Cass. pen., sez. VI 17-12-2007 (10-12-2007), n. 46844 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Disciplina intertemporale – Reato continuato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna del cittadino polacco sopra indicato alla Polonia siccome colpito da mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Legnica in data 22 giugno 2007, in seguito a sentenze del Tribunale rionale di Jawor del 24 febbraio 2002 e del 28 maggio 2004, per essersi sottratto al dovere di mantenimento dei figli minorenni nei periodi da (OMISSIS) e per i periodi da (OMISSIS) e dal (OMISSIS).
Avverso la sentenza della Corte d’appello propone ricorso per cassazione il K. deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) d) ed e) con riferimento alla L. n. 69 del 2005. Lamenta i seguenti vizi della decisione. A) La sentenza sarebbe illegittima in quanto concede la consegna anche per reato anteriore al 7 agosto 2002, contrariamente alle previsioni della L. n. 69 del 2005, art. 40. B) Egli comunque non si sarebbe sottratto alla esecuzione delle sentenza non avendone mai avuto conoscenza. La Corte di Catanzaro avrebbe presunto tale conoscenza tenendo conto delle sommarie informazioni della autorità giudiziaria della Polonia. C) Inoltre, lo Stato richiedente non avrebbe ottemperato alla richiesta di informazioni inviate dalla autorità italiana, avente ad oggetto le modalità del fatto contestato e delle fonti di prova.
Rileva la Corte come, in effetti, la Corte d’appello di Catanzaro non abbia dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di dover dichiarare la sussistenza delle condizioni per la consegna (con la procedura prevista per il MAE) anche per la sentenza del 24 febbraio 2002 con la quale il K. è stato condannato per la mancata corresponsione di mezzi di sussistenza al figlio minore B. P. per il periodo da (OMISSIS), nonostante la norma della L. n. 69 del 2005, art. 40 stabilisca, al comma 2, che per i reati commessi anteriormente al (OMISSIS) si rendono applicabili le norme sulla estradizione.
Tuttavia, tale carenza motivazionale ben può essere integrata da questa Corte, la quale rileva che il reato contestato in tale periodo riguarda la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza (oltre che per il figlio K.K.) per il figlio B.P. così come il reato contemplato nella sentenza del 28 maggio 2004, che comprende periodi sicuramente rientranti nella L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, e che riguarda la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per lo stesso figlio B.P.. I due periodi (quello previsto dalla prima sentenza e il primo periodo della seconda sentenza) si saldano tra loro in quanto il mese di dicembre 2001 è, a un tempo, il periodo finale della prima sentenza e il periodo iniziale della seconda sentenza, che giunge sino al maggio 2003, per poi ricomprendere altro periodo successivo.
I reati contestati, che secondo l’ordinamento italiano sarebbero sicuramente unificabili con il vincolo della continuazione, possono essere considerati tali anche per l’ordinamento polacco, secondo un modello che comporta una valutazione unitaria, come si evince dalla nota 10 ottobre 2007 del Tribunale di Jawor, che riferisce di un istituto analogo alla continuazione previsto all’art. 64 c.p. di quel paese (paragrafo richiamato tra le norme applicate alla specie) per chi commetta un reato simile a quello per cui è già stato condannato in precedenza, con la possibilità, in ipotesi siffatte, di una applicazione di pena per il nuovo reato commesso fino al massimo della pena, aumentata della metà.
Si deve concludere che correttamente è stata applicata la procedura prevista dalla L. n. 69 del 2005 anche per il reato giudicato con la prima delle due sentenza sopra richiamate.
Per quanto riguarda i residui motivi di ricorso, va rilevato, quanto al secondo mezzo, che non può comportare alcuna conseguenza di rilievo il fatto che il K. non fosse a conoscenza delle sentenze, mentre è da escludere, con riguardo all’ultimo motivo, che non siano stati indicati le modalità della commissione dei reati e delle prove perchè per ciascuno dei due figli è indicata la fonte dell’obbligo (accordo delle parti, sentenza), le fonti dell’obbligo di corrispondere la maggiorazione rispetto alle originarie statuizioni, le deposizioni delle madri dei due figli, la confessione del prevenuto (v. citata nota del Tribunale di Jawor).
Conclusivamente il ricorso va rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva il deposito della motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2011, n. 1719 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado davanti al Tribunale di Isernia, la attuale parte intimata, R.S., dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione come docente di ruolo aveva proposto domanda, nei confronti del suddetto Ministero, nonchè nei confronti del Ministero delle Finanze, di accertamento del proprio diritto alla percezione del compenso relativo alle due ore eccedenti le diciotto ore settimanali obbligatorie, svolte negli anni scolastici dal 1999 al 2004, computando nel trattamento economico anche l’indennità integrativa, con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive, oltre agli accessori di legge.

