Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 06-06-2013, n. 24962

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- R.M., già condannato con sentenza del tribunale di Teramo in data 11.6.2010 per il delitto di truffa aggravata continuata- ex art. 61 c.p., n. 7, artt. 81 cpv. e 640 c.p. – alla pena di anni due di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa, ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado-corte di appello dell’ Aquila datata 7.6/6.7.2012 – che, ferma la dichiarazione di colpevolezza in ordine al reato come contestato, rideterminava la pena inflitta in anni uno,mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, deducendo due ragioni di doglianza: a) violazione dell’art. 495 c.p.p., comma 4 per aver disposto il giudice di primo grado la revoca, con motivazione del tutto errata, di una pregressa ordinanza che ammetteva i testi indicati dalla difesa senza aver previamente introdotto il contraddittorio tra le parti; b) violazione dell’art. 603 c.p.p. per avere il giudice di appello rigettato la richiesta di assunzione delle deposizioni testimoniali dei testi G. e J. S. la cui citazione in primo grado era stata revocata "per la loro asserita irreperibilità", mentre la loro non comparizione all’udienza era dovuta al semplice fatto che pur essendo stati regolarmente citati si erano determinati per l’appunto a non comparire.

Il ricorso, in quanto meramente ripetitivo delle ragioni dedotte con i motivi di appello, puntualmente considerate e non condivise in sede di sentenza deve ritenersi inammissibile. Invero il giudice dell’appello ha rimarcato il fatto che a fronte del dar luogo al corso del dibattimento, anche senza l’escussione dei testi ammessi, per ritenere il giudice di conseguenza ininfluente l’apporto probatorio che i predetti avrebbero potuto dare alla decisione, la difesa dell’imputato nella stessa udienza ed nelle due udienze successive nulla ha obiettato. Solo al termine dell’ istruttoria di primo grado ha richiesto l’audizione del solo teste J.G., richiesta rigettata dal giudice che l’ha ritenuta superflua. Alle stesse conclusioni si deve pervenire per quanto concerne la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per avere il giudice dell’appello esplicitato la convinzione del giudice di primo grado in merito alla superfluità delle deposizioni testimoniali, di cui si è richiesta l’acquisizione, con un discorso giustificativo del tutto coerente e logico: la deposizione della teste J.S. per non essere stata chiarita la ragione della sua utilità, quella del teste J.G. perchè poco concludente, nel senso che, fermo restando che la posizione prospettata dalla difesa ne segnalava la posizione di coimputato, il predetto avrebbe sì presentato alla persona offesa il R. il quale però, da solo, avrebbe posto in essere una condotta di artifizi e raggiri, rappresentando falsamente di essere socio ed amministratore di società inattive, richiedendo la consegna in più occasioni di merce per un valore complessivo di Euro 195.953.000 senza corrisponderne mai il prezzo.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il riarso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

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Cass. pen., sez. I 21-12-2007 (12-12-2007), n. 47520 Riconoscimento all’imputato di eccepire l’incompetenza per territorio

