 7048; 5 dicembre 2004 n. 3400/05; Cass. 10 giugno 1998 n. 2876/99). Ne consegue che la Corte territoriale, valorizzando l’accertato prelievo di denaro appartenente alla società per metterlo a disposizione del conto personale intestato ai G., nonchè l’insussistenza di una valida causale per tale trasferimento di fondi, non è incorsa in una indebita inversione dell’onere della prova, ma ha dato corretta applicazione al criterio di accertamento del reato che informa la regula iuris testè ricordata.

Se poi la rilevata carenza di prova sia condivisibile o meno, alla stregua delle risultanze istruttorie, è questione che attiene al giudizio di merito e che perciò si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione; in proposito si può soltanto osservare come sia giuridicamente corretto il rilievo mosso dalla Corte d’Appello col rimarcare che il rapporto di debito-credito dedotto dalla difesa, siccome assertivamente instauratosi fra due società commerciali, secondo la logica e il diritto avrebbe dovuto trovare riscontro, se esistente, nelle scritture contabili.

Dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato, la linea difensiva dei ricorrenti si attesta sulla dedotta insussistenza del dolo specifico. Essa, peraltro, s’infrange nel principio giuridico unanimemente accolto dalla giurisprudenza, secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede il dolo specifico, ma si perfeziona con il dolo generico, ossia con la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (così, da ultimo, Cass. 14 gennaio 2010 n. 11899; v. anche Cass. 2 ottobre 2009 n. 49635; Cass. 30 gennaio 2006 n. 7555; Cass. 9 marzo 1999 n. 4424).

Neppure giova addurre, come si legge nelle difese del P., che all’epoca dei fatti lo stato d’insolvenza non si fosse ancora manifestato; infatti ad integrare il reato non è richiesta la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’impresa, in quanto ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi della L. Fall., art. 216, in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo. Qualora, poi, la deduzione debba intendersi rapportata alla asserita insussistenza del dissesto all’epoca dei fatti, così implicitamente evocandosi la teoria cd. della "zona di rischio penale" (come porta a ritenere l’accenno al buon andamento dell’impresa fino al settembre 1994), ugualmente deve essere disattesa in quanto, per la speciale configurazione del precetto, la protezione penale degli interessi creditori è assicurata mediante la sua connotazione di reato di pericolo. L’offesa penalmente rilevante è conseguente anche all’esposizione dell’interesse protetto alla probabilità di lesione, onde la penale responsabilità sussiste non soltanto in presenza di un danno attuale ai creditori, ma anche nella situazione di messa in pericolo dei loro interessi. Conseguentemente, il delitto di bancarotta non impone contestualità tra l’azione antidoverosa ed il pregiudizio derivante dalla stessa, ma ammette anche uno sfasamento temporale, se esso non elide il portato dannoso dell’azione: sicchè la tutela penale dispiega la sua efficacia retroattivamente, risalendo a ritroso, a far data dalla dichiarazione di fallimento, ricapitolando ogni passaggio della gestione dell’impresa fallita nel pregiudizio che viene accertato al momento della dichiarazione di insolvenza con la verifica delle passività gravanti sulla stessa (v. Cass. 22 ottobre 2009 n. 49686, in motivazione).

Non può trovare accoglimento, per un duplice ordine di ragioni, la censura con la quale G.O. lamenta che gli sia stata addossata la responsabilità per atti distrattivi realizzatisi in epoca nella quale – così egli deduce col primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. Pittalis – l’amministrazione della società era in capo ad altri soggetti. Sotto un primo profilo, invero, la doglianza in questione tende a denunciare l’errata applicazione della norma incriminatrice a una fattispecie estranea alla sua previsione, così prospettando una violazione di legge che, per essere rimasta estranea ai motivi di appello, è preclusa in questa sede (art. 606 c.p.p., comma 3); sotto un secondo profilo essa non tiene conto del fatto accertato dal giudice di merito, consistito nel concorso del deducente, quale percettore delle somme distratte, negli episodi concretatisi nel trasferimento di fondi dal conto corrente della società a quello personale dei fratelli G..

A conclusione della disamina viene in osservazione il motivo, comune a tutti i ricorrenti, con cui si censura l’applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ad una fattispecie che, rientrando nella previsione della L. Fall., art. 223, comma 1, dovrebbe in thesi esulare dall’area di operatività dell’art. 219 della citata legge: il quale infatti non è ivi richiamato, a differenza dell’art. 216. In ciò dovrebbe ravvisarsi un indebito ricorso all’analogia, vietato in materia penale per disposto dell’art. 14 disp. gen. (cd. preleggi).

