Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 411 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il dottor A.M. aveva proposto dinanzi al Tar Sardegna un ricorso per l’annullamento della deliberazione della Stazione Sperimentale del Sughero di Tempio Pausania (ora Agris Sardegna) relativo all’inquadramento del dipendente dottor B.P. nella qualifica dirigenziale.

Il Tar Sardegna accoglieva il ricorso con sentenza n.352 del 1999 annullando la deliberazione di inquadramento del dottor B.P. nella qualifica dirigenziale. La sentenza veniva confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la decisione n.3167 del 2005 passata in giudicato il 17 settembre 2006 e notificata il 19 settembre 2006.

Con atto del 31 marzo 2008 notificato il 7 aprile 2008 il ricorrente diffidava la Agenzia Agris Sardegna in persona del legale rappresentante in carica affinchè ottemperasse alla sentenza in questione, quindi proponeva ricorso per la ottemperanza alla menzionata sentenza del Tar Sardegna n.352/99 chiedendo al Tar di ordinare alla amministrazione di procedere alla ripetizione della procedura concorsuale annullata ed all’espletamento, ora per allora, delle procedure per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

Il Tar Sardegna, con la sentenza n.1823 del 2008, oggetto dell’odierno gravame ha respinto il ricorso nella parte in cui il dottor M. chiedeva di ordinare alla Agenzia Agris Sardegna la ripetizione della procedura.

Il dottor M., con il ricorso in appello in epigrafe, ha impugnato la decisione assumendone la erroneità.

Si è costituita l’Agenzia Agris Sardegna per resistere all’appello.

Il dottor M. critica la sentenza del Tar sostenendone la erroneità per molteplici motivi.

Il Tar Sardegna ha ritenuto infondato il ricorso osservando, in primo luogo che il dispositivo della sentenza disponeva semplicemente l’annullamento dei provvedimenti impugnati per cui doveva ritenersi che in tale parte la sentenza fosse auto esecutiva e non necessitasse di ulteriori attività da parte della amministrazione soccombente ai fini della sua esecuzione.

In secondo luogo riteneva demandata alle iniziative discrezionali della amministrazione la valutazione sulla necessità od opportunità di procedere alla ripetizione della procedura concorsuale annullata ed al conseguente espletamento, ora per allora, delle procedure per l’accesso alla qualifica dirigenziale, anche in considerazione degli accadimenti nel frattempo intervenuti, tra i quali, in particolare, la soppressione della Stazione Sperimentale del Sughero ed il subentro al medesimo di altri enti.

Il Tar riteneva inoltre come non potesse neppure ritenersi sussistente una inerzia o inadempimento della amministrazione intimata, avuto riguardo ad un eventuale, omessa rappresentazione delle ragioni per le quali non aveva ritenuto di procedere alla ripetizione della procedura concorsuale annullata, posto che dagli atti prodotti in giudizio dal ricorrente non risultava che il medesimo avesse mai avanzato tale richiesta di ripetizione all’amministrazione intimata prima della proposizione del ricorso.

Ritiene la Sezione tuttavia che il Tar abbia errato e che la sentenza appellata debba essere riformata.

Ad avviso del Tar la sentenza di merito non necessiterebbe di nessuna attività adeguatrice da parte della amministrazione soccombente.

L’assunto non è condivisibile.

Deve rilevarsi come tale necessità deriva proprio dal contenuto della sentenza del Tar Sardegna n.352/1999 che pone un esplicito obbligo di ripetizione della procedura concorsuale terminando la esposizione del diritto con la testuale affermazione "In conclusione il ricorso va accolto per fondatezza del 1°, 2° 3° e 4° motivo, con obbligo dell’amministrazione di procedere all’applicazione del DPGR 193/1986 secondo le indicazioni ivi previste..".

