Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 18-05-2011, n. 19573 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 15 dicembre 2009 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Messina del 3 dicembre 2008 con la quale A.C., G.D., D.B.A., A.G. e V.A. imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, erano stato ritenuti colpevoli e condannati, rispettivamente, A., alla pena di anni quattro mese uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 18.000 di multa in continuazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Messina del 30 maggio 2007, esclusa la recidiva; G., alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 19.200.00 di multa in continuazione con la detta sentenza del 30 maggio 2007, esclusa la recidiva; D.B., alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 14.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;

A. alla pena di anno uno di reclusione ed Euro 3.000 di multa previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale e V. alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 22.000 di multa, oltre le pene accessorie di legge) assolveva il V. e confermava nel resto.

La Corte territoriale, nel richiamare – sia pure parzialmente – la motivazione del primo giudice, ricostruiva in modo autonomo le varie vicende ed i singoli profili di responsabilità dei vari imputati, traendo così il convincimento della colpevolezza di ognuno degli imputati (tranne che per il V., successivamente assolto) da molteplici elementi di fatto che venivano dettagliatamente menzionati (indagini di P.G; esito delle intercettazioni:

comportamento processuale assunto dagli imputati; parziali ammissioni di responsabilità) e da elementi logici (con riguardo specifico all’ultimo episodio contestato al capo G), costituiti dalla ritenuta inverosimiglianza di un viaggio effettuato da parte degli imputati da Messina alla volta di Rosarno per incontrarsi con trafficanti calabresi con notevole dispendio di uomini e mezzi, se davvero finalizzato – come sostenuto dagli imputati – all’acquisto di una minima quantità di marijuana, facilmente reperibile sulla piazza di Messina.

Il giudice territoriale disattendeva le doglianze difensive dei vari imputati i cui difensori avevano sollecitato – per A. – in principalità l’assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non averlo commesso relativamente ai reati di cui ai capi D) e G); in subordine il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche per l’episodio di cui al capo G); in ulteriore subordine il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in ultimo, la riduzione della pena inflitta; per G., in via principale l’assoluzione dal reato di cui al capo C) per non avere commesso il fatto; in subordine l’assoluzione anche dai reati di cui ai capi D) e G) perchè il fatto non sussiste e per non averlo commesso, trattandosi di fatto non punibile per "consumo di gruppo"; il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 5 anche per l’episodio di cui al capo G); in subordine ulteriore il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in ultimo, la riduzione della pena inflitta;

per il D.B., l’assoluzione dai reati sub G) ed H) ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p., in via gradata, il riconoscimento del fatto di lieve entità anche per il reato di cui al capo G); in ulteriore subordine il riconoscimento in termini di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche e, in ultimo, la riduzione della pena; per la A. – l’assoluzione dal reato di cui al capo F) per non avere commesso il fatto, trattandosi di mera connivenza non punibile.

Ricorrono avverso la detta sentenza tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, anche se nelle more l’imputato A. ha rinunciato al ricorso.

La difesa della ricorrente A. denuncia omessa motivazione con riguardo al punto dell’appello relativo alla concessione del beneficio della non menzione della condanna.

La difesa del ricorrente G. deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al diverso metro di giudizio adoperato dalla Corte con riguardo alla posizione del V., nonostante la parità di posizione; ancora vizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni di C.M. (soggetto tratto in arresto in flagranza del reato relativo all’episodio di cui al capo C) in ordine al quale nessuna motivazione aveva fornito la Corte.

Deduce, ancora, vizio di motivazione perchè illogica e/o mancante in merito all’episodio di cui al capo D), rilevando un vero e proprio travisamento del fatto.

Deduce, poi, violazione della legge penale (art. 73, comma 5) e omessa motivazione relativamente alle ragioni del diniego della invocata circostanza attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, per i reati sub D) e G).

Deduce, infine, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa del ricorrente D.B. deduce vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità relativamente al reato di cui al capo G), sostenendo che in modo del tutto illogico e fuorviante la Corte aveva avallato la decisione del Tribunale in punto di valutazione della condotta di detenzione e trasporto ribadendo il concetto che si era trattato di un trasporto avente per oggetto una rilevante quantità di droga qualificata presumibilmente come eroina sulla base di dati non convincenti;

motivazione definita illogica anche laddove la Corte aveva giudicato inverosimile la tesi di un viaggio organizzato con grande spiegamento di uomini e mezzi, e dunque del tutto sproporzionato rispetto all’asserito scopo di acquistare una modesta quantità di marijuana (400 gr.), essendovi invece elementi che avevano indotto la Corte a ritenere quel viaggio diretto a l’acquisto di una quantità rilevante di eroina.

Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione perchè illogica o mancanze in punto di diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di A.C. stante l’intervenuta rinuncia, mentre i rimanenti ricorsi sono manifestamente infondati.

Per quanto riguarda la ricorrente A.G., la stessa ha lamentato omessa motivazione in merito alla sua richiesta di concessione del beneficio della non menzione:

trattasi di motivo inammissibile non essendo stata detta doglianza prospettata con i motivi di appello.

Per quanto riguarda i ricorsi degli imputati D.B.A. e G.D., molti dei motivi, avendo tratti in comune, possono essere trattati unitariamente.

Quanto alla ritenuta omessa motivazione da parte della Corte in punto di conferma della responsabilità di entrambi gli imputati, trattasi di censura manifestamente infondata non solo perchè la Corte ha analizzato specificamente la posizione del D.B. e del G., ma soprattutto perchè tale operazione è stata condotta in modo autonomo rispetto alle già analitiche considerazioni del GUP, attraverso una rielaborazione dell’intero materiale probatorio sottoposto ad esame che è stata effettuata in modo puntuale, esaustivo, logico e coerente con tutti i dati probatori disponibili che sono stati passati in rassegna compiutamente e con grande rigore metodologico.

E’ peraltro principio pacifico quello secondo cui in fase di appello il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, bastando invece che vengano enunciate le ragioni a base della decisione: nell’assolvere a tale compito il giudice di merito deve rispettare i canoni della congruità, sufficienza e logicità della motivazione (in termini tra le tante, Cass. Sez. 5^ 6.5.1999 n. 7588 Rv. 213630; Cass. Sez. 1^ 21.12.1992 n. 1778; Rv 1894804).

Va, in ultimo, ricordato che – secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le due pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a base delle rispettive decisioni, si salda e si integra con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 1^ 26.6.2000 n. 8886; Cass. Sez. 1^ 2.10.2003 n. 46350), con la conseguenza che è pienamente legittima da parte del giudice di secondo grado una motivazione per relationem.

Tenuti presenti tali criteri, appare logica e completa la motivazione offerta dalla Corte in punto di individuazione delle responsabilità dei singoli imputati.

In particolare, per quanto riguarda il ricorrente G., la sua responsabilità è stata correttamente confermata sulla base di dati che la Corte ha correttamente definito incontrovertibili (appunti contenenti l’indicazione del nome e di una cifra certamente riferentesi a somme di denaro rinvenuti nel furgone di tale C. M., soggetto separatamente giudicato e con il quale il G. aveva l’appuntamento; le telefonate intercorse in modo fitto con costui prima dell’appuntamento e soprattutto quella "finale" effettuata dal G. al C. nel frattempo fermato dai carabinieri; la fuga del G. pochi minuti prima che i militari intervenissero; la cessazione di ogni attività dell’apparecchio cellulare in uso al G. subito dopo il fatto).

Non meno esaustive le notazioni fatte sul conto del D.B. soprattutto convincenti sul piano logico come la necessità del ricorso a costui come corriere in diretta correlazione con l’importanza della spedizione e con la quantità di droga trasportata, idonee a giustificare l’inutilità di ricorrere ad un corriere per acquistare poche centinaia di grammi di marijuana reperibili facilmente sul mercato locale o, ancora più significativamente, la fuga del D.B. dinnanzi al posto di blocco predisposto dai carabinieri e l’investimento, nella circostanza, del M.llo C. a dimostrazione della necessità per il D.B. di non far recuperare il quantitativo esorbitante di droga che egli trasportava (necessità illogica se davvero il D. B. avesse così agito per sottrarsi ad un sequestro di poche centinaia di grammi di droga leggera).

Anche la censura mossa con riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di C.M. – imputato in procedimento connesso e separatamente giudicato – è palesemente inconsistente avendo la Corte correttamente sottolineato come gli elementi di colpevolezza a carico del G. derivassero da ben altre e più significative circostanze del tutto indipendenti dalle dichiarazioni del C. sul conto del G., di fatto nemmeno utilizzate ai fini della decisione.

