Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37178

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex 444 c.p.p. dell’8.3.2010 il Tribunale di Perugia applicava a S.M. la pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, commesso il (OMISSIS).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo carenza di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza di elementi tali da pervenire al proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Rileva questa Corte che, successivamente alla sentenza impugnata, segnatamente il 25 dicembre 2010, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e, inoltre, è sopravvenuto l’arresto della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

Non vi è dubbio che il delitto contestato all’imputato sanziona la mera violazione dell’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato, e quindi un comportamento non collaborativo da parte dello straniero che, per i principi contenuti nella menzionata Direttiva, non è sanzionabile con la pena della reclusione.

La normativa introdotta nel nostro Ordinamento dalla Direttiva 2008/115 è quindi incompatibile con la vigenza del delitto di cui al D.Lgs. n. 286, art. 14, comma 5-ter, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

L’imputato risulta scarcerato in data 28.7.2010

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 02-11-2011, n.Cognizione del giudice d’appello capi della sentenza e punti della decisione 39313

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Latina, con sentenza del 14.02.2006 dichiarava l’odierno ricorrente:

A.M., responsabile del delitto di ricettazione di due assegni bancari provenienti da furto, ex art. 648 c.p.; fatti del 12.02.2003;

e lo condannava alla pena indicata in sentenza.

La Corte di Appello di Roma, investita del gravame, con sentenza dell’11.11.2010, respingeva i motivi proposti e confermava la decisione di 1 grado;

Ricorre per cassazione l’imputato: MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) d).

1) – Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione del diritto di difesa atteso che, dopo avere disposto la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputato (per non essere andata a buon fine la prima notifica) non provvedeva alla notifica del nuovo decreto di citazione anche al difensore, nonostante che questi avesse tempestivamente sollevato la relativa eccezione; 2) – inoltre, la sentenza impugnata viene censurata anche per mancata assunzione della prova decisiva, consistente nella rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di sentire la persona che aveva consegnato quegli assegni all’imputato, persona della quale l’ A., sia pure nel giudizio di secondo grado, aveva indicato le generalità; CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il primo motivo risulta infondato in quanto sostiene una tesi contraddetta dall’esame degli atti;

nella specie il decreto di citazione a giudizio non era affetto da alcuna nullità il Tribunale, avendo riscontrato l’omessa traduzione dell’imputato – detenuto – ha disposto la "rinnovazione" del decreto con nuova notifica e conseguente traduzione;

non avendo pronunziato la nullità del decreto ha usato impropriamente il termine "rinnovazione" del decreto essendo la rinnovazione relativa solo alla notifica;

ne consegue che non occorreva una nuova notifica del decreto di citazione nei confronti del Difensore che già aveva ricevuto regolare notifica in precedenza.

Va osservato, per altro, che all’udienza di discussione dell’11.11.2010 l’imputato era presente e nel verbale si da atto che il precedente difensore di fiducia, Avv. Amleto Coronella, era stato revocato e in suo luogo era stato nominato il nuovo difensore nella persona dell’Avv. Veronica Paturzo, presente;

l’Avv. Paturzo sollevava nella medesima udienza l’eccezione della mancata rinnovazione della notifica all’Avv. Coronella ma è agevole osservare che, essendo stato revocato tale ultimo difensore, l’Avv. Paturzo non aveva interesse nè legittimazione a sollevare l’eccezione per conto di un difensore ormai revocato e che, in ogni caso, ha presenziato all’udienza e rassegnato le conclusioni senza sollevare alcuna eccezione che riguardasse il proprio ministero difensivo;

ne deriva l’inammissibilità, per difetto di interesse, del motivo in esame.

Infondato è anche il motivo ove si lamenta la mancata acquisizione da parte dei giudici di merito di una prova decisiva, consistente nell’audizione della persona che avrebbe fornito gli assegni all’imputato.

