Cass. civ. Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 26811 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che C.M., Ca.Vi., B. M. e L.V.G., con distinti ricorsi del 19 marzo 2010, hanno impugnato per cassazione – ciascuno deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trieste depositato in data 1 dicembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui ricorsi degli odierni ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, ha rigettato la domanda di equa riparazione;

che resiste, con distinti controricorsi, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con distinti ricorsi del 20 maggio 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) gli odierni ricorrenti, asseritamente titolari del diritto alla retribuzione per ore di lavoro straordinario, avevano proposto – con ricorso del 19 dicembre 1995 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza di rigetto del 13 marzo 2003; c) l’appello al Consiglio di Stato era ancora pendente;

che la Corte d’Appello di Trieste, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) "… deve ritenersi che i ricorrenti non potessero non avere consapevolezza dell’esito sfavorevole della lite instaurata, come si desume chiaramente dalla parte motiva della sentenza del TAR LAZIO che evidenzia l’inesistenza del dato normativo cui ancorare la domanda dei ricorrenti, l’estrema genericità della questione di legittimità costituzionale sollevata, senza alcun indizio a sostegno della verosimile fondatezza della tesi difensiva introdotta e senza addurre alcun elemento di seria consistenza, tanto più incisivo quando si controverte di diritti soggettivi…"; b) "… nella fattispecie è provata l’assenza di qualsivoglia sofferenza o patema d’animo dei ricorrenti per il manifesto abuso del processo, avendo essi adito il giudice amministrativo nella piena consapevolezza dell’infondatezza della domanda temerariamente proposta, come si evince dal fatto che gli stessi ricorrenti riconoscono di non avere alcun appiglio nella normativa positiva …".

Considerato che, preliminarmente, i ricorsi nn. 8289, 8291, 8309 e 8311 del 2010 devono essere riuniti, in quanto proposti contro lo stesso decreto, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, con i motivi di censura di ciascuno dei ricorrenti, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice amministrativo, nonchè l’apoditticità della motivazione, nella parte in cui ha affermato che i ricorrenti avevano promosso una lite temeraria ed avevano, perciò, abusato del processo;

che i ricorsi meritano accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio deciderteli sull’esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, infatti, le affermazioni della Corte triestina, secondo le quali i ricorrenti hanno promosso una lite temeraria ed hanno abusato del processo, sono del tutto apodittiche, in quanto sono fondate esclusivamente sul rilievo per il quale tali caratteri "si evincono dal fatto che gli stessi ricorrenti riconoscono di non avere alcun appiglio nella normativa positiva", senza che tale rilievo sia supportato da alcun richiamo al luogo e al tempo processuali dove una "confessione" siffatta è stata resa dagli odierni ricorrenti;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di sette anni e quattro mesi circa (dal 19 dicembre 1995 al 13 marzo 2003), sicchè, detratti tre anni di ragionevole durata, il periodo di durata irragionevole si è protratto per quattro anni e quattro mesi circa;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio d’appello, di un anno per il giudizio di legittimità e di un ulteriore anno per la fase di rinvio, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni ;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 3.600,00 per i quattro anni e quattro mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo, in favore di ciascuno dei ricorrenti;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.390,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 620,00 (Euro 380,00 + Euro 240,00 per gli altri tre ricorrenti) per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 3.600,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.390,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 620,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28627 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente condannando il ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 2.000,00 in luogo della somma di Euro 3.400,00 richiesta con il ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite. Deduce di avere limitato la domanda alla diversa misura dell’indennizzo "ritenuta di giustizia". L’Amministrazione resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha già in precedenza statuito i giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposti ai sensi della L. n. 89 del 2001, non si sottraggono in tema di spese processuali alla disciplina dell’art. 91 e segg. c.p.c., con la conseguente applicabilità del principio della soccombenza e della compensabilità delle spese in presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione in base alla quale il decreto impugnato ha compensato le spese non è nè logicamente nè giuridicamente accettabile. Essa, infatti, si fonda sul rilievo che il diritto azionato avrebbe potuto essere azionato solo in via giudiziale e che la parte convenuta non si era opposta alla domanda. Ma in realtà nulla impediva all’Amministrazione di adempiere spontaneamente all’obbligo d’indennizzo per l’eccessiva durata del processo su di essa gravante cosicchè, non avendolo essa fatto ed essendo lo Stato italiano responsabile per l’eccessiva durata del processo, la mancata opposizione alla domanda non costituisce di per sè valida ragione di compensazione delle spese, così come non lo costituisce la contumacia.

