T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 62

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Svolgimento del processo

1. Le ricorrenti sono proprietarie di due immobili, rispettivamente al piano primo e secondo, in uno stabile sito in via XXX, 17, nel Comune di XXX.
Il cespite è pervenuto alle ricorrenti in forza di successione ereditaria nel 1984 e in occasione della divisione per quote con gli altri coeredi – effettuata con atto notarile del 21 settembre 2006 – le medesime hanno dichiarato che al momento della stipula non vi erano abusi edilizi e che la costruzione dell’immobile ai piani interrato, terra e primo era stata iniziata in data antecedente al settembre 1967, mentre per la realizzazione dell’appartamento al secondo piano era stato rilasciato il nulla osta edilizio in data 31 agosto 1968. Solo nel corso del giudizio pendente in sede civile instaurato nei confronti dei propri vicini, le ricorrenti assumono di essere venute a conoscenza, nel 2008, delle difformità edilizie che inficiavano i suddetti immobili di proprietà e, nella specie, della parziale chiusura del vano scala, della chiusura del pozzo luce e del mancato arretramento di parte dell’immobile al secondo piano.
A seguito del sopralluogo del Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell’U.T.C., previa comunicazione di avvio del procedimento, notificata in data 30 marzo 2010, con ordinanza n. 255 del 22 giugno 2010, gravata con il presente ricorso, ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in difformità dai progetti approvati, rispettivamente, in data 3 maggio e 31 agosto 1968., così individuate: "è stato accertato che la chiostrina esistente a piano primo, pari ad una superficie di mq. 7,00 circa, risultava chiusa e trasformata in vano così come parte del vano scala ove è stato ricavato un locale. Venivano assegnati anche i locali contraddistinti dalle lettere "A" e "B" che come quello "C" di cui si allega copia che non risultano mai autorizzati. La chiostrina posta al secondo piano, in corrispondenza della precedente, di pari superficie, risultava coperta e trasformata in vano. Sempre al piano secondo, era stato realizzato l’ampliamento, pari a mq. 11,50 circa, ottenuto dal mancato arretramento di mt. 1,50 circa della parete di prospetto lunga mt. 10,00 circa".
In data 13 luglio 2010, essendo risultato che il locale di cui alla lettera A era di proprietà di altro soggetto, lo stesso dirigente emanava l’ordinanza n. 284 con cui ingiungeva la demolizione nei confronti di quest’ultimo.
2. A sostegno del gravame le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
a) violazione ed errata applicazione di legge, in particolare, dell’art. 97 Cost. e dei principi del buon funzionamento e del corretto esercizio dell’attività della P.A., degli artt. 3, 6, 7 e 8 della l. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 380/2001 per carenza di legittimazione passiva delle ricorrenti a ricevere l’ordinanza di demolizione;
b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, per omissione, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione, carenza di pubblico interesse, per mancanza dei presupposti, per la tardività dell’azione amministrativa, per inopportunità, per prescrizione e per stato di necessità;
c) violazione di legge e nullità per mancata indicazione del termine entro cui ricorrere all’Autorità giudiziaria e al giudice competente e per mutamento del responsabile del procedimento nel corso dell’istruttoria senza comunicazione.
In particolare, le ricorrenti sostengono che l’ordinanza ingiunzione, tra l’altro, non sarebbe suffragata da una idonea motivazione atteso che, sebbene le opere abusive siano state "sicuramente realizzate in epoca remota" (nota prot. n. 1446 P.G. 7.2.23 del 4 febbraio 2010 del Comandante della Polizia municipale), e, dunque, sia intercorso un notevole lasso di tempo dalla loro realizzazione, circa quaranta anni, con persistente inerzia dell’Amministrazione comunale preposta alla vigilanza, questa, attivandosi tardivamente, non ha affatto esplicitato i motivi che giustificano la tutela dell’interesse pubblico all’attuale rimozione, a fronte della situazione di affidamento ingeneratasi.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, gradatamente, rigettato nel merito.
4. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 fissata per la trattazione del ricorso la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso è fondato.
II. Va innanzitutto precisato che le attuali ricorrenti, in quanto proprietarie degli immobili oggetto delle opere abusive contestate, sono le attuali legittimate passive dell’ingiunzione alla demolizione (art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001), con l’unica eccezione della parte relativa al locale contrassegnato dalla lettera "A", al piano terreno, al cui attuale titolare l’Amministrazione comunale, riconosciuto l’errore, ha provveduto a notificare, successivamente, autonoma ordinanza (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 24 settembre 2010, n. 7898: "in assenza di alcun carattere precario dei manufatti abusivi in oggetto…, l’ordinanza demolitoria, preordinata alla loro rimozione, viene… legittimamente notificata all’attuale proprietario, indipendentemente dalla circostanza che tale manufatto sia stato eseguito o commissionato da quest’ultimo o da un precedente dominus")
III. Fondate e assorbenti sono invece le censure di eccesso di potere per insufficiente motivazione rivolte avverso al provvedimento demolitorioripristinatorio nella parte in cui l’organo competente si limita ad ordinare il mero ripristino della legalità violata senza esplicitare le ragioni di pubblico interesse sottese e, ciò, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione dell’abuso, della sua conoscenza da parte dell’Amministrazione preposta alla vigilanza e della situazione di buona fede e di affidamento conseguentemente ingeneratasi in capo alle parti private.
III.1. Dalla produzione in atti emerge infatti che:
a) quanto all’epoca dell’abuso:
a.1 – in data 3 maggio 1968, come attestato dal Comune, veniva rilasciato "Nulla Osta per l’esecuzione di Lavori Edili" consistenti nella realizzazione di un immobile, composto da piano scantinato, piano terra e piano primo (nota n. 14446 P.G. 7.2.23 del 4.02.2010 e all. 9 del controricorso, entrambi dell’Amministrazione comunale);