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OSSERVA
Rilevato che il tribunale di Termini Imerese in data 5.7.2004 – avanti al quale era stato tratto a giudizio F.D. (imputato del reato di cui all’art. 648 c.p. per aver acquistato una polizza assicurativa di autovettura di provenienza delittuosa;
accertato in Vicari il 15.6.2002) – su eccezione della difesa dichiarava la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il tribunale di Agrigento, luogo di residenza dell’imputato, ignorandosi il luogo in cui l’imputato aveva ricevuto la polizza;
che all’udienza del 7.6.2006, avanti al tribunale di Agrigento, il p.m. chiedeva, ai sensi dell’art. 516 c.p.p., di modificare il luogo del commesso delitto indicato nel capo d’imputazione da (OMISSIS);
che conseguentemente il tribunale di Agrigento, in data 29.9- 3.10.2006, sempre su eccezione della difesa, dichiarava la propria incompetenza e rimetteva gli atti al tribunale di Termini Imerese;
che il tribunale di Termini Imerese, in data 2.7.2007, sollevava conflitto negativo di competenza, assumendo che il proprio provvedimento era già passato in giudicato fin dal 25.10.2004;
Considerato che si è verificata una situazione di stallo, cui occorre ovviare;
Considerato che la competenza per territorio è determinata dal luogo nel quale il reato è stato consumato (art. 8 c.p.p., comma 1);
che nel capo d’imputazione di cui alla sentenza 5.7.2004 non si indica il luogo di commissione del reato;
che, invece, dalla lettura dello stesso capo d’imputazione di cui alla sentenza 29.9.2006 si legge che il luogo del commesso reato è (OMISSIS);
che, se il pubblico ministero può procedere alla modifica dell’imputazione con contestazione suppletiva in dibattimento, utilizzando gli elementi di fatto emersi in precedenza, il mutamento dell’imputazione non può comunque causare un pregiudizio per le garanzie dell’imputato, al quale deve dunque riconoscersi la facoltà di proporre la questione di competenza (Cass. 6, 30.11-6.12.2006, n. 40249 – ric. Pacifico e al.);
che, a questo punto, trova piena applicazione il disposto dell’art. 8 c.p.p., senza dover ricorrere alle regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p.;
che le pronunce di incompetenza non sono suscettibili di passare in giudicato (Cass. 1, 16.4-12.5.2004, n. 22700 – ric. Schiavone), sì che, di fronte alla contestazione suppletiva che ha individuato il luogo del commesso reato, mancante la prima volta quando il giudice Imerese era stato investito della questione, il tribunale di Termini Imerese doveva prendere atto della modifica e del diritto dell’imputato di essere giudicato dal suo giudice naturale.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del tribunale di Termini Imerese dispone trasmettersi gli atti.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1737 Attività pericolose

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 1994, M.F., S.A. e M.S., rispettivamente genitori e sorella del defunto M.M., convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto P.L. e P.F. perchè fossero dichiarati responsabili della morte del loro congiunto ai sensi dell’art. 2050 c.c.; esponevano che il M., nel tentativo di regolare il funzionamento di una forca per il prelevamento del letame collegata ad un trattore, e in particolare, nello sfilare lo spinotto di collegamento del pistone idraulico di azionamento della forca per poi riposizionarlo, si era procurato le gravissime lesioni, che otto giorni dopo lo avevano portato alla morte, rimanendo con la testa schiacciata tra i due bracci a compasso della macchina.

Con sentenza del 25 febbraio 2002 il Tribunale di Grosseto – sezione stralcio, in accoglimento della domanda, dichiarava i convenuti responsabili della morte del M. e li condannava al risarcimento dei danni, limitandone l’ammontare a Euro 800,00, a titolo di danno biologico attribuito jure hereditatis, oltre interessi al tasso annuo del 4% dalla data del sinistro al saldo. Accertando la sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c., il Tribunale giudicava pericolosaa l’attività in quel momento svolta dalla vittima, che utilizzava un macchinario di proprietà dei P., valutato potenzialmente pericoloso.

Con sentenza pubblicata in data 31 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l’appello e liquidava in favore dei genitori della vittima, M. F. e S.A., l’importo di Euro 80.000 ciascuno e di Euro 40.000,00 in favore della sorella M.S., a titolo di danno non patrimoniale; condannava inoltre i sigg. P. in solido al pagamento dell’importo di Euro 4.000,00 in favore di predetti, quali eredi del defunto M.M., oltre interessi e spese del doppio grado.

Propongono ricorso per cassazione P.F. e P.L. con due motivi.

Resistono con controricorso M.F., S.A. e M. S., che hanno anche proposto ricorso incidentale.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto relativi alla stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c., in relazione alla ripartizione dell’onere della prova in tema di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, mancando del tutto ogni elemento di prova utile a ricostruire l’esistenza di un "rapporto di cortesia" tra le parti.

Con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla valutazione della cosiddetta colpa omissiva.

