Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 325

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

La signora T.M., dipendente del Comune di San Giovanni in Fiore, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Calabria per il riconoscimento di emolumenti a titolo di premio di incentivazione di produttività per lo svolgimento di programmi e progetti obiettivo, in relazione alla prestazione lavorativa svolta nel periodo 1986/2000 nell’ambito del Progetto gestione di operai assunti dal Comune a carico del "Fondo sollievo disoccupazione".

Il Tar, rilevato che il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2001, ben oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80, confermato dall’art. 69, c. 7, d. lgs. n. 165 del 2001, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla pretesa per il periodo afferente il rapporto tra il 1986 ed il 30 giugno 1998, per decadenza dall’azione e per il periodo successivo, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Appella la parte ricorrente sostenendo che, essendo la pretesa patrimoniale soggetta al termine di prescrizione quinquennale – nella specie interrotto attraverso atti idonei – questo dovrebbe prevalere sulla decadenza sancita dal d. lgs. n. 80.

Nel merito, ripropone i motivi a conferma della fondatezza della pretesa.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

In ordine alla natura del termine stabilito dall’art 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80 e confermato dall’art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass SS.UU., n.616/2007; n.9101/2005; C.d.S., Sez. VI, n. 1389/2008; n.51/2009), secondo cui la disposizione va interpretata come intesa ad introdurre un termine di decadenza sostanziale (15 settembre 2000) per la proponibilità della domanda giudiziale.

Tale previsione, peraltro, è stata giudicata conforme alla Costituzione, in particolare sotto il profilo della supposta violazione degli articoli 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale (Corte Cost. n. 213/2005, n. 382/2005, n. 197/2006).

Quanto al rapporto tra prescrizione e decadenza, vale la regola per cui non si estende alla decadenza l’effetto interruttivo della prescrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 cod. civ, data la non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass. civ. Sez. II, 18012007, n. 1090).

Non vi è quindi alternatività tra i due termini, ovvero prevalenza di quello di prescrizione rispetto a quello di decadenza, come vorrebbe parte appellante, ma interdipendenza, nel senso che entrambi operano sul piano della possibilità di far valere il diritto.

Pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione effettuati da parte del dipendente non spiegano alcuna efficacia impeditiva della decadenza sancita dall’art. 69, c. 7 d. lgs. n. 165 del 2001 che correttamente è stata pronunciata dal Tar per le pretese inerenti il rapporto di lavoro fino al 30 giugno 1998, data la presentazione del ricorso in data posteriore al 15 settembre 2000.

Il rigetto dell’appello in ordine ad una questione di rito esime il Collegio dall’esame dei motivi di merito sulla fondatezza del diritto.

In mancanza di costituzione del Comune, non occorre provvedere sulle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 850

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame la ricorrente società chiede l’annullamento del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2088 recante "determinazione del prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette" e di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente.

Premette in fatto di essere una società che svolge la lavorazione dei tabacchi per la produzione e il confezionamento di sigarette com marchi proprio ("Y.").

Rileva quindi che, in applicazione dell’art. 1 comma 386 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale stabilisce che "per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico di tabacchi lavorati", è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 luglio 2005 con cui è stato introdotto il "prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette al di sotto del quale è vietata la commercializzazione dei prodotti". Il citato decreto inoltre stabilisce che "Il prezzo minimo di vendita è individuato in una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio di tutte le sigarette inscritte nella tariffa ed effettivamente commercializzate. Il valore assoluto del prezzo minimo non può essere superiore al prezzo registrato dalla sigaretta più venduta, così come individuata ai sensi del secondo comma dell’art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni".

Da ultimo, considerata "la necessità di adeguare il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette con le modalità previste dal decreto direttoriale 25 luglio 2005" è intervenuto – appunto in attuazione del decreto 25 luglio2005 – il decreto ministeriale del 17 ottobre 2008, il cui annullamento è chiesto con il presente ricorso. In concreto, con il decreto 17 ottobre 2008 è stato determinato il prezzo minimo di vendita al pubblico a 3,60 euro per il pacchetto da 20 sigarette e a 1,80 euro per il pacchetto da 10 sigarette, confermandosi per il resto le disposizioni del citato decreto direttoriale 25 luglio 2005.

A sostegno del proposto ricorso si deduce violazione ed erronea interpretazione e falsa applicazione della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 95/59; falsa applicazione dell’art. 1 comma 486 citato ed eccesso di potere pe illogicità m,manifesta, difetto di istruttoria, erronea valutazione die presupposti e difetto di motivazione. In altri termini, con la fissazione di un prezzo minimo l’Italia è venuta meno, ad avviso della ricorrente, agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 9 della citata Direttiva relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza 25 gennaio 2010 n. 150, questo Tribunale, "Considerato che la controversia si appalesa identica a quella oggetto della procedura C57108 (Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana) pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (G.U. dell’Unione Europea 7 marzo 2009C 55/13)" e che "in particolare, che in quella sede è stato richiesto di accertare, tra altro, se la Repubblica italiana, fissando un prezzo minimo per le sigarette, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 9, comma 1 della direttiva 95/59/CE’, ha sospeso "il processo sino alla definizione della procedura C57108 (Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana) pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea".

Essendo venuta meno la causa di sospensione del giudizio, la ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso viene ritenuto in decisione in esito alla discussione orale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto ai sensi e nei limiti di cui meglio in prosieguo.

Rileva preliminarmente il Collegio che con l’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010 n. 48 è stato abrogato – con decorrenza 1° aprile 2010 – l’innanzi richiamato art. 1 comma 486 della legge 311 del 2004,e tuttavia lo stesso decreto legislativo ha modificato il D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, introducendo, sempre con decorrenza 1° aprile 2010, un nuovo art.. 39quater, rubricato "Tariffe di vendita", il quale dispone che "I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economicofinanziari conseguenti alla variazione proposta" (comma 2) e che "Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati".

La causa di sospensione del presente giudizio è, come rileva la ricorrente, cessata per essere intervenuta la sentenza della III Sezione della Corte di Giustizia CE del 24 giugno 2010 con cui la Corte ha dichiarato e statuito che "La Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE’.

La causa innanzi al giudice comunitario è stata originata da ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 dicembre 2008, dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana. In particolare, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo per le sigarette, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE. Per quanto qui più direttamente interessa, il citato art. 9, n. 1 stabilisce che "I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo". Detta disposizione "non osta, tuttavia, all’applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria".

Innanzi alla Corte, invero, la Repubblica italiana ha contestato l’inadempimento addebitatole sostenendo che il citato art. 9, n. 1 non incide sul diritto degli Stati membri di imporre un prezzo minimo di vendita per ragioni collegate alla tutela della sanità pubblica, posto che l’unico limite all’ambito di intervento degli Stati medesimi è quello fissato, in proposito, dall’art. 30 CE.

Ciò posto, la Corte di Giustizia è pervenuta alla già esposta conclusione muovendo dal preliminare richiamo al terzo "considerando" della direttiva 95/59 dal quale "emerge che essa si inserisce nel contesto di una politica di armonizzazione delle strutture dell’accisa dei tabacchi lavorati che mira ad evitare che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo sia falsata e che, per tal via, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri" ed al settimo "considerando" della direttiva medesima, secondo cui le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati.

Ciò premesso, ad avviso della Corte (che richiama propria costante giurisprudenza) la disposizione di cui all’art. 9. n. 1 "mira a garantire che la determinazione della base imponibile dell’accisa proporzionale sui prodotti del tabacco, vale a dire il prezzo massimo di vendita al minuto di tali prodotti, sia sottoposta alle stesse regole in tutti gli Stati membri. Essa mira altresì a tutelare la libertà degli operatori sopracitati, che consente loro di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale risultante da eventuali prezzi di costo inferiori". Pertanto, prosegue la Corte, "l’imposizione di un prezzo minimo di vendita al minuto ad opera delle autorità pubbliche fa sì che il prezzo massimo di vendita al minuto stabilito dai produttori e dagli importatori non possa essere in alcun caso inferiore a tale prezzo minimo obbligatorio. Una normativa che impone un siffatto prezzo minimo è quindi idonea ad arrecare pregiudizio alle relazioni concorrenziali, impedendo a taluni di questi produttori o importatori di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori per proporre più allettanti prezzi di vendita al minuto". Di qui l’affermazione per cui "un sistema di prezzi minimi di vendita al minuto dei prodotti del tabacco lavorato non può essere considerato compatibile con l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, ove non sia strutturato in modo tale da escludere, in ogni caso, che risulti pregiudicato il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti siffatti, da prezzi di costo inferiori e che, pertanto, si produca una distorsione della concorrenza". Questi sono dunque i principi alla luce dei quali la Corte ha poi proceduto ad esaminare la normativa nazionale. La Corte ha affermato che la normativa italiana (la quale, si rammenta, impone ai produttori e agli importatori attivi sul mercato italiano un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette, sotto forma di una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ed effettivamente commercializzate) "non consente di escludere, in ogni caso, che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti del tabacco, da prezzi di costo inferiori. Al contrario,….allineando ai prezzi più elevati i prezzi di vendita al minuto delle sigarette che si situano nella parte inferiore della forcella di prezzi, tende a neutralizzare le differenze di prezzo tra i vari prodotti". Con la conseguenza che "detto regime pregiudica quindi la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire il loro prezzo massimo di vendita al minuto, libertà garantita dall’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/59". Quanto alla tesi sostenuta in sede difensiva dal nostro Paese, secondo cui il regime di prezzi minimi sarebbe giustificato dall’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone di cui all’art. 30 CE, la Corte ha affermato che "detta disposizione non può essere intesa nel senso che consente ad una normativa nazionale di discostarsi da un obbligo espressamente sancito da una disposizione di una direttiva, ma deve intendersi nel senso che essa può essere invocata esclusivamente allo scopo di giustificare una restrizione agli artt. 28 CE e 29 CE’. Di sicuro interesse allora il passaggio della motivazione della Corte con il quale si chiarisce che, fermo restando che nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana, il livello di imposizione fiscale è un elemento fondamentale del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei consumatori. Quindi, per i prodotti del tabacco, "la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo di tali prodotti e, pertanto, di tutela della sanità pubblica", con la conseguenza allora che "l’obiettivo di garantire che i prezzi di tali prodotti siano fissati a livelli elevati può essere adeguatamente perseguito mediante l’aumento dell’imposizione fiscale su tali prodotti, dal momento che gli aumenti dei diritti di accisa devono prima o poi tradursi in un aumento dei prezzi di vendita al minuto, senza con ciò compromettere la libertà di determinazione del prezzo".

