Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-06-2011, n. 13492 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 agosto 1999, n. 5857, dichiarava inammissibile l’appello, avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, proposto da F.A.M. (conduttrice) nei confronti di T.R. (locatore).

Su istanza di correzione di errore materiale, avanzata nel 2008 dai T., il Tribunale di Napoli – nel contraddittorio delle parti – il 21 gennaio 2009, depositava ordinanza di correzione nel senso che "laddove nell’epigrafe e nel dispositivo si legge F.A. M. si dovrà leggere F.M.A.". 2. Con ricorso per cassazione (notificato al T. il 18 maggio 2009), F.M.A. impugna la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 agosto 1999, n. 5857, come corretta dall’ordinanza di correzione dello stesso Tribunale in data 21 gennaio 2009, deducendo tre motivi di ricorso, corredati da quesiti. Il T. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza corretta è ammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: – non è soggetta a impugnazione, neppure con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., l’ordinanza che conclude il procedimento di correzione, in considerazione della natura non giurisdizionale, ma amministrativa dello stesso, e del carattere non decisorio dell’ordinanza; mentre, la sentenza corretta è impugnabile con lo specifico mezzo di impugnazione per essa previsto, il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione ( art. 288 c.p.c., u.c.), al solo fine di verificare se, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di correzione, sia stato violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (da ultimo Cass. 14 marzo 2007, n. 5950).

Nella specie, il ricorso per cassazione è stato proposto nel termine lungo, decorrente dal deposito dell’ordinanza di correzione non notificata.

3. I tre motivi del ricorso sono inammissibili per molteplici ragioni.

La parte esplicativa dei motivi si limita a riportare massime di sentenze di legittimità; i quesiti che li concludono sono generici;

tutte le censure riguardano il procedimento di correzione, deducendo di non aver il Tribunale, in sede di correzione, considerato il difetto di legittimazione di chi aveva proposto tale istanza, con conseguente incompletezza del contraddittorio e di avere, lo stesso Tribunale, ammesso il deposito ed esaminato nuovi documenti.

Innanzitutto, non sono rispettati l’art. 366 c.p.c., n. 4 e l’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabili ratione temporis. Poi, i motivi sono inammissibili perchè denunciano errori procedurali che il giudice avrebbe commesso nel pronunciare l’ordinanza di correzione, e, quindi, perchè contengono denunce dell’ordinanza in sè e non anche in combinazione con la sentenza corretta.

4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.M.A. al pagamento, in favore dell’Avv. Mario Russo, antistatario, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-04-2011, n. 15007 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26/7/2010 il Tribunale di Milano rigettava l’istanza di riesame avanza da S.A., arrestato in flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (acc. in (OMISSIS)), mentre prelevava da un’intercapedine di un’auto panetti di cocaina per un peso complessivo di Kg. 6,615. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, lamentando la violazione di legge in quanto al Tribunale non erano stati trasmessi i verbali degli interrogatori degli altri coindagati.
Motivi della decisione

3. Le censure formulate sono infondate ed il ricorso deve essere rigettato. Nel rigettare la medesima eccezione procedurale, il Tribunale ha osservato che nessuna lesione ai diritti della difesa si era maturata, in quanto il difensore del ricorrente era stato presente agli altri interrogatori e, comunque, il contenuto delle dichiarazioni dei coindagati si desumeva dalla motivazione dell’ordinanza impugnata. Ciò premesso, va ricordato che questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che "In tema di riesame, il verbale di interrogatorio reso dal coindagato va trasmesso al Tribunale solo se contenga in concreto elementi di favore all’indagato; valutazione che spetta al P.M. e poi al Tribunale del riesame, il cui giudizio negativo comporta l’irrilevanza della omessa trasmissione" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41170 del 21/06/2004 Cc. (dep. 21/10/2004), De Giovanni, Rv. 229913; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 44150 del 12/11/2001 Cc. (dep. 07/12/2001), Takai, Rv. 220595);

inoltre che "qualora l’indagato si dolga della mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio,….egli ha l’onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti, negli atti non trasmessi, non potendo sostenere apoditticamente la rilevanza – per lui favorevole – di tali verbali (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20527 del 28/03/2003 Ud. (dep. 08/05/2003), Randazzo, Rv.