Se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può giustificare detta regolazione non è neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Sez. 1, Ordinanza n. 5598 del 2010).

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato limitatamente alla statuizione riguardante le spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione di 1/2 delle spese del giudizio, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di questa fase.

Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione di 1/2 delle spese dei giudizio di merito, che per l’intero liquida in Euro 50 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, nonchè della metà delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-04-2011) 15-09-2011, n. 34093 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6.7.2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da G.L. avverso il decreto ministeriale del 4.11.2009 con il quale veniva prorogato il regime di cui all’art. 41 bis Ord. Pen..

Il tribunale premetteva che il G. è elemento di spicco della famiglia mafiosa di Brancaccio, legato ai fratelli G. e, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla novella del 2009 n. 94 nella disciplina della sospensione delle regole del trattamento penitenziario, nonchè, dei criteri di vantazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, riteneva legittimo il decreto impugnato, avendo l’autorità amministrativa adeguatamente motivato in ordine alla attuale pericolosità del G. ed all’assenza di elementi idonei a dimostrare l’Interruzione di collegamenti con l’organizzazione, essendo fondato su elementi concreti e significativi sotto il profilo della sintomaticità del pericolo di contatti con i sodali in libertà. 2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto diversi profili.

Il ricorrente lamenta la incongruità della deliberazione compiuta dal tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza dei presupposti della proroga del regime detentivo differenziato. Afferma che nessun controllo in ordine al provvedimento reclamato è stato concretamente effettuato dal tribunale che avrebbe dovuto valutare gli elementi indicati nel decreto ministeriale e sottoporli a vaglio critico, accertandosi che le informazioni delle autorità competenti contenessero dati recenti realmente significativi in ordine all’attuale pericolo che il condannato mantenga collegamenti con la criminalità organizzata.

Di contro, il tribunale ha argomentato con affermazioni di stile, richiamando le informazioni fornite dagli organi inquirenti, senza verificare la loro reale conducenza. Difetta, in particolare, la prova una concreta ed attuale pericolosità posto che i reati per i quali il ricorrente è stato condannato sono risalenti ad almeno di 17 anni e successivamente al 1994 alcuna contestazione, in particolare in ordine alla partecipazione associativa, è stata mossa al G.. In realtà, tutte le circostanze che, ad avviso del tribunale, costituiscono elementi concreti, idonei a far presumere una solida capacità del soggetto di mantenere i legami con l’esterno, potrebbero assumere rilevanza se il tribunale avesse effettuato una valutazione concreta e non meramente astratta sull’effettività del collegamento attuale con il sodalizio criminale.

Il ricorrente si duole, quindi, del fatto che l’ordinanza impugnata ha omesso di motivare in ordine alle censure che erano state dedotte con il reclamo.

Motivi della decisione

I motivi del ricorso – in parte aspecifici – sono manifestamente infondati.

Il provvedimento impugnato, nell’esaminare la motivazione del decreto di proroga ministeriale, si è attenuto ai criteri indicanti dalla vigente formulazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 bis, laddove prevede che la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvivenza di incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto; il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, l’elemento sufficiente ad escludere la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.