Consegue, al chiaro ed inequivoco argomentare della pronuncia della Corte di Giustizia, la "illegittimità comunitaria" dell’avversato decreto ministeriale, recante appunto fissazione del prezzo minimo dei tabacchi lavorati, il quale va dunque annullato, previa disapplicazione della legislazione nazionale (di cui lo stesso fa invero applicazione) poiché contrastante con il diritto comunitario.

Ciò nel presupposto che, come afferma pacifica giurisprudenza, le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri, al pari dei regolamenti e delle direttive e delle decisioni della commissione, vincolando il giudice nazionale alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti (cfr. Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 25 maggio 2009, n. 470 e Consiglio Stato, sez. V, 13 luglio 2006, n. 4440).

Sussiste, infatti, un obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia (come nel caso di specie) del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 18 maggio 2010, n. 11984). Si tratta, in sostanza, del principio della primauté del diritto comunitario, in forza del quale deve essere disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima, incombendo tale obbligo di disapplicazione sul giudice nazionale e su tutti gli organi dello Stato (cfr.T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 395).

Ed infatti, non va disapplicato l’avversato decreto ministeriale, che costituisce ordinaria esplicazione di potere amministrativo, quanto è piuttosto la normativa pro tempore vigente (ed invero successivamente abrogata ed al contempo riscritta), segnatamente l’art. 1 comma 486 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, a dover essere disapplicata poiché appunto configgente con l’art. 9 n. 1 della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 95/59; laddove il decreto ministeriale va annullato poiché illegittimo per violazione delle richiamate disposizioni comunitarie, per come del resto argomentatamene dedotto dalla ricorrente. Del resto, avuto riguardo al decreto ministeriale impugnato, la violazione dell’ordinamento comunitario altro non è che una violazione di legge e dunque sostanzia una ordinaria fattispecie di illegittimità dell’atto conducente al suo annullamento.

Va quindi ribadita condivisibile giurisprudenza amministrativa, a mente della quale la violazione, da parte dell’atto amministrativo nazionale, di norme appartenenti al diritto comunitario (primario o derivato), comporta una illegittimità dell’atto da inquadrare nell’ambito dell’annullabilità, con conseguente applicabilità, nei suoi confronti, delle ordinarie regole sostanziali e processuali in materia di efficacia, di inoppugnabilità per decorso dei termini di impugnazione e di non disapplicabilità dell’atto in sede di giurisdizione amministrativa (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 11 luglio 2008, n. 1367). Come già rilevato, infatti, la violazione della disposizione comunitaria implica un vizio di illegittimità dell’atto interno (e non di nullità dello stesso), che comporta, alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della patologia dell’atto amministrativo, l’annullabilità di quest’ultimo, che può conseguirsi solo attraverso la sua impugnazione dinanzi al g.a. ovvero attraverso l’esercizio degli ordinari poteri di autotutela (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2566).

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, introdotta con la memoria integrativa del 3 novembre 2009, essa è ancorata – nella esposizione di parte ricorrente – al calo delle vendite e quindi di fatturato conseguente all’aumento del prezzo minimo imposto dal decreto ministeriale impugnato, all’uopo indicando la medesima ricorrente un danno pari ad euro 6.059.290,00.

La pretesa risarcitoria non è fondata.

Orbene, comè noto, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendosi la positiva verifica di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la colpa dell’amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale e la sussistenza di un nesso causale tra l’illecito ed il danno subito e, riguardo all’elemento soggettivo, è indispensabile accedere ad una nozione di tipo oggettivo, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, nonché, in conformità con quanto emerge dalle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall’amministrazione, anche alla luce dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali ad essa rimesse, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell’apporto dato dai privati nel procedimento (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 14 giugno 2010, n. 1811).

Ciò posto, nella specie difetta, ad avviso del Collegio, l’elemento "colpa dell’amministrazione".

Al riguardo, è sufficiente osservare che la competente struttura burocratica chiamata dalla legge finanziaria a fissare le tariffe di vendita al pubblico delle sigarette non ha, appunto, fatto altro che dare applicazione ad un chiaro disposto normativo, quello (già richiamato in fatto) di cui all’art. 1 comma 386 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ai sensi del quale "per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico di tabacchi lavorati".

La circostanza per cui al Direttore generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la stessa citata legge lasciasse spazi di discrezionale apprezzamento quanto ai criteri di determinazione del prezzo minimo, non leva che la "scelta" del prezzo minimo per le sigarette sia da ricondurre al legislatore nazionale.

Scelta che, come si è visto innanzi, è stata dalla Corte di Giustizia CE ritenuta incompatibile con la disciplina comunitaria.

E, tuttavia, non si può imputare all’amministrazione di non aver essa – con colpa – omesso di disapplicare la legge nazionale per incompatibilità con il diritto comunitario, non essendo così univoca la lettura della disposizione comunitaria assunta a parametro di riferimento. Lo stesso più volte citato art. 9 n. 1 della direttiva comunitaria n. 95/59 (peraltro espressamente richiamato nelle premesse del decreto in data 25 luglio 2005) stabilisce, infatti, che la regola dallo stesso posta per cui "i produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo" "non osta, tuttavia, all’applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria".

Il legislatore nazionale, valorizzando in particolare tra gli interessi pubblici coinvolti quello alla difesa della salute pubblica, ha operato un discrezionale apprezzamento che rientra ovviamente nelle proprie prerogative. Che detto apprezzamento, conducente alla regola del prezzo minimo, sia stato poi ritenuto dalla Corte di Giustizia CE incompatibile con il diritto comunitario, non significa che in sede di attuazione della legislazione nazionale l’amministrazione italiana abbia agito in maniera illogica, arbitraria o manifestamente irragionevole.

Va quindi esclusa la sussistenza del profilo della colpa dell’amministrazione agente, con conseguente rigetto della richiesta di risarcimento del danno.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame quanto alla parte impugnatoria e, previa disapplicazione dell’art. 1 comma 486 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, annulla l’avversato decreto ministeriale, e lo respinge limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila(00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla parte impugnatoria e, previa disapplicazione dell’art. 1 comma 486 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, annulla l’avversato decreto ministeriale, e lo respinge limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila(00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

TAR LAZIO di ROMA – SENTENZA 16 novembre 2009, n.11166 Stranieri Diniego permesso di soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico CIRASOLE

Stranieri – rihiesta permesso di soggiorno – poteri della Questura – diniego qualora il presupposto per ottenre i permesso sia considerato fittizio – mancato rilascio del permesso – legittimo.

