Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24-04-2012, n. 6367 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- E.M., B.F.S., B.M., C.L., Ba.Ma., F.U., M.E., M.F., R.A. e T.F., con separati ricorsi al giudice del lavoro di Roma successivamente riuniti convenivano in giudizio l’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di cui erano stati dipendenti, per ottenere la liquidazione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, delle maggiori somme maturate per la polizza assicurativa (c.d. polizza n. (OMISSIS)) stipulata in data 1.1.83 fra ENEA ed INA, di cui erano beneficiari i dipendenti dell’Agenzia.

2.- Dichiarata dal Tribunale la giurisdizione del giudice amministrativo, proponevano appello i predetti sostenendo che l’azione intrapresa aveva natura extracontrattuale e che al riguardo sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario.

3.- La Corte d’appello di Roma con sentenza 26.01.10 rigettava l’impugnazione, ritenendo irrilevante la qualificazione assegnata dai dipendenti all’azione intrapresa, dovendo invece considerasi l’illecito posto alla base dell’istanza risarcitoria sul piano sostanziale e, in particolare, dovendo valutarsi se l’ingiustizia del danno fosse causata dalle modalità di gestione del rapporto di impiego da parte dell’Amministrazione interessata. Nel caso di specie la contestazione era di carattere contrattuale in quanto la condotta (mancata erogazione dei frutti della polizza) aveva rilievo esclusivo nell’ambito del rapporto di impiego e non incideva sulla sfera giuridica dei soggetti estranei. Essendo i rapporti di impiego cessati prima del 30.06.98 ed essendo, quindi, maturati prima di tale data gli eventi posti a base della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, doveva ribadirsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

4.- Avverso questa sentenza propongono ricorso E.M., B.F.S., B.M., G.L., Ba.Ma., F.U., M.E., M. F., R.A. e T.F.. Si difende l’ENEA con controricorso.

Motivi della decisione

5.- I motivi posti a fondamento del ricorso possono riassumersi come segue.

5.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 1 c.p.c., e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, e art. 69, comma 7, ed è contestata l’affermata giurisdizione del giudice amministrativo. I ricorrenti fondano la domanda sulla propria qualità di beneficiari della polizza assicurativa e non su quella di parti contrattuali, così deducendo un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione. Si verte, dunque, in tema di domanda risarcitola proposta ex art. 2043 c.c., avente ad oggetto la violazione di una prestazione nascente non dal rapporto di lavoro (o dalle sue modalità di gestione), ma dal contratto di assicurazione stipulato dall’Ente a favore di ciascuno dei singoli dipendenti, ed estesa a tutti i profili di danno, ivi compreso il danno morale. Tale qualificazione della domanda prescinde dalle obbligazioni di natura contrattuale assunte dal datore nel rapporto di lavoro e riconduce l’azione nella giurisdizione del giudice ordinano, il quale è sempre competente per le azioni extracontrattuali fondate su richieste risarcitorie nascenti da atto illecito dell’Amministrazione.

5.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in relazione agli artt. 3, 10, 111 e 117 Cost., nonchè agli artt. 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed agli artt. 6, 13, 14, 17 e 18 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU). In applicazione del combinato disposto di tali disposizioni, viene richiesto che l’art. 69, comma 7, venga applicato nel senso di riconoscere la giurisdizione ordinaria anche per le posizioni maturate prima del 30.6.98, per non arrecare ingiustificati ed irragionevoli trattamenti discriminatori fondati sull’età degli aventi diritto, in relazione a quanto previsto dal contratto assicurativo per la scadenza delle polizze individuali, di modo che non si precluda a coloro che sono cessati dal servizio prima di quella data l’effettiva possibilità di agire giudizialmente, proponendo la propria domanda all’a.g.o., laddove sia decorso il termine del 15.9.00 previsto, a pena di decadenza, per adire il giudice amministrativo.

6.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

7.- Il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite, la quale, con riferimento alla fattispecie ora in esame, ha affermato che le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato dagli stessi in aggiunta alla pensione, essendo relative a prestazioni che ineriscono al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto. Le controversie in questione sono, pertanto, devolute al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinano a seconda che siano attinenti, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (cui ora corrisponde il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione (S.u. 12.10.09 n. 21554, ripresa da altre pronunzie successive, tra cui si segnalano le sentenze 29.07.11 n. 16630 e 9.11.11 n. 23303).