I due motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

Si deve premettere che i ricorrenti P.F. e P. L., tratti a giudizio per omicidio colposo, ottennero sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

La sentenza impugnata, decidendo in modo parzialmente difforme da quella di primo grado, ha fondato al responsabilità dei fratelli P. sulla ipotesi prevista dall’art. 2043 c.c., escludendo l’applicabilità della disciplina per le attività pericolose di cui all’art. 2050 c.c., in ragione della sporadicità dell’intervento del M. sulla macchina agricola, il quale si sarebbe spontaneamente indotto a prestare il proprio ausilio in via del tutto occasionale e non programmata. Non è infatti contestata la circostanza che le operazioni svolte sulla forca idraulica furono effettuate dal M. in presenza dei fratelli P. che intendevano utilizzare la macchina in questione sullo stesso fondo in cui si trovavano, di loro proprietà.

La responsabilità a carico dei fratelli P., secondo la Corte d’Appello, sarebbe conseguente alla intrinseca rischiosità dell’operazione (poichè il disinserimento della spinotto della forca idraulica avrebbe richiesto che la benna fosse adagiata al suolo ovvero fosse appoggiata in modo stabile su un rialzo) che avrebbe richiesto l’intervento degli stessi per adottare tutte le cautele idonee a scongiurare l’evento dannoso.

Le censure trattate dai ricorrenti riguardano sia il richiamo al principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., sotto il profilo che esso non comprende anche un generale e incondizionato dovere di attivarsi a protezione dei diritti dei terzi mediante l’interruzione di serie causali sviluppate al di fuori della propria sfera, a meno che non esista uno specifico obbligo giuridico derivato dalla legge ovvero da uno specifico rapporto esistente tra le parti (soggetto chiamato a rispondere e danneggiato); sia sotto il profilo della esistenza di una "relazione di cortesia", in quanto non risulterebbe affatto provato che il M. sarebbe stato indotto ad effettuare la manovra sul macchinario a seguito di una più o meno esplicita richiesta dei fratelli P..

In effetti la sentenza impugnata non prende posizione sulla individuazione del soggetto che prese l’iniziativa, ma ha ritenuto accertata la presenza dei P. sia alle manovre effettuate dal M., sia all’evento lesivo. Da tale situazione, che emergerebbe in modo incontroverso, si desume che il M. non intervenne certamente all’insaputa dei due ricorrenti e che le manovre furono compiute sulla forca idraulica verosimilmente su richiesta degli stessi e, in ogni caso, con l’accettazione, da parte degli stessi, della cooperazione offerta dal M.. Tanto sarebbe sufficiente, secondo la sentenza impugnata, ad attribuire ai due fratelli l’obbligo di "impiegare ogni cura o misura atta a impedire l’evento dannoso, adottando ogni possibile cautela in quanto, come proprie tari e utilizzatori non sporadici della forca spandiletame, ne dovevano conoscere il perfetto funzionamento e le potenzialità pericolose dello smontaggio".

Richiamando una sentenza di legittimità risalente nel tempo (Cass. 10 gennaio 1971 n. 66) i ricorrenti hanno osservato che "la condotta omissiva in tanto può essere assunta come causa di un evento dannoso in quanto l’omittente abbia violato un obbligo giuridico di impedire l’evento. Ai fini del necessario rapporto di contraddizione tra comportamento e norma, l’indagine non può essere limitata alla ricerca di un generico connotato di non qualificata antidoverosità o riprovevolezza, ma deve tendere alla precisa individuazione di un vero e proprio obbligo di impedire l’evento lamentato, gravante sul soggetto cui si imputa la omissione, cioè di una situazione passiva di lui nei diretti confronti dell’interesse leso, per la quale egli fosse tenuto a prestare un’attività volta a proteggere proprio quell’interesse".