FATTO
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 20 marzo 2008 e depositato il successivo 17 aprile 2008, il sig. Zuborev, cittadino russo, impugna il provvedimento con il quale in data 15 gennaio 2008 il Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo gli ha negato il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo, adducendo che “Ella non ha comprovato di possedere i requisiti previsti dal T.U. 286/98….In particolare dalla visura camerale lei risulta essere socio della società Zuborev’s SAS e pertanto doveva presentare il certificato di iscrizione della società attiva da almeno tre anni nel registro delle imprese, la copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese… o dell’ultima dichiarazione dei redditi .. dal quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso”.
Dopo aver rappresentato la costituzione, insieme ai propri genitori, con atto a rogito notaio Virgilio Fenoglio in Sommariva del Bosco del 26 giugno 2007, della società in accomandita semplice “Zuborev’s S.a.s. di Zuboreva Zheter”, ai fini dell’annullamento del provvedimento di diniego di cui sopra deduce i seguenti motivi di impugnativa:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 39, COMMA 4, D.P.R. 31 AGOSTO 1999, N. 394 E 26, COMMI 2 E 3, LEGGE 25 LUGLIO 1998, N. 286, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 28, COMMA 3, LEGGE N. 189/2002. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ MANIFESTA. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. Dalla formulazione del citato art. 39, comma 4, si evince che il requisito della preesistenza della società è correlato solo ed esclusivamente al caso in cui lo straniero, richiedente il visto, intenda operare in essa come socio prestatore d’opera. Ciò detto, appare evidente che il presupposto temporale in questione non è spendibile nella fattispecie che qui ci occupa, atteso che il ricorrente è socio accomandante della S.a.s. e non intende cumulare le funzioni di socio lavoratore. La dimostrazione della sufficienza dell’entità dei proventi o dei redditi a garantire il compenso non è, poi, richiesta da alcuna disposizione.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.
In ultimo, il ricorrente chiede anche la condanna dell’Amministrazione alla rifusione di tutti i danni patiti e patendi, “con riserva di provare nel prosieguo del giudizio l’ammontare dei suddetti danni”.
Con atto depositato in data 21 aprile 2008 si è costituita l’Amministrazione intimata, depositando – nel contempo – documenti.
In data 7 maggio 2008 il ricorrente ha prodotto una memoria, nell’ambito della quale ha insistito sull’illegittimità del provvedimento impugnato per i motivi di diritto già formulati.
Con ordinanza n. 2522 del 15 maggio 2008 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Con memoria depositata in data 2 settembre 2009 il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le censure sollevate, ricordando – nel contempo – che in casi analoghi “la Sezione I quater” ha condiviso l’interpretazione dell’art. 39, comma 4, del D.P.R.n. 394/1999 dallo stesso propugnata.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti e nei termini di cui in prosieguo.
2. Per quanto attiene alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, il Collegio – esaminata più approfonditamente la questione – ritiene di non discostarsi dall’orientamento già assunto dalla Sezione nell’ambito delle pronunce che lo stesso ricorrente invoca (sentenze nn. 9381/2008, 9387/2008, 9624/2008, 9625/2008, 11308/2008, 11310/2008, 1451/2009 e 1452/2009).
Preso atto che l’Amministrazione ha respinto la richiesta di visto d’ingresso in quanto – come risulta dal tenore letterale dell’atto gravato – inquadra la suddetta richiesta come “domanda di visto per lavoro autonomo-socio prestatore d’opera” e, dunque, contesta la mancata presentazione del “certificato di iscrizione della società attiva da almeno tre anni nel registro delle imprese” e della “copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese… o dell’ultima dichiarazione dei redditi… dal quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso”, si ribadisce, pertanto, che la prima censura formulata, afferente la violazione degli artt. 26 d. lgs. n. 286/98 e 39 D.P.R. n. 394/99, è meritevole di condivisione per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, va osservato che:
– secondo l’art. 39, comma 4°, D.P.R. n. 394/99 la dichiarazione d’insussistenza di motivi ostativi alla concessione del titolo autorizzativo all’esercizio di attività economiche e l’attestazione della disponibilità delle necessarie risorse economiche, indispensabili ai fini del conseguimento del visto d’ingresso per lavoro autonomo, possono essere “rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni”;
– la figura del “socio prestatore d’opera” presenta peculiari caratteri che la differenziano specificamente da quella degli altri soci;
– in particolare, la disciplina del rapporto con il socio d’opera è prevista – per le società di persone – dagli artt. 2263 c.c., 2286 c.c., 2295 n. 7 c.c. e – per le società a responsabilità limitata – dall’art. 2464 c.c. mentre per le società per azioni l’opera non può essere conferita dal socio ma può formare solo oggetto di prestazioni accessorie (art. 2342 ultimo comma c.c.);
– il socio d’opera, per altro, non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale previsto per i lavoratori subordinati (Cass. n. 5289/06; Cass. n. 16281/04) in quanto l’opera costituisce la prestazione richiesta per la partecipazione al contratto sociale il cui compenso è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni dell’ente;
– proprio la peculiarità della prestazione conferita dal socio d’opera, strettamente correlata alla personalità della stessa, giustifica una disciplina in materia di ripartizione degli utili (art. 2263 c.c.) e d’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 2286 c.c.) – nelle società di persone – e di obbligo di garanzia della prestazione, per quanto concerne le s.r.l. (2464 c.c.), per molti versi differente rispetto a quella prevista per il socio che conferisce denaro od altri beni;
– a riprova di ciò va evidenziato che la stessa difficoltà di dare una valutazione oggettiva alla prestazione d’opera, poco compatibile con l’effettiva formazione del capitale reale, è alla base del divieto di conferimento della stessa nelle società per azioni laddove analoga preclusione non sussiste, ovviamente, per il socio che conferisce denaro.
Posto che, dalla documentazione acquisita, risulta che il ricorrente è socio accomandante della “Zuborev’s S.a.s. di Zuboreva Zheter”, costituita con atto pubblico del 26 giugno 2007, ed ha partecipato alla predetta società attraverso un conferimento di denaro, diviene, pertanto, doveroso rilevare che:
– il ricorrente non si trova nella condizione di socio prestatore d’opera costituente il necessario presupposto per l’applicabilità dell’art. 39 comma 4° D.P.R. n. 394/99 e del requisito temporale ivi previsto;
– tra il socio d’opera ed il socio che conferisce il denaro sussiste una netta differenza, la quale giustifica l’inapplicabilità a quest’ultimo della disciplina specificamente prevista dall’art. 39 D.P.R. n. 394/99 comma 4° per il primo;
– nella fattispecie non risulta consentita l’estensione, in via analogica, della disciplina prevista dall’art. 39 comma 4° D.P.R. n. 394/99 ostandovi, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, il carattere eccezionale della stessa;
– per altro, l’integrazione della normativa vigente non può avvenire in via amministrativa attraverso circolari o atti interni emanati dall’Amministrazione in quanto gli stessi, per la loro natura e per i principi di legalità dell’azione amministrativa e gerarchia delle fonti, non possono innovare alla disciplina prevista dalla fonte legislativa in tema di requisiti necessari per l’ingresso nel nostro Paese;
– l’astratto pericolo di elusione della normativa limitativa dell’ingresso degli stranieri può, del resto, essere efficacemente contrastato in sede di rilascio, da parte della Questura competente, del nulla osta all’ingresso che può essere negato nel caso in cui l’autorità competente dimostri la fittizietà del rapporto sociale (il che nella fattispecie non è avvenuto);
– l’ipotetica lacuna normativa in materia non può essere colmata dal Giudice né dall’autorità amministrativa i quali, in tal modo, eserciterebbero un potere spettante esclusivamente agli organi che in base alla Costituzione sono forniti di potestà legislativa.
In definitiva, la prima censura del ricorso è fondata.
Tanto è sufficiente per l’accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente assorbimento, per ragioni di economia processuale, delle ulteriori censure proposte.
3. Permane da valutare la domanda di risarcimento del danno.
Tale domanda non può essere accolta, atteso che il ricorrente non ha provato l’esistenza e l’entità del pregiudizio patrimoniale dedotto.
4. Per le ragioni illustrate il ricorso è fondato nei limiti sopra indicati.
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, accoglie il ricorso n. 3522/2008 nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento in data 15 gennaio 2008, con il quale il Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo ha negato il visto di ingresso in Italia al ricorrente.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cass. civ., sez. Unite 13-06-2006, n. 13659 (ord.) GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA- Azione risarcitoria nei confronti del funzionario in proprio – Regime di tale forma di tutela

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. Alessandro C. propone istanza per il regolamento della giurisdizione in relazione a giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Firenze (R.g. n. 4464/03), promosso nei confronti dell’Università degli studi di Pisa e di Enrico F. con citazione del 3 maggio 2003, per la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni cagionatigli dall’illegittima esclusione dal corso di dottorato di ricerca. L’istante, premesso che le parti convenute avevano eccepito il difetto di giurisdizione ordinaria, chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino competente il giudice ordinario.

2. Riferisce il C. che, previa partecipazione al concorso indetto dall’Università di Pisa, era stato ammesso al corso per il conseguimento del dottorato di ricerca in storia, istituzioni e relazioni internazionali dei Paesi extraeuropei, relatore e tutor il prof. Enrico F.. Durante lo svolgimento del corso, dopo il primo anno, il prof. F. aveva assunto comportamenti di contrapposizione e ostacolo della sua attività di ricerca, culminati nella presentazione di una relazione sull’attività del dottorando "volutamente quanto ingiustamente negativa". Con decreto del rettore n. 01/1607 del 12 dicembre 1999, era stata disposta la sua esclusione dal proseguimento del corso sulla base della relazione del prof. F., approvata dal collegio dei docenti.

3. Resiste con controricorso Enrico F., mentre non ha svolto attività di resistenza l’Università; con le conclusioni scritte il Pubblico ministero ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di pretesa risarcitoria consequenziale all’ambito di giurisdizione riconosciuta al giudice amministrativo dall’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Hanno depositato memorie il C. ed il F.

Considerato in diritto

1. La Corte, a Sezioni unite, in parziale difformità dalle conclusioni del Pubblico ministero, regola la giurisdizione nel senso che appartiene alla cognizione del giudice amministrativo la controversia promossa nei confronti dell’Università degli studi di Pisa; alla cognizione del giudice ordinario la controversia promossa nei confronti del prof. Enrico F.

2. Va premesso che, nel caso di specie, non viene in rilievo l’ambito attribuito alla giurisdizione amministrativa dall’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle P.A. Il dottorato di ricerca, come disciplinato dal d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) – e successive modificazioni e integrazioni – è titolo accademico che si consegue all’esito di un corso preordinato a sviluppare autonome capacità di ricerca scientifica, attraverso le quali evidenziare originalità creativa e rigore metodologico (e, difatti, le relative prove di esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica: art. 71, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980). L’ammissione al corso, quindi, non instaura un rapporto di lavoro, né ha natura retributiva l’eventuale borsa di studio attribuita al dottorando.

3. Gli effetti dannosi sono collegati dal C. sia alle modalità di gestione del corso, sia, in particolare, al decreto rettorale di esclusione.

