Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21825 Attenuanti comuni danno lieve

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Con sentenza 21.5/5.7.2010 la corte di appello di L’Aquila confermava la pregressa decisione, in abbreviato, del gip del tribunale di Chieti datata 4.6.2009, che dichiarava la responsabilità di M.A. e S.G., rispettivamente entrambi del delitto di furto con strappo, in concorso, ai danni di F.R., il solo M., dei delitti, in continuazione, di rapina, lesioni personali ai danni di T.A., nonchè di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, condannandoli alle pene di legge.

In breve i fatti di causa come ricostruiti dai giudici di merito.

I due episodi di furto con destrezza e rapina, commessi a breve distanza – nove giorni – l’uno dall’altro, si caratterizzavano per le stesse modalità di condotta: uno dei correi si avvicinava alle persone offese anziane, strappava loro le collane d’oro dal collo, e quindi si dava alla fuga a bordo di una macchina alla cui guida si poneva un complice.

I supporti probatori indicati e valorizzati dalla sentenze erano costituiti, per il delitto di furto con strappo ai danni della F.R., quanto a S.G. dal probabile riconoscimento fotografico della persona offesa che veniva individuata nello stesso individuo che qualche mese prima nella propria abitazione si era fatta consegnare con sotterfugio alcuni preziosi gioielli, nel sicuro riconoscimento di altro testimone oculare, tale R.G., nella identificazione della macchina servita per la fuga con quella nella disponibilità dell’imputato.

Il coimputato M., poi, era stato riconosciuto, sempre in fotografia dalla F., con riferimento e al delitto commesso in concorso con S., e con riferimento al delitto di rapina, sempre dalla persona offesa, T.A..

2 Ricorrono entrambi gli imputati avverso la sentenza deducendo, lo S., vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità di riconoscimenti fotografici da parte della persona offesa e del testimone oculare, il M., la contraddittorietà della motivazione sul punto dei riconoscimenti fotografici, da parte delle persone offese, per il fatto che la descrizione, prima del riconoscimento, fornita dalle predette, specie con riferimento alla indicazione delle altezze dei due imputati, non corrispondeva alla realtà e, con riferimento al riconoscimento da parte della solo T.A., ancora deducendo che alla predetta erano state esibite solo 4 fotografie invece delle otto indicate in sentenza.

Sempre il M., con i motivi di gravame, insisteva per la concessione delle attenuanti della speciale tenuità del danno, del risarcimento dello stesso, e delle attenuanti generiche, denunciando in proposito la manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, sul punto della speciale tenuità del danno, rilevava che il valore delle collanine sottratte non era superiore alle 500,00 Euro e che per la sua determinazione non poteva darsi peso, come invece avevano fatto i giudici di merito, al valore affettivo dei beni sottratti, sulla denegata attenuante del risarcimento del danno rimarcava che la somma di Euro 1500 risarcita alla vittima del delitto di rapina, il più grave, in continuazione con gli altri superava di molto il valore del bene sottratto, con riferimento alle denegate attenuanti generiche, da ultimo, segnalava una serie di circostanze – precedenti sporadici e lontani nel tempo, stato di tossicodipendenza, risarcimento del danno, natura contravvenzione del reato di inosservanza al foglio di via obbligatorio – che non erano state per nulla oggetto della considerazione giudiziale.

3 I ricorsi di entrambi i ricorrenti non sono fondati.

Non è contestabile che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi di prova e, quindi, anche dalle ricognizioni non formali e dai riconoscimenti fotografici.

Pertanto, nello ambito dei suoi poteri discrezionali in tema di valutazione delle prove, il predetto giudice può attribuire concreto valore probatorio alla identificazione dell’autore del reato avvenuta mediante riconoscimento fotografico (v., per tutte, Sez. 1^, 6.5./8.7. 1987, Giardina Rv 176390).

Ora con riferimento al riconoscimento dell’imputato S., il riconoscimento,sia pure in buona parte per relationem, è supportato da altre due circostanze per nulla considerate dai motivi di ricorso – il riconoscimento del testimone oculare, R.G., e l’individuazione della macchina servita per la fuga dopo la consumazione del delitto-: ne consegue un discorso giustificativo giudiziale coerente, del tutto logico e stringente.