Il tribunale, quindi, in ossequio a detta disposizione era tenuto a porre in risalto il duplice dato della biografia delinquenziale del detenuto e dell’attuale operatività del sodalizio di appartenenza, accompagnando l’indicazione di indici fattuali, anche non coesistenti, sintomatici dell’attuale pericolo di collegamenti con l’esterno.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata è immune dal vizi denunciati, atteso che il controllo del tribunale sul provvedimento di proroga, tutt’altro che generico ed astratto, è stato effettuato attraverso una verifica della pericolosità criminale del detenuto, desunta dai gravi precedenti dello stesso oltre che dagli elementi fattuali indicati nel decreto ministeriale. Il tribunale ha proceduto ad una corretta verifica ordine alla possibile persistenza di collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza, anche con riguardo all’epoca alla quale si riferiscono i dati rappresentati nel decreto, uniformandosi ai criteri ermeneutici più volte ribaditi da questa Corte che ha anche precisato come, ai fini della proroga, non è necessario l’accertamento della permanenza dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 47521, 02/12/2008, Rogoli, rv. 242071).

Nell’ordinanza impugnata si richiama il contenuto delle note informative in atti delle quali spicca il ruolo di rilievo rivestito dal ricorrente all’interno della famiglia mafiosa di Brancaccio, tuttora operante e facente capo ai fratelli G., organizzazione tra le più spietate nel panorama mafioso; nonchè, la circostanza che dalle più recenti indagini è emersa "la ripresa del territorio da parte di uomini vicini alla fazione cui era legato il ricorrente" e dal provvedimento di fermo di ben 37 persone legate alla famiglia di Brancaccio, effettuato nel maggio 2009. Inoltre, il tribunale ha evidenziato, quanto al comportamento del ricorrente nel periodo di detenzione, che lo stesso mantiene contatti epistolari con soggetti appartenenti alla famiglia di Brancaccio con missive che vengono bloccate perchè contenenti messaggi criptici.

Conseguentemente, è stata adeguatamente motivata la permanenza pericolo concreto di contatti con la criminalità organizzata, con conseguente inidoneità del regime detentivo ordinario, pur in considerazione del decorso del tempo. A fronte di ciò, invero, il ricorrente non ha introdotto elementi idonei ad una diversa vantazione, limitandosi quindi a formulare enunciazioni di carattere negativo. Così che, le doglianze devono ritenersi infondate ed in parte aspecifiche e relative ad apprezzamenti di merito sottratti al controllo di legittimità.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 30-09-2011, n. 35650 Esecuzione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1 settembre 2009 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione, così qualificato da questa Corte, con sentenza del 10 novembre 2009, il ricorso proposto il 9 giugno 2009 nell’interesse di C.A., avverso l’ordinanza n. 12/2008, emessa dal Tribunale di Roma in data 8 maggio 2009.

Con detta ordinanza era stata dichiarata inammissibile l’istanza del medesimo C. del 21 ottobre 2008, volta a ottenere la revoca del provvedimento di confisca del terreno sito nel Comune di Castel Gandolfo, Via dei Pescatori, esteso are 31,90, con sovrastante fabbricato di tre piani.

1.1. Il Tribunale premetteva che:

– con ordinanza n. 8/2006 del 12 giugno 2007, esso Tribunale, riqualificato come opposizione il ricorso proposto da M.P. per la revoca della confisca e la restituzione dell’immobile sequestrato, riconosciuta la legittimazione ad agire di C. A., dopo il decesso della M., e richiamato, come premessa giuridica, il concetto di "appartenenza" di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2-ter, comma 5, aveva rilevato che l’opposizione era infondata perchè la pretesa del C., erede della M., di avere il possesso dell’immobile confiscato, qualificando tale possesso in modo giuridicamente diverso nel tempo e facendo da un lato valere il contratto preliminare del 16 giugno 1975 e dall’altro l’usucapione ventennale maturata, si scontrava con il fatto che il possesso si era comunque interrotto il 28 luglio 1981, quando l’immobile era stato acquistato dalla società Videovar, e con il fatto che l’amministratore giudiziario aveva riferito, nel procedimento di esecuzione, in merito al contratto di locazione stipulato, con riferimento all’Immobile confiscato, il 18 aprile 1996 con il C. (figlio della M.);

– il 2 aprile 2008 questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse del C. avverso la predetta ordinanza;

– con ricorso del 9 giugno 2009 il C. aveva rappresentato che con l’istanza del 21 ottobre 2008, in sede d’incidente di esecuzione, erano stati indicati nuovi presupposti di fatto, diversi da quelli presi in esame con l’ordinanza n. 8/2006 del 12 giugno 2007, e costituiti dalle sommarie informazioni di persona informata dei fatti ex art. 391-bis cod. proc. pen. di M.I. e di A. A., e da ulteriore documentazione, rappresentanti elementi ineludibili in ordine alla sussistenza della buona fede, necessaria per la realizzazione dell’usucapione.