Al riguardo deve osservarsi che, come precisato nella sentenza di merito del Tar, l’accordo contrattuale 19851987, recepito dalla Stazione Sperimentale del Sughero conteneva nel capo I delle norme transitorie, le "norme per il primo inquadramento e per la mobilità verticale" tra le quali, al punto 2, la attribuzione dei nuovi profili professionali nelle qualifiche funzionali previste nella L.R. 6/1986 "entro tre mesi dalla entrata in vigore della norma con le seguenti procedure:…c) l’accesso alla qualifica funzionale dirigenziale avviene in via transitoria per il totale dei posti disponibili… nel seguente modo: concorso interno per titoli, cui sono ammessi a domanda gli impiegati inquadrati nella VII qualifica funzionale; i criteri di valutazione sono definiti nella allegata tab. c".

Della permanenza di tale obbligo di indizione del concorso interno, da bandire entro tre mesi, era consapevole il Tar Sardegna (nella sentenza n.352 del 1999) che ne faceva esplicita menzione là dove espressamente sottolineava: "..dovendo essere svolta la nuova procedura preventiva di fissazione dei criteri e quindi, successivamente di disamina delle singole posizioni dei due interessati."

Risulta quindi che il Tar, in sede di ottemperanza, ha erroneamente interpretato la sentenza di cui trattasi, ritenendo demandata alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione la opportunità di procedere o meno alla ripetizione della procedura concorsuale annullata là dove l’obbligo derivava direttamente dalla sentenza e permaneva certamente in capo la nuovo soggetto pubblico subentrato per legge in tutti i rapporti giuridici della Stazione Sperimentale.

Inoltre, sulla necessità di una esplicita domanda da parte dell’interessato, ritenuta dal Tar per negare il fondamento della ottemperanza, risulta pacifico che il ricorrente, sia pure con modalità illegittime, fosse stato scrutinato nella procedura concorsuale e che i suoi titoli fossero stati comparati con quelli del controinteressato risultato vincitore, con l’effetto che la esecuzione della sentenza, implicante per l’amministrazione il rinnovo del procedimento per la applicazione del DPGR 193 del 1986, con la fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli per l’espletamento del concorso, non richiedeva alcuna ulteriore domanda di partecipazione da parte del ricorrente.

In conclusione l’appello deve essere accolto, va quindi accertata la mancata esecuzione della sentenza del Tar Sardegna n.352 del 1999 del 25 marzo 1999 confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la decisione n.3167 del 2005; per l’effetto la sentenza appellata n.1823 del 2008, deve essere riformata.

Va assegnato all’Amministrazione resistente il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per dare completa ottemperanza alla sentenza del Tar Sardegna confermata da questo Consiglio secondo i criteri di cui in premessa, e, nell’eventualità dell’ulteriore inerzia dell’Amministrazione, viene nominato sin da ora un Commissario ad acta nella persona del signor Prefetto della Provincia di Sassari o di un suo delegato, perchè provveda in via sostitutiva.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila,00), oltre al compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, determinato in Euro 3.000,00 (tremila,00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, assegna all’Amministrazione resistente il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per dare completa ottemperanza alla decisione di cui in epigrafe, secondo i criteri di cui in premessa, e, nell’eventualità dell’inerzia dell’Amministrazione, nomina un Commissario ad acta, come specificato in motivazione, perchè provveda in via sostitutiva.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3000,00 (tremila,00), oltre al compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, determinato in Euro 3000,00 (tremila,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6658 Responsabilità civile derivante da reato

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Svolgimento del processo

T.C., dipendente della s.p.a. Icari, nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Venezia P.L. e il Ministero degli interni, espose che, nel settembre del 1983, scoppiato un incendio in un silos della ditta ed intervenuti i vigili del fuoco, il loro capo-squadra, P.L., lo aveva inviato (ad incendio apparentemente spento) assieme ad altri operai sul terrazzino del silos (per smassare la segatura accumulatasi) dove improvvisamente si era sprigionata una fiammata, cagionandogli gravi lesioni (il tribunale penale di Padova avrebbe poi dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascritto al P.).

