Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-03-2012, n. 4412 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- B.C. conveniva in giudizio l’Università degli Studi di Torino esponendo di essere laureata in medicina e chirurgia e di aver frequentato dall’anno accademico 2000-2001 sino al 31.10.05 la Scuola di specializzazione in scienze pediatriche dello stesso Ateneo, con borsa di studio erogata D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ex art. 6, n. 1. Chiedeva al giudice di dichiarare l’esistenza di un contratto di formazione e lavoro di natura subordinata, da remunerare in misura pari al compenso corrisposto ai medici neo assunti, e di condannare l’Università al pagamento delle differenze retributive.

In ogni caso, chiedeva l’adeguamento monetario della borsa di studio, il cui importo era rimasto fermo al 1992. 2.- Accolta dal Tribunale solo la domanda subordinata, proponevano appello entrambe le parti, l’Università in via principale per l’affermazione della sua carenza di legittimazione passiva e la reiezione della domanda accolta, la B. in via incidentale, chiedendo l’accoglimento della domanda principale.

3.- La Corte d’appello di Torino con sentenza del 4.11.09, ritenuta preliminarmente la legittimazione passiva dell’Università, considerava il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Università e Ricerca, il Ministero della Sanità e la Regione Piemonte litisconsorti necessari e per questo motivo rimetteva gli atti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio. Il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, prevedeva, infatti, che tanto la ripartizione dei fondi stanziati dalla L. n. 29 dicembre 1990, n. 428, per la ricerca universitaria, quanto l’adeguamento secondo il tasso di inflazione dell’importo delle borse di studio del tipo in godimento alla ricorrente fossero effettuati con decreto emanato dal Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro dell’Università e con quello della Sanità. La Regione era da ritenere, a sua volta, legittimata passiva, in quanto alla luce dell’art. 117 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la competenza legislativa in materia di sanità è da ascrivere integralmente alle Regioni e quella in materia di istruzione è concorrente tra Stato e Regioni.

4.- Avverso questa sentenza propone ricorso l’Università di Torino.

Risponde con controricorso e ricorso incidentale B..

Motivi della decisione

5.- Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

6.- I motivi del ricorso principale possono essere sintetizzati come segue.

6.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione di legge in quanto la provvista finanziaria occorrente per l’assolvimento delle obbligazioni inerenti la prestazione dell’attrice l’Università torinese è riservata solo alle Amministrazioni statali, non essendo la borsa di studio riconducibile alle competenze universitarie e mancando nel bilancio dell’Ateneo una specifica voce destinata a retribuire il servizio offerto dai medici specializzandi. In ogni caso, l’indicizzazione del valore della borsa di studio era stata bloccata ai valori del 1992, fino al triennio 2003-2005 da una serie di interventi legislativi successivi alla sua istituzione, di modo che la borsa di studio non avrebbe potuto essere corrisposta per importo superiore a quello erogato.

6.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Non sussisterebbe il dichiarato litisconsorzio necessario in quanto il D.Lgs. n. 257, art. 6 fissa solo la legittimazione passiva delle Amministrazioni considerate rispetto alle pretese dei medici specializzandi alla stregua di debitori solidali, di modo che il litisconsorzio sarebbe solo facoltativo. La ripartizione degli adempimenti tra le amministrazioni interessate assumerebbe, quindi, una rilevanza esclusivamente interna.

7.- Con il ricorso incidentale Brandello nell’aderire a questo secondo motivo di ricorso del ricorso principale articola due mezzi di impugnazione.

7.1.- Con il primo motivo, con riferimento alla domanda principale, rileva che il D.Lgs. n. 17 agosto 1999, n. 368, art. 37, comma 3, prevede che lo specializzando stipuli lo speciale contratto di formazione con l’università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie, le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione. La Regione sarebbe, dunque, solo co-titolare del rapporto contrattuale e solidalmente tenuta alle conseguenti obbligazioni, di modo che l’eventuale litisconsorzio avrebbe contenuto solo facoltativo, mentre l’Università sarebbe individuata dagli artt. 39 e 41 quale soggetto deputato ad adempiere agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti degli specializzandi. Analoga sarebbe la posizione dei Ministeri indicati dal giudice di merito ed anche nei loro confronti sussisterebbe solo litisconsorzio facoltativo.

Considerazioni dello stesso tenore vengono svolte a proposito della domanda subordinata di adeguamento della borsa di studio.

7.2.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia la violazione dell’art. 117 Cost., a proposito dell’affermazione che la legittimazione della Regione Piemonte nascerebbe dalla nuova distribuzione delle competenze legislative ivi prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, atteso che la titolarità dei rapporti giuridici non può essere automaticamente ascritta al soggetto istituzionalmente abilitato a legiferare sulla materia.

8.- L’attrice deduce di aver frequentato la Scuola di specializzazione in Scienze pediatriche dell’Università degli Studi di Torino dall’inizio dell’anno accademico 2000-2001 fino al 31.10.05 e di aver goduto della borsa di studio erogata ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1. Tanto premesso, secondo quanto risultante dalla sentenza oggetto di impugnazione, chiede al giudice:

a) in via principale: a.1) di dichiarare che il suo rapporto con la Scuola avrebbe dovuto essere regolato dal contratto annuale di formazione e lavoro, previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999, dal quale sarebbe derivati uno status giuridico ad hoc, diverso da quello di semplice borsista; a.2) di condannare l’Università alle differenze retributive, comunque maturate, tra gli importi maturati a titolo di borsa di studio e il trattamento riservato ai titolari dello speciale contratto di formazione e lavoro; b) in via subordinata, di adeguare l’importo della borsa di studio percepita, secondo il meccanismo previsto dallo stesso D.Lgs. n. 257, art. 6. 9.- Tale domanda, sul piano strettamente normativo, significa che l’attrice per il periodo 1.11.00-31.10.05 ha goduto della borsa di studio per i laureati in medicina e chirurgia ammessi ai corsi di specializzazione post universitari, prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, emanato a norma della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6 (legge comunitaria 1990).