Nel contraddittorio con i due Ministeri, che si opponevano alla domanda, il Tribunale la rigettava Su impugnazione del lavoratore soccombente la Corte d’appello di Campobasso riformava la statuizione di primo grado, condannando il Ministero dell’Istruzione e quello dell’Economia per quanto di rispettiva competenza, al pagamento della quota di indennità integrativa speciale per le ore di servizio eccedenti la diciottesima settimanale, con condannava altresì al corretto ricalcolo della tredicesima mensilità. La Corte adita si fondava sul disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, laddove stabilisce che "ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell’assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12". Soggiungeva la Corte territoriale che analoga disposizione era prevista per i docenti supplenti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, art. 6, laddove si prevedeva che ogni ora eccedente le 18 settimanali venisse compensata con 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale. Anche il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, in relazione alle ore eccedenti per gli anni 1988/1990, aveva richiamato il citato D.P.R. n. 209 del 1987. Indi con l’art. 70 del CCNL 1995-1998 del Comparto Scuola si era stabilito che "Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43 comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo di istituto, si applica il calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato". Ciò premesso e considerato che, indubbiamente, sulla base dei D.P.R. citati, le ore eccedenti dovessero essere compensate in misura comprensiva dell’indennità integrativa speciale, la Corte territoriale disattendeva la tesi dei Ministeri per cui questo sistema sarebbe venuto meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 70 del CCNL citato, osservando che questo richiamava il D.P.R. del 1974, il quale faceva riferimento al trattamento economico in godimento, escludendo solo l’aggiunta di famiglia e l’assegno di cui alla L. n. 477 del 1973, art. 1. Soggiungeva la Corte adita che la espressione "stipendio tabellare" di cui alla seconda parte dell’art. 70, era da considerarsi usata in modo improprio, perchè essa invece rimandava alla retribuzione in concreto percepita dai docenti interessati.

Avverso detta sentenza il Ministero dell’Istruzione CSA di Isernia propone ricorso con un motivo.

Resiste la parte privata con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 70 del CCNL Comparto Scuola del 4.8.95 e difetto di motivazione, perchè, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il citato art. 70 del CCNL sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti, mentre il richiamo al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, avrebbe la mera funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare. Irrilevante sarebbe la giurisprudenza amministrativa che riteneva inclusa l’indennità integrativa a, speciale, in quanto concernente periodi anteriori all’entrata in vigore del citato art. 70 del CCNL, il quale fa appunto riferimento allo stipendio tabellare, da tenersi distinto dalla indennità integrativa speciale, come risultante dall’art. 63 del medesimo CCNL sulla struttura della retribuzione, la quale comprende, come trattamento fondamentale, lo stipendio tabellare e, separatamente, l’indennità integrativa speciale. Inoltre, solo con il CCNL del 2003, e quindi solo dal primo gennaio 2003, è stato stabilito che la indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare.

1. Il ricorso merita accoglimento, come già statuito dalla sentenza di questa Corte n. 23930 del 2010, con cui si è affermato "Conviene prendere le mosse, ai fini dell’interpretazione diretta da parte di questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal testo della declaratoria pattizia di cui all’art. 70 del CCNL in esame.

Tale clausola, per la parte che interessa, testualmente dispone al primo comma che: "Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4.

Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato".

E’ utile altresì sottolineare che in base all’art. 63, dedicato alla struttura della retribuzione, del predetto contratto la retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone del trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione) e dall’indennità integrativa speciale – e del trattamento accessorio – il quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all’art. 70.

Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell’art. 70, comma 1 del CCNL in parola sancisce che: "fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12".

In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera univoca, che il richiamo operato nell’art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza.

Tanto è confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1 in parola dove è disposto che: "Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato".

Infatti il riferimento allo "stipendio tabellare" – che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola – e non al "trattamento economico in godimento" di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18^ ora.

Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra soluzione ermeneutica, consegue che stante ex art. 63 del CCNL in esame la netta distinzione – riguardo alla struttura della retribuzione – nella individuazione delle "voci" componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale e non essendo quest’ultima richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del predetto contratto, la conclusione non può essere che quella della esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18, della indennità integrativa speciale". 2. Va ulteriormente osservato che tale disciplina non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.

Invero, in relazione alla misura del compenso spettante per lavoro straordinario, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470 del 2002, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 Cost., nella parte in cui – prevedendo un meccanismo di "blocco" delle retribuzioni – produce il risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce "un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell’orario normale". In detta sentenza la Corte ha affermato che "La proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa. Ne consegue – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che "il silenzio dell’art. 36 Cost., sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale". 3. Nè vi sono dubbi sulla compatibilità del citato art. 70 del CCNL con l’art. 4 della parte 2^ della Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in virtù della L. 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996), entrata in vigore il 1 settembre 1999 (a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuto il 6 luglio 1999); tale norma (la cui rubrica reca "Diritto ad un’equa retribuzione") dispone, per quel che qui rileva, che "per garantire l’effettivo esercizio del diritto ad un’equa retribuzione, le Parti s’impegnano:

1. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso; 2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari …" (comma 1), ed inoltre che "l’esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali" (comma 2).

In primo luogo, com’è noto, le disposizioni della Carta non hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati contraenti, ma si concretano in impegni giuridici di carattere internazionale nei rapporti fra gli Stati medesimi, ai quali, perciò, è demandata l’attuazione dei principi e dei diritti in essa contemplati, con ampia discrezionalità quanto ai modi, ai tempi e ai mezzi.

Inoltre questa Corte ha già affermato che rileva in ogni caso la distinzione tra straordinario legale e contrattuale, e che i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto quello legale (Cass. 14 marzo 2003 n. 3770; Cass. 1 febbraio 2006 n. 2245; n. 6264/2010), mentre, nella specie, è in questione la remunerazione spettante per le ore eccedenti le diciotto settimanali.

Va pertanto sancito che l’art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e quindi con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito, la domanda originaria dell’insegnante in epigrafe va rigettata.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tenuto conto che la controversia involge una questione esclusivamente d’interpretazione di contratto collettivo in ordine alla quale i giudici del merito si sono diversamente pronunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda originaria della insegnante in epigrafe. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2711 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13 gennaio 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata fra le parti di Euro 800 di ammenda a G.N., imputata del reato di cui all’art. 81 c.p., comma 1, artt. 660 e 594 c.p., commesso in (OMISSIS), e dello stesso reato, commesso in (OMISSIS), ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra gli addebiti, valutata corretta la qualificazione giuridica del fatto, considerata congrua la pena ed operata la riduzione per il rito.