La tesi giuridica cui la censura si appoggia non ha fondamento. Essa trova confutazione nella più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale, con le sentenze di questa stessa sezione n. 17690 del 18 febbraio 2010 e n. 30932 del 22 giugno 2010, venendo in consapevole contrasto con Cass. 18 dicembre 2009 n. 8829/10, ha affermato il principio secondo cui "in tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dalla L. Fall., art. 223, comma 1".

Si è osservato in quei deliberati, nell’esporre le ragioni dell’approdo ermeneutico qui condiviso, che la diversa struttura del reato di bancarotta cd. "impropria" di cui alla L. Fall., art. 223, rispetto alla fattispecie "propria" contemplata dal precedente art. 216, non può condurre ad una indiscriminata preclusione verso l’applicazione dell’aggravante di cui si discute; e ciò in quanto il primo comma del citato art. 223, contenendo un rinvio formale a tutti i reati di bancarotta propria puniti dagli artt. 216 e 217 della legge, rende compatibile l’applicazione dell’aggravante in virtù del "raccordo normativo tra la norma incriminatrice e la statuizione della L. Fall., art. 219 comma 1, costituito dall’inciso che rinvia alle "pene stabilite dall’art. 216": inciso che si coniuga con quello della L. Fall., art. 219, disposizione quest’ultima che richiama la prima" (così la citata Cass. 22 giugno 2010 n. 30932).

La linea argomentativa che informa i precedenti giurisprudenziali testè richiamati, pienamente condivisibile e dunque qui ribadita, rende ragione della correttezza della conclusione raggiunta per via di interpretazione estensiva, senza che si renda necessario il ricorso all’analogia, certamente vietato in subiecta materia.

La soluzione adottata ha anche il pregio di evitare la disparità di trattamento che, diversamente opinando, si realizzerebbe a discapito dell’imprenditore individuale rispetto all’amministratore di società, in rapporto ad illeciti di pari gravità (se non più gravi nel caso del soggetto societario): il che, sebbene non possa costituire il criterio dominante nella ricostruzione della voluntas legis, vale comunque a confortare l’esito interpretativo raggiunto.

Il rigetto dei ricorsi, che inevitabilmente consegue alle considerazioni fin qui svolte, comporta la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 21

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Svolgimento del processo

1) Le ricorrenti sono comproprietarie di un terreno sito in Novara, individuato a catasto al Foglio 36, mappale 141, avente una superficie di mq 3.680.

2) Tale terreno, necessario per l’attuazione di un Piano di edilizia economicopopolare, venne dapprima fatto oggetto di occupazione d’urgenza e successivamente espropriato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in data 30 giugno 1996.

Il provvedimento di esproprio è stato annullato con sentenza del T.A.R. Piemonte n. 3825/2005, passata in giudicato.

3) Nelle more del giudizio, sul terreno de quo erano stati realizzati alcuni interventi di edilizia residenziale pubblica, con successiva assegnazione degli alloggi ai privati.

4) Le ricorrenti proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni provocati dall’illegittima occupazione della loro proprietà.

Il giudice adito respingeva la domanda, rilevando nel merito l’intervenuta prescrizione del diritto.

Tale pronuncia era riformata dal Consiglio di Stato che, con decisione della Sezione Quarta n. 5984 del 4 dicembre 2008, condannava il Comune di Novara alla restituzione del terreno, fatto salvo il potere di procedere ad un accordo bonario per definire il trasferimento della proprietà ovvero, nel caso di mancato conseguimento dell’accordo, l’emanazione di un formale decreto di acquisizione delle aree ex art. 43 del d.P.R. n. 327/2001.

5) Fallito il tentativo di accordo, per la mancata accettazione della somma proposta dal Comune, veniva emanato il decreto ex art. 43 cit., con il quale l’importo da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni era quantificato in complessivi Euro 90.668,17.

6) Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato, le interessate hanno impugnato detto provvedimento, deducendo motivi di ricorso così rubricati:

I) Elusione del giudicato contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 5984/2008, resa "inter partes". Nullità degli atti oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 21 septies, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Inosservanza dell’art. 3, L. n. 241/1990 e dell’art. 2043 c.c. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Difetto di ponderazione proporzionata tra interessi confliggenti. Travisamento dei fatti.