8.- Con riferimento alla domanda di corresponsione del trattamento assicurativo risultante dalla polizza individuale stipulata dal datore di lavoro, proposta dai dipendenti dell’ENEA cessati dal servizio prima del 30.06.98, le Sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo essenzialmente sulla base dei seguenti argomenti.

8,1.- La prestazione oggetto della domanda non ha natura previdenziale, in quanto non è richiesta nei confronti di un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto previdenziale che trovi fonte esclusiva nella legge ed abbia soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, che nell’ambito del rapporto previdenziale costituisce solo il presupposto di fatto.

Nel caso di specie, invece, la domanda ha ad oggetto una forma di previdenza interna a carattere aziendale, strettamente inerente il rapporto, il che la rende parte dell’obbligazione retributiva e di stretta competenza del giudice del rapporto (S.u. n. 21554 del 2009, cit.).

8.2.- Ai fini dell’individuazione del giudice destinato a conoscere delle cause di risarcimento del danno patito dal pubblico dipendente per comportamenti posti in essere dall’Amministrazione prima del 30.6.98, è necessario verificare se l’illecito ascritto nasca da responsabilità contrattuale o extracontrattuale (S.u. 27.01.11 n. 1875).

8.3.- Ai fini di tale verifica, è irrilevante la qualificazione giuridica assegnata all’azione dall’interessato, dovendosi verificare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, nel senso che esiste giurisdizione del giudice ordinario ove la condotta lesiva possa esplicarsi indifferentemente sia verso i dipendenti che verso gli estranei al rapporto di lavoro, mentre esiste giurisdizione del giudice amministrativo ove la condotta sia tale da escluderne la rilevanza nei confronti dei soggetti estranei al rapporto di pubblico impiego.

9.- Con riferimento al caso di specie le Sezioni unite, infine, hanno escluso che valga a radicare la giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che, per comportamento risalente ad epoca anteriore al 30.6.98, venga proposta domanda di risarcimento del danno morale, atteso che il giudice amministrativo, per le controversie devolute alla sua giurisdizione, ai sensi della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 35, conosce anche del risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla Pubblica Amministrazione (S.u. 23.03.11 n. 6599).

10.- Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene che "nel caso di specie, l’aver ritenuto estinti per decadenza i diritti dei dipendenti ENEA cessati dal servizio anteriormente alla data del 30.6.98, in quanto non azionati entro il 15.9.00, è una patente violazione del… diritto all’effettivo ricorso" (pag. 58 del ricorso). Tale affermazione non è riscontrabile nella sentenza ora in esame, che si è limitata a ribadire la carenza di giurisdizione dichiarata dal tribunale ordinario ed a confermare quella amministrativa.

La censura del ricorso per cassazione reca, dunque, l’enunziazione di disposizioni di legge che si assumono violate, senza però l’indicazione delle affermazioni contenute nella decisione impugnata che con esse si porrebbero in contrasto; nella sostanza le censure proposte non hanno specifica attinenza con la decisione.

Tale mezzo di impugnazione è da ritenere inammissibile, atteso che la proposizione di ricorso per cassazione privo di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, (v. S.u. 12.05.08 n. 11650, richiamata da S.u. n. 23303 del 2011 cit.).

11.- Sulla base dei principi sopra enunziati, essendo la domanda proposta da dipendenti ENEA cessati dal servizio prima del 30.06.98, deve ritenersi che il giudice di merito abbia correttamente determinato la giurisdizione. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e le parti debbono essere rimesse dinanzi al giudice amministrativo.

12.- Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, condannando i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800 (duemilaottocento) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-05-2012, n. 8204 Rapporto di lavoro indennità varie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente convenne in giudizio la srl Ferrovie Sud-Est e servizi automobilistici, esponendo che, dopo il gennaio del 1999, l’indennità di trasferta per il lavoro svolto al di fuori della sua residenza di servizio non gli era stata più riconosciuta a causa di un accordo sindacale stipulato il 9 dicembre 1998, con il quale si era stabilito che la residenza di servizio coincidesse con il ‘tronco di assegnazionè. Chiedeva, di conseguenza, previa dichiarazione di nullità o inefficacia del punto n. 2 del verbale di riunione del 10 febbraio 1998, nonchè del successivo del 20 gennaio 1999, il riconoscimento del diritto alla indennità di trasferta a decorrere dal 1 febbraio 1999 per l’attività svolta fuori dalla propria residenza di servizio individuata secondo i criteri antecedenti agli accordi sindacali e la condanna della società al relativo pagamento.