Il D.Lgs. n. 257, art. 6, sotto la rubrica Borse di studio, per quanto qui rileva, prevede quanto segue: "1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all’art. 2, comma 2, in relazione all’attuazione dell’impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. tale importo viene annualmente, a partire dal 1.01.92, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale." (comma 1) "2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell’art. 7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall’inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova." (comma 2). "3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università dei fondi previsti dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6, comma 2, provvede, con proprio decreto, il ministro del tesoro, su proposta dei ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sulla base del decreto di cui all’art. 2, comma 2" (comma 3).

La stessa attrice ritiene, tuttavia, insufficiente tale sistemazione giuridica in quanto ritiene che avrebbe dovuto esserle garantito il diverso inquadramento giuridico previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

Il D.Lgs. n. 368, art. 37, per quanto qui rileva, nel testo introdotto dalla L. 23 dicembre 2006, n. 266, art. 1 (finanziaria 2006) prevede che: "1. All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica originariamente definito di formazione-lavoro, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. Il contratto non da in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti" (comma 1). "2. Lo schema- tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’uniersità e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (comma 2). "3.

Il contratto è stipulato con l’università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione" (comma 3).

10.- La disciplina del D.Lgs. n. 368, art. 37 (e dei seguenti artt. da 38 a 42), secondo quanto previsto dal nuovo testo del seguente art. 46, comma 2 (anch’esso introdotto dalla L. n. 266 del 2006), trova applicazione solo dall’anno accademico 2006-2007, mentre "fino all’anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257". Il giudice di merito ha esaminato la domanda sotto il profilo dell’applicazione della L. n. 257 (pacificamente applicata dall’Università al rapporto de quo e fatta oggetto della domanda subordinata sotto il profilo dell’adeguamento del trattamento economico) e della stessa ha verificato i presupposti di applicabilità. 11.- Tanto premesso sul piano legislativo e passando all’esame del primo motivo del ricorso principale, deve ritenersi infondata la censura proposta a proposito della dichiarata legittimazione passiva dell’Università.

Quest’ultima, infatti, è l’Ente presso cui l’attrice frequentava la Scuola di specializzazione, con il quale la stessa intratteneva il rapporto giuridico dedotto in causa, oggetto della richiesta di riqualificazione giuridica (domanda principale) ed economica (domanda subordinata) e che per legge è tenuto a corrispondere la borsa di studio ("la borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole …", D.Lgs. n. 257, art. 6, comma 1). Esso, pertanto, costituisce il necessario soggetto di riferimento, non solo formale, ma anche sostanziale, della domanda giudiziale.

L’argomento dedotto dalla ricorrente Università per escludere la legittimazione (essere la provvista finanziaria per la gestione della Scuola e l’assolvimento delle obbligazioni nei confronti degli specializzandi rimessa alle Amministrazioni statali) è inconferente.

E’, infatti, vero che l’incremento dell’importo della borsa di studio è "rideterminato … con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell’università e della ricerca scientifica e del tesoro …" (D.Lgs. n. 257, art. 6, comma 1, ultima parte).

Tale modalità di determinazione dell’incremento, tuttavia, è riferibile al rapporto interno esistente tra l’Università ed i soggetti pubblici finanziatori, ma non attiene al diritto dello specializzando alla percezione della borsa di studio e degli incrementi fissati dalla legge, che si dirige autonomamente nei confronti dell’Università.

Altrettanto inconferente è il richiamo operato in sede di discussione orale dalla difesa dell’Università alla sentenza 17.05.11 n. 10814 di questa Corte, ove la carenza di legittimazione dell’Università presso cui opera la Scuola è affermata in relazione all’azione intrapresa dallo specializzando per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dal mancato adempimento da parte dello Stato italiano alle direttive comunitarie che prevedono l’adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione.

12.- L’affermata legittimazione passiva comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale, essendo venuto meno l’interesse dell’Università a censurare la pronunzia di merito nella parte in cui ravvisa l’esistenza del litisconsorzio necessario.

13.- L’esistenza del litisconsorzio necessario è contestato, tuttavia, anche dal ricorso incidentale della dottssa B., la quale pone in evidenza che, ove fosse confermata tale statuizione, ella sarebbe costretta ad iniziare nuovamente la causa in primo grado per consentire l’ingresso in causa agli altri soggetti individuati dal giudice.

I due motivi relativi, da trattare in unico contesto, debbono essere presi in considerazione per quel che riguarda sia la domanda principale che la subordinata, atteso che il giudice di appello ha adottato una pronunzia esclusivamente processuale e che, allo stato, non esiste pronunzia di merito nè sulla prima, nè sulla seconda.

Detti motivi sono fondati.

14.- Quanto alla posizione della Regione Piemonte, deve rilevarsi che il D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 37, come già rilevato, prevede che il contratto di specializzazione sia stipulato con l’università e la regione nel cui ambito sono comprese le strutture formative della scuola. Dalla formulazione del testo legislativo (v. sopra al n. 9) emerge che il contratto in questione non ha carattere plurisoggettivo, nel senso che esso non nasce dall’incontro della volontà di tre soggetti (il medico specializzando, l’università e la regione), ma dalla creazione di un rapporto negoziale che vede la presenza di due soggetti parimenti interessati, per la parte di rispettiva competenza organizzativa, al percorso di specializzazione.

La stipula del contratto può avvenire in momenti successivi, in quanto lo specializzando può sottoscrivere in tempi differenti il contratto (redatto secondo uno schema tipo definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, v. art. 37, comma 2) con i due soggetti istituzionali.

