Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 13-04-2011, n. 14954 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Gip del tribunale di Bologna applicò a V.S. la pena, concordata tra le parti, in ordine al reato continuato di violenza sessuale, la pena di anni due di reclusione, così determinata previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno ex art. 62 c.p., n. 6, entrambe prevalenti sulla contestata aggravante: pena base anni 5 di reclusione;

diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni 3 e mesi 4; diminuita ex art. 62 c.p., n. 6, ad anni 2, mesi 2 e giorni 20; aumentata ex art. 81 c.p. per la continuazione ad anni 3; e ridotta ad anni 2 di reclusione per la scelta del rito.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Bologna propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, ed in particolare:

1) che non poteva essere concessa l’attenuante del danno risarcito, che poi è stata determinante per l’applicazione del patteggiamento, in quanto il decreto del giudice tutelare del tribunale di Ravenna, cui il giudice a quo ha fatto riferimento, aveva autorizzato l’incasso della somma di Euro 35.000,00 solo a titolo di acconto sul maggior danno e quindi esprimendo parere di incongruità della somma offerta. Vi è stato perciò travisamento del contenuto del provvedimento del giudice tutelare e l’attenuante non poteva essere riconosciuta perchè non vi era stato integrale risarcimento del danno arrecato alla minore. La mancata concessione della attenuante avrebbe impedito poi il patteggiamento.

2) in via subordinata, la mancata applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela.
Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato e va dunque accolto, mentre il secondo motivo resta assorbito.

Va premesso che, nella specie, il riconoscimento, con giudizio di prevalenza, della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, è stato determinante ai fini della decisione, ed in particolare dell’accoglimento della richiesta di patteggiamento, di cui altrimenti i limiti minimi di pena avrebbero invece imposto il rigetto.

Va anche premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "Il giudice penale – anche in sede di "patteggiamento" – è tenuto a controllare che il danneggiato sia stato completamente reintegrato nella posizione "quo ante", non bastando ai fini dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, una qual che sia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato" (Sez. 5, 10.2.2000, n. 733, De Luca, m. 215720).

Nella specie, il giudice ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, non già perchè abbia compiuto un autonomo e motivato giudizio di congruità della somma pagata a titolo di risarcimento del danno (giudizio che, se sorretto da adeguata motivazione, non sarebbe stato censurabile in sede di legittimità) bensì esclusivamente perchè agli atti vi era il decreto del giudice tutelare del tribunale di Ravenna, che autorizzava l’incasso della somma di Euro 35.000,00 per conto della minore. Secondo il giudice a quo tale autorizzazione sarebbe stata appunto concessa a titolo di risarcimento del danno. Sennonchè, dalla semplice lettura del provvedimento autorizzativo si evince che il giudice tutelare aveva, invece, espresso parere di non congruità della somma offerta ed aveva autorizzato l’incasso della stessa solo ed unicamente a titolo di acconto sul maggior danno. Il giudice tutelare aveva infatti espressamente rilevato che la somma offerta "non appare affatto congrua, tenuto conto che l’evidenziato danno psichico è in fase di evoluzione e che, quanto al futuro verificarsi di inevitabili postumi permanenti, non è allo stato possibile individuarne un grado percentuale cui ancorare serena liquidazione del danno".

Vi è stato quindi un evidente travisamento del contenuto del provvedimento autorizzativo del giudice tutelare, il che comporta non solo vizio di motivazione, ma anche violazione di legge, in assenza di qualsiasi transazione tra le parti che possa far ritenere superata la valutazione di incongruità espressa da altra autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione ed altresì in assenza di qualsiasi diversa autonoma e motivata valutazione del giudice penale.

Stante l’errore sulla esistenza dei presupposti per la concessione della attenuante del risarcimento del danno (che ha a sua volta determinato la possibilità di accogliere la richiesta di patteggiamento oltre che l’applicazione di una pena illegale) la sentenza impugnata deve essere annullata. L’annullamento va pronunciato senza rinvio mentre gli atti devono essere trasmessi al giudice a quo per nuovo giudizio, in quanto la nullità investe lo stesso accordo intervenuto tra le parti, sicchè queste devono essere rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato, non essendo loro preclusa la possibilità di eventualmente riproporlo, sia pure in termini diversi ed a diverse condizioni (Sez. Un., 27.5.2010, n. 35738, Calibe, m.

247841).
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 08-08-2011, n. 17071 Aliquota Rimborso

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Svolgimento del processo

L.M. convenne in giudizio innanzi al Giudice di pace di Chiaravalle Centrale l’E.N.I. s.p.a., con cui aveva stipulato un contratto per adesione per la fornitura di gas per usi domestici e di riscaldamento per civile abitazione, per ottenere la condanna della società convenuta al rimborso della somma corrispondente alla differenza tra l’IVA versata alla stessa nei periodo di riferimento e quella effettivamente dovuta, pari alla metà, sul rilievo che l’E.N.I. aveva sempre applicato ai consumi di gas l’IVA con aliquota del 20 per cento, senza operare alcuna distinzione tra la fornitura di gas ad uso domestico e quella per riscaldamento. Tale mancata distinzione sarebbe stata illegittima per il periodo compreso tra il mese di aprile e il 15 ottobre di ciascun anno, atteso che in tale periodo è vietato far uso del riscaldamento, con la conseguenza che si sarebbe dovuta applicare la tariffa T1 del 10 per cento, relativa ai soli usi domestici.

