Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28386 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

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Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Sondrio, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 4 febbraio 2005, ha respinto il ricorso proposto dalla s.p.a. Carnazzola geom. Camillo avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dal Comune di Berbenno di Valtellina in data 14 ottobre 2003, con cui era stata irrogata alla predetta società la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per superamento, nello svolgimento del lavoro dell’impianto di frantumazione inerti in località (OMISSIS), del valore limite differenziale di immissioni sonore per il periodo diurno, in violazione della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).

A tal fine il Tribunale ha tenuto conto dei risultati degli accertamenti svolti dall’ARPA (Agenzia regionale di protezione ambientale) ed ha rilevato che le misurazioni erano state correttamente eseguite: avendo il titolare della società ricorrente rifiutato di ottemperare alla richiesta di disattivazione dell’impianto formulata dal personale dell’ARPA alle ore 11,30, per tale motivo la misurazione del rumore residuo era stata effettuata in concomitanza con l’interruzione dell’attività per la pausa pranzo.

Il primo giudice ha altresì escluso che l’assenza del piano di zonizzazione acustica nel territorio comunale rendesse inapplicabile il valore limite differenziale di immissioni sonore.

2. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale la società Carnazzola geom. Camillo ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 marzo 2006, sulla base di cinque motivi.

L’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. – In ordine logico, è preliminare l’esame del quarto motivo, con il quale, deducendosi violazione e falsa applicazione della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 3, lettera b), e del D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), si rileva che la mancata adozione, nel Comune di Berbenno di Valtellina, del piano di zonizzazione acustica determinerebbe l’impossibilità di applicare i valori limite differenziali di emissione.

1.1. – Il motivo è privo di fondamento.

E’ bensi vero che la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. 4, 18 febbraio 2003, n. 880) ha statuito che non è applicabile il valore limite differenziale qualora il Comune non abbia proceduto alla zonizzazione acustica, vale a dire alla divisione del territorio comunale nelle sei classi previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, e che tale orientamento – ribadito nelle pronunce di alcuni tribunali amministrativi regionali – rinviene un aggancio formale nella lettera dell’art. 8 del citato D.P.C.M., il quale, sotto la rubrica "Norme transitorie", prevede che, in attesa che i Comuni provvedano agli adempimenti stabiliti dalla L. n. 447 del 1995, art. 6, comma 1, lett. a), (ossia, appunto, alla zonizzazione acustica), "si applicano i limiti di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6, comma 1", cioè i limiti assoluti di zona, senza menzionare il comma 2 dello stesso art. 6, che disciplina il rispetto del limite differenziale.

Il Collegio, però, non condivide tale orientamento.

Occorre al riguardo premettere che l’art. 2, comma 3, della Legge quadro distingue i valori limite di immissione in (a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, e (b) in valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Il criterio differenziale si presenta come secondo criterio di valutazione per la determinazione del disturbo da rumore, applicabile in aggiunta ai valori di immissione assoluti nelle zone non esclusivamente industriali, e pone differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Il valore limite differenziale costituisce il parametro privilegiato della normativa antinquinamento per la valutazione del disturbo acustico negli edifici abitativi. Infatti, mentre i limiti assoluti di immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica.

Già prima dell’entrata in vigore della L. n. 447 del 1995, il D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 2 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) prevedeva che "Per le zone e non esclusivamente industriali …, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno".

A sua volta, la L. n. 447 del 1995 – dopo avere provveduto, all’art. 2, a fornire la definizione di valori limite di immissione e dopo avere attribuito allo Stato, con l’art. 3, il compito di determinare i valori di cui al precedente art. 2 – con l’art. 10, comma 2, sanziona come illecito amministrativo il superamento, da parte di chiunque, dei valori limite di emissione o di immissione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) ed f), nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore.

Infine, il D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4 in attuazione della legge quadro, determina i valori limite differenziali di immissione (5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno) : valori che – per espressa previsione – "non si applicano nelle aree classificate nella classe 6^ della tabella A allegata al presente decreto", ossia nella aree esclusivamente industriali (tali essendo le aree soltanto interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi).

