Cass. pen., sez. VI 31-10-2007 (18-10-2007), n. 40373 Sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato – Ricorso per cassazione del P.M. – Deduzione di vizio di motivazione

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MOTIVI DELLA DECISIONE
A conclusione di indagini preliminari il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Genova esercitava l’azione penale nei confronti di C.G. in ordine al delitto di concussione continuata commesso in (OMISSIS) dal (OMISSIS) al (OMISSIS) per avere, in qualità di primario del reparto di chirurgia toracica ed oncologica dell’ospedale (OMISSIS) e – quindi – di incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio della sua autorizzata attività libero-professionale intra moenia cd. allargata, indotto quindici pazienti o loro familiari a "consegnargli indebitamente somme di denaro per l’effettuazione di interventi chirurgici nel proprio reparto a spese del servizio sanitario nazionale"; somme oscillanti tra i 1.500,00 e i 2.500,00 Euro, che in uno dei quindici casi oggetto di imputazione non erano state versate:
caso sub f) contestato a titolo di tentativo di concussione.
All’udienza preliminare l’imputato chiedeva di definire la propria posizione processuale nelle forme del giudizio abbreviato.
All’esito dell’udienza camerale il g.u.p. del Tribunale di Genova con l’epigrafata sentenza pronunciata il 17.5.2006 ha mandato assolto C.G. dal delitto ascrittogli per insussistenza del fatto reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendo tre serie di profili o motivi di censura: 1) violazione di legge in riferimento all’art. 203 c.p.p. (avendo il decidente g.u.p. fatto menzione in sentenza dell’iniziale fonte confidenziale raccolta dalla p.g., dalla quale erano scaturite le investigazioni a carico dell’imputato); 2) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento decisorio e da atti processuali specificamente indicati, costituiti dalle informazioni testimoniali rese da pazienti e loro congiunti rivoltisi al prof. C. (il ricorrente nell’atto di gravame ripercorre e commenta le singole testimonianze che confuterebbero l’assunto liberatorio enunciato nell’impugnata sentenza); 3) erronea applicazione della legge penale il riferimento alla latitudine applicativa dell’art. 317 c.p..
Il ricorso del pubblico ministero è stato proposto il 29.5.2006, quale unico mezzo di impugnazione allora consentito al rappresentate della pubblica accusa, nella piena vigenza dell’art. 443 c.p.p. come riformato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 2 introduttivo del principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse all’esito del giudizio abbreviato. Tale novella è stata oggi abolita per effetto della declaratoria di incostituzionalità del modificato art. 443 c.p.p. pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 320/2007 (illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, citato art. 2 nella parte in cui, modificando l’art. 443 c.p.p., comma 1, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato).
L’intervento del giudice delle leggi ha, dunque, ripristinato la situazione anteriore legittimante l’appello del pubblico ministero contro sentenze assolutorie rese in giudizio abbreviato, con effetto integralmente retroattivo sui rapporti di impugnazione pendenti, cioè non ancora esauriti (vale a dire in assenza di giudicato). La dichiarazione di incostituzionalità di una norma processuale penale opera, infatti, come una sentenza di annullamento che determina la radicale espunzione dalla trama dell’ordinamento giuridico processuale della norma dichiarata in contrasto con i precetti costituzionali (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 6^, 16.2.2007 n. 9270, Berlusconi, rv. 235736). Con la conseguenza, quindi, che è stata pienamente ristabilita l’appellabilità per il P.M. delle sentenze di proscioglimento conclusive del giudizio abbreviato.
Ribadito che l’odierno ricorso del pubblico ministero ligure è stato presentato in un momento in cui il ricorso per cassazione si poneva come il solo mezzo impugnatorio accessibile (essendosi al di fuori dell’ambito temporale di applicazione del regime transitorio previsto dalla L. n. 46 del 2006, art. 10: l’impugnata sentenza del g.i.p. del Tribunale di Genova è stata emessa il 17.5.2006, dopo l’entrata in vigore della riforma), vengono in luce due ordini di complementari considerazioni.
Per un verso la ripristinata appellabilità per il pubblico ministero delle sentenze liberatorie pronunciate nel giudizio abbreviato implica la reviviscenza del potere del P.M. di proporre appello.
Situazione suscettibile di dar luogo alla qualificazione èdell’odierno gravame quale appello per gli effetti di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, con coeva trasmissione degli atti al competente giudice di appello. Per altro verso, prima della novella di cui alla L. n. 46 del 2006, così come oggi dopo l’eliminazione della novella per incostituzionalità, il pubblico ministero aveva ed ha la facoltà di proporre ricorso diretto per cassazione (cd. per saltum) ex art. 569 c.p.p..
Di tal che si pone il problema di individuare l’esatta natura del mezzo di gravame esperito dal pubblico ministero di Genova oggetto dell’odierno giudizio di legittimità. Problema di agevole soluzione, poichè il ricorso per cassazione proposto dal P.M. genovese non può, in tutta evidenza, essere qualificato come ricorso volto a far valere esclusivamente vizi di legittimità, vale a dire come ricorso immediato ex art. 569 c.p.p.. In vero con il proposto mezzo di gravame il ricorrente pubblico ministero muove alla sentenza del g.u.p. del Tribunale di Genova censure non di sola violazione di legge, ma altresì – ed in predominante misura – di insufficienza ed illogicità della motivazione. Censure articolate soprattutto (con il secondo motivo di ricorso) mediante una rilettura e reinterpretazione delle emergenze probatorie dell’espletato giudizio abbreviato ed in particolare delle deposizioni dei pazienti del prof. C..
Tematiche, quindi, tutte direttamente attinenti al merito della regiudicanda e – per ciò stesso – a questioni di fatto involgenti la valutazione delle prove, pacificamente improponibili nel giudizio di legittimità introdotto da un ricorso per saltum.
Se ne inferisce, allora, che l’attuale ricorso non può che essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3. Il dettato di tale norma è, del resto, quanto mai chiaro, escludendo la proponibilità attraverso il ricorso immediato di censure afferenti ad asserite mancate assunzioni di prove decisive ovvero a vizi della motivazione della decisione impugnata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) lett. e); tipologia di censure che, se dedotte, determinano la conversione del ricorso in appello.
Per tanto questa Corte, preso atto della volontà di impugnazione del pubblico ministero e delle connotazioni giuridiche di tale iniziativa processuale, non può che trasmettere gli atti alla competente Corte di Appello di Genova per il giudizio di merito di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Genova per il giudizio di appello.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-01-2011, n. 1559 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 28 ottobre 1996 S.B. agiva in rivendica, innanzi al Tribunale di Treviso, nei confronti di C.M., per il rilascio di una soffitta ubicata al quinto piano di un edificio posto in (OMISSIS).