225451).

Nel caso di specie, a fronte della sorpresa in flagranza del ricorrente, nell’estrarre i panetti di cocaina dall’intercapedine di un auto, la difesa non ha fornito alcun elemento da cui dedurre la rilevanza delle dichiarazioni dei correi ai fini cautelari;

circostanze queste che il ricorrente ben avrebbe potuto specificare anche con motivi aggiunti e dopo l’acquisizione degli atti.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’Istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-08-2011, n. 17126

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Svolgimento del processo

Con ricorso ai sensi degli artt. 1171 e 1172 cod. civ., C. I. e C.F. convenivano, dinnanzi al Pretore di La Spezia, C.E. e, premesso di essere proprietarie di un fabbricato in (OMISSIS), confinante per un lato e un muro parzialmente comune con altro edificio di proprietà di C.E., deducevano che quest’ultima, senza la loro autorizzazione, aveva iniziato la costruzione di una passerella per collegare un proprio terrazzino con l’antistante bastione di (OMISSIS), in violazione delle norme in materia di distanze tra edifici e con limitazione della loro veduta. Chiedevano quindi che il Pretore adito impedisse la continuazione dell’opera e, nel merito, ordinasse la demolizione del manufatto illegittimo, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Disposta la costituzione delle parti, il Pretore rimetteva le parti dinnanzi al Tribunale, sul presupposto che l’opera fosse ultimata.

Riassunta la causa dinnanzi al Tribunale di La Spezia e ricostituitosi il contraddittorio, dopo l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, la causa veniva decisa con sentenza depositata il 28 settembre 2001, con la quale la domanda veniva parzialmente accolta. In particolare, il Tribunale dava atto che la passerella edificata dalla convenuta si trovava a distanza inferiore a quella legale rispetto ad alcune vedute del fabbricato di proprietà dell’attrice; condannava C.E. ad arretrare l’opera fino alla distanza legale e al risarcimento del danno, liquidato in L. 3.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di comunicazione del dispositivo della sentenza;

respingeva la domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la demolizione di una passerella realizzata dalle attrici.

Avverso questa sentenza C.E. proponeva appello; si costituivano C.I. e V.S., quale unico erede di C.F., i quali, in via di appello incidentale, chiedevano la riforma della decisione nella parte in cui aveva disposto la riconduzione alla distanza legale della passerella costruita dall’appellante anzichè la sua demolizione e nella parte in cui aveva compensato per metà le spese del giudizio di primo grado.

L’adita Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 17 febbraio 2005, rigettava entrambi gli appelli.

Quanto all’appello principale, la Corte riteneva innanzitutto che la passerella realizzata dall’appellante integrasse una nuova costruzione, tanto che la stessa appellante aveva chiesto e ottenuto la concessione edilizia; ha quindi ritenuto non fondata la pretesa dell’appellante che venisse attribuito rilievo alla circostanza che si era in presenza di una pubblica via, il che avrebbe comportato l’applicazione dell’art. 905 in luogo dell’art. 907 cod. civ.; e ciò perchè l’art. 905, riguarda la distanza che si deve osservare per l’apertura di vedute dirette e di balconi rispetto alle proprietà preesistenti, stabilendo che non si tenga conto delle distanze nel solo caso in cui i fondi siano separati da una pubblica via, laddove, nel caso di specie, si era in presenza di due fabbricati che affacciavano sulla via pubblica dallo stesso lato. Inoltre, la funzione della passerella non poteva essere ricondotta a quella di creare una nuova veduta, consistendo essa nel consentire un attraversamento, con conseguente applicazione dell’art. 907 cod. civ..