a.2 – in data 19 aprile 1968 i costruttori, presentavano un progetto di realizzazione di un appartamento al piano secondo sull’area di loro proprietà e, in data 31 agosto 1968, il Comune rilasciava il nulla osta per l’esecuzione dei suddetti lavori;
a.3 – in data 2 ottobre 1969 i medesimi costruttori vendevano ai genitori delle attuali ricorrenti una abitazione "composta di un vano scantinato, di un vano a piano terreno e di tre vani utili a primo piano, con tutti i diritti, pertinenze ed accessori, compresi i due sgabuzzini ricavati nel vano scala", come pervenuti ai venditori con atto di divisione del 30 settembre 1969 (e, precisamente:"secondo vano, distinto con la lett. B e con ingresso a metà della scala ed il terzo vano, distinto con la lett. C, dell’allegata planimetria e con ingresso a primo piano ed adiacente l’appartamento degli assegnatari").
a.4 – i lavori di costruzione del secondo piano vennero iniziati subito dopo l’acquisto e successivamente sospesi, tanto che in data 10 aprile 1975 i genitori delle odierne ricorrenti chiedevano al Sindaco la proroga della licenza di costruzione del 31 agosto 1968, concessa in data 23 maggio 1975.
b) quanto alla risultanza dagli atti e alla conoscibilità da parte dell’Amministrazione delle opere abusive:
b.1 – la planimetria depositata al N.C.E.U. del Comune di Brindisi a seguito dell’atto di divisione del 1969, attestava già la situazione dei luoghi, quanto al primo piano, per i ripostigli al piano terra (indicato con la lett. A) e al piano ammezzato (indicato con la lett. B) e per l’arretramento;
b.2 – nel 1979 veniva aggiornata la planimetria della costruzione completa di tutte le difformità attualmente contestate, comprensiva, cioè, della chiusura della chiostrina al piano primo e secondo, della realizzazione dei vani abusivi e del mancato arretramento di mt. 1,50 dalla parete di prospetto, quest’ultima da ritenersi risalente all’epoca della costruzione nel suo complesso.
III.2. Ne consegue che la costruzione dell’immobile può farsi ragionevolmente risalire al periodo compreso tra il 1968 e, al massimo, il 1979 (limitatamente al secondo piano, riferendosi a tale ultima data il relativo accatastamento), epoca comunque risalente nel tempo, come specificato dall’Amministrazione comunale nella annotazione di servizio prot. 1446 P.G. 7.02.23 del 4 febbraio 2010 nella quale si attesta che le opere edilizie abusive riscontrate sono "sicuramente realizzate in epoca remota".
Il Comune, del resto, non avendo, medio tempore, con inerzia colpevole, proceduto all’espletamento di alcuna attività di vigilanza o di rilevazione dello stato del territorio non fornisce alcuna prova contraria in ordine alla più recente data di commissione dei diversi abusi riscontrati.
III.3. Orbene, trattandosi di manufatti la cui esistenza è attestata in epoca remota (chiusura dei vani scale) ovvero costituenti parte integrante del complesso edilizio, presumibilmente sin dalla sua costruzione e/o del suo completamento (chiusura della chiostrina al primo e al secondo piano, con realizzazione di vani, mancato arretramento della parete esterna di prospetto), l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la situazione di consolidato affidamento del privato e tener conto della posizione degli attuali proprietari e, quindi, dare conto puntualmente delle ragioni di pubblico interesse che depongono per la demolizione del fabbricato
Vero è che, in generale, "l’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato, è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata irregolarità dell’intervento, essendo "in re ipsa" l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso – anche se risalente nel tempo – senza necessità di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti o sacrificati" (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 13 maggio 2009, n. 1454), "non potendo l’abuso giustificare alcuna aspettativa del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare" (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 6 settembre 2010, n. 17306; nello stesso senso Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955).
Ciò non di meno, non può non darsi il giusto rilievo a quella giurisprudenza cha fa comunque "salva l’ipotesi in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e il protrarsi della inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa sola, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato" (Consiglio Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705).
In questi casi, infatti, l’inerzia colpevole dell’Amministrazione, da provare specificatamente, ingenerando una posizione d’affidamento nel privato, impone l’onere di una congrua motivazione (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 8 giugno 2009, n. 1289); pertanto, "l’Amministrazione non può considerarsi esonerata dal dovere di indicare le ragioni di pubblico interesse concrete e attuali… che… impongono di sacrificare il contrapposto interesse del privato" (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 luglio 2010, n. 3131; cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 18 marzo 2010, n. 4243; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 31 dicembre 2009, n. 4127; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1026).
III.4. In conclusione, "nel rispetto del generale principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., l’ordinanza con la quale si ingiunge la demolizione dell’immobile non può essere sorretta esclusivamente dal richiamo al carattere abusivo dell’opera realizzata.
Il decorso del tempo, in altri termini, oltre a produrre effetti che l’ordinamento riconosce e consacra dando vita a istituti ampiamente disciplinati in ogni settore del diritto, ivi compreso l’ordinamento amministrativo dello Stato, determina l’esigenza di rafforzare l’impalcatura motivazionale di un provvedimento di natura repressiva perché esige l’efficace rappresentazione del rinnovato interesse dell’Amministrazione procedente a rimuovere situazioni antigiuridiche" (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 4 dicembre 2009, n. 12554) specie laddove l’opera sia da ritenere ormai integrata nel contesto urbano (T. A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 26 novembre 2009, n. 2855).
IV. Sulla base delle sovra esposte argomentazioni il ricorso deve essere accolto e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
Assorbite le ulteriori censure dedotte.
Le spese e competenze del giudizio, in considerazione della peculiarità delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-05-2013) 27-05-2013, n. 22937