1.2. Tanto premesso, il Tribunale, argomentava la decisione rilevando che:

– l’ordinanza del 12 giugno 2007, che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca e di restituzione dell’immobile, già avanzata da M.P., poi da C.A., e che era stata richiamata dal C. per sostenere di avere indicato nella istanza del 21 ottobre 2008 "nuovi presupposti di fatto", era divenuta irrevocabile il 2 aprile 2008;

– nel ricorso presentato il 9 giugno 2009, qualificato opposizione da questa Corte, non vi erano elementi nuovi e diversi da quelli già analizzati dal medesimo Tribunale;

– con il provvedimento opposto il Tribunale si era autonomamente pronunciato e aveva valutato la portata giuridica degli indicati elementi nuovi e diversi;

– era da confermare che alcuni di tali elementi erano già conosciuti dal ricorrente (in particolare quelli indicati ai n. 3, 4, 5, 6 e 7) e gli altri (n. 1 e 2) nulla aggiungevano alla ricostruzione storica del bene, già fatta nel precedente provvedimento del 12 giugno 2007, che aveva trattato anche le questioni giuridiche, nè sminuivano la fondatezza dell’operata ricostruzione della successione cronologica tra confisca e contratto preliminare, comunque non costitutivo di diritto reale, e della esistenza del contratto di locazione del 18 aprile 1996 per lo stesso bene, dimostrativo dell’ "assenza di continuità in una situazione di fatto che poteva legittimare l’acquisto a titolo di usucapione". 2. Avverso la detta decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, C.A., che ne ha chiesto l’annullamento, denunciando con unico motivo inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di avere indicato con l’istanza di incidente di esecuzione nuovi presupposti di fatto diversi da quelli presi in esame dal Tribunale con l’ordinanza n. 8/2006 del 12 giugno 2007, avendo allegato le sommarie informazioni di persona informata dei fatti ex art. 391-bis cod. proc. pen. di M.I. e di A.A. e ulteriore documentazione, rappresentanti elementi ineludibili in ordine alla sussistenza della buona fede, necessaria per la realizzazione dell’usucapione, contestata dall’Agenzia del demanio con nota 11 dicembre 2008. 2.1. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha erroneamente escluso l’Intervenuto acquisto del bene da parte della famiglia C. il 26 giugno 1995 per usucapione ventennale, avuto riguardo all’avvenuta immissione nel possesso dello stesso bene a seguito della stipula del contratto del 26 giugno 1975, che aveva costituito una vera e propria compravendita, essendovi scritto che N.E. "vende e trasferisce" ai C. – M. che "accettano e acquistano", e alla possibilità per il terzo, che si oppone alla confisca del bene asserendo di averlo acquistato per usucapione, di dare tale prova con ogni mezzo.

Tale possesso ventennale ininterrotto era confermato, secondo il ricorrente, da nuovi e ineludibili elementi di prova costituiti da specifiche circostanze di fatto (occupazione e possesso dell’immobile da parte della famiglia C. in occasione del primo accesso del 5 dicembre 1995 dell’amministratore giudiziario per l’esecuzione della misura patrimoniale; attivazione dell’utenza elettrica da parte di C.M. il 30 maggio 1975; intervenuta denuncia di M. P. il 27 novembre 1975 per ampliamento di un garage di "sua proprietà"; dissequestro del 9 ottobre 1990 del cantiere edile sito in Via dei Pescatori di "proprietà" di C.M.; verbale del 20 giugno 1993 a carico del medesimo C. per inottemperanza a quanto disposto con ordinanza 38/93) e, soprattutto, dalle dichiarazioni rese da M.I. (che aveva assistito alla stipula del contratto del 1975 e alle modalità del pagamento del prezzo e aveva riferito in merito al possesso continuato del bene a titolo di proprietà da parte della sorella e della sua famiglia) e da A.A. (che, tabaccaio a poca distanza dall’immobile, aveva riferito in merito al continuato e ininterrotto possesso dell’immobile dal 1975 da parte della famiglia C.).