La stipula del contratto con tale pluralità di soggetti è imposta dalla circostanza che le strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione fanno necessariamente capo alle regioni. La stipula da luogo, tuttavia, non ad un rapporto plurisoggettivo, in cui il contratto viene ad esistenza con l’incontro delle volontà dei soggetti interessati, ma ad un rapporto giuridico complesso in cui coesiste la volontà negoziale degli stessi soggetti. Ciò è tanto vero che la gestione, tanto organizzativa che economica, del contratto è dalla legge rimessa direttamente (ed esclusivamente) all’università (v. in particolare il D.Lgs. n. 368, art. 39, comma 4, per il quale "il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione", nonchè tutte le norme che rimettono al Consiglio della Scuola le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo).

Tale ricostruzione normativa, comporta che il soggetto deputato alla gestione del contratto è l’università e che, ove il medico specializzando rivolga nei confronti di quest’ultima la sua domanda giudiziale, l’università potrà rivolgersi nei confronti della regione per rivalersi nei suoi confronti nei limiti in cui la stessa ha partecipato alla gestione del rapporto.

Queste considerazioni valgono ad escludere l’esistenza del litisconsorzio necessario ravvisato dal giudice di appello, atteso che l’azione intrapresa dalla dott.ssa B. per ottenere la pronunzia che il rapporto la frequenza della Scuola si è svolto con le modalità proprie del contratto di specializzazione non mira nè alla costituzione di un rapporto plurisoggettivo, nè ad ottenere una prestazione inscindibile, comune all’Università ed alla Regione.

15.- Quanto alla domanda subordinata, avente ad oggetto l’adeguamento dell’importo della borsa di studio, deve rilevarsi l’irrilevanza della posizione della Regione Piemonte. Il finanziamento delle borse di studio in questione deriva dai fondi previsti dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6, comma 2, che vengono assegnati dal Ministro dell’Economia, su proposta dei Ministri dell’università e della sanità (D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3). L’adeguamento dell’importo della borsa di studio è determinato ogni triennio "con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro" (D.Lgs. n. 257, art. 6, comma 1). Le regioni sono, quindi, escluse sia dalla gestione dei fondi, che dal meccanismo di adeguamento, e, pertanto, non hanno voce diretta al riguardo.

L’argomento ulteriore usato dal giudice di merito per ritenere necessaria la presenza della Regione Piemonte in questa causa, e cioè che la stessa assumerebbe legittimazione passiva ricadendo su di essa la competenza legislativa in materia di sanità e di istruzione, ai sensi del nuovo testo dell’art. 117 Cost., è irrilevante, atteso che lo stesso giudice non precisa in che termini la Regione abbia concretamente esercitato tale competenza nella materia de qua e quali conseguenze giuridiche da tale (ipotetico) intervento possano trarsi. In ogni caso l’esistenza di una (altrettanto ipotetica) legittimazione passiva non implicherebbe necessariamente l’esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario.

16.- Sempre con riferimento alla domanda subordinata, avente ad oggetto l’adeguamento dell’importo della borsa di studio, non è ravvisabile il litisconsorzio necessario neppure nei confronti dei Ministeri indicati dalla Corte d’appello. Come già rilevato, il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3, pone a carico del Ministero del tesoro, su proposta dei Ministri dell’università e della sanità, assegnazione e ripartizione dei fondi necessari alle università, cui compete, ai sensi del comma 2 della citata norma, la concreta erogazione delle borse di studio, mediante la corresponsione del loro importo diviso in sei rate bimestrali posticipate.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto che tale disposizione assegna tanto ai Ministeri che all’Università la legittimazione processuale passiva, atteso che tali soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento del compenso agli specializzandi, e che la ripartizione degli adempimenti (amministrativi ed economici) tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tra i vari soggetti (Cass. 18.06.08 n. 16507).

E’ noto che l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non da luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (v. per tutte Cass. 21.11.06 n. 24680 e, da ultimo, 14.02.11 n. 3573).

Può, dunque, concludersi che tra i Ministeri e l’Università esiste solidarietà passiva e che tra tali condebitori deve escludersi l’esistenza del litisconsorzio necessario.

17.- In conclusione, rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, acclarata la legittimazione passiva dell’Università ed escluso il litisconsorzio necessario ravvisato dal giudice di merito, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale procederà all’esame degli appelli in punto di merito e regolerà le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

– riuniti i ricorsi, rigetta il principale ed accoglie quello incidentale;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 2936 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota del 12.9.2011, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio il provvedimento della Prefettura di Milano del 5.7.2011 di annullamento in autotutela dell’atto gravato con il presente ricorso;

non resta al Collegio, pertanto, che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma, del D.Lgs. 104/2010;

le spese possono però essere compensate (salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge), attese le oscillazioni della giurisprudenza sulla questione giuridica di cui è causa e la condotta dell’Amministrazione, che ha – nelle more – comunque soddisfatto la pretesa della parte ricorrente (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18.10.2011, n. 2468).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3289

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Sondrio indicata in epigrafe che gli imponeva di adottare alcuni accorgimenti per evitare gli inconvenienti igienici causati agli abitanti di un condominio limitrofo alla attività di pizzeria da lui gestita.

Già in precedenza il Comune di Sondrio in virtù delle lamentele dei residenti nel condominio controinteressato aveva fatto eseguire un sopralluogo alla ASL che aveva rilevato come la canna fumaria non fosse a norma secondo il Regolamento di igiene ed aveva suggerito al Comune di farla innalzare.

La richiesta susseguente effettuata nel 2005 era stata ottemperata dal ricorrente che aveva innalzato la canna fumaria di un metro sopra la colma del tetto.