Il giudice di primo grado, ritenuto che il fatto si fosse verificato per colpa concorrente tanto del P. (e, per esso, del Ministero) quanto dell’Ican (i cui responsabili avrebbero impartito l’ordine di recarsi sul silos al T.), accolse la domanda risarcitoria e condannò tutti i convenuti in solido al pagamento, in favore dell’attore, della somma di oltre L. 500 milioni, opinando, in particolare, che l’interruzione della prescrizione compiuta dall’attore nei confronti del P. spiegasse effetti anche nei confronti degli altri coobbligati in solido.

La sentenza fu impugnata – in via principale dalla compagnia assicurativa "Il Duomo" (garante della Ican) e dal Ministero degli interni, in via incidentale da P.L. e dalla Ican – dinanzi alla corte di appello di Venezia, la quale, nell’accogliere in parte qua i gravami, osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

1) che la doglianza degli appellanti principali e dell’appellante incidentale Ican, volta a contestare la legittimità del rigetto, da parte del tribunale, della sollevata eccezione di prescrizione, era fondata;

2) che, difatti, la pronuncia di primo grado non appariva conforme a diritto nella parte in cui mostrava di ritenere che il termine di prescrizione decorresse, nella specie, dalla pronuncia della sentenza penale e non dal giorno dell’evento;

3) che, di converso, il disposto dell’art. 2947 c.c., comma 3 (a mente del quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione decorre dalla data di estinzione del reato ovvero dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo il caso in cui l’estinzione sia avvenuta per prescrizione) era tale da individuare irredimibilmente il dies a quo del termine prescrizionale nel giorno in cui l’evento dannoso si era verificato, e cioè il (OMISSIS);

4) che la costituzione di parte civile (atto pacificamente dotato di efficacia interruttiva) nel processo penale instaurato nei confronti del P. era avvenuta, da parte del T., con atto depositato il 9 settembre 1988, ma consegnato all’ufficiale giudiziario il 20 settembre 1988 e notificato il successivo 29 settembre, e pertanto oltre il quinquennio;

5) che la domanda del T. andava, pertanto, rigettata per intervenuta prescrizione;

6) che tale statuizione non poteva peraltro giovare al P., il quale, con il suo appello incidentale, non aveva proposto analoga eccezione;

7) che, nel merito, l’accertamento della responsabilità dei convenuti si come compiuta in prime cure non poteva che essere confermata.

La sentenza della corte di appello di Venezia è stata impugnata da T.C. con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.

Resistono con controricorso il Ministero degli interni, la Ican e la Duomo Assicurazioni.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 342, 343, 163, 164, 346 previgenti c.p.c; art. 2938 c.c..

Il motivo è privo di pregio.

Sotto un duplice, concorrente profilo.

Il primo, scaturente dalla non corrispondenza della odierna doglianza di tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Ican alla effettiva realtà processuale, avendo la predetta società sollevato l’eccezione in appello non già in sede di comparsa conclusionale, bensì di precisazione delle conclusioni senza che, in proposito, venisse sollevata alcuna contestazione.

Il secondo, a mente del quale, avendo la Ican sollevato l’eccezione de qua in sede di appello incidentale (sia pur per relationem), di alcuna preclusione processuale appariva legittimo discorrere nella specie, trattandosi di giudizio instaurato prima del 30 aprile 1995, onde l’applicabilità del vecchio testo dell’art. 345 c.p.c. in tema di proponibilità di nuove eccezioni in appello.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 2087, 2043 e 2947 c.c.).