Lo stesso discorso, in punto di riconoscimento fotografico da parte delle due persone offese, può condursi per il M., riscontrato dalle modalità dei due episodi criminosi del tutto simili ed al brevissimo lasso di tempo intercorrente l’uno dall’altro.

In proposito deve ribadirsi che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti manifestamente viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che pertanto risultano infondate quelle censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Infondata è la censura della motivazione sul punto del disconoscimento, nella specie, del danno di speciale tenuità, come del suo risarcimento, nella misura in cui quella censura non ha per nulla considerato il danno morale che i giudici di merito hanno rapportato al fatto dell’impossessamento con violenza di monili ed oggetti indossati per affectio dalle persone offese.

Invero ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità ( art. 62 c.p., n. 4) come del danno da risarcire ( art. 62 c.p., n. 6) in riferimento al delitto di rapina, come al delitto con violenza alle persone, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato pluri-offensivo perchè lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante in questione (Sez. 2^, 4.3/20.3.2008, Umina e a. Rv 239749).

Ora questo aspetto non è stato per nulla considerato dal ricorrente con la conseguente preclusione del giudice di legittimità ad esaminarlo criticamente.

Per l’esclusione, poi, della concessione delle attenuanti generiche, i giudici di merito hanno valorizzato, su tutto, i precedenti penali, la gravità dei reati in relazione alle condizioni di minore difesa, per la tarda età, delle persone offese, ed in proposito costituisce autorevole indirizzo giurisprudenziale quello in forza del quale la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (V., per tutte, Sez. 6^, 28.10/23.11.2010, Straface, Rv 248737).

Ne consegue che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6^, 16.6/23.9.2010, Giovane e a., R.V. 248244).
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-10-2011, n. 22126 Mansioni e funzioni

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di D.C.P.R., proposta nei confronti del Ministero della Giustizia del quale era dipendente quale Ufficiale giudiziario inquadrato nella posizione economica C1, domanda avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive concernenti l’espletamento delle superiori mansioni corrispondenti alla posizione economica C2 relativamente all’attività lavorativa svolta presso l’Ufficio di Cassano d’Adda e l’Unep milanese.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante che sia presso l’Ufficio di Cassano d’Adda sia presso l’Unep di Milano il ricorrente non aveva espletato mansioni corrispondenti alla posizione economica rivendicata.

Avverso tale sentenza il D.C. ricorre in cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero intimato.
Motivi della decisione

Con l’unica censura il ricorrente, deducendo nullità della sentenza per omessa, contraddittoria motivazione su punto decisivo, allega che la corte del merito ha totalmente "dimenticato di considerare che nel periodo in ricorso il ricorrente dirigeva l’unità organica servizio notifiche penali di Milano con funzioni di direzione del servizio e responsabilità contabile".

La critica non è fondata.

Invero la corte territoriale, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non omette affatto di valutare l’attività svolta presso l’Ufficio milanese.

Infatti osserva, in proposito, la Corte di appello che "Nell’Unep milanese, nel quale l’appellato svolgeva funzioni di responsabile per le udienze penali e delle relative notifiche e sottoscriveva gli ordini di servizio che erano tuttavia sottoposti al visto del dirigente Unep, al quale inviava per conoscenza la corrispondenza indirizzata ai magistrati, il quale si rivolgeva allo stesso per ogni difficoltà di servizio; per la parte contabile rispondeva di eventuali ammanchi. In questo ufficio dunque che aveva dimensioni adeguate, la posizione dell’appellato, pur essendo di rilievo, non appare rivestire un ruolo di vertice".

Vi è quindi, nella sentenza impugnata precisa ed adeguata motivazione in ordine all’attività svolta presso l’ufficio di Milano.

Conseguentemente risulta del tutto infondata la censura in esame.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 06-07-2011, n. 5973 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato la sopra citata Azienda sanitaria è stata condannata al pagamento in favore della parte creditrice delle somme nel decreto stesso liquidate (Euro 430.311,20 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, nonché competenze ed onorari liquidati in complessivi Euro 1.574.06 oltre interessi maturandi), per il servizio di somministrazione dell’acqua potabile reso dal Consorzio in favore dell’Azienda USL RM/H.

