Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6674 Danno da infortunio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Lo S., il sacerdote P., il F. e la Provincia di Messina dei Padri Cappuccini sono stati condannati a risarcire i danni subiti dai congiunti dell’ A. e del S.N. deceduto in un incidente sul lavoro.

Il giudice d’appello ha sostanzialmente confermato la prima sentenza, provvedendo a riliquidare l’importo risar-citorio in favore degli eredi del S.N..

Propongono ricorso per cassazione gli eredi dello S. a mezzo di otto motivi. Rispondono con controricorso gli eredi del S. N., l’INAIL, la Provincia dei Frati Cappuccini. Quest’ultima propone anche ricorso incidentale attraverso un solo motivo.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE DEGLI EREDI S..

Il primo motivo censura la sentenza per non aver motivato in ordine al rapporto tra lo S. ed i Padri Cappuccini (qualificato come mandato) ed alla conseguente configurazione della responsabilità per culpa in eligendo a carico del primo.

Il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la responsabilità dello S., benchè non fosse emersa prova in atti.

Il terzo motivo censura la sentenza per essersi discostata dal giudicato penale, senza che nel giudizio civile sia emerso un diverso quadro probatorio.

Il quarto motivo sostiene che la sentenza avrebbe dovuto qualificare il rapporto intercorrente tra lo S. ed i Padri Cappuccini come di mandato, invece che come di mediazione.

Il quinto motivo sostiene che deve escludersi la responsabilità dello S. per l’evento mortale verificatosi, avendo egli assunto la veste di mero mediatore.

Il sesto motivo censura la sentenza per non avere motivato circa la responsabilità aquiliana per culpa in eligendo del mandatario.

Il settimo motivo sostiene che la sentenza ha errato nell’attribuire allo S. insostenibili obblighi di diligenza nella scelta dell’appaltatore F..

Secondo l’ottavo motivo, la responsabilità del mandatario avrebbe dovuto essere valutata con minor rigore in considerazione della gratuità del mandato.

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA PROVINCIA DEI FRATI MINORI. censura la sentenza nel punto in cui l’ha ritenuta responsabile per la colpa nella scelta dell’appaltatore.

Tutti i motivi dei due ricorsi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili laddove si risolvono nella mera contrapposizione della tesi difensiva di parte alle argomentazioni contenute in sentenza, oppure nella richiesta di nuova e diversa valutazione degli elementi probatori emersi in atti.

Sono infondati laddove censurano vizi di legittimità o della motivazione, che nella sentenza impugnata, non è dato, invece, riscontrare.

I giudici d’appello, infatti, con motivazione congrua e logica, fondano le loro conclusioni sulla qualificazione del rapporto tra il convento ed il F. come rapporto di appalto di opere ed, invece, come rapporto di mandato quello intercorrente tra il convento e lo S., avendo il primo incaricato il secondo di reperire ditta specializzata per la pulizia del pozzo nel quale trovarono la morte i due lavoratori. Di qui la responsabilità dello S. nella scelta del F., benchè gli fosse noto che questo non fosse in possesso di attrezzatura idonea e stabile organizzazione imprenditoriale e non fosse in regola con iscrizioni e contributi.

Per altro verso, la sentenza individua la responsabilità concorrente del convento e del sacerdote P. nel dovere di verificare tutti gli elementi che avrebbero potuto fornire indicazioni e rassicurazioni in ordine alla serietà dell’impresa.

Come si diceva, si tratta di argomentazioni dotate di assoluta congruità e logicità, che non incorrono in violazione di legge, che risolvono tutti i punti critici avanzati dalle parti e che, dunque, sfuggono alla censura di legittimità.

Quanto al ricorso della Provincia dei Frati Minori non può, peraltro, farsi a meno di rilevare l’assoluta genericità, se non la mancanza stessa di una vera e propria censura.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti.

La complessità dei rapporti consiglia l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 25-02-2011, n. 7224 Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

1. B.A. e S.G. venivano condannati per abusi edilizi con sentenza emessa il 29 novembre 2004 dal Tribunale di Napoli, 7^ sezione penale, in composizione monocratica con la quale tra l’altro, si ordinava la demolizione del manufatto in sequestro previa rimessione in pristino delle opere realizzate. Detta pronunzia risultava confermata dalla Corte di Appello di Napoli, prima sezione penale, con sentenza in data 12 luglio 2005, passata in giudicato il 16 ottobre 2005. 2. Successivamente B.A. e S.G. chiedevano la revoca ovvero la sospensione dell’ingiunzione di demolizione in attesa dell’esaurimento del procedimento amministrativo e la verifica della sussistenza della fattispecie regolata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34.