La Corte d’appello escludeva poi che, nei rapporti tra privati, potesse avere rilievo e giovare all’appellante la circostanza che l’opera era stata eseguita conformemente alla concessione edilizia.

Quanto al motivo di gravame concernente la liquidazione del danno in via equitativa, la Corte d’appello rilevava che l’ingiusta privazione di aria, luce e veduta per un periodo di tempo considerevole per effetto della nuova costruzione si traduceva nella riduzione del godimento dell’immobile, e cioè in un danno certo, ma di difficile quantificazione, sicchè correttamente il primo giudice aveva fatto ricorso al criterio equitativo.

Per quanto ancora rileva, e con riferimento all’appello incidentale, la Corte d’appello osservava che la decisione del primo giudice era corretta, in quanto il Tribunale aveva solo parzialmente accolto la domanda, ritenendo non accoglibile la richiesta delle attrici sulla pretesa violazione delle distanze tra costruzioni per mancato rispetto dei limiti dettati dall’art. 873 cod. civ., mentre aveva ritenuto meritevole di accoglimento la domanda volta alla tutela delle vedute, sicchè la compensazione parziale delle spese era giustificata; non ricorreva poi il denunciato vizio di ultrapetizione, nè potevano trovare ingresso le censure di tipo tecnico, adombrate nell’atto di appello, ma estranee al giudizio di appello in senso proprio.

Per la cassazione di questa sentenza C.E. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo; hanno resistito, con controricorso, C.I. e V.S., i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza.

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente principale denuncia violazione e/o erronea applicazione dell’art. 907 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe potuto fare applicazione di tale disposizione, stante la presenza di una via pubblica, sulla quale unicamente i resistenti avevano diritto di veduta. Al più, tenuto conto della conformazione degli edifici, avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 906 cod. civ., giacchè la veduta dei resistenti rispetto alla originaria proprietà di essa ricorrente era solo obliqua; e, nella specie, le distanze per tale tipo di vedute erano state osservate. Ed ancora, la Corte d’appello avrebbe errato nel configurare la passerella alla stregua di una nuova costruzione, dal momento che la stessa non era stata edificata in appoggio o in aderenza al muro sul quale si aprivano le vedute dei resistenti, ma sul muro di proprietà di essa ricorrente. Ove poi si ritenesse effettivamente applicabile l’art. 907 cod. civ., la veduta diretta esercitata dall’edificio dei resistenti avrebbe riguardato solo una minima porzione laterale della passerella.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, i contro ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la statuizione in ordine all’arretramento della passerella non aveva formato oggetto della domanda proposta in giudizio, dal momento che sin dall’atto introduttivo era stata richiesta la condanna alla demolizione della passerella. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe errato a non ritenere violate le norme sulle distanze dopo avere qualificato la passerella come una nuova costruzione e presupponendo la violazione delle distanze in tema di vedute la violazione delle distanze tra edifici. Ed ancora la Corte d’appello avrebbe errato nel trattare la questione posta con l’appello incidentale con riferimento quasi esclusivo al regime delle spese, laddove la questione posta aveva ad oggetto la mancata pronuncia in ordine alla demolizione; nè poteva ritenersi che, in presenza di una censura specificamente devoluta al giudice dell’impugnazione, questi potesse limitarsi ad affermare che la questione stessa aveva carattere tecnico ed esulava dall’ambito proprio del giudizio di gravame.

Il ricorso principale è infondato.