2.2. Il ricorrente ha anche dedotto che non potevano assumere efficacia interruttiva di tale provato possesso continuato per oltre venti anni nè la vendita formale del bene in favore della Videovar S.r.l. del 28 luglio 1981, attuata dal proprietario e non incidente sulla situazione possessoria, perchè non diretta contro il possessore; nè il provvedimento di sequestro, potendo derivare l’Interruzione del possesso solo da situazioni di fatto che ne impedissero l’esercizio e non da vicende giudiziali tra l’intestatario della titolarità del bene e terzi non incidenti sulla continuità del possesso; nè la sottoscrizione da parte di esso ricorrente del contratto di locazione con l’amministratore giudiziario il 18 aprile 1996, essendosi egli determinato a corrispondere una indennità mensile solo per evitare lo sgombero forzato dell’immobile, pur non riconoscendo l’obbligo dell’affitto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2- ter, comma 3, è suscettibile di revoca ex tunc a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, su iniziativa di chi ha partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato in condizione di prendervi parte, potendo, invece, chi non sia stato chiamato a prendervi parte, e comunque non vi abbia preso parte, far valere l’inefficacia della confisca nei suoi confronti mediante l’incidente di esecuzione. La detta revoca suppone che sia accertato, sulla base di elementi nuovi sopravvenuti, che il provvedimento di confisca, divenuto definitivo, sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 08/01/2007, Auddino, Rv. 234956).

L’irreversibilità dell’ablazione, pertanto, non impedisce di accertare l’originarla insussistenza dei presupposti che l’hanno determinata e di procedere, ricorrendo te altre condizioni, alla restituzione del bene confiscato all’avente diritto o a forme comunque riparazione della perdita patrimoniale dallo stesso ingiustificatamente subita.

2.1. Muovendosi la revoca della confisca definitiva di prevenzione nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, questa Corte ha anche sottolineato che, con l’istanza di revoca, non possono rimettersi in discussione atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione, o in esso deducibili, e che per prove nuove devono intendersi, ai sensi dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neppure implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.

In particolare, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in una mera modalità ricostruttiva e in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento, in violazione del principio della improponibllità nel giudizio di revisione di ulteriori prospettazioni di situazioni già note e contestate (Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, dep. 11/10/2010, Fama e altro, Rv. 248296; Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, dep. 18/06/2009, Lo lacono, Rv. 244152; Sez. 1, n. 21639 del 14/05/2008, dep. 28/05/2008, Provenzano, Rv. 240094; Sez. 6, n. 46449 del 17/09/2004, dep. 30/11/2004, Cerchia e altro, Rv. 230646; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 09/01/2002, P.G. e p.c. in proc. Pisano, Rv. 220443;

Sez. 2, n. 5494 del 12/12/1994, dep. 12/04/1995, Muffari, Rv. 201111;

Sez. 3, n. 1875 del 14/09/1993, dep. 15/10/1993, Russo, Rv. 196273).

2.2. In questo contesto, gli elementi da dedurre a fondamento della richiesta di revoca devono essere diretti a dimostrare l’insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e pertanto, in primo luogo, la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo, il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, il frutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti.

Si è anche affermato che in tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all’art. 630 c.p.p., lett. c), quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, giacchè, altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007, dep. 11/04/2007, Pecoraro e altro, Rv. 236153; Sez. 4, n. 24291 del 07/04/2005, dep. 28/06/2005, P.G. in proc. Alise e altro, Rv. 231734; Sez. 1, n. 6337 del 12/11/1997, dep. 02/12/1997, Grgic, Rv. 208943).