Successivamente la ASL previo ulteriore sopralluogo, dopo aver verificato la sostituzione della canna fumaria, aveva indicato al Comune la utilità di far posizionare dei filtri all’interno della canna fumaria per eliminare la fuliggine o in alternativa di vietare l’utilizzo della legna come combustibile, indicazioni poi oggetto dell’ordinanza impugnata.

Nell’unico articolato motivo di ricorso si contesta la mancanza di un vero e proprio accertamento tecnico che avesse verificato l’entità delle immissioni moleste e la loro riconducibilità all’attività del ricorrente, poiché la ASL si è limitata a raccogliere le lamentele dei condomini ed ad ipotizzare quali potessero essere le cause degli inconvenienti.

Ciò ha comportato anche un difetto di motivazione oltre alla imposizioni di prescrizioni non previste dal Regolamento locale di igiene.

Alla camera di consiglio del 31.1.2007 veniva respinta l’istanza di sospensione per assenza di periculum in mora.

In occasione delle due udienze fissate per la trattazione del merito il difensore del ricorrente chiedeva un rinvio per la concomitanza di altri impegni professionali.

Il Collegio lo accordava la prima volta, ma non la seconda anche perché gli impegni addotti dal legale riguardavano udienze sicuramente maturate successivamente alla prima udienza rinviata per cui sarebbe stato necessario chiedere ad altri giudici il rinvio per poter partecipare all’udienza davanti al TAR.

Inoltre, essendo rimasto il Comune di Sondrio contumace e non avendo ritenuto il legale di depositare una successiva memoria rispetto al ricorso del 2007 quanto meno per aggiornare di eventuali ulteriori accadimenti, il Collegio non ha apprezzato quale potesse essere l’ulteriore apporto che la partecipazione all’udienza del difensore avrebbe potuto addurre.

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata è motivata sulla base dei suggerimenti contenuti nella prima relazione della ASL quando ancora non era stata cambiata la canna fumaria.

Ritiene il Collegio che prima di imporre una prescrizione atipica non prevista da alcuna norma di legge avrebbe dovuto far verificare se l’accorgimento adottato aveva risolto i problemi che avevano determinato l’intervento della ASL.

Nessun approfondimento istruttorio è stato eseguito e nonostante il provvedimento non sia stato sospeso nei successivi quattro anni non si è pretesa l’esecuzione dell’ordinanza magari con un’esecuzione in danno.

Infatti a seguito di ordinanza istruttoria assunta all’udienza del 24.5.2011, il Comune si limitava a riferire che era stata innalzata la canna fumaria e che non risultavano effettuati altri interventi previsti dall’ordinanza senza dare atto di ulteriori iniziative assunte a causa dell’inottemperanza.

Una condotta siffatta è indice dell’adozione di un provvedimento più per tacitare le lamentele di cittadini elettori che non per l’accertamento di comprovate ragioni tecniche; inoltre l’inerzia successiva è indice che le lamentele dei condomini probabilmente sono venute meno.

Il provvedimento merita di essere annullato perchè assunto all’esito di un’istruttoria superficiale che non aveva verificato la reale necessità di inserire i filtri nella canna fumaria.

Il Comune verificherà se attualmente la misura si appalesi realmente necessaria dopo adeguata istruttoria tecnica e solo in tal caso potrà legittimamente adottare un nuovo provvedimento impositivo di oneri per il ricorrente.

Stante la particolarità della vicenda e la condotta del Comune che comunque con la sua inerzia non ha cagionato danni al ricorrente appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-11-2011) 05-12-2011, n. 45068

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Svolgimento del processo

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 29 Dicembre 2010 ha emesso decreto di sequestro preventivo, in relazione al reato previsto dal D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, art. 44, lett. b), concernente un cantiere edile della "Panama Giardini Srl" volto alla realizzazione di parcheggi sotterranei ritenuti dal giudice non pertinenziali.

L’intervento risulta realizzato dietro presentazione in data 28 gennaio 2010 di semplice d.i.a. in quanto asseritamente destinato, in linea con la previsione della L. n. 122 del 1989, art. 9, comma 1, e successive modifiche, a realizzare parcheggi avente carattere di pertinenzialità rispetto ad edifici residenziali esistenti in loco, ancorchè non specificamente individuati, mentre, a parere del Giudice delle indagini preliminari, tale carattere difetterebbe.

Secondo la notizia di reato inoltrata il 17 maggio 2010 dal Comune di Roma alla locale Procura della Repubblica, il reato risulterebbe integrato in quanto non risultano immediatamente individuabili gli edifici cui si riferisce il vincolo pertinenziale che deve esistere con i parcheggi in costruzione. Si evidenzia in tale contesto che la zona interessata, qualificata dal P.R.G. come "Città storica sottozona Ville Storielle", non consente la costruzione di parcheggi non pertinenziali (art. 39, lett. A delle N.T.A. al P.R.G.) Con l’ordinanza qui impugnata il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata dal Sig. A., in proprio e quale legale rappresentante della "Panama Giardini S.r.l.", e dal Sig. B., legale rappresentante della medesima società.

Rilevato che l’opera consiste in un intervento di proporzioni assai rilevanti (parcheggio interrato su due piani destinato a ospitare 497 box) che insiste sull’area del parco pubblico di (OMISSIS), area soggetta a vincolo, il Tribunale ritiene che la mancata individuazione o individuabilità degli immobili di riferimento impedisca di considerare le opere come "pertinenziali" e imponga il preventivo rilascio di concessione edilizia. Si è in presenza, infatti, di nuova costruzione cui non è applicabile la normativa derogatoria prevista dalla L. n. 122 del 1989.

Sul punto il Tribunale procede anche ad un esame analitico della decisione di questa Corte (Terza Sezione Penale, sentenza n. 26327 del 2009) richiamata nell’istanza del Sig. A., per concludere che, a differenza di quanto affermato dallo stesso, la individuabilità degli immobili serviti deve essere garantita già al momento di presentazione della d.i.a..