La sentenza impugnata muove da una valutazione di fatto, adeguatamente motivata e non idoneamente posta in discussione dalla ricorrente, e cioè che la passerella da quest’ultima realizzata dovesse essere qualificata come nuova costruzione. Gli argomenti addotti dalla Corte d’appello a sostegno del proprio convincimento (realizzazione di una struttura in muratura per l’innanzi inesistente; richiesta di rilascio di concessione e-dilizia) sono pertinenti e del tutto convincenti. La Corte d’appello ha poi valorizzato il rilievo che la passerella, oltre ad attraversare tutto lo spazio aereo che fronteggia gli edifici, è più elevata rispetto ad alcune degli appellati e limita comunque le altre. Sulla base di tali rilievi ha infine ritenuto del tutto ininfluente la circostanza che entrambi gli edifici affacciassero su una pubblica via, e ciò sulla base della considerazione che non poteva trovare applicazione nel caso di specie la disciplina posta dall’art. 905, operante con riferimento al caso – diverso da quello oggetto di giudizio – dell’apertura di vedute dirette e balconi rispetto alle proprietà preesistenti, funzione, questa, certamente non riferibile alla realizzazione della passerella, essendo questa finalizzata a consentire un attraversamento e non anche a consentire vedute o affacci.

Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, spetta al giudice di merito stabilire nell’ambito dei rapporti di vicinato, se tettoie, tendaggi fissi, estensibili o retraibili, con intelaiatura fissata stabilmente al muro, costituiscano costruzioni o possano a queste equipararsi e se, per la loro struttura, dimensione e conformazione, esse interferiscano, impedendola o limitandola, con la veduta esercitata dalle aperture altrui, di tal che colui che, appoggi la propria costruzione, o il manufatto ad essa equiparabile, al muro da cui si esercita la veduta debba arrestarsi a tre metri dalla soglia della medesima, in ossequio all’art. 907 cod. civ. (Cass. n. 16687 del 2003).

Nella specie, la valutazione della Corte territoriale è coerente logicamente e si adegua al principio sopra enunciato per cui si sottrae a censure di legittimità, sicchè risulta del tutto infondata la censura della ricorrente di violazione dell’art. 907 cod. civ..

Infondato è altresì il ricorso incidentale.

Dalla riconducibilità della situazione dedotta in giudizio all’ambito di applicabilità dell’art. 907 cod. civ., discende invero anche la inconsistenza dei dubbi prospettati dai ricorrenti incidentali, i quali si dolgono del fatto che il Tribunale – con statuizione poi interamente confermata dalla Corte d’appello -, a fronte di una domanda di demolizione della nuova costruzione realizzata dalla ricorrente principale, abbia invece disposto l’arretramento della stessa sino al rispetto della distanza legale.

Innanzitutto, deve ritenersi inconsistente il rilievo secondo cui l’arretramento non aveva formato oggetto di domanda, atteso che nella domanda di demolizione deve ritenersi implicita quella di arretramento, che presuppone – come del resto riconoscono anche i ricorrenti incidentali nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. – proprio la demolizione, mentre ove a tale demolizione dovesse fare seguito il riposizionamento della passerella, questo, ovviamente, dovrà avvenire nel rispetto delle distanze ritenute applicabili nel caso di specie dai giudici di merito. Vi è poi da rilevare che l’accertata natura di costruzione della passerella se, da un lato, comporta la illiceità della stessa ove collocata ad una distanza inferiore da quella legale, non preclude, dall’altro, la possibilità che la stessa venga realizzata conformemente a dette distanze e che, nel caso di specie, possa essere stata almeno per una sua parte conforme alle prescritte distanze.

In secondo luogo, non è condivisibile il rilievo che le difficoltà tecniche nella esecuzione di una sentenza, quale quella di primo grado, ove rappresentate al giudice dell’impugnazione con specifico motivo di gravame, rifluiscano sul piano della cognizione ed impongano al giudice della impugnazione di rivedere la decisione di primo grado, ancorchè valutata del tutto conforme a diritto, solo per ovviare alle problematiche che potrebbero rilevare nella fase della esecuzione.