2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova, il quale, con unico motivo, lamenta violazione dell’art. 594 c.p. per essere stata applicata la pena dell’ammenda prevista per la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., nonostante la contestazione, in continuazione con detta contravvenzione, anche del delitto di ingiuria, punito con la pena della reclusione o della multa in via alternativa, e nonostante la valutazione in sentenza della corretta qualificazione giuridica dei reati contestati e la ritenuta continuazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo per nuovo giudizio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato.

2. In tema di applicazione della pena concordata fra le parti, spetta al giudice verificare la correttezza della qualificazione giuridica dell’imputazione e la legalità della pena concordata.

Il primo controllo, che suppone una ricognizione allo stato degli atti del procedimento per il riscontro dell’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività giustifica il proscioglimento dell’imputato e crea un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione (Sez. U., n. 3 del 25/11/1998, dep. 22/02/1999, Messina, Rv. 212437), attiene alla verifica da compiersi dell’astratta corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, finalizzata ad evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell’art. 444 c.p.p. e dell’art. 112 Cost. (Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, dep. 18/03/2010, P.G. in proc. Hernandez, Rv. 246394;

Sez. 1, n. 46146 del 04/11/2009, dep. 01/12/2009, P.G. in proc. Rosa, Rv. 245505; Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, dep. 28/11/2007, P.G. in proc. Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 1282 del 22/10/2002, dep. 14/01/2003, P.G. in proc. Scodini, Rv. 223847; Sez. 5, n. 1627 del 18/12/2001, dep. 16/01/2002, P.G. in proc. Peano G., Rv. 220818).

Il secondo controllo attiene alla verifica della legalità della pena, e cioè della sua conformità alle regole che la disciplinano e di quelle che influiscono sulla sua determinazione, come passaggio imprescindibile per valutarne la congruità (Sez. 1, n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Ndiaye, Rv. 246930; Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 19/01/2007, P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033; Sez. 6, n. 46457 del 05/10/2004, dep. 30/11/2004, P.M. in proc. Pirastru, Rv. 230655; Sez. 3, n. 641 del 16/02/1999, dep. 29/03/1999, P.M. in proc. Zanon A, Rv. 213275).

3. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia, dopo aver ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto, ha omesso di considerare, nel ratificare l’accordo concluso fra le parti, che all’imputata erano stati contestati, in entrambi i capi di imputazione, la contravvenzione continuata di cui all’art. 660 c.p. e il delitto continuato di cui all’art. 594 c.p., puniti, rispettivamente, con la pena dell’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a Euro 516 e con la pena della reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad Euro 516, e che la pena concordata è stata quella dell’ammenda, prevista per la contravvenzione e applicata come pena base in Euro 1000, eccedente il limite massimo di Euro 516 previsto per il reato di molestia.

In tal modo, si è trascurato – in sentenza – di tenere conto non solo del concorso formale tra il delitto di ingiuria e la contravvenzione di molestia continuati, contestati in entrambi i capi di imputazione, ma anche della maggiore gravità della fattispecie delittuosa rispetto a quella contravvenzionale, attesa la valutazione in astratto già compiuta dal legislatore, e della pena prevista per la violazione più grave, neppure chiarendosi se la ritenuta continuazione tra tutti gli addebiti abbia riguardato solo le plurime condotte contravvenzionali o le stesse e le plurime condotte delittuose.

4. L’illegalità della pena irregolarmente determinata implica l’esclusione della validità dell’accordo relativo al patteggiamento concluso fra le parti del processo, che si estende alla sentenza impugnata che lo ha ratificato e che deve, pertanto, essere annullata.

L’annullamento della sentenza deve avvenire senza rinvio ai sensi dell’art. 620 c.p.p., perchè le parti rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato potranno rinegoziare l’accordo su altre basi o il procedimento potrà proseguire con il rito ordinario (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, P.G. Calibe e altro, Rv.

247841).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di La Spezia per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 10-02-2011, n. 4994 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– G.M., primario dell’ospedale (OMISSIS), responsabile del reparto detenuti del padiglione (OMISSIS), è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo per avere, in detta qualità, per colpa generica, cagionato la morte del detenuto D.C., colà ricoverato, deceduto a seguito di grave scompenso multiorgano, essendosi, tra l’altro, da tempo rifiutato di alimentarsi. L’imputato, secondo l’accusa, non era intervenuto sul paziente in modo adeguato rispetto alle patologie di cui lo stesso era affetto; in particolare, non ne aveva disposto il trasferimento in un più idoneo reparto ospedaliero, ovvero in un reparto psichiatrico.

2- I fatti sono stati ricostruiti nei seguenti termini.

Il 21 febbraio 2000, D.C., esponente di un clan camorristico, condannato con sentenza irrevocabile alla pena di nove anni e nove mesi di reclusione, già ammesso, per motivi di salute, a detenzione domiciliare surrogatoria del rinvio facoltativo dell’esecuzione ex art. 147 cod. pen., aveva avanzato al Tribunale di Sorveglianza di Salerno istanza di proroga del provvedimento di rinvio dell’esecuzione.

Il tribunale aveva disposto perizia medico legale affidata ad un collegio di medici – composto da un medico legale, da un cardiologo e da uno psichiatra – che aveva concluso per l’incompatibilità delle condizioni di salute del D. con il regime detentivo. In particolare, il collegio medico aveva accertato che il paziente era affetto da "cardiopatia ischemico-ipertensiva ad impronta dilatativa, obesità e diabete mellito", malattie a decorso cronico destinate a progressivo peggioramento che avrebbe potuto determinare una condizione di pericolo di vita; il D. era anche risultato affetto da un "disturbo da panico con agorafobia in soggetto con disturbo di personalità NAS". Il collegio medico aveva quindi evidenziato come i disturbi psichici, interagendo con le patologie fisiche, avrebbero potuto indurre nel paziente il rifiuto di alimentarsi, come già avvenuto in passato.