Nel costituirsi in giudizio il convenuto affermava che la soffitta, per la sua funzione di mera intercapedine, costituiva pertinenza dell’appartamento al quarto piano, di cui egli era proprietario, e che come tale le era stata alienata dal dante causa, S. A., cui l’immobile era pervenuto per disposizione testamentaria di Su.An., del seguente tenore: "Desidero che l’ultimo piano il 4^ della casa di (OMISSIS) sia assegnato al mio nipote A.S.", Precisava, quindi, che la restante parte del fabbricato era stata lasciata dal de cuius a S.B..

Con sentenza in data 28 aprile 2000 il Tribunale rigettava la domanda.

S.B. proponeva appello, accolto dalla Corte di Venezia con sentenza del 25 marzo 2004.

I giudici di secondo grado rilevavano che era stato accertato che la scala condominiale si prolungava oltre il quarto piano fino al livello del sottotetto, cui si accedeva attraverso un cancello in ferro munito di catenaccio, che immetteva in un corridoio delimitato da tramezze di laterizio intonacato al civile e nel quale si trovavano due porte in legno fornite di maniglia e serratura, per mezzo delle quali si accedeva a due vani, locati da tempo come soffitte a più inquilini.

Da tali accertamenti in fatto risultava chiaramente, osservava la Corte territoriale, che le soffitte non costituivano pertinenza dell’appartamento posto al quarto piano, per cui, non essendo state menzionate nella disposizione testamentaria in favore di S. A., dovevano considerarsi di proprietà dell’attore, al quale era stato lasciato per testamento l’intero edificio, con l’eccezione, appunto, del solo quarto piano.

Contro tale decisione C.M. ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.

Resiste con controricorso S.B..