Risulta dal fascicolo di causa che tale decreto è stato ritualmente notificato alla predetta Azienda sanitaria in data 25 maggio 2010, ed in data 6 ottobre 2010 il Tribunale di Velletri- Sezione staccata di Frascati- rendeva esecutivo il predetto decreto ingiuntivo.

A tutt’oggi l’Azienda USL RM/H non ha ancora provveduto a dare esecuzione al giudicato di cui sopra.

Con il ricorso in epigrafe indicato ne è stata chiesta l’ottemperanza, compresa la nomina di un commissario "ad acta" per l’eventualità che l’Azienda sanitaria persista nell’inadempimento.

Tanto premesso, il ricorso in esame deve essere accolto.

Infatti, con il sopra citato decreto ingiuntivo è stato dichiarato l’obbligo della predetta Azienda sanitaria di pagare alla parte creditrice, qui ricorrente, le somme di denaro ivi liquidate.

A tanto non risulta sia stato adempiuto, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo ed il suo passaggio in autorità di cosa giudicata.

Per assicurare effettività al giudicato occorre, dunque, ordinare alla predetta Azienda sanitaria di pagare le somme dovute per il decreto ingiuntivo di che trattasi, maggiorate di interessi legali computati fino al giorno dell’effettivo soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge, assegnando all’uopo un termine congruo, ravvisabile in giorni 60 (sessanta), decorrente dalla notifica della presente sentenza.

Peraltro, appare opportuno, per l’eventualità che persista l’inerzia dell’Azienda sanitaria, nominare sin d’ora un Commissario "ad acta" il quale, decorso inutilmente il predetto termine e verificata l’inottemperanza, provveda in via sostitutiva a dare esecuzione alla presente sentenza, entro un ulteriore termine congruo, adottando tutti gli atti occorrenti, ivi comprese l’iscrizione della necessaria posta di spesa nel bilancio dell’Azienda e l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Le spese per l’espletamento delle attività commissariali, ivi compreso il compenso del Commissario, saranno liquidate, ad incarico espletato e su presentazione della relativa relazione, con separata ordinanza e graveranno sull’Azienda sanitaria inadempiente.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda sanitaria locale RM/H, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di dare concreta e completa esecuzione al decreto ingiuntivo sopra citato, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla notifica della presente sentenza o comunicazione in via amministrativa se anteriore, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, maggiorate di interessi legali fino al giorno del soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge.

Nomina quale Commissario "ad acta" la sig.ra Giuliana Sgreccia, funzionario di questo TAR, e dispone che questi, decorso inutilmente il predetto termine, provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte ricorrente e nei successivi 60 (sessanta) giorni, ad adottare tutti gli atti necessari per ottemperare al giudicato di che trattasi.

Pone a carico della predetta Azienda sanitaria le eventuali spese derivanti dall’attività del Commissario "ad acta" ed il relativo compenso, che saranno liquidati con separata ordinanza, su presentazione della relativa relazione conclusiva.

Condanna l’Azienda sanitaria locale RM/H, al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli onorari, diritti e spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Manda alla Segreteria di comunicare in forma amministrativa copia della presente sentenza all’Azienda sanitaria interessata e al nominato Commissario "ad acta".

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-06-2011) 19-07-2011, n. 28792

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 5.6.2003 il Tribunale di Alghero dichiarava la penale responsabilità di R.N. in ordine ai delitti di furto aggravato e truffa.

2. La Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 28.09.2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificava i delitti di cui ai capi B) e C) nell’unico reato di cui al D.L. n. 143 del 1992, art. 12, come modificato dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, e confermava nel resto.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione R.N., a mezzo del difensore, rilevando preliminarmente che i reati per cui si procede risultavano estinti per prescrizione alla data di celebrazione del giudizio di appello.