In conclusione, il Tribunale ritiene che sussista il "fumus" del reato ipotizzato e che sussistano, altresì, gli estremi del "periculum in mora".

Avverso tale decisione i Sigg. A. e B. propongono separatamente ricorso tramite i rispettivi Difensori.

Il Sig. A., in sintesi, osserva in fatto che:

a. errano i giudici di merito a ritenere non sussistente la relazione pertinenziale tra i parcheggi e gli immobili serviti, posto che la società operante – in linea con la Delib. Consiliare Comunale n. 165 del 1997 – aveva redatto, depositato in Comune e registrato un atto d’obbligo datato 17 dicembre 2009, e dunque anteriore alla presentazione della d.i.a., che vincolava i parcheggi al servizio degli edifici situati in prossimità, e quindi una seconda dichiarazione in data 7 aprile 2010 che individuava il perimetro dell’area cittadina servita dai parcheggi in costruzione;

b. come affermato con memoria difensiva depositata all’udienza dell’8 febbraio 2011, non corrisponde a realtà che esista un vincolo paesaggistico sull’area interessata dai lavori e che sarebbe stato necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica (come invece sostenuto dall’arch. D.M.);

fatte queste premesse, lamenta:

1. errata applicazione della L. n. 122 del 1989, art. 9 e del D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, artt. 3, 6, 10, 33 e 44 per avere il Tribunale erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina ex D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380 e non quella prevista dalla L. n. 122 del 1989, art. 9, comma 1, (come modificata col D.L. n. 122 del 2002, convertito con L. n. 185 del 2002), così facendo recedere la legge speciale che, invece, costituisce l’unica normativa applicabile ai parcheggi interrati. Risultano così errati i richiami alla disciplina del D.Lgs. n. 380 del 2001, ivi compresi i limiti volumetrici, peraltro superati dall’art. 4, lett. d) delle NTA del nuovo PRG che esclude i parcheggi dal calcolo della superficie utile lorda (S.U.L.) che ha sostituito il riferimento al concetto di volume.

2. errata applicazione dell’art. 9 e dell’art. 44 sopra citati, nonchè vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto necessario che la individuazione degli immobili serviti dai parcheggi in costruzione debba essere effettuata al momento di presentazione della d.i.a. e ritenuto che la individuazione operata con l’atto d’obbligo del 17 dicembre 2009 e col successivo impegno del 7 aprile 2010 non soddisfi tale requisito in quanto l’area indicata sarebbe eccessivamente ampia e la conseguente individuazione degli immobili di fatto vanificata; in realtà, i funzionari del Comune di Roma assunti dal P.M. hanno riconosciuto la legittimità del vincolo pertinenziale costituito dalla società;

3. errata applicazione della L. n. 122 del 1989, citato art. 9, del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b). Erroneamente il Tribunale ritiene che le comunicazioni pervenute dagli enti regionale e comunale rappresentino una situazione che renda necessaria l’autorizzazione paesaggistica;

mentre è certo che il Ministero competente ha espressamente escluso l’esistenza di un vincolo, l’avvio della procedura di rettifica da parte della Regione Lazio versa in fase preliminare e non può avere rilievo in questa sede, dovendosi escludere che la Regione abbia potestà di modificare le perimetrazioni oggetto di decreto ministeriale;

4. errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, citato art. 44 in relazione all’art. 125 c.p.p. per avere il Tribunale omesso di considerare le dichiarazioni con cui l’Ing. T., direttore tecnico del Municipio competente, ha affermato che l’intervento è conforme alle N.T. del P.R.G. vigente e che la presentazione dell’atto d’obbligo che accompagna la D.i.a. è sufficiente a garantire la pertinenzialità dell’intervento; circostanza confermata anche dall’arch. D.M. del Dipartimento programmazione urbanistica del Comune di Roma.

Il Sig. B. lamenta errata applicazione di legge e vizio di motivazione, in sintesi affermando:

a. con Delib. n. 165 del 1997, attuativa della cd. legge Tognoli, il Comune di Roma ha definito i parametri essenziali applicabili alla edificazione dei parcheggi sotterranei che insistono su aree non edificate; in particolare ha definito al punto 1.1. il concetto di "prossimità", che fa riferimento ad un "raggio" di 1.000 metri e stabilito che il vincolo;

b. che la medesima deliberazione al punto 2.a prevede che i richiedenti in corso d’istruttoria della pratica e prima del rilascio dell’autorizzazione edilizia assumono l’impegno a destinare i parcheggi a servizio degli edifici in prossimità, e che solo successivamente produrranno gli atti di trasferimento assunti nel rispetto di tale impegno;

c. che la procedura seguita dalla Panama Parcheggi S.r.l. ha rispettato tali vincoli e prodotto in sede di d.i.a. anche il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali da cui emerge con certezza l’inesistenza di vincolo paesaggistico. A tale proposito, va detto, secondo il ricorrente, che la documentazione allegata alle dichiarazioni dell’Ing. D.M. prospetta una possibile revisione delle planimetrie esistenti e deve essere letta nel senso che allo stato non sussiste alcun vincolo;

d. che in sede di s.i.t. avanti il Pubblico Ministero l’ing. T., direttore tecnico del municipio competente ha dato atto – circostanza ignorata dal Tribunale nella sua ordinanza – della correttezza della procedura e affermato che essa risulta applicabile anche agli interventi in "Villa storica" come il parco di (OMISSIS).