In questo contesto, il Collegio ritiene di dovere escludere che fino all’adozione della classificazione acustica, l’applicabilità dei valori limite differenziali sia transitoriamente sospesa e che le verifiche di rumorosità vengano effettuare esclusivamente alla stregua dei parametri di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6, comma 1, (limiti assoluti di zona).

Invero, l’applicazione dei valori limite differenziali è espressamente prevista dalla L. n. 447 del 1995, che all’art. 10, comma 2, sanziona, tra l’altro, il loro superamento. Inoltre, la norma di rango legislativo, che pure attribuisce ai Comuni il compito di procedere alla zonizzazione acustica del territorio (art. 6, comma 1, lett. a, in rapporto all’art. 4, comma 1, lett. a), quando passa a disciplinare, all’art. 15, il regime transitorio, non prefigura alcun differimento, in attesa del piano di zonizzazione, nell’utilizzo del criterio differenziale, già previsto dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 2, comma 2.

In questa prospettiva, si deve ritenere che il D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 8 operi un richiamo (soltanto) al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6, comma 1, in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio, ma non escluda, in attesa della zonizzazione acustica, l’operatività dei limiti differenziali di cui al medesimo art. 6, comma 2 i quali rispondono ad una ratto normativa specifica cautelativa, di protezione della salute pubblica, e che sono applicabili in tutte le zone, tranne in quelle esclusivamente industriali. In altri termini, il significato della norma transitoria del D.P.C.M. del 1997, art. 8 tutto interno ai valori limite assoluti, consiste nel rendere ancora operanti, in attesa della suddivisione del territorio comunali, i precedenti limiti di accettabilità dettati dal D.P.C.M. del 1991, art. 6, comma 1, anzichè i nuovi e diversi valori compresi nella tabella C dell’allegato 3 al più recente D.P.C.M..

Diversamente opinando, si attribuirebbe al D.P.C.M. del 1997, che ha natura regolamentare, una portata derogatoria delle previsioni contenute nella Legge Quadro del 1995, e ciò non solo in difetto di una base legale, ma anche in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

2. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 447 del 1995, art. 2, comma 4, e del richiamato allegato A del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dell’allegato A del D.M. ambiente 16 marzo 1998, emanato in base alla L. n. 447 del 1995, art. 3, comma 1, lett. c), della L. n. 447 del 1995, art. 14, comma 3, dell’allegato B del citato D.M. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 12, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ad avviso della società ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nell’applicazione delle disposizioni che definiscono la nozione di rumore residuo, ossia del rumore che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti, perchè mentre il livello equivalente di rumore ambientale è stato misurato nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 11.30, la rilevazione del rumore residuo è stata effettuata in concomitanza con l’interruzione dell’attività per la pausa pranzo, dalle ore 11.57 alle ore 12.07 e dalle ore 12.24 alle ore 12.34.

Inoltre la misurazione del rumore residuo sarebbe avvenuta non solo escludendo la specifica sorgente disturbante, ossia l’impianto di frantumazione inerti della società ricorrente che era inattivo per la pausa pranzo, ma anche le ulteriori sorgenti di rumore (le altre attività industriali ed artigianali presenti nella zona), pure esse interrotte per la pausa del mezzogiorno.

La ricorrente sostiene che gli eventuali ostacoli al corretto rilievo debbono essere individuati e valutati e debbono adottarsi gli accorgimenti atti a superarli, mentre non è conforme a legge eseguire malamente il rilievo e addossare le conseguenze al titolare della specifica sorgente disturbante.

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 1931, art. 23, comma 12) si deduce che anche a ritenere che le conseguenze di un ingiustificato rifiuto di collaborare con il personale incaricato dei controlli debbano ricadere sul titolare della specifica sorgente disturbante, nel caso concreto la società ricorrente avrebbe fornito la prova di non avere potuto interrompere l’attività nel momento in cui l’ARPA formulò la relativa richiesta, pena il danneggiamento dell’impianto di frantumazione inerti.

Per la ricorrente il mero dubbio circa la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito avrebbero dovuto portare all’accoglimento dell’opposizione.

2.1. – Entrambi i motivi – i quali possono essere esaminati congiuntamente, data la stretta connessione – sono infondati.