II) Altro profilo di elusione del giudicato contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 5984/2008, resa "inter partes". Nullità degli atti oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 21 septies, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Inosservanza degli artt. 43 e 47, d.P.R. n. 327/2001, nonché dell’art. 2043 c.c. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Illogicità, perplessità, erroneità e contraddittorietà manifesta. Falsa rappresentazione della realtà. Mancanza dei presupposti. Sviamento della causa del potere esercitato.

III) Ulteriore profilo di elusione del giudicato contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 5984/2008, resa "inter partes". Nullità degli atti oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 21 septies, L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Illogicità e erroneità manifesta.

IV) Violazione di legge. Inosservanza dell’art. 43, d.P.R. n. 327/2001, nonché degli artt. 2043 e 1227 c.c. Eccesso di potere anche dal punto di vista dello sviamento. Illogicità e contraddittorietà manifesta.

V) Violazione di legge. Inosservanza degli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Difetto di trasparenza amministrativa e indebita inibizione del principio di partecipazione dell’interessato.

Sulla scorta delle censure di cui sopra, le ricorrenti instano conclusivamente per l’annullamento o la dichiarazione di nullità del decreto di acquisizione impugnato e degli atti connessi, per la condanna del Comune di Novara alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.

A quest’ultimo riguardo, le ricorrenti, sulla base della perizia di parte prodotta in giudizio, indicano il valore del terreno nell’importo di Euro 356,00/mq che, moltiplicato per la sua superficie, dà luogo alla somma complessiva di Euro 1.310.080,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

7) Si è costituito in giudizio il Comune di Novara, contrastando nel merito la fondatezza delle argomentazioni avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso.

8) Con ordinanza n. 239 del 9 aprile 2010, è stato disposto l’espletamento di una consulenza tecnica "intesa ad accertare se i criteri tecnici e il procedimento tecnico applicativo adoperati dall’Amministrazione comunale per determinare, nel caso di specie, l’indennità di esproprio siano adeguati sotto il profilo di un apprezzamento tecnico specialistico", disponendo che, a tal fine, il Presidente del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia avrebbe incaricato un "geometra particolarmente esperto nelle scienze estimative".

Con lettera del 22 aprile 2010, il Presidente del Collegio designava il geom. Daniela De Salvia di Torino.

Con ordinanza n. 55 del 18 giugno 2010, era disposta, su richiesta del professionista, una proroga del termine per il compimento delle operazioni peritali.

9) Il perito (recte: il verificatore) ha portato regolarmente a compimento le operazioni affidategli e, in data 24 settembre 2010, ha depositato la conclusiva relazione scritta nella quale, dopo aver reso conto degli accertamenti effettuati e delle osservazioni presentate dai consulenti di parte, esprime le proprie valutazioni in ordine al metodo applicato dal Comune di Novara per la determinazione del valore dell’immobile acquisito al proprio patrimonio.

Tali valutazioni confermano in parte la correttezza della metodologia utilizzata, basata sull’applicazione delle "Linee guida" redatte dagli uffici del Comune nel 1992 e successivamente approvate con formale atto di Giunta, che fa riferimento alle quotazioni medie di mercato per le abitazioni nuove site in periferia.

Il verificatore, peraltro, esprime alcune riserve circa il procedimento di stima seguito nella fattispecie, sulla base delle quali rettifica il valore unitario delle aree, e, soprattutto, censura la scelta di portare in detrazione le spese sostenute per la tombinatura della Roggia Cerana, atteso che i valori riportati dalle menzionate "Linee guida" sono già depurati dei costi per rendere edificabile l’area.

Sulla base di questi rilievi, il verificatore ridetermina nell’importo di Euro 129.223,20 il valore venale del terreno fatto oggetto di acquisizione al patrimonio comunale.

10) Le parti hanno depositato memorie difensive con le quali prendono posizione in merito alla risultanze della verificazione.

Con un’ulteriore memoria depositata il 29 ottobre 2010, la difesa delle ricorrenti ha affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 293/2010, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, comporterebbe la nullità del provvedimento impugnato.

11) Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 e ritenuto in decisione.
Motivi della decisione

12) Con sentenza n. 293 del 8 ottobre 2010, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), recante disciplina dell’istituto cosiddetto della "acquisizione sanante".

Parte ricorrente sostiene che, per effetto di tale pronuncia, il provvedimento impugnato, con il quale si era fatta applicazione della disposizione travolta dalla declaratoria di incostituzionalità, risulterebbe "ora del tutto sprovvisto dell’attribuzione di potere" e dovrebbe, pertanto, ritenersi nullo ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990.

La questione dedotta da parte ricorrente riguarda gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale sull’atto applicativo della legge annullata, nel caso di rapporto non esaurito.