Sul punto la Corte territoriale ha reso una motivazione implicita osservando che dalla perizia di ufficio era emerso che l’imputato aveva apposto la sua firma sull’assegno negoziato e che pertanto risultava evidente la sua consapevolezza sull’origine delittuosa del titolo, non avendo l’ A. alcun titolo per sottoscrivere quell’assegno;

la motivazione era diretta alla dimostrazione della consapevolezza dell’imputato di ricevere e poi smerciare un assegno bancario di origine illecita, ma è evidente che tali proposizioni integrano una motivazione implicita riguardo all’assenza della necessità di escutere la persona che avrebbe congegnato il titolo all’imputato;

in sostanza la Corte territoriale ha espresso una motivazione attraverso la quale ha chiarito che, in qualunque modo l’imputato avesse conseguito il possesso dell’assegno, restava acquisita la prova della sua penale responsabilità in ordine alla ricettazione, avendo egli proceduto all’abusiva sottoscrizione pur in mancanza di ogni titolarità su quel conto e su quell’assegno.

E’ noto infatti il principio per il quale, secondo il disposto dell’art. 517 c.p.p., comma 1, l’appello attribuisce al giudice di 2^ grado la cognizione nel procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Pertanto il giudice d’appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell’appellante in ordine ai punti investiti del gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell’appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poichè in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di 2^ grado. (Cassazione penale, sez. 1, 21 dicembre 1992).

Infatti, nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi. Cassazione penale, sez. 3^ 01 febbraio 2002, n. 10156).

L’infondatezza dei motivi proposti comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 3346

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugna il provvedimento di diffida all’attuazione degli interventi di bonifica ambientale di siti contaminati sopra indicato per violazione di legge ed eccesso di potere.

In prossimità dell’udienza di merito la ricorrente ha dichiarato che non ha più interesse a coltivare il ricorso in considerazione della scadenza dei provvedimenti non più reiterati.

La causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Come afferma giurisprudenza unanime (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6530) la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1) circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4440).

In questa situazione, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, e, per tale motivo, lo dichiara improcedibile.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 28-06-2012, n. 10908 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che, con ricorso alla Corte d’appello di Venezia, F. M. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio in materia pensionistica svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole di tre anni, ha liquidato il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di quattro anni e otto mesi in Euro 2.320,00 (pari a Euro 500,00 circa per anno) oltre interessi legali e metà delle spese, trattandosi di ricorso proposto unitamente a numerosissime altre persone e con scarsa incidenza economica, con presumibile notevole affievolimento della partecipazione emotiva del ricorrente;

che avverso tale decreto F.M. ricorre per cassazione formulando due motivi;

che il Ministero dell’Economia e Finanze non ha svolto difese;

considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

rilevato che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1 C.E.D.U.) e vizio di motivazione per essersi la Corte di merito, nel liquidare l’indennizzo, discostata irragionevolmente dai parametri applicati comunemente dalla Corte Europea e da questa Corte, peraltro esponendo a supporto ragioni inidonee; che con il secondo motivo il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge (art. 92 c.p.c. e Tariffa professionale), la statuizione sulle spese del giudizio;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa 500 Euro per ogni anno di ritardo, peraltro motivata dalla inapprezzabile presunzione di una sofferenza affievolita dalla partecipazione al giudizio insieme con un gran numero di altri ricorrenti, non rispetti l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, al quale la Corte Europea ha fatto costante riferimento;

che il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base europeo di mille Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta Euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr.Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano circostanze quali quelle qui evidenziate ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille Euro non si giustifichi (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010);

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato, restando in tale pronuncia assorbito il secondo motivo di ricorso;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito alla stregua dei criteri indicati:

considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori quattro anni e otto mesi circa oltre quello di ragionevole durata, deve liquidarsi in favore del ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 3.900,00 alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo;

che, quanto alle spese del giudizio di merito, la compensazione in misura pari alla metà -quota che si liquida come in dispositivo- si giustifica tenendo presente il sensibile ridimensionamento della pretesa; le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.900,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore del ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito, compensata tra le parti la residua quota, spese liquidate per l’intero in complessivi Euro 873,00 -di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 378,00 per diritti-, e delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 665,00 -di cui Euro 100,00 per spese-, oltre -per entrambi i gradi- spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Anna Rita Moscioni che se ne è dichiarata antistataria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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