Il 20 febbraio 2001, il tribunale di sorveglianza, andando in contrario avviso rispetto al parere espresso dai periti, aveva emesso ordinanza di rigetto della richiesta di differimento dell’esecuzione della pena, ovvero di proroga della detenzione domiciliare ed aveva disposto il trasferimento del detenuto in struttura penitenziaria sita in località sede di policlinico universitario nonchè di centro clinico penitenziario in grado di assicurare i servizi di guardia medica nelle 24 ore, di cardiologia e di psichiatria.

Il 13 giugno 2001 il D. era stato tradotto nel carcere di (OMISSIS).

Il (OMISSIS) il detenuto era stato trasferito presso il centro clinico del carcere di (OMISSIS).

Il 21 settembre 2001 il magistrato di sorveglianza di Napoli aveva respinto altra istanza di differimento e di detenzione domiciliare, non avendo ravvisato profili di incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del detenuto.

Il (OMISSIS) il D. era stato trasferito presso il reparto detenuti dell’ospedale "(OMISSIS)", ove era giunto con diagnosi di "stato di disidratazione".

Il (OMISSIS) il paziente era stato dimesso da detto ospedale con diagnosi di "polineuropatia degenerativa assonale idopatica, atrofia cerebrale diffusa su base vasculopatica, anemia secondaria a processo infiammatorio cronico, piaghe da decubito, grave ipotonia e ipotrofia degli arti, cardiopatia ischemica, protrusioni disco- artrosiche cervicali e lombosacrali, psicosi cronica, stato di disidratazione con ipotassiemia", La lettera di dimissioni, firmata dal G., raccomandava le adeguate terapie, consigliava di imboccare il paziente e suggeriva un nuovo ricovero valutativo entro tre mesi.

Il (OMISSIS) il D. era stato ancora ricoverato al "(OMISSIS)" con diagnosi di "sospetta anemia "; le condizioni generali erano ulteriormente peggiorate.

Il 10 dicembre 2001 il G. aveva relazionato al tribunale di sorveglianza di Napoli segnalando i comportamenti oppositivi del paziente, cioè il rifiuto di alimentarsi, imputabile alle patologie a base organica e psichica ed allo stato di detenzione, l’accentuazione di tali patologie, ritenute al momento non suscettibili di miglioramento.

Nella stessa data del 10 dicembre 2001, il tribunale di sorveglianza aveva disposto l’applicazione della detenzione extracarceraria, per il periodo di due mesi, presso il policlinico universitario di Napoli.

Il 19 dicembre 2001, nelle more delle procedure per il trasferimento, il D., ancora ricoverato presso l’ospedale (OMISSIS), era deceduto, secondo il medico legale, per "grave scompenso multi organo in soggetto estremamente defedato ed affetto da gravi patologie"; a giudizio dello stesso medico, il decesso era stato conseguenza della degenerazione del gravissimo quadro patologico già risultante a carico del paziente al momento del ripristino dello stato detentivo.

3- Il giudice monocratico del Tribunale di Roma, nell’assolvere l’imputato, con sentenza del 6 novembre 2008, dopo avere premesso che i pareri espressi dai medici intervenuti, quali consulenti di parte o periti del giudice, erano stati concordi nell’individuare due punti certi:

a) che il decesso del D. era dovuto alla "inanizione volontaria e da rifiuto di trattamento in soggetto che presentava una patologia importante", in pratica, il D. si era lasciato morire vittima del quadro patologico sopra richiamato e del suo progressivo aggravamento imputabile allo stato detentivo;

b) che vi era certamente incompatibilità, peraltro già segnalata dai periti del tribunale di sorveglianza, tra le condizioni di salute del D. ed il regime detentivo, tanto premesso, dunque, ha concluso sostenendo che alcun addebito potava essere rivolto al G..

In particolare, con riferimento alle accuse di negligenza rivolte all’imputato, il tribunale ha osservato:

a) che l’accusa, in punto di mancato trasferimento del paziente presso un reparto di psichiatria, doveva ritenersi infondata sia perchè, mancando il (OMISSIS) di reparto psichiatrico, il G. avrebbe solo potuto ricorrere a consulenze specialistiche esterne, puntualmente richieste ed effettuate, di guisa che il paziente era stato, sotto l’aspetto psichiatrico, costantemente monitorato, sia perchè, come hanno affermato tutti i periti ed i consulenti intervenuti, anche la migliore terapia psichiatrica, svolta in regime detentivo nei confronti di un paziente le cui condizioni di salute erano divenute critiche proprio a causa di quel regime, non avrebbe avuto successo;

b) che l’accusa di non avere, con interventi energici, sollecitato il trasferimento del paziente ovvero il differimento della esecuzione della pena, era altrettanto infondata poichè il G. aveva ripetutamente segnalato per iscritto la criticità delle condizioni di salute del D.; segnalazioni che avevano ottenuto il solo risultato di trasferirlo presso altra struttura sanitaria.

Ha, altresì, osservato il primo giudice che già all’atto del ricovero al (OMISSIS), il (OMISSIS), le condizioni di salute del D. erano divenute irreversibili. Di qui la sentenza assolutoria.

4- Su appello proposto dalla parte civile, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2009, ha confermato la decisione del primo giudice.