In conclusione, anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 19-05-2011, n. 2755 Procedimento concorsuale Riserva di posti, preferenze e precedenze

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Svolgimento del processo

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 18 settembre 1992 e depositato il 25 settembre 1992, F.E. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento del Provveditorato agli studi di Napoli col quale non le era stato riconosciuto il diritto alla riserva di posti per gli invalidi civili ex l. n. 482/1968, nell’ambito della graduatoria definitiva (approvata con d.p. del 31 agosto 1991, prot. n. 54718), relativa al concorso magistrale ordinario per esami e titoli, indetto con d.m. 23 marzo 1990 (in G.U.R.I., serie speciale, n. 72 dell’11 settembre 1990)

2. A sostegno dell’esperito gravame, deduceva che, nonostante risultasse iscritta nell’elenco di cui all’art. 19 della l. n. 482/1968 ed avesse allegato alla domanda di partecipazione al menzionato concorso il certificato di invalidità civile rilasciatole dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non le era stato riconosciuto il corrispondente diritto alla riserva di posti previsto dall’art. 4, comma 8, del d.m. 23 marzo 1990.

Precisava, altresì, che la condizione di invalidità civile le era stata riconosciuta mediante apposizione della sigla "025", in sede di approvazione della graduatoria provvisoria, e della sigla "999", in sede di approvazione della graduatoria definitiva.

3. Costituitasi l’amministrazione intimata, eccepiva l’irricevibilità e l’infondatezza del gravame proposto ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.

4. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 1992, la proposta istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 697/1992, così motivata: "nella "legendà relativa alla graduatoria definitiva del concorso in questione, alla sigla "999" corrisponde la qualità di "invalido civilè e… tale sigla è stata indicata, nella graduatoria definitiva, a fianco delle altre due concernenti la posizione della ricorrente… l’interessata alla luce della stessa documentazione amministrativa, ha diritto alla riserva, in quanto invalida civile e… il ricorso non appare, quindi, infondato".

In ottemperanza alla richiamata decisione cautelare, l’amministrazione resistente emetteva il d.p. del 2 marzo 1993, prot. n. 33299, col quale includeva con riserva la F. nella graduatoria definitiva del menzionato concorso magistrale, riconoscendole un punteggio complessivo pari a 71, nonché la riserva ex l. n. 482/1968, e differendone la nomina in ruolo al momento della definizione del giudizio instaurato mediante il ricorso in epigrafe.

5. Successivamente, in esito all’udienza pubblica del 28 ottobre 2009, la Sezione, avendo rilevato che la ricorrente aveva notificato il gravame proposto ad un solo controinteressato e che occorreva integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame, aveva ordinato, con ord. coll. n. 19/2010, reiterata con ord. coll. n. 603/2010, l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

6. All’udienza pubblica del 9 febbraio 2011, il Collegio, verificato il perfezionamento della vocatio in ius nei termini di cui sopra, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione

1. In rito, va disattesa l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione resistente.

1.1. In effetti, la graduatoria definitiva impugnata, approvata con d.p. del 31 agosto 1991, prot. n. 54718, risulta pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Provveditorato agli studi di Napoli in data 31 agosto 1991, mentre il ricorso in epigrafe risulta notificato il 18 settembre 1992, ossia ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 21, comma 1, della l. n. 1034/1971, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Inoltre, già a partire dall’approvazione della graduatoria provvisoria, era stata a quest’ultima allegata una legenda recante le sigle dei titoli di riserva, tra cui figurava appunto la voce "invalidi civili MR".

Tale legenda, a differenza di quella recante le sigle dei titoli di preferenza (ove, in particolare, quella concernente gli invalidi civili era stata tramutata da "025" in "999"), non aveva subito variazioni in sede di approvazione della graduatoria definitiva. Cosicché, già al momento della pubblicazione di quest’ultima, sarebbe potuto emergere, previo raffronto con la predetta legenda, il mancato riconoscimento del diritto alla riserva di posti per gli invalidi civili ex l. n. 482/1968 in favore della F., stante l’omessa apposizione della corrispondente sigla "MR".