Ai sensi del D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico), prima dell’inizio delle misurazioni è indispensabile acquisire tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

Il giudice del merito – con motivato apprezzamento delle risultanze di causa – ha ritenuto che la misurazione dei livelli di rumorosità sia stata effettuata correttamente, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari. In particolare il Tribunale ha dato atto che i tecnici dell’ARPA hanno eseguito la misurazione del livello equivalente di rumore ambientale in vari orari, dalle ore 10.09 alle ore 11.57, mentre la rilevazione del rumore residuo è stata effettuata in concomitanza con l’interruzione dell’attività della società Carnazzola nella pausa pranzo, senza che ciò abbia inciso sull’attendibilità delle misurazioni compiute.

Tra l’altro, il giudice a quo ha dato esattamente rilievo alla mancata collaborazione del soggetto sottoposto a controllo, il quale, rifiutandosi di ottemperare alla richiesta di disattivazione dell’impianto formulata dal personale dell’ARPA, ha reso impossibile la misurazione del rumore residuo in altro momento.

La ricorrente sostiene che tale modo di procedere avrebbe condotto ad un risultato distorto, giacchè durante il periodo di misurazione del rumore residuo erano interrotte, per la pausa di mezzogiorno, anche le altre attività artigianali e industriali presenti nella zona, con la conseguenza che sarebbe stato addossato alla società ingiunta il livello limite differenziale, e quindi il rumore prodotto da altri impianti, diversi da quello, da essa gestito, di frantumazione inerti.

Tuttavia la deduzione, oltre ad essere generica, non è svolta nel rispetto del principio di autosufficienza: la ricorrente richiama, si, la deposizione del teste V.F., che avrebbe riferito che dopo le ore 12 dei giorni feriali le altre attività della zona si interrompono per la pausa di mezzogiorno con cessazione delle emissioni sonore: ma tale deposizione, stando alla sintesi contenuta nel motivo, per un verso nulla dice in ordine alla interruzione delle altre attività artigianali ed industriali proprio ed anche nel giorno in cui si verificò l’accertamento del rumore residuo da parte dei tecnici dell’ARPA; per l’altro, è riportata per riassunto, senza la trascrizione, come era invece necessario, del contenuto preciso di detta risultanza istruttoria, e quindi non consente a questa Corte di valutare, in base allo stesso testo del ricorso, se essa concerna un profilo decisivo male o insufficientemente valutato dal giudice del merito.

Neppure coglie nel segno il rilievo secondo cui nella specie ci si troverebbe di fronte ad una prova non compiuta, e quindi non piena, della responsabilità dell’opponente (ciò che avrebbe dovuto portare ad applicare la disposizione che impone al giudice di accogliere l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente). Il Tribunale esclude infatti di essersi trovato nella situazione di incertezza probatoria, affermando, da un lato, di avere appurato che il frantoio venne usato in modo da superare il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, e, dall’altro, che era onere dell’opponente dimostrare compiutamente di non avere potuto interrompere l’attività o di avere chiesto ai tecnici dell’ARPA di effettuare le misurazioni del rumore residuo durante una delle giornate di interruzione dell’attività per manutenzione dell’impianto.

3. – Con il terzo motivo (contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6) ci si duole che il Tribunale, avendo ritenuto non dimostrato compiutamente il carattere giustificato del rifiuto opposto dalla società alle richieste dell’ARPA, non abbia disposto l’ammissione dei mezzi di prova ritenuti necessari.

3.1. – Anche questa censura è priva di fondamento, perchè nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il potere del giudice di disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari e di disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli, ha carattere meramente discrezionale e non è soggetto a sindacato in sede di legittimità anche quando manchi un’espressa motivazione sul punto, dovendosi ritenere che il giudice stesso abbia reputato, in maniera implicita, la sufficienza degli elementi già acquisiti.

Del resto, la doglianza non attinge il livello di necessaria concretezza, ove si consideri che nella specie la ricorrente neppure deduce di avere sollecitato il giudice del merito a disporre d’ufficio mezzi di prova.

4. – Con il quinto motivo (difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia) si sottolinea che il mancato rilievo di rumore ambientale e rumore residuo a finestre chiuse determinerebbe la lacunosità degli elementi istruttori che il Comune doveva necessariamente acquisire per potere accertare la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi dell’illecito contestato.

