Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 14-03-2011, n. 10179

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G.C.P. ricorre avverso la sentenza 21.1.10 della Corte di appello di Firenze con la quale, in parziale riforma di quella emessa dal locale tribunale il 7.2.07, gli è stata ridotta la pena per il reato di cui all’art. 610 c.p. a mesi due di reclusione, con i già concessi doppi benefici di legge.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), non essendosi concretato il requisito della "violenza" richiesto dall’art. 610 c.p. nel comportamento tenuto dal P., il quale, come era risultato dall’esame della p.o., era rimasto davanti al taxi "(OMISSIS)" "per un paio di minuti", assumendo l’atteggiamento di "un bambino che si rifiutava di spostarsi", il tutto – secondo la difesa – nell’ambito di una protesta assolutamente pacifica a favore dei mezzi non inquinanti.

Pertanto – conclude il ricorrente – esulando dal comportamento dell’imputato ogni azione violenta o intimidatoria nei confronti della p.o., la condotta del P., sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo, non integrava gli estremi del reato contestato. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. E’ infatti rimasto accertato che l’imputato, dopo aver avuto una discussione con il conducente del taxi "(OMISSIS)" O.C., accusandolo di aver rimosso abusivamente una bicicletta posta al centro della strada, che ostruiva il traffico, si era poi gettato in terra con un’altra bicicletta dinanzi alla vettura dell’ O., impedendogli di proseguire la marcia.

Tale volontario comportamento, della durata di alcuni minuti, correttamente è stato ritenuto dai giudici di merito integrare il reato di cui all’art. 610 c.p., in quanto ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata rileva l’estrinsecazione di qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione ed azione) del soggetto passivo, esulando dalla fattispecie delittuosa solo un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui (v. Cass., sez. 6, 18 gennaio 2010, n. 2013), il concetto di "violenza" comprendendo qualunque condotta che valga ad impedire il libero movimento del soggetto passivo, sì da porlo – come nella fattispecie in esame – nell’alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l’integrità altrui, compreso lo stesso agente che ha creato consapevolmente l’ostacolo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-03-2011, n. 2613

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ntraddittorio e dell’istruttoria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Ritenuto preliminarmente di non dover interessare il Presidente di questo Tribunale per stabilire se procedere o meno alla riunione del presente ricorso con il ricorso n. 6727/2010 ed all’assegnazione di entrambi alla sezione II bis, dove pendono i connessi gravami nn. 8899/2010 e 9827/2010, in quanto questi ultimi sono stati depositati successivamente ai suindicati due pendenti dinanzi a questa sezione (tra cui quello in esame);

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugnano l’ordinanza demolitoria ed il presupposto diniego di sanatoria, aventi ad oggetto un manufatto ad uso residenziale, ubicato nel Comune di Ardea, in Lungomare degli Ardeatini n. 315, contraddistinto catastalmente al foglio 46, particella 2191;

che, a fondamento del diniego di sanatoria, che ha determinato il mantenimento del carattere abusivo nel fabbricato e, conseguentemente, l’adozione dell’ordinanza recante ingiunzione di demolizione, sono il parere negativo in ordine alla compatibilità dello stesso con il vincolo paesaggistico che insiste sull’area (peraltro già precedentemente, con D.M. 22.10.1954, era stato impresso detto vincolo) e l’assenza del nulla osta ai sensi dell’art. 55 cod. nav.;

Considerato:

che, come risulta dalla documentazione depositata in atti, l’immobile insiste sull’arenile per una superficie di 8 mq;

che, posto che, ai sensi dell’art. 55 cod. nav., per le opere realizzate entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo, è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima, senz’altro nella specie essa doveva essere acquisita, mentre è pacificamente mancante;

che, insistendo l’immobile per 8 mq sull’arenile, esso ricade anche nella zona A6 del P.T.P. – ambito 10, per cui non si ravvisa il dedotto travisamento dei fatti e correttamente il parere in ordine alla compatibilità paesaggistica è negativo, essendo ivi vietata la realizzazione di nuove costruzioni;

Ritenuto che, a fronte di quanto evidenziato, dovesse essere conseguentemente denegata la sanatoria e poi comminata la sanzione demolitoria, a nulla valendo in contrario, quanto a quest’ultimo provvedimento, la circostanza che sia passato un lungo lasso di tempo dalla costruzione del manufatto abusivo;

Tenuto conto, al riguardo, che l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente, ragione per la quale gli stessi ricorrenti lo intendevano sanare, e che, perciò, l’Amministrazione comunale era tenuta a sanzionare quello contestato, tanto più che nel caso in esame sussiste l’ulteriore interesse generale a salvaguardare l’arenile ed il lungomare, vincolati sotto il profilo paesistico;

Ritenuto:

che, in presenza di un’attività vincolata, qual è quella di specie, non possa prospettarsi il vizio di eccesso di potere, segnatamente per disparità di trattamento, denunciato in questa sede, che, peraltro, non è neppure corroborato da elementi probatori;

che non risulti dimostrata l’avvenuta rimozione del carattere abusivo dal fabbricato in parola, per effetto del D.M. 18.9.1974 e del versamento dell’indennità ivi stabilita, tanto è vero che successivamente all’emanazione di detto decreto è stata richiesto il condono edilizio, denegato col provvedimento che qui si impugna;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, con riguardo alle spese di giudizio, ai diritti ed agli onorari di difesa, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, considerata la peculiare vicenda in esame;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2011, n. 14981 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo

G.A. chiedeva al giudice del lavoro di Verona di dichiarare nullo il termine apposto ad alcuni contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., il primo dei quali risalente al periodo 19.10.98-31.1.99.