L’ENI s.p.a. si costituì in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, poichè la domanda si sarebbe dovuta rivolgere al Ministero dell’economia e delle finanze, e l’infondatezza della domanda perchè l’agevolazione dell’aliquota IVA si applicherebbe, a termini della circolare del Ministero delle finanze n. 226 del 1999 esplicativa del provvedimento del C.I.P. n. 37 del 1986, alle sole forniture di gas usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e di produzione di acqua calda, mentre nei casi di utenza ed utilizzazione promiscua, ove non sia possibile determinare la parte impiegata nei citati usi domestici per mancanza di distinti contatori, l’imposta si applicherebbe con all’quota ordinaria. Il giudice di pace, respinta la eccezione di carenza di legittimazione passiva per essere oggetto del giudizio il solo rapporto contrattuale di fornitura di gas tra l’ENI e l’utente, accolse la domanda, ritenendo che l’ENI avesse violato i canoni della correttezza e buona fede nel non informare i propri clienti della possibilità di avvalersi delle due differenti aliquote semplicemente istallando due diversi contatori.

Il Tribunale di Catanzaro, sezione distaccata di Chiaravalle centrale, dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’ENI per mancanza di idonea procura alle liti, avendo di ufficio rilevato che il relativo mandato era stato conferito dal direttore generale della divisione Refining and Marketing della società, i cui poteri di rappresentanza della stessa risultavano da una procura notarile non prodotta. Avverso questa decisione ricorre l’ENI sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 156, 157 e 163 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3. Avrebbe errato il Tribunale nel dichiarare di ufficio la inammissibilità dell’impugnazione rilevando che la procura alle liti asseritamene conferita dall’E.N.I. al direttore generale della divisione Refining & Marketing non risultava allegata al fascicolo, senza considerare che della procura medesima erano stati indicati analiticamente nell’atto introduttivo del giudizio di appello i riferimenti all’atto notarile nel quale la procura era contenuta, e che, trattandosi di procura concernente il potere di rappresentanza di una società per azioni, la stessa era stata iscritta nel registro delle imprese, sicchè il suo contenuto era conoscibile.

La illustrazione della censura si conclude con la formulazione dei seguenti quesìti di diritto: "Dica la Corte che qualora la procura al difensore per la difesa in giudizio di una società per azioni sia conferita da soggetto specificamente individuato ed indicato quale direttore generale della società, del quale venga indicata con riferimenti precisi la procura notarile che lo abilita a rappresentare la società in giudizio ed a conferire incarichi a legali, la conoscenza del contenuto della ridetta procura notarile assente dagli atti di causa possa essere sopperita dalla conoscibilità derivante dalla natura di atto pubblico della procura notarile e/o dalla sua iscrizione presso il registro delle imprese".

"Dica la Corte che in assenza delle condizioni di cui al quesito n. 1 si determina nullità relativa, che solo la controparte può eccepire ed unicamente con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c..

"Dica la Corte che in assenza di specifica eccezione sollevata dalla controparte con le modalità di cui al quesito n. 1.2. la relatività della nullità preclude al giudice il rilievo d’ufficio.

La doglianza è fondata nei termini di seguito specificati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa (v. Cass., Sez. Un., ord. n. 20596 del 2007; Cass., sentt. n. 9908 del 2010, n. 22605 e 22287 del 2009, n. 28401 del 2008).

Nella specie, il giudice di secondo grado non si è attenuto al richiamato principio di diritto. Per tale ragione, la sentenza va cassata, rimanendo assorbito in tale decisione l’esame del secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione dell’art. 182 cod. proc. civ., per il mancato invito all’E.N.I., avuto riguardo all’omesso deposito della procura, a completare la propria produzione.

Non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicchè la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2 – come richiesto dalla stessa ricorrente.

La eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalla ricorrente per la prima volta nella presente sede, è inammissibile, per essersi formato sulla questione il giudicato implicito (v. Cass. Sez. Un., sent. n. 24883 del 2008 e successive).

Fondata è, invece, la censura dell’E.N.I., relativa alla insussistenza dei presupposti per l’applicazione, nella specie, dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, in essa restando assorbite le ulteriori censure.