La corte territoriale ha quindi ribadito i giudizi e le argomentazioni posti dal primo giudice a fondamento della sentenza assolutoria, rilevando, anzitutto, riportandosi ai pareri tecnici espressi dai periti, come, sotto il profilo causale, dovesse ritenersi ben più significativa, rispetto alle manchevolezze ed omissioni addebitate al G. – in particolare, l’insufficienza del controllo psichiatrico – la mancata concessione al detenuto, da parte dei giudici competenti, della detenzione domiciliare, ovvero il mancato trasferimento dello stesso presso un più idoneo reparto ospedaliero. Concetto, ha soggiunto la stessa corte, ribadito dai periti in sede di esame dibattimentale, laddove essi hanno confermato che il D., in considerazione delle sue condizioni di salute, non avrebbe dovuto rimanere in carcere.

I giudici del gravame, inoltre, hanno rilevato come, in ogni caso, dette manchevolezze ed omissioni non fossero tali da giustificare la tesi d’accusa. Così, non poteva essere considerata quale condotta omissiva da parte del medico la mancata imposizione della nutrizione;

ciò perchè, come segnalato dai periti, il codice deontologico medico esclude il ricorso a tali pratiche. Ugualmente, non potevano ritenersi, per le ragioni già esposte, significative di condotta omissiva o negligente il mancato trasferimento del paziente in un centro psichiatrico o in altro ospedale nè la presunta mancata energica prospettazione al magistrato competente delle critiche condizioni di salute dello stesso.

Nel ribadire l’assenza di significative a causalmente rilevanti condotte omissive e colpevoli da parte del G., i giudici del gravame hanno osservato come i giudici della sorveglianza fossero stati in possesso di tutti i dati clinici necessari per assumere decisioni di loro esclusiva competenza e come, a fronte della criticità delle condizioni di salute del detenuto, essi avessero ritenuto di far prevalere, alle esigenze di cura dello stesso, quelle di difesa sociale, avendo considerato ancora attuale la pericolosità del soggetto, pur nelle prospettate condizioni di salute. Decisione della quale, secondo gli stessi giudici, non potrebbe farsi l carico il G..

5- Avverso tale sentenza, propone ricorso, per il tramite del difensore, la parte civile che, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della stessa.

Il vizio motivazionale viene, anzitutto, segnalato laddove il giudice del gravame, dopo avere riconosciuto che il D. era affetto da gravi malattie ad andamento ingravescente e che i periti del tribunale di sorveglianza avevano tempestivamente certificato l’incompatibilità del regime detentivo con tali condizioni, non avrebbero poi concluso in termini coerenti rispetto a tali premesse, avendo persino valorizzato i provvedimenti di rigetto, da parte dei giudici della sorveglianza, delle varie istanze presentate dal D..

Anche in punto di nesso causale, i giudici del gravame avrebbero travisato le valutazioni dei periti e, pur avendo ammesso che nella gestione del paziente il G. aveva manifestato manchevolezze ed omissioni, hanno poi sostenuto che fosse dubbio il rilievo causale delle stesse sulla morte del detenuto. Il G., a dire del ricorrente, avrebbe inviato ai giudici della sorveglianza relazioni errate perchè basate su consulenze esterne non puntuali in quanto non accompagnate da costanti controlli psichiatrici. Il G., inoltre, non avrebbe prestato le dovute cure ed attenzioni al D., che lui riteneva un simulatore, che è in sostanza rimasto vittima della mancanza di cure, mediche e farmacologiche, adeguate.

Ancora il giorno precedente il decesso, in data (OMISSIS), era stata certificata dal G. l’assenza di pericolo di vita.

6- Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte, G.M., per il tramite del difensore, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato posto che nella sentenza impugnata sono certamente ravvisabili i dedotti vizi motivazionali.

1A- Si presenta, anzitutto, logicamente incoerente, rispetto all’evolversi delle patologie che hanno determinato il decesso del D., pur richiamate nella sentenza impugnata, l’affermazione dei giudici del gravame, contenuta nella "premessa", secondo cui oggetto d’esame sarebbe solo il trattamento ospedaliero riservato al detenuto presso l’ospedale "(OMISSIS)" nel periodo che va dal (OMISSIS) (data del secondo ricovero) al (OMISSIS) (data del decesso), non anche di quello relativo al precedente ricovero (dal (OMISSIS)) non potendosi, secondo gli stessi giudici, "trarre da fatti … prodottisi in momento escluso dall’imputazione…. elementi rilevanti" a carico del dott. G. – il riferimento è alla specifica indicazione, contenuta nel capo d’imputazione, a detto periodo, relativo al secondo ricovero del D. al "(OMISSIS)".

Se è vero, infatti, che nell’imputazione è stato espressamente richiamato tale periodo, è anche vero:

a) che l’indagine relativa alla gestione del paziente, di cui era responsabile il dott. G., quale primario del reparto riservato ai detenuti, e le conseguenti valutazioni in punto di verifica dell’esistenza di eventuali responsabilità, in relazione a tale gestione, da parte del sanitario, non possono ignorare, da un lato, che il D. era stato solo pochi giorni prima, il (OMISSIS), dimesso dal "(OMISSIS)", dopo un periodo di degenza protrattosi per quasi un mese e mezzo (dal (OMISSIS)) – di guisa che, riunendo i due periodi, interrotti per soli sei giorni (dal (OMISSIS)), la degenza al "(OMISSIS)" si è protratta per quasi due mesi e mezzo – dall’altro, che si presenta chiaramente incoerente sotto il profilo logico la pretesa di esprimere un adeguato giudizio sul trattamento ospedaliero di cui il D. è stato oggetto presso il citato ospedale esaminando soltanto l’ultimo periodo di degenza ed ignorando il primo – di pochi giorni precedente, quasi che il decesso fosse stato conseguenza di patologie emerse solo dopo il ricovero del (OMISSIS) e non, come peraltro afferma lo stesso giudice del gravame nel complessivo contesto motivazionale, dell’aggravarsi di patologie preesistenti, che avrebbero dovuto esser ben note allo stesso G., in quanto da tempo diagnosticate, tragicamente evolutesi nel corso dei mesi;