4.1. Il motivo è infondato.

Sotto la rubrica "Valori limiti differenziali di immissione", il D.P.C.M. 14 novembre 1997, al comma 2, art. 4 prevede che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenere trascurabile, nei seguenti casi: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB (A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB (A) durante il periodo diurno e 25 dB (A) durante il periodo notturno.

Ora, poichè l’Allegato B al D.M. 16 marzo 1998 precisa che il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse al fine di individuare la situazione più gravosa, è da ritenere che il criterio differenziale debba essere applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui al D.P.C.M. del 1997, art. 4, comma 2, lett. a) e b) sicchè una volta effettuata la misurazione a finestre aperte e accertato che il rumore ambientale non rientra nella soglia di tolleranza, non occorre ripetere la misurazione a finestre chiuse.

5. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva in questa sede da parte dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30159 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

che con il decreto impugnato la Corte di merito ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta dai ricorrenti, in proprio e quali eredi di B.P. e V. R.;

che contro il decreto le parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo con il quale denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e relativo vizio di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese;

che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese;

che, nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che il motivo è fondato poichè, stante il valore della causa (indennizzo attribuito pari a Euro 13.333,00), l’ammontare dei diritti liquidati (Euro 150,00) è inferiore alla somma (determinata sulla base dei minimi tariffari) che questa Corte liquida in sede di decisione ex art. 384 c.p.c.;

che l’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alle spese e la causa può essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda;

che l’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di 2/3.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 794,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35559 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 13/7/2004 il Tribunale di Pesaro dichiarava G.R. e M.V.M. colpevoli del reato loro rispettivamente ascritto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 – per avere il primo ricevuto a fini di spaccio da B.L., che l’aveva importata dalla Spagna, gr.100 circa di cocaina e il secondo ricevuto dal primo a fine di spaccio la medesima sostanza stupefacente – e condannati alla pena di giustizia.

Secondo l’impostazione accusatoria la vicenda traeva origine dalle dichiarazioni di B.L. e F.T., i quali, tratti in arresto con l’imputazione di avere importato dalla Spagna per conto di C.G. e tale Ca. circa kg.2,200 di cocaina il (OMISSIS), nel rendere piena confessione dei fatti avevano precisato che parte della droga e precisamente gr.100 dei gr.200, lasciati al B. furono ceduti al prezzo di L. 70.000 al grammo a G.R., che gliene aveva fatto richiesta, il quale ricevuta la droga non onorò il debito, dicendo che l’aveva ceduta a M.V.M.. Dopo varie insistenze il B., pressato dal C., effettivo destinatario del prezzo della cessione riusciva a convincere il M. a versargli L. 4.000.000, corrisposti al C. a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie di quest’ultimo.

In motivazione il Tribunale fondava il giudizio di colpevolezza di entrambi gli imputati sulle chiamate in correità, valutate sia sotto il profilo dell’attendibilità intrinseca dei dichiaranti, che sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, evidenziando i numerosi elementi di riscontro oggettivo risultanti dal compendio probatorio.

A seguito di gravame degli imputati, la Corte di Appello di Ancona con la sentenza indicata in epigrafe in parziale riforma della decisione di primo grado rideterminava in misura inferiore, come da dispositivo, la pena inflitta, rapportandola al nuovo regime più favorevole di cui alla Legge Modificatrice n. 49 del 2006 e confermava nel resto.

Contro tale decisione ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori e ne chiedono l’annullamento. In difesa del M. l’avv. Massimo Rinaldi articola tre motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale in riferimento all’art. 192 c.p.p., comma 3 e il vizio di motivazione e sostiene che i giudici del merito avevano violato le regole della prova dichiarativa, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della chiamata in correità, omettendo sia il vaglio dell’attendibilità intrinseca dei dichiaranti, sia la necessaria indagine sui riscontri esterni, idonei a confermare la rispondenza al vero delle chiamate.