Con ampia memoria depositata il 29 Settembre 2011 il Sig. A. richiama il contenuto del ricorso presentato e ribadisce l’errato rinvio operato dai giudici di merito ai criteri fissati nel D.P.R. n. 380 del 2001 in una materia regolata esclusivamente dalla L. n. 122 del 1989 nei termini poi concretizzati dalla Delib. Dirigenziale Comune di Roma n. 165 del 1997. Quanto alla prospettata esistenza di vincolo paesaggistico, il ricorrente riporta per esteso (pag. 4 e ss.) una istanza inoltrata agli enti competenti affinchè annullino o revochino "gli atti relativi al procedimento di estensione della perimetrazione di cui al D.M. 27 maggio 1954" che includerebbe l’area interessata dalla D.i.a. all’interno del perimetro di un’area "sottoposta alla dichiarazione di notevole interesse pubblico".

Motivi della decisione

La materia devoluta dai ricorrenti all’esame di questa Corte si articola attorno a due questioni principali: la rispondenza alla legge della dichiarazione di inizio attività, perchè conforme al dettato della L. n. 122 del 1989, art. 9 e alla disciplina amministrativa attuativa; la libertà da vincoli dell’area su cui insiste il terreno destinato alla realizzazione del parcheggio sotterraneo. A sua volta, il primo profilo include sia una verifica della natura "pertinenziale" delle opere progettate sia un controllo sulla sussistenza degli altri presupporti legittimanti l’avvio dei lavori senza necessità di permesso di costruire. Il secondo profilo, poi, include sia una verifica dell’esistenza dei necessari pareri al momento della presentazione della d.i.a. sia un’analisi dei profili di contrasto fra le opere e la disciplina dell’area urbana, quale emerge dai documenti successivamente formati da parte delle autorità amministrative competenti.

Deve essere subito rilevato che l’ipotesi di reato fondante il decreto di sequestro è stata individuata dal Giudice delle indagini preliminari nel D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, art. 44, lett. b); si tratta di violazione che concerne l’assenza di permesso di costruire e non contempla eventuali violazioni di vincoli esistenti sulle aree, con la conseguenza che queste ultime, ove sussistenti, resterebbero estranee al provvedimento impugnato.

Va di conseguenza escluso che possano in questa sede introdursi profili di illiceità concernenti direttamente l’esistenza di vincoli gravanti sull’area, profili che possono avere rilievo con riferimento alla sussistenza di tutti i requisiti di validità della d.i.a.

Infatti, se non può assumere rilievo la procedura di nuova perimetrazione dell’area definita con D.M. 27 maggio 1954, procedura che non può incidere su un’autorizzazione edilizia che si ritenga già perfezionata, deve rilevarsi che difetta la trasmissione del progetto e della relazione agronomica richiesi espressamente dalla Sovrintendenza del Comune di Roma (come da nota di tale autorità in data 16 luglio 2010).

Venendo all’esame dell’esistenza del rapporto di pertinenza fra garage e immobili serviti che giustifica il ricorso alla d.i.a. ai sensi della L. n. 122 del 1985, la Corte osserva quanto segue.

1. Con riferimento alla genesi e alle caratteristiche della dichiarazione di inizio attività, la Corte ritiene necessario premettere che la stessa, presentata in data 28 gennaio 2010, è stata preceduta dalla formalizzazione in data 17 dicembre 2009 di un atto di impegno volto ad assicurare la non modificabilità della destinazione dell’area a parcheggio e la esistenza di un vincolo pertinenziale fra le opere da realizzare e le unità abitative situate in prossimità delle stesse. Oltre a ciò, deve rilevarsi che al momento della presentazione della d.i.a. la società ha allegato una attestazione concernente la non contrarietà del progetto agli strumenti urbanistici e la collocazione armonica nel contesto circostante (nota 20 Ottobre 2009 della Sovrintenda ai beni Culturali del Comune di Roma), nonchè i pareri favorevoli del Dipartimento delle politiche ambientali, del Dipartimento alle Politiche della mobilità, del Dipartimento 10^ (inquinamento) del Comune di Roma.

Infine, si rileva che in coerenza con l’esistenza di significative interlocuzioni preventive con l’ente comunale, la società ha provveduto a consultare anche le autorità poste a tutela dei vincoli paesaggistici e culturali, acquisendo e allegando alla d.i.a. le dichiarazioni con cui la Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e il Ministro dei Beni Culturali attestano l’inesistenza di vincoli sull’area interessata dal progetto, fissano le cautele necessarie alla salvaguardia archeologica e richiedono che la sistemazione dell’area scoperta sia eseguita secondo un progetto esecutivo che deve essere presentato dalla società. 2. Successivamente alla presentazione della d.i.a. il Comune di Roma ha richiesto una specifica integrazione documentale, come emerge dall’atto di impegno sottoscritto dalla "Parcheggi Servizi S.r.l." in data 7 aprile 2010. Si legge, infatti, al punto 5 del documento che a seguito della formazione di un precedente atto d’impegno (datato 17 dicembre 2009), il Comune di Roma ha richiesto una più ampia e chiara assunzione di obblighi e che risulta perciò necessario precisare in modo espresso che "tali parcheggi costituiranno…pertinenze dei suddetti edifici" esistenti nell’area di prossimità come definita dal Comune di Roma.

3. Sulla base di quanto sopra riferito, la Corte rileva che la d.i.a fu presentata al termine di una interlocuzione con le autorità comunale e con quelle preposte alla tutela del territorio e dei beni culturali e portava in allegato i documenti ritenuti necessari ad attestare l’esistenza dei presupposti fissati dalla "legge Tognoli", art. 9, comma 1, nel testo modificato dal D.L. n. 122 del 2002, art. 3 convertito in L. n. 185 del 2002, e dalla Delib. n. 165 con cui nel 1997 il Comune di Roma intese modificare la disciplina attuativa di tale disposizione di legge e disciplinare in termini nuovi l’edificazione di parcheggi; in tale contesto venivano fissati i presupposti legittimanti gli interventi anche in relazione alle diverse caratteristiche delle aree individuate in sede di zonizzazione.