Quanto alle censure riguardanti la mancata o illogica motivazione in ordine alla circostanza del fatto di lieve entità invocata da entrambi gli imputati, la Corte ha fornito una motivazione ampia, esaustiva e soprattutto logica, passando in rassegna per ciascuno dei due imputati gli elementi che valevano a smentire la tesi di un quantitativo modesto di droga, richiamando in contenuti delle intercettazioni – laddove si fa riferimento a quantitativi non di certo trascurabili; ancora più significativamente, la predisposizione di una spedizione in Calabria finalizzata all’incontro con soggetti locali operanti in quella zona, con impiego di mezzi e uomini che si poteva spiegare solo con la necessità di concludere una operazione importante per l’acquisto e successivo trasporto di un notevole quantitativo di stupefacente; le stesse spontanee dichiarazioni rese dal D.B. in sede di riesame del provvedimento restrittivo; i puntuali richiami, sul punto riguardante la quantità di droga trasportata, alle diffuse argomentazioni svolte dal primo giudice vds. pagg. 58-60 della sentenza impugnata.

Anche per ciò che concerne la motivazione data dalla Corte al diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate dal G., si tratta ad evidenza di motivazione assolutamente completa e convincente; così come lo è quella relativa al mantenimento del giudizio di equivalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva nei termini indicati dal GUP. Sulla base di tali considerazioni pertanto i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei singoli ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19997 Assicurazione contro le malattie

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Svolgimento del processo

Con sentenza 10 luglio 2006, depositata l’11 febbraio del 2008, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Verona del 5 marzo – 6 aprile 2002 con la quale era stata rigettata la domanda di E.R. intesa ad ottenere dalla Cattolica di assicurazione l’indennizzo di Euro 51,645,69 in conseguenza di una patologia invalidante del proprio padre. E. B., cui era conseguita la morte in data (OMISSIS). Il Tribunale, nel rigettare la domanda proposta dalla figlia dell’assicurato, osservava che la compagnia di assicurazione aveva escluso la indennizzabilità della patologia, in quanto la polizza assicurativa prevedeva la operatività della garanzia per invalidità permanente conseguente a malattia, invalidità da valutarsi non prima di un anno dalla data di denuncia della malattia. Ne caso di specie, la denuncia di malattia era stata effettuata in data (OMISSIS) e a distanza di circa due mesi era seguito il decesso dell’ E., intervenuto in assenza di una guarigione clinica, elemento questo ritenuto essenziale ai fini della operatività della garanzia. La Corte di appello di Venezia confermava integralmente la decisione di primo grado osservando che la garanzia assicurativa non operava in tutti i casi in cui alla malattia non fosse seguita la guarigione o comunque il consolidamento delle condizioni di salute con successivo accertamento di postumi permanenti.

Avverso tale decisione la E. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, erronea interpretazione degli artt. 24, 26, 28, 29, 30, 34 e 25 del contratto di assicurazione 20 marzo 1981.

Il quesito di diritto, posto con il motivo, è del seguente tenore:

"Dica codesta ecc.ma Corte se la interpretazione data dalla Corte di Appello di Venezia alle clausole contenute nella polizza assicurativa sottoscritta da E.B. presso la Rolo Banca (OMISSIS) denominata "pro salute" con la Compagnia Cattolica di assicurazione sia conforme al dettato normativo di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. ed in particolare se la interpretazione seguita nella sentenza impugnata risponda a canoni legali di ermeneutica contrattuale segnatamente in relazione agli articoli di polizza nn. 26, 28, 29, 30, 34 e 35, dica specificamente se tale interpretazione abbia rispettato la comune intenzione delle parti ovvero se si sia limitata al senso letterale delle parole;

inoltre, dica se le suddette clausole contrattuali siano state interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Il ricorso è privo di fondamento.

Con motivazione logica, che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge o di vizi motivazionali, i giudici di appello hanno confermato che il contratto stipulato dall’ E. contemplava la esistenza di una invalidità permanente, prevedendo – tra l’altro – che l’evento morte fosse successivo di almeno un anno alla denuncia di malattia.

I postumi permanenti incidenti sulla salute dell’interessato (la cui sussistenza era prevista come condizione di operatività della assicurazione) non si erano concretati, nel caso dell’ E., poichè era sopraggiunto non il recupero di una, minorata, condizione di validità, ma il decesso.

Tra l’altro (ha osservato con autonoma "ratio decidendi" la decisione impugnata), la morte dell’assicurato era avvenuta a distanza di due mesi dalla denuncia (26 settembre 1998), in assenza di guarigione clinica.

Ed il contratto stipulato prevedeva – invece – che la invalidità dovesse essere accertata non prima di un anno, dalla data di denuncia della malattia (art. 28 del polizza cumulativa "pro salute" stipulata tramite Banca).