b) che quel richiamo, d’altra parte, si presenta non certo limitativo dell’indagine demandata al giudice, – nel senso che allo stesso sarebbe impedito di prendere in esame eventuali inefficienze, inadeguatezze terapeutiche, errori diagnostici, ove accertati, riferibili alla prima degenza – bensì solo esplicativo del capo d’accusa, in realtà incentrato sul complessivo trattamento ospedaliero del paziente, ritenuto negligente, evidentemente riferito all’intera degenza dello stesso al "(OMISSIS)", come anche emerge dall’integrazione dello stesso capo d’accusa da parte del PM, intervenuta nel corso dell’udienza dibattimentale del 7 ottobre 2008, laddove è stato fatto riferimento al mancato trasferimento del D. presso un reparto psichiatrico, apparso, in tesi d’accusa, indispensabile già in occasione della prima degenza, ed al prolungato rifiuto dello stesso di alimentarsi, iniziato mesi prima, in tempi anche precedenti il primo ricovero.

1B- Ugualmente incoerente si presenta l’affermazione, contenuta nella stessa "premessa", secondo cui non potrebbero trarsi "da fatti che sfuggivano al controllo di G., ovvero avvenuti ad opera di terzi" elementi a carico di costui – il riferimento dovrebbe riguardare le cure prestate al detenuto nei periodi, precedenti i ricoveri al "(OMISSIS)", di detenzione in carcere e presso il centro clinico di (OMISSIS) e, in particolare, il calo ponderale del detenuto.

In realtà, se è certamente vero che al dott. G. non potrebbero, ovviamente, mai attribuirsi responsabilità per precedenti negligenti gestioni delle patologie del D., ad altri imputabili, è anche vero che di quei "fatti" non può non tenersi conto nella valutazione della successiva gestione del paziente da parte del G., non perchè di quelli costui dovesse esser chiamato a rispondere, bensì perchè di quelli egli avrebbe dovuto doverosamente tener conto allorchè, con il ricovero del (OMISSIS), aveva assunto la responsabilità della salute del detenuto.

L’esame di quei "fatti", dunque, nei termini ed al fine indicati – così come dei risultati degli accertamenti medico-legali che hanno accompagnato le procedure giudiziarie legate all’esecuzione della pena inflitta al D. – non può certo esser precluso al giudice. Al contrario, esso deve ritenersi doveroso in vista della necessità di verificare se gli interventi clinici e terapeutici disposti dal G., che di quei "fatti" avrebbe dovuto avere piena cognizione, siano stati coerenti rispetto alle patologie che risultavano già accertate.

Ciò vale anche per la perdita di peso del D., attribuita al rifiuto del cibo, a proposito del quale appare anche discutibile sotto il profilo logico, l’affermazione dei giudici del merito secondo cui del calo ponderale precedente il ricovero del (OMISSIS) non potrebbe esser ritenuto responsabile il G.. Ciò non solo per quanto già segnalato in ordine alla precedente e prolungata presenza al "(OMISSIS)" del D. (durante la quale il calo ponderale doveva certamente già iniziato ad assumere aspetti di criticità, se è vero che all’atto dell’ingresso in istituto, pochi mesi prima, il peso del detenuto era di 114 kg, progressivamente ridottosi, alla data dell’ultimo rilevamento – (OMISSIS) – ad 82 kg, fino a giungere ai finali 50, 60 kg, stimati dal perito), strettamente collegata, sotto il profilo del trattamento sanitario, al ricovero successivo, ma anche perchè proprio al dott. G. spettava di intervenire per fermare il progressivo calo ponderale fin dal ricovero del (OMISSIS), in considerazione della notevole perdita di peso in precedenza registrata e del perdurare del rifiuto di alimentarsi da parte del paziente.

1C- Tali incoerenti premesse non sono rimaste ininfluenti nella successiva prolusione argomentativa della sentenza impugnata, poichè proprio a causa di esse il giudice del gravame è stato indotto a non considerare, nel valutare i comportamenti del dott. G., che costui era intervenuto, quale responsabile di un’importante struttura ospedaliera, dopo che il paziente non solo era stato sottoposto a perizie che ne avevano segnalato le gravi patologie di natura fisica (tra le quali, si legge nella sentenza di primo grado, una cardiopatia ischemico-ipertensiva ed un’aritmia ipercinetica, direttamente registrata dai periti, con elevato rischio di tachicardia ventricolare, ritenuta "temibile per le frequenti evoluzioni fatali") e di natura psichiatrica (disturbo di panico con agorafobia in soggetto con disturbo della personalità NAS, che avrebbero potuto, specie in regime detentivo, influenzare negativamente l’evoluzione delle patologie fisiche ed avrebbero potuto comportare, come già avvenuto in passato, il rifiuto di alimentazione e di cure), ma aveva già attraversato un accidentato percorso carcerario, puntualmente registrato nelle relazioni sanitarie degli istituti (persistente rifiuto di alimentarsi e di sottoporsi a terapia, peso corporeo iniziale, registrato il (OMISSIS), all’ingresso nel carcere di (OMISSIS), di 114 kg, sceso a 93, 500 kg alla data del (OMISSIS), ad 82 kg il (OMISSIS), fino a giungere ai 50, 60 kg stimati dal perito, in assenza di ulteriori dati, stante il successivo rifiuto del D. di pesarsi).