2. Il Tribunale di Lecce rigettò la domanda. Il ricorrente propose appello, riformulando le medesime conclusioni. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 25 novembre 2009, ha rigettato l’appello.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi. La società si difende con controricorso ed ha anche depositato una memoria per l’udienza.

4. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362 ss c.c. con riguardo all’art. 20, lett. A del ccnl autoferrotranvieri 23 luglio 1976, nonchè del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, lett. a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di contraddittoria motivazione. Il diritto alla indennità spetta ai sensi del ccnl citato quando l’agente deve recarsi "fuori dalla residenza assegnatagli", la previsione contrattuale specifica che "per residenza si intende la località in cui ha sede l’ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l’impianto, l’officina, la tratta, ecc. a cui l’agente appartiene. La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente tenendo presenti le particolari condizioni tecniche degli impianti". La Corte di merito avrebbe violato le norme contrattuali e di legge su indicate ritenendo che l’accordo abbia rispettato la previsione dell’art. 20 del ccnl perchè il concetto di residenza indicato nell’art. 20 cit. può essere inteso come concetto comprendente molteplici tratte o stazioni. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 20, lett. A del ccnl autoferrotranvieri 23 luglio 1976, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia perchè, da un lato, si rileva che la specificazione affidata alla contrattazione aziendale deve essere ancorata alle condizioni tecniche degli impianti e dell’altro si affermerebbe che non erano intervenuti cambiamenti di tali condizioni. Si aggiunge che le OOSS nello stipulare l’accordo non avrebbero mai discusso sul cambiamento di condizioni tecniche degli impianti, ma avrebbero modificato il concetto di residenza di servizio solo per riorganizzare il personale e per mantenere le migliori condizioni di esercizio. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. a) del cit. R.d. e vizio di motivazione, assumendo che la società ricorrente, in base a tale norma, aveva l’obbligo di notificare al lavoratore il mutamento di residenza derivante dalla modifica della sua residenza conseguente all’accordo sindacale. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss c.c. con riguardo all’art. 20, lett. A de ccnl autoferrotranvieri 23 luglio 1976, nonchè degli artt. 1340 e 1374 c.c. e vizio di contraddittoria motivazione.

5. Le questioni poste con il ricorso sono state oggetto di decisione reiterata da parte di questa Corte di cassazione.

6. Con la sentenza 11 luglio 2007, n. 15489 venne annullata con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Lecce che si era originariamente espressa a favore della tesi sostenuta da parte ricorrente.

7. La Corte d’appello di Bari, giudice di rinvio, rigettò quindi la domanda di ricorrenti in posizione del tutto simile a quella oggetto della presente controversia, che proposero ricorso per cassazione respinto da Cass. 30 gennaio 2012, n. 1273. 8. Il presente ricorso, al pari di numerosi altri esaminati nella medesima udienza, è contro una sentenza della Corte d’appello di Lecce che, preso atto dell’orientamento della Cassazione, ha modificato la sua posizione originaria ed ha quindi rigettato la domanda.

9. I quattro motivi di ricorso hanno lo stesso contenuto di quelli del ricorso respinto da questa Corte con la sentenza n. 1273 del 2012. Non vengono prospettate nè diversità o peculiarità in fatto, nè argomenti nuovi.

10. Il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la L. 18 giugno 2009, n. 69, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo il 4 luglio 2009. 11. Tra gli articoli ‘novellatì vi è l’art. 118 disp. att. c.p.c. che ora così dispone: "La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi". 12. I fatti rilevanti della causa e il contenuto dei motivi sono stati esposti ed è stata accertata l’identità contenutistica delle situazioni di fatto e di diritto. Vi è persino identità sul piano processuale, perchè anche in questa sede è stata violata la norma che impone di produrre, a pena di improcedibilità, il contratto collettivo nazionale di lavoro sul quale è basato il ricorso. Quanto alle argomentazioni in diritto, non essendovi elementi di novità, sotto nessun profilo, rispetto alle prospettazioni sulle quali questa Corte si è già espressa, in applicazione del nuovo testo dell’art. 118 disp. att. c.p.c., si rinvia alla motivazione dei precedenti conformi prima richiamati ed, in particolare, a Cass. 1273/2012 cit..