Con ordinanza del 1 dicembre 2009 il giudice dell’esecuzione del tribunale di Napoli rigettava l’istanza, rilevando che i ricorrenti non avevano prodotto alcun atto di sanatoria o altro provvedimento amministrativo che potesse giustificare la richiesta. Osservava che la cit. sentenza del 29 novembre 2004 del Tribunale di Napoli conteneva, tra l’altro, l’ordine di demolizione del manufatto in sequestro previa rimessione in pristino delle opere realizzate, pronunzia poi confermata in grado di appello e divenuta successivamente irrevocabile.

3. Avverso questa pronuncia gli originari ricorrenti propongono ricorso per cassazione con due motivi.
Motivi della decisione

1. Il ricorso – articolato in due motivi con cui, dopo un lungo excursus sui principi giuridici della materia, si eccepisce la mancanza di motivazione sul pregiudizio irrimediabile che dall’esecuzione dell’ordine di demolizione deriverebbe alla parte lecita dell’opera – è inammissibile.

Gli argomenti in diritto svolti dal ricorrente, riproduttivi essenzialmente di massime di giurisprudenza, sono privi di riferimento al caso concreto e quindi risultano avere carattere generale ed astratto. In particolare quanto alla dedotta mancanza di motivazione sull’impossibilità della demolizione dell’opera illegittima, va osservato – come rilevato dal P.G. – che l’obbligo di motivare sorge solo in presenza di un motivo specifico delle parti.

Nel caso in esame la consulenza, alla quale il ricorrente ha fatto riferimento, esprime valutazioni in termini di mera, generica probabilità di pregiudizio, nell’ipotesi di demolizione non eseguita a regola d’arte.

Si tratta comunque di apprezzamenti di merito in ordine alla sussistenza, o meno, di un irrimediabile pregiudizio quale conseguenza dell’esecuzione dell’ordine di demolizione, non deducibili come censura in sede di legittimità. 3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-03-2011, n. 1565 Concessione per nuove costruzioni contributi Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- In primo grado, la società odierna appellante incidentale ha domandato l’accertamento dell’entità del contributo riguardante la concessione edilizia n. 257/94, con richiesta di condanna del Comune di Monza alla restituzione delle somme versate in eccedenza da essa ricorrente, nell’assunto che tutti i parcheggi realizzati siano soggetti ad autorizzazione gratuita, anche quelli eccedenti la quota minima obbligatoria richiesta per legge, dal che sarebbe derivato che la loro superficie non andava computata per il calcolo del relativo contributo di costruzione in connessione alla realizzazione del nuovo edificio residenziale.

Nelle more di tale giudizio, il Comune di Monza restituiva euro 75.246,54 non dovuti a seguito del ridimensionamento dell’intervento edilizio in questione, ma ha negato il rimborso di euro 784.015,89 per il contributo di costruzione e di euro 22.168,71 con riferimento agli oneri di urbanizzazione.

L’adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la gravata sentenza, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di restituzione di euro 75.246,54 e disattesa l’eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dall’amministrazione comunale per omessa impugnazione dell’atto n. 25/04 del 7 dicembre 2004 di rideterminazione degli oneri dovuti perché inerente a questione di giurisdizione esclusiva, ha accolto in parte il ricorso proposto dalla società interessata, in particolare quanto al computo dei parcheggi obbligatori, mentre lo ha respinto relativamente al conteggio dei posti auto eccedentari ed alla richiesta del maggior danno di cui all’art. 1224 del codice civile.

2.- Con il gravame in esame, ulteriormente illustrato da numerose successive memorie, il Comune appellante, ribadita l’eccezione di improcedibilità dell’azione proposta in primo grado con riguardo al comportamento acquiescente serbato per lungo tempo dalla società ricorrente, ha fatto richiamo al D.M. 10 maggio 1977 relativo alle modalità di calcolo degli oneri concessori ed ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nonché l’integrale rigetto del ricorso di primo grado, denunziando la non corretta applicazione degli artt. 9 e 11 della legge n. 122 del 1989 e l’indebita equiparazione operata dai primi giudici delle nuove costruzioni agli edifici già esistenti, in considerazione dell’inapplicabilità ratione temporis della legge regionale n. 12 del 2005.