Più recentemente s’è peraltro chiarito che nell’ordinamento giuridico vigente, pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine d’impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la nozione di omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile (Cass., n. 21645/05) e che, in relazione alla responsabilità per danni da illecito omissivo, l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto non soltanto quando una norma o specifici rapporti gli impongano di attivarsi per impedire l’evento, ma anche quando tale obbligo possa derivare in base a principi desumibili dall’ordinamento positivo, non espresso quindi in forme specifiche, con conseguente dovere di agire e di comportamento attivo e configurabilità di responsabilità per omissione (Cass., n. 1211/06).

Non si è così inteso infrangere il principio secondo il quale il precetto dell’alterum non laedere non implica un incondizionato e generale dovere di attivarsi a protezione dei diritti dei terzi esposti ad un pericolo di lesione, ma solo che esistono specifiche situazioni che esigono il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui (Cass., n. 14484/04) e che tra tali situazioni ben può rientrare quella della consapevolezza del pericolo cui è esposto un altro soggetto (così Cass., n. 22588/04, in riferimento ad un caso nel quale il proprietario di un’azienda agricola era stato ritenuto responsabile per i danni alla persona subiti dal suo "uomo di fiducia" che aveva l’incarico, durante la vendemmia, di sovrintendere alla raccolta dell’uva e alla pesatura della stessa presso la cantina sociale, per non avergli fornito un idoneo mezzo di trasporto, diverso dal trattore, per i continui spostamenti resi necessari da questa attività).

Ovviamente, non indipendentemente da qualsiasi "contatto sociale", anche solo occasionale, fra il responsabile ed il danneggiato, ma tutte le volte che il dovere di solidarietà sia adeguatamente qualificato secondo la coscienza sociale del momento storico. Così come, invero, il contatto negoziale è talora idoneo ad ingenerare obblighi di protezione anche nei confronti dei terzi, analogamente quello sociale può consentire l’individuazione del soggetto in capo al quale si rende attuale il dovere di attivarsi per evitare danno a terzi. L’attività doverosa può essere, secondo le circostanze, anche solo informativa (come, ad esempio, in caso di prestito grazioso di un oggetto pericoloso), ovvero concretarsi nel dovere di assicurarsi che il terzo – che a titolo di cortesia si stia adoperando nell’interesse di altro soggetto, manovrando in sua presenza un oggetto pericoloso di cui il soggetto interessato conosca la pericolosità – abbia adottato le precauzioni idonee per la corretta esecuzione della manovra, o che queste siano state comunque poste in essere.

La sentenza impugnata, nel legare l’obbligo giuridico dei fratelli P. di adoperarsi per prevenire ogni conseguenza dannosa della attività svolta dal M., al fatto che essi fossero presenti ai fatti, che fossero consapevoli della rischiosità delle operazioni che venivano compiute e che fossero i beneficiari dell’intervento svolto sulla macchina agricola, non fa altro che applicare in modo coerente e corretto i principi sopra enunciati, nel senso che pur non esistendo uno specifico obbligo di intervento dettata da una singola norma o da un autonomo accordo tra le parti, esisteva tuttavia un generico obbligo di intervento nell’assicurarsi che fossero state adottate tutte le precauzioni previste per la corretta esecuzione della manovra.

Il ricorso principale merita quindi di essere rigettato.

Con il ricorso incidentale si denuncia in primo luogo la violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2043 e 2059 c.c., e la omessa e insufficiente motivazione in relazione al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c., art. 112 c.p.c. e la omessa, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia sulla mancata liquidazione del danno patrimoniale in favore dei genitori, perchè non provato.

La censure si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito ai diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, i ricorrenti incidentali, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limitano – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Anche il ricorso incidentale merita quindi il rigetto; segue la condanna dei ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-02-2011, n. 4399 Rovina e difetti dell’immobile

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la s.p.a. Ritim, sul presupposto che il 16 gennaio 1985, durante una precipitazione nevosa, era crollato un capannone di sua proprietà e che il crollo fosse riconducibile sia a carenze progettuali che a difetti di costruzione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia la Costruzioni edili Cattaneo s.p.a. (quale impresa esecutrice delle opere murarie e della strutture in c.a.), la S.I.R.Z. s.p.a. (nella qualità di fornitrice della carpenteria metallica ed esecutrice delle relative strutture), nonchè l’ing. P.G. e il geom.