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Perugia confermava il provvedimento del 21/01/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di M.M. in relazione ai reati di peculato e di falso.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la M., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. xxx, impugnazione alla quale, con successiva dichiarazione depositata il 07/05/2013, la prevenuta e il suo patrocinatore hanno rinunciato.
Tanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013

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Cass. pen., sez. II 23-11-2007 (13-11-2007), n. 43738 Danneggiamento di immobile adibito ad ex casello ferroviario – Trasformazione dell’Azienda Ferrovie dello Stato in Ente Ferrovie dello Stato

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano, con sentenza in data 17 settembre 2003, dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di E.A. e di E.B.R., imputati del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 635 c.p., comma 2, n. 3 di un immobile adibito ad ex casello ferroviario. IL Tribunale argomenta che il gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. non è un ente pubblico e che il fabbricato di cui all’imputazione non è più utilizzato da anni e, quindi, deve escludersi che sia destinato ad uso pubblico. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo che la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze, quale è appunto un casello ferroviario, ai sensi dell’art. 822 c.c., comma 2, non è venuta meno a seguito della costituzione dell’Ente ferrovie dello Stato avvenuta con legge n. 210 del 1985, fino ad una formale e definitiva sdemanializzazione, che nel caso di specie non risultava essere avvenuta.
Il P.G. ricorrente chiede, altresì, la correzione dell’errore materiale che sarebbe contenuto nell’intestazione della sentenza, in cui è indicato l’art. 635 c.p. in luogo dell’art. 633 c.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato.
Le Sezioni civili di questa Suprema Corte hanno formulato i seguenti principi, ai quali questo collegio aderisce: la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze, ai sensi dell’art. 822 c.c., comma 2 in quanto appartenenti all’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato in epoca anteriore alla sua trasformazione in Ente Ferrovie dello Stato, avvenuta con L. n. 210 del 1985, non è cessata a seguito della trasformazione medesima (Cass. Sez. 3^ civ. 23 settembre 1996, n. 8406, riv. 499697; Sez. 3^ civ., 18 ottobre 1996, n. 9102, riv. 500144; Sez. 3^ civ., 16 ottobre 1996, n. 9047, riv.
500116; nello stesso senso Trib. Amm. Lazio Sez. 3^, 27 dicembre 1988, n. 2049); le strade ferrate incluse nel demanio pubblico comprendono il suolo e le essenziali strutture, necessarie al funzionamento della linea e, quindi, anche il casello ferroviario (Cass. Sez. 1^ civ. 4 marzo 1993, n. 2635, riv. 481230); il semplice fatto della cessazione dell’esercizio di una linea ferroviaria non determina il passaggio dei relativi beni materiali dal demanio al patrimonio disponibile (Cass. Sez. 3^ civ. 12 dicembre 1977, n. 5400, riv. 389060); la sdemanializzazione di una linea ferroviaria può essere anche tacita, ma non può derivare dalla semplice inutilizzazione, dovendo risultare da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà dell’Amministrazione di conservarne la destinazione all’uso pubblico (Cass. Sez. 1^ civ. 4 marzo 1993, n. 2635, riv. 481231; Sez. 2^, 3 maggio 1996, n. 4089, riv. 497361; Sez. 2^civ. 30 agosto 2004, n. 17387, riv. 576380).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Treviso, per nuovo giudizio che faccia applicazione dei principi di diritto, come sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Treviso per nuovo giudizio.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 1629 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