La società appellata si è costituita in giudizio per resistere, con le varie memorie e con l’appello incidentale richiedendo l’integrale accoglimento del ricorso di primo grado, contrastando le ragioni di appello, insistendo nella tesi dell’applicabilità dell’esenzione a tutte le opere pertinenziali ai parcheggi, sia obbligatori che eccedentari.

All’udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- L’appello è fondato e la sentenza merita di essere riformata in parte, in via speculare venendo rigettato l’appello incidentale.

In linea preliminare, va rigettata l’eccezione riproposta dal Comune di Monza circa l’improcedibilità del ricorso di primo grado per intervenuta acquiescenza.

Invero, le controversie sull’ammontare del contributo per oneri di urbanizzazione – demandata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 – avendo ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito, prescinde dall’esistenza di atti della pubblica amministrazione e non è soggetta alle regole delle impugnazioni e dei termini di decadenza, propri, degli atti amministrativi (Consiglio Stato, sez. V, 22 gennaio 1987, n. 24).

In applicazione di tale principio, va quindi esclusa la configurabilità dell’istituto dell’acquiescenza rispetto alla liquidazione del contributo, in relazione all’assunta corresponsione del medesimo ed all’atteggiamento quantomeno accondiscendente manifestato dalla società sino all’azione di primo grado.

Del resto il Comune appellante, con riguardo all’atto di rideterminazione del contributo adottato il 7.12.2004 e con riguardo al ricorso introduttivo proposto dalla società interessata nel 2005, non ha prospettato altre e diverse ragioni estintive o preclusive.

In via pregiudiziale, si deve anche convenire con i primi giudici ed il Comune di Monza circa l’inapplicabilità ratione temporis della legge regionale n. 12 del 2005, che innovativamente ha riconosciuto la gratuità dei parcheggi pertinenziali e non, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge.

4.- Nel merito, la questione controversa, principale ed incidentale, può essere trattata congiuntamente secondo criteri di prevalenza e continenza, in quanto relativa a censure riflesse tutte riconducibili all’unitarietà della pretesa fatta valere dalla ricorrente iniziale.

E’ interpretazione giurisprudenziale consolidata che l’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, nel consentire la costruzione di parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica, concerne i soli fabbricati già esistenti e non anche le concessioni edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi, per i quali invece provvede l’art. 2, comma 2, della legge stessa che, nel novellare l’art. 41 sexies, della legge fondamentale 17 agosto 1942 n. 1150, stabilisce l’obbligo di riservare appositi spazi per parcheggi di misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (Consiglio Stato, sez. V, 24 ottobre 2000 n. 5676 e 27 settembre 1999 n. 1185).

Nella specie, poiché non è controverso che l’intervento edilizio abbia riguardato una costruzione di nuova realizzazione, le ragioni comunali sono da reputare fondate e quelle attoree di primo grado, per l’effetto, da ritenere prive di consistenza, poiché i parcheggi obbligatori di cui al richiamato art. 2, comma 2, costituiscono pertinenza in senso civilistico dell’unità immobiliare principale e, quindi, ne seguono la sorte ai fini del computo delle SNR e del calcolo dei corrispondenti oneri concessori.

5.- Quanto alle quote eccedentarie, va richiamata Cassazione Civile (sezione II^, 1 agosto 2008 n. 21003), secondo la quale, in tema di spazi destinati a parcheggi privati, in complessi condominiali di nuova costruzione, il susseguirsi d’interventi legislativi incidenti sulla limitazione dell’autonomia privata in ordine alle dimensioni minime di tali spazi e al regime di circolazione, ha determinato l’esistenza di tre diverse tipologie di parcheggio, assoggettate a regimi giuridici differenziati tra di loro: a) i parcheggi soggetti ad un vincolo pubblicistico di destinazione, produttivo di un diritto reale d’uso in favore dei condomini e di un vincolo pertinenziale ex lege, che non ne esclude l’alienabilità separatamente dall’unità immobiliare, disciplinati dall’art. 18 della legge n. 765 del 1967 (art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942); b) i parcheggi soggetti al vincolo pubblicistico d’inscindibilità con l’unità immobiliare, introdotti dall’art. 2 della legge n. 122 del 1989, assoggettati ad un regime di circolazione controllata e di utilizzazione vincolata e, conseguentemente non trasferibili autonomamente; c) i parcheggi non rientranti nelle due specie sopra illustrate, perché realizzati in eccedenza rispetto agli spazi minimi inderogabilmente richiesti dalla disciplina normativa pubblicistica, ad utilizzazione e a circolazione libera, ed i parcheggi disciplinati dall’art. 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005 di definitiva liberalizzazione del regime di circolazione e trasferimento delle aree destinate a parcheggio, ma con esclusivo riferimento al futuro, ovvero alle costruzioni non ancora realizzate e a quelle per le quali non sia ancora intervenuta la stipulazione delle vendite delle singole unità immobiliari, al momento della sua entrata in vigore.