La giurisprudenza amministrativa ritiene che l’annullamento della legge non travolge, nel senso di farne cessare direttamente l’efficacia, l’atto amministrativo che ha fatto applicazione di essa.

Tale orientamento risale alla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 aprile 1963, n. 8, con la quale venne precisato che "non esiste, tra la legge e l’atto amministrativo, un rapporto di consequenzialità, quale si ravvisa ad esempio tra l’atto preparatorio e l’atto finale d’un procedimento amministrativo, dove la caducazione del primo travolge il secondo. L’atto amministrativo è manifestazione di autonomia del potere esecutivo ed ha perciò una vita ed una individualità sua propria; esso quindi non viene travolto dalla cessazione dell’efficacia della legge, pur subendo ovviamente l’influsso delle vicende della norma cui ha dato applicazione".

La giurisprudenza successiva ha confermato la soluzione della Plenaria e precisato ulteriormente che, in linea di principio, la dichiarazione di incostituzionalità della legge attributiva di un potere amministrativo non rende di per sé nulli i provvedimenti che ne hanno fatto applicazione, dovendo invece detti provvedimenti essere considerati affetti da illegittimità derivata (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3458), anche se parrebbe più appropriato affermare che l’atto, come nel caso di legge retroattiva, sia affetto da illegittimità sopravvenuta.

Ragionano in termini di illegittimità derivata, comunque, anche le più recenti pronunce del giudice amministrativo d’appello (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2102 e 18 giugno 2009, n. 4002), con le quali si è affermato che "la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma disciplinante il potere di adozione di un provvedimento oggetto di gravame giurisdizionale… comporta l’illegittimità derivata dell’atto stesso lì dove l’interessato abbia censurato la norma di che trattasi ancorché non sotto il profilo della poi dichiarata incostituzionalità".

Alla luce di tali approdi giurisprudenziali, va conclusivamente disattesa la tesi della nullità dell’atto proposta da parte ricorrente, atteso che la declaratoria di incostituzionalità della disposizione normativa attributiva del potere esercitato nella fattispecie non esplica di per sé un simile effetto (soprattutto, va soggiunto, laddove la legge sia risultata affetta da un vizio formale), né possono essere valorizzati ai fini del decidere i profili di illegittimità derivata (o sopravvenuta) dell’atto medesimo, non avendo la ricorrente proposto censure direttamente riferibili alla norma stessa, bensì all’applicazione che ne è stata fatta dall’Amministrazione resistente.

13) Nel merito, paiono destituite di fondamento le censure dedotte con il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso.

Con il primo motivo, le esponenti denunciano i vizi di carenza di motivazione e di elusione del giudicato.

L’Amministrazione, infatti, non avrebbe reso conto di un interesse pubblico specifico all’acquisizione delle aree né provveduto alla doverosa comparazione di tale interesse con quelli dei soggetti privati coinvolti; il tutto in violazione del giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato n. 5984/2008 che, nel prevedere la facoltà di acquisizione al patrimonio comunale, aveva stabilito che si dovesse provvedere con "formale e motivato decreto comunale".

L’inconsistenza degli accennati rilievi critici emerge ad una prima lettura del provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto ritiene parte ricorrente, è corredato da un diffuso supporto motivazionale atto a rendere conto sia dell’interesse pubblico all’acquisizione sia della prevalenza rispetto agli interessi privati ("Considerato che gli interventi di edilizia residenziale realizzati rivestono tutt’oggi carattere di pubblica utilità. Valutati gli interessi in conflitto e ritenuti prevalenti gli interessi pubblici rispetto agli interessi privati in considerazione della ritenuta oggettiva irreversibilità della situazione di fatto oggi in essere, attesa la concreta impossibilità di restituire l’immobile espropriato e modificato alla originaria situazione senza affrontare enormi e pregiudizievoli oneri per la collettività e per gli enti assegnatari…").

14) Con il secondo motivo di ricorso, le esponenti denunciano nuovamente il vizio di elusione del giudicato in quanto l’intimata Amministrazione, anziché provvedere al risarcimento del danno cagionato dall’acquisizione, avrebbe inteso "a ogni costo fissare un’indennità a suo piacimento": l’esiguità della somma quantificata con il provvedimento impugnato dimostrerebbe ex se, infatti, che si tratta di indennità di esproprio e non di valore di mercato.