R.C., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli depositato nell’aprile 2008, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per risarcimento danno da mancato godimento del riposo lavorativo, iniziato nell’ottobre 2000 ed ancora pendente al momento della proposizione della domanda.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 15 dicembre 2008, rilevato che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il processo si fosse protratto per ulteriori 4 anni e 6 mesi circa, e che l’omissione o il ritardo nella presentazione da parte del ricorrente della c.d. istanza di prelievo avesse concorso in pari misura con l’inefficienza dell’apparato giustizia al ritardo della decisione, liquidava per il danno non patrimoniale complessivi Euro 2.250,00, oltre agli interessi legali ed alla metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto il R. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.).

Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi), applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1.500,00 per anno (motivi 1 e 2); nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivo 3). Inoltre, ratione materiae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00, concernente la controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. (motivo 4) e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo (motivo 5).

1.1.- I motivi sesto e settimo denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla erronea compensazione per metà delle spese processuali, nonchè vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati solo in parte.

2.1 – Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principi qui esposti.

2.2 – Quanto invece alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato come la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa 500,00 Euro per ogni anno di ritardo, ancorchè motivata dalla omessa o tardiva presentazione della c.d. istanza di prelievo, non rispetti quell’obiettivo di assicurare un serio ristoro al quale si è testè fatto riferimento.

La Corte considera che uno scostamento, da parte del giudice di merito, rispetto al parametro base di mille/00 Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta/00 Euro, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in gioco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille/00 Euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010;

19054/2010). Alla stregua di questi criteri, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori quattro anni sei mesi circa oltre quello di ragionevole durata, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare al ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 3750,00, superiore a quella di Euro 2126,00 riconosciuta.

2.3 – Quanto al mancato riconoscimento di una somma forfetaria di Euro 2.000,00 (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio.

Sì che, quando il giudice del merito non attribuisce tale ulteriore indennizzo forfetario, e quindi implicitamente non riconosce che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni -e se del caso alle prove- addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3.- I motivi indicati nel p. 1.1 (peraltro inammissibili, perchè riferiti ad una motivazione della disposta compensazione parziale, la contumacia della parte resistente, che nella specie non risulta indicata nel decreto impugnato), restano comunque assorbiti in quanto il decreto dovrà essere cassato, con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

4.- Il decreto è cassato. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito. Il Ministero della Economia e Finanze è condannato a pagare la somma di Euro 3750,00 – detratta quella eventualmente già corrisposta – con gli interessi legali dalla data della domanda.

Quanto alle spese del giudizio di merito, se ne ritiene giustificata la compensazione per la metà tra le parti, tenuto conto del sensibile ridimensionamento defila pretesa (Euro 13.000,00) espressa dal ricorrente; altrettanto vale per le spese di questo giudizio di cassazione, tenuto conto che il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La residua quota delle spese di entrambi i gradi, che si liquida come in dispositivo con gli accessori di legge, va posta a carico della Amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE in parziale accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato, e pronunciando nel merito condanna il Ministero della economia e delle finanze al pagamento in favore di R.C. della somma di Euro 3.750,00 oltre interessi legali dalla domanda; compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, e condanna il Ministero della economia e delle finanze al rimborso in favore della controparte, e per essa dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne è dichiarato antistatario, della residua quota, pari, quanto al giudizio di merito, a complessivi Euro 460,00 – di cui Euro 190,00 per diritti e Euro 250,00 per onorari – e quanto al giudizio di cassazione a complessivi Euro 400,00 – di cui Euro 350,00 per onorari e Euro 50,00 per esborsi, oltre per entrambi i gradi spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.