Accolta la domanda e proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Venezia con sentenza depositata in data 10.05.06 rigettava l’impugnazione.

Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione illustrato con memoria.

Non ha svolto attività difensiva la dipendente.

Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 28.10.08, dal quale risulta che P. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudicali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi la G. difesa.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo quanto alle spese.

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T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 03-05-2011, n. 609 Equo indennizzo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, che in data 25 febbraio 2006, durante l’espletamento di un turno di servizio presso la Centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, veniva colto da improvviso malore e trasportato presso l’Ospedale Civile di Cosenza, dove veniva ricoverato nel reparto di neurologia e gli veniva diagnosticata una "Ipostenia dell’arto superiore destro in paziente che presenta alla TC cranio minute ipodensità a carico del braccio posteriore della capsula interna e della regione frontale di sinistra e prolasso della valvola mitralica".

In data 13 aprile 2006, il ricorrente ha quindi presentato domanda per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità diagnosticate.

Il Centro Militare di Medicina Legale di Palermo – CMO distaccata di Messina, ha sottoposto il ricorrente a visita medica finalizzata a valutare la sua idoneità al servizio e lo ha dichiarato "non idoneo permanentemente al servizio militare nei CC. in modo parziale e si impiegabile quale parzialmente inidoneo….. E’ si idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. ai sensi della Legge 266/99. Controindicato l’impiego in attività e servizi che comportino stress psico- fisici, emotivi, intensi e protratti".

Nessuna valutazione e nessun giudizio venivano espressi in ordine alla dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate.

In data 30 marzo 2009 la C.M.O. 2 di Messina ha inviato al ricorrente comunicazione per visita medica collegiale fissata per il giorno 25 maggio 2009 con prosecuzione per il 26 novembre 2009 finalizzata alla definizione della istanza inoltrata il 13 aprile 2006 ed intesa ad accertare la dipendenza della patologia da causa di servizio.

In data 16 luglio 2009, con decreto n. 3457/2009, l’amministrazione ha comunicato al ricorrente il rigetto della domanda intesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità lamentata, presentata in data 13 aprile 2006.

Avverso detto decreto è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce:

– Violazione di legge per violazione degli articoli 6, 7, e 11 e 14 del DPR del 29/10/2001 n. 461 in combinato disposto con l’art. 6 del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 12/02/2004 n. 13424. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruità dei termini procedimentali, incongrua e contraddittoria motivazione, illogicità manifesta.

– Violazione di legge per violazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990,.

Il ricorrente afferma, in particolare, che il Comitato di Verifica ha espresso il suo parere prima ancora che la Commissione Medica Ospedaliera di Messina ultimasse gli accertamenti sanitari ed esprimesse le preliminari valutazioni.

Con ordinanza n. 1009/2009, confermata in appello, questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati in quanto il procedimento inteso al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio risultava pendente alla data di adozione dell’atto impugnato, non essendosi ancora conclusi gli accertamenti diagnostici da parte della competente C.M.O. di Messina – Task Force Carabinieri.

Si è costituita l’intimata amministrazione affermando l’infondatezza del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto atteso il difetto di istruttoria che vizia l’atto impugnato.

Va in questa sede tenuto conto della complessità che caratterizza il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e la relativa eventuale concessione dell’equo indennizzo.

Orbene, anche se il parere della C.m.o. non è l’atto conclusivo del procedimento preordinato alla verifica del nesso eziologico fra patologia dichiarata e servizio svolto, tuttavia l’organo di amministrazione attiva – cui spetta adottare la determinazione finale sull’istanza del suo dipendente – è obbligato ad acquisire il parere della detta Commissione, ma non necessariamente a recepire ove fondatamente ritenga insussistenti i presupposti di fatto sui quali l’organo sanitario ha fondato il proprio convincimento (Consiglio di stato, sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2175).

Anche se l’ordinamento, con riguardo all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, non mette a disposizione dell’amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo) il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla Commissione medico ospedaliera (Cmo), risulta con ogni evidenza come quest’ultimo non possa mancare nel corso della procedura. Tanto è vero che l’amministrazione è tenuta solo a verificare se il Comitato di verifica, nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi (in primis, la CMO) e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate (Consiglio Stato, sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1769).

In ragione di quanto considerato, il Collegio ritiene che il decreto impugnato sia affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e vada pertanto annullato.

Il provvedimento impugnato, così come il parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, si fondano sul verbale del C.M.O. di Messina del 2 agosto 2006 con il quale è stata solamente giudicata la menomazione dell’integrità fisica come ascrivibile alla categoria 7 ed è stata accertata la non idoneità al servizio del ricorrente. Nulla, invece, è stato accertato in sede di CMO per quanto concerne la ascrivibilità delle patologie del ricorrente a causa di servizio. Piuttosto agli atti, in merito a tale ultimo procedimento, risulta che al momento dell’adozione dell’atto impugnato lo stesso non si era ancora concluso avendo il ricorrente ricevuto comunicazioni di convocazione dalla C.M.O. 2 di Messina – Task Force Carabinieri – proprio per essere sottoposto alla visite mediche (come da comunicazioni allegate) in data 25 maggio 2009 e 26 novembre 2009 e agli esami diagnostici necessari e finalizzati al parere di competenza.

In altri termini, il Comitato di verifica e sulla scorta di questo l’amministrazione si sono pronunciati sulla dipendenza da causa di servizio in difetto della previa espressione sul punto dell’avviso della CMO:

Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va accolto siccome fondato, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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