Il motivo è inammissibile, rappresentando a questa corte una diversa ricostruzione della fattispecie generatrice di responsabilità (contrattuale, ex art. 2087 c.c., anzichè aquiliana, in ordine alla quale era necessaria una qualificazione espressa e tempestiva della domanda: Cass. 12.3.2001, n. 99) mai prospettata in sede di mento:

nè il ricorrente riporta, in seno al motivo in esame (in spregio al principio di autosufficienza del ricorso) in quali atti del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente sollevata ed illegittimamente pretermessa.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 2947 c.c., comma 3, art. 590 c.p., art. 157 c.p., nn. 3 e 4, art. 589 c.p.); motivazione omessa e/o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La corte territoriale mostra, in proposito, di aver fatto buon governo della disciplina normativa rilevante in parte qua, specificando, con motivazione esente da qualsiasi vizio logico- giuridico, che il fatto considerato dalla legge come reato integrava gli estremi delle lesioni colpose, onde, in sede civile, la prescrizione applicabile non poteva che essere quella stabilita per tale fattispecie, senza che alcun rilievo potesse assumere la connessa imputazione per omicidio colposo in danno di altro soggetto pur elevata nei confronti del P. (Cass. 2432/96; Cass. 1943/1987 in motivazione).

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 2947 c.c.).

La doglianza è priva di pregio.

Essa si sviluppa in patente contraddizione con il testo normativo indicato come violato, del quale la corte territoriale ha fatto, contrariamente all’assunto del ricorrente, corretta e puntuale applicazione, essendo l’estinzione per prescrizione del reato l’unica ipotesi in cui il termine prescrizionale dell’azione risarcitoria non decorre dalla data di estinzione del reato ovvero da quella della sentenza irrevocabile.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-11-2010) 25-02-2011, n. 7213 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 27.5.2009, in parziale riforma della sentenza 13.6.2006 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, ribadiva l’affermazione della responsabilità penale:

a) di V.V. in ordine ai reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – in assenza del prescritto titolo concessorio e dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo – opere edilizie finalizzate alla realizzazione di un ristorante – acc. in (OMISSIS));

–all’ art. 734 c.p.;

– all’art. 349 c.p. (per avere proseguito le opere abusive, reiteratamente violando i sigilli ad esse apposti – acc. dal (OMISSIS));

b) di V.G. in ordine ai reati di cui:

– all’art. 349 c.p. (acc. dal (OMISSIS));x c) e – essendo già stati unificati i reati nel vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., nonchè già riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche – determinava le pene: per V.V., in anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, e, per V.G., in anni uno di reclusione ed Euro 250,00 di multa (con il beneficio della sospensione condizionale), confermando gli ordini di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:

– la illegittimità della statuizione – rinvenibile nella sola parte motivazionale del provvedimento impugnato – di confisca del manufatto e dell’intera area sottoposta a sequestro;

– la carenza assoluta di prova in ordine alla riconducibilità dell’attività di edificazione abusiva alla persona di V. G..
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere rigettati, perchè infondati, potendosi procedere alla mera correzione della parte motivazionale della sentenza impugnata.

1. Quanto alle doglianze riferite all’affermazione della responsabilità di V.G. – premesso che la stessa è stata condannata soltanto per concorso nel delitto di violazione dei sigilli finalizzato alla prosecuzione della costruzione abusiva – va rilevato che la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema è orientata nel senso che non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un’area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva.

Occorre considerare, invece, la situazione concreta in cui si è svolta l’attività incriminata, tenendo conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest" nonchè di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all’esecuzione delle opere (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3: 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12,1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone. Vedi pure Cass., Sez. 5, 19.12.2007, n. 47083).

Grava, comunque, sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale ed altro).

Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, i giudici del merito hanno fondato correttamente la corresponsabilità dell’attuale ricorrente, per le violazioni di sigilli a lei contestate, non soltanto sulla circostanza che ella risulta essere proprietaria del fondo illecitamente edificato ma altresì sulla disponibilità giuridica e di fatto del suolo, in una situazione in cui l’imputata non ha mai prospettato che altri abbia disposto dell’immobile senza che essa ne fosse consapevole o contro il suo volere e, in circostanze siffatte, abbia intrapreso sullo stesso l’attività edilizia illecita in contestazione.

2. V.V. non aveva contestato, con i motivi di appello, la sua responsabilità in ordine ai reati a lui ascritti e – con il ricorso in esame – si duole esclusivamente delle disposizioni di confisca rinvenibili soltanto nella motivazione (e non nel dispositivo) della sentenza impugnata.