Conseguentemente, una volta che siano stati riservati per parcheggi spazi nella misura di legge, ogni spazio ulteriore (inteso come spazio libero da costruzioni, ovvero come box, o come autorimessa comune, ecc.) è completamente svincolato dalla richiamata disciplina vincolistica (in quanto ad esso non applicabile) e, quindi, può essere liberamente venduto, locato o formare oggetto di altri negozi giuridici, non costituendo pertinenza ai sensi della suddetta normativa speciale, ma pertinenza alla stregua, però, dell’art. 817 c.c. (Cassazione Civile, sezione III^, 23 gennaio 2006 n. 1221).

È evidente, allora, potendo tali spazi ulteriori ed eccedentari essere liberamente venduti, locati o costituire oggetto di altri negozi giuridici, come non sussista titolo legale alcuno che giustifichi e spieghi perché dovrebbero essere esentati, essendo a libera circolazione e, quindi, produttori di pieno profitto commerciale.

Deriva da ciò la mancanza di fondamento dell’appello incidentale autonomo in esame e, sotto tale aspetto, le corrette conclusioni invece rassegnate dal TAR sul punto in trattazione.

Ovviamente, nel conseguente rigetto, resta assorbita la domanda di maggior danno avanzata ai sensi dell’art. 1224 del codice civile.

6.- Per concludere, l’appello principale va accolto e quello incidentale rigettato, con riforma parziale della sentenza impugnata e con gli effetti di cui a dispositivo.

Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale, come in epigrafe proposti, e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata del TAR Lombardia n 1779 del 2007, respinge integralmente il ricorso di primo grado

Compensa tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2011, n. 13534 Azioni a difesa della proprietà

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Svolgimento del processo

G.E., proprietario di una strada privata posta in comune di Gavi, agiva in negatoria servitutis, innanzi al Tribunale di Alessandria, nei confronti di M.A. e di M. C., che su detta strada pretendevano l’esistenza di un diritto di passaggio pedonale e carraio.

I convenuti resistevano alla domanda, deducendo l’acquisto della servitù, per titolo o per destinazione del padre di famiglia.

Respinta in primo grado, la domanda era, invece, accolta dalla Corte d’appello di Torino, adita da G.A., erede di E..

Ricostruiti i passaggi intermedi da G.E., in precedenza proprietario unico dei fondi pretesi servente e dominante, tino alla situazione in atto, la Corte subalpina osservava, in particolare, che nell’atto (notaio Pacifico, anno 1982) d’acquisto in favore del dante causa degli appellati. G.E. aveva concesso all’acquirente esclusivamente un diritto di parcheggio a carattere personale sulla strada, diritto non trasmissibile mortis causa, nè cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell’acquirente; per contro, in altro e precedente atto di vendita (notaio Torcili, del 1962) lo stesso G.E. nel trasferire a terzi altra porzione immobiliare aveva espressamente costituito in favore della proprietà alienata un diritto di passo su area corrispondente a quella su cui sarebbe stata poi realizzata la strada.

Ciò posto, sebbene il diritto di parcheggio presupponesse ovviamente il transito sulla strada, non era vera, nel caso specifico, la proposizione inversa, atteso che, se fosse stata esistente la servitù di passaggio, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere il diritto personale di parcheggio in favore dell’acquirente, poichè quest’ultimo avrebbe potuto utilizzare a tal fine l’annesso sedime, anch’esso ceduto dal G., posto a fianco della proprietà alienata, sedime senz’altro accessibile attraverso la strada rimasta in proprietà del predetto venditore.

Nessuna rilevanza poteva, poi, attribuirsi, alle caratteristiche della strada e al fatto che essa fosse destinata alla servitù di passaggio in favore di altra proprietà, dovendosi provare analoga destinazione anche in favore dell’immobile dei M.- C..