R.A. (nelle loro rispettive qualità di direttore e condirettore dei lavori delle strutture metalliche e di quelle in c.a.) per ottenere il conseguente risarcimento del danno. Integrato il contraddittorio nei confronti di altri terzi (come indicati in intestazione) e riassunto il giudizio a seguito di tre eventi interruttivi, all’esito della complessa istruttoria, il tribunale adito, rigettava tutte le domande risarcitorie proposte dalla società attrice (e, quindi, anche quelle di manleva), condannandola al pagamento delle spese nei confronti di tutte le parti avverse costituite.

Interposto appello da parte della suddetta Ritim s.p.a., la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 622 del 2005 (depositata il 7 luglio 2005) dichiarava il gravame improcedibile nei confronti del fallimento Cattaneo Costruzioni s.p.a. e inammissibile per il resto, regolando le spese processuali del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale, sul presupposto che l’appellante aveva censurato l’impugnata decisione sotto l’unico profilo che con la stessa si era ritenuto che il crollo fosse stato provocato solo ed esclusivamente dalla nevicata, rilevava che l’impugnazione difettava del requisito della specificità dei motivi previsto dall’art. 342 c.p.c. e che, in ogni caso, ove pure si fosse addivenuto all’accoglimento del sostanziale unico motivo di gravame, non sarebbe rimasta travolta la motivazione dell’impugnata sentenza con riferimento alla ravvisata esclusione di ogni addebito nei confronti degli appellati.

Avverso l’indicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Ritim (notificato tra il 28 febbraio e il 9 marzo 2006), articolato in sei motivi, al quale hanno resìstito, costituendosi con controricorso, N.L. (che ha formulato anche ricorso incidentale), le s.p.a. Finedil e Magnetti, la S.D.I. s.p.a. (ora Bartolini s.p.a.), la s.p.a. SIRZ, P.G., e T.A.. Gli altri intimati non si sono costituiti in questa fase.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per violazione degli artt. 302, 303 e 304 c.p.c., in rapporto all’art. 43, L. Fall., assumendo l’illegittimità della dichiarazione di improcedibilità dell’appello nei confronti del Fallimento Cattaneo Costruzioni Bergamo s.p.a..

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), sostenendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza con la quale era stata ritenuta, con motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, la violazione del principio previsto dall’art. 342 c.p.c., in ordine al supposto difetto di specificità dei motivi dell’impugnazione, a fronte della prospettata critica analitica e diffusa delle motivazioni poste a sostegno della sentenza di primo grado.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), congiuntamente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1669, 1292, 1306, 2043, 2055, 2229, 2230, 2232, 2236 e 2238 c.c. (in ordine all’art. 336 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha prospettato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), congiuntamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 1669, 1292, 1306, 2043, 2055, 2229, 2230, 2232, 2236 e 2238 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

5. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), unitamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 1669, 1292, 1396, 2043, 2055, 2229, 2230, 2232, 2236 e 2238 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

6. Con il sesto motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) insieme alla violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c., oltre che dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale (proposto subordinatamente all’accoglimento anche parziale del ricorso principale) N.L. ha chiesto demandarsi al giudice di rinvio di pronunciarsi specificamente – previa, se del caso, risottoposizione della "calcolazioni" dal medesimo eseguite ad ulteriore c.t.u. – sul punto della sua ipotetica responsabilità nella causazione del crollo del capannone dedotto in controversia.

8. Preliminarmente, i due ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

9. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e deve, pertanto, essere accolto. La Corte territoriale, nel dichiarare l’improcedibilità della domanda avanzata nei confronti del Fallimento Cattaneo Costruzioni Bergamo s.p.a., ha richiamato gli artt. 52 e 93, L. Fall., (sul presupposto che la domanda risarcitoria era proponibile dinanzi al giudice delegato), procedendo alla suddetta declaratoria d’ufficio, in assenza di un’apposita eccezione di parte. Così decidendo, tuttavia, il giudice di appello ha disatteso il principio, reiteratamente statuito da questa Corte (cfr.