Tale prospettazione contrasta con quanto emerso dalla verificazione disposta in corso di causa, dalle cui risultanze il Collegio non ha motivo per discostarsi, la quale ha consentito di accertare che il Comune di Novara ha effettivamente proceduto alla determinazione del valore venale dell’immobile, sulla base delle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio poi annullato, applicando a tal fine parametri ("Linee guida") che fanno riferimento alle quotazioni medie di mercato e sono stati ritenuti adeguati dal verificatore.

Non deve trarre in inganno, al riguardo, il riferimento alla "indennità di esproprio" contenuto nell’ordinanza cautelare n. 239/2010, trattandosi di mero refuso subito colto dal verificatore che ha preliminarmente individuato nel risarcimento del danno l’esatto oggetto della sua analisi.

15) Un ulteriore profilo di elusione del giudicato viene rilevato con il terzo motivo di ricorso, in riferimento al momento nel quale andava determinato il valore dell’immobile: l’Amministrazione ha considerato la data (25 giugno 1992) in cui è intervenuto il decreto di occupazione d’urgenza, mentre la decisione del Consiglio di Stato avrebbe imposto di fare riferimento alla data (1° luglio 1991) di adozione del P.E.E.P.

La ricorrente interpreta in modo erroneo la decisione del Consiglio di Stato che, ovviamente, ha inteso ricollegare il risarcimento del danno alla classificazione urbanistica che l’immobile aveva al momento dell’adozione del P.E.E.P., come di fatto avvenuto, ma non ha posto vincoli in relazione al momento in cui determinare il valore dell’immobile stesso.

Correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha considerato la data dell’occupazione senza titolo, poiché nessun danno si era verificato in precedenza.

16) Con il quinto e ultimo motivo di ricorso, le esponenti denunciano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento definito con il provvedimento di acquisizione impugnato.

La censura sottende una concezione formalistica dell’adempimento previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990 e deve essere disattesa in quanto, avendo riguardo alla chiara statuizione del Consiglio di Stato, le ricorrenti sapevano con certezza che, successivamente al fallimento del tentativo di accordo bonario, il Comune avrebbe adottato il decreto di acquisizione sanante ed erano pienamente in condizione, perciò, di partecipare al relativo procedimento, pur in assenza di un formale avviso di avvio dello stesso.

17) Le risultanze della verificazione impongono, invece, di formulare una diagnosi positiva in merito alla fondatezza del quarto motivo di ricorso, con cui le esponenti denunciano l’illegittimità dell’impugnato decreto di acquisizione nella parte in cui pone a loro carico i costi di trasformazione del sedime necessari per l’edificazione.

La difesa comunale obietta che la qualificazione di un’area come edificabile non può prescindere dagli oneri che si sono dovuti sostenere per renderla utilizzabile a scopo edificatorio, nella specie rappresentati dalle spese per la "tombinatura" del corso d’acqua esistente (Roggia Cerana).

L’argomento non è astrattamente privo di pregio, ma, come appurato dal verificatore, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto i valori fissati dalle "Linee guida" sono già depurati dei costi e degli oneri di costruzione, nella misura del 40% dei ricavi netti, nei quali devono ritenersi inclusi anche quelli per la tombinatura del corso d’acqua.

Il Comune non dimostra, d’altronde, che i costi ivi considerati siano solo quelli "ordinari" gravanti sull’operazione edificatoria, nei quali non potrebbero conteggiarsi le spese "straordinarie" imposte dalla particolare conformazione del sito.

18) L’accoglimento del motivo di ricorso da ultimo esaminato comporta il parziale annullamento del provvedimento impugnato in principalità, limitatamente alla statuizione inerente la determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di risarcimento del danno.

Ne consegue la condanna del Comune di Novara al risarcimento del danno per equivalente, pari alla somma di 129.223,20, accertata dal verificatore quale valore venale dell’immobile alla data dell’occupazione d’urgenza, dalla quale dovranno essere ovviamente detratti eventuali importi già corrisposti dal Comune di Novara alle ricorrenti per la medesima causale.

In base ai principi generali sulla liquidazione dell’obbligazione risarcitoria, a tale somma va aggiunta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo, e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate.

19) La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

Pare equo, invece, che il compenso per la verificazione, liquidato in complessivi Euro 4.764,00, come da parcella in atti, sia posto a carico del Comune di Novara.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato, come da motivazione.

Condanna il Comune di Novara al risarcimento del danno in favore delle ricorrenti, quantificato come da motivazione.

Compensa le spese di lite.

Condanna il Comune di Novara al pagamento del compenso per la verificazione, liquidato come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

Alfonso Graziano, Referendario

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