Concludeva, pertanto, la Corte territoriale, che essendovi stata "disposizione relativa alla servitù", che escludeva la costituzione della stessa a favore degli appellati per destinazione del padre di famiglia, restava assorbito l’esame dei restanti requisiti previsti dall’art. 1062 c.c..

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorrono A. M. e C.M., articolando tre motivi d’impugnazione.

Resiste con controricorso G.A..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione è denunciata la violazione dell’art. 1062 c.c., assumendosi che, pur esatta la distinzione operata dalla Corte d’appello di Torino tra servitù (costituita in favore di altra porzione immobiliare già appartenente a E. G., precedente unico proprietario) e diritto personale (negoziato da quest’ultimo a vantaggio del dante causa dei ricorrenti), il parcheggio è cosa diversa dal passaggio, poichè pur includendolo è indipendente da esso, cui può essere aggiunto o dal quale può essere escluso. Pertanto, il silenzio serbato al riguardo dal venditore precedente, proprietario unico dei due fondi, non può influire sulla costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, non essendovi incompatibilità tra la previsione di un diritto personale di parcheggio e la costituzione ipso ture di una servitù di passaggio.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che nell’interprelare il titolo di provenienza della proprietà degli odierni ricorrenti (id est, l’atto di vendita in favore del loro dante causa), la Corte territoriale non ha dato peso al fatto che nel suo complesso il contratto non esclude l’imposizione di una servitù di passaggio pedonale e carraio sulla strada di proprietà G., per cui non si può ritenere che tale atto contenga una disposizione contraria al sorgere della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.

3. – Il terzo motivo censura l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e cioè sul fatto che il fondo di proprietà dei ricorrenti è parte della strada che al momento dell’atto notaio T., del 1962, atto costitutivo di altra servitù di passaggio a favore di altro immobile, la strada stessa non esisteva ancora. Ciò posto, si sostiene, tale servitù grava attualmente non sull’intero percorso della strada, ma soltanto sul residuo fondo del venditore così come indicato nel medesimo atto (in allora, l’ex mappale 291), di guisa che la servitù non grava su quella pozione di terreno che pur facente parte oggi della strada, non è derivata dal ridetto fondo. Con la conseguenza, si sostiene, che mentre i (condomini) proprietarì del fondo dominante utilizzano senza titolo, ai fini del passaggio, anche una porzione di terreno estranea al locus servitutis ricavabile dal titolo, i ricorrenti per accedere al e recedere dal loro fondo dovrebbero operare una breccia nel muro del loro fabbricato, pur essendo lo stato di fatto (strada e fabbricato) rimasto immutato rispetto a quanto a suo tempo imposto dal G. (con l’atto notaio Pacifico del 1982).

4. – In via preliminare va rilevata l’inammissibilità, siccome eccedente i limiti imposti dall’art. 372 c.p.c., della produzione in fotocopia della rappresentazione grafica dei luoghi, allegata alla memoria di parte controricorrente.

5.- Il ricorso è fondato.

5.1. – In tema di costituzione di servitù per destinazione del padre i famiglia, l’art. 1062 c.c., cpv., dispone che se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s’intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

La giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente in materia che la "disposizione relativa alla servitù" la quale, ai sensi dell’art. 1062 cod. civ., comma 2, impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da facta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto, o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia) (Cass. nn. 3116/95, 6183/94, 1853/86).

Sul medesimo punto si precisa, altresì, che l’art. 1062 cod. civ., comma 2, nel richiedere l’assenza di una disposizione relativa alla servitù all’atto della separazione dei fondi appartenenti allo stesso proprietario non va inteso nel senso restrittivo che una qualsiasi clausola relativa alla servitù sia sufficiente a rendere inoperante la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia, ma nel senso di una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza di legge determina il sorgere della corrispondente servitù, convertendo la situazione di fatto in una situazione di diritto (Cass. nn. 11207/93 e 4829/88).

5.2. – Nello specifico la Corte territoriale ha basato l’esclusione dell’acquisto della servitù su tre elementi, nessuno dei quali, però, in grado di fondare, da solo o in connubio con gli altri, l’accertamento negativo dell’acquisto per destinazione del padre di famiglia della servitù in oggetto.