Entrambe le parti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. – Con i primo motivo di ricorso si denuncia testualmente la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1117 c.c. e art. 832 c.c. laddove non si è tenuto conto della circostanza che il sottotetto in questione è contemplato nell’atto di compravendita del sig. C. del 2.12.1994 quale proprietà esclusiva dello stesso e quale pertinenza dell’appartamento acquistato da S.A. e quindi dal titolo costitutivo del diritto dell’odierno ricorrente". 1.1. – Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha motivato sul punto, rilevando che non essendo mai stato S. A. proprietario delle soffitte di cui si questiona, e non costituendo le stesse pertinenza dell’appartamento al quarto piano, la loro menzione nel titolo di acquisto dell’odierno ricorrente era inefficace, in base al principio nemo plus iuris quam ipse habet ad alium transferre potest.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si denuncia testualmente la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1442 c.c. sulla prescrizione dell’azione di annullamento anche parziale del contratto che il sig. S.B. avrebbe dovuto interporre nei 5 anni dalla compravendita S.A. – C.M. del 2.12.1994, in relazione alla vendita e acquisto del sottotetto, nei confronti del venditore nipote S.A. per l’annullamento parziale di detto contratto: infatti la sentenza impugnata di accertamento- costitutiva di un diritto, avrebbe di fatto annullato parzialmente la parte del contratto di compravendita C. del 2.12.1994 notaio D’Urso, privandolo del sottotetto, nonostante la decadenza e prescrizione quinquennale di cui all’art. 1442 c.c.. Quando invece è noto che l’atto di compravendita fa fede fino a querela di falso". 2.1. – Il motivo, di difficile comprensione nella sua parte finale, prima ancora che infondato (in quanto ipotizza l’onere di proporre un’azione di annullamento del contratto a carico del proprietario che si veda vendere da un terzo un bene di sua proprietà), è inammissibile in quanto propone una questione affatto nuova, che non risulta in alcun modo trattata nel giudizio d’appello.

Ed infatti, è costante l’indirizzo di questa Corte Suprema secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda (e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza), è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. n. 6937/10;

analogamente, Cass. n. 1707/09).

3. – Con il terzo motivo si denuncia testualmente la "violazione dell’art. 360, n. 3 in relazione al regime delle pertinenze di cui agli artt. 817, 818 e 819 c.c. poichè il sottotetto in questione insistente sopra l’appartamento del ricorrente al 4^ ed ultimo piano è intimamente connesso allo stesso e funge da intercapedine isolante dal caldo e dal freddo, in quanto per le caratteristiche anguste e strutturali grezze, con rompitratte al suolo e travi sul solaio ne impediscono l’utilizzabilità come vano autonomo". 3.1. – Il motivo è infondato, perchè propone, in realtà, una valutazione di fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, senza censurare alcuna incongruità o illogicità motivazionale.

I giudici di merito hanno, con ampia motivazione immune da vizi logici o giuridici, spiegato perchè le soffitte in questione non costituivano pertinenze dell’appartamento al quarto piano nè strutturalmente, nè per la destinazione ad esse impresse dall’originario proprietario dell’intero edificio. Tale accertamento in fatto, pertanto, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. 4. – Con il quarto motivo il ricorrente, deduce l’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 circa un punto decisivo della controversia.

Dopo avere dedotto che i giudici di merito si sarebbero affidati alla C.T.U. la quale sarebbe contraddittoria, in quanto dopo avere premesso che le caratteristiche oggettive delle soffitte escludevano l’utilizzabilità delle stesse come vani autonomi, ha poi affermato il contrario, concludendo nel senso che la Corte territoriale avrebbe "erroneamente interpretato (…) che si accede al sottotetto attraverso un cancello di ferro munito di catenaccio (pag. 5 righe 17- 18) e che il sottotetto è stato affittato a più inquilini come soffitta (non è supportato da documentazione probatoria) e che l’altezza dei locali a cui fa riferimento il CTU è quella relativa o al sottoetto condominiale sulle parti più alte del tetto o in prossimità delle soglie di accesso ai sottotetti.

4.1. – Il motivo è infondato.

4.1.1. – E’ fermo orientamento di questa Corte che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. S.U. n. 5802/98 e successive conformi tra cui, da ultimo, Cass. n. 15264/07). In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. nn. 2272/07 e 14084/07).

4.1.2. – Nello specifico, la motivazione svolta alla Corte veneziana non incorre in alcuna contraddizione. Il fatto che – come rilevato dal C.T.U. – non fosse possibile utilizzare le soffitte come locali autonomi sotto il profilo abitativo, non impedisce, secondo i giudici di merito, un diverso impiego delle stesse, il che è sufficiente ad escludere che queste strutturalmente costituiscano pertinenza dell’appartamento al quarto piano; la loro pregressa locazione autonoma, poi, hanno altresì osservato, esclude che la natura pertinenziale sia ricollegabile ad una destinazione impressa dall’originario unico proprietario dell’edificio.

5. – In conclusione il ricorso va respinto.

5.1. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per spese vive.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 21-01-2011, n. 646 Forze armate

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Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente F.F. ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale superiori così come indicato in epigrafe.

Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa a decorrere dal 1974, in servizio presso l’VIII D.G.M., inquadrato ai sensi dell’art. 4, comma ottavo, della legge n. 312/80 nel profilo professionale n. 73 della VI qualifica funzionale, fa presente di aver esplicato dal 1976 al 1989 le mansioni di Collaboratore Amministrativo, inerente il profilo professionale n. 14 della VII qualifica funzionale, il cui svolgimento risulta da atti formali provenienti dalla P.A. quali la scheda relativa all’indagine ricognitiva, i verbali di congruità ed analisi dei prezzi, i certificati di accordo e conti di liquidazione finale dal 1976 al 1989. Con lettera del 30 aprile 1992 il ricorrente inoltrava all’Amministrazione competente una richiesta di inquadramento nella VII qualifica funzionale, profilo professionale n. 14, ai sensi del 10° comma dell’art. 4 della legge n. 312/80.

L’Amministrazione si limitava a fornire una risposta evasiva con foglio 25225 del 19/06/1992 e a seguito di diffida da parte del ricorrente sosteneva l’impossibilità di accogliere la richiesta del ricorrente richiamando il decreto legislativo n. 29 del 1993, art. 74, che ha abrogato il 10° comma dell’art. 4 della legge n. 312/80.

Ritenendo erronee e illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione il ricorrente le ha contestate proponendo il presente ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita formalmente in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio osserva che il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, in servizio presso l’VIII D.G.M., all’epoca dei fatti inquadrato (ai sensi dell’art. 4, comma ottavo, della legge n.312/1980) nel profilo professionale n. 73 della VI qualifica funzionale, sul presupposto di aver svolto dal 1976 al 1989 mansioni superiori rientranti nell’ambito del profilo professionale n. 14 della VII qualifica funzionale, ha chiesto, in primo luogo, l’accertamento del suo diritto ad un diverso superiore inquadramento.

Al riguardo, è stato sostenuto che l’Amministrazione avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 29/1993, senza tenere conto che la parte ricorrente aveva maturato tale diritto nella vigenza dell’abrogato comma 10 dell’articolo 4 della legge n. 312 del 1980, il quale prevedeva l’inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale per i dipendenti che svolgevano da oltre cinque anni mansioni superiori, previo espletamento di una prova selettiva mai indetta dall’Amministrazione.

Peraltro, tale pretesa, a parere del ricorrente, non sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 57 del d. lgs. n. 29/1993, considerando che l’interessato aveva svolto per un lungo numero di anni mansioni superiori e che, quindi, in ragione delle necessità funzionali e organizzative dell’Amministrazione, le mansioni assegnate avevano acquistato i caratteri della definitività e dell’irreversibilità, sicchè non si comprendono le ragioni per le quali l’Amministrazione non avrebbe potuto soddisfare le richieste della parte ricorrente, se non altro per ragioni di equità e di giustizia sostanziale.

Comunque, lo svolgimento di mansioni superiori con le modalità e per il tempo indicati, hanno determinato il consolidamento della situazione soggettiva del ricorrente.

Il ricorrente ha, inoltre, contestato la violazione degli artt. 2103 e 2126 c.c. nonché, dell’art. 57 del D. Lgs. 3/2/93, n. 29, in quanto la disciplina introdotta con il citato articolo 57 ha previsto che "l’utilizzazione del dipendente può essere disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi (I comma). Nel caso di assegnazione a superiori mansioni il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività per il periodo di espletamento delle medesime…". In sostanza, in deroga all’art. 2103 c.c. tale normativa non ha previsto che l’esercizio temporaneo di mansioni superiori attribuisca il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse. Nel caso di specie, però, le superiori mansioni corrispondenti alla VII qualifica funzionale ex D.P.R. n. 12189/84, assegnate ed espletate dal ricorrente per molti anni in favore del Ministero della Difesa, hanno acquisito nel corso del tempo, in ragione delle necessità funzionali ed organizzative dell’articolazione pubblica, il predicato della definitività e della non reversibilità, risolvendosi nella sostanza in una riscontrata modificazione dei compiti in origine assegnati al dipendente. L’eccezionalità e la particolarità della condizione lavorativa del ricorrente impongono, quindi, per ragioni di equità e giustizia sostanziale, la declaratoria del diritto alla tutela apprestata al prestatore di lavoro dall’art. 2103 c.c. sia in ordine alla richiesta di inquadramento professionale superiore, sia ai fini del riconoscimento del diritto alla liquidazione delle differenze retributive medio tempore maturate e mai corrisposte dall’Amministrazione.