Cass., S.U., 21 luglio 1998, n. 7132; Cass. 30 agosto 2004, n. 17418, e, da ultimo, Cass. 2/luglio 2010, n. 15713), alla stregua del quale la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto – e per essa al curatore – è concesso eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione nè il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di capacità. Da tale affermazione consegue che, in assenza della formulazione di apposita eccezione da parte del curatore, il giudizio è idoneo a svolgersi regolarmente anche se la sentenza non è opponibile al Fallimento (nei cui confronti, perciò, non si verifica alcuna conseguenza negativa), ma i suoi effetti potranno prodursi nei confronti del fallito, una volta ritornato "in bonis". 10. Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione sull’idoneità e completezza dei motivi di appello e prospettante, contestualmente, anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., è anch’esso fondato e va, perciò, accolto. Con questa doglianza la ricorrente ha, in sostanza, dedotto l’illegittimità della sentenza impugnata che aveva ravvisato la violazione del citato art. 342 c.p.c. nel contenuto dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi dell’impugnazione, sul presupposto che non era stato censurato il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, essendosi limitata l’appellante a ripetere, in modo pedissequo, gli stessi argomenti già presi in considerazione dal giudice di primo grado e dal medesimo disattesi.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Brescia e per quanto evincibile dai diffusi passaggi riportati nel ricorso per cassazione (in virtù dell’osservanza del principio di autosufficienza), nell’atto di appello (sviluppato in ben 61 pagine) l’attuale ricorrente aveva sottoposto a critica l’intero ragionamento posto a fondamento della sentenza di prime cure, sia con riferimento alla individuazione della causa o delle concause dell’evento dannoso che alla possibile ascrivibilità della condotta determinatrice in concorso ai vari convenuti evocati in giudizio, sulla scorta sia delle emergenze degli accertamenti tecnici eseguiti che delle altre complessive risultanze istruttorie acquisite. In particolare, con l’atto di impugnazione introduttivo del giudizio di secondo grado, la RITIM s.p.a. aveva contestato – mediante specifiche deduzioni (riportate ampiamente nel ricorso per cassazione: cfr., in particolare, pagg. 71-82) – la ricostruzione dell’eziologia del danno sulla scorta delle prove assunte e la scorretta applicazione del princìpio stabilito dall’art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell’onere probatorio con riguardo alla specifica fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio.

Pertanto, avendo la società ricorrente formulato in appello plurime e puntuali censure avverso la motivazione adottata con la sentenza di primo grado, non è incorsa nella violazione dell’obbligo di specificità dei motivi imposto dal richiamato art. 342 c.p.c., anche perchè – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. 22 agosto 1997, n. 7888; Cass. 16 novembre 1999, n. 12694; Cass. 29 gennaio 2007, n. 1790, e, più recentemente, Cass. 20 luglio 2010, n. 17013) – quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell’atto d’appello risulti la volontà di sottoporre l’intera controversia al giudice dell’impugnazione (anche sotto il profilo del riesame dell’intero materiale probatorio acquisito nel giudizio di prima istanza), questi è tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado che non abbiano, a differenza di altre, formato oggetto di specifica trattazione nel suddetto atto, in quanto comunque coinvolte nell’integrale impugnazione della prima pronuncia. Del resto, su tale aspetto, è stato, altresì, precisato dalle Sezioni unite (v. sentenza 25 novembre 2008, n. 28057) che, ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (v., nello stesso senso, anche la successiva Cass. 19 ottobre 2009, n. 22123).