Si osserva, in particolare, che la Delib. n. 165 del 1997 assume in premessa che la legge Tognoli non aveva trovato concreta attuazione (nei termini disciplinati con la Delib. Comunale n. 325 del 1993) in quanto in assenza dell’avvenuta costruzione dei box e degli spazi di parcheggio i potenziali acquirenti si erano dimostrati non disponibili a stipulare atti di acquisto includenti il vincolo di pertinenzialità. Di qui la scelta di prevedere che il rapporto di pertinenzialità tra i parcheggi e gli immobili serviti debba essere garantito in termini generali al momento della presentazione della d.i.a. mediante atti di impegno vincolanti e che quel rapporto possa poi trovare concreta attuazione nel momento in cui i singoli atti di vendita vengono stipulati e registrati esclusivamente con persone che risiedono in uno degli immobili serviti.

4. Una volta accertato che al momento della presentazione della d.i.a. le autorità amministrative avevano attestato la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e l’assenza di vincoli, occorre verificare se sussista il requisito della "pertinenzialità" delle opere, requisito che viene ritenuto assente dal Giudice delle indagini preliminari e dal Tribunale di Roma e che, invece, i ricorrenti affermano sussistere in conformità alla disciplina fissata dal Comune di Roma con la citata Delib. n. 165 del 1997.

A tale proposito la Corte considera che detta deliberazione al punto 1.1 declina il legame di pertinenzialità tra i parcheggi sotterranei edificati ai sensi dell’art. 9, comma 1, citato nel senso che in aree fortemente urbanizzate il concetto di pertinenza viene fatto coincidere con il concetto di "prossimità"; sono "prossimi" gli edifici la cui sagoma rientri per intero all’interno della figura che si ottiene in mappa individuando le vie parallele ai confini dell’area di parcheggio alla distanza di un chilometro dai singoli lati dell’area stessa.

La Corte considera, poi, che al successivo punto 2 la deliberazione fissa la procedura da seguire, disciplinando anche i casi di difformità dagli strumenti urbanistici e i casi di esistenza di vincoli ex L. n. 1497 del 1939, L. n. 431 del 1985 e L. n. 1089 del 1939. 5. Non vi è dubbio, dunque, che secondo la disciplina adottata dal Comune di Roma è possibile destinare un’area urbana non edificata a parcheggio interrato senza che si conoscano nè gli immobili serviti secondo il carattere di pertinenzialità richiesto dalla legge, nè i singoli acquirenti o utilizzatoli dei box e delle aree di parcheggio.

Sussistono, tuttavia, sia un vincolo di "prossimità" tra gli edifici serviti e i parcheggi, sia un vincolo di destinazione specifica del singolo box o della singola area di parcheggio in favore di persona o soggetto residente in uno degli immobili suddetti.

6. L’assunto fatto proprio dal Pubblico Ministero e condiviso dai giudici di merito è che tale disciplina non risponda ai requisiti fissati dalla legge. Sebbene nè il decreto di sequestro nè l’ordinanza impugnata si esprimano chiaramente sul punto, la Corte rileva che, come emerge dalla richiesta di sequestro preventivo depositata il 22 settembre 2010, la contestazione mossa dal Pubblico Ministero agli indagati si fonda sul presupposto che la disciplina introdotta con la Delib. n. 164 del 1997 del Comune di Roma non sia rispettosa delle finalità e delle regole proprie della legge Tognoli e dell’interpretazione che di questa ha fornito la Corte di Cassazione.

7. Si osserva, a tale proposito, che non può condividersi il senso che in ricorso è stata attribuito a una recente sentenza di questa Sezione. Con le decisioni n. 8693 del 2008, Navarra e altro (rv 239064) e 14940 del 2009, Carrino e altro (rv 243460), che richiamano la sentenza n. 44010 del 2001 (rv 220741), la Corte ha ribadito il principio che l’applicazione del regime previsto dalla legge Tognoli richiede che sia possibile "l’immediata identificazione del vincolo permanente di asservimento". Si tratta di principio che risponde alla natura eccezionale del regime introdotto con tale legge, chiaramente derogatorio della disciplina ordinaria e non suscettibile di interpretazione estensiva, come ricordato dal Consiglio di Stato, Sezione 4, in plurime decisioni (sentenza n. 2579 del 2009; sentenza 10 dicembre 2010, n. 8729 in tema di prevalenza dei vincoli in materia paesaggistica e ambientale sulla disciplina speciale ex L. n. 122 del 1989).

E’ ben vero che la Corte e il Consiglio di Stato hanno fornito dell’art. 9, citato, una interpretazione che in tema di rapporto di pertinenzialità non richiede che il parcheggio insista su area di identica proprietà o immediatamente confinante, ammettendo che i proprietari di un immobile possano convenire anche con terzi la collocazione degli spazi di parcheggio interrato in area di proprietà di questi ultimi (Consiglio di Stato, Sezione 4, sentenza 23 luglio 2009, n. 4636; 7 luglio 2009, n. 3379; Corte di Cassazione, sentenza n. 14940/2009, citata), ma ciò può avvenire esclusivamente nel rispetto della volontà del legislatore.

In tal senso meritano richiamo le decisioni con cui il Consiglio di Stato ha escluso che il concetto di pertinenzialità contenuto nella legge Tognoli coincida con quello, più rigido, proprio del diritto civile, ma ha precisato che la realizzazione dei parcheggi non può in alcun caso rompere il legame con la proprietà e dare corso ad "attività meramente speculative" (Consiglio di Stato, Sezione 4, sentenza 3 marzo 2010, n. 1842).

Muovendo da tali considerazioni, la Corte rileva che la motivazione della sentenza 14940 del 2009 di questa Sezione indica con chiarezza come possa ipotizzarsi un rapporto di pertinenzialità fra i parcheggi e gli edifici serviti solo qualora "i boxes si trovino in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale", in ciò ritenendo conforme alla previsione di legge il fatto che la Delib. n. 165 del 1997 Consiglio Comunale di Roma includa il concetto di "prossimità" in quello di "pertinenzialità".