A non considerare, ancora, lo stesso giudice, che di quei "fatti" precedenti e di quelle traversie, nonchè di eventuali precedenti errori altrui nel trattamento delle diverse patologie di cui il D. era affetto, il G. avrebbe ben dovuto tener conto nel formulare la propria diagnosi e nella individuazione delle opportune terapie. Senza trascurare la grave patologia psichiatrica di cui il D. era affetto, che avrebbe dovuto indurlo a verificare se il persistente rifiuto delle terapie e dell’alimentazione, da cui era conseguita una diminuzione, in pochi mesi, del peso corporeo del detenuto di circa la metà (dai 114 kg iniziali ai circa 50, 60), altro non fosse, come, del resto, già chiarito dai periti della magistratura di sorveglianza, che una tipica manifestazione, peraltro in passato già manifestatasi, di quella patologia, verso la cui cura, secondo il giudizio degli stessi periti riportato nella sentenza di primo grado, avrebbero dovuto indirizzarsi gli sforzi del G. attraverso una terapia "intensa ed assidua", capace "di indurre il paziente ad accettare le cure e l’alimentazione". 2- Ulteriormente incoerente si presenta il richiamo in sentenza alle valutazioni espresse dai periti G. e Sa. – contenuto nella parte motivazionale che ha trattato del contrasto manifestatosi tra il Gip ed il tribunale circa l’incompatibilità del regime carcerario rispetto alle condizioni di salute del D. – laddove costoro avevano ritenuto dubbia la sussistenza del nesso causale tra le "manchevolezze " riscontrate nella gestione del paziente da parte del G. e la morte del detenuto, in quanto più significativa, a tal fine, doveva ritenersi, sempre a giudizio dei periti, la mancata concessione della detenzione domiciliare.

Se è vero, infatti, che, come si legge nella sentenza impugnata, i periti hanno ritenuto "più significativa, sul piano eziologico … la mancata concessione della detenzione domiciliare" rispetto a quelle "manchevolezze", è anche vero che gli stessi periti, secondo quanto ricordato nella medesima sentenza, hanno non solo individuato, tra le varie "manchevolezze" attribuite al dott. G., "l’insufficienza del controllo psichiatrico del paziente", ma hanno anche indicato un preciso e concorrente nesso causale, rispetto alla morte del detenuto, nel mancato trasferimento dello stesso, evidentemente da parte del dott. G., "in un più idoneo reparto ospedaliero".

E dunque incoerente, rispetto al complessivo giudizio espresso dai periti, deve ritenersi l’affermazione dei giudici del gravame secondo cui le richiamate conclusioni dei periti avrebbero posto in dubbio la sussistenza del nesso causale ed avrebbero attestato che era stato il prolungarsi del regime detentivo a determinare la morte del D.. Al contrario, secondo quanto sul punto è stato ricordato in sentenza, gli stessi periti, oltre che avere individuato le "manchevolezze" del G., avevano precisato che anche al mancato trasferimento del paziente in più idoneo reparto doveva eziologicamente addebitarsi il decesso del D.; e dunque, seguendo tale ragionamento, anche al G., cui tale trasferimento spettava di disporre, sia pure con il concorrente intervento della magistratura di sorveglianza ove tale reparto non fosse stato interno al "(OMISSIS)". 3- Il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, già fuorviato dalle illogiche ed errate premesse sopra richiamate, non ha assunto, nei successivi passaggi motivazionali, accettabili profili di coerenza logica rispetto agli stessi elementi probatori posti al centro dell’esame; ciò con riferimento all’accertamento della sussistenza sia di condotte colpose riferibili al dott. G., sia del nesso causale tra queste, ove esistenti, ed il decesso del D..

In realtà, l’argomentare della stessa corte su tali decisive problematiche si presenta palesemente illogico e non coerente rispetto agli stessi dati di fatto individuati quali punti di partenza dell’iter motivazionale.

Sono ritornati, quindi, i giudici del gravame a ricordare i dubbi espressi dai periti circa la sussistenza di nesso causale tra le "manchevolezze" riscontrate nella gestione del paziente da parte del G. ed il decesso dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare, che gli stessi periti, come sopra già ricordato, hanno segnalato come una di tali "manchevolezze", in particolare l’inadeguato trattamento della patologia psichiatrica – che avrebbe consigliato controlli ben più approfonditi e sistematici di quelli eseguiti "in consulenza", cioè con il ricorso a consulenti esterni, ed il ricovero presso più idoneo reparto ospedaliero – fosse certamente da porre in diretto rapporto causale con quel decesso. E dunque, chiaramente viziato sotto il profilo logico è il ricorso, nella sentenza impugnata, alle valutazioni dei periti al fine di giustificare l’assenza, ovvero anche il dubbio della sussistenza del nesso di causalità tra la specifica condotta colpevole attribuita al dott. G. ed il decesso del D..

Ugualmente non coerenti, rispetto ai profili di colpa ipotizzati, in tesi d’accusa, a carico del G., sono anche le considerazioni con le quali la corte territoriale ha inteso escludere la sussistenza di condotte colpevoli, allo stesso riconducigli, come individuate dai medesimi periti.