5.2.1. – Il primo è costituito dalla clausola stessa, inserita nell’atto notaio Pacifico del 1982, posto in essere tra E. G., già proprietario unico dei fondi pretesi servente e dominante, e il dante causa dei M.- C., clausola con la quale era stato attribuito a quest’ultimo, acquirente dell’immobile oggi preteso dominante, il diritto personale di parcheggio sulla strada rimasta in proprietà del venditore, diritto non trasmissibile mortis causa, nè cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell’acquirente stesso.

Tale clausola, per come ricostruita e interpretata dal giudice d’appello nei termini appena detti, non è di per sè incompatibile con la costituzione ex art. 1062 c.c. di una servitù di passaggio sul medesimo sedime stradale. Essa, infatti, attribuisce all’acquirente un diritto che ben può aggiungersi ad una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, attribuendo in favore del solo acquirente un’utilità aggiuntiva, che consiste nel diritto personale di lasciare in sosta un veicolo nella residua proprietà dell’alienante, 11 fatto che il parcheggio implichi il transito da e per la strada, e che, dunque. l’uno e l’altro partecipino della medesima natura personale, e non reale, del diritto che li include ai sensi del prefato titolo derivativo, non autorizza la deduzione che sul medesimo sito non possa concorrere un ulteriore diritto di passaggio altrimenti titolato, in quanto nella logica di una siffatta clausola ciò che è negoziato è pur sempre e soltanto il diritto di parcheggio, il passaggio derivandone di conseguenza.

Tale diritto, per il vantaggio ulteriore che arreca rispetto al solo passo, non può ritenersi incompatibile con la coesistenza di una servitù di passaggio contemporaneamente costituita quale effetto legale, in base alla norma in commento, della scissione del Punica proprietà. 5.2.2. – Il secondo elemento è dato dalla circostanza per cui G.E., in altra e precedente occasione negoziale (atto notaio T., del 1962), nel trasferire a terzi una porzione immobiliare diversa da quella poi pervenuta ai M.- C., aveva espressamente costituito in favore della proprietà venduta un diritto di passo su area corrispondente a quella su cui sarebbe stata poi realizzata la strada costituente il locus della servitù di cui si questiona.

Detta circostanza (ovviamente priva di rilievo ex se, in quanto descrive una clausola inserita in un diverso contratto, non interessante la relazione tra i fondi delle parti oggi in lite) non possiede valore (neppure) sub specie di condotta avente incidenza ermeneutica sul successivo atto notaio Pacifico, per difetto del requisito di comunanza richiesto dall’art. 1362 c.c.. In altri termini, il fatto che (come implicitamente argomenta la Corte subalpina) G.E. ben sapesse la differenza tra servitù e diritto personale di passaggio, non trae la conseguenza che tale consapevolezza si sia trasfusa e convertita in intento negoziale comune all’acquirente e volto ad escludere la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.

5.2.3. – Il terzo dato di fatto è costituito da ciò, che ove le parti non avessero voluto escludere la servitù di passo, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere un diritto personale di parcheggio in favore dell’acquirente, poichè quest’ultimo avrebbe potuto utilizzare a tal fine l’annesso sedime, anch’esso ceduto dal G., posto a fianco della proprietà alienata e accessibile attraverso la strada rimasta in proprietà del venditore.

Anche tale elemento, tuttavia, non vale ad attribuire alla clausola più volte citata il senso ritenuto dalla Corte territoriale, sia perchè attiene alla motivazione di convenienza dell’atto, puramente interna e soggettiva, e dunque inidonea a rendere l’accordo obiettivamente incompatibile con la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia;

sia in quanto attribuisce carattere concludente ad un fatto, mentre la disposizione relativa alla servitù deve esaurirsi in una clausola.

6. – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, che nel decidere la controversia si atterrà al seguente principio di diritto: "in tema di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, la "disposizione relativa alla servitù" la quale, ai sensi dell’art. 1062 c.c., comma 2, impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da facta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto. o in una regolamentazione negoziale da cui si desuma che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia). Pertanto, non è oggettivamente incompatibile con l’effetto naturale di costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, la clausola con la quale le parti del contratto che determina la scissione dell’originario dominio unico in due proprietà distinte, l’una in situazione di asservimento rispetto all’altra, prevedano un diritto personale di parcheggio, non trasmissibile mortis causa. nè cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell’acquirente, da esercitarsi su di una strada rimasta in proprietà del venditore". 6.1. – Oltre ad esaminare i restanti requisiti prescritti dagli artt. 1061 e 1062 c.c., espressamente rimasti assorbiti nella decisione annullata, il giudice di rinvio provvederà a statuire sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

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