3. Il provvedimento impugnato appare conforme ai detti principi giuridici, poichè, correttamente interpretando le norme e puntualmente richiamando le circostanze di fatto, ha evidenziato, con appropriato iter logico-argomentativo, che l’opposizione proposta dal ricorrente C., tale qualificato da questa Corte il ricorso per cassazione del 9 giugno 2009, avverso l’ordinanza n. 12/2008 del Tribunale di Roma dell’8 maggio 2009, non ha offerto elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già analizzati con l’ordinanza n. 8/2006 dello stesso Tribunale del 12 giugno 2007, che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca, disposta nel procedimento di prevenzione nei confronti di N.E. con riguardo all’appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato sito in Castel Gandolfo, avanzata da M.P., e, dopo la sua morte, dal figlio C.A., e che era divenuta irrevocabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso della difesa da parte di questa Corte con sentenza del 2 aprile 2008.

Le vantazioni del Tribunale hanno riguardato gli "elementi nuovi e diversi" indicati nel ricorso, che sono stati sottoposti alla verifica del loro contenuto di "novità" e al vaglio di rilevanza rispetto alla ricostruzione storica operata con l’ordinanza n. 8/2006, In coordinamento con gli elementi già acquisiti.

Tali valutazioni che, esaminando nel merito le circostanze di fatto dedotte, hanno, in particolare, escluso la novità degli elementi indicati nel ricorso introduttivo ai n. 3 (certificazione ENEL del 16 settembre 2008, relativa alla data di attivazione della fornitura di energia elettrica), 4, 5, 6 (verbale della Polizia Municipale di Castel Gandolfo rispettivamente del 27 novembre 1975, del 9 ottobre 1990 e del 20 giugno 1993) e 7 (domanda di condono edilizio del 28 febbraio 1995), perchè "già conosciuti al ricorrente", e la rilevanza al fine della ricostruzione storica del bene degli elementi indicati ai n. 1 e 2 (sommarie informazioni rese da M.I. e A.A., quali persone informate dei fatti, il 17 ottobre 2008), sono correlate alla complessiva e coerente disamina, priva di contraddittorietà e illogicità, delle deduzioni difensive che, anche nel ricorso per cassazione, hanno insistito sulla idoneità, genericamente dedotta e non altrimenti argomentata, degli elementi acquisiti per la prova della buona fede necessaria ai fini dell’usucapione.

Si è, infatti, evidenziato che non solo la successione cronologica tra confisca e contratto preliminare, ma anche il carattere del contratto preliminare, non costitutivo di diritto reale, e l’esistenza del contratto di locazione per lo stesso immobile dimostrano la fondatezza della ricostruzione della vicenda già operata, non sminuita dagli ulteriori elementi evidenziati.

4. A fronte di detto articolato iter motivo, coerente con gli elementi fattuali analizzati, il ricorrente oppone doglianze, che, prospettate come deduzioni dimostrative della illegittimità del provvedimento, sono censure inammissibili in questa sede.

Si tratta, infatti, di doglianze precluse dalla definitività della confisca di prevenzione e della richiesta di revoca della medesima, nella patte in cui il ricorrente reitera l’assunto acquisito per usucapione ventennale del bene immobile e l’insussistenza di ragioni interruttive del possesso ad usucapionem.

Le deduzioni sono del tutto generiche nella parte in cui ripropongono il carattere innovativo degli elementi di fatto, già dedotto con l’incidente di esecuzione, senza alcuna correlazione con la pronuncia del Tribunale, che in merito al dedotto carattere si è coerentemente espresso, e mirano ad accreditare, esprimendo un dissenso di merito incoerente con gli stessi elementi fattuali dedotti, una rilettura e rinnovata analisi valutativa complessiva della vicenda, estranea al tema d’indagine proponibile come oggetto di censura di legittimità. 5. Il ricorso deve essere pertanto, dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – valutato il contenuto dei motivi di ricorso e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma, che si determina, nella misura congrua ed equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.

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