In subordine, il ricorrente ha evidenziato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.57 del 23/2/89), in tema di prestazioni lavorative di fatto ha sancito il principio per cui il difetto di atto formale che conferisca al dipendente l’assegnazioni a mansioni superiori è supplito dal principio della prestazione di fatto di cui all’art. 2126 c.c., applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego. Per cui l’Amministrazione non può disconoscere al ricorrente il diritto di godere del maggior trattamento economico sulla base anche del disposto dell’art. 2126 c.c.

2. Il Collegio ritiene che le domande avanzate dalla parte ricorrente – di annullamento del provvedimento indicato in epigrafe e di accertamento del diritto di essere inquadrato in un diverso profilo professionale – siano infondate e debbano essere respinte per le ragioni di seguito indicate.

L’art. 4 del D.P.R. n. 312/1980 (recante il Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato), richiamato dal ricorrente, nel disciplinare il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978 ha, tra l’altro, stabilito che "il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l’effettivo possesso della relativa professionalità" (comma 10).

Tale comma è stato abrogato dall’art. 74, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall’art. 72, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ma durante la sua vigenza risulta evidente che non si è addivenuti ad un nuovo inquadramento dell’interessato non tanto perché l’Amministrazione non avesse disposto la prova selettiva intesa ad accertare l’effettivo possesso della relativa professionalità (prevista dall’ultima parte del citato comma 10, dell’art. 3, D.P.R. n. 312/1980), quanto perché il ricorrente non risulta aver presentato (come imposto dalla norma richiamata) domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma citata al fine di essere sottoposto alla valutazione del Consiglio di Amministrazione ed alla prova selettiva tesa ad accertare l’effettivo possesso della sua professionalità.

Appare evidente, pertanto, che il ricorrente non può lamentare di non aver ottenuto un diverso inquadramento, posto che non risulta neanche averlo chiesto a tempo debito.

Né si può giungere ad una diversa conclusione sulla base di quanto stabilito dall’art. 57 del d.lgs. n.29/1993 (poi trasfuso nel d.lgs. n.165/2001), in quanto tale norma, nel dettare disposizioni in tema di mansioni superiori, ha stabilito che solo "per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiori a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie". Ma "L’assegnazione alle mansioni superiori è disposta, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all’unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l’utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti". E, comunque, "Non costituisce esercizio di mansioni superiori l’attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell’articolo 56, comma 2".

Tali disposizioni, peraltro, hanno assunto efficacia a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna Amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli Uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996 (art.57, comma 6, d.lgs. n.29/1003).

Vanno, quindi, rigettate le domande del ricorrente volte ad ottenere l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe e l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore richiesto.

Per le medesime ragioni, stessa sorte tocca alle domande proposte ai sensi degli articoli 2103 e 2126 c.c., con particolare riferimento alla pretesa di ottenere le differenze retributive e previdenziali legate al concreto espletamento di mansioni superiori.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-02-2011, n. 111 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con le sentenze indicate in epigrafe ormai passate in giudicato il ricorrente ha ottenuto: a) l’annullamento della propria esclusione dall’elenco dei dirigenti aventi titolo all’erogazione della retribuzione di risultato per l’anno 1997 (sentenza n. 548 del 2009 di questa sezione); b) l’annullamento del provvedimento che gli attribuiva per il primo semestre del 1998 la retribuzione di risultato nella misura di 39/100 (sentenza n. 549 del 2009 della sezione); c) la condanna della regione Lazio al "pagamento delle differenze relative all’indennità di posizione percepita e quella relativa al superiore inquadramento, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via rivalutata" (sentenza n. 1532 del 2005 del Tribunale di Frosinone);

Ritenuto che con il ricorso all’esame il ricorrente denuncia che la regione Lazio ancora non ha provveduto a corrispondere quanto spettantegli in base a tali sentenze e chiede pertanto che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti a garantire il soddisfacimento dei suoi diritti;

Ritenuto che il ricorso vada accolto dato che la regione Lazio – costituitasi in giudizio – non ha fornito elementi ostativi depositando una documentazione da cui risulta che effettivamente l’ente non ha ancora eseguito le citate sentenze (dai documenti risulta altresì che la regione ritiene che al ricorrente non spetti l’adeguamento del trattamento di fine rapporto – su cui peraltro nulla è stato statuito dalle citate sentenze – non essendo l’emolumento in questione computabile a tali fini);
P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:

a) assegna alla regione Lazio, in persona del legale rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione delle sentenze indicate in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma che sarà nominato dal Prefetto di Roma su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico della regione Lazio il compenso del commissario che fissa sin d’ora in euro mille, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna la regione Lazio al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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