E’, infatti, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo il quale, in tema di aliquote IVA applicabili al corrispettivo di forniture di gas metano per uso promiscuo, contrasta con i principi informatori della materia e con norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, alla cui osservanza il giudice di pace è tenuto anche nel pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, la sentenza con cui sia stata accolta la domanda di restituzione delle maggiori somme indebitamente pagate al predetto titolo, in virtù dell’affermazione che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento, occorre far riferimento esclusivamente alle modalità di concreta fruizione del servizio (nella specie, per cottura di cibi o produzione di acqua calda, anzichè per riscaldamento). Premesso, infatti che, nella materia in questione, il regime tariffario e d’imposta non è legato alle predette modalità, ma al tipo di utenza e d’impianto, che è unico e permanente, non stagionale, lo Stato italiano, nel dare attuazione alla direttiva CEE n. 92/77/CE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che ha completato ti sistema comune dell’IVA modificando la direttiva n. 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977, si è avvalso, con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 36, comma 3, conv. in L. 29 ottobre 1997, n. 427, della facoltà di applicare un’aliquota ridotta soltanto per i contratti soggetti alla Tariffa T1, relativa alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, sicchè l’applicazione di tale riduzione in via equitativa anche ai contratti soggetti alla Tariffa T2 si risolve nella creazione di un principio in contrasto con la normativa comunitaria (v. Cass., sentt. n. 18521 del 2009, n. 15246 e n. 15314 del 2007, n. 19978 e n. 19997 del 2005).

Per le esposte ragioni, va rigettata la domanda della L..

Avuto riguardo alla natura della controversia, e al dipanarsi della vicenda processuale si ritiene equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di L.M.. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

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Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 360 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la causa non sia matura per la decisione;

che, invero, ai fini del decidere, occorra accertare se sia stata celebrata e quale sia stato l’esito della procedura avviata sulla base dell’avviso di gara dell’Autorità Portale di Catania, pubblicato nella G.U.R.I., parte V, n. 238 del 12 novembre 2008 – da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 28 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 – per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, costruzione, ampliamento e gestione integrata degli impianti idrici, comprendente anche la distribuzione e la fornitura di acqua in ambito portuale, con importo a base d’asta di Euro 145.750,19;

che sia altresì utile accertare se il contratto esitato sia stato affidato e se ne sia stata completata l’esecuzione da parte dell’impresa aggiudicataria; che sulle circostanze sopra indicate debba essere acquisita una succinta relazione di chiarimenti dell’Autorità portuale di Catania;

che la suddetta relazione debba essere depositata in sette copie, perfettamente leggibili, presso la Segreteria di questo Consiglio entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

che, per l’effetto, la trattazione del processo vada rinviata all’udienza pubblica indicata nel susseguente dispositivo;

Considerato che la comunicazione della presente ordinanza vale come avviso alle parti costituite ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo;

Visti gli artt. 63, comma 1, e 65, comma 2, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, dispone gli incombenti istruttori indicati in parte motiva e rinvia la trattazione all’udienza pubblica del 14 dicembre 2011, ore di rito.

Manda la Segreteria per l’esecuzione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo il 2 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, Gabriele Carlotti, estensore, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 01-06-2011, n. 22112 Reato continuato e concorso formale

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ACI Sante, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Catania, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il 16 aprile 2009, ha rigettato l’istanza di rideterminazione della pena per effetto della continuazione, proposta nell’interesse di M.V., ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con riferimento a due sentenze di condanna, Ivi compiutamente indicate.

2. – Il condannato propone personalmente ricorso per cassazione avverso l’Indicata ordinanza, chiedendone l’annullamento, in quanto il giudice dell’esecuzione, nel disattendere l’istanza nonostante il parere favorevole del Procuratore Generale della Repubblica, non aveva valutato adeguatamente le risultanze processuali, dalle quali emergeva compiutamente, a prescindere dalla sua condizione di tossicodipendenza – per altro neppure dedotta in sede di richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. – l’unicità del progetto delittuoso in cui dovevano ricondursi gli episodi delittuosi giudicati con le indicate sentenze, relativi entrambi a fatti di ricettazione di auto e libretti di circolazione ed alterazione del numero di telaio, commessi in un arco temporale limitato (poco più di un anno).
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione, è fondata e merita accoglimento.

Premesso, infatti, che l’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rldeterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen., e che tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1587 dell’1/3/2000, dep. il 20/4/2000, Rv.

215937, imp. D’Onofrio), dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge che il giudice dell’esecuzione abbia proceduto ad un’approfondita e completa disamina di tali elementi, risolvendosi la stessa in affermazioni astratte che non illustrano, in particolare, le effettive ragioni per cui la commissione dei reati oggetto dell’istanza – per altro neppure specificati nell’ordinanza, sia pure soltanto attraverso l’indicazione della sola norma incriminatrice violata – doveva ritenersi indicativa soltanto di una "generica inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali", senza denotare la esistenza di una deliberazione di un programma criminoso, e ciò nonostante la riconosciuta "prossimità temporale" e la "medesimezza del movente delle varie azioni criminali"; insufficienza argomentativa certamente non trascurabile ove si consideri che la rilevazione di una compresenza di plurimi elementi indicatori dell’unicità del disegno criminoso (natura omogenea dei reati; loro prossimità temporale;

identità del movente), anche in base ad elementari regole mutuabili dalla teoria delle probabilità, non può non esplicare un "effetto moltiplicatore" riguardo all’eventualità dell’effettiva sussistenza del dato da accertare.

2. – Presentando l’ordinanza Impugnata, nonostante il considerevole lasso temporale intercorso tra la discussione dell’istanza e la redazione della decisione, l’evidenziata insufficienza motivazionale, il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, per nuovo esame dell’istanza.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catania.

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