Questi, in realtà, e la stessa ipotesi d’accusa non hanno fitto riferimento, come sembrano ritenere i giudici del gravame, al "mancato trasferimento in ambiente esterno, o quantomeno la sua energica sollecitazione alle competenti autorità". L’addebito mosso al G., invero, ha riguardato ben altro, cioè il mancato trasferimento del paziente presso un reparto specialistico più idoneo alla cura delle patologie psichiatriche di cui costui era affetto e che sono state ritenute decisive – per il costante rifiuto dell’alimentazione e delle terapie che le hanno caratterizzate – per l’aggravamento delle patologie fisiche di cui egli era affetto; in particolare del diabete che, secondo quanto è stato rimarcato nella sentenza di primo grado, ha originato la polineuropatia degenerativa assonale idiopatica che ne ha determinato la morte. Trasferimento che, come già osservato, proprio al G. spettava di disporre, sia pure con l’intervento della magistratura di sorveglianza, nel caso in cui esso avesse dovuto disporsi presso altra struttura ospedaliera.

In tesi d’accusa, in altri termini, non si è fatto certo carico al dott. G. di non avere disposto il trasferimento del D. in "ambiente esterno", che certo non era di sua competenza, nè di non avere "energicamente" richiesto ai giudici l’adozione di un provvedimento "de libertate ", bensì di avere, sostanzialmente, sottovalutato la gravità delle condizioni di salute mentale del detenuto – la parte civile ricorrente sostiene che egli lo abbia ritenuto un simulatore – e di non avere predisposto un piano terapeutico specialistico volto alla cura anche delle patologie psichiche, rilevatesi determinanti ai fini dell’evento finale; di essersi affidato a sporadiche ed anonime consulenze, invece che a reparti ospedalieri specialistici. Di avere, in sostanza, errato nella diagnosi delle complessive patologie che affliggevano il detenuto e nel valutare l’incidenza di quelle psichiatriche sull’andamento degenerativo di quelle fisiche.

Errore di cui è sembrato al ricorrente esser prova la decisione del dott. G. di disporre la dimissione del detenuto il 15 novembre, con il conseguente rientro dello stesso in ambiente carcerario, cioè nell’ambiente che, secondo quanto già accertato dagli specialisti, era alla base dell’aggravarsi delle patologie psichiatriche, nonchè la richiesta, datata (OMISSIS), di trasferimento del detenuto "al centro clinico della casa circondariale di appartenenza", e dunque ancora nell’ambiente carcerario, e la segnalazione, del (OMISSIS) successivo – cioè del giorno precedente il decesso, del mancato trasferimento.

Anche sul punto, dunque, l’esame del giudice del gravame non è stato coerente, non essendo stato incentrato sulle condotte che hanno formato specifico oggetto di contestazione.

In realtà, delle prospettazioni accusatorie, dei discussi comportamenti del dott. G., la corte del merito non si è in nessun modo interessata; del doveroso approfondimento degli atteggiamenti assunti dal sanitario a fronte delle gravità delle patologie di natura psichiatrica già da altri diagnosticate e della loro ripercussione sulla condizione generale del paziente per il rifiuto dell’alimentazione e della terapia medica – frutto, secondo la P.C. ricorrente, di un approccio alle problematiche del paziente negligente e prevenuto da parte del doti G. – la stessa corte non si è fatta alcun carico. In tal guisa essendo essa pervenuta ad una sentenza assolutoria sostanzialmente avulsa dalle emergenze probatorie in atti – pur richiamate, anche se talvolta in maniera incompleta – nella quale il dott. G. ha finito con l’essere indicato quale "capro espiatorio" di responsabilità ad altri attribuite. Mentre del tutto generica ed apodittica è l’affermazione della stessa corte secondo cui, ove anche "fosse stata sviluppata un’adeguata terapia di sostegno psichiatrico, essa si sarebbe rivelata inutile e improduttiva poichè condotta comunque in stato di detenzione". Affermazione non supportata da concreti elementi probatori, anzi smentita dal parere di quegli specialisti i quali hanno sostenuto che un’adeguata terapia psichiatrica, tempestivamente disposta, condotta in ambiente specialistico, avrebbe portato benefici effetti sul paziente.

Nè può condividersi, peraltro, la tendenza del giudice del gravame di attribuire al mancato intervento della magistratura di sorveglianza la responsabilità della morte del D. e di negare qualsiasi possibilità d’intervento del dott. G. nelle decisioni dei giudici. In realtà, tale convincimento non considera che il medico è, sempre e comunque, responsabile del paziente affidato alle sue cure, a dispetto non solo della stessa volontà dell’interessato, ma anche delle difficoltà connesse con lo stato detentivo dello stesso. Stato che certamente non può, in nessun caso, contrapporsi ai diritti alla vita, alla salute ed all’assistenza sanitaria, e che non può condizionare le scelte terapeutiche del medico, che di quei diritti rimane garante anche laddove la gestione dell’ammalato debba rapportarsi ad interventi esterni, riconducibili ad altre autorità preposte alla difesa di diversi e anche opposti interessi.

In tali situazioni, è proprio una più attenta ed oculata gestione del paziente che si richiede al sanitario, affinchè tutti i diritti dell’ammalato vengano salvaguardati, restando affidato ad altri il loro contemperamento con gli altri diritti in gioco, laddove il dott. G., nella vicenda in esame, è sembrato guidato dall’esigenza, più che di assicurare la cura del paziente, di liberarsene, disponendone la dimissione o richiedendone il rientro presso il centro clinico carcerario, senza tener conto, ovvero sottovalutando, la gravità delle patologie di cui il D. era affetto.

4- Deve, in conclusione, convenirsi, con la parte civile ricorrente, che la sentenza impugnata presenta evidenti e gravi incoerenze ed illogicità motivazionali che ne impongono l’annullamento, ex art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, al quale viene altresì demandata ogni decisione circa la liquidazione, tra le parti, delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.