11. Il terzo e quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, sono anch’essi fondati e vanno accolti. Con essi la ricorrente ha dedotto, essenzialmente, l’omessa o, comunque, insufficiente ed illogica motivazione della sentenza impugnata circa la mancata considerazione delle doglianze mosse alla decisione di primo grado in ordine all’aspetto della individuazione dei possibili responsabili concorrenti nella determinazione dell’evento dannoso e, quindi, degli esiti delle prove assunte in proposito, specificamente indicate nello stesso atto di appello. Nella sentenza della Corte territoriale (v., soprattutto, pagg. 14-15) si sostiene, in modo illogico e contraddittorio, che, anche se fosse rimasta esclusa la circostanza dell’eccezionaiità della nevicata, ciò non avrebbe comportato l’automatica responsabilità e condanna di tutti gli appellati, perchè, pur potendosi rilevare la sussistenza di una presunzione "iuris tantum" della loro colpevolezza, le distinte difese di ognuno (con la proposizione delle rispettive eccezioni) avrebbe potuto condurre, per altra via, alla reiezione delle domande avanzate dalla RITIM s.p.a. .

Si aggiunge, poi, nel contesto della stessa sentenza di appello, che la fase relativa alla valutazione delle singole posizioni degli appellati doveva considerarsi superata e preclusa dalle valutazioni di merito compiute dal giudice di prima istanza che aveva escluso qualsiasi addebito in capo a ciascuno dei convenuti, i quali, quindi, avevano assolto all’onere di fornire la prova liberatoria.

Quest’ultima argomentazione (non confortata da alcuna valutazione sulle critiche dedotte dall’appellante avverso la sentenza del giudice di prime cure) evidenzia, in modo chiaro, come il giudice del gravame – incorrendo nel dedotto vizio motivazionale relativo ad un punto decisivo della controversia (cfr., ad es., Cass. 1 luglio 2004, n. 12089, e Cass. 14 marzo 2006, n. 5473) – non abbia proprio considerato le plurime censure prospettate dalla RITIM s.p.a. e non abbia provveduto a riesaminare le risultanze delle acquisizioni probatorie intervenute, pur nella consapevolezza, in considerazione della natura della responsabilità risarcitoria dedotta in giudizio (riconducibile all’evento del crollo e della conseguente rovina di un capannone industriale), della configurabilità, in ipotesi, di una presunzione di corresponsabilità tra i vari appellati, in relazione alla differente posizione da ciascuno rivestita, superabile solo attraverso la prova dell’attribuibilità del fatto dannoso al caso fortuito o all’opera di terzi.

12. Il quinto motivo del ricorso principale, riconducibile ad aspetti comunque dedotti con il terzo e quarto motivo in relazione ai vizi attinenti (oltre che alla violazione di legge riferibile all’art. 2697 c.c., artt. 1669, 1292, 1396, 2043, 2055, 2229, 2230, 2232 e 2238 c.c.) all’insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’individuazione della responsabilità per il fatto dannoso e al profilo della ripartizione dell’onere probatorio, deve ritenersi assorbito dall’esame dei due indicati motivi.

13.11 sesto motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale formulato nell’interesse di N.L., l’uno attinente alla disciplina delle spese in sede di gravame e l’altro riguardante l’esclusione della responsabilità del calcolatore della struttura in ferro della copertura del capannone, sono da ritenersi anch’essi assorbiti in virtù della ravvisata fondatezza del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale.

14. In definitiva, in accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale e, dichiarati assorbiti il quinto e il sesto motivo dello stesso ricorso principale oltre al ricorso incidentale avanzato nell’interesse di N.L., deve pronunciarsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, la quale provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio e si atterrà ai principi di diritto – come rispettivamente enunciati e da intendersi qui richiamati – riguardanti le violazioni di legge dedotte in ordine al primo e secondo motivo del ricorso della RITIM s.p.a., con riferimento all’erronea dichiarazione di improcedibilità dell’appello nei confronti del fallimento Cattaneo Costruzioni Bergamo s.p.a. e alla illegittimità della ritenuta violazione dell’art. 342 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, assorbiti il quinto e il sesto dello stesso ricorso principale nonchè il ricorso incidentale proposto nell’interesse di N.L.; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

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