Secondo le disposizioni dell’art. 68 del d.P.R. n. 382 del 1980, in vigore all’epoca dei fatti (l’articolo è stato abrogato dall’art. 6 l. 3 luglio 1998, n. 210, a far data dall’anno successivo all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 2, della detta legge – d.m. 30 aprile 1999, n. 224), il titolo di dottore di ricerca è conseguito a seguito di svolgimento di attività di ricerca, successive al conseguimento del diploma di laurea, che abbiano dato luogo, con contributi originali, alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari; la stessa norma precisa i contenuti degli studi; contempla, alla fine di ciascun anno, la presentazione di particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti; prevede, infine, che la valutazione dell’assiduità e dell’operosità possa portare a proporre al rettore l’esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

Non si può, perciò, dubitare della sussistenza di una fattispecie di esercizio di attività autoritativa dell’amministrazione universitaria, quanto all’ammissione al corso, alle verifiche e controlli sul suo svolgimento, all’esclusione dallo stesso. La pretesa risarcitoria, quindi, è stata proposta con riguardo all’uso dannoso della funzione amministrativa, sia, come si diceva, in relazione alle modalità di organizzazione, indirizzo e controllo dei corsi (si vedano le numerose illegittimità imputate al tutor, prof. F.), sia, e soprattutto, con riguardo al provvedimento di esclusione dal proseguimento del corso.

4. L’appartenenza alla giurisdizione amministrativa di legittimità (che si configura anche in ambito di materie di giurisdizione esclusiva) del controllo sulle determinazioni dell’amministrazione universitaria in ordine ai corsi di dottorato, discende dalla sicura attribuzione di "poteri" all’amministrazione, discrezionali, o anche vincolati – in quanto radicati sopra giudizi tecnico-scientifici, espressioni di discrezionalità c.d. tecnica – siccome le norme escludono sicuramente la configurabilità di pretese del dottorando protette con la consistenza del diritto soggettivo quanto allo svolgimento dei corsi e al conseguimento del titolo.

5. Le Sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi sulla questione di giurisdizione in tema di responsabilità civile della P.A. connessa ad attività provvedimentale.

L’argomento, a partire dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha dato origine, com’è noto, ad un vasto dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, in particolare dopo le decisioni di parziale illegittimità costituzionale pronunciate dal giudice delle leggi con le sentenze 6 luglio 2004, n. 204 e 28 luglio 2004, n. 281, sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla legge 21 luglio 2000, n. 205 ("Disposizioni in materia di giustizia amministrativa"): decisioni alle quali si è di recente aggiunta la sentenza 3 maggio 2006, n. 191, con cui è stato dichiarato in parte illegittimo l’art. 53, comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazioni per pubblica utilità").

Orbene, due sono gli aspetti di questo tema, cui le Sezioni unite sono chiamate a dare risposta: come, dopo la legge 205 del 2000, è ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo la tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima; se la parte si può limitare a chiedere il risarcimento del danno, senza dover anche chiedere l’annullamento e quale sia il regime di tale diversa forma di tutela giurisdizionale, una volta che la si ammetta.

E, per una corretta impostazione del problema – sia sulle modifiche del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, intervenute negli anni dal 1992 al 2000, sia sugli effetti della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come novellati dall’art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205 – è opportuno prendere l’avvio dalle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, nella sentenza 204, sui lavori preparatori della Costituzione.

6. In quella sede, come ha osservato la Corte, si ribadì l’indispensabile riassorbimento nella Costituzione dei principi fondamentali della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ispirati al principio dell’unità della giurisdizione, ma vi emerse il contrasto tra la tesi – perdente – a favore del giudice unico ("l’esercizio del potere giudiziario in materia civile, penale e amministrativa appartiene esclusivamente ai giudici ordinari") e quella vincente, per il mantenimento di giudici diversi da quelli ordinari, quali Consiglio di Stato e Corte dei conti ("una divisione dei vari ordini di giudici? ognuno dei quali fa parte a sé").

La regola tradizionale del riparto della giurisdizione – se si tratta di diritti soggettivi la giurisdizione è del giudice ordinario, se è fatto valere un interesse legittimo la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo – trova il proprio antecedente storico e logico negli artt. 2 e 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, tuttora vigenti. Se la legge è uguale per tutti, anche per la P.A., il cittadino che ha subito un pregiudizio ad un suo diritto può rivolgersi al giudice ordinario e il giudice si limiterà a conoscere gli effetti dannosi dell’atto amministrativo, senza sindacare le scelte discrezionali, del tutto autonome, della P.A.

La legge del 1865 realizza così il principio dell’unità della giurisdizione, ma questa regola si rivelerà non idonea ad assicurare una tutela adeguata al cittadino, sia per la grande quantità di controversie che la legge abolitiva del contenzioso riservava all’autorità amministrativa, così sottraendola al sindacato giurisdizionale, sia per una certa timidezza del giudice ordinario nel dare applicazione ai principi sanciti dall’allegato E della legge del 1865.

ÿ in questa situazione che, nel 1889, si registra la scelta per l’introduzione del sindacato sugli atti amministrativi da parte di un organo consultivo, il Consiglio di Stato, la cui natura giurisdizionale viene poi esplicitamente affermata con la legge n. 642 del 1907 istitutiva della Sezione quinta del Consiglio di Stato. L’area delle situazioni tutelabili davanti a un giudice è in tal modo ampliata. L’assetto così realizzato trova conferma nel t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato.

Questo assetto non viene d’altro canto inciso dalla introduzione della "giurisdizione esclusiva".

La giurisdizione sui diritti è devoluta al Consiglio di Stato in casi tassativamente enumerati, a conferma della regola generale posta alla base del riparto.

Si tratta di una giurisdizione esclusiva, obiettivamente diversa, allora, da quella voluta dal legislatore in questi ultimi anni.

Limitata a pochi "casi di confine", la sua introduzione è spiegata con la difficoltà di distinguere nell’aggrovigliato intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi, anche se la sua introduzione stava ad indicare un chiaro recupero della logica propria del contenzioso amministrativo abolito nel 1865.

Tale è l’assetto cristallizzato nella Costituzione del 1948, che all’art. 24 dà riconoscimento sostanziale alla tutela sia del diritto soggettivo che dell’interesse legittimo e mentre all’art. 103, comma 1, limita la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di diritti soggettivi alle "particolari materie" indicate dalla legge, nell’art. 113 rimette alla legge di indicare il giudice che può annullare l’atto amministrativo e le conseguenze dell’annullamento.

Questo assetto continua a riflettersi nella legislazione successiva, sino al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Invero, come nei nove "particolari" casi enucleati nell’art. 8 r.d. 30 settembre 1923, n. 2840 (ribaditi negli artt. 29 del t.u. 1054 del 1924 e 7 della l. 1034 del 1971) così in quelli successivamente introdotti (tra gli altri: art. 11 l. 1185/1967; art. 16 l. 10/1977; art. 35 l. 47/1985; art. 11 l. 210/1985; artt. 11 e 15 l. 241/1990; art. 33.1. l. 287/1990; art. 7.11. d.lgs. 74/1992; art. 4.7. l. 109/1994; art. 2.25. l. 481/1995; art. 1.26. l. 249/1997), sono sempre rimaste riservate al giudice ordinario le questioni attinenti ai diritti patrimoniali conseguenziali, compreso il risarcimento del danno.

Ma, vale la pena di notarlo, è in questo assetto normativo che la giurisprudenza ha nel tempo elaborato, e con costanza applicato, i principi dell’irrisarcibilità dell’interesse legittimo, della degradazione del diritto ad interesse e della pregiudizialità amministrativa.

Sicché non sarà senza ragione, se questo assetto normativo ed il bagaglio dei concetti che sono valsi a dargli spiegazione, apparirà richiedere modifiche, una volta che si affermerà, con il d.lgs. 80 del 1998, la contraria regola della risarcibilità dell’interesse legittimo.

7. Facendo un passo indietro e tornando al riparto delle giurisdizioni, va detto che il dibattito restava aperto, non tanto sull’ubi consistam del riparto, non più contestato, quanto sull’esatta individuazione dei rispettivi territori, dei diritti e degli interessi, che non vivevano in mondi separati, poiché gli uni e gli altri costellavano il rapporto tra privato e P.A., vagando da un rapporto di coesistenza ad uno di successione, in situazioni dal confine incerto, a volte dubbio, di "facile trapasso" (Cass., sez. un., 5 dicembre 1987, nn. 9095 e 9096).

Il sistema – al di là di qualche decisione provocatoria della Cassazione, rimasta isolata (Cass., sez. I, 3 maggio 1996, n. 4083), o di eccezioni di incostituzionalità, poi disattese (Corte cost., 8 maggio 1998, n. 165) – è durato dal 1865 fino al 1992 (un periodo lungo ben 127 anni).

A metterlo in crisi sono stati i principi comunitari in tema di appalti pubblici di lavori o forniture.

L’introduzione di una fattispecie di risarcibilità degli interessi legittimi lesi, in violazione del diritto comunitario, viene alla luce con l’art. 13 l. 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria del 1991).

In attuazione della direttiva del consiglio CE n. 665/89 del 21 dicembre 1989, si riconosceva, in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, la possibilità di ottenere, dopo l’annullamento dell’atto lesivo da parte del giudice amministrativo, il risarcimento del danno dal giudice ordinario.

Tuttavia, l’itinerario da percorrere apparve subito particolarmente gravoso, in quanto si obbligava il privato ad adire prima il giudice amministrativo per l’annullamento e, poi, il giudice ordinario per il risarcimento del danno, così mettendo in discussione il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione.

Il legislatore italiano, in un primo tempo, estese la norma anche agli appalti dei settori esclusi (art. 11 l. 19 dicembre 1992, n. 489) e poi agli appalti di servizi (art. 11, lett. i), l. 22 febbraio 1994, n. 146: legge comunitaria per il 1993), ma, per negare la valenza dirompente sul precedente riparto, si preferì considerarla "una norma di settore e non di portata generale" (Cass., sez. un., 20 aprile 1994, n. 3732). Di qui un deciso cambiamento di rotta con la soppressione del richiamo dell’art. 13 della l. 142 del 1992 contenuto nel terzo comma dell’art. 32 l. 11 febbraio 1994, n. 109, per effetto della novella introdotta dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modifiche nella l. 2 giugno 1995, n. 216.