1.2. Il Collegio osserva, tuttavia, che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, è da reputarsi tempestivo il ricorso avverso la graduatoria di una procedura concorsuale, presentato oltre i sessanta giorni dalla sua pubblicazione, da uno dei soggetti compresi nella stessa – come, appunto, la F. -, cui non sia pervenuta comunicazione individuale della formazione della graduatoria. Non è, infatti, applicabile, ai soggetti compresi nella graduatoria di un concorso, l’art. 2 del r.d. n. 642/1907 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), il quale ricollega alla pubblicazione il dies a quo per l’impugnazione nei confronti dei soli soggetti non direttamente contemplati dal provvedimento lesivo, con la conseguenza che l’amministrazione ha l’onere di dare individuale comunicazione agli interessati della formazione della graduatoria nella quale sono inseriti, non essendo sufficiente la mera pubblicazione di quest’ultima all’albo pretorio dell’ente al fine di ottenere il consolidamento degli atti del concorso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 174; TAR Campania, sez. V, 8 gennaio 2003, n. 31; 25 novembre 2005, n. 19595; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 maggio 2004, n. 4553; TAR Piemonte, Torino, sez. II, 22 gennaio 2011, n. 94).

Il termine per proporre ricorso decorre, dunque, per i diretti interessati, dalla predetta comunicazione individuale o, comunque, dalla piena ed effettiva conoscenza del provvedimento, il cui onere probatorio ricade sulla parte che eccepisce la tardività del ricorso.

Ebbene, nella specie, l’amministrazione resistente, nel sollevare l’eccezione di irricevibilità, si è limitata ad evocare la data di pubblicazione della guaduatoria definitiva e, quindi, non ha compiutamente assolto l’onere della prova circa l’avvenuta piena ed effettiva conoscenza, già in quella data, dell’atto impugnato da controparte, mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che il gravame è stato tardivamente esperito (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465; 13 dicembre 2005, n. 7058; 5 febbraio 2007, n. 452; sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 540; sez. V, 6 febbraio 2008, n. 322; sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2236; sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3150; sez. IV, 18 dicembre 2008, n. 6365; TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 settembre 2006, n. 8609; sez. I, 19 gennaio 2007, n. 367; sez. II, 6 febbraio 2009, n. 1267; TAR Campania, Napoli, sez. II, 6 maggio 2005, n. 5557; Salerno, sez. II, 19 luglio 2007, n. 860; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 6040; sez. III, 11 aprile 2009, n. 714; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 7 maggio 2008, n. 1329; TAR Liguria, Genova, sez. I, 7 aprile 2006, n. 356; 6 giugno 2008, n. 1228; sez. II, 9 gennaio 2009, n. 43; sez. I, 23 febbraio 2009, n. 261; TAR Basilicata, Potenza, 22 agosto 2006, n. 529; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 26 maggio 2009, n. 950).

2. Nel merito, il ricorso in epigrafe si rivela fondato.

In particolare, l’art. 4 del d.m. 23 marzo 1990 subordinava il riconoscimento del diritto alla riserva di posti ai sensi della l. n. 482/1968 all’esibizione dell’attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ex art. 19 della medesima l. n. 482/1968, se non in sede di domanda di partecipazione, entro 15 giorni dalla data di chiusura delle prove orali.

Ebbene, la ricorrente risulta aver assolto tale onere documentale, sia dichiarando il possesso del menzionato titolo di riserva sia allegando alla domanda di partecipazione il certificato di iscrizione nell’elenco ex art. 19 della medesima l. n. 482/1968, rilasciato dall’Ufficio provinciale del lavoro di Napoli il 19 novembre 1990 (prot. n. 5389).

Non sussistevano, pertanto, ragioni per disconoscerle il diritto alla riserva di posti ai sensi della l. n. 482/1968.

3. Stante l’accertata illegittimità dell’operato dell’amministrazione resistente e la ravvisata fondatezza delle censure proposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua della graduatoria impugnata.

3. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la graduatoria impugnata, nella parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva di posti per gli invalidi civili ex l. n. 482/1968.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.