13. Le spese, per legge, vanno poste a carico della parte che perde il giudizio, non essendovi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, a sua volta riformato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, "gravi ed eccezionali ragioni" per provvedere in senso difforme.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento alla società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, nonchè 1.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

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T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., 10-01-2012, n. 5 Radiocomunicazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha impugnato innanzi al T.A.R. Campania l’ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria prot. n. 19/GAB del 5 marzo 2000, con cui si impone il divieto di installazione sull’intero territorio del Comune di ripetitori per telefonia mobile "fino a quando non sarà acquisito idoneo studio in ordine all’inquinamento elettromagnetico". Ha impugnato, altresì, l’ordine del giorno del Consiglio comunale di Reggio Calabria n. 24 del 9 dicembre 1999 "sui campi magnetici ed elettromagnetici", che ha impegnato l’amministrazione, tra l’altro, alla sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni in attesa di regolamento che disciplini l’installazione di antenne di telefonia.

A seguito del regolamento di competenza proposto dal Comune di Reggio Calabria, cui parte attrice ha aderito, il ricorso è stato trasmesso a questo Tribunale, con ordinanza del Presidente del T.A.R. Campania n. 97 del 31 maggio 2000.

La società ricorrente fa presente che nel periodo dal 12 novembre 1999 al 25 febbraio 2000 ha chiesto, tramite la Alcatel s.p.a., il rilascio di n. 11 autorizzazioni per la realizzazione di impianti di telefonia mobile nel territorio del Comune di Reggio Calabria, inoltrando pure alla A.S.L. di Reggio Calabria le relative richieste di parere preventivo (regolarmente esitate dall’autorità sanitaria).

Ha pertanto interesse a contestare i provvedimenti impugnati, che bloccano il rilascio delle predette autorizzazioni. Deduce al riguardo sette motivi di censura e chiede il risarcimento del danno.

Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio ed ha sostenuto la legittimità del suo operato.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011.

Il ricorso è fondato.

Sulla base del quadro di riferimento normativo vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati, i comuni non hanno competenza ad emanare norme regolamentari di esclusiva valenza radio protezionistica, cioè sanitaria, volte in sostanza ad "aggirare" la disciplina sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, prevista dalle leggi statali (D.I. 10 settembre 1998, n. 381, attuativo dell’art. 1, comma 6, lett. a), n. 15, della L. n. 249 del 1997; in giurisprudenza v., tra le tante, T.A.R. Veneto, 2 febbraio 2002, n. 347).

Né lo strumento straordinario costituito dall’art. 38 della L. n. 142 del 1990 può essere esteso al fine di colmare pretese inadeguatezza della normativa vigente o a quello di inasprire i limiti di esposizione fissati nelle competenti sedi, in assenza, oltre tutto, di ogni certezza circa l’effettività del temuto pericolo per la salute dei cittadini che deriverebbe dall’esposizione alle radiofrequenze.

In relazione a ciò, risulta illegittima l’impugnata ordinanza sindacale – che vieta sine die l’installazione di ripetitori per telefonia nel territorio del Comune di Reggio Calabria, sia pure fino all’acquisizione di "idoneo studio" – nonché, per quanto di ragione, il propedeutico ordine del giorno del Consiglio comunale n. 24/1999.

Il ricorso in esame va quindi accolto, rimanendo assorbite le altre doglianze, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, giacché la tempestiva tutela cautelare della quale la ricorrente ha potuto fruire esclude la sussistenza di danni risarcibili.

In merito alle spese, può disporsi la loro compensazione, per la quale ricorrono i presupposti di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, ai sensi di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati. Rigetta la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12542 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato S.A., impugnava nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 01/02/2008, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero.
Motivi della decisione

Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 20.000,00; procedimento presupposto davanti alla Corte dei Conti, attinente a trattamento previdenziale per infermità da causa di servizio, durante il servizio militare: (OMISSIS)).

Trattandosi di procedimento davanti al giudice amministrativo, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte: Cass. N. 14753 del 2010), l’inattività della parte esprimendosi in una mancata presentazione o in una presentazione con ritardo dell’istanza di prelievo (non è tale l’istanza presentata dall’odierno ricorrente, e da lui documentata, di prosecuzione del giudizio), può incidere sulla determinazione del quantum.

Secondo i criteri utilizzati da questa Corte (v. ancora, al riguardo, Cass. N. 14753/2010) dovrebbe effettuarsi una quantificazione in termini di Euro 500,00 per anno, comprensivi di tutto il procedimento. Dunque il giudice a quo ha disposto una liquidazione addirittura superiore rispetto ai criteri suindicati.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Non deve ritrattarsi alcun provvedimento sulle spese non essendosi costituito il Ministero.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 Giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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