Al riguardo rileva il Collegio che:

a) Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (eccettuate le fattispecie di lottizzazione abusiva), non può essere disposta la confisca, sia obbligatoria che facoltativa, a norma dell’art. 240 c.p., atteso che tale disposizione è derogata dalla disciplina sanzionatoria speciale del citato D.P.R., che prevede specifiche sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., sez. 3: 8 marzo 2010, n. 9170, Vulpio, 25 aprile 2009, n. 15717, Bianchi ed altri; 28 marzo 2008, n. 13226, Blengino; 31 gennaio 2008, n. 4965, Irti ed altro).

Il sistema sanzionatorio vigente (introdotto già dalla L. n. 47 del 1985) – articolato su una generale obbligatorietà della demolizione, correlata all’acquisizione gratuita ed automatica dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune – attua praticamente le medesime finalità della confisca penale e, se questa venisse contemporaneamente disposta, genererebbe indubbi problemi di adeguamento tra procedure diverse. b) L’eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza deve essere normalmente risolto facendo ricorso al criterio della prevalenza del primo (elemento decisionale) sulla seconda (elemento giustificativo).

La giurisprudenza di questa Corte ammette, comunque, la possibile ricorrenza di casi in cui la motivazione, per la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per le quali il giudice è pervenuto alla decisione, contenga elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

Nella fattispecie in esame, però, la sentenza di primo grado – appellata dai soli imputati – non conteneva alcuna statuizione di confisca ed appare evidente che la Corte territoriale erroneamente ha fatto riferimento alla misura ablatoria nella sola motivazione, non potendo riformare illegittimamente "in peius" le determinazioni del Tribunale.

Non deve adottarsi, conseguentemente, alcuna statuizione di annullamento della sentenza impugnata, potendo disporsi la correzione di un errore soltanto materiale attraverso l’eliminazione del riferimento alla confisca contenuto nella motivazione.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607 e 615 c.p.p., eliminato, nella motivazione della sentenza impugnata, il riferimento alla confisca, rigetta i ricorsi.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1550 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avvocato M.A. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha respinto i ricorsi proposti per ottenere l’esibizione dei documenti contenuti nel suo fascicolo personale, ed in particolare dei messaggi di posta elettronica scambiati tra alcuni componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, chiamato ad esprimersi in merito al procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti con deliberazione del 12 aprile 2010.

Come ha rilevato il Consiglio intimato nell’atto di costituzione in giudizio, l’appello è irricevibile, in quanto depositato oltre il termine dimidiato stabilito dall’art. 87 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per i giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Tale disposizione comporta l’onere di deposito dell’appello entro quindici giorni dalla data dell’ultima notificazione, nella specie perfezionata in data 11 novembre 2010: ne consegue la tardività del deposito, avvenuto il 3 dicembre 2010, non potendo trovare accoglimento l’istanza di rimessione in termini proposta dall’appellante nell’imminenza dell’odierna camera di consiglio.

Questa istanza, infatti, non riferisce circostanze in base alle quali possa essere riconosciuta la scusabilità dell’errore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del codice della giustizia amministrativa, che richiede, a tali fini, la presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. Quanto addotto dall’appellante a giustificazione del ritardo (tardiva restituzione, da parte dell’Ufficio incaricato, dell’originale dell’atto di appello con l’attestazione dell’avvenuta notifica e tardiva consegna della raccomandata al destinatario della notificazione) non costituiscono eventi definibili in termini di caso fortuito o forza maggiore, ed anzi non sono neppure riconoscibili quali elementi di errore, essendo stato il ritardo determinato da una situazione attinente alla sfera personale dell’interessato, di tal ché il relativo rischio grava sulla parte, indipendentemente dal fatto che il ritardo stesso sia imputabile a terzi (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 1; V, 7 maggio 2008, n. 2094).

In conclusione, l’appello è irricevibile, ma le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo dichiara irricevibile e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.