In una situazione di questo genere, hanno concluso i giudici di appello, appariva del tutto inutile anche il ricorso ad una indagine medico-specialistica, volta ad accertare la esistenza di postumi permanenti apprezzabili, successivi all’epilogo di una fase acuta della patologia tumorale, antecedenti alla morte. Mancava, infatti, qualsiasi riscontro di fatto di tali circostanze, desumibile dalla documentazione clinica agli atti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui Euro 200.00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-06-2011, n. 3684 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento la concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data 21 maggio 1998 dal Comune di Pergine Valsugana, nella parte in cui è stato determinato il contributo di concessione, nonché la nota del 7 aprile 1998 contenente il relativo calcolo, vantando il diritto all’esenzione per 400 mc della volumetria complessivamente realizzata in difetto di concessione (579,26 mq).

Il T.R.G.A. ha respinto il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti per l’esenzione, essendo il sig. M. C. già titolare di altro appartamento superiore a 400 mc e non avendo suo figlio M. la titolarità dell’immobile oggetto di ampliamento.

Propongono appello gli interessati, assumendo la violazione ed erronea applicazione dell’art. 11, 1° comma lett. b) L.P. n. 22/91 e dell’art. 8 lett. c) del regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione nonché l’ eccesso di potere per carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di adeguatezza dell’azione amministrativa.

Si è costituito il Comune intimato, resistendo all’appello.

All’udienza del 29 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto inapplicabile l’esenzione, stabilita dagli artt. 11, c. 1 lett. b) e 60, c.1 lett. b) della L.P. n. 22/91 nonché dall’art. 8 del regolamento edilizio comunale per le costruzioni adibite a scopo abitativo primario,nel limite di 400 mc, all’appartamento realizzato nel sottotetto, destinato, al momento della richiesta di concessione in sanatoria, ad unica abitazione del figlio M., che si era impegnato ad utilizzare personalmente l’immobile.

Irrilevante sarebbe la circostanza che l’immobile non fosse di proprietà del medesimo, ma del padre, essendo l’esenzione stabilita per il richiedente e per la sua famiglia. Esigere la titolarità dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’esenzione provocherebbe, peraltro, una discriminazione tra casi analoghi di genitori che destinano l’immobile ai figli, basati sulla donazione o sulla sola cessione dell’uso del bene.

I motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Ai sensi dell’art. 11 della legge provinciale urbanistica e dell’art. 8 del regolamento edilizio comunale, sono esenti dal contributo, limitatamente a 400 mc, gli interventi sugli edifici esistenti destinati a scopo abitativo primario del richiedente e della sua famiglia, purchè egli stipuli con il Comune una convenzione con la quale si obblighi a non cedere l’immobile per dieci anni e ad adibirlo a propria abitazione principale, e non disponga di altri alloggi di sua proprietà nel Comune. La norma regolamentare precisa che nel volume oggetto di esenzione (400 mc) sono compresi eventuali precedenti interventi o preesistenze che configurano il nuovo alloggio.

Nella specie, il Comune ha considerato inapplicabile l’esenzione dal momento che l’alloggio, preesistente all’intervento, del richiedente (M. C.) e della sua famiglia – nel cui nucleo figurava anche il figlio M., come certificato dall’ufficio anagrafico del Comune e, peraltro, minore all’epoca dell’ampliamento – già superava ampiamente i 400 mc.

Il Collegio, aderendo alle conclusioni del T.R.G.A., ritiene che il Comune avesse effettivamente l’obbligo di considerare, ai fini della verifica dei requisiti prescritti ai fini dell’esenzione, la posizione del solo richiedente la concessione. E’, invero, al richiedente che la disciplina provinciale e comunale si riferisce quale unico soggetto beneficiario dell’esenzione.

Né appare ammissibile una interpretazione estensiva che ricomprenda tra i possibili beneficiari gli altri membri della famiglia, sottrattisi dal nucleo familiare per avere acquisito, peraltro a distanza di molto tempo dalla costruzione in carenza di concessione, una porzione di immobile adibito a propria personale abitazione (cfr., in campo tributario, Cass. Civ. Sez. V, 19.12.2005, n. 28105).

A ciò osta, in primo luogo, il principio per cui le disposizioni concernenti una agevolazione o un’esenzione finanziaria sono di stretta e rigorosa interpretazione e non consentono estensione a soggetti o a fattispecie diversi da quelli previsti (Cons. St. Sez. V, 11.5.2007, n. 2341).