Osserva, quanto al primo requisito che nella fattispecie difettavano:

la spontaneità della duplice chiamata di correo, proveniente da persone detenute, legate da vincolo di filiazione – madre e figlio – che tendevano a ottenere un regime punitivo di favore, la genuinità delle dichiarazioni, stante la confessata inimicizia del B. nei confronti del G.. Quanto al secondo requisito evidenzia la inidoneità delle emergenze valutate dai giudici del merito ad integrare gli elementi oggettivi di riscontro, soffermandosi sull’epoca delle telefonate intercorse tra B. e G., di molto successive alla presunta cessione della cocaina, poi finita nelle mani del M., sulla inverosimiglianza del racconto del B. in ordine alla avvenuta cessione senza alcun corrispettivo, alla riferibilità ai fatti di causa del sequestro della cocaina avvenuta in Pesaro ben dieci giorni dopo il rientro del B. dal presunto viaggio in Spagna, in assenza della identificazione delle persone che si erano dati convegno in quel luogo. Nè ad avviso della difesa poteva parlarsi di riscontro incrociato, essendo evidente nel caso in esame che le dichiarazioni dei chiamanti erano frutto di un preventivo accordo tra loro.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione in riferimento all’omessa valutazione della prova della destinazione allo spaccio della cocaina sequestrata, nella fattispecie del tutto assente, non essendo stati rinvenuti strumenti idonei a preparare lo stupefacente, nè era stata valutata la capacità teconomica dell’imputato, e non essendo sufficiente il richiamo al solo valore ponderale.

Infine con il terzo e ultimo motivo deduce la violazione dell’art. 62/bis e il difetto di motivazione in riferimento al severo trattamento sanzionatorio e all’ingiustificato diniego delle generiche.

Dello stesso tenore è il ricorso del G., che nei primi due motivi muove le stesse censure del M. in ordine alla valutazione delle chiamate in correità ed in particolare sulla attendibilità intrinseca dei dichiaranti e sull’assenza di validi elementi di riscontro individualizzanti.

Il primo motivo comune ad entrambi i ricorrenti è fondato, in esso assorbiti tutti gli altri.

Ed invero ricorda il collegio che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata sul principio, qui pienamente condiviso, a mente del quale in tema di valutazione della prova dichiarativa l’elemento di riscontro di una chiamata in correità può essere costituita dalle convergenti dichiarazioni rese da altro coindagato a condizione che le dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata in correità abbia condizionato l’altra, nel qual caso il livello di riscontro da attingere impone cautele valutative più pregnanti e più rigorose (Cass. Sez. 1, 4/11-2/12/04 n. 46954 Rv. 230592; 19/3-28/4/03 n. 19683 Rv. 223848; Sez. 6, 2/9-18/9/97 n.2239 Rv. 208860).

Nella fattispecie concreta non sembra che i giudici del merito abbiano fatto corretta applicazione dell’enunciato principio.

La motivazione offerta sul punto nella sentenza impugnata si limita a giustificare l’attendibilità intrinseca dei dichiaranti, ma poco o nulla dice su quella estrinseca ed in particolare sulla reale autonomia delle due dichiarazioni accusatorie, pur dando atto che i dichiaranti, concorrenti nello stesso reato, di cui quello in discussione costituisce una propaggine, sono rispettivamente madre e figlio; nessuna indagine viene riferita in ordine all’epoca delle dichiarazioni, allo stato di detenzione di ciascuno dei dichiaranti, ad eventuali contatti intercorsi tra i predetti, alle modalità e ai termini della collaborazione offerta.

Anche la valutazione dei riscontri oggettivi appare confusa e non sembra corrispondere alle regole della logica.

Si fa cenno infatti a precedenti rapporti tra i dichiaranti e gli imputati ed in particolare tra il B. e il G. e ad una richiesta di fornitura di cocaina fatta da quest’ultimo al primo, ma non si chiarisce la fonte o il riscontro di tale circostanza; si riferisce di telefonate intercorse tra i dichiaranti e gli imputati, ma non si specifica tra chi in concreto fossero avvenute e nulla si dice sul contenuto, sull’epoca e sulla frequenza di esse; si parla di bonifichi a favore del Co., reale creditore della fornitura di cocaina, sul conto corrente della di lui moglie, ma non si sa bene ad opera di chi, se dal M., dal G. o dal B.; si valorizza il sequestro della cocaina, avvenuto in Pesaro in data 18/6/1996, preceduto da uno scambio avvenuto tra due ragazzi, ma si tace sulla rilevanza di tale dato fattuale sul giudizio di colpevolezza.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla limitrofa Corte di Appello di Perugia, che nel demandato nuovo esame provveda ad eliminare le evidenziate carenze motivazionali alla stregua del principio di diritto e alle direttive suindicate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-03-2012, n. 4409 Prova civile

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Svolgimento del processo

O.G. ha chiesto che venisse accertato il proprio diritto al ripristino del trattamento pensionistico di anzianità, che era stato revocato dall’Inps a seguito dell’annullamento di un periodo contributivo che, in base agli accertamenti svolti dall’Istituto, non era risultato suffragato da idonea documentazione attestante l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e non era risultato coperto dal prescritto versamento contributivo.

Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha ritenuto che l’appellato non avesse assolto l’onere della prova del versamento dei contributi e che, d’altra parte, fosse carente anche la prova del preteso rapporto di lavoro subordinato (parrucchiere), essendo generiche o inattendibili le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto. Nessun rilievo poteva essere poi conferito all’estratto conto assicurativo prodotto dal ricorrente a sostegno della pretesa, trattandosi di atto che, oltre a riportare dati non veritieri, non recava neppure la sottoscrizione del funzionario che avrebbe dovuto rilasciarlo.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione O.G. affidandosi a due motivi di ricorso. L’Istituto non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se "nell’ipotesi in cui si agisce impugnando il provvedimento Inps di revoca della pensione determinato dall’annullamento di parte della posizione contributiva il ricorrente deve provare il versamento dei contributi o è sufficiente provare la effettiva intercorrenza del rapporto di lavoro". 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonchè vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se "l’estratto contributivo rilasciato dall’Inps deve essere considerato atto pubblico". 3.- Il primo motivo deve essere respinto in quanto le censure con esso proposte devono ritenersi inammissibili alla stregua dell’orientamento costantemente affermato da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 7626/2010, Cass. n. 24540/2009, Cass. n. 4199/2002) secondo cui ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronuncia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in loto o in un suo singolo capo, cioè di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente pertanto che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche a una sola di esse, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni.

4.- Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha motivato il rigetto della domanda proposta dall’odierno ricorrente sul duplice rilievo del difetto di prova del requisito contributivo e del difetto di prova del rapporto di lavoro subordinato, osservando, circa quest’ultimo punto, che le dichiarazioni rese da alcuni testimoni, comunque piuttosto generiche, non potevano ritenersi del tutto attendibili, trattandosi solo di clienti della ditta presso la quale l’ O. assumeva di avere lavorato, sentiti a distanza di circa 40 anni dai fatti, laddove soltanto un teste aveva riferito di avere lavorato insieme al ricorrente nel 1963, ma soltanto per circa due o tre mesi.

5.- Tale ratio decidendi, sufficiente da sola a sorreggere la decisione impugnata, non ha formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, derivandone, per quanto sinora detto, che il motivo deve essere comunque respinto nella sua interezza, diventando inammissibili, per difetto di interresse, le censure proposte dal ricorrente avverso l’altra ragione posta dalla Corte di merito a fondamento della decisione. E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che non sono state fatte oggetto di specifiche censure neppure le argomentazioni svolte dal giudice d’appello in ordine alla legittimità dell’annullamento d’ufficio, da parte dell’Inps, di quella parte della posizione previdenziale dell’assicurato che, sulla base degli elementi emersi dall’attività istruttoria, era risultata costituita attraverso l’illecito inserimento di dati contributivi nel sistema informatico dell’Istituto, con conseguente inidoneità di tale posizione assicurativa a consentire la fruizione del trattamento pensionistico (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

6.- Il primo motivo deve essere pertanto rigettato. L’esame del secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo. Nè può sottacersi, peraltro, che il quesito formulato dal ricorrente a chiusura del motivo in esame ("l’estratto contributivo rilasciato dall’Inps deve essere considerato atto pubblico?") non potrebbe comunque ritenersi idoneo a consentire una risposta che comporti, in termini univoci, l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene – come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte: cfr. ex plurimis Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010 – giacchè, nel caso in esame, per quanto illustrato nella motivazione della sentenza impugnata, è proprio in questione l’attribuibilità del documento al funzionario incaricato del suo rilascio.

7.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata. Stante la mancata attività difensiva da parte dell’intimato, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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