La "rivoluzionaria disposizione" è stata infine espressamente abrogata dall’ultimo comma dell’art. 35 d.lgs. 80 del 1998 (divenuto ultimo comma dell’art. 7 l. 205 del 2000), insieme con "ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi".

Si può dunque dire, per un verso, che la disposizione introdotta con la l. 142 del 1992 ha contribuito a smantellare il precedente sistema orientato ad evitare il risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo; e per altro verso che per il suo mezzo sono state poste le premesse perché la Corte costituzionale sia stata indotta a riconoscere nella concentrazione delle tutele dinanzi allo stesso giudice una piena attuazione dell’art. 24 della Costituzione.

8. ÿ nel quadro sino ad ora descritto che il legislatore di fine secolo introduce una nuova specie di giurisdizione esclusiva, separata anche dalla giurisdizione di legittimità e ancorata a "settori" dell’ordinamento pubblico, con rilevante presenza di un pubblico interesse.

Il Governo con il d.lgs. 80 del 1998 – anche superando i limiti della delega conferita dall’art. 11, comma 4, lett. g), l. 15 marzo 1997, n. 59 – e, dopo la dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost., 17 luglio 2000, n. 292), il Parlamento con la l. 205 del 2000, attribuiscono i "settori particolari" degli appalti e servizi pubblici nonché dell’edilizia e urbanistica ad una "nuova" giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa anche ai diritti patrimoniali conseguenziali e al risarcimento del danno.

Il legislatore, inoltre, estende la nuova giurisdizione non solo alle vecchie ipotesi di "servizi pubblici, edilizia ed urbanistica", ma a qualsiasi fattispecie di giurisdizione esclusiva vecchia o nuova.

Si porta a compimento l’indirizzo che vede nella giurisdizione esclusiva "il ramo più fertile e cioè più proiettato nel futuro della giurisdizione amministrativa"

Nel contempo, la risarcibilità dell’interesse legittimo, già prevista dal d.lgs. 80 del 1998 (ma ricondotta dalle sentenze della Corte costituzionale 292 del 2000 e 281 del 2004 nei limiti della delega conferita con la l. 59 del 1997) è estesa all’intero ambito delle situazioni giuridiche giustiziabili davanti al giudice amministrativo.

9. In conclusione, l’ordinamento ha ora accolto il principio della risarcibilità della lesione dell’interesse legittimo in conseguenza dell’illegittimità dell’atto amministrativo, prevedendo – in attuazione della regola della concentrazione – che il giudice amministrativo può conoscere di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno e disporlo.

10. Il tessuto normativo che è alla base della soluzione da adottare si può così sintetizzare.

L’art. 35 del d.lgs. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7, lett. e), della l. 205 del 2000, nel comma 1 stabilisce che "Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto".

Il citato articolo, nel comma 4 (sostituendo il primo periodo del terzo comma dell’art. 7 della l. n. 1034 del 1971), prevede che "Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".

A sua volta, il comma 2 disciplina le modalità di determinazione della somma dovuta, disponendo che "? il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’art. 27, primo comma 1, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta".

11. La dichiarazione di incostituzionalità non ha colpito la normativa appena ricordata; ha invece riguardato l’art. 7 della l. 205 del 2000 per la mancata esclusione dall’ambito della giurisdizione esclusiva delle controversie "nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità", con il ritorno alla dicotomia "diritti soggettivi -interessi legittimi", ripudiando il diverso criterio dei "blocchi di materie" che mirava a trasformare il giudice amministrativo nel "giudice dell’amministrazione".

Si afferma in proposito che la giurisdizione esclusiva introdotta dalla l. 205 del 2000 appare confliggere con i parametri costituzionali ed è qualitativamente diversa dalla precedente, che riguardava specifiche controversie "connotate non già da una generica rilevanza pubblicistica, bensì dall’intreccio di situazioni soggettive qualificabili come interessi legittimi e come diritti soggettivi".

Si precisa che l’adozione, da parte del legislatore del 1998-2000, di un’idea di giurisdizione esclusiva, ancorata alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell’ordinamento, di un rilevante pubblico interesse, avrebbe presupposto la modifica dell’art. 103 Cost., mai approvata, nel senso che "la giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le controversie con la pubblica amministrazione nelle materie indicate dalla legge" (Atto Camera 7465, XIII Legislatura). Viceversa, il vigente art. 103, comma 1, Cost. "non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare «particolari materie», nelle quali, «la tutela nei confronti della pubblica amministrazione» investe «anche» diritti soggettivi". Il collegamento delle "materie" assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive è espresso dall’art. 103 Cost. laddove statuisce che quelle materie devono essere "particolari" rispetto a quelle già devolute alla giurisdizione generale di legittimità, in cui la P.A. agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.

In conclusione, il legislatore ordinario ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva, ma con riguardo a "materie particolari" in cui la giurisdizione naturale sugli interessi attrae la cognizione dei diritti concorrenti e strettamente connessi. Ciò comporta che la mera partecipazione della P.A. al giudizio non è sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo – "il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice «della» pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, comma 2, Cost." – e, inoltre, non è sufficiente "il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo".

Sono, pertanto, sottratte alla funzione unificante della Corte di cassazione le sole pronunce che investano i diritti soggettivi nei confronti dei quali, nel rispetto della "particolarità" della materia nel senso sopra chiarito, il legislatore ordinario abbia legittimamente previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su diritti e interessi, nonché quelle che riguardano le forme di tutela che il giudice amministrativo ritenga di accordare all’interesse legittimo.

12. Si tornerà sulle conseguenze che, dalle precedenti affermazioni di principio, la Corte ha tratto a proposito del modo in cui il legislatore ha configurato le materie di giurisdizione esclusiva delineate negli artt. 33 e 34 del d.lgs. 80 del 1998 modificati dalla l. 205 del 2000: punto sul quale la Corte si è ancora soffermata nella sentenza 191 del 2006 a proposito del ruolo che, nel campo dell’espropriazione, assumono comportamenti volti alla anticipata realizzazione di opere, pur sempre dichiarate di pubblica utilità.

13. Qui interessa soffermarsi sul punto che la dichiarazione di incostituzionalità non ha investito le disposizioni contenute nell’art. 35 del d.lgs. 80 come riformulate dall’art. 7, lett. c), della l. 205 del 2000.

La Corte ha osservato che "il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova «materia» attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione".

Su questa parte della motivazione della sentenza 204, la Corte è tornata nella sentenza 191 di questo anno.

Ha in particolare considerato come sia da escludere che "per ciò solo che la domanda proposta dal cittadino abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno, la giurisdizione competa al giudice ordinario": ed ha osservato che dove "la legge – come fa l’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 – costruisce il risarcimento del danno, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, come strumento di tutela affermandone – come è stato detto – il carattere «rimediale», essa non viola alcun precetto costituzionale e, anzi, costituisce attuazione del precetto dell’art. 24 Cost. laddove questo esige che la tutela giurisdizionale sia effettiva e sia resa in tempi ragionevoli".

"In altri termini" – ha osservato la Corte – "al precedente sistema che, in considerazione della natura intrinseca di diritto soggettivo della situazione giuridica conseguente all’annullamento del provvedimento amministrativo, attribuiva al giudice ordinario «le controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi» (così l’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dell’art. 7, lett. e), della l. n. 205 del 2000) il legislatore ha sostituito (appunto con l’art. 35 cit.) un sistema che riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma specifica, il danno sofferto per l’illegittimo esercizio della funzione".

14. Il lungo cammino sin qui percorso nel ricostruire la vicenda normativa è valso a rendere intelligibile quale si debba oggi considerare il punto d’arrivo nella ricerca della soluzione del primo degli aspetti segnalati all’inizio, ovverosia in base a quali criteri si trovi oggi ad essere stabilito il riparto tra le giurisdizioni.

Rilevano a questo fine due momenti ed in particolare la situazione soggettiva del cittadino considerata nel suo aspetto statico e gli effetti che l’ordinamento ricollega all’azione amministrativa una volta che questa sia esercitata.

La tutela giurisdizionale contro l’agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l’azione della pubblica amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.

A questo fine, si ritiene che vada richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 204 del 2000, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l’esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall’ordinamento: ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento.

Il che non si verifica quando l’amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l’operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, con la consapevolezza che si verte in questo ambito ogni volta che l’esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda.

Esemplificando, l’amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l’azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute (Cass. 7 febbraio 1997, n. 1187; 8 agosto 1995, n. 8681; 29 luglio 1995, n. 8300; 20 novembre 1992, n. 12386; 6 ottobre 1979, n. 5172) o l’integrità personale.

Deve ancora essere convenuta davanti al giudice ordinario, quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (Cass. 29 luglio 2005, n. 15916; 2 maggio 2003, n. 6719): qui si è nell’ambito delle controversie meramente risarcitorie già contemplate nell’art. 33, comma 2, d.lgs. 80 del 1998, nel testo anteriore alla riformulazione attuatane con la sentenza 204 del 2004, la cui previsione non è più necessaria, nella misura in cui in esse è ravvisabile, più in generale, la reazione a meri comportamenti lesivi dell’amministrazione.

Nel settore delle occupazioni illegittime, sono poi chiaramente ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione "usurpativa", caratterizzate dal tratto, che la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto.