Non lascia dubbi, infatti, l’art. 8 del regolamento edilizio, laddove esclude la debenza del contributo di concessione, limitatamente a 400 mc di costruzione, agli interventi destinati a scopo abitativo primario destinati a fornire alloggio "al richiedente ed alla sua famiglia", beneficio da intendersi riconosciuto al nucleo familiare convivente e non a ciascun membro della famiglia, singolarmente considerato.

Non è quindi affetta dai vizi di eccesso di potere ed ingiustizia manifesta né provoca alcuna discriminazione la nota con la quale il Comune ha opposto il diniego alla richiesta di esenzione, giudicando il figlio del richiedente privo di titolo per ottenere il riconoscimento del beneficio.

L’appello va pertanto respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 01-07-2011, n. 26040 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.C. e C.A. hanno proposto personalmente separati ricorsi per cassazione, di identico contenuto, avverso l’ordinanza in data 29-11/21-12-2010 del Tribunale del riesame di Napoli che ha respinto le loro richieste di riesame del provvedimento applicativo ad entrambi della misura cautelare custodiale, emesso 28-10-2010 dal G.i.p. di quel tribunale.

Entrambi chiedono l’annullamento dell’ordinanza, deducendo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione "per travisamento delle prove a sostegno dell’ordinanza di custodia cautelare".

Il tribunale del riesame ha riferito loro, al fine di avvalorare la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla contestazione provvisoria del delitto di associazione finalizzato al traffico di stupefacenti – aggravato dalle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. -, gli elementi probatori emersi in relazione a due capi d’imputazione ascritti ad altri imputati (H2 ed M2), ma tali elementi, non essendo le relative imputazioni contestate ai ricorrenti nè nella richiesta di applicazione della misura, nè nell’ordinanza applicativa della stessa, non sarebbero utilizzabili nei loro confronti e, in assenza di essi, resterebbe privo di motivazione il giudizio di sussistenza del gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, in mancanza di altri elementi a carico. Infatti la sola altra ipotesi di reato loro attribuita nell’informativa di PG, relativa ad un fatto avvenuto in data (OMISSIS) tra le ore 9,50 e le 14,50 (capo d2), per la quale ricorrono indizi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non sarebbe idonea a supportare l’argomentazione del tribunale del riesame, inerente all’ipotesi associativa, dell’esistenza di stabili rapporti tra gli indagati per l’approvvigionamento della droga e di condotte uniformi protratte nel tempo.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Gli stessi ricorrenti non contestano, nella sostanza, la gravità del quadro indiziario relativo all’imputazione provvisoria sub d2, che li configura quali "vedette" a supporto dell’attività di spaccio materialmente posta in essere, nella mattinata del 30-3-2009, dietro il riparo di una grata, da tale S., in via (OMISSIS).

Per quanto i capi H2 ed M2, non siano, allo stato, oggetto di contestazione provvisoria nei loro confronti, ciò non osta, tuttavia, conformemente a quanto ritenuto dal tribunale del riesame, alla possibilità di trarre, dalle relative risultanze, elementi atti ad avvalorare la gravità del quadro indiziario inerente alla partecipazione dei predetti al reato associativo. Elementi la cui pregnanza, secondo quanto evidenziato nell’ordinanza impugnata, è inconfutabile dal momento che, anche in altre occasioni (il 31-3 e il 1-4-2009), in date prossime a quella del capo d2, i C. erano stati notati, attraverso servizi di videoripresa appositamente organizzati in loco, svolgere il medesimo ruolo di "vedette" durante l’attività di spaccio e, nella seconda occasione, a C. A. era stato sequestrato un blok notes contenente indicazioni di quantitativi, prezzi e nominativi di persone. Elementi ritenuti idonei, con congrua motivazione immune da vizi logici, ad attribuire ad entrambi un ruolo non secondario nel sodalizio, in quanto addetti abitualmente a funzioni di controllo e supervisione, e ad accreditare il ruolo di C.A. di contabile del gruppo.

Senza contare che, come evidenziato dal tribunale del riesame, i ricorrenti sono anche raggiunti dalle dichiarazioni del collaboratore G.M. che li ha riconosciuti in foto e ha riferito che essi curavano la lavorazione e i passaggi di droga per conto di S., loro zio, e che A. si occupava anche dell’organizzazione dei turni. Il che conferma la stabilità dei rapporti, nonchè il tipo e il livello delle funzioni dagli stessi esercitate.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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