Sotto altro aspetto, la parte deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla riferibilità all’imputato della condotta criminosa, consistita nell’indebito utilizzo della carta Bancomat. Il ricorrente assume che l’unico argomento utilizzato dai giudici di merito, per ritenere che la richiamata condotta sia stata posta in essere dall’odierno imputato, sia quello relativo alla individuazione effettuata dalla persona offesa; costei aveva, infatti, riconosciuto nel R. l’uomo che si era intrattenuto con la medesima parte offesa di fronte allo sportello Bancomat, ove la carta non era stata restituita dall’apparecchio automatico.

L’esponente ritiene inoltre che la sentenza impugnata sia priva di supporto argomentativo, laddove si attribuisce al prevenuto l’opera di manomissione dello sportello bancomat ed il successivo indebito utilizzo della carta, sulla base della mera presenza del R. – circostanza che l’esponente non contesta – nei pressi dello sportello Bancomat di cui si tratta.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Si osserva in primo luogo che risulta manifestamente infondato il motivo di gravame con il quale la parte deduce l’intervenuta estinzione dei reati, per prescrizione, già anteriormente alla sentenza della Corte di Appello. Giova evidenziare che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina previgente rispetto alle modifiche introdotte in tema di prescrizione dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251. Invero, il fatto per cui si procede risulta commesso il 27.1.2001; e la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 5.06.2003. Conseguentemente, in applicazione delle disposizioni di diritto intertemporale dettate dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, i più brevi termini di prescrizione introdotti dalla riforma del 2005 non risultano applicabili al presente giudizio; ciò in quanto è stata pronunciata la sentenza di primo grado anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore della novella.

Ciò chiarito, deve rilevarsi che il termine prescrizionale massimo applicabile al delitto di furto aggravato, non avendo il Tribunale di Alghero concesso al prevenuto le attenuanti generiche – l’applicazione delle attenuanti, secondo la disciplina dettata dall’art. 157 cod. pen., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotto con la novella del 2005, assumeva infatti rilevanza per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato – è pari ad anni 15. Il medesimo termine prescrizionale risulta applicabile ai fatti di cui ai capo B) e C), come riqualificati dalla Corte Territoriale, ai sensi del D.L. n. 143 del 2001, art. 12, convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197, come modificato D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ex art. 55, comma 9, tenuto conto del relativo limite edittale di pena.

Conclusivamente sul punto, deve pertanto rilevarsi che il termine prescrizionale massimo, relativo ai reati per cui si procede, non risulta altrimenti perfezionato, venendo a spirare il 17.01.2016. 3.2 Procedendo all’esame dell’ulteriore motivo di ricorso, si osserva che la parte si limita a prospettare una mera rilettura del compendio probatorio, alternativa rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici di merito. Come noto, si è chiarito che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

Del resto, nel caso di specie, la Corte di Appello ha evidenziato che la condotta criminosa risultava riferibile al prevenuto sulla scorta di una valutazione complessiva dei diversi elementi probatori.

Segnatamente, il Collegio ha chiarito, secondo un conferente percorso logico argomentativo, che l’uomo che si trovava nei pressi dello sportello Bancomat – che secondo gli esiti della effettuata individuazione di persona si identifica in R.N. – aveva avuto modo di vedere il codice PIN invano digitato dalla medesima parte offesa. E la Corte territoriale, tenuto conto del fatto che l’illecito prelievo di denaro contante era stato effettuato poco tempo dopo l’allontanamento della donna dallo sportello Bancomat, ha ritenuto che l’autore dell’illecito utilizzo della carta di credito, verificatosi nell’immediatezza, fosse da identificare nell’uomo presente presso lo sportello Bancomat al momento del malfunzionamento dell’apparato automatico. Oltre a ciò, la Corte di Appello ha considerato, con riferimento alla attribuibilità all’imputato anche degli ulteriori indebiti utilizzi della carta di credito verificatisi a Genova, che risultava accertata la presenza di R.N. nel contesto territoriale da ultimo citato. Come si vede, la Corte territoriale, procedendo al vaglio diacronico dei diversi elementi di fatto che compongono il compendio probatorio, è giunta a ritenere, secondo un ragionamento probatorio immune da fratture logiche, che l’autore dell’uso illecito della carta di credito sia da individuare nell’odierno imputato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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