E alla stessa conclusione si deve pervenire nel caso in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione a bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o sopravvenuta scadenza del suo termine d’efficacia.

Dove per contro la situazione soggettiva, nei termini che si sono indicati, si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria ne va chiesta al giudice amministrativo.

Conviene a tale riguardo soffermarsi su alcune fattispecie la cui classificazione ha sin qui dato luogo a discussione ed il cui tratto peculiare si rinviene nella circostanza che oggetto della domanda non è l’annullamento di un atto, ma appunto solo il risarcimento del danno.

Riconducibili alla giurisdizione del giudice amministrativo appaiono i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva dell’interessato è postulata come conseguenza d’un comportamento inerte, si tratti di ritardo nell’emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio.

Ciò che viene qui in rilievo è bensì un comportamento, ma il comportamento si risolve nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all’esercizio del potere e perciò nella lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo (Ad. plen. 15 settembre 2005, n. 7), non di un diritto soggettivo.

Presenta analogie con questa situazione, quella valutata dalla Corte costituzionale nella sua più recente decisione, dove parimenti l’accesso al giudice amministrativo non è segnato da una domanda di annullamento, ma si considera che ad attrarre la fattispecie nell’orbita della sua giurisdizione possa valere la presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere: quel potere, in particolare, che si è manifestato nella dichiarazione di pubblica utilità.

15. Resta da affrontare quello che all’inizio si è indicato come secondo aspetto problematico della tutela del cittadino di fronte all’attività provvedimentale illegittima della pubblica amministrazione, ovverosia la possibilità di domandare la sola tutela risarcitoria.

Da quando nell’ordinamento si è preso a considerare risarcibile la lesione di un interesse legittimo, è emerso il tema se il privato si possa limitare a rivendicare per il diritto o l’interesse leso la sola tutela risarcitoria e quale possa essere il trattamento processuale di tale domanda.

16. Sino alla più recente sentenza della Corte costituzionale, si erano manifestate sul punto due posizioni ermeneutiche in assoluto contrasto tra loro.

Secondo una prima, più diffusa opinione, "tutta amministrativa", il d.lgs. 80 del 1998 e la l. 205 del 2000 avrebbero attribuito, in via generale, al giudice amministrativo la cognizione delle pretese di risarcimento del danno da atti illegittimi della P.A., in sede di giurisdizione esclusiva (in virtù del comma 1 dell’art. 35) o di legittimità (in virtù del comma 4), che entrambe hanno ora assunto il connotato di giurisdizione "piena".

In tal senso è apparso orientarsi il Consiglio di Stato, secondo cui la ratio della riforma iniziata con il d.lgs. 80 del 1998 e completata con la l. 205 del 2000 è stata quella di concentrare davanti ad un unico giudice, quello amministrativo, in coerenza con l’art. 24 Cost., ogni forma di tutela, anche risarcitoria, nei confronti della P.A., quando viene in gioco la lesione di interessi legittimi (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338; Ad. plen. 26 marzo 2003, n. 4; Ad. plen. 30 agosto 2005, n. 8).

In particolare, alcune pronunce (Ad. plen. 4 del 2003) hanno fatto propria la tesi per cui le norme richiamate avrebbero previsto, come necessaria condizione per l’accesso alla tutela risarcitoria, che nel termine di decadenza per l’impugnazione fosse anche esperita con esito favorevole l’azione di annullamento, ancorché la tutela risarcitoria possa essere richiesta non insieme, ma successivamente.

Ciò in ragione del principio della c.d. pregiudiziale amministrativa.

L’annullamento avrebbe dovuto essere richiesto in via principale nel termine di decadenza, perché al giudice amministrativo non è consentita la cognizione incidentale della illegittimità degli atti amministrativi né esso è munito del potere di disapplicazione.

Consegue che se la tutela di annullamento non è richiesta nel termine per l’impugnazione del provvedimento, questo diviene inoppugnabile, precludendo l’accesso non solo alla tutela risarcitoria erogabile dal giudice amministrativo, ma anche a quella che potesse essere chiesta al giudice ordinario, facendo valere l’atto illegittimo come elemento costitutivo dell’illecito civile (secondo la sentenza 500 del 1999 delle Sezioni unite).

Il Consiglio di Stato aveva peraltro ammesso che l’azione risarcitoria potesse essere proposta in taluni casi davanti al giudice amministrativo come domanda autonoma (Cons. Stato, sezione VI, 18 giugno 2002, n. 3338).

E ciò, oltre che nei casi di danno da ritardo, in quelli in cui l’annullamento del provvedimento vi sia già stato, ad opera dello stesso giudice amministrativo (ad esempio in epoca in cui la giurisdizione amministrativa non era ancora una giurisdizione "piena") od a seguito di annullamento su ricorso amministrativo o straordinario o di annullamento di ufficio.

Nello scenario così delineato, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle pretese risarcitorie del cittadino che si assume leso in una posizione giuridica sostanziale (di diritto o di interesse legittimo) dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa non dovrebbe concorrere con una, sia pur residuale, giurisdizione del giudice ordinario. Ovvio che il giudice amministrativo, nato come giudice dell’atto e non del rapporto, avrà non poche difficoltà a distinguere il danno specie sotto il profilo della determinazione del quantum del danno risarcibile: dovrà mutuare le regole civilistiche sul concetto stesso di danno come fatto, sul nesso di causalità, anche ipotetico (si pensi all’art. 1221 c.c.), sui criteri di valutazione ex artt. 1223, 1225, 1226, 1227, comma 1 (concorso di cause) e comma 2 (danni evitabili con l’ordinaria diligenza) c.c.

Una diversa ricostruzione, "tutta civilistica", è stata prospettata da parte della dottrina, muovendo dai principi affermati dalla sentenza 500 del 1999 delle Sezioni unite.

Punto di partenza ne è la qualificazione della pretesa risarcitoria come diritto soggettivo, sia nei confronti del privato che della P.A., in una concezione che nega rilevanza ai successivi interventi normativi, i quali non potrebbero scalfire, con il mero collegamento processuale, la tutela sostanziale riconosciuta al diritto soggettivo, nei confronti di chiunque azionato.

Si è mossi dalla considerazione che, secondo la Corte costituzionale, "il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova «materia» attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione".

Il profilo di connessione processuale non avrebbe escluso tuttavia che la tutela sia apprestata ad una posizione sostanziale avente natura di diritto soggettivo: il diritto al risarcimento del danno ingiusto.

Il danno ingiusto, determinato dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante (sia esso diritto soggettivo o interesse legittimo: sent. 500 del 1999), sarebbe fonte di una obbligazione di risarcimento (ex art. 2043 c.c. o ex art. 1218 c.c. secondo il possibile diverso atteggiarsi della responsabilità della P.A.), mentre la parte che chiede il risarcimento aziona sempre un diritto soggettivo.

La sentenza 204 del 2004 della Code costituzionale avrebbe, quindi, solo negato che il novellato art. 35 abbia istituito una nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo avente ad oggetto il diritto al risarcimento del danno.

Il punto rilevante, nella decisione della Corte, sarebbe stato là dove si è rilevato che l’attribuzione dell’ulteriore strumento della tutela risarcitoria, venuto ad aggiungersi a quello classico della tutela di annullamento, è valsa a configurare la giurisdizione del giudice amministrativo, in attuazione del precetto dell’art. 24 Cost., come giurisdizione atta a garantire piena ed effettiva tutela alle situazioni soggettive ad essa devolute, per evitare al cittadino di doversi rivolgere a due diversi ordini di giudici, cioè a quello amministrativo per conseguire prima l’annullamento e poi a quello ordinario per ottenere il risarcimento del danno, come diritto patrimoniale consequenziale.

ÿ stato messo in dubbio che la Corte abbia inteso riferirsi soltanto alla giurisdizione esclusiva (art. 35, comma 1), ovvero anche a quella generale di legittimità (art. 35, comma 4), ma si è considerato corretto attribuire ampia valenza alla ravvisata estensione dei poteri del G.A. in entrambe le giurisdizioni, che risultano quindi connotate da pienezza.

La Corte non si sarebbe peraltro in alcun modo espressa sulla natura del risarcimento del danno.

Se, quindi, si tiene ferma la qualificazione del diritto al risarcimento del danno ingiusto come diritto soggettivo, resterebbe valido il principio di ordine generale secondo cui il giudice dei diritti soggettivi è il giudice ordinario (art. 2 della l.a.c.a).

Di qui la conseguenza che il giudice della tutela risarcitoria sarebbe stato, di regola, il giudice ordinario.

A questa regola l’art. 35, commi 1 e 4, avrebbe apportato deroga (secondo il criterio della connessione), col consentire che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, possa disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto e che nell’esercizio della sua giurisdizione (di legittimità) possa conoscere di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.

Non sarebbe stato tuttavia corretto sostenere che si tratti di una concentrazione necessaria, con attrazione inscindibile della tutela risarcitoria al seguito di quella di annullamento, in presenza di un atto amministrativo da impugnare.

La concentrazione sarebbe infatti funzionale, in termini di pienezza ed effettività della tutela, alle esigenze del cittadino che chiede giustizia nei confronti della P.A., e pertanto non la si potrebbe ritenere doverosa e tale da dover essere praticata come unica via esclusiva.

Né, d’altra parte, sarebbe desumibile dal testo normativo – così come interpretato costituzionalmente – che al riconoscimento, in positivo, al giudice amministrativo del potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto (comma 1) e di conoscere delle questioni relative all’eventuale risarcimento del danno (comma 4), si unisca, in negativo, la totale sottrazione di eguale potere al giudice ordinario.