Non vi è dubbio, tuttavia, che l’estensione del concetto di pertinenza effettuata attraverso il ricorso al concetto di prossimità rappresenta una lettura che amplia i margini inizialmente fissati dalla giurisprudenza alla L. n. 122 citata, art. 9. Sul punto possono essere richiamate la sentenza 1 n. 1007 del 3 luglio 1995 del Consiglio di Stato, Sezione 5, ove si ritiene di estendere la relazione tra parcheggio e unità immobiliare non oltre le "aree comunque adiacenti" e la sentenza di questa Sezione n. 37013 del 2001, Tripodoro, rv 220349, che limita il ricorso all’autorizzazione gratuita ex L. n. 122, citata, ai soli parcheggi "realizzati nel sottosuolo o nei locali del piano terreno" del fabbricato cui si riferiscono le unità immobiliari legate da rapporto pertinenziale ai parcheggi edificandi). Ciò impone all’interprete di esaminare con particolare attenzione l’esistenza di tutti i profili che rilevano ai fini della individuazione di una effettiva relazione di pertinenza.

8. Il tema che deve essere affrontato è, dunque, se la legge possa dirsi interamente rispettata dalla definizione del perimetro dell’area di "prossimità" e dalla previsione dell’obbligo per il costruttore, garantito dall’impegno contrattuale assunto verso il Comune, di destinare in futuro i box e gli spazi di parcheggio esclusivamente a titolari di diritti sugli immobili ricompresi nell’area di prossimità. La Corte ritiene che la risposta debba essere negativa. L’esame che è stato effettuato in precedenza della disciplina e delle caratteristiche dell’intervento rende evidente che non esiste alcuna garanzia che gli spazi di parcheggio troveranno una effettiva destinazione nei termini previsti dal progetto e, inoltre, che difetta una relazione tra spazi destinati a parcheggio e specifici immobili ricompresi nell’area individuata.

La necessità che venga salvaguardato in concreto il rapporto di pertinenzialità è ribadita anche dalla sentenza n. 14940/2009, che così assume un significato diverso da quello proposto dai ricorrenti. La lettura della motivazione consente di apprezzare come mediante il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Civili, n. 12739 del 2005 (rv 581954) venga fissato il principio che il vincolo di pertinenza deve essere ritenuto non esistente anche per i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. n. 765 del 1967, ancorchè costruiti dallo stesso proprietario dell’immobile; tale affermazione dimostra che occorre che venga sempre assicurata la "preventiva possibilità di identificazione, alla luce della documentazione depositata, degli immobili al cui asservimento potessero essere destinati i boxes in fase di realizzazione".

Se non accompagnata da specifiche garanzie, la Delib. Comunale n. 165 del 1997 comporta, a parere della Corte, un definito snaturamento della volontà della legge Tognoli e si fonda su una interpretazione estensiva dell’art. 9, citato, non consentita in presenza di una norma di carattere derogatorio nei termini sopra richiamati.

In effetti, la previsione di una relazione tra i parcheggi e una indistinta pluralità di soggetti che ricadono entro una vasta area di tessuto cittadino densamente edificato presenta due caratteristiche non compatibili con le previsioni e la ratio della L. del 1989. In primo luogo, risulta trasformata la pertinenza tra parcheggi e specifici immobili in un rapporto di pertinenza che finisce per porre in relazione i parcheggi in modo indifferenziato con l’intera area servita. In secondo luogo, viene sovvertita l’impostazione della legge, che muoveva dall’esistenza di un accordo tra proprietari o titolari di immobili finalizzato alla realizzazione di parcheggi destinati a servire le proprietà (e in quanto tali non trasferibili disgiuntamente dalla proprietà stessa), e si darebbe corso a un intervento d’iniziativa di terzi, rivolto ad una pluralità di persone non individuate, sollecitandone l’interesse all’acquisto; si tratta di impostazione tipica di una iniziativa speculativa, che si caratterizza per l’assunzione di rischio imprenditoriale e comporta l’eventualità che i parcheggi realizzati restino in tutto o in parte privi di destinazione.

Entrambe le caratteristiche ora evidenziate escludono che possa trovare applicazione il regime di favore previsto dalla L. n. 122 del 1989, introdotto al fine di favorire interventi di certa e chiara utilità sia per gli immobili serviti sia per l’ordinato sviluppo urbano; solo queste finalità giustificano il ricorso a semplice d.i.a. priva di oneri e la possibilità di operare in deroga all’ordinaria disciplina urbanistica e di realizzare parcheggi in aree per le quali tale destinazione non è prevista. L’eccezionalità della previsione normativa e la specificità della ratio che la anima sono alla base delle decisioni richiamate che, come ricordato, escludono interpretazioni estensive delle disposizioni di legge e ritengono tali disposizioni incompatibili con interventi di carattere speculativo.

9. Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene di affermare il principio secondo cui la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dalla L. n. 122 del 1989, art. 9 può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momento di presentazione della d.i.a. così da assicurare in concreto l’esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità e da escludere che si versi in ipotesi di iniziativa speculativa, ipotesi soggetta all’ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia.

Va da sè, infatti, che il soggetto privato che intenda dare risposta all’esigenza di spazi destinati a parcheggio rappresentata dalla collettività che grava su un’area cittadina può avviare iniziative commerciali compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e secondo l’ordinario regime del permesso di costruire, così sottoponendo l’opera ai controlli preventivi necessari anche in relazione alle dimensioni e all’impatto che questa riveste sul tessuto urbano.

La Corte ritiene per tali ragioni di respingere i ricorsi, con conseguente condanna, ex art. 616 c.p.p., dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a ciascuno relative.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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