Il giudice amministrativo avrebbe potuto conoscere di questioni relative al risarcimento del danno e, cioè, di questioni attinenti ad un diritto soggettivo la cui cognizione è di regola attribuita al giudice ordinario, nel caso in cui il cittadino si fosse avvalso della facoltà di richiedere a tale giudice la tutela risarcitoria congiuntamente a quella di annullamento. In questa ipotesi, come è stato osservato, le norme in esame realizzerebbero una deroga alla giurisdizione per ragioni di connessione.

Si è ancora notato che la prevista concentrazione troverebbe giustificazione nel tipo di tutela che, oltre a quella di annullamento, il giudice amministrativo può somministrare: una "tutela ulteriore" che è di completamento rispetto a quella primaria della quale postula l’esito positivo, nel senso che serve a rimuovere i pregiudizi che l’annullamento non ha potuto eliminare.

ÿ per effetto della dipendenza della tutela ulteriore da quella di annullamento che il giudice amministrativo può prendere in esame questioni relative al risarcimento (ed agli altri diritti patrimoniali consequenziali) solo se gli è richiesto e ritiene di concedere l’annullamento dell’atto lesivo.

Quanto alle conseguenze della omessa richiesta della tutela di annullamento nel termine di decadenza, con conseguente inoppugnabilità dell’atto, si è rilevato che la decadenza preclude la via della tutela di annullamento e, di conseguenza, della tutela risarcitoria di completamento (da erogare nelle peculiari forme di cui all’art. 35, comma 2).

Non sarebbe invece precluso il ricorso alla sola tutela risarcitoria.

Si è rilevato, infatti, che in un sistema in cui al cittadino sono riconosciuti sia la tutela di annullamento, sia quella risarcitoria (e questa nella duplice connotazione di tutela di completamento che al G.A. è dato somministrare ex art. 35, comma 2, e di tutela risarcitoria secondo le regole del diritto civile), non necessariamente le due forme di tutela debbono essere spese entrambe.

Se il danneggiato dall’esercizio illegittimo del potere amministrativo non si vuole avvalere, non avendone interesse, della tutela costitutiva di annullamento del provvedimento lesivo della sua posizione giuridica sostanziale, ma ritiene, invece, conforme al suo concreto interesse avvalersi della sola tutela risarcitoria, potrà farlo, in via autonoma, davanti al giudice ordinario.

Quest’ultimo non dovrà giudicare in via incidentale della legittimità dell’atto, in funzione della sua disapplicazione (art. 4, comma 1, l.a.c.a.), ma dovrà valutare il provvedimento solo come fatto, come elemento costitutivo dell’illecito.

Non si porrebbe un problema di pregiudizialità in senso tecnico, poiché tale problema si poneva solo quando, prima della sentenza n. 500 del 1999, era necessario attendere l’annullamento per poter risarcire il danno arrecato dal sacrificio di situazioni di diritto degradato ad interesse. Una volta riconosciuto che la lesione dell’interesse protetto obbliga anche la P.A. al risarcimento del danno, è venuto meno il nesso di dipendenza della risarcibilità dal previo annullamento dell’atto.

Nelle ipotesi in cui l’annullamento non fosse stato chiesto, potrebbe eventualmente porsi un problema attinente al merito della decisione, sotto il profilo se nel danno risarcibile rientri la situazione determinata dal provvedimento di cui non si sia voluto domandare l’annullamento.

Nelle ipotesi in cui l’annullamento sia stato già disposto dallo stesso giudice amministrativo (in epoca in cui la giurisdizione amministrativa non era ancora una giurisdizione "piena"), a seguito di ricorso straordinario, o d’ufficio, ovvero nel caso in cui manchi l’atto, come avviene per il danno da ritardo, si sarebbe potuto egualmente adire per la tutela risarcitoria il giudice ordinario, poiché l’estensione della cognizione del giudice amministrativo alle questioni relative al risarcimento postula che la relativa tutela sia stata richiesta congiuntamente a quella di annullamento.

17. La sopravvenuta decisione della Corte costituzionale spiana la strada e indirizza la scelta verso la concentrazione della tutela risarcitoria presso il giudice amministrativo, ma lascia impregiudicato il punto del trattamento processuale della tutela risarcitoria.

18. Le Sezioni unite nell’esercizio della funzione di riparto della giurisdizione (artt. 31,41, 360 n. 1, 362 c.p.c.; art. 37, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87) ad esse attribuito dal nuovo codice di rito (dopo la soppressione del Tribunale dei conflitti, istituito con l. 31 marzo 1877, n. 3761, c.d. legge Mancini-Peruzzi) – ritengono che sia necessario accedere ad una soluzione, che, mentre tiene conto dei principi costituzionali che legano la tutela giurisdizionale offerta dai due ordini di giudici alle situazioni soggettive, alla luce del criterio enunciato dall’art. 103 Cost., fa propri i valori di effettività e concentrazione delle tutele sottesi all’art. 111 Cost. – e in particolare al principio della ragionevole durata dei processi – che la Corte costituzionale ha assunto come criterio-guida di interpretazione delle altre norme in materia di giustizia.

19. In quest’ottica, va adeguatamente ricordato che alla tutela risarcitoria dell’interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione questa Corte è pervenuta non già estendendo la detta tutela dai diritti soggettivi agli interessi legittimi, bensì affermando che, sul piano della tutela risarcitoria, non si può fare differenza tra interessi che trovano protezione diretta nell’ordinamento e interessi che trovano protezione attraverso l’intermediazione del potere amministrativo.

Questa svolta – che cancella sul piano sostanziale, con riferimento alla tutela risarcitoria, il divario tra diritti ed interessi altrimenti rilevanti – matura in un momento storico in cui il legislatore ha imboccato la strada che lo porterà a configurare la giurisdizione del giudice amministrativo come una giurisdizione piena ed esige, di conseguenza, che sia data una più coerente lettura al sistema del riparto di giurisdizioni, in particolare una lettura che leghi la potestas iudicandi alla natura della situazione soggettiva.

La tesi "tutta civilistica" non può essere condivisa allorché disattende la svolta voluta dal legislatore di assicurare all’interesse legittimo una tutela piena, concentrata dinanzi a un unico giudice per il principio di effettività che reca in sé la ragionevolezza dei tempi di tutela.

La soluzione, fatta propria dal legislatore del 2000 e in linea con la portata di "norma di sistema" riconosciuta dalla Corte costituzionale all’art. 24 Cost. con la sentenza 204 del 2004, da ultimo ribadita, è coerente con la riaffermazione del criterio tradizionale del riparto fondato non sulla distinzione tra le tecniche di tutela, bensì sulla natura sostanziale delle situazioni soggettive.

D’altra parte, questa ricostruzione è coerente anche con il processo di evoluzione che caratterizza l’interesse legittimo, che va perdendo la sua tradizionale funzione meramente famulativa o ancillare rispetto all’interesse pubblico, per assumere un più marcato connotato sostanziale, coerentemente del resto con l’evoluzione della stessa nozione di interesse pubblico, al cui perseguimento si accompagna un aumento della discrezionalità, ma anche della connessa responsabilità dell’amministrazione.

Deriva da ciò che – in linea di principio e salvo quanto si è già considerato – la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo non può che spettare al giudice amministrativo, sia nella tecnica della tutela di annullamento, sia nelle tecniche della tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente: tecniche che non possono essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione.

20. Del pari non può essere condivisa la soluzione c.d. "amministrativa", dove, da una parte, pone un nesso inscindibile, non richiesto dalle norme di legge né dal quadro costituzionale, tra tutela di annullamento e tutela risarcitoria (Ad. plen. n. 4 del 2003), dall’altra, sembra ricomprendere nella giurisdizione amministrativa ogni contesto caratterizzato dalla presenza della funzione pubblica senza esigere che di tale funzione si sia avuto un concreto esercizio, nei modi e forme tipici del potere amministrativo, che soli consentono di riconoscere l’atto come espressione di un potere esistente.

Dal primo punto di vista non è privo di rilievo il considerare che la teoria della pregiudizialità amministrativa, intesa come dipendenza del diritto al risarcimento dal previo annullamento, era maturata in un contesto nel quale da un lato si escludeva la risarcibilità del pregiudizio sofferto per il sacrificio di situazioni di interesse legittimo, dall’altro si era omologato al trattamento di questa situazione quella del diritto soggettivo degradato ad interesse.

Né è senza importanza considerare che la soggezione a termine di decadenza è prevista dalla legge per l’azione di annullamento e, in questo sistema, l’accertamento incidentale dell’illegittimità viene negato non solo per escludere che vizi prima non rilevati possano esserlo dopo dando luogo all’annullamento di provvedimenti che presuppongono quello non impugnato, ma anche perché gli effetti dell’azione di annullamento non si esauriscono nel rapporto tra amministrazione e soggetto leso e, ben spesso, si rifrangono su altri soggetti in conflitto con chi sollecita l’annullamento.

Ma, non di questo si tratta quando non l’annullamento dell’atto è preteso, bensì l’accertamento della illiceità della situazione determinata dalla sua adozione ed esecuzione, accertamento che esaurisce la sua rilevanza nel rapporto tra soggetto leso e pubblica amministrazione.

Queste considerazioni, unitamente ai ricordati processi di cambiamento che caratterizzano l’interesse legittimo e la sua relazione con l’interesse pubblico, giustificano ampiamente l’abbandono di un approccio di tipo tradizionale.

Ammettere la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso, anziché dal solo accertamento della sua illegittimità, significherebbe restringere la tutela che spetta al privato di fronte alla pubblica amministrazione ed assoggettare il suo diritto al risarcimento del danno, anziché alla regola generale della prescrizione, ad una Verwirkung amministrativa, tutta italiana.

La conclusione da accogliere è dunque che, dopo l’irruzione nel mondo del diritto della risarcibilità – effettiva e non solo dichiarata – anche dell’interesse legittimo, e dopo i ricordati tentativi dei primi anni novanta della doppia tutela (espressamente abrogata sia dall’art. 35 d.lgs. 80 del 1998 sia dall’art. 7, lett. c), della l. 205 del 2000), il legislatore di fine secolo non ha inteso ridurre la tutela risarcitoria al solo profilo di completamento di quella demolitoria, ma, mentre l’ha riconosciuta con i caratteri propri del diritto al risarcimento del danno, ha ritenuto di affidare la corrispondente tutela giudiziaria al giudice amministrativo, nell’intento di rendere il conseguimento di tale tutela più agevole per il cittadino.

21. In definitiva, si può affermare che entrambe le tesi su esposte ("tutta civilistica" e "tutta amministrativistica") conducono ad una possibile diminuzione dell’effettività della tutela del cittadino, in violazione dei principi derivanti dall’art. 24 Cost.

Quella civilistica, perché finisce per frammentare o moltiplicare le sedi e i tempi della tutela giurisdizionale, per giunta secondo una direttrice che si allontana dalla regola del riparto.

Quella amministrativistica, perché rischia di assicurare all’interesse legittimo una protezione che comprime l’ambito della tutela risarcitoria riducendone, per modalità o contenuti, la portata.

Essa altresì, secondo alcuni svolgimenti già segnalati, finisce con l’estendere l’area della giurisdizione amministrativa al di là della connessione con l’esercizio in concreto del potere pubblico.

In una situazione del genere, l’osservazione secondo la quale il legislatore del 2000 ha opportunamente concentrato le forme di tutela dell’interesse legittimo in una sola sede giudiziaria deve essere accompagnata dalla consapevolezza della perdurante vigenza degli artt. 2 e 4 della l. 20 marzo 1865, all. E, che configurano comunque a tutela del cittadino la giurisdizione ordinaria come presidio per tutte le materie in cui si faccia questione "di un diritto civile o politico".

Il nostro sistema si basa appunto sull’art. 2907 c.c., cui fa riscontro l’art. 99 c.p.c., ed è un sistema di civil law, in cui il riconoscimento della posizione soggettiva da tutelare, cristallizzata dal riconoscimento costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.), precede la tutela giurisdizionale.

In un sistema del genere, l’art. 2 della legge del 1865 – secondo una lettura coerente con le disposizioni di cui al Titolo IV della Costituzione – costituisce, in definitiva, una norma di chiusura del sistema, che attribuisce al giudice ordinario il potere-dovere di assicurare la pienezza della tutela, quando altri valori di pari rilievo costituzionale non rendono legittimo il ricorso a diversi modelli di tutela.

22. Quante volte si sia in presenza di atti riferibili oltre che ad una pubblica amministrazione a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento e l’atto sia capace di esplicare i propri effetti perché il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona, la tutela giudiziaria deve dunque essere chiesta al giudice amministrativo.

Gli potrà essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva.

Ma la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento.

23. A proposito di questo secondo enunciato, merita da un lato soffermarsi qui sulle considerazioni, già svolte, che hanno condotto a questa interpretazione delle norme attributive della giurisdizione e dall’altro renderne esplicite le conseguenze.

Si è notato che, in rapporto alla tutela risarcitoria, è venuta meno sul piano del diritto sostanziale la differenza tra le situazioni che nell’ordinamento trovano protezione.

L’evoluzione dell’ordinamento ha cioè condotto ad omologare gli interessi legittimi ai diritti quanto al bagaglio delle tutele: com’era stato per le situazioni di diritto soggettivo, di norma dotate, oltre che di tutela risarcitoria, anche di una tutela ripristinatoria, completata dal diritto al risarcimento del danno, così per gli interessi legittimi una tutela risarcitoria autonoma è stata affiancata alla tutela reale di annullamento, la sola di cui le situazioni di interesse legittimo erano prima dotate, e la tutela di annullamento è stata inoltre conformata in modo da comprendervi il risarcimento del danno, che con l’annullamento non si può elidere.

Se dal piano delle forme di tutela ci si sposta a quello del riparto della funzione di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi nei confronti della P.A., un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che hanno attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sul risarcimento del danno, consente di riconoscere loro la portata d’avere dato al giudice amministrativo giurisdizione anche solo in rapporto alla tutela risarcitoria autonoma.

Ma ciò perché, nel bilanciamento tra valori rilevanti sul piano costituzionale, è da riconoscere legittimità ad una norma che mentre concentra la tutela giurisdizionale presso il giudice amministrativo, non reca pregiudizio alla tutela sostanziale delle situazioni soggettive sacrificate dall’agire illegittimo della pubblica amministrazione.

D’altra parte, questa interpretazione è la sola che riesce a rendere operanti insieme, per le situazioni soggettive di cui ora ci si occupa, il valore della giurisdizione piena e quello di una tutela sostanziale degli interessi legittimi non difforme da ogni altra situazione protetta in rapporto alla tutela risarcitoria.

Sicché dalla premessa discende in modo necessario la conseguenza che il giudice amministrativo non possa, allo stato della legislazione, se non esercitare la giurisdizione, che le norme gli attribuiscono quanto alla tutela risarcitoria autonoma, prescindendo dalle regole proprie della giurisdizione di annullamento.

Si può obiettare, che è nella disponibilità del legislatore disciplinare la tutela delle situazioni soggettive assoggettando a termini di decadenza l’esercizio dell’azione.

Tuttavia, una norma che oggi manca e che in modo esplicito assoggettasse ad un termine di decadenza la domanda di solo risarcimento del danno davanti al giudice amministrativo non potrebbe essere formulata nel senso di rendere il termine sostanzialmente eguale a quello cui è soggetta la domanda di annullamento, perché ciò varrebbe a porre il diverso problema della legittimità di una disciplina che tornasse a negare la tutela risarcitoria autonoma per le situazioni soggettive sacrificate dall’esercizio illegittimo del potere della pubblica amministrazione.

Resta da esplicitare un altro aspetto che inerisce in modo necessario all’avere affermato che l’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205, ha dato al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda autonoma di risarcimento del danno.

Tutela risarcitoria autonoma delle situazioni di interesse legittimo significa tutela che spetta alla parte per il fatto che la situazione soggettiva è stata sacrificata da un potere esercitato in modo illegittimo e la domanda con cui questa tutela è chiesta richiede al giudice di accertare l’illegittimità di tale agire.

Questo accertamento non può perciò risultare precluso dalla inoppugnabilità del provvedimento né il diritto al risarcimento può essere per sé disconosciuto da ciò che invece concorre a determinare il danno, ovverosia la regolazione che il rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e che la pubblica amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità.

Dunque, il rifiuto della tutela risarcitoria autonoma, motivato sotto gli aspetti indicati, si rivelerà sindacabile attraverso il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

Il giudice amministrativo avrà infatti rifiutato di esercitare una giurisdizione che gli appartiene.

24. Al termine di questo lungo excursus, i principi di diritto enunciati da queste Sezioni unite sono i seguenti:

1) la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano;

2) spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l’ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall’esercizio illegittimo del potere e tra queste forme di tutela rientra il risarcimento del danno;

3) il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione e la sua decisione, a norma dell’art. 362, comma 1, c.p.c., si presta a cassazione da parte delle Sezioni unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.

25. Va affermata, invece, la giurisdizione ordinaria sulla controversia promossa nei confronti del prof. Enrico F.

Ai fini della risoluzione del problema processuale non rileva stabilire se il F. abbia agito quale organo dell’Università, ovvero, a causa del perseguimento di finalità private, si sia verificata la c.d. "frattura" del rapporto organico. Nell’uno, come nell’altro caso, l’azione risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio, e, quindi, nei confronti di un soggetto privato, distinto dall’amministrazione, con la quale, al più, può risultare solidalmente obbligato (art. 28 Cost.).

La questione di giurisdizione, infatti, dalla quale esulano le altre sopra accennate, va risolta esclusivamente sulla base dell’art. 103 Cost., che non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una pubblica amministrazione, o soggetti ad essa equiparati.

26. Al riguardo, la giurisprudenza delle Sezioni unite si è espressa in modo univoco nel ritenere essenziale, perché possa prospettarsi l’appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa, che sia proposta dei confronti di soggetti titolari di poteri amministrativi (Cass., Sez. un., 22494/2004, 2560/2005, 7800/2005). Il principio ha trovato specifica applicazione per il caso di pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario cui era imputata l’adozione di provvedimento illegittimo (Cass., Sez. un., 3357/1992) ed ulteriormente precisato nel senso che la controversia va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e intercorrente tra privati, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, attenendo al merito l’effettiva riferibilità all’ente dei comportamenti dei funzionari (Cass., Sez. un., 4591/2006).

Va aggiunto che, in linea generale, la giurisdizione è inderogabile per ragioni di connessione (salva diversa, specifica, previsione normativa) e che il coordinamento tra le giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (Cass., Sez. un., 3508/2003).

27. Conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell’Università degli studi di Pisa; la giurisdizione ordinaria per la domanda proposta contro il prof. Enrico F.

Sussistono, evidenti, giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra il ricorrente e il F., mentre nulla va disposto per le spese nei confronti dell’Università, che non ha svolto attività difensive in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta nei confronti dell’Università degli studi di Pisa; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta nei confronti di Enrico F.; compensa le spese del giudizio tra il C. e il F.

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